MARIA ZABŁOCKA
I PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE
DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE
NELLA SCIENZA MODERNA
Le più antiche fonti del diritto romano sono avvolte nella
leggenda. Ciò riguarda sia le
cosiddette leges regiae sia
parzialmente la legge delle dodici Tavole. Per esempio, rimane ancora
nell’ambito delle ipotesi la questione se i romani prima di scrivere le proprie
leggi avessero mandato una delegazione in Grecia per conoscere le loro
legislazioni, specialmente questa di Solone. Inizialmente, basandosi prima di
tutto su numerose fonti letterarie[1]
e sulla testimonianza di Pomponio[2],
questa ipotesi veniva accettata ciecamente. A decorrere dal XVIII secolo si
cominciò a trattare con
più riserva il fatto
di mandare una delegazione in Grecia. In base all’analisi delle istituzioni
puramente romane, come per esempio legis
actiones, prevalse l’opinione che il prendere a modello direttamente la
legislazione di Solone, oppure più generalmente le leggi greche non puo essere accettato.
Ciò non esclude ovviamente
le influenze generali provenienti o dalla Grecia stessa, o dalle città greche dell’Italia meridionale. Ultimamente, però, nella letteratura appaiono di nuovo delle opinioni
sulla possibilità di mandare una
delegazione romana in Grecia. Questa ipotesi non viene rifiutata né dagli
studiosi italiani (p.es. dallo storico Santo Mazzarino)[3],
né dal romanista polacco Witold Wołodkiewicz[4].ł
Delle dodici Tavole si interessano
non solo i giuristi, o gli storici, ma anche gli economisti, i linguisti oppure
i sociologi.
Esaminando le norme di questa legge
fondamentale per i romani gli economisti cercano di dedurre quanto grande fu lo
stato romano nel V secolo avanti Cristo, quanti abitanti aveva, di che cosa
essi si occupavano[5]; i linguisti
ricostruiscono la lingua di cui si servivano i Quirites antichi, analizzano i cambiamenti che avvenivano nel corso
dei secoli nel senso delle singole parole o espressioni, seguono l’influsso
della lingua osca e umbra[6].
I sociologi si occupano del determinare la posizione dei singoli membri della
società, del chiarire i
conflitti tra i plebei ed i patrizi. I giuristi riflettono se ‑ oltre al
carattere storico - le norme di legge contenute nell’opera dei Decemviri
abbiano influito sulla formazione delle regole moderne della procedura civile e
del diritto civile.
Tenendo conto i permanenti valori
della legge delle XII Tavole, la ricostruzione esatta di questo monumento della
giurisprudenza ha un’importanza decisiva per la conoscenza delle istituzioni
giuridiche, della lingua e dei rapporti sociali. Come è noto, la codificazione scritta sulle tavole di legno o
di bronzo collocate nel forum Romanum non
si conservò non solo fino ai
nostri tempi moderni, ma neanche fino ai tempi di Cicerone o dei giuristi classici
perché venne distrutta nel 387 avanti Cristo durante l’invasione dei Galli[7].
Però con la
distruzione delle tavole, che portavano le parole non scomparve la loro
conoscenza. Dato che la conoscenza della legge a Roma era una delle virtù dei cittadini[8],
mentre la legge delle XII Tavole ‑ come sostiene Livio - era fons omnis publici privatique iuris[9],
essa veniva insegnata a memoria „a scuola” ancora alla fine della Repubblica[10].
La ricostruzione del testo delle
dodici Tavole veniva effettuata già nell’antichità. Per primo Sextus Aelius Catus Petus[11]
- il giurista che visse negli anni a cavallo tra il III ed il II secolo avanti
Cristo, considerato creatore della giurisprudenza in quanto scienza - scrisse
un’opera detta Tripertita in cui
vennero citate le singole norme delle dodici Tavole. Ad ogni norma veniva
allegata un’interpretazione e nel caso di necessità una legis actio opportuna.
Ulteriori commentatori delle XII
Tavole - per elencare solo quelli più importanti - furono i seguenti: Servius Sulpicius Rufus[12],
che visse nel primo sec. a.C. autore del primo commento all’editto che iniziò l’elaborazione dell’ius
honorarium; Antistius Labeo[13]
- il giurista più eminente della
fine della repubblica e dell’inizio del principato, creatore della scuola detta
dal suo successore Proculo scuola proculiana, propagatore delle novità nella giurisprudenza, creatore di molte definizioni
giuste - nonché Gaio[14]
vissuto nel II sec. d.C. - autore del famoso manuale di giurisprudenza; e pure
il primo eminente filologo e grammatico latino che visse negli anni a cavallo
tra il II ed il I sec. a.C. Stilo Praeconius[15],
maestro di Varrone e di Cicerone. Purtroppo sia Tripertita sia le opere dei commentatori non si mantennero (tranne
i 20 frammenti provenienti da Gaio dal suo commento ad legem duodecim tabularum i quali si conservarono grazie al fatto
di essere stati messi nei Digesta[16]).
Molti brani delle XII Tavole si trovarono nelle Noctes Atticae un’opera di carattere enciclopedico scritta nel II
sec. d.C. da Aulo Gellio[17],
nonché nel De verborum significatu,
un’opera di Pompeio Festo[18]
un grammatico romano che visse nello stesso secolo.
Ai tempi del medioevo le XII
Tavole, così come altre fonti
di legge più antiche, caddero
nell’oblio. Al crollo della scienza giuridica nel XI secolo mise termine la
scoperta dei Digesta Iustinianei a Pisa. I giuristi incominciarono a dare un
nuovo indirizzo alle ricerche sul diritto romano che portò al perfezionare la tecnica dell’interpretazione
dommatica delle fonti contenute nella codificazione giustinianea. I glossatori
eseguivano un’esegesi del testo spiegando le singole parole oppure i brani. Si
occupavano solo dei testi giustinianei trattandoli „come testi sacri”, cercando
di eliminare le contraddizioni interne applicando esclusivamente operazioni
logiche. Un carattere più creativo aveva
l’attività dei
commentatori, ma anche loro nelle riflessioni non andavano oltre i testi giustinianei.
Era il Rinascimento, che ha
rinnovato l’interesse del testo delle XII Tavole. A quei tempi si cercava di
raccogliere tutti i valori ereditati dagli antenati. Nella giurisprudenza
nacque una corrente dell’umanesimo giuridico[19]
diretta non agli scopi pratici, ma scientifici. Gli umanisti si
caratterizzavano per un’estesa conoscenza della storia e della filologia. A
differenza dei glossatori che non conoscevano il greco (greca non leguntur), gli umanisti esaminavano le fonti del diritto
romano in base alla tutta letteratura antica disponibile. Una straordinaria
estensione della conoscenza delle fonti, la loro analisi critica e la
sistematica scientifica fu opera della scuola degli umanisti. Conformemente a
queste tendenze già dall’inizio del
XVI secolo si incominciarono a raccogliere diverse citazioni e frammenti dei
lavori dei giuristi romani, storici, grammatici o filosofi, specialmente di
Cicerone, per sapere come fosse quel leggendario monumento del diritto romano.
Le prime prove della ricostruzione delle dodici Tavole provengono da Rivallius
e da Alexandro ab Alexandro. Aymarus Rivallius[20],
il primo rappresentante dell’umanesimo giuridico in Francia scrisse nel 1515
l’opera Civilis historiae Iuris sive in
XII Tab. Leges commentariorum libri quinque che è considerata come il primo lavoro dedicato alla storia
del diritto. Nel secondo libro di quest’opera mise insieme 50 frammenti[21]
i quali, a suo parere, provenivano dalle XII Tavole. Quasi nello stesso tempo
della legge si interessò anche il
rappresentante dell’umanesimo italiano napoletano Alessandro ab Alessandro[22]
il quale scrisse Genialium dierum libri
sex[23]
dove nel libro sesto capitolo 10 presentò l’opera dei Decemviri. Egli cita le parole della legge e
contemporaneamente fornisce le corrispondenti soluzioni giuridiche di altre nazioni.
Però, poiché nelle
opere di Rivallio e di Alessandro ab Alessandro è difficile trovare un comprensibile schema sistematico,
si può parlare solo di
un lavoro di raccolta delle norme dei Decemviri, e non di una ricostruzione
vera e propria.
Solo Johann Oldendorp[24]
per primo rivolse l’attenzione al nome dell’opera dei Decemviri. Questo grande
umanista tedesco che visse nel XVI secolo diventò famoso prima di tutto grazie ai suoi lavori sul diritto
naturale che costituivano l’inizio di una nuova corrente. In una di queste
opere intitolata Isagoge iuris naturalis,
pubblicata per la prima volta nel 1539 raccolse i frammenti delle leges XII tabularum e li sistemò in 12 titoli che dovevano rappresentare le XII Tavole.
In ogni titolo all’inizio Oldendorp collocò i frammenti che dovevano trovarsi in una data tavola, e
poi presentò il proprio
commento ai brani scelti nel quale indicò da dove aveva preso il testo. Però, per quanto riguarda le XII Tavole il riferimento era
puramente formale perché all’interno dei titoli i frammenti vennero ordinati secondo
la tripartizione ius sacrum, ius
publicum, ius privatum, cioè nel titolo I Oldendorp raggruppò i frammenti riguardanti la legge divina. Il secondo
Titolo lo dedicò al diritto
pubblico, mentre i titoli dal III al XII al diritto privato, discutendo le
questioni legate al diritto delle persone e quello di famiglia (titolo III), al
diritto ereditario (titoli IV,V,VI), al processo (titolo VII,VIII), al diritto
reale ed alle obbligazioni (titoli IX,X,XI,XII).
All’ordine in cui sono messi i
frammenti proposto da Oldendorp si ricollegò Hotomanus[25].
L’autore dei grandi trattati politici come Franco-Gallia,
amico di Cuiacius, nelle sue ricerche romanistiche si riferiva alla storia
ed alla filologia. Nella ricostruzione dell’opera dei decemviri Hotomanus non
prendeva in considerazione la divisione in 12 tavole, ma la divisione in ius sacrum, ius publicum, ius privatum.
Nell’opera[26]
De legibus duodecim tabularum tripartita[27]
nella prima parte - de iure sacrorum
- Hotomanus collocò 13 frammenti.
Primo di questi richiede di mantenere sacra
privata, invece le successivi riguardano le onoranze funebri. Nella parte
seconda - de iure publico - si
trovano 10 frammenti, i quali trattano dei privileggi, del processo comziale,
della votazione delle leggi, e sopratutto presentano gli atti puniti con la
pena di morte. Nella più ampia parte
terza - de iure privato - Hotomanus
inserì 72 frammenti. I
primi 17 riguardano il diritto delle persone e quello di famiglia. In questi
Hotomanus presenta il contenuto della patria
potestas, la perdita di essa, la possibilità dell’adozione, la sottomissione della moglie sotto il manus del marito, il che le dava la
posizione di mater familias, il
divieto dei matrimoni tra i patrizi e i plebei, il divieto di bere il vino
dalle donne e di commettere adulterio, la situazione giuridica di postumus, la necessità della tutela sulle donne e protezione sui furiosi e prodigi. Sucessivamente passa Hotomanus a presentare i frammenti
riguardanti il diritto delle cose, diritto ereditario e dell’obligazioni.
All’inizio riferisce i frammenti che trattano dei limiti della proprietà a causa di così detti rapporti di vicinato e poi i frammenti
dell’acqisto della cosa mediante usus
e del eterna auctoritas per hostes. I sucessivi 10 riguardano il
diritto dell’eredità: la sucessione
testamentaria, la sucessione intestata, la divisone dell’eredità. I seguenti 5 frammenti riferiscono i negozi tra i vivi.
Qua Hotomanus sorprende con il frammento attestato che a lui non era ignota la
concezione di res mancipi e la
necessità di trasmettere
la proprietà di queste cose
mediante nexum oppure mancipatio. Ai delitti dedicò Hotomanus 15 frammenti, presentando vari tipi di furtum,
iniuria nel senso largo, e la
responsabilità nossale. I 15
frammenti finali riguardano il processo: dal in ius vocatio sino le regole del procedimento esecutivo. Allora
come si vede il sistema della parte terza è basato sulle Istituzioni Giustinianee secondo lo schema:
personae - res - actiones.
Era il merito indiscusso di
Hotomanus, che fu il primo a proporre nella ricostruzione del testo un duplice
metodo di rifermento al testo stesso il quale viene applicato finò oggi. Dove era sicuro delle parole delle XII Tavole le
citava in lettere maiuscole usando i verbi al modo imperativo, mentre nei casi
incerti, quando aveva qualche dubbio, riportava il testo con una scrittura
normale usando i verbi al modo condizionale.La sistemazione dei frammenti
riguardanti le singole questioni è logica. Il testo ricostruito da Hotomanus, anche se in
ordine diverso rispetto alle ricostruzioni odierne, comprende quasi tutto il
materiale che anche attualmente viene attribuito ai Decemviri. Solo alcuni
brani di quelli raccolti da Hotomanus non hanno trovato approvazione agli occhi
dei ricostruttori contemporanei.
È evidente che
Cicerone ne ispirò la collocazione
dei frammenti nell’ordine ius sacrum, ius
publicum, ius privatum[28].
La sua autorità permanente fece
che sia Oldendorp sia Hotomanus prendessero dalla visione dell’ordine giuridico
ideale presentata in de legibus, non
solo le informazioni sul contenuto della legge delle XII Tavole, ma le
osservazioni di Arpinata influirono anche sull’impostazione della ricostruzione
perché pensavano che le considerazioni di Cicerone fossero un vero commento
alle legge delle XII Tavole, e non solo una proposta del filosofo-giurista.
Nella dottrina si ritiene che la prima ricostruzione
moderna della legge delle XII Tavole sia stata fatta solo nel
1616 da Jacobus Gothofredus[29]
nell’opera Fragmenta XII Tabularum.
Jacobus Gothofredus - figlio di Dionisius, cioè
dell’autore della prima edizione moderna del Corpus Iuris Civilis, è
noto a tutti come l’autore del primo, e finora insostituibile, commento al Codex Theodosianus nonché quale autore
della prima palingenesi moderna della legge delle XII Tavole. Gothofredus,
sistemando il materiale raccolto, per primo rivolse l’attenzione a questi
fattori che fino ad oggi servono agli studiosi che cercano di ricostruire
l’opera dei Decemviri[30].
Il commento di Gaio ad legem duodecim
tabularum costituiva la base dell’impostazione della sua ricostruzione. Gothofredus ipotizzò
che ognuno di questi sei libri dell’opera si riferisse alle due tavole e che le
considerazioni di Gaio rispecchiassero l’ordine della legge. Prendendo in
considerazione questo nonché il fatto che 19 frammenti dell’opera contenuti nei
Digesta avevano un’indicazione esatta da quale libro derivavano, Gothofredus
propose il seguente ordine:
Tav.
I (de in ius vocando) - comprende i
frammenti che rispecchiano la procedura in
iure.
Tav.
II (de iudiciis et de furtis) - non
solo le norme che regolano la procedura apud
iudicem, ma anche i frammenti sui diversi tipi di furtum.
Tav.
III (de rebus creditis) - comprende i
frammenti riguardanti il deposito, l’usura nonché l’esecuzione personale.
Tav.
IV (de iure patrio et connubii) -
parla dell’acquisto e della perdita della patria
potestas.
Tav.
V (de iure haereditatum et tutelarum)
tratta della possibilità di
gestire il patrimonio e di costituire la tutela in caso di morte nonché di
successione intestata.
Tav.
VI (de iure dominii et possessionis)
comprende i frammenti riguardanti gli atti di disposizione delle cose nonché
riguardanti il trinoctium e il repudium.
Tav.
VII (de delictis) presenta vari tipi
di delitti tranne il furtum.
Tav.
VIII (de iure praediatorio, id est, de
iuribus praediorum) comprende frammenti che determinano la larghezza delle
strade e l’estensione dei confini (confinium),
dell’azione divisoria nonché i rapporti di vicinato.
Tav.
IX. (de iure publico) è
una raccolta di vari frammenti di diritto pubblico specialmente di diritto
penale.
Tav.
X (de iure sacro) comprende il
frammento che tratta dell’iusiurandum
nonché delle norme sulle onoranze funebri.
Tav.
XI costituisce un supplemento alle prime cinque tavole e comprende 3 frammenti:
sulla votazione delle leggi, sul divieto dei matrimoni tra i patrizi ed i plebei
nonche` sulla detestatio sacrorum.
Tavola XII costituisce un supplemento alle tavole da VI a
X e contiene i frammenti riguardanti il pignus,
il divieto di consacrare una cosa controversa, le false testimonianze nonché la
responsabilità
del furtum compiuto dello schiavo.
Sull’opera di Gothofredus all’inizio del XIX secolo basò la
propria ricostruzione uno studioso tedesco H.E. Dirksen[31]
nonché altri ricercatori delle fonti del diritto romano come Rudolf Schoell[32],
Moritz Voigt[33], Karl G.
Bruns[34],
Paul F. Girard[35]. Anche la
ricostruzione italiana più
diffusa nella dottrina odierna del diritto romano di Salvatore Riccobono[36],
in genere è
basata sui principi presentati da Gothofredus, del resto nello stesso modo,
come presentazione dell’opera dei Decemviri meno conosciuta però più
recente compresa nel lavoro dello studioso tedesco Dieter Flach[37],
oppure come la traduzione in spagnolo eseguita dallo studioso dell’America del
Sud Argentino Mario Mojer[38]
(anch’essa del 1994).
Su questo sfondo sembra interessante la ricostruzione
delle XII Tavole effettuata nel 1897 dallo studioso russo B.V. Nikolski[39].
Lo studioso dedicò le
prime 3 tavole - come la maggior parte - al processo. L’ordine successivo si
discosta, però,
dalle ricostruzioni generalmente accettate. E in questo modo nella quarta
tavola oltre alle dubbie, a suo parere, norme riguardanti vadimonium, ius iurandum, coemptio o divortium come certe mise non solo le norme sulla patria potestas, ma anche quella cum nexum faciet mancipiumve uti lingua
nuncupassit ita ius esto. Nikolski dedicò la
quinta tavola al diritto ereditario; nella sesta tavola comprese i frammenti
riguardanti i cosiddetti rapporti di vicinato, anche se in quanto alle singole
espressioni mise l’accento sui propri dubbi. La settima tavola la dedicò ai
frammenti trattanti del furtum,
l’ottava invece - a varie forme di iniuria.
La nona tavola, secondo Nikolski, comprendeva la presentazione degli atti
puniti con la pena di morte; la decima egli la dedicò
per tradizione alle onoranze funebri;
nell’undicesima tavola inserì il divieto di unirsi in matrimonio tra
i patrizi ed i plebei, mentre nella dodicesima il divieto di approvare i privilegi.
Il problema della ricostruzione della legge ha ispirato
anche alcuni studiosi italiani che presieduti dal professor Luigi Amirante
recentemente scomparso, stanno conducendo ricerche finalizzate alla
presentazione di una nuova, corretta palingenesi, basata sia sui principi di
Gothofredus, sia sulle sequenze del testo comprese nell’opera di Festo e di
Gellio. I primi risultati del lavoro di questo gruppo, del quale fanno parte
Ferdinando Bona, Oliviero Diliberto[40],
Federico D`Ippolito[41]
e Salvatore Tondo sono stati pubblicati sulla rivista italiana „Index”
vol.XVIII (1990) e vol.XX (1992).
Nella ricostruzione delle dodici Tavole molte domande
continuano ad essere sempre attuali. Ci si pone la domanda se basandosi sulle
fonti più
antiche che si sono conservate, specialmente a Tripertita di Sextus Aelius Petus, sia possibile ricostruire
l’opera dei Decemviri, oppure il lavoro di Sextus stesso?
Come era allora il vero ordine delle tavole e delle
singole norme ivi comprese? Perché anche le opere di Oldendorp e di Hotomanus,
a loro parere, cercavano di far vedere non solo il contenuto, ma anche il
giusto ordine delle norme nonostante i principi su cui si basarono gli studiosi
vengano considerati falsi dalla dottrina moderna. Si pone la domanda se le
ricostruzioni moderne rispecchino effettivamente la legge delle XII Tavole,
oppure solo l’ordine delle norme suggerito talvolta da Gaio nel suo commento ad legem duodecim tabularum? Oppure più
vicine alla verità
sono le opinioni degli studiosi i quali come Scherillo[42]
o Guarino[43] dubitano
della possibilità di
ricostruire ai tempi moderni l’opera dei Decemviri perché quello fu "il coacervo di norme messo insieme dai decemviri, in modo da noi assolutamente
inconoscibile..."[44].
Характер
древнейших
источников
римского
права,
царских
законов и
законов XII
таблиц до
сих пор
остается
дискуссионной
проблемой в
науке. XII
таблицами
занимаются
не только
юристы и
историки, но и
экономисты,
лингвисты и
социологи,
что свидетельствует
в пользу
актуальности
темы.
Реконструкция
текста XII
таблиц предпринималась
уже в
древности.
Первым, кто
после
гибели
законов в
галльском
пожаре 387 г. до
н.э. сделал
это, был
юрист III-II вв. до
н.э. Секст
Элий Пет. В
последующем
XII таблиц
комментировали
Сульпиций
Руф, Лабеон,
Гай. В
средние
века XII таблиц
были
преданы
забвению. С XI в.
юристы
начали
комментировать
юстиниановские
тексты, но
только со
времени
Возрождения
возобновляется
интерес к XII
таблицам. В
трудах
Ривалия и
Александра
уже дается
собрание
фрагментов
децемвирального
свода, но еще
нет никакой
систематизации
текстов. В XVI в.
Ольдендорп
и Отоман
обращают
внимание на
систему XII
таблиц, исходя
из принципа
их деления на три части:
сакральное, |
М.
ЗАБЛОЦКА ПРОБЛЕМЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ
РИМСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ
В
СОВРЕМЕННОЙ
НАУКЕ (РЕЗЮМЕ) публичное
и частное.
Образцом
системы изложения
законов в XII
таблицах служил
трактат
Цицерона De legibus.
Только в XVII в.
Готофредом
впервые была
предложена
модель
системы законов,
аналогичная
сегодняшней.
На труде
Готофреда и
основывал
свою реконструкцию
немецкий
ученый
Дирксен и
другие
исследователи
(М.Фойгт,
К.Брунс,
П.Жирар). Интересной
представляется
реконструкция
Б.В.Никольского.
Ученый выделяет
первые три
таблицы
судебному
процессу. Не
совпадает с
общепринятой
и система
всех
последующих
таблиц. Проблемой
реконструкции
XII таблиц
занимается
сегодня
группа
итальянских
ученых, до
недавнего
времени возглавляемая
Л.Амиранте.
Они основываются
на модели
Готофреда,
используя
для
реконструкции
труды Феста
и Геллия. Но в
современной
реконструкции
системы XII
таблиц
больше
вопросов,
чем ответов.
Или, может
быть, прав
А.Гуарино,
сомневаясь
в возможности
такой
реконструкции? |
[1] Cfr. Liv.3,31,8; 3,32,1 i 6; 3,33,5; Cic. de leg.2,59; 264; Dion. Hal.10,51,5;
10,52,4; 10,57,5 ed anche Tac. ann.2,27,1;
Lyd. de magistr.1,34; Zonar.7,18.
[2] Cfr. D.1,2,2,4.
[3] Cfr. S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, I, Bari
1966 p.202.
[4] Cfr. W. Wołodkiewicz, Greckie wpływy na powstanie
Ustawy XII tablic (na marginesie glosy Accursiusa do D.1,2,2,4), (The Greek
Influence on the Twelve Tables , considering the Gloss of Accursius to
D.1,2,2,4), „Prawo Kanoniczne” 37,1994 nr. 3-4 p.39 ss.; nonché, Les remarques d’Accurse sur les origines
grecques de la Loi des XII Tables, in: Collatio Iuris Romani. Etudes
dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, II,
Amsterdam 1995 p.643 ss.
[5] Cfr. C. Ampolo, Aspetti dell'economia del Lazio e di Roma
nel V sec. a. C., in: Società e diritto nell'epoca decemvirale, Napoli 1988 p.35 ss.
[6] Cfr. S.Boscherini, La lingua della legge delle XII Tavole,
in: Società e diritto nell'epoca dcemvirale,
Napoli 1988 p.45 ss. e la letteratura ivi citata.
[7] Cfr. Liv. 5.43.1: ... cum inter incendia ac ruinas captae
urbis nihil superesse ...
[8] Cfr. H. Kupiszewski,
Prawo rzymskie a współczesnoœæ (Driritto romano e mondo contemporaneo), Warszawa 1988 p.159 e la
letteratura ivi citata.
[9] Cfr. Liv.3,34,6. Questa esspressione è indubbiamente un po’esagerata. A. Guarino, Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII
Tavole, „Labeo” 34, 1988 p.323 ss.; nonché, Cicerone come e quando, „Labeo” 36,1990 p.267 ss.; nonché, Una palingenesi delle XII Tavole?, „Index”
19,1991 p.228; nonché, Storia del diritto
romano10, Napoli 1994 p.145
formula un’ipotesi che la legge
delle XII Tavole non comprendesse per niente le norme riguardanti il
diritto pubblico né quello sacrale.
Cfr. anche A. Watson, Le XII Tavole:
caratteri di un’antica codificazione, in: Conferenze storico-giuridiche
dell’istituto di storia del diritto e filosofia del diritto (Perugia), Perugia
1980 p.158. Contrariamente F. Serrao, Dalle
XII Tavole all’editto del pretore, in: La certezza del diritto
nell’esperienza giuridica romana, Padova 1987 p.67; B. Albanese, "Privilegia", "maximus comitiatus",
"iussum populi" (XII Tab. 9.1-2, 12.5), „Labeo” 36,1990 p.19 ss.,
ed anche L.L. Kofanov, K voprosu o
palingeneze zakonov XII tablic: sakralnoe pravo v sisteme rimskogo
zakonodatelstva (On the Palingenesis
of the Laws of the XII Tables: Sacral Law in the System of Roman Ligislation),
Vestnik drevnej istorii 1966 nr.2 p.26 ss.
[10] Cfr. Plaut, most.,
v. 126: ...docent litteras, iura, leges; Cic.
de leg.2,59: ...discebamus enim pueri XII, ut carmen necessarium, quas iam nemo
discit.
[11] Cfr. M. Schanz - C.
Hosius, Geschichte der römischen
Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, I4,
1927 (Nachdruck München 1959)p.236 ss.; F. D’Ippolito, Sextus Aelius „Catus”, „Labeo” 17,1971 p.271 ss.; nonché, I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica, Napoli 1978
p.53 ss.; nonché, Questioni decemvirali,
Napoli 1993 p.118 ss.; R. A. Bauman, Lawyers
in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political
setting, 316-82 BC, München 1983 p.121 ss.; F.Wieacker, Römische
Rechtsgeschichte, I, München 1988 p.536 ss.; F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo
a.C., Torino 1995 p.131 ss.
[12] Cfr. Festus, s.v. Pedem
struit, L.232; s.v. Sarcito,
L.430; s.v. Vindiciae, L.516;
D.50,16,237, cfr. anche F. P. Bremer, Iurisprudentia
antehadriana, I, Lipsiae 1896 (Reprint 1985) p.228 ss.; R. A. Bauman, Lawyers in Roman Transitional Politics. A
study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and
Triumvirate, München 1985 p.6 ss.; F. D’Ippolito, Questioni decemvirali, cit. p.40 ss.
[13] Cfr. Gell.1,12,18; 6,15,1; 20,1,13, ed anche F. P.
Bremer, op.cit. II 1 p.81 ss.; O. Diliberto, Materiali per la palingenesi delle XII Tavole, Cagliari 1992 p.29 ss.
[14] Il commento di questo giurista costituisce una fonte
insostituibile nella ricostruzione della legge delle XII Tavole. Ultimamente
cfr. M. Lauria, Ius Romanum, I 1,
Nopoli 1963 p.33 ss.; S. Morgese, Appunti
su Gaio „Ad legem duodecim tabularum”, in: Il modello di Gaio nella
formazione del giurista (Atti del Convegno Torinese in onore del S. Romano,
Milano 1981) p.109 ss.; O. Diliberto, Considerazioni
intorno al commento di Gaio alle XII Tavole, „Index” 18,1990 p.403 ss.; nonché,
Materiali, cit. p.49 ss.; F.
D’Ippolito, Gaio e le XII Tavole,
„Index” 20,1992 p.279 ss.
[15] Cfr. Festus, s.v. Sonticum
morbum, L.372, ed anche R. Schoell, Legis duodecim tabularum reliquiae, Leipzig 1866 p.9; M. Schanz-C.Hosius,
op.cit. I, p.232; L. Strzelecki, De legum
XII Tabularum mamoria apud Festum servata, „Eos” 56,1966 p.108 ss.
[16] Cfr. D,1,2,1; 2,4,18; 2,4,20; 2,4,22; 2,11,6; 2,14,48;
10,1,13; 22,1,19; 44,6,3; 47,7,2; 47,7,4; 47,9,9; 47,22,4; 48,5,44; 50,16,233;
50,16,234; 50,16,235; 50,16,236; 50,16,237; 50,16,238.
[17] Cfr. J. Zabłocki, Kompetencje patres familias i zgromadzeñ ludowych w sprawach rodziny w
œwietle „Noctes Atticae” Aulusa Gelliusa (Le competenze dei patres familias e delle assemblee popolari in materia
di famiglia alla luce delle „Noctes Atticae” di Aulo Gellio), Warszawa 1990
p.9 ss.
[18] Cfr. H. E. Dirksen, Die
römisch-rechtlichen Quellen der Grammatiker Verius Flaccus und Festus Pompeius,
in: Hinterlassene Schriften, I, Leipzig 1871 (Nachdruck 1973) p.64 ss.; M.
Schanz - C. Hosius, op.cit., II, p.362 ss.; L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953 p.210.
[19] Cfr. P.F. Girard, Les préliminaires de la renaissance du droit
Romain, RHD ser.4o I, 1992 p.5 ss.; G. Kisch, Humanismus und Jurisprudenz, Basel 1955;
D. Maffei, Gli inizi dell'umanesimo
giuridico, Milano 1956; R. Orestano, Introduzione
allo studio storico del diritto romano2,
Torino 1961 p.50 ss.; H.E. Troje, Die
europäische Rechtsliteratur unter dem Einfluß des Humanismus, „Ius commune”
3,1970 p.33 ss., nonché, Die Literatur
des gemeinen Rechts unter dem Einfluß
des Humanismus, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren
europäischen Privatrechtsgeschichte, ed. H. Coing, II, München 1977 p.615 ss.
[20] Sulla vita e sulle opere di Aymarus Rivalius cfr. H.E.
Dirksen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des
Textes der Zwölf-Tafel-Fragmente,
Leipzig 1824 p.29 ss.; F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter2, VI,
(Nachdruck), Darmstadt 1956 p. 449 ss.; E. Moeller, Aymar du Rivail. Der erste Rechtshistoriker, Berlin 1907 p.12 ss.;
D. Maffei, Gli inizi dell’umanesimo
giuridico, Milano 1956 p.138 ss.; NNDI
XVI, Torino 1969 s.v. Rivail Aymar
(du) p.223.
[21] Cfr. M. Zabłocka, Ustawa XII tablic w Civilis historiae Iuris Aymarusa Rivalliusa (La legge delle XII Tavole in Civilis
historiae Iuris di Aymarus Rivallius), „Studia Iuridica” 34,1997 p.207 ss.
[22] Sulla vita e sulle opere di Alessandro ab Alessandro cfr. H.E. Dirksen, Uebersicht, cit., p.27 ss.; F.C. von Savigny, op.cit., VI p.457
ss.; D. Dal Re, I precursori italiani di
una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV, Roma 1878 p.83 ss., A.
Maffei, Influssi del Rinascimento nei
giuristi napoletani, Napoli 1940 p.52 ss.; D. Maffei, Alessandro d'Alessandro. Giureconsulto umanista (1461-1523), Milano 1956 p.27 ss.; F. P.
Gabrieli, s.v. Alessandri Alessandro,
NNDI I 1, Torino 1964 p.476.
[23] La prima edizione - Romae 1522.
[24] Sulla vita e sulle opere di Johann Oldendorp cfr. H.E.
Dirksen, Uebersicht, cit., p.32 ss.;
R. Stintzing, Geschichte der deutschen
Rechtswissenschaft, I, München-Leipzig 1880 p. 325; E. Wolf, Grosse Rechtsdenken der deutschen
Geistesgeschichte, Tübingen 1939 p.111 ss.; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit2,
Götingen 1967 p.283 ss.; NNDI XI, Torino 1965 s.v. Oldendorp Johann, p.806 ss.; J. Otto, s.v. Oldendorp Johann, in: Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von
Antike bis zum 20.Jahrhundert, ed. M. Stolleis, München 1995 p.462 ss.
[25] Sulla vita e sulle opere di François Hotomanus cfr. H.E.
Dirksen, Uebersicht, cit., p.50 ss.;
R. Stintzing, op.cit., I, p.383 ss.; D. Maffei, Gli inizi, cit., p.61 ss.; W. Vogel, Franz Hotmann und die Privatrechtswissenschaft seiner Zeit, Münster
1960 p.1 ss.; D. R. Kelly, François
Hotman. A Revolutionary’s Ordeal, Princeton 1973 p.3 ss.; J. Otto, s.v. Hotman (Hotomannus) François, in: Juristen, cit., p.293 ss.
[26] Cfr. M. Zabłocka, Leges duodecim tabularum secundum Hotomanum reconstructae,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 49,1997 fasc.1-2 p.223 ss.
[27] La prima edizione - Lugduni 1564.
[28] Cfr. M. Zabłocka, Nowo¿ytne próby rekonstrukcji ustawy XII tablic (The Modern Efforts of Twelve Tables
Reconstructions), „Prawo Kanoniczne” 37,1994 nr. 3-4 p.64 ss.
[29] Sulla vita e sulle opere di Jacobus Gothofredus cfr.
H.E. Dirksen, Uebersicht, cit., p.77
ss.; R. Stintzing, op.cit., I, p.385 ss.; F.P. Gabrieli, s.v. Godefroy Jacques, in: NNDI VII, Torino 1961 p.1145; E. Holthöfer, s.v. Godefroy (Gothofredus), Jacques, in:
Juristen, cit., p.240 ss.
[30] Cfr. Jacobus Gothofredus, Fragmenta XII.Tabularum suis nunc primum tabulis restituta,
probationibus, notis et indice munita, Heidelbergae 1616-1617 ripubblicato
in: Fontes Quattuor Iuris Civilis (Genevae 1653), poi in: Otto, Thesaurus Juris
Romani, III, Basileae 1744, Praefatio, col.18 ss.
[31] Cfr. H. E. Dirksen, Uebersicht, cit., p.724 ss.
[32] Cfr. R. Schoell,
op.cit., p.115.
[33] Cfr. M. Voigt, Die
XII Tafeln, I, Leipzig 1883 p.693 ss.
[34] Ultima edizione C. G. Bruns - Th. Mommsen - O.
Gradenwitz, Fontes iuris Romani antiqui7,
Tübingae 1909 p.17 ss.
[35] Ultima edizione - F. Girard - F. Senn - V. Giuffrè, Les lois de
Romains, Napoli 1977 p.40 ss.
[36] Cfr. S. Riccobono, Fontes
iuris Romani antejustiniani, I2, Florentiae 1941 (reprint 1968),
p.26 ss.
[37] Cfr. D. Flach, Die
Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt 1994
p.113 ss.
[38] Cfr. M.A.. Mojer, La
Ley de las Doce Tables, Texto y Notas, La Plata 1994 p.15 ss.
[39] Cfr. B. V. Nikolski, Sistema
e Text XII Tablic, S.Petersburg 1897 p.3 ss.
[40] Cfr. anche O.
Diliberto, Materiali, cit.
[41] Cfr. anche F.
D’Ippolito, Questioni, cit.
[42] Cfr. G. Scherillo, Il
sistema civilistico, in: Studi in onore di V. Arangio-Ruiz, IV, Napoli 1953
p.464.
[43] Cfr. A. Guarino, Una
palingenesi, cit. p.225 ss.
[44] Cfr. A. Guarino, Una
palingenesi, cit. p.228, cfr. nonché, L’enigma
di fondo, „Index 23,1995 p.378.