Università di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-2

 

Francesco Sini

 

Documenti sacerdotali di Roma antica

I. Libri e commentarii

 

Sassari, Libreria Dessì Editrice, 1983

 

pp. 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. V

 

Dai documenti degli archivi al sistema giuridico-religioso

 

Sommario: 1. Documenti sacerdotali e sistema giuridico-religioso. – 2. Teologia varroniana e prospettive e sistematiche dei sacerdoti. – 3. Libri e commentarii sacerdotali, lessico politico-religioso e terminologia giuridica.

 

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1. – Documenti sacerdotali e sistema giuridico-religioso

 

Basterebbe, forse, solo ripercorrere l'elenco delle materie di cui si è dimostrata, su basi testuali, l'appartenenza a libri e commentarii sacerdotali per constatare quale siano stati i risultati ottenuti in questa prima parte della ricerca. Resta ovviamente ancora molto da fare, sia come approfondimento dei diversi aspetti classificatori e sistematici sottesi ai testi attribuibili a libri e commentarii[1]; sia, soprattutto, come reperimento attraverso lo spoglio delle fonti latine di un “corpus” completo di testi giuridico-religiosi provenienti dagli archivi dei sacerdoti romani[2].

Tuttavia, sarebbe di certo riduttivo ritenere che l'aver dimostrato la possibilità, e la liceità, di definire i libri e i commentarii sacerdotali, individuandone forme e contenuti, abbia una valenza essenzialmente riconducibile al problema dei generi documentari degli archivi (libri, commentarii, annales, fasti, etc.), dove peraltro gli effetti della distinzione sono risolutivi. I risultati più significativi della ricerca fin qui compiuta sono, infatti, piuttosto di ordine metodologico: è stato cioè possibile superare criticamente quella diffusa visione negativa circa l'attendibilità delle fonti che attestano la tradizione documentaria sacerdotale, il cui predominio nella dottrina contemporanea ha determinato la quasi totale obliterazione, in sede di storia delle istituzioni arcaiche, dell'apporto ordinatorio e conoscitivo di tale tradizione[3].

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Eppure questi materiali giuridico-religiosi, proprio perché di provenienza sacerdotale, debbono essere considerati come le più preziose evidenze delle prime ed autentiche riflessioni che i romani, attraverso i sacerdotes, svilupparono sul loro sistema giuridico-religioso.

Quanto poi agli aspetti generali che concorrono alla individuazione del “sistema”, e alle ragioni addotte per l'utilizzazione di tale terminologia, mi pare da condividere l'impostazione del Catalano[4]. Questo studioso, di cui s'è già detto il rifiuto del termine "Stato" a proposito della realtà romana, prospetta la seguente ricostruzione: «il populus Romanus Quirites, le sue parti (collettività e singoli) e i suoi Dei, così come gli altri populi (o reges) e homines e Dei, agiscono dentro un “sistema” di cui con particolare attenzione vengono scorti e precisati gli aspetti temporali e spaziali»; da sottolineare il fatto che secondo l’autore gli elementi di precisazione del sistema, religioso e giuridico al contempo, si ricavano dallo studio degli «insiemi normativi elaborati dalla giurisprudenza sacerdotale», cioè dal ius augurium, dal ius pontificium e dal ius fetiale[5].

 

 

2. – Teologia varroniana e prospettive e sistematiche dei sacerdoti

 

Ad una prima verifica, le fonti che possono attribuirsi a testi sacerdotali non lasciano trasparire una così netta rilevanza della dualità pitagorico-varroniana di spazio/tempo. E’ però noto, che questi aspetti erano rilevanti per i criteri sistematici della teologia varroniana: il binomio spazio/tempo, giustapponendosi al precedente uomini/dei, stava infatti alla base delle Antiquitates[6], le cui materie, a quanto risulta dalla testimonianza di Agostino De civ. Dei 6, 3, erano sistemate come segue: secondo una quadripartizione le Antiquitates rerum

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humanarum (qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant); mentre la materia delle Antiquitates rerum divinarum era divisa in cinque parti: de hominibus, de locis, de temporibus, de sacris, de diis[7].

Sorge così un problema più generale: si tratta di valutare sulla base dei documenti sacerdotali la prospettiva teologica di Varrone, al fine di individuare la sua conformità o meno alle sistematiche indicate dalle fonti come proprie di tali documenti. A questo scopo vengono qui considerati i contenuti di alcuni testi riferibili a sacerdotes, in quanto in essi appaiono piuttosto espliciti gli intenti classificatori.

Riguardo agli auguri, si è già evidenziata nel capitolo precedente la potenzialità ordinatoria rispetto ai materiali raccolti in libri e commentarii del testo ciceroniano De legibus 2, 21[8]; non resta che constatarne la difformità rispetto alla sistematica varroniana delle res divinae, sebbene i singoli elementi possono in qualche modo ritrovarsi.

Si è già ugualmente accennata la distinzione religio, res divinae, caerimoniae e sacra formulata da Cicerone, De domo 33[9], per le materie contenute nei libri pontificum: sull'importanza del passo conviene mettere ancora una volta l'accento, non solo per gli autorevoli interlocutori a cui l'orazione era rivolta; ma anche, e soprattutto, perché in altra parte di quel testo si citano, come documenti diversi ed autonomi dai libri, i commentarii pontificum[10].

Sempre a proposito dei pontefici, viene poi da considerare un famoso passo liviano, nel quale, dopo aver riferito sulla istituzione di alcuni sacerdozi, lo storico patavino espone le funzioni dei pontefici quali risultavano dai sacra omnia exscripta exsignataque di Numa Pompilio[11]:

 

Livio 1, 20, 5-7: Pontificem deinde Numan Marcium Marci filium ex patribus legit (sost. Numa) eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae tempia sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia

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publica privataque sacra pontificia scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus aliove, quo visu missa susciperentur atque curarentur.

 

Anche questo testo, che pure si rivela prezioso per la definizione dell'archivio dei pontefici, poiché conserva caratteri assai risalenti come la formula onomastica del pontifex[12] che lo qualificano di autentica derivazione pontificale, non appare conforme né assimilabile alla prospettiva varroniana, quale che sia la partizione che si preferisce adottare[13]. Tuttavia da esso può trarsi un concreto indizio, quasi dimostrazione indiretta, del fatto che anche Varrone utilizzava materiali di provenienza pontificale: v'è, infatti, una sorprendente rispondenza del testo liviano 1, 20, 1-5 sull'istituzione dei sacerdozi, con la trattazione de sacerdotibus in De ling. Lat. 5, 83-86[14]; entrambi, pur nella non perfetta corrispondenza dei sacerdozi menzionati, tacciono degli auguri.

Orbene, anche alla luce di quest'ultima considerazione, mi parrebbe poco credibile, seppure manchi la testimonianza diretta, che Varrone nell'ordinare logicamente i libri delle Antiquitates[15] abbia potuto ignorare elementi di sistematica sacerdotale[16], che del resto la stessa materia imponeva di trattare.

Al riguardo, non può costituire argomento contrario il fatto che lo stesso Varrone dia conto in altra sede della medesima partizione sottesa alle Antiquitates (umane e divine) argomentandola con motivazioni filosofiche[17] (però assai significativamente pitagoriche, cioè di quella filosofia che il pensiero pontificale avvicinava di più alla religiosità romana antica espressa dalla figura di Numa[18]). Ciò non è affatto concludente, poiché altre potevano essere le preoccupazioni del De lingua Latina, sebbene anche in quest'opera non mancherebbero aderenze a schemi assai più risalenti (di derivazione

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sacerdotale?), qualora risultassero esatte le tesi del Gerschel a proposito della divisione operata trattando de hominibus in De ling. Lat. 5, 80-94, nella quale sarebbe da vedere la sopravvivenza di un antichissimo “ordine”: «l’ordre même de fonctions sociales héritées des Indo-Européens»[19].

Dunque, si direbbe che la partizione delle Antiquitates di Varrone non attenesse ad un particolare collegio sacerdotale[20], ma piuttosto alle intere res divinae; si trattava insomma, per il teologo reatino, di cambiare il punto d'osservazione rivolgendosi cioè all'intero “sistema” della religione, e quindi alla costruzione complessiva religiosa e giuridica elaborata dai sacerdoti romani. Se questa è la prospettiva, conviene muovere anzitutto da «les deux grandes division, exhaustives, de la religion»[21], precisate dalla stessa teologia ufficiale: la religio si articolava infatti, come testimonia Cicerone, in sacra e auspicia[22].

Ciò induce ad alcune riflessioni. In primo luogo mette conto notare che raffrontando il dualismo sacra/auspicia in rapporto agli homines, avendone massimamente presente la competenza, scaturisce il fondamentale binomio di ius publicum sacerdote/magistrato, di cui Varrone si occupa – com’è noto in ordine inverso – nel quinto libro del De lingua Latina[23] e che possiamo a ragione supporre dovesse essere trattato nelle parti relative agli homines delle Antiquitates[24]. Ma con tale ulteriore precisazione del rapporto sacerdote/magistrato, la divisione della religio in sacra e auspicia si presenta simile per un rilevante aspetto ideologico alla sistematica giurisprudenziale del ius publicum (sacra, sacerdotia, magistratus)[25], sottesa nel De legibus ciceroniano[26]26 ed esplicitata nel celebre passo delle institutiones di Ulpiano: Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit[27]; poiché in entrambe le opere sembra predominare una uguale gerarchia, anteponendo i sacerdoti ai magistrati.

Questa simiglianza rappresenta un fatto di notevole portata, in quanto consente di definire con precisione la matrice ideologica della concezione ciceroniana e ulpianea del ius publicum.

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Essa trae le sue radici da una gerarchizzazione assai antica delle parti del ius publicum, sostanzialmente antiplebea, risalente di certo alla elaborazione sacerdotale di età precedente al pareggiamento dei due ordini, o ad età immediatamente successiva: prova di ciò può trovarsi nel fatto che con l'avvento dei plebei alle magistrature, questi introdussero la consuetudine non solo di cumulare magistratura e sacerdozio, ma di anteporre gli honores ai sacerdotia[28] (schema ancora conservato in Varrone, De ling. Lat., 5, 80-86), che divenne tipica dell'età medio-repubblicana. Tuttavia, la conservazione tenace degli ambienti sacerdotali consentì all'antica partizione del ius publicum non solo di sopravvivere, ma di affermarsi nella sistematica giurisprudenziale del III e II secolo a.C., fino ad essere riproposta in funzione politica nel I secolo; e non a caso da un moderato come Cicerone. Nell'età imperiale le vicende politiche portarono alla riaffermazione definitiva dei sacerdotia sulle magistrature, quando, svuotatesi queste di significato, gli esponenti della nuova società sostituirono agli honores l'immutata dignitas dei sacerdozi.

 

 

3. – Libri e commentarii sacerdotali, lessico politico-religioso e terminologia giuridica

 

I brevi cenni fin qui esposti lasciano dunque intravvedere quale rapporto di sostanziale unità intercorresse nel sistema giuridico-religioso romano tra la “totalità” di esso e la pluralità di prospettive sistematiche, sacerdotali e non sacerdotali[29], al suo interno operanti. Mostrano, al tempo stesso, quanto il rapporto in questione possa essere utilmente chiarito dallo studio degli «insiemi normativi»[30] elaborati dai sacerdotes (ius pontificium, ius augurium, ius fetiale), e meglio precisato utilizzando per l'analisi i testi sacerdotali contenuti in libri e commentarii.

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Questi, non si dimentichi, costituivano la parte più rilevante degli archivi, poiché il contenuto loro attribuito dalle fonti non riguarda solo rituale e funzioni sacerdotali, bensì anche le più risalenti procedure del ius civile, la gerarchia e le competenze dei magistrati, la provocatio etc.

Dalla ristabilita distinzione tra libri e commentarii si ricavano molte valide indicazioni e criteri non opinabili per la raccolta e la classificazione di quei frammenti sparsi nelle più disparate fonti, ma di sicura derivazione sacerdotale. Frammenti che, se raccolti e ordinati, potrebbero costituire un “corpus” di testi giuridico-religiosi, indispensabile base primaria per la definizione del lessico “politico-religioso” romano arcaico[31].

Viene così in primo piano l'aspetto della ricerca che riguarda termini e concetti. Pur essendo ormai riconosciuta in maniera sempre più ampia l'importanza della lessicografia giuridica e politica (Archi, Nicolet)[32]; resta tuttavia ancora per molti versi stimolante, a proposito di terminologia e dommatica giuridica, l'acuta tesi del Biondi: il quale più di trent'anni fa, deplorando che l'antica terminologia giuridica, benché «mezzo sicuro e prezioso», fosse poco utilizzata dalla dottrina allora dominante «per la ricostruzione dei relativi concetti», aveva sostenuto che «in definitiva, la prima ed elementare dommatica giuridica è racchiusa nel termine»[33].

È proprio dalla reciproca dipendenza tra termini e concetti, che emergono le molte potenzialità del lessico politico-religioso romano arcaico, sia come elemento ricostruttivo della società più antica e delle sue istituzioni[34], sia come individuazione dei concetti giuridici[35] sulla cui base ridefinire – in prospettiva non statualista – il cosiddetto «diritto pubblico romano».

 

 



Note

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[1] Agli aspetti classificatori e sistematici sarà dedicato quanto prima un secondo volume, in cui saranno pubblicati formule solenni ed altro materiale di provenienza sacerdotale tratti dai libri ab urbe condita di Tito Livio.

 

[2] Cfr. F. SINI, Documenti sacerdotali e lessico politico-religioso di Roma arcaica, in Atti del convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell’antichità, Torino 1980, pp. 127 ss.

 

[3] Simili impostazioni risultano stranamente generalizzate nella dottrina romanistica attuale; vi aderiscono cioè anche studiosi peraltro assai attenti alle vicende giuridiche e religiose della più antica comunità romana: così, ad esempio, R. ORESTANO, Fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica, Torino 1967, pp. 74-75: «tutte le notizie che ne abbiamo ci sono fornite in modo indiretto da testi e narrazioni di gran lunga posteriori allo svolgersi degli avvenimenti. In queste narrazioni leggenda e storia si intrecciano in maniera non facilmente districabile. Inoltre i fatti e le loro qualificazioni sono “ripensati” ed espressi, il più delle volte, in schemi e parole dell'età cui appartengono gli autori di queste narrazioni. Perfino i passi in cui essi vorrebbero tramandarci la testimonianza di antichi atti o di formule di atti, religiosi o giuridici, contengono spesso deformazioni, incomprensioni e sempre un ammodernamento dell’antica lingua. È quindi assai pericoloso voler attribuire una rilevanza sostanziale – positiva o negativa – ai modi e alle parole con cui certi fatti delle età più antiche sono presentati dalla letteratura degli ultimi secoli della Repubblica o addirittura dei secoli successivi».

 

[4] Cfr. P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, 1, Torino 1965, pp. 30 ss.

 

[5] P. CATALANO, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 16, 1, Berlin - New York 1978, pp. 445-446.

 

[6] Sulla sistematica delle Antiquitates di Varrone, vedi in generale H. DAHLMANN, M. Terentius Varro, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. VI, Stuttgart 1935, coll. 1229 ss.; J. COLLART, Varron grammairien latin, Paris 1954, pp. 275 ss., cfr. 36 ss.; A. C. CONDEMI, Prooemium a M. Terenti Varronis Antiquitates rerum divinarum, librorum I-II fragmenta,

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Bologna 1965, pp. VII ss.; B. CARDAUNS, M. Terentius Varro Antiquitates Rerum Divinarum, Teil II. Kommentar, Wiesbaden 1976 (ivi altra bibliografia); P. CATALANO, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano, cit., pp. 446 ss.

 

[7] Agostino, De civ. Dei 6, 3: In divinis identidem rebus eadem ab illo divisionis forma servata est, quantum attinet ad ea, quae diis exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus in locis et temporibus sacra. Haec quattuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos de sacris, etiam hic, qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinctione commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id exspectabatur, quibus exhibeant, de ipsis quoque diis tres conscripsit extremos, ut quinquies terni quindecim fierent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim, quia et istorum exordio unum singularem, qui prius de omnibus loqueretur, apposuit.

 

[8] Cfr. supra pp. 175 ss.

 

[9] Il passo ciceroniano è stato già riportato, supra p. 94; cfr. inoltre p. 153.

 

[10] Cicerone, De domo 136: cfr. supra pp. 96, 153.

 

[11] Sul probabile rapporto tra i sacra omnia exscripta exsignataque di Numa Pompilio e i “primi” libri dei pontefici, rimando alle argomentazioni sviluppate nel capitolo precedente; vedi in particolare pp. 160 ss.

 

[12] Per la dimostrazione vedi E. Peruzzi, Origini di Roma, I. La famiglia, Firenze 1970, pp. 142 ss.

 

[13] Sulla tripartizione: quibus hostiis, quibus diebus, ad quae tempia si soffermava già A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’ancienne Rome, Paris 1871, pp. 61 ss.; mentre N. TURCHI, La religione di Roma antica, Bologna 1939, p. 41 tende ad individuare cinque parti (controllo rituale; responsi sull'attività circa le cose sacre private e pubbliche; controllo sul culto degli dei patri e sull'accettazione dei culti stranieri; controllo sul diritto funerario; espiazione e neutralizzazione di fulmini e altri prodigi funesti); alla tripartizione torna invece E. PERUZZI, Origini di Roma, II. Le lettere, Bologna 1973, pp. 165 s., ma con diverse articolazioni per alcune delle parti (cfr. supra p. 86, n. 142).

 

[14] Varrone, de ling. Lat. 5, 83-86: Sacerdotes universi a sacris dicti. Pontufices, ut Scaevola Quintus pontufex maximus dicebat, a posse et facere, ut potentifices. Ego a ponte arbitror: nam ab his Sublicius est factus primum ut restitutus saepe, cum ideo sacra et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant. Curiones dicti a curiis, qui fiunt ut in his sacra faciant. Flamines, quod in Latio capite velato erant semper ac caput cinctum habebant filo, filamines dicti. Horum singuli cognomina habent ab eo deo cui sacra faciunt;

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sed partim sunt aperta, partim obscura: aperta ut Martialis, Volcanalis; obscura Dialis et Furinalis, cum Dialis ab Iove sit (Diovis enim), Furinalis a Furrina, cuius etiam in fastis feriae Furinales sunt. Sic flamen Falacer a divo patre Falacre. Salii ab salitando, quod facere in comitiis in sacris quotannis et solent et debent. Luperci, quod Lupercalibus in Lupercali sacra faciunt. Fratres Arvales dicti qui sacra publica faciunt propterea ut fruges ferant arva: a ferendo et arvis Fratres Arvales dicti. Sunt qui a fratria dixerunt: fratria est Graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc. Sodales Titii ab avibus titiantibus dicti, quas in auguriis certis observare solent. Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant: nam per hos fiebat ut iustum conciperetur bellum, et inde desitum, ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent, et per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum. Livio, 1, 20, 1-5: Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum ueste et curuli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur.

 

[15] La stessa divisione delle Antiquitates in humanae e divinae appare improntata in maniera evidente a «quella che è stata la piú antica concezione romana del mondo, rimasta costante in tutta la tradizione, secondo la quale la totalità degli esseri ragionevoli si divideva in due gruppi, gli Dei e gli uomini. Da essa scaturiva la suprema distinzione di tutti i rapporti e delle pertinenze in “divina” e “umana”»: R. ORESTANO, Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 46, 1939, p. 201.

Su tale concezione del mondo, di cui risulta evidente la derivazione sacerdotale e la tendenza universalistica propria della scienza pontificale (cfr. la definizione del pontefice massimo nell’antichissima formulazione dell’ordo sacerdotum: Festo, p. 200 L.: pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque), si fonda del resto anche la summa divisio rerum (Gaio, Inst. 2, 2: Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani = D. 1, 8, 1, pr.) propria della giurisprudenza romana, nonché la stessa definizione di iurisprudentia accolta nel Digesto di Giustiniano (D. 1, 1, 10, 2 = Ulpiano, libr. prim. regularum: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia).

 

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[16] La dottrina romanistica dominante, pur senza condividere la tesi di C. CICHORIUS, Römische Studien. Historisches Epigraphiches Literargeschichtliches aus vier Jahrhunderten Roms, Leipzig-Berlin 1922, pp. 198 ss., il quale riteneva probabile l'appartenenza di Varrone al collegio dei Quindecimviri sacris faciundis, dà quasi per scontata la conoscenza, e l'utilizzazione di prima mano, dei documenti ufficiali dei collegi sacerdotali da parte del grande Reatino: cfr. per tutti, G. ROHDE, Die Kultsatzungen der römischen Pontifices, Berlin 1936, pp. 19 ss.; B. CARDAUNS, M. Terentius Varro Antiquitates Rerum Divinarum, II. Kommentar, cit., pp. 239 ss.

 

[17] Varrone, De ling. Lat. 5, 11-12: Pythagoras Samius ait omnium rerum initio esse bina ut finitum et infinitum bonum et malum, vitam et mortem, diem et noctem. Quare item duo status et motus *** quod stat aut agitatur, corpus, ubi agitatur, locus, duro agitatur, tempus, quod est in agitato, actio. Quadripertitio magis sic apparebit: corpus est ut cursor, locus stadium qua currit, tempus hora qua currit, actio cursio. Quare fit, ut ideo fere omnia sint quadripertita et ea aeterna, quod neque unquam tempus, quin fueri[n]t motus: eius enim intervallum tempus; neque motus, ubi non locus et corpus, quod alterum est quod movetur, alterum ubi; neque ubi is agitatus, non actio ibi.

 

[18] Sui rapporti tra Roma arcaica e protorepubblicana ed il pitagorismo, in particolare sulla leggenda di Numa e Pitagora, oltre l’ormai classica opera di L. FERRERO, Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica), Torino 1955, pp. 141 ss., fra gli studi più recenti vedi: S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II. 1, Bari 1966, pp. 106 ss., 515 s., 521 s.; ID., Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e critica testuale, in La critica del testo. Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, II, Firenze 1971, pp. 441 ss.; G. GARBARINO, Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a.C., II. Commento e indici, Torino 1973, pp. 220 ss.; G. VITUCCI, Pitagorismo e legislazione “numaica”, in La filosofia greca e il diritto romano, I (Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderni 221), Roma 1976, pp. 153 ss.; L. PICCIRILLI, Introduzione a Plutarco, Le vite di Licurgo e Numa, a cura di M. Manfredini e L. Piccirilli, Fond. Valla, 1980, pp. XXX ss.

 

[19] L. GERSCHEL, Varron logicien, in Latomus 17, 1958, p. 67.

 

[20] Criticabile perciò, sul piano metodologico, la pretesa di utilizzare la quadripartizione varroniana per sistemare i frammenti dei libri pontificum: così P. PREIBISCH, Fragmenta librorum pontificiorum, Tilsit 1878.

 

[21] L'espressione è di C. DUMÉZIL, Idées romaines, Paris 1969, p. 96 n. 1. Nello stesso senso, cfr. J. BAYET, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, 2a ed., Paris 1969, p. 128; R. SCHILLING, L'originalité du vocabulaire religieux latin, in Cultes, rites, dieux de Rome, Paris 1979, p. 37: «En définitive, on comprend que les pontifices et les augures constituent pour les Anciens les piliers fondamentaux de la religion romaine. Les premiers administrant les sacra, les seconds interviennent dans la prise des auspicia - division qui correspond aux deux provinces de la religion romaine».

 

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[22] Cicerone, De nat. deor. 3, 5: Cumque omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit, tertium adiunctum sit, si quid praedictionis causa ex portentis et monstris Sibyllae interpretes haruspicesve monuerunt, harum ego religionum nullam umquam contemnendam putavi mihique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis fundamenta iecisse nostrae civitatis, quae numquam profecto sine summa placatione deorum inmortalium tanta esse potuisset. Auspicia e sacra costituiscono dunque per Cicerone, non solo i due principali campi della religio (intesa nel senso di “culto degli dei”: De nat. deor. 2, 8: Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est culto deorum, multo superiores), ma gli stessi fundamenta della civitas romana: su questa “fondamentale” funzione della religione nella comunità romana, cfr. anche Livio 5, 51, 5; 5, 52, 2; 44, 1, 11; Valerio Massimo 1, 1, 9; Tertulliano, Apol. 25, 2.

Per quanto riguarda poi significato e valore della religio, vedi, fra la bibliografia più recente, H. FUGIER, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963, pp. 172 ss.; É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II. Pouvoir, droit, religion, Paris 1969, pp. 265 ss.; da ultimo, R. MUTH, Von Wesen römischer "religio', in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 16, 1, Berlin-New York 1978, pp. 290 ss. (ivi per altra bibliografia).

 

[23] Varrone, De ling. Lat. 5, 80-86.

 

[24] Delle Antiquitates Rerum Divinarum è conosciuto l'ordine di esposizione per quanto riguarda i sacerdotes: Agostino, De civ. Dei 6, 3: Quo absoluto consequenter ex illo quinquepertita distributione tres praecedentes, qui ad homines pertinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus, secundus de auguribus, tertius de quindecimviris sacrorum; per la ricostruzione dei tre libri de sacerdotibus, vedi B. CARDAUNS, M. Terentius Varro Antiquitates Rerum Divinarum, I. Die Fragmente, cit., pp. 39 ss.

 

[25] «Si tratta di una suddivisione propria della giurisprudenza repubblicana, tracciata in spontanea adesione ai documenti sacerdotali e magistratuali»: P. CATALANO, La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone), in Studi Grosso, VI, Torino 1974, p. 676.

 

[26] Cicerone, De leg. 2, 19 ss.; 3, 6 ss.

 

[27] D. 1, 1, 1, 2. In questa prospettiva mi pare possano essere superate sia affermazioni contrarie alla genuinità del testo ulpianeo (come ad esempio quella di F. SCHULZ, per il quale «La frase che segue nel Digesto ["publicum ius in sacris..."] non è certo genuina»: I principii del diritto romano, trad. ital. di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1949, p. 23 n. 33; cfr. nello stesso senso, U. VON LÜBTOW, Das römische Volk, Frankfurt a. M. 1955, p. 618: «Die merkwürdige Dreiteilung des ius publicum: in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus Stammt sicherlich nicht von Ulpian»), sia dubbi e perplessità (da ultimo, B. ALBANESE, Premesse allo studio del diritto privato romano, Palermo 1978, p. 192 n. 295, non esclude un rimaneggiamento postclassico del testo). In senso favorevole si pronunciano invece,

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fra gli altri: C. NOCERA, lus publicum (D. 2, 14, 38). Contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle regulae iuris, Roma 1946, pp. 152 ss.: «Ulpiano è sulla scia della più pura tradizione romana» (p. 161); F. WIEAKER, Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians, in Mélanges De Visscher, II, Bruxelles 1949, p. 585, il quale sostiene che sacra, sacerdotia e magistratus è suddivisione di inconfondibile stampo repubblicano; C. GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano, 2a ed., Torino 1967, pp. 87 ss.

 

[28] Sul problema vedi i penetranti accenni di S. MAZZARINO, Storia e diritto nello studio delle società classiche, in La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze 1966, pp. 51 ss.

 

[29] Sul ruolo delle tecniche divisorie nella “attività sistematica” della giurisprudenza romana, vedi in generale: M. TALAMANCA, Lo schema “genus – species” nelle sistematiche dei giuristi romani, in La filosofia greca e il diritto romano, II (Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno 221), Roma 1977.

 

[30] Prendo l’espressione «insiemi normativi» da P. CATALANO, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, cit., p. 446.

 

[31] Come ho avuto modo di mostrare nella comunicazione Documenti sacerdotali e lessico politico-religioso di Roma arcaica, presentata al convegno di studi lessicografici, tenutosi a Torino, presso l'Accademia delle Scienze, nei giorni 28 e 29 aprile 1978: ora in Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità, cit., pp. 127 ss.

 

[32] Cfr., in tal senso, C. C. ARCHI, Lessicologia e lessicografia negli studi di diritto romano del nostro secolo, in Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità, cit., pp. 55 ss.; C. NICOLET, Lexicographie politique et histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherches, ibidem, pp. 19 ss.

 

[33] B. BIONDI, La terminologia romana come prima dommatica giuridica. Contributo alla storia del linguaggio giuridico, in Studi Arangio-Ruiz, II, Napoli 1953, p. 77 (= Scritti giuridici, I, Milano 1965, p. 184). Ancora assai penetranti ed attuali appaiono, invero, le osservazioni dell'illustre studioso: «Io penso che l’antica terminologia sia un mezzo sicuro e prezioso, finora poco sfruttato, per la ricostruzione dei relativi concetti, appunto perché quella terminologia, con cui si esprime il ius civile, è desunta dall'uso comune e i termini giuridici hanno precisamente quel significato che hanno nella vita quotidiana. Nessuna preziosità di linguaggio. Nessun termine tecnico, cioè tale che non possa essere esattamente inteso da tutti, anche dai non giuristi. Come l'antico diritto, secondo la concezione ciceroniana, è a natura ductum, cioè ricavato dalla stessa realtà della vita, così la terminologia è desunta

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dall'uso comune. I rapporti giuridici, prima di essere tali, sono rapporti sociali, aventi una propria denominazione, la quale viene assunta dal diritto nel momento stesso in cui tali rapporti sono attratti nell’orbita del diritto. Pertanto i termini giuridici sono intelleggibili a tutti. Ogni parola è trasparente, in quanto racchiude in sé il concetto. In definitiva la prima ed elementare dommatica giuridica è racchiusa nel termine».

 

[34] C. NICOLET, nella stimolante relazione Lexicographie politique et histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherches, in Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità, cit., p. 29, ha espresso un significativo accordo circa la strada da seguire per la ricostruzione di teorie politiche originarie romane (anteriori all’influenza ellenica); cioè, circa l’utilizzazione di quella che egli definisce «“l'archéologie” d'un droit sacro-politique», che consiste, appunto, nell'individuare la partizione del sistema romano sulla base delle formule e parole solenni e dei documenti giuridico-religiosi: «Mais d'une part il n'est pas prouvé qua les Romains n'aient pas eu, indépendamment des grecs, une autre typologie pour décrire, analyser et commenter des  structures ou des actions politiques, qu'il nous faut rechercher dans ce qu'on pourrait appeler "l'archéologie" d'un droit sacro-politique (ce qu'a fait avec tant de perspicacité P. Catalano); et ce sont des études lexicographiques, au départ, qui peuvent nous renseigner» Cfr. inoltre, sempre a proposito del metodo del Catalano, Polybe, Histoires, livre VI, Notes compleméntaires (par C. Nicolet), Paris 1977, p. 149 s.

 

[35] Sui concetti giuridici, quale parte «la plus stable du système», vedi da ultimo P. CATALANO, Résistance des traditions, pluralité des ordres et rencontre des systèmes juridiques dans l'aire méditerranéenne. Quelques précisions de concepts, in Beryte 6, 1981, p. 12; ma  più in generale cfr. I. ZAJTAY, Begriff, System und Präjudiz in den kontinentalen Rechten und im Common Law, in Archiv für die civilistische Praxis 165, 1965, pp. 97 ss.