Università
di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni–6
Riflessioni su Paul. D. 25.2.1
Sassari 1989
Indice
[p. 193]
p. 1
Capitolo I
IL CARATTERE "COMUNITARIO" DEL
DIRITTO DI FAMIGLIA
NEL SISTEMA GIURIDICO ROMANISTA E IL DIRITTO ROMANO.
1.
La famiglia elemento
di unità e di resistenza del sistema
romanista.
p. 5
2.
Lo schema
storico-dogmatico della natura germanica e anti-romana degli elementi 'comunitari' nei moderni diritti di famiglia, anche nel
sistema romanista e presso i "popoli
latini". Nesso ideologico con il tema della 'libertà individuale'.
Contradizioni.
p. 9
3.
Le ipotesi, sulla
origine dei regimi di comunione
nei moderni diritti di famiglia, che si richiamano al Diritto romano.
“ 21
4.
Due argomenti oggettivi
per la ascendenza romanistica dei regimi di
comunione coniugale.
“ 25
5.
Ulteriori aperture in
dottrina e prospettive di ricerca
sul rapporto tra Diritto romano e regimi di comunione di beni tra coniugi.
“ 28
6.
L'analoga vicenda scientifica
della "comunione tacita familiare".
“ 35
[p. 194]
Capitolo II
FONTI SULLA NATURA COMUNITARIA DEL MATRIMONIO
ROMANO.
1.
Una
questione preliminare: ius o humanitas?
p. 39
2.
Definizioni
del matrimonio come consortium e/o societas.
a.
Consortium omnis vitae. “ 48
b.
Societas coniugalis. “ 54
3.
Definizioni
della uxor come (con)domina.
a.
«Dove tu
Gaio io Gaia .., dove tu signore e padrone anche io signora e padrona».
“ 67
b.
Uxor domina nelle formule testamentarie. “ 72
4.
Uxor amministratrice domestica. Il
‘potere delle chiavi’ delle uxores
dalle XII tabulae a Tertulliano.
“ 73
5.
Attestazioni
di una comunità coniugale di beni nel matrimonio cd. cum
manu.
a.
Communio omnium bonorum. “ 79
b.
Ripudio e divisione dei beni comuni. “ 82
c.
Successione reciproca tra coniugi? “ 85
6.
Continuità
– anche – di regime patrimoniale tra matrimonio cd. cum manu e
matrimonio ed. sine manu.
a.
La dottrina
più recente: continuità nel segno del potere maritale ed evoluzione, nel segno della
liberazione muliebre.
“ 87
b.
Laudatio Turiae e il patrimonium commune. “ 90
c.
Il
senatoconsulto silaniano e i servi del marito 'e' della moglie.
“ 94
d.
La dos dal matrimonio cd. cum manu al matrimonio cd. sine manu.
“ 100
e.
Regime
patrimoniale del divorzio dopo Spurio Carvilio Ruga: dalla divisione dei beni comuni
alla actio rei uxoriae.
“ 107
[p. 195]
Capitolo III
Apertura e limiti della dottrina
romanistica contemporanea
su società (con)dominio
coniugali.
1.
La sequenza delle diverse tesi sulla origine della actio rerum amotarum.
a. Paul. D. 25.2.1 e il problema della ‘comunione domestica’ nel Diritto
romano.
p. 113
b.
La tesi della societas coniugalis, sebbene soltanto religiosa (Tigerström,
Bechmann).
“ 117
c.
La tesi della “copropriété” della uxor
loco filiae e, quindi, heres sua
nel matrimonio cd. cum manu
(Czyhlarz, Esmein, Pampaloni, Zanzucchi)
“ 121
d.
La tesi della "Dosgemeinschaft" nel matrimonio cd. sine manu (Levy).
“ 131
e. La tesi della "faktische
Vermögensgemeinschaft" nel matrimonio cd. sine manu (Wacke).
“ 138
f.
Le critiche alla tesi della "faktische Vermögensgemeinschaft" e il
ritorno alla tesi della origine della actio
rerum amotarum nello status di loco
filiae della uxor nel matrimonio
cd. cum manu (Burdese, Guarino).
“ 143
2.
Una critica complessiva.
a.
Nucleo comune, al di là delle differenziazioni, della odierna dottrina su Paul.
D. 25.2.1.
“ 150
b.
Inserimento nella opinione di Nerva-Cassio di elementi della opinione di
Sabino-Proculo e viceversa.
“ 153
c.
Affermazione della determinante influenza, sulla definizione del regime delle amotiones tra coniugi, dell'imporsi di
una nuova opinione giurisprudenziale che ammette una fattispecie di furto
sprovvista di actio.
“ 156
d.
Irrilevanza e contradizione interna della opinione di Nerva-Cassio?
“ 161
e.
Oppure: illogicità della contrapposizione (nella ricostruzione proposta da
Paolo) delle opinioni di Nerva-Cassio e di Sabino-Proculo?
“ 163
[p. 196]
Capitolo IV
“Torniamo” a Paolo.
Una ipotesi di
interpretazione non ‘corrosiva’.
1.
Consenso generalizzato presso i giuristi romani circa la esistenza e la
rilevanza – anche – patrimoniali della società coniugale.
a.
La opinione di Nerva - Cassio: la uxor,
in quanto socia vitae del marito e quindi con lui quodammodo domina, non può commettere furto a danno dello stesso,
sia nel matrimonio cd. cum manu sia
nel matrimonio cd. sine manu.
p. 165
b.
La
opinione di Sabino - Proculo: non la
societas vitae ma lo status di loco filiae è la ragione, natura rei, della - sola - mancanza di actio furti nei confronti della uxor nel matrimonio cd. cum manu; nel matrimonio cd. sine manu si continua a non dare actio furti per ius constitum.
“ 169
c.
Uxor in manu: socia, oltre che loco filiae, del marito.
“ 172
d.
Non lo
status di quodammodo domina né‚ il vincolo di società tra coniugi dividono
Nerva - Cassio da Sabino - Proculo, ma la applicazione alla societas vitae coniugale del - nuovo - principio che «Potest enim socius communis rei furtum
facere».
“ 177
2.
Trifonino
(e Gordiano): conferma del 'consenso generalizzato'; una opinione intermedia
tra quelle di Nerva - Cassio e di Sabino – Proculo.
a. La societas (vitae) ragione del cd. beneficium
competentiae a favore del marito nella actio
rei uxoriae.
“ 182
b.
La societas (vitae) base del constitum
ius. “ 188