Università
di Sassari/Seminario di Diritto Romano/Pubblicazioni-6
Riflessioni su Paul. D. 25.2.1
Sassari 1989
Avvertenza
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1]
Questo studio è nato nel
quadro e per stimolo di una complessa ricerca sul
sistema giuridico latinoamericano, nella
quale sono stati individuati, quali elementi concorrenti – tra
altri – a determinarne la unitaria fisionomia (nonché la
capacità di 'resistenza' di fronte
al sistema di ‘common law’), il
Diritto romano e il ruolo centrale
della famiglia, con lo specifico
dei regimi della comunione coniugale di beni (BUSNELLI). I quesiti scientifici si pongono spontaneamente in presenza dello schema
interpretativo, dominante in dottrina, secondo cui ogni regime di comunione coniugale di beni è estraneo al
Diritto romano e risale invece alla tradizione giuridica germanica.
Se non è eccessivamente dispendioso
verificare le interne debolezze della tesi
della origine propriamente ed
esclusivamente germanica dei moderni regimi di
comunione di beni fra coniugi, è ben più dogmaticamente
arduo revocare in dubbio la tesi – consolidata nella dottrina romanistica
per qualità e quantità di contributi costantemente concordanti
– del carattere “individualista”
e comunque assolutamente
anticomunitario del regime matrimoniale romano, specie 'classico'.
Tuttavia, sia il tenore delle forti sia, in definitiva, lo stesso stato della dottrina mi appaiono tali da fare considerare lecito uno studio che si ponga precisamente sulla strada di un simile obiettivo.
Nucleo centrale del presente studio
è la esegesi di Paul.
D. 25.2.1, recante la esplicita affermazione (di Nerva e Cassio) che la uxor
non può fare furto al marito quanto la societas vitae la
rende quodammodo domina. Esegesi di per sé piana, ove non comportasse
l'onere, per un verso, di ripensare le odierne, molteplici e tra loro
contrastanti interpretazioni del testo e, per altro verso, di rimettere in
questione schemi dogmatico-sistematici ad esse comuni. Ciò che offre
– per altro – la opportunità, certamente utile sul
piano metodologico, del tentativo di beneficiare
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dei contributi dottrinali senza restarne – totalmente – condizionati e
impediti nell'esercizio del diritto-dovere al rischio della autonomia di
giudizio.
Il testo di Paul. D. 25.2.1 ha infatti la particolarità di presentarsi provocatorio rispetto agli
schemi dottrinali dominanti così da venire autorevolmente
dichiarato rimaneggiato a opera di
pseudo giuristi di una epoca di decadenza, in forma tanto grossolana da risultare inequivocabile e al contempo (nonché a parità, ovviamente, di professione
dogmatico-sistematica) da essere
correntemente considerato nella sostanza
genuinamente 'classico', in forza di diversa concezione
del rigore della connessa semantica giurisprudenziale. Concezione, questa ultima,
combinantesi anche con la moderna tendenza dottrinale a distinguere in quella
stessa semantica modi e contenuti religiosi, e/o 'fattual-sociali' da modi e contenuti propriamente 'giuridici'. Tale
particolarità esalta la menzionata
opportunità di una discussione sperimentalmente radicale (attraverso una lettura deliberatamente 'ingenua'
del testo antico) di quegli schemi e dei metodi di approccio alle fonti,
sui quali quegli schemi si sostengono.
Il tema di Paul. D. 25.2.1 presenta il vantaggio didattico di una evidente attualità per la sua rilevanza
sia sul piano della formazione storica degli odierni
sistemi e ordinamenti giuridici (la questione
sopra ricordata del rapporto tra Diritto romano e moderni diritti di
famiglia), sia sul piano della loro odierna
vicenda: questione – in generale - della concezione e del ruolo della famiglia e – in particolare – dei rapporti patrimoniali fra
coniugi, con lo specifico della disciplina normativa del furto fra coniugi. Ciò
che consente (quanto meno in termini di aspirazione) di uscire dalle
strettoie del dilemma tra lo studio storico
e lo studio dogmatico del Diritto romano, entrambi di per sé (e
il secondo – paradossalmente –
persino più che il primo) in difficoltà ad
assicurarne quel requisito
che il Koschaker ricordava essenziale
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per ogni studio
‘giuridico’: l‘essere «dem Gegenwart orientiert» (P. KOSCHAKER, Europa
und das römiche Recht3 <München-Berlin 1958> 352).
Il tentativo di una prima sistematica raccolta e lettura (realizzate attraverso il controllo delle schede
originali della Redazione del Thesaurus Linguae Latinae, che vivamente ringrazio) di fonti letterarie e giuridiche in materia di 'società
coniugale' e connesse forme condominiali del matrimonio romano (capitolo
‘II’), costituisce un complementare strumento di studio.
Fertilia, 1989.