N.
9 – 2010 – Tradizione-Romana
Università di
Giurisprudenza e Scienze
Politiche
del Nord-Ovest, Cina
L’obbligazione in solidum nelle actiones adiecticiae qualitatis e la diffusione nei codici civili del sistema romanistico e nel
sistema giuridico cinese
Indice-Sommario: 1. Il
significato di “in solidum”. – 2. “In solidum”
nelle Institutiones gaiane. – 3. “In solidum” nelle Institutiones giustinianee. – 4. “In
solidum” nei Digesta
giustinianei. – 5. I
modelli legislativi dell’obbligazione in solido nei codici civili.
– 6. I legami tra “in solidum” e “in
solido”. – 7. La legislazione attuale cinese sull’obbligazione
solidale. – 7.1. Le leggi attuali.
– 7.2. Problemi esistenti.
Il
termine “solidum” riveste quattro significati: a) il solido, la solidità; b) ciò che resiste, il duro; c) la somma intera; d) l'essenziale[1].
Come possiamo spiegare la dizione “in solidum” delle fonti? Ci sono due tipi di
traduzione per “in solidum”
in cinese: la prima è “Lian Dai (solidale)”; la
seconda è “Zheng Ti (per l’intero)”[2]. Punto cruciale è la
confusione tra la terminologia moderna e quella romana.
Nel diritto civile moderno, l’art. 1292 del c.c.
it. (1942), ad esempio, statuisce:
«L'obbligazione è in solido quando
più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità
e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più
creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori».
I requisiti dell’obbligazione in solido sono,
dunque: a) una pluralità di debitori o di creditori; b)
l’identità della prestazione; c) l’identità della
fonte (le obbligazioni devono derivare da un medesimo fatto giuridico)[3].
La maggiore parte dei
romanisti moderni ritiene che il diritto romano abbia conosciuto le
obbligazioni in solido[4].
Talamanca considera le actiones
adiecticiae qualitatis come una causa del debito in solido. Burdese le
descrive nel paragrafo riguardante le “obbligazioni con pluralità
di soggetti”[5].
Ci si domanda se
l’espressione “in solidum”
nel diritto Romano abbia lo stesso significato di “in solido” nel
diritto moderno, cioè può rispondere ai tre requisiti previsti
per le obbligazioni “in solido” nel diritto moderno.
L’actio exercitoria, l’actio institoria e l’actio quod iussu sono in solidum (G. 4.69-71). In G. 4.72a,
Gaio spiega
… si igitur verbi gratia ex HS - X, quae servus tuus a me
mutua accepit, creditori tuo HS - V solverit aut rem necessariam, puta familiae
cibaria, HS - V emerit et reliqua V quolibet modo consumpserit, pro V quidem in
solidum damnari debes, pro ceteris V eatenus, quatenus in peculio sit. ex quo
scilicet apparet, si tota HS - X in rem tuam versa fuerint, tota te HS - X
consequi posse; licet enim una est formula, qua de peculio deque eo, quod in
rem (patris) domini(ve) versum sit, agitur, tamen duas habet condemnationes.
itaque iudex, apud quem ea formula agitur, ante dispicere solet, an in rem
(patris) domini(ve) versum sit, nec aliter ad peculii aestimationem transit,
quam si aut nihil in rem (patris) domini(ve) versum intellegatur aut non totum.
Si
vede chiaramente che per i cinque sesterzi che il servo
abbia speso in un qualunque modo, il dominus
debba assumere la responsabilità nei limiti del peculium; e per gli altri cinque
sesterzi con cui abbia pagato il credito del dominus o abbia comprato delle cose necessarie, quest’ultimo
debba assumere una responsabilità in
solidum, cioè non limitata al peculium.
“In solidum” è
utilizzato per designare il “debito
per l’intero”[6].
D’altronde, nel passo
che riguarda la responsabilità del fideiussore,
la terminologia “in solidum”
significa “solidarietà”. In base alla legge Furia, i fideiussori sono obbligati in solidum, mentre, in base ad una successiva lettera
dell’imperatore Adriano, il creditore è costretto a chiedere a
ogni fideiussore che sia solvibile la sua parte (G. 3.121). Quanto alle
differenze di tali due disposizioni, Gaio spiega chiaramente: Quae lex ante legem Furiam lata est, quo
tempore in solidum obligabantur (G. 3.122). Risulta, dunque, chiaramente
che nelle ultime due fonti richiamate, l’espressione “in
solidum”
è utilizzata in un’accezione analoga a quella moderna.
Come
nelle Istituzioni di Gaio, i passi I. 4.7.1 e I. 4.7.2 prevedono che l’actio exercitoria, l’actio institoria e l’actio quod iussu siano in solidum.
L’esempio
e la spiegazione che si trovano in I. 4.7.4b sono simili a quelli forniti da
Gaio:
Itaque si ex decem utputa aureis, quos servos tuus a Titio mutuos
accepit, creditori tuo quinque aureos solverit, reliquos vero quinque quolibet
modo consumpserit pro quinque quidem in solidum damnari debes, pro ceteris vero
quinque eatenus quatenus in peculio sit.
In
tale passo, dunque, l’espressione “in solidum”,
è utilizzata in contrapposizione all’obbligazione
limitata dal peculio, indicando, quindi, l’obbligazione considerata
per l’intero.
Uno
dei passi che ha chiarito il rapporto fra l’obbligazione scaturita
dall’actio de
peculio e quella in solidum,
è I. 4.6.36:
Sunt praeterea quaedam actiones, quibus non solidum quod debetur
nobis persequimur, sed modo solidum consequimur, modo minus. ut ecce si in
peculium filii servive agamus: nam, si non minus in peculio sit quam
persequimur, in solidum pater dominusve condemnatur: si vero minus inveniatur,
eatenus condemnat iudex quatenus in peculio sit.
Si
evince che, se il peculio è sufficiente, il pater o il dominus sono
condannati in solidum; se,
invece, questo non lo è, il pater
o il dominus sono condannati nei
limiti del peculio stesso. L’espressione ‘in solidum’ fa riferimento all’obbligazione considerata
per l’intero e, nell’actio de
peculio, viene in rilievo a condizione che il peculio sia sufficiente a
pagare quanto dovuto.
Con
riferimento al tema delle eredità fedecommissarie, inoltre, la dizione “in
solidum”
è utilizzata per indicare il trasferimento per l’intero delle
azioni[7]; in tema di eredità,
invece, designa tutta l’eredità[8];
in tema di obbligazione di fideiussori[9]
“in solidum”
è utilizzato in un’accezione analoga a quella moderna come nelle Institutiones gaiane.
A) I
casi in cui “in solidum” non
equivale a “solidale”:
D. 14.1.1.22 (Ulpianus 28 ad ed.) Si tamen servus peculiaris volente filio familias in cuius
peculio erat, vel servo vicarius eius navem exercuit, pater dominusve, qui
voluntatem non accommodavit, dumtaxat de peculio tenebitur, sed filius ipse in
solidum. plane si voluntate domini vel patris exerceant, in solidum tenebuntur
et praeterea et filius, si et ipse voluntatem accommodavit, in solidum erit
obligatus.
D. 15.1.44 (Ulpianus 63 ad ed.) Si quis cum filio
familias contraxerit, duos habet debitores, filium in solidum et patrem
dumtaxat de peculio.
In
questi due passi, la responsabilità in
solidum torna a essere considerata in contrapposizione alla
responsabilità nei limiti del peculium: se il figlio o il pater abbiano espresso la propria
volontà dovranno rispondere in
solidum, in caso contrario solo nei limiti del peculium. In questo luogo, “in solidum” è riferito
all’ambito del quale si debba rispondere del debito con le actiones adiecticiae qualitatis,
cioè l’intero o nei limiti di peculium.
Consideriamo il passo D. 15.3.5pr.
(Ulpianus 29 ad ed.):
Si res domino non necessarias emerit servus quasi domino
necessarias, veluti servos, hactenus videri in rem eius versum Pomponius
scribit, quatenus servorum verum pretium facit, cum, si necessarias emisset, in
solidum quanto venissent teneretur.
Secondo il criterio della necessità delle
cose per il dominus, qualora essa
ricorra, il dominus dovrà
rispondere per l’intero prezzo al quale gli sono state vendute; mentre,
in caso contrario, soltanto per il prezzo di mercato. In tale luogo, dunque,
“in solidum” è
riferito all’ambito del debito.
B) I casi in cui “in solidum” equivale a “solidale”:
D. 14.3.13.2 (Ulpianus
28 ad ed.) Si duo pluresve tabernam
exerceant et servum, quem ex disparibus partibus habebant, institorem
praeposuerint, utrum pro dominicis partibus teneantur an pro aequalibus an pro
portione mercis an vero in solidum, Iulianus quaerit. et verius esse ait
exemplo exercitorum et de peculio actionis in solidum unumquemque conveniri
posse, et quidquid is praestiterit qui conventus est, societatis iudicio vel
communi dividundo consequetur, quam sententiam et supra probavimus.
Molti sono i dati che possono trarsi dal passo sopra citato: in
primo luogo, che rispetto al significato del primo “in
solidum”, la
responsabilità non è considerata in base alle quote di patrimonio
delle parti, né per parti uguali ma per l’intero.
Anche nel passo D. 15.1.27, “in solidum” assume lo stesso significato:
D. 15.1.27.3 (Gaius 9 ad
ed. prov.) Illud quoque placuit, quod et Iulianus probat, omnimodo
permittendum creditoribus vel in partes cum singulis agere vel cum uno in
solidum.
Il passo distingue in maniera chiara tra “in solidum” e “in partes” da cui possiamo dedurre
che la prima espressione è da
intendersi come contraria alla seconda la quale ultima assume un significato
molto simile a quello che, tipicamente, gli è attribuito nella
terminologia moderna. In secondo luogo, non
importa se per riferimento all’actio
exercitoria o all’actio
institoria, in entrambi i casi può emergere la responsabilità
in solidum, con ciò provandosi
che la responsabilità in solidum
possa farsi valere sia riguardo all’intero patrimonio del dominus, sia nei limiti di peculium.
È indicato chiaramente,
non soltanto nelle Institutiones gaiane e in quelle giustinianee, ma anche nei Digesta giustinianei, che l’actio
exercitoria, l’actio institoria
e l’actio quod iussu siano in solidum, mentre, non sono tali,
l’actio de peculio, l’actio de in rem verso e l’actio tributoria. Nel caso in cui il
soggetto alieni iuris o il libero
gestisca il negozio con il peculium assegnatogli
dal dominus, secondo “hoc enim edicto non transfertur actio, sed
adicitur”[10],
il creditore può scegliere tra due azioni: l’una sulla gestione di
fatto e l’altra contro il dominus.
Ciò vuole dire che il gestore di fatto deve assumere la responsabilità
nei confronti del creditore in base allo ius
civile o allo ius praetorium,
mentre il dominus deve assumerla
sulla base della praepositio o
dell’esistenza del peculium,
dell’arricchimento (a. de in rem
verso) o del patrimonio determinato da gestire. Sia il gestore sia il dominus sono tenuti ad adempiere e
possono liberarsi anche grazie all’adempimento di qualsiasi condebitore.
Come si è visto, l’obbligazione in solidum derivante delle actiones adiecticiae
qualitatis può rispondere ai tre requisiti previsti per le
obbligazioni in solido nel diritto moderno.
Tuttavia non tutte le
obbligazioni legate alle actiones
adiecticiae qualitatis sono necessariamente in solido perché le
parti non sono sempre costituite da una pluralità di soggetti: nel caso
in cui il gestore sia alieni iuris e
non abbia un peculium, sarà
incapace di assumere obbligazioni in base allo ius civile e quindi solo il dominus
avrà la capacità di essere debitore.
In
sintesi, per quanto riguarda il significato dell’espressione “in solidum” presso i giuristi
romani, dall’analisi condotta emerge che questo sia, in una certa misura,
diverso da quello moderno.
A) Il modello della definizione unitaria nel codice
civile italiano e latino-americano.
Il codice civile italiano contiene una definizione
generale dell’obbligazione solidale, disciplinando in seguito il debito
solidale ed il credito solidale. L’art. 1292 nel c.c. it. (1942) prevede
che:
«L’obbligazione è
in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento e
per la totalità l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure
quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il
debitore verso tutti i creditori».
Da tali disposizioni possiamo dedurre che i requisiti
dell’obbligazione solidale includono: una pluralità di creditori o
di debitori; l’identità della prestazione, cioè che il
creditore ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera
obbligazione e, al tempo stesso, che il debitore è altresì
costretto all'adempimento per la totalità; l’effetto della
prestazione per l’intero è solidale, cioè in modo che l’adempimento di uno liberi gli altri debitori o soddisfi gli
altri creditori.
Ci sono altri codici civili che hanno fatto uso dello
stesso modello. L’art. 699 del c.c.
argentino (1869) prevede che:
«La obligación mancomunada es solidaria, cuando la
totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o
de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los
acreedores o a cualquiera de los deudores»[11].
L’art. 264 del c.c.
brasiliano prevede, ancora, che:
«Há solidariedade, quando na mesma
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda»[12].
B) Il
modello delle definizioni separate del codice civile di Napoleone e quello
tedesco.
L’art.
1197 del c.c. fr. disciplina l’obbligazione solidale attiva:
«L’obligation est
solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne
expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du
total de la créance, et que le paiement fait à l’un
d’eux libère le débiteur, encore que le
bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les
divers créanciers»;
l’art.
1200 disciplina l’obbligazione solidale passiva:
«Il y a solidarité
de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une
même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour
la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les
autres envers le créancier».
Viene,
in tali disposizioni, rilevata una ‘totalité’, cioè
il fatto che creditori possono chiedere l’adempimento per l’intero
e che qualsiasi debitore deve essere obbligato per l’intero[13].
Allo
stesso modo il BGB non ha una definizione generale per l’obbligazione
solidale. L’art. 421 disciplina l’obbligazione solidale passiva, in cui si rileva che la prestazione sia per
l’intero; l’art. 428 disciplina l’obbligazione solidale
attiva, secondo cui i creditori possono chiedere
l’adempimento dell’obbligazione per l’intero.
Anche il codice civile di Taiwan (riformato nel 2002) segue il
modello tedesco, e, nell’art. 272 disciplina:
«Quando più debitori sono obbligati tutti per il medesimo debito, in modo che ciascuno deve rispondere con la prestazione per l’intero, il debito è solidale” (连带/lian dai)»;
l’art. 283 disciplina:
«Quando più creditori hanno un medesimo credito,
sorto per legge o da negozio giuridico, in modo che ciascuno abbia diritto di
chiedere la prestazione per l’intero, il credito è solidale».
Entrambe le definizioni pongono l’accento sul fatto che la
prestazione sia per l’intero. Il c.c. giapponese, al fine di fornire una
migliore tutela ai creditori, ha regolato soltanto l’obbligazione passiva
nella disposizione riguardante la tutela dei creditori in base alla quale:
«Quando più debitori sono obbligati tutti per
l’obbligazione solidale, i creditori possono chiedere l’adempimento
per l’intero o parziale, a un singolo debitore o ai tutti debitori, allo
stesso tempo o successivamente»[14].
Ci si
domanda se nelle disposizioni riguardanti l’obbligazione solidale nei
codici civile moderni, le espressioni “in solido” o
“solidale” o “solidaire” o “连带(lian dai)” abbiano lo stesso significato di “in solidum” nel diritto romano.
Considerando il significato di “in
solidum” nelle fonti in precedenza analizzate, vi sono delle
differenze.
In
primo luogo, non è necessariamente preso in considerazione il requisito
della pluralità dei soggetti
dell’obbligazione in solidum: in
alcuni casi nel campo delle actiones
adiecticiae qualitatis, il dominus
può essere tenuto all’obbligazione in solidum, intendendosi con tale locuzione il patrimonio per
l’intero, considerata in contrapposizione alla responsabilità nei
limiti del peculium[15]; al contrario il presupposto
della moderna obbligazione in solido dovrebbe essere costituito dalla
pluralità di debitori (obbligazioni solidali passive) o di creditori
(obbligazioni solidali attive)[16].
In
secondo luogo, nei casi di pluralità dei soggetti, l’obbligazione
è ‘in solidum’ sia
per riferimento a patrimoni determinati e quindi limitati, sia quando, sempre
riguardo al patrimonio del debitore, tali limiti non sussistono.
L’obbligazione scaturita dalle actiones adiecticiae
qualitatis può essere di carattere solidale; nelle actiones exercitoria, institoria e
quod iussu, tale obbligazione in
solidum è illimitata, mentre nelle actiones de peculio, de in
rem verso e tributoria,
l’obbligazione in solidum è
limitata a patrimoni determinati così come riportato da Giuliano secondo
il quale “et verius esse ait
exemplo exercitorum et de peculio actionis in solidum unumquemque conveniri
posse”[17]. In tali casi, io ritengo
che l’espressione ‘in solidum’
possa essere tradotto come ‘in solido’. L’espressione “obbligazione solidale” o “obbligazione in solido” ancora non esisteva e ‘in solidum’ era sempre usato con il verbo ‘agere’
o ‘tenere’ per esprimere il modo di assunzione della
responsabilità.
In
terzo luogo, nel caso delle actiones
adiecticiae qualitatis, dal punto di vista concettuale la distinzione del
diritto romano fra obbligazione per l’intero e obbligazione limitata al peculium somiglia a quella fra
responsabilità illimitata e limitata nel diritto civile moderno. In tale
ambito ed in funzione della limitatezza o illimitatezza della
responsabilità, Serrao e Di Porto hanno distinto le cause delle azioni[18]. Sembrerebbe verosimile che
i tipi delle obbligazioni contenuti
nelle azioni abbiano costituito il
fondamento dell’organizzazione dell’impresa nel diritto romano.
Tuttavia, come abbiamo visto, quando il debitore deve rispondere
con le actiones adiecticiae qualitatis,
in solidum o nei limiti di peculium, “in solidum” è riferito
all’ambito del patrimonio del debitore per l’adempimento
dell’obbligazione, nel senso dell’assunzione di una
responsabilità “per
intero”[19], perciò
nelle actiones adiecticiae qualitatis, si trova una confusione tra le espressioni “in
solidum” e “illimitata”. Quindi anche
per i romani, l’obbligazione è in
solidum sia con riferimento a patrimoni determinati e quindi limitati, sia
quando, sempre riguardo al patrimonio del debitore, tali limiti non sussistono,. la
solidarietà poteva sempre
indicare “per intero”.
Il carattere dell’adempimento dell’obbligazione
solidale è dato dalla “comune
prestazione”;
sotto tale profilo ci si riferisce all’intero, nel senso cioè che
la prestazione cui ciascuno dei debitori è tenuto non solo è
identica ma costituisce altresì la comune prestazione, in modo che
l’adempimento di uno solo estingue il vincolo rispetto a tutti; o quando
ciascuno dei creditori ha un diritto verso l’unico debitore a
un’identica o comune prestazione, in modo che il debitore è
liberato quando ha adempiuto nei confronti di uno qualunque dei creditori.
Gazzoni
utilizza l’espressione “per la
totalità” o “per l’intero” quando definisce l’obbligazione in
solido[20].
Per
spiegare il significato di “solidale”, Trabucchi ha rilevato che la prestazione
è una sola e ha utilizzato i termini “per
l’intero” o “pro
tot”[21].
Bessone
parla de “l’intera
prestazione” nella
definizione dell’obbligazione solidale.
Anche
altri Autori, confermano tale impostazione evidenziandola attraverso la
distinzione tra obbligazione solidale e quella parziale, che risiederebbe nella
natura della prestazione, cioè nel primo caso si estingue a seguito di
un’unica prestazione, invece nel secondo si estingue a seguito di una
pluralità di prestazioni corrispondenti al numero di debitori o
creditori coinvolti nel rapporto obbligatorio[22].
E così, nella ricostruzione della obbligazione solidale fornita dalla
dottrina, l’adempimento per l’intero sarebbe sempre indicato come
il nucleo dell’obbligazione solidale.
Nei
codici civili moderni, la solidarietà indica che nei rapporti
obbligatori caratterizzati da pluralità di soggetti, più debiti
sono estinti da un unico adempimento. Dalla
caratteristica dell’obbligazione solidale moderna, di aver riguardo a “la
totalità”, “l'intera obbligazione”, “pour
la totalité”, “gesamt”,
discendono gli effetti giuridici solidali.
Pertanto, possiamo pensare che per “in
solidum” o “in solido”, il loro nucleo in comune dovrebbe
essere “per intero”.
A) Le
disposizioni contenute nei Principi
Generali del Diritto Civile della Repubblica Popolare Cinese (1986).
La
definizione dell’obbligazione solidale si trova sancita nell’art.
87 dei Principi Generali del Diritto
Civile, che così statuisce:
«Quando i creditori o i debitori sono più di due,
secondo le previsioni della legge o l’accordo delle parti contraenti, i
creditori che hanno un credito solidale possono chiederne ai debitori
l’adempimento; ogni debitore che ha un debito solidale è tenuto
all’adempimento per la totalità e il debitore che ha pagato il
debito per la totalità può esercitare azione di regresso contro i
condebitori soltanto per la parte di ciascuno di essi».
L’obbligazione
solidale disciplinata nei Principi
Generali del Diritto Civile si riferisce alla responsabilità
solidale in settori specifici: la responsabilità dei soci[23]; la responsabilità
nei consorzi (联营/lianying)[24]; la responsabilità
nella rappresentanza[25];
la responsabilità nelle garanzie[26];
la responsabilità per fatti illeciti[27].
B) La
responsabilità solidale nella normativa riguardante l’organizzazione
dell’impresa.
La Legge sulle Società (2005)
prevede la responsabilità solidale dei promotori, dei soci e della
società. Nel caso del fondatore si distinguono due diverse situazioni:
la responsabilità dei promotori quando la società per azioni non
è costituita[28]
e la responsabilità dei promotori nella società per azioni
costituita[29]. Per quanto riguarda la
responsabilità dei soci nella società limitata, sono previsti
casi di responsabilità solidale per i conferimenti in mancanza del
raggiungimento del capitale dichiarato[30];
la responsabilità solidale successiva al superamento della
personalità giuridica della società[31];
e la responsabilità del socio
nelle società uni-personali[32].
La responsabilità solidale della società include, oltre al caso
da ultimo menzionato, quello della società dopo la scissione per i
debiti a questa antecedenti[33]
e il divieto di investire in un’impresa ed assumere la posizione di
debitore solidale per i debiti di quest’ultima[34].
La Legge sulle Partnership (2006) prevede
che i soci debbano rispondere in solido e illimitatamente per i debiti della partnership[35].
C) La
responsabilità solidale nelle leggi sul lavoro.
L’art.
99 della Legge sul Lavoro (1995)
prevede che:
«Quando un’impresa impegna lavoratori che ancora non siano
recessi dal contratto con un’impresa precedente causando a quest’
ultima danni patrimoniali, la seconda impresa risponde in solido».
Nella Legge sul Contratto di Lavoro (2008),
oltre ad essere ripreso lo stesso contenuto dell’art. 99 della Legge sul Lavoro, sono state aggiunte
disposizioni sulla responsabilità del mandante dei lavoratori e del
datore di lavoro per i danni ai lavoratori e sulla responsabilità
dell’organizzazione committente e dell’impresa a gestione
individuale sempre per i danni ai lavoratori[36].
D) La
responsabilità solidale nella
Legge sulla sicurezza alimentare (2009).
L’art.
55 prevede che l’autore di pubblicità ingannevole sui prodotti
alimentari debba rispondere in solido (con il produttore) per i danni causati
dai prodotti ai consumatori[37].
Si
rinvengono poi altre ipotesi particolari di responsabilità solidale
regolate nei Principi Generali del
Diritto Civile, nella Legge sui
Contratti, nella Legge sulle Garanzie, nella Legge sugli strumenti negoziabili, nella Legge sui Titoli, nella Legge
sulla professione forense e nelle loro interpretazioni[38].
A) La definizione in generale dell’obbligazione
solidale.
Nella
definizione dell’obbligazione solidale nei Principi
Generali del Diritto Civile non è sottolineato il diritto del
creditore a richiedere l’adempimento per la totalità ai debitori,
e il legislatore usa le espressioni “credito
solidale” e “debito solidale” per chiarire il significato
dell’obbligazione solidale senza chiarirlo però in modo esaustivo.
B) La
confusione tra obbligazione solidale e responsabilità solidale.
Sulla
base normativa della RPC precedentemente richiamata, emerge come il legislatore
cinese utilizzi l’espressione “responsabilità solidale” per parlare di obbligazione solidale. Di conseguenza,
nella traduzione in cinese del codice civile italiano vi sono molti casi in cui
la traduzione “liandai zeren (responsabilità solidale)”
è utilizzata per rendere l’espressione “obbligazione solidale”[39] con
un uso scorretto del termine “responsabilità”.
C) La confusione tra responsabilità solidale, responsabilità illimitata e responsabilità solidale illimitata.
L’art.
15 della Legge sulle Società
dispone:
«La società può effettuare investimenti in
altre imprese. Tuttavia, non è consentito assumere responsabilità
solidale per i debiti assunti dall’impresa in cui è effettuato
l’investimento, a meno che tale eventualità sia ammessa dalla
legge»[40].
Diverse
interpretazioni dell’espressione “in
solido”
possono dar luogo a differenti interpretazioni dell’articolo. Secondo il
significato letterale, la società non può prestare garanzia
assumendo responsabilità solidale. L’art. 16, tuttavia, ha
disposto che la società possa prestare garanzie e anche dopo la riforma
della Legge sulle Società,
l’interpretazione circa le garanzie prestate dalla società nelle “norme per regolare la garanzia delle
società quotate in borsa”
emesse dalla CSRC (China Securites Regulatury Commission) e dalla CBRC (China Banking
Regulatury Commission) non hanno negato la possibilità di assumere
responsabilità solidale[41].
In tal caso l’interpretazione letterale non sembra concordarsi con quella
che, sulla base degli sviluppi successivi, sembra essere stata
l’intenzione del legislatore. Sembra, invece, che questi abbia semplicemente
voluto vietare alla società investimenti che comportassero una
responsabilità illimitata. La “responsabilità
solidale” di
cui alla disposizione dovrebbe allora poter essere sostituita con la “responsabilità illimitata”: la società dunque, che non
può acquisire il ruolo di socio con responsabilità illimitata,
può invece partecipare come un socio con responsabilità limitata
e prestare una garanzia solidale[42].
Per
quando riguarda la responsabilità dei soci, anche i Principi Generali del Diritto Civile ne contengono la disciplina[43]. La Legge sulle Partnership ha usato una formulazione del tipo “responsabilità solidale illimitata”[44].
L’art. 18 della Legge sulla
professione forense ha, a sua volta, statuito che i soci debbano essere
tenuti illimitatamente e in solido per i debiti dello studio professionale: la
responsabilità solidale e la responsabilità illimitata sono
utilizzate congiuntamente. Ci si domanda dunque quali siano le differenze tra
le previsioni contenute nei Principi
Generali di Diritto Civile e nella Legge
sulle Partnership.
Per
quanto attiene alla Legge sul Lavoro,
alla Legge sul contratto di lavoro e
alla Legge sulla sicurezza alimentare,
esse hanno dettato norme in materia di responsabilità solidale causata
da fatto illecito, senza che sia chiaro se sia limitata o illimitata.
L’art. 55 della Legge sulla
sicurezza alimentare ha, ad esempio, disposto: «l’entità
sociale, l’organizzazione o la persona giuridica che, mediante
l’utilizzo di pubblicità ingannevole, raccomandi prodotti che causino
danni ai consumatori, assume responsabilità in solido con i produttori». Nell’ambito
della dottrina cinese non vi è uniformità di vedute circa il
fatto che il pubblicitario debba o no rispondere solidalmente ed
illimitatamente per i danni causati dai prodotti che ha raccomandato. Anche in
ipotesi di particolare severità del legislatore sarebbe necessaria una
chiara previsione al riguardo poiché il termine solidale non potrebbe
indicare o sostituire il concetto di “illimitato”.
D) L’elaborazione di una soluzione ai fini di una maggiore
uniformità nell’attuale legislazione cinese sul tema delle
obbligazioni solidali.
Nelle
definizioni contenute nei progetti di codice civile cinese predisposte dai
diversi giuristi, il carattere dell’obbligazione solidale, come riferita
all’intero, è rilevato e chiarito è il significato di “solidale”. La bozza di Liang Huixing, seguendo il modello del codice
civile tedesco, ha fornito definizioni separate di obbligazione solidale attiva
e obbligazione solidale passiva, ponendo l’accento che la prestazione sia
da intendersi per l’intero[45].
La bozza di Wang Liming, sul modello del codice civile italiano, contiene una
definizione generale: «Quando ci sono più creditori o debitori,
ogni creditore può richiedere a ciascun debitore la totalità
della prestazione ed ogni debitore è tenuto per la totalità della
prestazione verso i creditori»[46].
La bozza di Xu Guodong, seguendo la definizione dell’obbligazione
solidale del codice civile argentino, ha, a sua volta, sottolineato che
l’obbligazione è solidale, quando l’intero
dell’obbligazione può essere reclamato da ogni creditore o
richiesto ad ogni debitore, secondo la legge o la diversa fonte[47]. Per esprimere “l’intero”, i giuristi cinesi usano le dizioni “Quan
Bu”[48]
oppure “Zheng Ti”[49].
Ovviamente
da tali definizioni dell’obbligazione solidale contenute nei progetti di
codice civile cinese elaborati dai giuristi possono ricavarsi soluzioni per far
fronte alla confusione presente
nell’attuale legislazione, soluzioni che sembrano anche maggiormente
conformi alla tradizione giuridica del sistema romanistico e chiarire la confusione tra “obbligazione
solidale” e “responsabilità solidale” e quella tra responsabilità solidale,
responsabilità illimitata e responsabilità solidale illimitata. Di particolare importanza per il legislatore cinese
sarebbe una necessaria e chiara conoscenza al riguardo del termine
“obbligazione solidale” che non potrebbe essere sostituito da
“responsabilità solidale”.
[1] L. Castiglioni – S. Mariotti, Il vocabolario della lingua latina (nuova edizione con appendice
antiquaria), 981.
[2] Cfr. [古罗马]盖尤斯.《法学阶梯》.黄风译,北京:中国政法大学出版社,1996,
322-326. (Gaius, Institutiones, trad.
da Huang Feng, Beijing, 1996,
326; e [古罗马]优士丁尼.《法学阶梯》(第2版).徐国栋译,北京:中国政法大学出版社,2005,
485-489. (Iustiniani, Institutiones(2), trad. da Xu Guodong, Beijing, 2005, 485-489).
[4] P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, 400-402;
M. TALAMANCA, Istituzioni di Diritto
Romano, 523-525; A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, 544-550.
[6] Vedi in E. Nardi, Istituzioni di diritto romano(1), Milano, 1986, 125, la traduzione del passo G. 4.72a:
«... e gli altri cinque li abbia consumati in un qualunque modo, per
cinque tu devi essere condannato per l’intero, per gli altri
cinque,invece, per quanto ci sia nel peculio ...».
[7] [古罗马]优士丁尼.《法学阶梯》(第2版).徐国栋译,北京:中国政法大学出版社,2005,
263. (Iustiniani, Institutiones(2), trad. da Xu Guodong, cit., 263).
[8] [古罗马]优士丁尼.《法学阶梯》(第2版).徐国栋译,北京:中国政法大学出版社,2005,
301. I. 3.3.5. (Iustiniani, Institutiones(2), trad. da Xu Guodong, cit., 301).
[9] [古罗马]优士丁尼.《法学阶梯》(第2版).徐国栋译,北京:中国政法大学出版社,2005,
375. I. 3.20.4. (Iustiniani, Institutiones(2), trad. da Xu Guodong, cit., 375).
[11] 《阿根廷民法典》.徐涤宇译,北京:法律出版社,2007,
95. (La traduzione cinese di Codice
Civile Argentino, trad. da Xu Diyu,
Beijing, 2007, 95).
[12] 《巴西民法典》.齐云译,北京:中国法制出版社,2009,
45. (La traduzione cinese di Novo
Código Civil Brasileiro, trad. da Qi
Yun, Beijing, 2009, 45).
[13] 《法国民法典》.罗结珍译,北京: 法律出版社,2004, 298. (La traduzione cinese di Codice Francese, trad. da Luo Jiezhen, Beijing, 2004, 298).
[14] 《日本民法典》(第1版).曹维,王书江译,北京:中国法制出版社,2002,
79. (La traduzione
cinese di Codice Civile Giapponese (1),trad.
da Cao Wei, Shujiang Wang,
Beijing, 2002, 79).
[18] Cfr. F. SERRAO, Impresa e responsabilità a Roma
nell’età commerciale, 17-64. A. DI PORTO, Impresa collettiva e
schiavo ‘manager’ in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.), 37-57.
[20] F. GAZZONI, Obbligazioni e contratti, Napoli, 1993,
584: «L’obbligazione è in solido quando più debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione,in modo che ciascuno
può essere costretto all’adempimento per la totalità e
l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra
più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento
dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi
libera il debitore verso tutti i creditori».
[21] A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile(37), Milano, 1997, 523: «si
dice solidale attiva quando essendoci più di un creditore,ciascuno ha
diritto di pretendere la prestazione per l’intero (singulis solidum debetur); solidale passiva quando più sono
i debitori e ciascuno ha l’obbligo di eseguire la prestazione pro toto (singuli solidum debent)».
[22] L. NIVARRA & V.
RICCIUTO & C.
SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di diritto
privato(2), Torino, 2003,
348.
[23] Art. 35 dei Principi
Generali del Diritto Civile: «Il socio è tenuto per il debito della partnership con il
suo patrimonio in proporzione alle rispettive quote o a quanto pattuito. Il
socio è tenuto in solido per il debito di partnership, salvo dalla legge
non risulti diversamente. Il socio,che ha pagato il debito e che abbia superato
la quota che doveva pagare ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri soci».
[24] Art. 52 dei Principi
Generali del Diritto Civile: «Per il debito dei consorzi tra imprese
o tra imprese ed enti, gestiti congiuntamente senza che abbiano
personalità giuridica, ogni singolo consorziato risponde con il suo patrimonio
e con i beni sotto la sua gestione in proporzione alle rispettive quote
dell’investimento o a quanto pattuito.Se la legge o l’accordo dei
consorziati ha previsto la responsabilità in solido, ogni consorziato
deve rispondere in solido».
[25] Art. 65 comma 3 dei Principi
Generali del Diritto Civile: «… quando nella procura rimanga
oscuro, il rappresentato deve rispondere per il terzo, il rappresentante
è tenuto in solido». Art. 66 commi 3-4: «… se il
rappresentante è in collusione con il terzo e ha agito a danno del
rappresentato, il rappresentante e il terzo sono tenuti in solido. Se il terzo,
che, a conoscenza del fatto, ha comunque contrattato con colui che ha agito
come rappresentante senza avere i poteri o eccedendo i limiti dei poteri, o
quando i poteri abbiano superato i limiti di tempo, ha cagionato danno ad
altri, il terzo e l’autore sono tenuti in solido». Art. 67:
«Se il rappresentante ha conoscenza del fatto che gli atti oggetto della
procura sono illegali e comunque li pone in essere o se il rappresentato ha
conoscenza del fatto che gli atti del rappresentante sono illegali, il
rappresentato e il suo rappresentante sono tenuti in solido».
[26] Art. 89 dei Principi
Generali del Diritto Civile: «Seconda la legge o l’accordo
delle parti,i modi per garantire l’adempimento dell’obbligazione
includono: a) i fideiussori danno la garanzia per l’adempimento dei
debitori,quando i debitori non adempiono il debito, i fideiussori devono
adempiere o sono tenuti in solido; dopo che i fideiussori abbiano pagato il
debito, hanno diritto di rivalersi contro i debitori».
Vedi anche l’art. 18 nella ‘Legge sulle Garanzia’: «Se nel contratto di garanzia
è convenuto dalle parti che i fideiussori e i debitori sono tenuti in
solido, la garanzia è solidale. Se i debitori non hanno adempiuto il
debito prima della scadenza del termine per l’adempimento del contratto
principale, i creditori possono chiedere l’adempimento ai debitori e
possono chiedere anche ai fideiussori la responsabilità della garanzia
nei limiti della garanzia».
[27] Art. 130 dei Principi
Generali del Diritto Civile: «Se il fatto dannoso è imputabile
a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del
danno».
[28] Leggi tradotte della repubblica popolare cinese. IV. Legge sulle Società, tradotta da Laura Formichella ed Enrico Toti, Torino, 2008, l’art. 95 prevede che: «I promotori di una società per azioni assumono le seguenti responsabilità: 1) nel caso in cui la società non sia costituita, essi si assumono la responsabilità in solido per i debiti e per le spese derivanti da tutte le operazioni preliminari; 2) nel caso in cui la società non possa essere costituita, essi assumono la responsabilità in solido di restituire il capitale versato, nonché gli interessi calcolati sul periodo del deposito bancario».
[29] Leggi tradotte della repubblica popolare cinese. IV. Legge
sulle Società, cit., l’art. 94 dispone: «Dopo la costituzione di
una società per azioni, se un promotore non libera integralmente il
conferimento così come stabilito dallo statuto, deve pagare le somme
arretrate, mentre gli altri promotori sono responsabili in solido. Dopo la
costituzione di una società per azioni,se il valore effettivo dei beni
non monetari dei promotori utilizzati come conferimenti in capitale per la
costituzione della società risultano essere chiaramente inferiori a
quanto previsto dallo statuto sociale, la differenza deve essere corrisposta
dal socio promotore che ha effettuato il conferimento in capitale, mentre gli
altri soci promotori sono responsabili in solido».
[30] Leggi tradotte della Repubblica Popolare cinese. IV. Legge sulle Società, cit., l’art. 31 dispone che:
«Dopo la costituzione di una società a responsabilità
limitata, qualora si scopra che il valore effettivo di un conferimento non in
danaro, sia notevolmente inferiore a quanto previsto dallo statuto, deve
corrispondersi il saldo da parte del socio che abbia conferito tale bene; gli
altri soci fondatori sono responsabili in solido».
[31] Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. IV. Legge sulle Società, cit., l’art. 20, comma.3,
prevede che: «… Se uno dei soci non adempie alle proprie
obbligazioni abusando della personalità giuridica della società o
della responsabilità limitata dei soci, e così facendo danneggia
gravemente gli interessi dei creditori, è responsabile in solido delle
obbligazioni della società».
[32] Leggi tradotte della Repubblica Popolare cinese. IV. Legge sulle Società, cit., in base all’art. 64:
«Se il socio di una società a responsabilità limitata
unipersonale non può dimostrare la separatezza del patrimonio sociale
dal patrimonio personale risponde in solido per le obbligazioni della
società».
[33] Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. IV. Legge sulle Società, cit., l’art. 177 dispone:
«Le società derivanti dalla scissione devono assumere solidamente
la responsabilità per le obbligazioni della società esistente
prima della scissione, salvo che sia diversamente convenuto, prima della
scissione, rispetto alla loro estinzione, mediante accordo scritto con i creditori».
[34] Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. IV. Legge sulle Società, cit., in base all’art.15:
«La società può effettuare investimenti in altre imprese.
Tuttavia, non è consentito assumere responsabilità solidale per i
debiti assunti dall’impresa in cui viene effettuato l’investimento,
a meno che tale eventualità sia ammessa dalla legge».
[35] Art. 2 della Legge sulle
Partnership: «La partnership
nella legge, cioè la persona fisica, la persona giuridica o altre
organizzazioni, secondo la legge, costituiscono la partnership generale e la
partnership limitata. La partnership generale è costituita dai soci
generali, i cui sono obbligati illimitatamente e in solido. Se ci sono le
disposizioni particolari sui modi della responsabilità dei soci generali,
si applicano le disposizioni. La partnership limitata è costituita dai
soci generali e i soci con responsabilità limitata; i soci generali sono
obbligati illimitatamente e in solido, invece quelli con responsabilità
limitata sono obbligati nei limiti che si presumono proporzionali ai
conferimenti».
Art.
39: «Se i fondi della partnership sono insufficienti per il pagamento dei
debiti, i soci sono obbligati illimitatamente e in solido».
[36] Art. 91 della Legge sul
Contratto di Lavoro: «Quando l’impresa impegna lavoratori che
ancora non siano recessi dal contratto con l’impresa precedente e si
causino a quest’ultima danni patrimoniali, la seconda impresa deve
rispondere in solido».
L’art.
92 dispone che: «Se si causino dei danni ai lavoratori, il mandante dei
lavoratori e il datore di lavoro sono tenuti a rispondere in solido».
L’art.
94 dispone che: «Se l’appaltatore individuale contravviene a tale
divieto per impegnare i lavoratori, e ha causato danni ai lavoratori, assume la
responsabilità solidale con l’organizzazione appaltante che da in
appalto».
[37] Art. 55 della Legge sulla sicurezza alimentare:
«L’entità sociale o l’organizzazione o la persona che
raccomanda l’uso di prodotti mediante pubblicità ingannevole,
causando danni ai consumatori, deve assumere la responsabilità in solido
con i produttori».
[38] Vedi gli artt. 22 e 81 dei Principi Generali del Diritto Civile; l’art. 409 della Legge del Contratto; gli artt. 15 e 16
della Legge sulle garanzie; gli artt.
50, 51 e 68 della Legge sugli Strumenti Negoziabili;
l’art. 75 delle Norme per giudicare
i casi sugli Strumenti Negoziabili; l’art. 161 della Legge sui Titoli; l’art. 31 della Legge del Bidding e Bid; l’art. 18
della Legge sulla professione forense;
l’art. 49 delle Discipline del
Tributo.
[39] Ad esempio:
nell’art. 1194, la traduzione cinese per ‘tenuto in solido’;
negli artt. 1272 e 1273, la traduzione per ‘è obbligato in
solido’. V. [意] 《意大利民法典》. 费安玲等译, 北京: 中国政法大学出版社, 2004,
310-311 (La traduzione cinese del Codice Civile Italiano, trad. da Fei Anling, Beijing, 2004, 310-311).
[41] Art. 4 comma 2 delle Norme per regolare la garanzia delle
società quotate in borsa: ‘la garanzia dalla
società’ significa che la garanzia per i terzi dalla
società quotata in borsa include la garanzia per le società
controllate da questa con la qualifica di persona giuridica. L’importo de
‘le garanzie dalla società quotata in borsa e le società
controllate’ include l’importo delle garanzie della società
quotata in borsa e quello delle società controllate da questa con la
qualifica di persona giuridica.
[42] Per
l’interpretazione dell’art. 15 della Legge della Società si veda LI JINZE, La società può prestare garanzia assumendo responsabilità
solidale per il debito della società?—Interpretazione
dell’art. 15 della ‘Nuova legge sulle società’ e
suggerimenti, in Giurisprudenza,
2006(8), 55-59.
[45] 梁慧星.《中国民法典草案建议稿》.北京:法律出版社,2005,
139, 141 (LIANG HUIXING, La bozza del
codice civile cinese, Beijing, 2005, 139, 141).
[46] 王利明.《中国民法典草案建议稿及说明》.北京:中国法制出版社,2004,
93 (WANG LIMING, La bozza del codice
civile cinese, Beijing, 2004, 93).
[47] 徐国栋.《绿色民法典草案》.北京:社会科学文献出版社,2004,
461 (XU GUODONG, La bozza del codice
civile ‘verde’, Beijing, 2004, 461).
[48] 王利明.《中国民法典草案建议稿及说明》.北京:中国法制出版社,2004,
93 (WANG LIMING, La bozza del codice
civile cinese, cit., 93).