Seconda-pagina1[ISSN 1825-0300]

 

N. 9 – 2010 – Cronache

 

 

VI Seminario Internazionale “Diritto Romano e Attualità”

 

“Individui e res publica. dall’esperienza giuridica romana

alle concezioni contemporanee. Il problema della persona”

 

S. Maria Capua Vetere e Napoli, 26-29 ottobre 2010

 

Breve cronaca

 

Nel quadro di un accordo di collaborazione scientifica e culturale stipulato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) e l’Università degli Studi di Scienze Umanistiche di Mosca dell’Accademia delle Scienze di Russia e anche per favorire modalità di interscambio lungo la direttrice Russia/Italia e con altri paesi dell’est europeo come Bulgaria, Turchia e Repubblica Ceca, si è svolto a S. Maria Capua Vetere e Napoli nei giorni 26-29 ottobre 2010 sul tema della ‘persona’ e della sua imputazione giuridica un Seminario Internazionale interdisciplinare dal titolo: Individui e res publica dall’esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della ‘persona’.

Su questo tema in Italia è da tempo in atto una profonda riflessione anche tra gli specialisti della storia e del diritto antico. Lo dimostrano, tra gli altri, il Convegno internazionale organizzato dall’Accademia Romanistica Costantiniana dal titolo: “Persona” e persone nella società e nel diritto della tarda antichità, Spello-Perugia, 18-20 giugno 2007, di cui sono stati appena pubblicati gli Atti[1] e l’iniziativa del Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia che ha svolto, nel mese di gennaio 2008, il suo sesto Collegio di diritto romano[2]. Tuttavia il Dipartimento di Scienze Giuridiche della SUN in collaborazione con il dipartimento di Filosofia dell’Università di Salerno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli aveva già organizzato, a sua volta, un convegno su «Il personalismo di Mounier e la questione della persona» svoltosi nei giorni 3-5 novembre 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli di cui sono stati pubblicati gli Atti[3].

Il tema della ‘persona’ è ritornato dunque prepotentemente al centro del dibattito nazionale e internazionale. Oltre duecentocinquanta collaboratori di vari paesi del mondo, appartenenti a circa duecento Università ed Enti di ricerca, hanno redatto e pubblicato in poco meno di cinquecento voci un’Enciclopedia della persona, definendo programmaticamente il loro lavoro in questi termini: «il problema persona, pure attraverso ma oltre i canoni delle culture, delle religioni, delle filosofie, delle ideologie particolari, è ormai tra noi e a tutti dà da pensare e di che riquestionarsi»[4].

Sul piano esclusivamente normativo e limitando lo sguardo soltanto all’Europa, che è l’erede naturale di tutto il percorso formativo del concetto di persona dall’antichità ai giorni nostri, nel Preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (pubblicata il 18.12.2000), si rileva comunque che al ruolo della persona è riconosciuta ancora una considerazione centrale. Il testo recita testualmente: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

Nel capo 1 dei 54 articoli di legge, che è dedicato alla dignità umana, persona è considerato come un sinonimo di individuo, termine che prevale nel testo normativo. Un tentativo, forse per uscire dall’ambiguità dei rapporti tra ‘persona’, cittadino e ‘capacità del soggetto’. La circostanza è curiosa perché nonostante si sia voluto escludere dalla Carta europea una menzione esplicita del richiamarsi ai principi cristiani, proprio la considerazione di ‘persona’ come ‘individuo’ sembrerebbe essere stato, invece, uno dei lasciti più significativi del dibattito plurisecolare compiuto dalla patristica greca e latina sul piano trinitario e cristologico[5]. L’art. 20 della Carta europea, nella parte titolata Uguaglianza davanti alla legge, come un vero e proprio corollario del diritto romano classico, recita quindi: «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge». Nella Carta europea acquistano rilevanza così varie categorie di soggetti come: uomini, donne, ‘enti non umani’ (le ‘persone giuridiche’ in senso stretto di tradizione pandettistica), bambini, anziani, disabili, ma anche lavoratori, datori di lavoro, giovani, consumatori, imputati. Tutte ‘persone’ egualmente meritevoli di fronte alla legge.

Senza la nozione giuridica di ‘persona’ del diritto romano classico, che aveva, giova precisare, anzitutto una portata sistematica [v. Gai. 1.8: Omne autem ius de quo utimur, vel ad personas vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de personis; 1.9: Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi; D. 1.5.2 (Herm. 1 iuris epitomarum): Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus] l’articolo della Carta europea, evidentemente, non si sarebbe potuto scrivere. Si consuma così una tensione tra l’idea antica di persona [una nozione retorico-giuridica dove il ‘soggetto nel diritto’: homo, mulier, servus, qui in utero est, hereditas iacens, civitas, colonia, etc., (v. le Institutiones di Gaio e il Digesto giustinianeo) non è, ma ha persona (Nov. Theod. 17.1.2: servos...quasi nec personas habentes; D. 45.3.14: Communis servus duorum servorum personam sustinet)] e l’idea teologico cristiana di ‘persona’ volta a vedere «l’umanità dell’uomo, l’humanitas dell’homo, nella sua delimitazione rispetto alla deitas»[6].

Nel concetto di persona del diritto romano (dove in assoluto tale concetto è hapax legomenon) questa similitudine non è affatto ravvisabile. Ogni soggetto ‘agente nel diritto’ (pater, filius, mater, uxor, servus, colonia, magistratus, qui in utero est, etc.) ha ‘persona’ e, non è ‘persona’, perché questa era una ‘Leerformel’, una scatola vuota. Persona era una figura retorica, appare come un indice di relazionalità che serviva a dare dimensione reale (l’imputazione giuridica) all’ente qualsiasi che agiva nello spazio giuridico della res publica. L’individuo, in quanto tale (ossia l’essere umano), certamente ebbe un suo valore intrinseco anche per la riflessione filosofica ellenistica pre-cristiana, ma questo valore non era misurabile in termini di ‘relazionalità’, perché l’attitudine alla relazione della persona nel diritto romano era solo un presupposto per riconoscere ad un soggetto, quale che fosse (nascituro o anche ‘ente non umano’), il suo statuto di ‘ente nel diritto’.

Molto bene è stato messo in rilievo uno dei tanti pericoli in cui può incorrere il giurista che intenda, allontanandosi dalla tradizione del diritto romano, cancellare il rapporto naturale esistente fra le nozioni di homo, di persona, e di colui che in utero est[7]. Una considerazione del nascituro (qui in utero est) come persona, all’interno della più generale classificazione gaiana (D. 1.5.1: Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones), risponde pienamente alla concezione dei giuristi romani che, in via di interpretatio, considerarono tale collocazione come espressione di ius naturae (D. 1.5.26: Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse). Una concezione eminentemente giuridica di persona, quindi, che si consolidò in ambiente sabiniano e fu massimamente espressa dal giurista Salvio Giuliano[8].

Coerente con tale impostazione sono la nozione di liberi qui nondum nati sint (D. 37.9.1) ripresa dal codice civile dell’Impero d’Austria (art. 22) e la corrispondente nozione di persona por nascer[9] usata nel Código di Dalmacio Vélez Sárfield (Codice civile della repubblica Argentina dal 1871 e della Repubblica del Paraguay dal 1877)[10].

È ridiventata attuale pertanto una riverifica del rapporto tra persona e res publica vissuto nell’esperienza antica per ripensare anche all’esperienza attuale, in particolare nell’ottica russo/italiana e in genere dei paesi dell’est europeo, che di recente hanno dovuto rideterminare le dinamiche di questo rapporto in un quadro normativo sostenibile.

Paesi dell’ex Unione Sovietica di area geografica europea (Bielorussia, Moldova, Federazione Russa e Ucraina), ma lo stesso si può dire per le Costituzioni dei paesi dell’ex blocco sovietico di area baltica (Estonia, Lettonia, Lituania), asiatica (Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e caucasica (Armenia, Azerbajdžan, Georgia), hanno promulgato la loro recente Costituzione ricorrendo al concetto di ‘persona’ rapportato ad un concetto di ‘Stato’ che non è molto lontano da quello conosciuto nell’esperienza antica, dove questo fu inteso piuttosto come res populi, ossia come complesso di istituzioni create e usate per realizzare e difendere i diritti dei cittadini[11].

Si tratta di un’esigenza sentita in modo ‘globale’ che a distanza di poco più di tre lustri diventa sempre più articolata. Un esempio tra i tanti è costituito dalla recente Carta costituzionale dell’Ecuador, promulgata nel 2008, dove il terzo capitolo del titolo secondo dedicato ai diritti, testualmente recita: «Derechos de las personas y grupos de prioritaria atención». Come si vede, grazie al modello giuridico romano di ‘persona’ (derechos de las personas), possono trovare luogo in relazione con un’idea di res publica intesa in un senso molto largo, figure come quelle di (art. 35) adultos, adultos mayores (maggiori di 65 anni), jóvenes, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas con enfermedades catastróficas, personas usuarias y consumidoras. In questo quadro è apparso utile sollecitare quindi un’ulteriore riflessione da parte di giuristi, storici, filosofi, storici e filosofi del diritto, che si sono confrontati da diverse scuole di pensiero (come sono quella russa, italiana e dell’est europeo), per tentare di declinare un’idea contemporanea di persona che non rinunciasse all’importante eredità culturale del suo passato, pur in un quadro, e di fronte, a delle sensibilità in continuo mutamento. Veniamo adesso al dettaglio dei lavori.

Nella seduta inaugurale del 26 ottobre è intervenuta la dott. Elisabetta Belloni, Ministro Plenipotenziario e Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che ha manifestato vivo interesse e sincero apprezzamento per l’iniziativa, così come ogni altro sforzo tendente a tesaurizzare il contributo del diritto romano per la costruzione di valori utili per l’attualità. La sessione è stata presieduta dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola e hanno svolto la loro relazione: Giuliano Crifò (Contributi miei e di altri alla conoscenza della concezione romana della persona in senso giuridico); Carlo Venturini (Aut liberi aut servi: una summa divisio tra adattamenti normativi e rimedi concettuali); Alessandro Corbino (Persona in causa mancipi); Valerij A. Musin (La capacità di agire in diritto romano) e Kostantin Tanev (Il giudice romano e il concetto di persona).

Le sessioni successive sono state così articolate. Giuliano Crifò, Presidente dell’Accademia Romanistica Costantiniana, ha presieduto la sessione pomeridiana del 26 ottobre dove si sono tenute le relazioni di: Giulio Maria Chiodi (Giustizia e diritto sulle rovine di Roma); Giuseppe Limone (La persona tra società, teatro, retorica e teologia. Materiali per una archeologia filosofica); Antonello D’Angelo (Persona e ‘relazione’); Vincenzo Mannino (Riflessioni interno alla giuridicizzazione della ‘persona’ nella res publica). Leonid Kofanov, direttore del Centro Studi di Diritto Romano di Mosca, ha coordinato la sessione pomeridiana del 27 ottobre, con relazioni di: Giovanni Lobrano (Res publica tra societas e persona giuridica); Leo Peppe (Note sulla dignitas); Elio Dovere (Un problema di personalità. La giacenza e il servo ereditario); Elena Krinitzyna (I liberti della Chiesa nella legislazione della Spagna visigotica: il problema dell’evoluzione dello status personarum in diritto postclassico); Carmen Pennacchio (Prosōpon nei Digesta giustinianei). Lucio De Giovanni, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, ha presieduto la sessione antimeridiana del 28 ottobre, dove hanno svolto la loro relazione: Leonid Kofanov (Persona e persona publica in Roma antica); Pierluigi Zannini (La condizione della donna e la tutela mulieris); Giovanna Mancini (Cives e civitas); Lucia Monaco (Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur); Elena Liapustina (Persona incerta e disposizioni testamentarie a favore dei municipia); Andrey Shirvindt (L’uso della finzione nel diritto delle persone in Roma antica); Luciano Minieri (Le primitive comunità cristiane); Alexej Rudakov (Persona publica nel diritto romano postclassico) e Osvaldo Sacchi (Topica di persona. Individuo, res publica: profili di inquadramento giuridico).

Nella sessione pomeridiana di giovedì 28 ottobre si è svolta la Tavola Rotonda su Nascituro e res publica organizzata su proposta di Pierangelo Catalano, dottore honoris causa dell’Accademia delle Scienze di Russia, e presieduta da Manuel Jesús García Garrido, Magnifico Rettore della UNED di Madrid (Il diritto della donna ad abortire nella legislazione e giurisprudenza spagnola), con relazioni di: Federico Fernández De Bujan (Nasciturus e diritto alla vita. Fondamentazione iusfilosofica e protezione giuridica); Sebastiano Tafaro (Il nascituro nelle fonti dell’età classica); Maria Pia Baccari (Difesa della res publica e civitas augescens. Persona nata vel concepta); Claudia Terreni (Concepito e persona in Savigny e Windscheid: qualche rilievo); Genka Mosjouhina (Hetera, meretrix tra professione e sensualità).

Letizia Vacca, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha presieduto il 29 ottobre la sessione antimeridiana di chiusura del Seminario, che si è svolta a Napoli nella sede del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Napoli ‘Federico II’, con relazioni di: Cosimo Cascione (Persona magistratuum); Alexander Smyshlyaev (I figli disubbidienti e i liberti irriverenti davanti al proconsole romano); Dmitrij Dodzev (Possessiones e possessores tra diritto pubblico e diritto privato) e Michael Skrejpek (Elementi romanistici in Paolo Cristiano di Koldin). Carlo Lanza ha svolto la Relazione di sintesi. Resta l’auspicio che questo ulteriore tentativo di ‘decostruzione’ possa contribuire ancora di più a dipanare le fibre costituenti del termine persona che, per l’enorme potenzialità dimostrata – sia dal punto di vista della qualificazione del valore della dignità umana, che da quello della tracciabilità della sua dimensione giuridica – vale comunque come presidio sufficientemente affidabile per offrire garanzie sotto il profilo del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Gli atti di questo Seminario sono in preparazione per la stampa.

 

Osvaldo Sacchi

Seconda Università di Napoli

 



 

[1] Aa.Vv., Atti dell’Accademia Giuridica Costantiniana, XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò, in due tomi a cura di S. Giglio, Aracne, Roma 2010.

 

[2] Cfr. A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, IUSS Press, Padova 2010, pp. XVI-924.

 

[3] S. Sorrentino – G. Limone, La persona come paradigma di senso. Dibattito sull’eredità di Mounier, Troina (En) 2009, pp. 7-223.

 

[4] A. Pavan (a cura di), Enciclopedia della persona nel XX secolo, Napoli 2008, pp. VIII-1171, in part. p. VI.

 

[5] Tra gli altri: E. Galli Della Loggia, L’Idea di Persona Eredità Cristiana, dal Corriere della Sera di martedì 25 settembre 2007.

 

[6] M. Heidegger, Lettera sull’«umanismo», Milano 2005, 6a ed., p. 40.

 

[7] M. Lubrano, Persona e homo nell’opera di Gaio. Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Torino 2002, p. 194.

 

[8] G. Lobrano, Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas, Milano 1984, p. 43. V. con bibl. O. Sacchi, Persona e diritto romano. Elementi per un’archeologia giuridica del concetto, in Atti Costantiniana XVII, t. II, Roma 2010, pp. 1189-1263.

 

[9] A. Teixeira de Freitas, Esboço do Código Civil (1860), Parte general, Livro primeiro (Dos elementos dos direitos), Seçao I (Das pessoas de existência visível), art. 53, p. 37.

 

[10] P. Catalano, Alla radice del problema delle persone giuridiche, in Rassegna di diritto civile, 4, 1983, p. 948, nt. 23.

 

[11] P. Catalano, La religione romana “internamente”: il punto di vista giuridico, in SMSR 62 1996.