N. 9 – 2010
– Cronache
VI Seminario
Internazionale “Diritto Romano e Attualità”
“Individui
e res publica. dall’esperienza giuridica romana
alle concezioni
contemporanee. Il problema della persona”
S. Maria Capua Vetere e Napoli, 26-29
ottobre 2010
Breve cronaca
Nel quadro di un accordo di collaborazione scientifica e
culturale stipulato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)
e l’Università degli Studi di Scienze Umanistiche di Mosca
dell’Accademia delle Scienze di Russia e anche per favorire
modalità di interscambio lungo la direttrice Russia/Italia e con altri
paesi dell’est europeo come Bulgaria, Turchia e Repubblica Ceca, si
è svolto a S. Maria Capua Vetere e Napoli nei giorni 26-29 ottobre 2010
sul tema della ‘persona’
e della sua imputazione giuridica un Seminario Internazionale interdisciplinare
dal titolo: Individui e res publica dall’esperienza giuridica romana alle
concezioni contemporanee. Il problema della ‘persona’.
Su questo tema in Italia è da tempo in atto una
profonda riflessione anche tra gli specialisti della storia e del diritto
antico. Lo dimostrano, tra gli altri, il Convegno internazionale organizzato
dall’Accademia Romanistica Costantiniana dal titolo: “Persona” e persone nella società e nel diritto
della tarda antichità, Spello-Perugia, 18-20 giugno 2007, di cui
sono stati appena pubblicati gli Atti[1]
e l’iniziativa del Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi
(CEDANT) presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia che ha svolto, nel mese
di gennaio 2008, il suo sesto Collegio di diritto romano[2].
Tuttavia il Dipartimento di Scienze Giuridiche della SUN in collaborazione con
il dipartimento di Filosofia dell’Università di Salerno e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli aveva già
organizzato, a sua volta, un convegno su «Il personalismo di Mounier e la questione della persona»
svoltosi nei giorni 3-5 novembre 2005 presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli di cui
sono stati pubblicati gli Atti[3].
Il tema della ‘persona’ è ritornato
dunque prepotentemente al centro del dibattito nazionale e internazionale.
Oltre duecentocinquanta collaboratori di vari paesi del mondo, appartenenti a
circa duecento Università ed Enti di ricerca, hanno redatto e pubblicato
in poco meno di cinquecento voci un’Enciclopedia
della persona, definendo programmaticamente il loro lavoro in questi
termini: «il problema persona, pure attraverso ma oltre i canoni delle
culture, delle religioni, delle filosofie, delle ideologie particolari,
è ormai tra noi e a tutti dà da pensare e di che
riquestionarsi»[4].
Sul piano esclusivamente normativo e limitando lo sguardo
soltanto all’Europa, che è l’erede naturale di tutto il
percorso formativo del concetto di persona
dall’antichità ai giorni nostri, nel Preambolo della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (pubblicata il 18.12.2000),
si rileva comunque che al ruolo della persona
è riconosciuta ancora una considerazione centrale. Il testo recita testualmente: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa
sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della
sua azione istituendo la
cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia».
Nel capo 1 dei 54 articoli di legge, che è dedicato
alla dignità umana, persona
è considerato come un sinonimo di individuo, termine che prevale nel
testo normativo. Un tentativo, forse per uscire dall’ambiguità dei
rapporti tra ‘persona’, cittadino e ‘capacità del
soggetto’. La circostanza è curiosa perché nonostante si
sia voluto escludere dalla Carta europea una menzione esplicita del richiamarsi
ai principi cristiani, proprio la considerazione di ‘persona’ come
‘individuo’ sembrerebbe essere stato, invece, uno dei lasciti
più significativi del dibattito plurisecolare compiuto dalla patristica
greca e latina sul piano trinitario e cristologico[5].
L’art. 20 della Carta europea, nella parte titolata Uguaglianza davanti alla legge, come un vero e proprio corollario
del diritto romano classico, recita quindi: «Tutte le persone sono uguali davanti alla
legge». Nella Carta europea acquistano rilevanza così varie
categorie di soggetti come: uomini, donne, ‘enti non umani’ (le ‘persone giuridiche’ in senso
stretto di tradizione pandettistica), bambini,
anziani, disabili, ma anche lavoratori,
datori di lavoro, giovani, consumatori, imputati.
Tutte ‘persone’ egualmente meritevoli di fronte alla legge.
Senza la nozione giuridica di ‘persona’ del
diritto romano classico, che aveva, giova precisare, anzitutto una portata
sistematica [v. Gai. 1.8: Omne autem ius
de quo utimur, vel ad personas vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de
personis; 1.9: Et quidem summa
divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut
servi; D. 1.5.2 (Herm. 1 iuris
epitomarum): Cum igitur hominum causa
omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem
edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut
res patitur, dicemus] l’articolo della Carta europea, evidentemente,
non si sarebbe potuto scrivere. Si consuma così una tensione tra
l’idea antica di persona [una
nozione retorico-giuridica dove il ‘soggetto nel diritto’: homo,
mulier, servus, qui in utero est,
hereditas iacens, civitas, colonia, etc., (v. le Institutiones di Gaio e il Digesto
giustinianeo) non è, ma ha persona (Nov. Theod. 17.1.2: servos...quasi nec personas habentes; D.
45.3.14: Communis servus duorum servorum
personam sustinet)] e l’idea teologico cristiana di
‘persona’ volta a vedere «l’umanità
dell’uomo, l’humanitas
dell’homo, nella sua
delimitazione rispetto alla deitas»[6].
Nel concetto di persona
del diritto romano (dove in assoluto tale concetto è hapax legomenon) questa similitudine non
è affatto ravvisabile. Ogni soggetto ‘agente nel diritto’ (pater,
filius, mater, uxor, servus, colonia, magistratus, qui in utero est, etc.) ha
‘persona’ e, non è
‘persona’, perché questa era una ‘Leerformel’, una scatola vuota. Persona era una figura retorica, appare come un indice di
relazionalità che serviva a dare dimensione reale (l’imputazione
giuridica) all’ente qualsiasi che agiva nello spazio giuridico della res publica. L’individuo, in
quanto tale (ossia l’essere umano), certamente ebbe un suo valore
intrinseco anche per la riflessione filosofica ellenistica pre-cristiana, ma
questo valore non era misurabile in termini di
‘relazionalità’, perché l’attitudine alla
relazione della persona nel diritto
romano era solo un presupposto per riconoscere ad un soggetto, quale che fosse
(nascituro o anche ‘ente non umano’), il suo statuto di ‘ente
nel diritto’.
Molto bene è stato messo in rilievo uno dei tanti
pericoli in cui può incorrere il giurista che intenda, allontanandosi
dalla tradizione del diritto romano, cancellare il rapporto naturale esistente
fra le nozioni di homo, di persona, e di colui che in utero est[7].
Una considerazione del nascituro (qui in
utero est) come persona,
all’interno della più generale classificazione gaiana (D. 1.5.1: Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet
vel ad res vel ad actiones), risponde pienamente alla concezione dei
giuristi romani che, in via di interpretatio,
considerarono tale collocazione come espressione di ius naturae (D. 1.5.26: Qui
in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse).
Una concezione eminentemente giuridica di persona,
quindi, che si consolidò in ambiente sabiniano e fu massimamente
espressa dal giurista Salvio Giuliano[8].
Coerente con tale impostazione sono la nozione di liberi qui nondum nati sint (D. 37.9.1)
ripresa dal codice civile dell’Impero d’Austria (art. 22) e la
corrispondente nozione di persona por nascer[9]
usata nel Código di Dalmacio
Vélez Sárfield (Codice civile della repubblica Argentina dal 1871
e della Repubblica del Paraguay dal 1877)[10].
È ridiventata attuale pertanto una riverifica del
rapporto tra persona e res publica vissuto
nell’esperienza antica per ripensare anche all’esperienza attuale,
in particolare nell’ottica russo/italiana e in genere dei paesi
dell’est europeo, che di recente hanno dovuto rideterminare le dinamiche
di questo rapporto in un quadro normativo sostenibile.
Paesi dell’ex Unione Sovietica di area geografica
europea (Bielorussia, Moldova, Federazione Russa e Ucraina), ma lo stesso si
può dire per le Costituzioni dei paesi dell’ex blocco sovietico di
area baltica (Estonia, Lettonia, Lituania), asiatica (Kazachstan, Kyrgyzstan,
Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e caucasica (Armenia,
Azerbajdžan, Georgia), hanno promulgato la loro recente Costituzione
ricorrendo al concetto di ‘persona’ rapportato ad un concetto di
‘Stato’ che non è molto lontano da quello conosciuto
nell’esperienza antica, dove questo fu inteso piuttosto come res populi, ossia come complesso di
istituzioni create e usate per realizzare e difendere i diritti dei cittadini[11].
Si tratta di un’esigenza sentita in modo
‘globale’ che a distanza di poco più di tre lustri diventa
sempre più articolata. Un esempio tra i tanti è costituito dalla
recente Carta costituzionale dell’Ecuador, promulgata nel 2008, dove il
terzo capitolo del titolo secondo dedicato ai diritti, testualmente recita: «Derechos de las personas y grupos de
prioritaria atención». Come si vede, grazie al modello
giuridico romano di ‘persona’
(derechos de las personas), possono
trovare luogo in relazione con un’idea di res publica intesa in un senso molto largo, figure come quelle di
(art. 35) adultos, adultos mayores
(maggiori di 65 anni), jóvenes,
niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad, personas
con enfermedades catastróficas, personas usuarias y consumidoras. In
questo quadro è apparso utile sollecitare quindi un’ulteriore
riflessione da parte di giuristi, storici, filosofi, storici e filosofi del
diritto, che si sono confrontati da diverse scuole di pensiero (come sono
quella russa, italiana e dell’est europeo), per tentare di declinare
un’idea contemporanea di persona
che non rinunciasse all’importante eredità culturale del suo
passato, pur in un quadro, e di fronte, a delle sensibilità in continuo
mutamento. Veniamo adesso al dettaglio dei lavori.
Nella seduta inaugurale del 26 ottobre è intervenuta
la dott. Elisabetta Belloni,
Ministro Plenipotenziario e Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che ha manifestato vivo interesse e
sincero apprezzamento per l’iniziativa, così come ogni altro sforzo
tendente a tesaurizzare il contributo del diritto romano per la costruzione di
valori utili per l’attualità. La sessione è stata
presieduta dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola e hanno svolto
la loro relazione: Giuliano Crifò
(Contributi miei e di altri alla
conoscenza della concezione romana della persona in senso giuridico); Carlo Venturini (Aut liberi aut servi: una summa divisio tra adattamenti normativi e
rimedi concettuali); Alessandro
Corbino (Persona in causa mancipi);
Valerij A. Musin (La capacità di agire in diritto
romano) e Kostantin Tanev (Il giudice romano e il concetto di persona).
Le sessioni successive sono state così articolate. Giuliano Crifò, Presidente
dell’Accademia Romanistica Costantiniana, ha presieduto la sessione
pomeridiana del 26 ottobre dove si sono tenute le relazioni di: Giulio Maria Chiodi (Giustizia e diritto sulle rovine di Roma);
Giuseppe Limone (La persona tra società, teatro,
retorica e teologia. Materiali per una archeologia filosofica); Antonello D’Angelo (Persona e ‘relazione’); Vincenzo Mannino (Riflessioni interno alla giuridicizzazione della ‘persona’
nella res publica). Leonid Kofanov,
direttore del Centro Studi di Diritto Romano di Mosca, ha coordinato la
sessione pomeridiana del 27 ottobre, con relazioni di: Giovanni Lobrano (Res publica
tra societas e persona giuridica); Leo
Peppe (Note sulla dignitas); Elio Dovere (Un problema di personalità. La giacenza e il servo ereditario);
Elena Krinitzyna (I liberti della Chiesa nella legislazione
della Spagna visigotica: il problema dell’evoluzione dello status
personarum in diritto postclassico); Carmen
Pennacchio (Prosōpon nei Digesta
giustinianei). Lucio De Giovanni,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
di Napoli ‘Federico II’, ha presieduto la sessione antimeridiana
del 28 ottobre, dove hanno svolto la loro relazione: Leonid Kofanov (Persona e
persona publica in Roma antica); Pierluigi
Zannini (La condizione della donna e
la tutela mulieris); Giovanna Mancini (Cives e civitas); Lucia Monaco (Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more
procreantur); Elena Liapustina (Persona incerta e
disposizioni testamentarie a favore dei municipia); Andrey Shirvindt (L’uso
della finzione nel diritto delle persone in Roma antica); Luciano Minieri (Le primitive
comunità cristiane); Alexej
Rudakov (Persona publica nel diritto romano postclassico) e Osvaldo Sacchi (Topica di persona.
Individuo, res publica: profili di inquadramento giuridico).
Nella sessione pomeridiana di giovedì 28 ottobre si
è svolta la Tavola Rotonda su Nascituro
e res publica organizzata su proposta di Pierangelo Catalano, dottore honoris causa dell’Accademia delle
Scienze di Russia, e presieduta da Manuel
Jesús García Garrido, Magnifico Rettore della UNED di Madrid
(Il diritto della donna ad abortire nella
legislazione e giurisprudenza spagnola), con relazioni di: Federico Fernández De Bujan (Nasciturus e diritto alla vita.
Fondamentazione iusfilosofica e protezione giuridica); Sebastiano Tafaro (Il nascituro nelle fonti
dell’età classica); Maria
Pia Baccari (Difesa della res publica
e civitas augescens. Persona nata vel concepta); Claudia Terreni (Concepito e persona in Savigny e Windscheid:
qualche rilievo); Genka Mosjouhina (Hetera, meretrix tra professione e sensualità).
Letizia
Vacca, già componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, ha presieduto il 29 ottobre la sessione
antimeridiana di chiusura del Seminario, che si è svolta a Napoli nella
sede del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica
‘F. De Martino’ della Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Napoli ‘Federico II’, con relazioni di: Cosimo Cascione (Persona magistratuum); Alexander
Smyshlyaev (I figli disubbidienti e i
liberti irriverenti davanti al proconsole romano); Dmitrij Dodzev (Possessiones
e possessores tra diritto pubblico e diritto privato) e Michael Skrejpek (Elementi romanistici in Paolo Cristiano di Koldin). Carlo Lanza ha svolto la Relazione di sintesi. Resta l’auspicio
che questo ulteriore tentativo di ‘decostruzione’ possa contribuire
ancora di più a dipanare le fibre costituenti del termine persona che, per l’enorme
potenzialità dimostrata – sia dal punto di vista della
qualificazione del valore della dignità umana, che da quello della
tracciabilità della sua dimensione giuridica – vale comunque come
presidio sufficientemente affidabile per offrire garanzie sotto il profilo del
riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo.
Gli atti di questo Seminario sono in preparazione per la
stampa.
Seconda Università di Napoli
[1] Aa.Vv., Atti dell’Accademia Giuridica
Costantiniana, XVII
Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò, in due tomi a
cura di S. Giglio, Aracne, Roma 2010.
[2] Cfr. A. Corbino, M.
Humbert, G. Negri (a cura di), Homo,
caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità
nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, IUSS
Press, Padova 2010, pp. XVI-924.
[3] S. Sorrentino – G. Limone, La persona come
paradigma di senso. Dibattito sull’eredità di Mounier, Troina
(En) 2009, pp. 7-223.
[4] A. Pavan (a
cura di), Enciclopedia della persona nel
XX secolo, Napoli 2008, pp. VIII-1171, in part. p. VI.
[5] Tra gli altri: E.
Galli Della Loggia, L’Idea
di Persona Eredità Cristiana, dal Corriere della Sera di martedì 25 settembre 2007.
[7] M. Lubrano,
Persona e homo nell’opera di Gaio.
Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Torino 2002, p. 194.
[8] G. Lobrano,
Pater et filius eadem persona. Per lo
studio della patria potestas, Milano 1984, p. 43. V. con bibl. O. Sacchi, Persona e diritto romano. Elementi per un’archeologia giuridica
del concetto, in Atti Costantiniana
XVII, t. II, Roma 2010, pp. 1189-1263.
[9] A. Teixeira de Freitas, Esboço do
Código Civil (1860), Parte
general, Livro primeiro (Dos
elementos dos direitos), Seçao
I (Das pessoas de existência
visível), art. 53, p. 37.
[10] P. Catalano,
Alla radice del problema delle persone
giuridiche, in Rassegna di diritto
civile, 4, 1983, p. 948, nt. 23.