N.
9 – 2010 – Contributi
Università di Sassari
Sommario: 1. Ambito dell'esposizione.
– 2. I beni temporali della Chiesa nella documentazione
relativa: a) alla divisione delle materie nel Codice. – 3. (segue): b) ai postulati dei vescovi; c) alle
riunioni dei consultori e ai relativi verbali; ai vota e agli schemi
discussi collegialmente. – 4. (segue):
c) agli schemi redatti tra il 1909 ed il 1913. – 5 (segue): d) alla consultazione dell'episcopato e
alle norme promulgate. – 6. Brevi osservazioni
conclusive.
In
uno scritto precedente ci si era soffermarti a presentare in modo conciso i
materiali archivistici relativi alla elaborazione della parte V "De
beneficiis ... ecclesiasticis" e della parte VI "De bonis Ecclesiae
temporalibus" del Libro III del Codice del 1917 [1].
A distanza di un decennio, in seguito ad ulteriori consultazioni delle fonti in
occasione di studi su singoli argomenti[2]
sembra opportuno integrare quanto a suo tempo esposto nella convinzione
già espressa[3]
che la ricostruzione del processo di formazione del codice piobenedettino,
oltre allo studio del diritto precodiciale, richieda la più ampia
conoscenza della documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano[4].
Allo stesso tempo si è dell'opinione che possono incontrarsi
difficoltà nell'individuare i materiali utili per procedere all'analisi
dei lavori svolti nell'elaborazione dei canoni concernenti i beni temporali della
Chiesa, e non solo per questo settore[5].
La descrizione, sempre senza presunzione di completezza[6],
dei materiali più significativi, riguardanti gli argomenti
sopraindicati, consultabili presso l'Archivio Segreto Vaticano - non
trascurando di fare riferimento a qualche documento presente soltanto
nell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana[7]-
costituisce il presupposto necessario per ricostruire anche sotto il profilo
sostanziale, in studi specifici, la normativa della pars VI del Libro III del Codice piobenedettino.
Va sottolineato che la redazione dei canoni relativi a questo
ambito si è realizzata attraverso momenti comuni ed altri chiaramente
diversificati: tra i primi vengono in rilievo la fase relativa alla divisione delle
materie del codice, la consultazione dell'episcopato e la fase conclusiva dei
lavori principalmente ad opera del Gasparri. Nettamente distinta risulta la
fase di elaborazione dei primi schemi.
Come
si è posto in evidenza trattando degli uffici ecclesiastici e con gli
stessi limiti di attendibilità[8],
è conveniente prospettare una rappresentazione dei materiali riunendo quelli riguardanti la parte
VI del Libro III in quattro gruppi seguendo le fasi del processo di
codificazione.
Il primo gruppo di documenti è costituito da quelli
relativi alla discussione connessa al problema generale della struttura del
codice e si riferisce, sotto il profilo temporale, all'attività svolta
dai consultori tra l'aprile ed il giugno del 1904. Questa documentazione pur
essendo abbastanza circoscritta presenta aspetti di interesse.
Il secondo gruppo comprende i materiali ascrivibili al periodo
che corre tra il luglio 1904 ed il 1909. In questo sono inclusi i postulati
inviati dai vescovi contenenti, tra l'altro, le proposte in tema di beni
temporali della Chiesa, i vota aventi questo oggetto e la conseguente
attività dei consultori – che è alla base della formazione
dei primi schemi – fino alle redazioni da considerare conclusive di
questa fase di elaborazione.
Nel terzo gruppo è opportuno collocare i primi schemi
riguardanti l'intero Libro III, comprendendo anche quello inviato nel 1913 a
tutto l'episcopato.
Infine il quarto gruppo è costituito dalle osservazioni
inviate dai vescovi a partire dal 1913, dalle carte per le redazioni
successive, dagli ultimi schemi stampati e dal testo promulgato.
Riguardo a questi materiali sono da considerare i documenti che,
nel loro complesso o in loro parti, risultano maggiormente attinenti agli
argomenti qui esaminati prescindendo, quindi, da ogni questione generale
attinente alla codificazione e agli aspetti ad essa connessi[9].
Nella prima fase dei lavori[10]
vengono in rilievo la discussione connessa alla struttura della pars
"De bonis Ecclesiae temporalibus"[11],
e le proposte scritte elaborate da alcuni consultori in concomitanza con le
prime riunioni della consulta chiamata a delineare la struttura del Codice. A
questo proposito va notato che vari consultori offrono un contributo di idee
presentando "schemi" di suddivisione delle materie e quindi, anche,
della parte VI. Alcuni, invece, si limitano ad una generica indicazione[12]
mentre altri avanzano proposte più articolate[13].
Questi suggerimenti rendono palese che tra i consultori vi
è diversità di opinioni in riferimento alla struttura delle
singole parti ed alle materie da codificare[14].
Nella riunione del 17 aprile 1904 Gasparri –cui era stato
affidato il compito di predisporre il piano di divisione delle materie[15]–
pone all'attenzione dei consultori “come base di discussione la divisione
tradizionale” in cui figurano, nel Libro De Rebus “le res temporales Ecclesiae”[16].
Allo stesso tempo viene lasciata aperta ogni possibilità di mutamento,
nella convinzione che solo a conclusione del lavoro si sarebbe potuto fissare
l'ordine definitivo[17].
Relativamente alla struttura della parte dedicata ai beni
temporali alcune osservazioni sono state inviate direttamente a Gasparri[18]
ed altre illustrate durante le riunioni collegiali[19].
Viene redatto, quindi, un primo schema organico di ripartizione
delle materie[20]
in ordine al quale è stata avanzata l’ipotesi che si tratti di una
bozza di uno schema successivo[21],
ma è da ritenere che si sia dinanzi a qualcosa di più di una
semplice bozza. Infatti nel Protocollo
Generale questo testo viene indicato come prima redazione[22].
Inoltre esso è stato diffuso ed i consultori ne hanno avuto conoscenza
ed hanno svolto osservazioni sul suo contenuto, come emerge da una copia dello
schema che reca note a margine scritte da De Luca[23].
In questo progetto la normativa sui beni temporali è
racchiusa nei primi tre titoli della Sectio
Sexta del Libro III[24].
Lo spazio ristretto riservato a questa materia induce qualche consultore a richiamare
l’attenzione su vari aspetti ed a formulare osservazioni[25].
Una nuova stesura –anch’essa costituita da fogli a
stampa non rilegati[26]
– che tiene conto dei suggerimenti prospettati dai consultori, redatta, presumibilmente,
in funzione della riunione dell’8 maggio 1904, viene analizzata dalla
Consulta parziale a partire da tale data. Si tratta di un testo definito
“riformato”[27]
in cui, rispetto a quello precedente, la parte sui beni temporali risulta
più dettagliata ed articolata in un numero maggiore di titoli[28]
e ciò, probabilmente, proprio in seguito alle osservazioni dei
consultori. Tuttavia, come già nel primo schema, anche in questo,
benché più particolareggiato, restano non chiariti alcuni aspetti[29].
Su questa parte del progetto di divisione delle materie ci si
sofferma durante la Consulta del 15 maggio[30]
e si esamina inoltre la questione, non indicata nel testo, relativa al rapporto
tra ordinamento canonico e ordinamenti civili territoriali con specifico riferimento
ai beni temporali[31].
Il verbale di questa riunione riassume i numerosi e significativi interventi
sul Libro III[32].
In seguito alle osservazioni dei consultori si procede ad un’ulteriore
redazione[33]
che reca scritto a mano, nella prima pagina, la seguente indicazione:
“IIIª”[34].
In questo schema la Pars Sexta del
Libro III presenta l’intestazione “De bonis temporalibus” ed
è suddivisa in tre titoli: il XXXV De
bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in
genere[35]
e il XXXVI De bonis ecclesiasticis in
specie ripartito in quattro capitoli[36].
Infine vi è il titolo XXXVII De
modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica
composto da sette capitoli[37].
Questo schema è stato esaminato dai consultori il 5 giugno
1904 ed in riferimento ai beni temporali vi sono stati specifici suggerimenti[38]
che in parte vengono accolti nella successiva redazione[39]
e nel testo presentato alla Commissione Cardinalizia[40].
Quest’ultima commissione, presieduta dal Pontefice[41],
nello stesso mese di giugno, adotta un Indice delle materie in cui viene confermata la
suddivisione in titoli e capitoli[42]
e nel Libro III la parte VI è sempre dedicata ai beni temporali[43].
In particolare nel titolo XXXVIII[44]
si introducono un capitolo “De contractibus in genere” ed uno
“De donationibus aliisque contractibus in specie”[45].
Inoltre trovano conferma ed integrazione le note apposte al testo contenenti
indicazioni per la redazione dei canoni[46].
Nel luglio del 1904, questo Indice viene dato ai consultori
e ai collaboratori[47]
cui è affidato il compito di redigere i vota relativi ad uno o
più argomenti. Dal registro che reca l'intestazione Indice delle
materie del Codice di diritto canonico col nome ed indirizzo dei Sig.
Consultori ed il termine per la consegna del lavoro[48]
emerge l'intento di affidare ai consultori Domenico Burrotti, Giovanni Battista
Costa, Lucien Crouzil, Juán Bautista Ferreres e Urlich Lampert[49]
l'incarico di proporre un testo per l'elaborazione dei canoni della Pars VI
del Libro III[50].
Di fatto, poi, saranno Ferreres, Lampert e Burrotti gli autori dei vota
“De bonis temporalibus"[51].
Per la loro stesura i consultori sono chiamati ad attenersi ai
criteri di carattere generale, indicati nel Regolamento[52]
ed ai suggerimenti specifici indicati in note apposte ai titoli o ai capitoli[53].
L'episcopato mondiale è stato chiamato a collaborare alla formazione
del codice piobenedettino, inizialmente, con la circolare Pergratum mihi[54]
con la quale si invitano gli arcivescovi -coinvolgendo anche i suffraganei
e gli ordinari aventi titolo a partecipare al concilio provinciale- a riferire
tempestivamente alla S. Sede «an et
quaenam in vigenti iure canonico, sua eorumque sententia, immutatione vel
emendatione aliqua prae ceteris indigeant»[55]. Le
proposte pervenute sono state raccolte in un volume articolato secondo l'ordine
stabilito per la suddivisione delle materie[56].
Da questo volume emerge che i postulati relativi ai beni temporali,
tempestivamente inviati provengono da interi episcopati o da province
ecclesiastiche o individualmente da vescovi[57].
Ai postulati contenuti nella "prima" raccolta vanno aggiunte le
proposte, più limitate come numero, pervenute in un tempo posteriore[58].
Benché questa non sia la sede adeguata per una valutazione
delle proposte formulate dall'episcopato si può notare, comunque, che vi
sono numerosi suggerimenti tendenti ad un ampliamento dei poteri dei vescovi
nell'amministrazione dei beni ecclesiastici specialmente riguardo alla loro
alienazione. L'analisi delle proposte, in ogni caso, sarà necessaria
allorché, in scritti specifici, ci si soffermerà sui singoli temi
mettendo in evidenza ciò che è stato accolto nel codice del 1917,
non trascurando eventuali riferimenti al Codice vigente.
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*
Quanto alle riunioni dei consultori va notato che di una
questione rilevante in materia di beni temporali, cioè quella del rinvio
alle leggi civili, si è discusso a partire nella fine del 1904 nella
commissione che procede all'elaborazione delle "Norme generali"[59].
Conseguentemente hanno un particolare rilievo i verbali relativi a questa
consulta e gli schemi da essa elaborati[60].
Della stesura dei canoni della parte VI del Libro III si è
occupata in modo sistematico e continuato alla fine del 1907, una specifica
commissione, o consulta parziale, di cui non è reperibile l'atto formale
di costituzione. Questa commissione, al pari altre, è stata presieduta
da Gasparri, e alla sua attività caratterizzata dall'esame dei vota e dalla redazione degli schemi
hanno partecipato sette consultori[61]
che si sono riuniti, come emerge dalla documentazione disponibile[62],
con cadenza settimanale, tra il 3 novembre ed il 29 dicembre 1907 [63].
Delle riunioni svolte, dedicate all'esame dei vota o di
parti di essi[64]
e alla riflessione sui canoni contenuti nelle stesure predisposte dal Gasparri[65],
sono stati redatti i verbali che, pur nella loro forma sintetica -ricostruito
l’ordine cronologico e valutati gli aspetti sostanziali- permettono di
cogliere aspetti significativi del processo di codificazione della parte VI del
Libro III[66].
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In modo specifico riguardo ai materiali su cui si è
soffermata la commissione "De bonis Ecclesiae temporalibus" si devono
ricordare prima di tutto i vota dei consultori Ferreres, Lampert e
Burrotti.
Va notato che il testo redatto da Ferreres[67]
presenta alcune particolarità rispetto agli altri. Di esso, infatti,
è da porre in evidenza la vastità e l'ampiezza degli argomenti
trattati: è un fascicolo a stampa di 206 pagine contenenti 542 canoni
distinti con numerazione progressiva. La sua parte iniziale è costituita
da "Prenotanda pro hoc schemate", cui segue un'ampia bibliografia in
ordine all'oggetto della trattazione. In queste note preliminari Ferreres
indica le linee seguite e fa notare che nel votum ha proposto anche la
formulazione di canoni aventi contenuto innovativo e che li ha distinti con un
+ scritto a fianco del numero del canone.
Questo votum alla citazione di fonti canonistiche unisce
un ampio richiamo alla normativa di vari ordinamenti statali latino-americani,
del Messico e di alcuni stati europei (Francia, Italia e Spagna).
Va posto in evidenza, inoltre, che la Commissione nelle prime
quattro riunioni ne utilizza come base per la discussione sui beni temporali
un'ampia parte cioè quella comprendente i cann. 1-468 [68].
Il votum redatto da
Lampert è meno ampio e presenta una suddivisione per titoli conforme al
progetto approvato dalla Commissione Cardinalizia[69].
In esso, in qualche raro caso, vi è una premessa esplicativa per i
successivi canoni e più spesso, dopo il testo di una singola norma, il
redattore ha aggiunto alcune Adnotationes non limitate alla citazione delle fonti.
E' opportuno notare che ai canoni De testamentis et ultimis voluntatis e De successione ab
intestato di questo testo, la Commissione ha fatto riferimento nel
procedere alla redazione delle norme[70].
A sua volta il votum
redatto da Burrotti[71]
risulta un po' più ampio di quello di Lampert. Quanto ai criteri di
redazione vi sono rare indicazioni contenute o in nota o in premessa ai canoni.
Questo testo non è stato oggetto di uno specifico esame collegiale ma i
consultori lo hanno tenuto ben presente e vi hanno fatto riferimento durante la
discussione[72].
* *
*
In ordine agli schemi relativi ai beni ecclesiastici temporali
occorre precisare che tre sono conservati in più copie nella scat. 48 [73]
e tre nella scat. 59, ma tra essi non vi è completa corrispondenza.
Siccome gli schemi non recano la data di redazione vi è
una certa difficoltà a delineare l'ordine temporale ed anche, in parte,
quello logico. Per una ricostruzione più agevole e per fornire
indicazioni più chiare è opportuno tenere come base le carte
archivistiche della scat. 59 in quanto, in essa, insieme al testo degli schemi
sono contenuti i verbali delle riunioni in cui sono stati esaminati dai
consultori e ciò consente di tracciare una sequenza temporale.
Così, tuttavia, non si evita la presenza di qualche difficoltà
dato che, talvolta, non vi è corrispondenza tra quanto emerge dal
dibattito ed il testo dello schema. In tali circostanze occorre prendere in
considerazione anche gli schemi della scatola 48.
Ciò premesso si può osservare che dopo la
discussione sui vota è stato
sottoposto all'attenzione dei consultori un primo schema di 33 canoni[74]
che viene analizzato nei giorni 1 e 8 dicembre 1907 [75].
In quest'ultima riunione sono stati esaminati anche i cann. 32-40 di quella
che, nel verbale dell'8, è definita "altra copia"[76]
che può, comunque, essere considerata una seconda stesura[77].
Si tratta, infatti, di un documento più ampio e più articolato
che, nella sua prima parte, contiene norme redatte alla luce delle osservazioni
esposte all'interno della commissione durante l'esame del primo schema[78].
L'analisi dello Schema II - 1907, De bonis E. t., prosegue
il 15 dicembre[79].
In questa riunione vengono discussi i cann. 41-57 di questo documento e altri
canoni sotto un titolo "De nonnullis bonis ecclesiasticis in specie"
(cann. 58-82)[80].
Specificamente riguardo a questi ultimi va rilevato che non è chiaro di
quale stesura siano parte in quanto nella scat. 59 non è presente
né un manoscritto né uno stampato che li contenga. Inoltre, allo
stato attuale, tra i materiali consultabili non vi è uno schema, per
struttura e testo dei canoni, pienamente conforme a ciò che è
stato sottoposto all'attenzione dei consultori. E' probabile, quindi, che Gasparri abbia posto in discussione un
complesso di canoni da lui redatti, per completare lo Schema II - 1907, De
bonis E. t., sulla base del diritto vigente e alla luce dei suggerimenti
contenuti nei postulata e nei vota[81].
Si è visto che nella scat. 48 vi è un testo che per
opportunità si è indicato come Schema B[82]
i cui canoni corrispondono a quelli esaminati il 22 dicembre e perciò
esso può considerarsi una terza stesura[83].
Anche in questo caso si è dinanzi ad un documento che tiene conto del
dibattito collegiale: infatti i canoni relativi ai temi già discussi
contengono conseguenziali mutamenti e la rilevanza delle innovazioni può
essere adeguatamente evidenziata procedendo, in specifici saggi, alla
ricostruzione dei singoli argomenti.
Durante la riunione del 22 dicembre[84],
come si legge nel verbale, «inizialmente
si ritorna al cap. De piis fundationibus» e successivamente «si ricomincia l'esame
dello stesso schema»[85]
fermando l'attenzione, sia pur rapidamente, su molti dei canoni compresi tra i
primi 53 [86].
I consultori concludono la loro attività collegiale il 29 dicembre con
l'analisi cann. 54-75 [87].
Quindi con sufficiente certezza si può ricostruire così l'ordine
cronologico degli schemi esaminati dalla Commissione: si è iniziato con
lo Schema I-1907, De bonis E. t.[88], cui è seguito lo Schema II-1907,
De bonis E. t.[89],
si è discussa, poi, una Prima
redazione del titolo II dello Schema De bonis E. t.[90]
ed infine lo Schema III-1907, De bonis E. t.[91].
Questa prima fase si è chiusa con una stesura che viene
inviata ai consultori con l'invito a far pervenire le proprie osservazioni
entro il 20 aprile[92].
Non è precisato l'anno ma non vi sono motivi per porre in dubbio che ci
si riferisca al 1908.
Va notato, infine, che i materiali consultabili permettono di
conoscere in misura assai esigua le opinioni manifestate dai consultori
componenti la Consulta generale[93]. Infatti tra le copie conservate di
questo testo solo una è corredata di animadversiones di cui,
però, non si conosce l'estensore[94].
Nel periodo intercorrente tra
la prima metà del 1908 ed il 1913, anno in cui è stato inviato
all'episcopato lo schema dell'intero Libro III "De rebus", vanno
collocati alcuni schemi del Libro "De rebus" contenenti, quindi, la
normativa sui beni temporali della Chiesa. Tra queste ultime redazioni vi
è da prendere in considerazione, inizialmente, uno schema[95],
senza data, di cui non è agevole stabilire con precisione la
collocazione temporale; sulla base delle citazioni contenute nelle note,
comunque, si può affermare che esso è posteriore al 11 dicembre
1909 [96].
Vi è poi un altro
documento che appare come una "minuta" per una redazione successiva.
E' costituito, infatti, dal testo dello Schema I, De rebus, post 1909,
cui sono state apportate a mano varie modifiche[97]
di cui non è conosciuto l'estensore, anche se non è da escludere
che possa trattarsi di Ojetti, stretto collaboratore di Gasparri. Di per se
questa redazione risulta innovativa ma non riveste un rilievo particolare se la
si considera come bozza di quella cui è strettamente collegata. Le
integrazioni manoscritte apportano mutamenti che figurano ampiamente nel testo
inviato all'episcopato[98].
Allo stesso tempo questo documento -in ordine al quale non è dato sapere
se le modifiche suggerite sono il risultato di considerazioni di un singolo
consultore o una sintesi di più opinioni- va letto attentamente nel suo
complesso perché rappresenta un passaggio nell'elaborazione della
normativa.
E' conservata, anche, un'altra copia dello Schema
I, De rebus, post 1909, che riguardo alla materia qui esaminata contiene
modifiche manoscritte, riferibili a Gasparri[99],
che appaiono destinate a far parte di una successiva stesura.
In modo specifico, in questa
fase di redazione, la normativa concernente la pars VI, essendo stati
introdotti dei mutamenti nella parte relativa ai benefici[100],
risulta meno vasta. Essa si apre con alcuni canoni preliminari cui seguono
quattro titoli, senza suddivisione interna, che corrispondono a quattro dei
cinque capitoli dello Schema IV, 1908, De bonis E. t.[101].
Va ricordato, infine lo Schema II, De rebus, 1913, inviato
all'episcopato mondiale, che nella pars VI presenta un'articolazione
analoga a quella delle stesure precedenti[102]
e sotto il profilo sostanziale qualche significativa innovazione[103].
Le osservazioni inviate dall'episcopato sono pervenute, a partire
dall'autunno del 1913, in un ampio arco di tempo, e perciò soltanto
quelle giunte con maggiore tempestività sono state riassunte e raccolte
in un volume[104].
Sul testo originale delle risposte dei vescovi vi sono leggeri tratti di penna,
operati da Gasparri, come di cancellazione, il cui è significato
è da precisare. Esse, sicuramente, sono state prese in considerazione e
valutate. Quel che appare con sufficiente certezza è che quelle su cui
non vi è alcun segno risultano contenute nel Riassunto, per intero o in parte sintetizzate.
Alla luce dei suggerimenti ricevuti vengono apportate alcune
modifiche annotandole inizialmente su una copia del testo inviato ai vescovi[105].
Tali innovazioni compaiono in una ulteriore redazione del testo, datata 1913 [106],
che -pur evidenziando qualche mutamento nell'intestazione dei titoli e dei
capitoli- non si discosta da quella precedente, e di conseguenza la pars VI è sempre dedicata ai beni
temporali[107].
Sotto il profilo sostanziale può rilevarsi che ad un primo esame emerge che
non sono molti i suggerimenti accolti. Tuttavia, anche a questo proposito,
soltanto dopo un'attenta analisi dei contenuti è possibile formulare una
congrua conclusione.
Ad un momento successivo va ascritto un documento costituito
dallo Schema III, De rebus, 1913, in cui sono apportate e annotate a
mano alcune modifiche[108].
Nel 1916 viene stampato uno schema completo del Codice[109]
che riguardo alla pars VI formalizza i mutamenti apportati nelle bozze
che lo precedono. Dopo questo schema vanno collocate alcune bozze, contenenti
correzioni e variazioni manoscritte[110],
che risultano codificate nel testo promulgato[111].
Da questa esposizione
schematica che, rispetto a quanto pubblicato in precedenza[112],
propone una rappresentazione più ampia e ragionata dei materiali
archivistici concernenti i beni temporali della Chiesa emerge, ancora, che in
questo settore, nella documentazione conservata presso l'Archivio Segreto
Vaticano pure assai vasta vi sono lacune, non colmate dai materiali custoditi
presso altri archivi.
Il non disporre di alcuni
documenti dà origine a qualche incertezza che non impedisce, comunque,
di prospettare un'attendibile ricostruzione del processo di formazione dei
canoni di questa parte del Codice.
Un notazione meritano i
verbali delle riunioni relative ai beni temporali della Chiesa: essi sono, nel
complesso, assai più sintetici rispetto a quelli di altre commissioni in
quanto spesso riportano solo le linee essenziali delle osservazioni. Non
è chiaro se ciò sia da collegare ad una scelta della Consulta
parziale o da ricondurre ad una precisa valutazione dell'estensore Marmaggi. Si
può notare, tuttavia, che su argomenti di rilievo sono riportate
maggiori argomentazioni rispetto ad altri riguardo ai quali i consultori sembrano
aver mostrato un atteggiamento sbrigativo.
Una breve considerazione va
fatta inoltre sull'attività dei consultori e di Gasparri. Quella svolta
collegialmente, durante le riunioni della Commissione, ha avuto una particolare
rilevanza e la lettura dei verbali pone in evidenza l’intensa
partecipazione di alcuni consultori[113].
Certamente questa Commissione con Gasparri ha fatto alcune scelte di base
significative, come traspare anche dall'aver preso avvio dal votum Ferreres assai vasto[114]
ed essere giunti ad una redazione di 83 canoni[115]
più breve anche dei vota
redatti da Burrotti e da Lampert. La pars
VI codificata risulta, poi, ancora più concisa[116],
probabilmente per effetto della codificazione del rinvio, in materia di
contratti, alle norme statuali territoriali[117].
Le lacune nella documentazione
non permettono, tuttavia, specialmente per il settore dei beni temporali, di
conoscere l'apporto dei consultori non coinvolti nella prima fase collegiale ma
aventi titolo a partecipare alla Consulta generale: è un'eccezione,
infatti, la presenza di carte contenenti le loro osservazioni.
Gasparri, a sua volta, ha
avuto un ruolo di spicco all'interno della Consulta parziale in cui, sovente,
ha operato autonomamente nella redazione degli schemi[118].
Egli, inoltre, si è assunto il compito di esaminare l'ampio contributo
dato dall'episcopato, attraverso suggerimenti generali o proposte dettagliate,
e di valutare e di decidere in quale misura tenerne conto nel procedere alle
ulteriori redazioni dei canoni.
E' evidente, comunque, che in ordine alla parte considerata, solo
un esame approfondito dei singoli temi mette in grado di accertare in quale
misura i postulata, i vota, i dibattiti durante le riunioni e le animadversiones
– comprese quelle inviate in relazione alle ultime redazioni –
abbiano avuto rilievo nel processo di codificazione.
In ogni caso il fatto che in questa esposizione si sia giunti ad
una ricostruzione adeguata dell'ordine cronologico degli schemi contenenti i
canoni sui beni temporali conservati nell'Archivio Segreto Vaticano e la loro
relazione col dibattito verbalizzato[119]
consente, a chi intenda soffermarsi sotto il profilo sostanziale su specifici
argomenti, di avere a disposizione una traccia sicura per avere piena
conoscenza dell'attività della Consulta De bonis temporalibus e delle successive fasi di codificazione.
[1] V., F.
FALCHI, Benefici ecclesiastici e beni
temporali della Chiesa nel processo di formazione del Codice del 1917. Brevi
considerazioni sui materiali conservati nell’Archivio Segreto Vaticano,
in Archivio Storico e giuridico sardo di
Sassari [ASGSS], Nuova serie, n. 7, 2000, 29 e ss. Questa rivista è
consultabile, con la stessa impaginazione, in veste on-line (http://www.archiviogiuridico.it/Archivio_7/Francesco%20Falchi.pdf).
[2] V., F. Falchi, Appunti sui beni temporali, ed in particolare sui contratti, nella
formazione dell'Index materiarum del codice piobenedettino, in L'eredità giuridica di San Pio X,
a cura di A. Cattaneo, Venezia, 2006, 207 e ss., ID., Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici,
in Ius Ecclesiae, XXI (2009), 311 e
ss.; ID., Diritto divino e diritto umano
nella disciplina codiciale relativa ai beni temporali della Chiesa: brevi
considerazioni, in Ius divinum, a
cura di J.I. Arrieta, Venezia, 2010, 919 e ss.
[3] V., F.
FALCHI, L'ufficio ecclesiastico nel processo di formazione del codice del
1917: prime note sulla documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano,
in ASGSS, 1998, 17 ss., e in Studi in onore di Francesco Finocchiaro [Studi
Finocchiaro], Padova, 2000, 833 e ss.
[4] V., F.
FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 17, e in Studi Finocchiaro,
cit., 833. Va precisato che questa documentazione, all'interno dell'Archivio
Segreto Vaticano (ASV), è contenuta in scatole recanti l'intestazione
"Archivio S. Congregazione AA. EE. SS., Codex Juris Canonici". Tali
scatole, come è noto, fanno oggi parte del Fondo Commissione Riforma
Cod. Diritto Canonico, Indice 1164 [CCDC]. In questo scritto si indica la
scatola in cui i materiali sono conservati e se questi si trovano all'interno
di buste si indicherà, ove vi sia, anche il numero della busta. Soltanto
nella prima citazione di ciascun documento si indicheranno gli estremi della
sua collocazione archivistica.
[5] A
proposito della presenza di lacune nel complesso delle carte archivistiche per
la codificazione del 1917, v., C.
Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica,
T. I e II, Milano, 2008, XXXVIII e ss.
[6] Una
descrizione completa richiede, infatti, l'esame dell'intera documentazione
sulla codificazione in quanto riferimenti ad uno specifico argomento possono
trovarsi all'interno di materiali concernenti vari settori del Codice, con
conseguenti notevoli difficoltà.
[7] I
materiali relativi alla codificazione, conservati presso l'Archivio della
Pontificia Università Gregoriana [APUG], sono contenuti nel Fondo Ojetti
[FO]. Va posto in evidenza che questa documentazione insieme a quella
conservata presso l'ASV è consultabile presso l'Istituto Giuridico
dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nella microfilmoteca
del gruppo di ricerca "La codificazione del diritto canonico".
[9] In
merito a questa problematica v. la vastissima ed assai documenta monografia di C. Fantappiè, Chiesa
romana, cit., cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche. V.,
anche, G. FELICIANI, Gasparri et le droit de la codification, in L'Année
canonique, 1996, 25 e ss.; P. GHERRI,
Canonistica, Codificazione e metodo,
Città del Vaticano, 2007; P.
GROSSI, Valore e limiti della
codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del
legislatore canonico), in L'eredità
di San Pio X, (a cura di A.
Cattaneo), Venezia, 2006, 141 e ss.; J. LLOBELL, E. DE LEON, J. NAVARRETE, Il
libro “de processibus” nella codificazione del 1917. Studi e
documenti, vol. I, Milano, 1999, [J. LLOBELL, Il libro “de processibus”] 42 e ss.
[10] Per un
ampio riferimento agli aspetti di carattere generale, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 750 e ss.
[11] V. i
verbali delle riunioni della Consulta parziale del 15 maggio e del 5 giugno
1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e
in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”,
cit., rispettivamente, 322 e 332.
[12] V.,
tra le altre, le proposte dei consultori Esser (n. 52), Klumper (n. 50) e Lombardi (41), in ASV, CCDC, scat. 1, busta
VI.
[13] V. i suggerimenti
dei consultori Benedetti (in ASV, CCDC, scat. 1, busta VI) e De Luca (ivi,
busta VIII, n. 58).
[15] V., in
proposito, C. FANTAPPIE’, Gl’inizi
della Codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti, in Il dir. eccl., 2002, I, 46.
[16] V.,
Verbale del 17 aprile 1904, in ASV,
CCDC, scat. 2, ora pubblicato in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., 292 e 44. In relazione
al piano proposto da Gasparri, v., C.
Fantappiè, Chiesa romana,
cit., 764 e ss.
[18] V., le
osservazioni dei consultori De Luca, in ASV, CCDC, scat. 1, busta VIII,
n. 29; Ojetti, ivi, n. 31; Wernz, Animadversiones
(26 aprile 1904), ivi, n. 29; Id., Animadversiones in schema
reformatum (ivi, n. 60).
[19] Per
quanto si riferisce alla riunione del 15 maggio 1904, v. gli interventi dei
consultori Sebastianelli, Wernz, De Lai e Lombardi (Verbale del 15 maggio 1904,
in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. LLOBELL, Il
libro “de processibus", cit., 322). Riguardo alla riunione del 5
giugno v. le osservazioni dei consultori, Giustini e Wernz (Verbale del 5
giugno 1904, ASV, CCDC, scat. 2, e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus", cit., 332).
[20] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione
pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie
nel futuro lavoro di codificazione, s. d. Questa prima stesura è
costituita da 34 fogli a stampa, non rilegati. Nella prima pagina, in alto, vi
è l’indicazione “Iª”
scritta a mano (v., ASV, CCDC, scat.
1, b. VI, n. 28).
[24] I
titoli recano le seguenti intestazioni: I De
acquisitione et administratione bonorum temporalium, II De piis fundationibus,
III De alienatione bonorum temporalium.
In questa Sectio vi è anche un
quarto titolo De civili principatu Romani
Pontificis, cui è collegata una nota in cui si legge: «Si deve conservare questo
titolo? Da discutere» (v.,
ASV, CCDC, scat. 1, b. VI, n.
28). A tale interrogativo Wernz risponde in questi termini: «In sectione sexta penitus
omittendus videtur proprius quidam titulus de civili principatu R. Pontificis.
Nam imprimis apta quaedam materia proprii cujusdam tituli inter res
ecclesiasticas esse non videtur» (Wernz,
Animadversiones in schema titulorum novi
corporis iuris canonici, ivi,
scat. 1, b. VIII, n. 29, 26). A sua volta De Luca annota: «metterei questo titolo dove si
parla de omnimodo independentia R. Pontificis a qualibet terrena maiestate» (ivi, scat. 1, b. VIII, n. 28).
[26] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione
pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie
nel futuro lavoro di codificazione, s. d. (in ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII,
n. 62b). Si tratta di un complesso di 38 fogli, non rilegati. Nella prima
pagina, in alto, vi è, scritta a mano, l’indicazione: “IIª”. Ai beni temporali è dedicata la Sectio sexta del Libro III. Di tale
documento è conservata anche una copia con alcune osservazioni a margine
di De Luca (v., ivi, scat. 1, b.
VIII, n. 58).
[28] Nella Sectio sexta –priva di
intitolazione – sono contenuti i seguenti 11 titoli: XXXIII De decimis, primitiis et oblationibus,
XXXIV De censibus, exactionibus et
procurationibus, XXXV De
praescriptione, XXXVI De donationibus,
XXXVII De testamentis et ultimis
voluntatibus, XXXVIII De successione
ab intestato, XXXIX De piis
fundationibus, XL De administratione
bonorum temporalium, XLI De fabricis
ecclesiarum, XLII De peculio
clericorum, XLIII De alienatione
bonorum temporalium (ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, 62b).
[32] V.,
Verbale 15 maggio 1904, (cf. nota 19). Per conoscere in misura più ampia
l'opinione di Wernz su questo progetto, v., dello stesso canonista, Animadversiones in schema reformatum, in ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, n.
60.
[33] Su una
copia della seconda redazione sono contenute le correzioni manoscritte che
figureranno nel testo successivo, v., ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, n. 73.
[34] V., (Con Segreto Pontificio) Commissione
pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie
nel futuro lavoro di codificazione, s. d., in ASV, CCDC, scat. 1, b. II, n.
68a e in b. VIII, n. 62c.
[35] In
ordine a questo titolo, in una nota, si precisa: «Sub hoc titulo definienda quoque est
quaestio, a quibusnam legibus pendeat acquisitio et administratio bonorum
ecclesiasticorum, numquid a iure civili nationali etiam in causis piis» (v., ibidem).
[36]
Precisamente: I De peculio clericorum,
II De bonis ecclesiarum – in
nota si precisa: «Sub hoc
capite agendum de fabricis ecclesiae» – III De bonis
hospitalium aliorumque institutorum ecclesiasticorum e IV De piis fundationibus. Relativamente
agli ultimi due capitoli in una nota è scritto che saranno i consultori
a valutare l’opportunità di trattarne separatamente o insieme (v.,
ibidem).
[38] Ci si
riferisce specificamente agli interventi di Giustini e di Wernz, v., Verbale del
5 giugno 1904, (cf. nota 19).
[39] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione
pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie
nel futuro lavoro di codificazione, Giugno 1904, [Divisione delle materie, Giugno 1904], in ASV, CCDC, scat. 3.
[40] Nello
schema proposto alla Commissione Cardinalizia -in merito alla struttura ed al
ruolo di questa commissione v., C.
Fantappiè, Chiesa romana,
cit., 718 e ss., e in J. LLOBELL, Il
libro “de processibus”,
cit., 37 e ss.- la parte
VI De bonis temporalibus del Libro
III presenta il titolo XXXV De bonis
ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere;
il titolo XXXVI suddiviso nei capitoli: I De
peculio clericorum, II De bonis
ecclesiarum, III De bonis hospitalium
aliorumque institutorum ecclesiasticorum, e IV De piis fundationibus. Infine il titolo XXXVII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona
ecclesiastica contiene i capitoli: I De
decimis, primitiis et oblationibus, II De
censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico, III De praescriptionibus, IV De contractibus in genere, V De donationibus aliisque contractibus in
specie, VI De testamentis et ultimis
voluntatibus e VII De successionibus
ab intestato (in ASV, CCDC, scat. 1, busta I).
Di questo documento sono consultabili alcune stesure, anteriori a
quella definitiva, elaborate tenendo conto delle osservazioni dei consultori
(v., ASV, CCDC, scat. 1, busta VIII, n. 62b e n. 73).
[42] Va
notato che i titoli presentano una variazione nella numerazione e quelli della pars VI sono i titoli XXXVI-XXXVIII.
[43] Questa
parte presenta una ripartizione analoga a quella dello schema precedente (v., ASV,
CCDC, scat. 1 e scat. 2, busta II, n. 86).
[46] In
relazione al titolo XXXVI De bonis
ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere
viene precisato che devono anche essere definiti «conceptus et subiectum proprietatis et
possessionis bonorum ecclesiasticorum». Per quanto riguarda altre indicazioni v. quelle contenuti nei
titoli corrispondenti di precedenti stesure e riportate, supra, note 35, 36 e 37.
[48] V., in
ASV, CCDC, scat. 1, busta III, e in G.
Feliciani, Mario Falco, cit.,
36 e ss. Questo documento, in seguito, sarà citato così: Indice
materie e consultori.
[49] Per
alcuni cenni in merito a questi consultori, v., C. Fantappiè, Chiesa
romana, cit., Appendice, ad nomina.
[50] V., Indice
materie e consultori, in ASV, CCDC, scat. 1, busta III, e in G. Feliciani, Mario Falco, cit.,
36 e ss. Circa i criteri per l'affidamento della redazione dei vota, v., C. Fantappiè, Chiesa
romana, cit., 787 e ss.
[51] V.
l'elenco dei vota redatti nel corso dell'attività di
codificazione che è contenuto nell'Indice generale (ordine cronologico)
degli stampati per la Codificazione del Diritto Canonico – [Indice
stampati] – in ASV,
CCDC, scat. 3, ed anche, sempre nella stessa scatola, il documento Voti
stampati.
[52] V., Regolamento
per la Commissione Pontificia istituita dal Santo Padre per la Codificazione
del diritto canonico, in ASV, CCDC, scat. 1, busta II; scat. 2, busta IX e
scat. 3. In merito a questo Regolamento v., C.
Fantappiè, Chiesa romana,
cit., 752 e ss.
[53] V., Divisione
delle materie, Giugno 1904, in ASV, CCDC, scat. 1; scat. 2, busta IX, e
scat. 3, e in J. LLOBELL, Il libro
“de processibus”, cit., 346-347. Circa il contenuto di queste
indicazioni, v., supra, note 35, 36,
37 e 46.
[54] Questa
circolare, datata 25 marzo 1904, è conservata in ASV, CCDC, scat. 1,
busta I, n. 16, e scat. 3, ed è pubblicata in ASS, 1903-1904, 603 e ss.
In merito alla consultazione dell'episcopato, v., C. Fantappiè, Chiesa
romana, cit., 706 e ss.; G.
Feliciani, Mario Falco, cit., 30; J. Llobell, Il libro “de processibus”,
cit., 47; PH. Maroto, Institutiones
iuris canonici, Tomus I, ed. tertia, Romae 1921, 146; A.M. Stickler, Historia juris canonici
latini, I, Historia fontium, Ristampa, Roma, 1985, 382 e ss.; A. Vetulani, Codex juris canonici,
in Dictionnaire de Droit Canonique, vol. I, Paris, 1935, col. 927.
[56] V. Codex
Iuris Canonici, Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino
Klumper O.P.M., consultore [Postulata], Romae, Typis Vaticanis, 1905,
in ASV, CCDC, scat. 4. Per quanto si riferisce ai beni temporali bisogna notare
che i postulati contenuti in questa raccolta riguardano in generale i titoli
XXXVI-XXXVIII ma, relativamente a qualche capitolo, non sono pervenuti
suggerimenti.
[58] V., (Sub
secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Appendix ad postulata Episcoporum,
Votum R.P. Bernardini Klumper O.F.M. [Appendix ad postulata], Romae,
Typis Vaticanis, 1908, in ASV, CCDC, scat. 6. Si tratta di uno stampato di 68
pagine. Riguardo ai beni temporali i postulati contenuti anche in questa
Appendice riguardano in generale i titoli XXXVI-XXXVIII, ma non tutti i
capitoli (v., ivi, 53-60).
[59] In
proposito, v., C. MINELLI, La
canonizzazione delle leggi civili e la codificazione postconciliare. Per un
approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti (c. 22), in Periodica de re canonica, 85 (1996), 465
e ss.
[60] V., in
particolare, i verbali delle riunioni del 20 e del 27 novembre, del 4 e del 18
dicembre 1904, e della Consulta plenaria del 26 marzo 1905, in ASV, CCDC, scat.
13, in cui sono stati oggetto di dibattito il votum del consultore Lombardi e i canoni di volta in volta redatti. In proposito v., C. MINELLI, La
canonizzazione, cit., 465 e ss.
[61] Si
tratta dei monsignori Filippo Giustini, Carlo Lombardi, Evaristo Lucidi,
Benedetto Melata e dai religiosi Pierre Bastien, Gennaro Bucceroni ed Eustasio
Esteban (in ordine a quest'ultimo va chiarito che nei verbali viene indicato
soltanto col nome proprio e così si farà qui di seguito). Le
funzioni di segretario sono state svolte da Francesco Marmaggi. Per alcune
indicazioni relative ai componenti di questa commissione, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., Appendice, ad nomina.
[62] Sono
conservati nove verbali e in un foglio, che a guisa di "cartella" li
contiene, vi è manoscritta la seguente annotazione "manca il primo
verbale" (v., ASV, CCDC, scat. 59). Questa indicazione desta qualche
dubbio in quanto non è chiaro a quale riunione possa riferirsi dato che
il primo verbale consultabile è quello della Consulta parziale per
l'esame dei vota, analogamente a quel
che si riscontra riguardo ad altre commissioni.
[63] V. i
relativi verbali in ASV, CCDC, scat. 59. Riguardo alle singole riunioni v., infra,
note 70, 75, 79, 84 e 87.
[64] Per
quanto si riferisce alle riunioni in cui sono stati esaminati i vota sui
beni temporali, v., infra, note 68 e 70.
[65]
Riguardo allo svolgimento delle riunioni v., P. GASPARRI, Storia della Codificazione del diritto canonico per la Chiesa latina,
in Acta Congressus iuridici
internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et a XIV a Codice
Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, IV, Romae, 1937, 6 e
ss.; (P. VIDAL), Il nuovo codice, cit., 553; C. Fantappiè, Chiesa
romana, cit., 789 e ss.
[66] In
generale circa i "limiti" dei verbali delle riunioni delle
commissioni, v. F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 28-29, e in
Studi Finocchiaro, cit., 844-845.
[67] Codex iuris canonici, Liber tertius, De
rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. XXXVI-XXXVIII. Votum Ioannes B.
Ferreres [I.B.
Ferreres, Votum],
Romae, Typis Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42 e
scat. 59, v. pure, scat. 58). Il votum si uniforma alla struttura
indicata nell'Indice delle materie ed è suddiviso in titoli e
capitoli. Il tit. XXXVI De bonis
ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione
et alienatione in genere si compone dei cann. 1-61, accorpati per argomento
sotto diverse intestazioni: A) De distinctione bonorum Ecclesiae temporalium
(cann. 2-7), B) De horum bonorum acquisitione (cann. 8-17), C) De
administratione bonorum ecclesiasticorum (cann. 18-61).
Il tit. XXXVII De bonis
ecclesiasticis in specie dopo il cap. I De
peculio clericorum (cann. 62-82) presenta il cap. II De bonis Ecclesiarum (cann. 83-86), il cap. III De bonis hospitalium aliorumque institutorum
ecclesiasticorum (cann. 87-111), e il cap. IV De piis fundationum (cann. 112-124).
Il tit.
XXXVIII De modis specialibus acquirendi,
administrandi, alienandi bona ecclesiastica è diviso nei seguenti
sette capitoli: cap. I De decimis,
primitiis et oblationibus. Questo capitolo presenta partitamente i singoli
argomenti: De decimis (cann. 125-135); un can. unico De primitiis, e De oblationibus (cann. 136-143). Il cap. II De censibus,
exactionibus, procurationibus et cathedratico si suddivide in A) De
censibus (cann. 144-150), B) De exactionibus (cann. 151-156), C) De
procurationibus (cann. 157-165), D) De cathedratico (cann. 166-168).
Il cap. III De praescriptionibus
racchiude: A) Dispositiones generales (cann. 169-182), B) De rebus
praescriptioni subiectis (cann. 183-187), C) De possessione ad
praescriptionem requisita (cann. 188-190), D) IV De tempore necessario ad praescriptionem
(cann. 191-198), E) De titulo apto ad praescriptionem (cann. 199-204),
F) De bona fide (cann. 205-213), G) De iis quae praescriptiones
impediunt, suspendunt aut interrumpunt (cann. 214-222). Il cap. IV De contractibus in genere (cann. 223-281)
suddiviso in A) De contractuum natura ac
divisione (cann.223-235), B) De
subiecto contractuum (cann. 236-245),
C) De materia contractuum (cann.
241-248), D) De consensu (cann.
249-263), E) De causa, forma ac
solemnitatibus contractuum (cann. 264-279), F) De contractuum interpretatione (cann. 280-281). Il cap. V De donationibus aliisque contractibus in
specie (cann. 282-467) che contiene canoni de donatione (cann. 282-299), De
promissione (cann. 300-305), De
commodato (cann. 306-312), De
praecario ac praecariis (cann. 306-312), De deposito (cann. 316-336), De
mutuo (cann. 337-343), De censibus (cann. 344-347), De
mandato (cann. 348-355), De emptione-venditione (cann. 356-371),
De permutatione (cann. 372-377), De
locatione rerum (cann. 378-395), De operum locatione (cann. 396-399), De emphiteusis (cann. 400-412), De feudis (cann. 413-414), De pignoribus et aliis cautionibus
(cann. 415-426), De fideiussione (cann.
427-438), De assicuratione aliisque
contractibus aleatoriis (cann. 439-452), De solutionibus (cann. 453-466) e De transactione (can. 467). Il cap. VI De testamentis et ultimis voluntatibus (cann. 468-531) suddiviso:
A) De natura et partitione testamentorum
(cann. 468-471), B) De iis qui testamento
facere possunt (cann. 472-481), C) De passiva testamentifactione
(cann. 482-486), D) De forma ac valore
testamentorum (cann. 487-493), E) De
revocatione testamenti (cann. 494-498), F) De executione testamenti (cann. 499-514), G) De adeunda aut repudianda hereditate (cann. 515-517), H) De legatis (cann. 518-526), I) De substitutione fideicommissis (cann.
527-531). Vi è, infine il
cap. VII De successione ab intestato
(cann. 532-542). Relativamente alle riunioni dei consultori in cui questo votum è stato esaminato v., infra, nota 68).
[68] Questo
votum è stato esaminato in ampia parte dai consultori. In
particolare nella riunione del 3 novembre 1907 – cui hanno partecipato il
presidente Gasparri e i consultori Giustini, Lombardi, Eustasio, Lucidi e
Bucceroni e l'assistente Marmaggi – sono stati analizzati i cann. 1-49;
in quella del 10, cui erano presenti anche i consultori Melata e Bastien- ci si
è soffermati sui cann. 49-115; nella riunione del 17 – con la
partecipazione del presidente Gasparri e dei consultori Giustini, Lombardi,
Melata, Eustasio, Lucidi, Bucceroni e l'assistente Marmaggi- sono stati
esaminati i cann. 115-168 ed infine in quella del 24 novembre, presenti il
presidente Gasparri e i consultori Giustini, Lombardi, Eustasio, Lucidi
Bucceroni e l'assistente Marmaggi – ci si è soffermati sui cann.
169-468 (v. i verbali di queste riunioni, in ASV, CCDC, scat. 59). Non sono
stati analizzati collegialmente gli ultimi due titoli. Un'indicazione
dell'oggetto dei canoni esaminati si può dedurre dalla nota 67.
[69] Codex iuris canonici, Liber tertius, De
rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. XXXVI-XXXVIII. Votum Udalrici
Lampert [U. Lampert, Votum], Romae, Typis
Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42). Questo votum
è costituito da un fascicolo a stampa di 51 pagine, contenenti complessivamente
115 canoni accorpati in titoli che rispecchiano la numerazione del progetto
generale. Essi, eccettuato il XXXVI, si articolano in capitoli che presentano
ciascuno un'autonoma numerazione.
Il titolo XXXVI De bonis
ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere
contiene i cann. 1-13; il XXXVII De bonis
ecclesiasticis in specie è suddisivo in capitoli e precisamente il I
De peculio clericorum (cann. 1-10);
il II De bonis ecclesiarum (cann.
1-9); il III De bonis hospitalium,
aliorumque institutorum ecclesiasticorum che si apre con una precisazione e
contiene i cann. 1-6.
Il tit. XXXVIII De modis
specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica
è diviso nei seguenti capitoli: il I De
decimis, primitiis et oblationibus (cann. 1-13); il II De
censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico (cann. 1-6); il III
De praescriptionibus (cann. 1-7); il
IV De contractibus in genere, cann.
1-12; il V De donationibus aliisque
contractibus in specie (cann. 1-18); il VI De piis fundationibus (cann. 1-8); il VII De testamentis et ultimis voluntatibus
(cann. 1-7), e l’VIII De
successione ab intestato (cann. 1-6). Solo questi ultimi due capitoli sono
stati esaminati collegialmente dai consultori (v., Verbale 1 dic. 1907, in ASV,
CCDC, scat. 59).
[71] Codex
iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit.
XXXVI-XXXVIII. Votum Dominici Burrotti [D. Burrotti, Votum],
Romae, Typis Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42 e per il testo originale
manoscritto scat. 58). Questo votum è costituito da un fascicolo
di 57 fogli a stampa, contenenti 138 canoni, ed è suddiviso in titoli
che, di massima, rispecchiano l'ordine dell'Indice delle materie. I
canoni di ciascun titolo e capitolo presentano un'autonoma numerazione.
Il tit. XXXVI De bonis
ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione si
compone di 5 canoni.
Il tit. XXXVII De bonis
ecclesiasticis in specie dopo il cap. I De
peculio Clericorum (cann. 1-3) presenta il cap. II De bonis Ecclesiarum (cann. 1-4) ed il cap. III De bonis hospitalium, aliarum institutionum
ecclesiasticarum, ac piarum fundationum che riunisce i capitoli III e IV
previsti nel progetto di Codice, e ciò viene precisato in una nota in
cui si afferma: «Materia
cap. III et IV huius tituli XXXVII una simul
exponitur; 1.° quia affinis; 2.° ne communium dispositionum repetitio
habeatur» (v., ivi, 8).
Il tit. XXXVIII De modis
specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica
è diviso nei seguenti sette capitoli: I De decimis, primitiis et oblationibus. Questo capitolo presenta
partitamente i singoli argomenti attribuendo loro una numerazione autonoma dei
canoni: De decimis - in nota è scritto: «Decimae personales non amplius
in usu sunt; fortasse in aliqua regione reales adhuc solvuntur, ideoque
nonnullos canones proponimus» -
(cann. 1-5); De primitiis - un unico canone- e De oblationibus
(cann. 1-5). Il cap. II De censibus, exactionibus, procurationibus
et cathedratico si articola in De censibus (cann. 1-5); De
exactionibus (cann. 1-4); De procurationibus (cann. 1-6); De
cathedratico, cann. 1-4. Il cap. III De
praescriptionibus (cann. 1-14); il cap. IV De contractibus in genere (cann. 1-18); il cap. V De donationibus aliisque contractibus in
specie suddiviso, a sua volta, in De donationibus (cann. 1-7); De emptione et venditione (cann. 1-4); De
permutatione (cann. 1-3); De locato et conducto (cann. 1-4); De
contractu emphiteusis et census (cann. 1-4); De deposito (cann.
1-3); De commodato (cann. 1-2); De pignoribus et hypoteca (cann.
1-3); De fideiussione (cann. 1-3); De solutionibus (cann. 1-4).
Il cap. VI De testamentis et ultimis
voluntatibus (cann. 1-14) ed il cap. VII De successione ab intestato (cann. 1-11).
[73] Si
tratta dello schema distinto da un n. 11, scritto a mano e che reca nella prima
pagina la seguente intestazione: (Sub secreto pontificio) Codex Iuris
Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus,
contenente 57 canoni. E' conveniente indicarlo come Schema A per chiarezza per confronti successivi.
Vi è poi lo schema distinto dal n. 21, con
un'intestazione analoga a quello precedente, formato dai cann. 1-82, che qui
viene indicato come Schema B. Infine lo schema n. 15 corrispondente
esattamente a quello contenuto nella scat. 59 e descritto, infra, nota
92.
[74] Nel
verbale l'esame dei canoni è preceduto dall'indicazione "II
Lettura" che, in questo caso, a differenza di altre volte, si riferisce
alla discussione della prima stesura dello schema sui beni temporali. Il testo
esaminato è costituito da un fascicolo, a stampa, di 12 pagine
contenenti 33 canoni. Nella prima pagina, dopo le parole Sub secreto
pontificio poste tra parentesi, vi è l'intestazione Codex Iuris
Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus
[Schema I-1907, De bonis E. t.]. E' certamente una stesura parziale come
emerge dal fatto che il testo, dopo 6 canoni preliminari, presenta un solo
titolo, De bonis ecclesiasticis in genere,
in cui vi è soltanto il cap. I De
bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 7-33), v., ASV, CCDC, scat.
59, n. 11. Uno schema analogo non si trova in altre scatole dell'ASV in quanto
lo schema della scat. 48, distinto col numero 11, è uguale a quello
indicato, infra, nota 77.
[75] In
particolare nella riunione dell'1 dicembre -cui hanno partecipato il presidente
Gasparri e i consultori Lombardi, Melata, Eustasio, Lucidi, Bucceroni, Lampert
e l'assistente Marmaggi- sono stati esaminati i cann. 1-13. In quella dell'8
dicembre -presenti il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Melata,
Bastien, Bucceroni, Eustasio, Lucidi e l'assistente Marmaggi- ci si è
soffermati sui cann. 14-32 (v. i relativi verbali, in ASV, CCDC, scat. 59).
[77] Questo
documento a stampa è costituito da un fascicolo di 20 pagine contenenti
57 canoni [Schema II-1907, De bonis E. t.]. Vi è una prima pagina
con un'intestazione uguale a quella dello schema precedente. Anche questa
è una stesura da ritenere parziale in quanto il testo, dopo 6 canoni
preliminari, presenta un solo titolo De
bonis ecclesiasticis in genere, formato dai capitoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione
(cann. 7-34), II De bonorum
ecclesiasticorum administratione (cann. 35-49) e III De alienatione bonorum ecclesiasticorum (cann. 50-57). Nel testo vi
è una sola nota inserita nel can. 28, § 4, e con essa si fa rinvio
al votum Burrotti (v., ASV, CCDC, scat. 59, n. 21).
[78]
Rispetto allo Schema I-1907, De bonis E. t., a prescindere
dall'inserimento di due nuovi capitoli, si riscontrano variazioni nei cann. 1,
3, 4, 7, 10 e 11 (v., ASV, CCDC, scat. 59, n. 21).
[79] A
questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i monsignori
Giustini, Melata, Bastien, Lucidi, Bucceroni ed Eustasio; il relativo verbale
non è sottoscritto (v., Verbale 15 dic. 1907, in ASV, CCDC, scat. 59).
[80] Questo
titolo comprende un cap. I De bonis
beneficialibus (cann. 58-66) ed un cap. II De bonis ecclesiarum hospit..., così abbreviato, (cann.
67-82).
[81] Questo gruppo di canoni potrebbe indicarsi
come Prima redazione del titolo II dello
Schema De bonis E. t.
[83] Si
tratta di un documento a stampa, costituito da un fascicolo di 29 pagine
contenente 82 canoni, conservato nella scat. 48 e distinto, anch'esso, col n.
21, scritto a mano. Questo testo [Schema III-1907, De bonis E. t.] presenta
una prima pagina in cui figura un'intestazione uguale a quella degli altri
schemi. Il n. 21 potrebbe far pensare ad una redazione completa del testo
precedente ma, giova sottolineare, che ad un esame più attento vengono
in evidenza mutamenti nelle parti analizzate dai consultori -talvolta con
variazioni nell'ordine dei canoni all'interno dello stesso capitolo- e
ciò induce a considerare il testo come una nuova stesura. In questo
schema a 5 canoni preliminari fanno seguito il titolo I De bonis ecclesiasticis in genere formato dai capitoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione
(cann. 6-21), II De bonorum
ecclesiasticorum administratione (cann. 22-53), ed il titolo II composto
dai capitoli: I De bonis beneficialibus
(cann. 54-61), II De bonis ecclesiarum,
hospitalium aliorumque piorum institutorum ecclesiasticorum (cann. 62-75),
e III De piis fundationibus (cann.
76-82), in ASV, CCDC, scat. 48.
[84] A
questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i consultori
Giustini, Melata, Lucidi, Bucceroni, Bastien ed Eustasio (v., Verbale del 22
dic. 1907, n. 8, in ASV, CCDC, scat. 59).
[87] A
questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i consultori
Giustini, Melata, Lucidi, Eustasio, Bastien e Bucceroni (v., Verbale 29 dic.
1907, non sottoscritto, in ASV, CCDC, scat. 59). Va notato che nel verbale
qualche canone non è indicato in modo esatto.
[92] Questo
documento a stampa è costituito da un fascicolo di 31 pagine contenente
83 canoni. Nella prima pagina figura un'intestazione uguale a quella dello
schema precedente [Schema IV-1908, De bonis E. t.]. In alto, sempre
nella prima pagina, a mano è scritto: «Animadversiones mittantur non ultra diem 20am
aprilis» (v.,
ASV, CCDC, scat. 48, n. 15 e scat. 59). In questo schema 5 canoni precedono il
titolo I De bonis ecclesiasticis in
genere, formato dai capitoli: I De
bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 6-23), II De bonorum ecclesiasticorum administratione (cann. 24-37), III De contractibus (cann. 38-54). A sua
volta il titolo II De nonnullis bonis
ecclesiasticis in specie è suddiviso nei capitoli: I De bonis beneficialibus (cann. 55-62),
II De bonis ecclesiarum, hospitalium,
aliorumque piorum institutorum ecclesiasticorum (cann. 63-76) e III De piis fundationibus (cann. 77-83).
[95] Questo
schema presenta una copertina che reca scritto soltanto "Liber II De
rebus" e ciò non deve stupire in quanto nel 1909 è stato
stampato uno schema nella cui copertina è scritto "Liber I De
personis" (v., F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 41, nota 101,
e in Studi Finocchiaro, cit., 857, nota 101).
Nella prima pagina del fascicolo vi è l'intestazione (Sub
secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber II De rebus [Schema I -
De rebus, post 1909]. Si tratta di un testo di 341 pagine contenenti i
cann. 1-850, corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC,
scat. 50). Riguardo alla struttura della parte VI, v., infra, note 96 e
97.
[97] Tale
documento è costituito dalle parti IV-VI dello Schema I, De rebus,
post 1909 [Schema Ia, De rebus,
post 1909], v., APGU, FO, scat. 1981.
[98] V. (Schema
Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii
PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis
Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema II, De rebus, 1913]. Esso
è formato da 365 pagine, contenenti i cann. 1-831. Anche questo schema
è corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC, scat.
51). Per quanto si riferisce alla parte VI, v., infra, nota 101.
[101] Nella pars
VI "De bonis Ecclesiae temporalibus" ai cann. 792-796 seguono i
titoli: I "De bonorum ecclesiasticorum acquisitione" (cann. 797-813),
II "De bonorum ecclesiasticorum administratione" (cann. 814-826), III
"De contractibus" (cann. 827-843), e IV "De piis fundationibus"
(cann. 844-850), v., ASV, CCDC, scat. 50.
[102] In
esso, infatti, la pars VI "De bonis Ecclesiae temporalibus" si
apre con i cann. 774-777, cui seguono i titoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 778-794), II De bonorum ecclesiasticorum administratione
(cann. 795-808), III De contractibus
(cann. 809-824) e IV De piis
fundationibus (cann. 825-831), v., ASV, CCDC, scat. 51. In questo schema il
numero dei canoni della pars VI
risulta inferiore per effetto della riunione di due disposizioni. Sono
riscontrabili, anche, altri mutamenti.
[103] In
questo senso va considerato il fatto che nella pars V non figuri più il can. 795 che in qualche misura
incide sulla questione del rinvio alla legislazione civile territoriale.
[104] V., Riassunto
delle osservazioni dei vescovi e dei superiori al libro III del Codice,
s.d. [Riassunto], in ASV, CCDC,
scat. 60. Per quanto si riferisce alle osservazioni concernenti la parte VI,
v., ivi, 317-335.
Le animadversiones, nel testo originale, sono conservate
in maggior misura nella scat. 60 e limitatamente in altre quali, ad esempio, le
scatole 27 e 83.
[105] V. (Schema
Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii
PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis
Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema IIa, De rebus, 1913]. Esso
è formato da 365 pagine, contenenti i cann. 1-831. Anche questo schema
è corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC, scat.
86).
[106] V. (Schema
Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii
PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis
Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema III, 1913, De Rebus], in APUG, FO, scat. 2039).
Questo schema risulta strettamente collegato al Libro II e la numerazione dei
canoni ne evidenzia la continuità.
[107] Anche
questa parte che riunisce i cann. 1501-1557 mantiene inalterata la precedente
struttura e cioè la suddivisione in titoli che appaiono invariati nella
loro intestazione. Le innovazioni apportate riguardano il testo dei canoni.
[108] Questo
testo presenta una copertina in cui si legge "Liber III" e a mano
è scritto "Gen. 1909" (ASV, Commissione Riforma Cod.
Diritto Canonico, Doppioni, scat. XV). Questa data, tenendo conto del testo
e della numerazione dei canoni, è da ritenere inesatta.
[109] V. (Schema
Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio), Codex Iuris Canonici, cum
notis Petri card. Gasparri, Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXVI [Schema
IV, De rebus, 1916], in ASV, CCDC, scat. 87. La parte VI contiene i cann.
1497-1553.
[110] In
particolare una di queste bozze è costituita da una copia dello Schema
IV, De rebus, 1916, nella quale sono contenute modifiche e correzioni
manoscritte (v., ASV, CCDC, scat. 87). Un'altra bozza che presenta il testo dei
canoni, senza le note, contiene qualche ulteriore mutamento e correzioni di
errori di stampa (v., ivi, scat. 86).
[111] Nel
Codice piobenedettino, come è noto, nel Libro III la parte VI è
formata dai cann. 1 1495-1551.
[113] In
merito all'attività di questa Consulta e all'apporto dato dai suoi
componenti, v., F. FALCHI, La Consulta
per la stesura dei canoni piobenettini sui beni temporali: la sua
attività e il dilemma diritto romano o diritto statale, in AA.VV.,
Studi in onore di Rinaldo Bertolino (in corso di stampa).
[117] V., F.
FALCHI, Le pie volontà, in AA.VV., I beni temporali della
Chiesa, Città del Vaticano, 1999, 170-171.
[118] Lo stesso
Gasparri riferendosi, in generale, a questa attività afferma: «In verità ... la
redazione unica io la facevo a modo mio ed era necessario che la facessi subito
... affinché la tipografia potesse stamparla, io correggerla e ...
rimetterla ai membri della Commissione» (P. GASPARRI, Storia,
cit., 7).