Seconda-pagina1[ISSN 1825-0300]

 

N. 9 – 2010 – Contributi

 

 

Falchi-Francesco-1Le carte dell'Archivio Segreto Vaticano per la redazione delle norme piobedenettine relative ai beni temporali della Chiesa

 

Francesco Falchi

Università di Sassari

 

 

 

Sommario: 1. Ambito dell'esposizione. – 2. I beni temporali della Chiesa nella documentazione relativa: a) alla divisione delle materie nel Codice. – 3. (segue): b) ai postulati dei vescovi; c) alle riunioni dei consultori e ai relativi verbali; ai vota e agli schemi discussi collegialmente. – 4. (segue): c) agli schemi redatti tra il 1909 ed il 1913. – 5 (segue): d) alla consultazione dell'episcopato e alle norme promulgate. – 6. Brevi osservazioni conclusive.

 

 

1. – Ambito dell'esposizione

 

In uno scritto precedente ci si era soffermarti a presentare in modo conciso i materiali archivistici relativi alla elaborazione della parte V "De beneficiis ... ecclesiasticis" e della parte VI "De bonis Ecclesiae temporalibus" del Libro III del Codice del 1917 [1]. A distanza di un decennio, in seguito ad ulteriori consultazioni delle fonti in occasione di studi su singoli argomenti[2] sembra opportuno integrare quanto a suo tempo esposto nella convinzione già espressa[3] che la ricostruzione del processo di formazione del codice piobenedettino, oltre allo studio del diritto precodiciale, richieda la più ampia conoscenza della documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano[4]. Allo stesso tempo si è dell'opinione che possono incontrarsi difficoltà nell'individuare i materiali utili per procedere all'analisi dei lavori svolti nell'elaborazione dei canoni concernenti i beni temporali della Chiesa, e non solo per questo settore[5].

La descrizione, sempre senza presunzione di completezza[6], dei materiali più significativi, riguardanti gli argomenti sopraindicati, consultabili presso l'Archivio Segreto Vaticano - non trascurando di fare riferimento a qualche documento presente soltanto nell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana[7]- costituisce il presupposto necessario per ricostruire anche sotto il profilo sostanziale, in studi specifici, la normativa della pars VI del Libro III del Codice piobenedettino.

Va sottolineato che la redazione dei canoni relativi a questo ambito si è realizzata attraverso momenti comuni ed altri chiaramente diversificati: tra i primi vengono in rilievo la fase relativa alla divisione delle materie del codice, la consultazione dell'episcopato e la fase conclusiva dei lavori principalmente ad opera del Gasparri. Nettamente distinta risulta la fase di elaborazione dei primi schemi.

Come si è posto in evidenza trattando degli uffici ecclesiastici e con gli stessi limiti di attendibilità[8], è conveniente prospettare una rappresentazione dei materiali riunendo quelli riguardanti la parte VI del Libro III in quattro gruppi seguendo le fasi del processo di codificazione.

Il primo gruppo di documenti è costituito da quelli relativi alla discussione connessa al problema generale della struttura del codice e si riferisce, sotto il profilo temporale, all'attività svolta dai consultori tra l'aprile ed il giugno del 1904. Questa documentazione pur essendo abbastanza circoscritta presenta aspetti di interesse.

Il secondo gruppo comprende i materiali ascrivibili al periodo che corre tra il luglio 1904 ed il 1909. In questo sono inclusi i postulati inviati dai vescovi contenenti, tra l'altro, le proposte in tema di beni temporali della Chiesa, i vota aventi questo oggetto e la conseguente attività dei consultori – che è alla base della formazione dei primi schemi – fino alle redazioni da considerare conclusive di questa fase di elaborazione.

Nel terzo gruppo è opportuno collocare i primi schemi riguardanti l'intero Libro III, comprendendo anche quello inviato nel 1913 a tutto l'episcopato.

Infine il quarto gruppo è costituito dalle osservazioni inviate dai vescovi a partire dal 1913, dalle carte per le redazioni successive, dagli ultimi schemi stampati e dal testo promulgato.

 

 

2. – I beni temporali della Chiesa nella documentazione relativa: a) alla divisione delle materie nel Codice

 

Riguardo a questi materiali sono da considerare i documenti che, nel loro complesso o in loro parti, risultano maggiormente attinenti agli argomenti qui esaminati prescindendo, quindi, da ogni questione generale attinente alla codificazione e agli aspetti ad essa connessi[9].

Nella prima fase dei lavori[10] vengono in rilievo la discussione connessa alla struttura della pars "De bonis Ecclesiae temporalibus"[11], e le proposte scritte elaborate da alcuni consultori in concomitanza con le prime riunioni della consulta chiamata a delineare la struttura del Codice. A questo proposito va notato che vari consultori offrono un contributo di idee presentando "schemi" di suddivisione delle materie e quindi, anche, della parte VI. Alcuni, invece, si limitano ad una generica indicazione[12] mentre altri avanzano proposte più articolate[13].

Questi suggerimenti rendono palese che tra i consultori vi è diversità di opinioni in riferimento alla struttura delle singole parti ed alle materie da codificare[14].

Nella riunione del 17 aprile 1904 Gasparri –cui era stato affidato il compito di predisporre il piano di divisione delle materie[15]– pone all'attenzione dei consultori “come base di discussione la divisione tradizionale” in cui figurano, nel Libro De Rebus “le res temporales Ecclesiae”[16]. Allo stesso tempo viene lasciata aperta ogni possibilità di mutamento, nella convinzione che solo a conclusione del lavoro si sarebbe potuto fissare l'ordine definitivo[17].

Relativamente alla struttura della parte dedicata ai beni temporali alcune osservazioni sono state inviate direttamente a Gasparri[18] ed altre illustrate durante le riunioni collegiali[19].

Viene redatto, quindi, un primo schema organico di ripartizione delle materie[20] in ordine al quale è stata avanzata l’ipotesi che si tratti di una bozza di uno schema successivo[21], ma è da ritenere che si sia dinanzi a qualcosa di più di una semplice bozza. Infatti nel Protocollo Generale questo testo viene indicato come prima redazione[22]. Inoltre esso è stato diffuso ed i consultori ne hanno avuto conoscenza ed hanno svolto osservazioni sul suo contenuto, come emerge da una copia dello schema che reca note a margine scritte da De Luca[23].

In questo progetto la normativa sui beni temporali è racchiusa nei primi tre titoli della Sectio Sexta del Libro III[24]. Lo spazio ristretto riservato a questa materia induce qualche consultore a richiamare l’attenzione su vari aspetti ed a formulare osservazioni[25].

Una nuova stesura –anch’essa costituita da fogli a stampa non rilegati[26] – che tiene conto dei suggerimenti prospettati dai consultori, redatta, presumibilmente, in funzione della riunione dell’8 maggio 1904, viene analizzata dalla Consulta parziale a partire da tale data. Si tratta di un testo definito “riformato”[27] in cui, rispetto a quello precedente, la parte sui beni temporali risulta più dettagliata ed articolata in un numero maggiore di titoli[28] e ciò, probabilmente, proprio in seguito alle osservazioni dei consultori. Tuttavia, come già nel primo schema, anche in questo, benché più particolareggiato, restano non chiariti alcuni aspetti[29].

Su questa parte del progetto di divisione delle materie ci si sofferma durante la Consulta del 15 maggio[30] e si esamina inoltre la questione, non indicata nel testo, relativa al rapporto tra ordinamento canonico e ordinamenti civili territoriali con specifico riferimento ai beni temporali[31]. Il verbale di questa riunione riassume i numerosi e significativi interventi sul Libro III[32]. In seguito alle osservazioni dei consultori si procede ad un’ulteriore redazione[33] che reca scritto a mano, nella prima pagina, la seguente indicazione: “IIIª[34]. In questo schema la Pars Sexta del Libro III presenta l’intestazione “De bonis temporalibus” ed è suddivisa in tre titoli: il XXXV De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere[35] e il XXXVI De bonis ecclesiasticis in specie ripartito in quattro capitoli[36]. Infine vi è il titolo XXXVII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica composto da sette capitoli[37].

Questo schema è stato esaminato dai consultori il 5 giugno 1904 ed in riferimento ai beni temporali vi sono stati specifici suggerimenti[38] che in parte vengono accolti nella successiva redazione[39] e nel testo presentato alla Commissione Cardinalizia[40]. Quest’ultima commissione, presieduta dal Pontefice[41], nello stesso mese di giugno, adotta un Indice delle materie in cui viene confermata la suddivisione in titoli e capitoli[42] e nel Libro III la parte VI è sempre dedicata ai beni temporali[43]. In particolare nel titolo XXXVIII[44] si introducono un capitolo “De contractibus in genere” ed uno “De donationibus aliisque contractibus in specie”[45]. Inoltre trovano conferma ed integrazione le note apposte al testo contenenti indicazioni per la redazione dei canoni[46].

Nel luglio del 1904, questo Indice viene dato ai consultori e ai collaboratori[47] cui è affidato il compito di redigere i vota relativi ad uno o più argomenti. Dal registro che reca l'intestazione Indice delle materie del Codice di diritto canonico col nome ed indirizzo dei Sig. Consultori ed il termine per la consegna del lavoro[48] emerge l'intento di affidare ai consultori Domenico Burrotti, Giovanni Battista Costa, Lucien Crouzil, Juán Bautista Ferreres e Urlich Lampert[49] l'incarico di proporre un testo per l'elaborazione dei canoni della Pars VI del Libro III[50]. Di fatto, poi, saranno Ferreres, Lampert e Burrotti gli autori dei vota “De bonis temporalibus"[51].

Per la loro stesura i consultori sono chiamati ad attenersi ai criteri di carattere generale, indicati nel Regolamento[52] ed ai suggerimenti specifici indicati in note apposte ai titoli o ai capitoli[53].

 

 

3. – (segue): b) ai postulati dei vescovi; alle riunioni dei consultori e ai relativi verbali; ai vota e agli schemi discussi collegialmente

 

L'episcopato mondiale è stato chiamato a collaborare alla formazione del codice piobenedettino, inizialmente, con la circolare Pergratum mihi[54] con la quale si invitano gli arcivescovi -coinvolgendo anche i suffraganei e gli ordinari aventi titolo a partecipare al concilio provinciale- a riferire tempestivamente alla S. Sede «an et quaenam in vigenti iure canonico, sua eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua prae ceteris indigeant»[55]. Le proposte pervenute sono state raccolte in un volume articolato secondo l'ordine stabilito per la suddivisione delle materie[56]. Da questo volume emerge che i postulati relativi ai beni temporali, tempestivamente inviati provengono da interi episcopati o da province ecclesiastiche o individualmente da vescovi[57]. Ai postulati contenuti nella "prima" raccolta vanno aggiunte le proposte, più limitate come numero, pervenute in un tempo posteriore[58].

Benché questa non sia la sede adeguata per una valutazione delle proposte formulate dall'episcopato si può notare, comunque, che vi sono numerosi suggerimenti tendenti ad un ampliamento dei poteri dei vescovi nell'amministrazione dei beni ecclesiastici specialmente riguardo alla loro alienazione. L'analisi delle proposte, in ogni caso, sarà necessaria allorché, in scritti specifici, ci si soffermerà sui singoli temi mettendo in evidenza ciò che è stato accolto nel codice del 1917, non trascurando eventuali riferimenti al Codice vigente.

 

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Quanto alle riunioni dei consultori va notato che di una questione rilevante in materia di beni temporali, cioè quella del rinvio alle leggi civili, si è discusso a partire nella fine del 1904 nella commissione che procede all'elaborazione delle "Norme generali"[59]. Conseguentemente hanno un particolare rilievo i verbali relativi a questa consulta e gli schemi da essa elaborati[60].

Della stesura dei canoni della parte VI del Libro III si è occupata in modo sistematico e continuato alla fine del 1907, una specifica commissione, o consulta parziale, di cui non è reperibile l'atto formale di costituzione. Questa commissione, al pari altre, è stata presieduta da Gasparri, e alla sua attività caratterizzata dall'esame dei vota e dalla redazione degli schemi hanno partecipato sette consultori[61] che si sono riuniti, come emerge dalla documentazione disponibile[62], con cadenza settimanale, tra il 3 novembre ed il 29 dicembre 1907 [63].

Delle riunioni svolte, dedicate all'esame dei vota o di parti di essi[64] e alla riflessione sui canoni contenuti nelle stesure predisposte dal Gasparri[65], sono stati redatti i verbali che, pur nella loro forma sintetica -ricostruito l’ordine cronologico e valutati gli aspetti sostanziali- permettono di cogliere aspetti significativi del processo di codificazione della parte VI del Libro III[66].

 

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In modo specifico riguardo ai materiali su cui si è soffermata la commissione "De bonis Ecclesiae temporalibus" si devono ricordare prima di tutto i vota dei consultori Ferreres, Lampert e Burrotti.

Va notato che il testo redatto da Ferreres[67] presenta alcune particolarità rispetto agli altri. Di esso, infatti, è da porre in evidenza la vastità e l'ampiezza degli argomenti trattati: è un fascicolo a stampa di 206 pagine contenenti 542 canoni distinti con numerazione progressiva. La sua parte iniziale è costituita da "Prenotanda pro hoc schemate", cui segue un'ampia bibliografia in ordine all'oggetto della trattazione. In queste note preliminari Ferreres indica le linee seguite e fa notare che nel votum ha proposto anche la formulazione di canoni aventi contenuto innovativo e che li ha distinti con un + scritto a fianco del numero del canone.

Questo votum alla citazione di fonti canonistiche unisce un ampio richiamo alla normativa di vari ordinamenti statali latino-americani, del Messico e di alcuni stati europei (Francia, Italia e Spagna).

Va posto in evidenza, inoltre, che la Commissione nelle prime quattro riunioni ne utilizza come base per la discussione sui beni temporali un'ampia parte cioè quella comprendente i cann. 1-468 [68].

Il votum redatto da Lampert è meno ampio e presenta una suddivisione per titoli conforme al progetto approvato dalla Commissione Cardinalizia[69]. In esso, in qualche raro caso, vi è una premessa esplicativa per i successivi canoni e più spesso, dopo il testo di una singola norma, il redattore ha aggiunto alcune Adnotationes non limitate alla citazione delle fonti.

E' opportuno notare che ai canoni De testamentis et ultimis voluntatis e De successione ab intestato di questo testo, la Commissione ha fatto riferimento nel procedere alla redazione delle norme[70].

A sua volta il votum redatto da Burrotti[71] risulta un po' più ampio di quello di Lampert. Quanto ai criteri di redazione vi sono rare indicazioni contenute o in nota o in premessa ai canoni. Questo testo non è stato oggetto di uno specifico esame collegiale ma i consultori lo hanno tenuto ben presente e vi hanno fatto riferimento durante la discussione[72].

 

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In ordine agli schemi relativi ai beni ecclesiastici temporali occorre precisare che tre sono conservati in più copie nella scat. 48 [73] e tre nella scat. 59, ma tra essi non vi è completa corrispondenza.

Siccome gli schemi non recano la data di redazione vi è una certa difficoltà a delineare l'ordine temporale ed anche, in parte, quello logico. Per una ricostruzione più agevole e per fornire indicazioni più chiare è opportuno tenere come base le carte archivistiche della scat. 59 in quanto, in essa, insieme al testo degli schemi sono contenuti i verbali delle riunioni in cui sono stati esaminati dai consultori e ciò consente di tracciare una sequenza temporale. Così, tuttavia, non si evita la presenza di qualche difficoltà dato che, talvolta, non vi è corrispondenza tra quanto emerge dal dibattito ed il testo dello schema. In tali circostanze occorre prendere in considerazione anche gli schemi della scatola 48.

Ciò premesso si può osservare che dopo la discussione sui vota è stato sottoposto all'attenzione dei consultori un primo schema di 33 canoni[74] che viene analizzato nei giorni 1 e 8 dicembre 1907 [75]. In quest'ultima riunione sono stati esaminati anche i cann. 32-40 di quella che, nel verbale dell'8, è definita "altra copia"[76] che può, comunque, essere considerata una seconda stesura[77]. Si tratta, infatti, di un documento più ampio e più articolato che, nella sua prima parte, contiene norme redatte alla luce delle osservazioni esposte all'interno della commissione durante l'esame del primo schema[78].

L'analisi dello Schema II - 1907, De bonis E. t., prosegue il 15 dicembre[79]. In questa riunione vengono discussi i cann. 41-57 di questo documento e altri canoni sotto un titolo "De nonnullis bonis ecclesiasticis in specie" (cann. 58-82)[80]. Specificamente riguardo a questi ultimi va rilevato che non è chiaro di quale stesura siano parte in quanto nella scat. 59 non è presente né un manoscritto né uno stampato che li contenga. Inoltre, allo stato attuale, tra i materiali consultabili non vi è uno schema, per struttura e testo dei canoni, pienamente conforme a ciò che è stato sottoposto all'attenzione dei consultori. E' probabile, quindi, che Gasparri abbia posto in discussione un complesso di canoni da lui redatti, per completare lo Schema II - 1907, De bonis E. t., sulla base del diritto vigente e alla luce dei suggerimenti contenuti nei postulata e nei vota[81].

Si è visto che nella scat. 48 vi è un testo che per opportunità si è indicato come Schema B[82] i cui canoni corrispondono a quelli esaminati il 22 dicembre e perciò esso può considerarsi una terza stesura[83]. Anche in questo caso si è dinanzi ad un documento che tiene conto del dibattito collegiale: infatti i canoni relativi ai temi già discussi contengono conseguenziali mutamenti e la rilevanza delle innovazioni può essere adeguatamente evidenziata procedendo, in specifici saggi, alla ricostruzione dei singoli argomenti.

Durante la riunione del 22 dicembre[84], come si legge nel verbale, «inizialmente si ritorna al cap. De piis fundationibus» e successivamente «si ricomincia l'esame dello stesso schema»[85] fermando l'attenzione, sia pur rapidamente, su molti dei canoni compresi tra i primi 53 [86]. I consultori concludono la loro attività collegiale il 29 dicembre con l'analisi cann. 54-75 [87]. Quindi con sufficiente certezza si può ricostruire così l'ordine cronologico degli schemi esaminati dalla Commissione: si è iniziato con lo Schema I-1907, De bonis E. t.[88], cui è seguito lo Schema II-1907, De bonis E. t.[89], si è discussa, poi, una Prima redazione del titolo II dello Schema De bonis E. t.[90] ed infine lo Schema III-1907, De bonis E. t.[91].

Questa prima fase si è chiusa con una stesura che viene inviata ai consultori con l'invito a far pervenire le proprie osservazioni entro il 20 aprile[92]. Non è precisato l'anno ma non vi sono motivi per porre in dubbio che ci si riferisca al 1908.

Va notato, infine, che i materiali consultabili permettono di conoscere in misura assai esigua le opinioni manifestate dai consultori componenti la Consulta generale[93]. Infatti tra le copie conservate di questo testo solo una è corredata di animadversiones di cui, però, non si conosce l'estensore[94].

 

 

4. – (segue): c) agli schemi redatti tra il 1909 ed il 1913

 

Nel periodo intercorrente tra la prima metà del 1908 ed il 1913, anno in cui è stato inviato all'episcopato lo schema dell'intero Libro III "De rebus", vanno collocati alcuni schemi del Libro "De rebus" contenenti, quindi, la normativa sui beni temporali della Chiesa. Tra queste ultime redazioni vi è da prendere in considerazione, inizialmente, uno schema[95], senza data, di cui non è agevole stabilire con precisione la collocazione temporale; sulla base delle citazioni contenute nelle note, comunque, si può affermare che esso è posteriore al 11 dicembre 1909 [96].

Vi è poi un altro documento che appare come una "minuta" per una redazione successiva. E' costituito, infatti, dal testo dello Schema I, De rebus, post 1909, cui sono state apportate a mano varie modifiche[97] di cui non è conosciuto l'estensore, anche se non è da escludere che possa trattarsi di Ojetti, stretto collaboratore di Gasparri. Di per se questa redazione risulta innovativa ma non riveste un rilievo particolare se la si considera come bozza di quella cui è strettamente collegata. Le integrazioni manoscritte apportano mutamenti che figurano ampiamente nel testo inviato all'episcopato[98]. Allo stesso tempo questo documento -in ordine al quale non è dato sapere se le modifiche suggerite sono il risultato di considerazioni di un singolo consultore o una sintesi di più opinioni- va letto attentamente nel suo complesso perché rappresenta un passaggio nell'elaborazione della normativa.

E' conservata, anche, un'altra copia dello Schema I, De rebus, post 1909, che riguardo alla materia qui esaminata contiene modifiche manoscritte, riferibili a Gasparri[99], che appaiono destinate a far parte di una successiva stesura.

In modo specifico, in questa fase di redazione, la normativa concernente la pars VI, essendo stati introdotti dei mutamenti nella parte relativa ai benefici[100], risulta meno vasta. Essa si apre con alcuni canoni preliminari cui seguono quattro titoli, senza suddivisione interna, che corrispondono a quattro dei cinque capitoli dello Schema IV, 1908, De bonis E. t.[101].

Va ricordato, infine lo Schema II, De rebus, 1913, inviato all'episcopato mondiale, che nella pars VI presenta un'articolazione analoga a quella delle stesure precedenti[102] e sotto il profilo sostanziale qualche significativa innovazione[103].

 

 

5. – (segue): d) alla consultazione dell'episcopato e alle norme promulgate

 

Le osservazioni inviate dall'episcopato sono pervenute, a partire dall'autunno del 1913, in un ampio arco di tempo, e perciò soltanto quelle giunte con maggiore tempestività sono state riassunte e raccolte in un volume[104]. Sul testo originale delle risposte dei vescovi vi sono leggeri tratti di penna, operati da Gasparri, come di cancellazione, il cui è significato è da precisare. Esse, sicuramente, sono state prese in considerazione e valutate. Quel che appare con sufficiente certezza è che quelle su cui non vi è alcun segno risultano contenute nel Riassunto, per intero o in parte sintetizzate.

Alla luce dei suggerimenti ricevuti vengono apportate alcune modifiche annotandole inizialmente su una copia del testo inviato ai vescovi[105]. Tali innovazioni compaiono in una ulteriore redazione del testo, datata 1913 [106], che -pur evidenziando qualche mutamento nell'intestazione dei titoli e dei capitoli- non si discosta da quella precedente, e di conseguenza la pars VI è sempre dedicata ai beni temporali[107]. Sotto il profilo sostanziale può rilevarsi che ad un primo esame emerge che non sono molti i suggerimenti accolti. Tuttavia, anche a questo proposito, soltanto dopo un'attenta analisi dei contenuti è possibile formulare una congrua conclusione.

Ad un momento successivo va ascritto un documento costituito dallo Schema III, De rebus, 1913, in cui sono apportate e annotate a mano alcune modifiche[108].

Nel 1916 viene stampato uno schema completo del Codice[109] che riguardo alla pars VI formalizza i mutamenti apportati nelle bozze che lo precedono. Dopo questo schema vanno collocate alcune bozze, contenenti correzioni e variazioni manoscritte[110], che risultano codificate nel testo promulgato[111].

 

 

6. – Brevi osservazioni conclusive

 

Da questa esposizione schematica che, rispetto a quanto pubblicato in precedenza[112], propone una rappresentazione più ampia e ragionata dei materiali archivistici concernenti i beni temporali della Chiesa emerge, ancora, che in questo settore, nella documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano pure assai vasta vi sono lacune, non colmate dai materiali custoditi presso altri archivi.

Il non disporre di alcuni documenti dà origine a qualche incertezza che non impedisce, comunque, di prospettare un'attendibile ricostruzione del processo di formazione dei canoni di questa parte del Codice.

Un notazione meritano i verbali delle riunioni relative ai beni temporali della Chiesa: essi sono, nel complesso, assai più sintetici rispetto a quelli di altre commissioni in quanto spesso riportano solo le linee essenziali delle osservazioni. Non è chiaro se ciò sia da collegare ad una scelta della Consulta parziale o da ricondurre ad una precisa valutazione dell'estensore Marmaggi. Si può notare, tuttavia, che su argomenti di rilievo sono riportate maggiori argomentazioni rispetto ad altri riguardo ai quali i consultori sembrano aver mostrato un atteggiamento sbrigativo.

Una breve considerazione va fatta inoltre sull'attività dei consultori e di Gasparri. Quella svolta collegialmente, durante le riunioni della Commissione, ha avuto una particolare rilevanza e la lettura dei verbali pone in evidenza l’intensa partecipazione di alcuni consultori[113]. Certamente questa Commissione con Gasparri ha fatto alcune scelte di base significative, come traspare anche dall'aver preso avvio dal votum Ferreres assai vasto[114] ed essere giunti ad una redazione di 83 canoni[115] più breve anche dei vota redatti da Burrotti e da Lampert. La pars VI codificata risulta, poi, ancora più concisa[116], probabilmente per effetto della codificazione del rinvio, in materia di contratti, alle norme statuali territoriali[117].

Le lacune nella documentazione non permettono, tuttavia, specialmente per il settore dei beni temporali, di conoscere l'apporto dei consultori non coinvolti nella prima fase collegiale ma aventi titolo a partecipare alla Consulta generale: è un'eccezione, infatti, la presenza di carte contenenti le loro osservazioni.

Gasparri, a sua volta, ha avuto un ruolo di spicco all'interno della Consulta parziale in cui, sovente, ha operato autonomamente nella redazione degli schemi[118]. Egli, inoltre, si è assunto il compito di esaminare l'ampio contributo dato dall'episcopato, attraverso suggerimenti generali o proposte dettagliate, e di valutare e di decidere in quale misura tenerne conto nel procedere alle ulteriori redazioni dei canoni.

E' evidente, comunque, che in ordine alla parte considerata, solo un esame approfondito dei singoli temi mette in grado di accertare in quale misura i postulata, i vota, i dibattiti durante le riunioni e le animadversiones – comprese quelle inviate in relazione alle ultime redazioni – abbiano avuto rilievo nel processo di codificazione.

In ogni caso il fatto che in questa esposizione si sia giunti ad una ricostruzione adeguata dell'ordine cronologico degli schemi contenenti i canoni sui beni temporali conservati nell'Archivio Segreto Vaticano e la loro relazione col dibattito verbalizzato[119] consente, a chi intenda soffermarsi sotto il profilo sostanziale su specifici argomenti, di avere a disposizione una traccia sicura per avere piena conoscenza dell'attività della Consulta De bonis temporalibus e delle successive fasi di codificazione.

 

 



 

[1] V., F. FALCHI, Benefici ecclesiastici e beni temporali della Chiesa nel processo di formazione del Codice del 1917. Brevi considerazioni sui materiali conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, in Archivio Storico e giuridico sardo di Sassari [ASGSS], Nuova serie, n. 7, 2000, 29 e ss. Questa rivista è consultabile, con la stessa impaginazione, in veste on-line (http://www.archiviogiuridico.it/Archivio_7/Francesco%20Falchi.pdf).

 

[2] V., F. Falchi, Appunti sui beni temporali, ed in particolare sui contratti, nella formazione dell'Index materiarum del codice piobenedettino, in L'eredità giuridica di San Pio X, a cura di A. Cattaneo, Venezia, 2006, 207 e ss., ID., Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici, in Ius Ecclesiae, XXI (2009), 311 e ss.; ID., Diritto divino e diritto umano nella disciplina codiciale relativa ai beni temporali della Chiesa: brevi considerazioni, in Ius divinum, a cura di J.I. Arrieta, Venezia, 2010, 919 e ss.

 

[3] V., F. FALCHI, L'ufficio ecclesiastico nel processo di formazione del codice del 1917: prime note sulla documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano, in ASGSS, 1998, 17 ss., e in Studi in onore di Francesco Finocchiaro [Studi Finocchiaro], Padova, 2000, 833 e ss.

 

[4] V., F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 17, e in Studi Finocchiaro, cit., 833. Va precisato che questa documentazione, all'interno dell'Archivio Segreto Vaticano (ASV), è contenuta in scatole recanti l'intestazione "Archivio S. Congregazione AA. EE. SS., Codex Juris Canonici". Tali scatole, come è noto, fanno oggi parte del Fondo Commissione Riforma Cod. Diritto Canonico, Indice 1164 [CCDC]. In questo scritto si indica la scatola in cui i materiali sono conservati e se questi si trovano all'interno di buste si indicherà, ove vi sia, anche il numero della busta. Soltanto nella prima citazione di ciascun documento si indicheranno gli estremi della sua collocazione archivistica.

 

[5] A proposito della presenza di lacune nel complesso delle carte archivistiche per la codificazione del 1917, v., C. Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, T. I e II, Milano, 2008, XXXVIII e ss.

 

[6] Una descrizione completa richiede, infatti, l'esame dell'intera documentazione sulla codificazione in quanto riferimenti ad uno specifico argomento possono trovarsi all'interno di materiali concernenti vari settori del Codice, con conseguenti notevoli difficoltà.

 

[7] I materiali relativi alla codificazione, conservati presso l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana [APUG], sono contenuti nel Fondo Ojetti [FO]. Va posto in evidenza che questa documentazione insieme a quella conservata presso l'ASV è consultabile presso l'Istituto Giuridico dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nella microfilmoteca del gruppo di ricerca "La codificazione del diritto canonico".

 

[8] V., F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 19, e in Studi Finocchiaro, cit., 835.

 

[9] In merito a questa problematica v. la vastissima ed assai documenta monografia di C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche. V., anche, G. FELICIANI, Gasparri et le droit de la codification, in L'Année canonique, 1996, 25 e ss.; P. GHERRI, Canonistica, Codificazione e metodo, Città del Vaticano, 2007; P. GROSSI, Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico), in L'eredità di San Pio X, (a cura di A. Cattaneo), Venezia, 2006, 141 e ss.; J. LLOBELL, E. DE LEON, J. NAVARRETE, Il libro “de processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti, vol. I, Milano, 1999, [J. LLOBELL, Il libro “de processibus”] 42 e ss.

 

[10] Per un ampio riferimento agli aspetti di carattere generale, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 750 e ss.

 

[11] V. i verbali delle riunioni della Consulta parziale del 15 maggio e del 5 giugno 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., rispettivamente, 322 e 332.

 

[12] V., tra le altre, le proposte dei consultori Esser (n. 52), Klumper (n. 50) e Lombardi (41), in ASV, CCDC, scat. 1, busta VI.

 

[13] V. i suggerimenti dei consultori Benedetti (in ASV, CCDC, scat. 1, busta VI) e De Luca (ivi, busta VIII, n. 58).

 

[14] In particolare v. le proposte dei consultori De Luca e Wernz, citate, nelle note 13 e 18.

 

[15] V., in proposito, C. FANTAPPIE’, Gl’inizi della Codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti, in Il dir. eccl., 2002, I, 46.

 

[16] V., Verbale del 17 aprile 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, ora pubblicato in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., 292 e 44. In relazione al piano proposto da Gasparri, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 764 e ss.

 

[17] V., Verbale del 17 aprile 1904, (cf. nota 16).

 

[18] V., le osservazioni dei consultori De Luca, in ASV, CCDC, scat. 1, busta VIII, n. 29; Ojetti, ivi, n. 31; Wernz, Animadversiones (26 aprile 1904), ivi, n. 29; Id., Animadversiones in schema reformatum (ivi, n. 60).

 

[19] Per quanto si riferisce alla riunione del 15 maggio 1904, v. gli interventi dei consultori Sebastianelli, Wernz, De Lai e Lombardi (Verbale del 15 maggio 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus", cit., 322). Riguardo alla riunione del 5 giugno v. le osservazioni dei consultori, Giustini e Wernz (Verbale del 5 giugno 1904, ASV, CCDC, scat. 2, e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus", cit., 332).

 

[20] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, s. d. Questa prima stesura è costituita da 34 fogli a stampa, non rilegati. Nella prima pagina, in alto, vi è l’indicazione “Iª” scritta a mano (v., ASV, CCDC, scat. 1, b. VI, n. 28).

 

[21] V., J. Llobell, Il libro "de processibus", cit., 297, in nota.

 

[22] V., Codificazione del Diritto Canonico. Protocollo Generale, n. 62a, in ASV, CCDC, scat. 3.

 

[23] V., ASV, CCDC, scat. 1, b. VI, n. 28.

 

[24] I titoli recano le seguenti intestazioni: I De acquisitione et administratione bonorum temporalium, II De piis fundationibus, III De alienatione bonorum temporalium. In questa Sectio vi è anche un quarto titolo De civili principatu Romani Pontificis, cui è collegata una nota in cui si legge: «Si deve conservare questo titolo? Da discutere» (v., ASV, CCDC, scat. 1, b. VI, n. 28). A tale interrogativo Wernz risponde in questi termini: «In sectione sexta penitus omittendus videtur proprius quidam titulus de civili principatu R. Pontificis. Nam imprimis apta quaedam materia proprii cujusdam tituli inter res ecclesiasticas esse non videtur» (Wernz, Animadversiones in schema titulorum novi corporis iuris canonici, ivi, scat. 1, b. VIII, n. 29, 26). A sua volta De Luca annota: «metterei questo titolo dove si parla de omnimodo independentia R. Pontificis a qualibet terrena maiestate» (ivi, scat. 1, b. VIII, n. 28).

 

[25] V., Wernz, Animadversiones in schema titulorum, cit., ivi, 29.

 

[26] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, s. d. (in ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, n. 62b). Si tratta di un complesso di 38 fogli, non rilegati. Nella prima pagina, in alto, vi è, scritta a mano, l’indicazione: “IIª”. Ai beni temporali è dedicata la Sectio sexta del Libro III. Di tale documento è conservata anche una copia con alcune osservazioni a margine di De Luca (v., ivi, scat. 1, b. VIII, n. 58).

 

[27] E’ così indicato nel Protocollo Generale, al n. 58 (in ASV, CCDC, scat. 3).

 

[28] Nella Sectio sexta –priva di intitolazione – sono contenuti i seguenti 11 titoli: XXXIII De decimis, primitiis et oblationibus, XXXIV De censibus, exactionibus et procurationibus, XXXV De praescriptione, XXXVI De donationibus, XXXVII De testamentis et ultimis voluntatibus, XXXVIII De successione ab intestato, XXXIX De piis fundationibus, XL De administratione bonorum temporalium, XLI De fabricis ecclesiarum, XLII De peculio clericorum, XLIII De alienatione bonorum temporalium (ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, 62b).

 

[29] In proposito, v., F. Falchi, Appunti, cit., 211.

 

[30] V., Verbale del 15 maggio 1904, (cf. nota 19).

 

[31] A questo riguardo, v., F. Falchi, Appunti, cit., 216.

 

[32] V., Verbale 15 maggio 1904, (cf. nota 19). Per conoscere in misura più ampia l'opinione di Wernz su questo progetto, v., dello stesso canonista, Animadversiones in schema reformatum, in ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, n. 60.

 

[33] Su una copia della seconda redazione sono contenute le correzioni manoscritte che figureranno nel testo successivo, v., ASV, CCDC, scat. 1, b. VIII, n. 73.

 

[34] V., (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, s. d., in ASV, CCDC, scat. 1, b. II, n. 68a e in b. VIII, n. 62c.

 

[35] In ordine a questo titolo, in una nota, si precisa: «Sub hoc titulo definienda quoque est quaestio, a quibusnam legibus pendeat acquisitio et administratio bonorum ecclesiasticorum, numquid a iure civili nationali etiam in causis piis» (v., ibidem).

 

[36] Precisamente: I De peculio clericorum, II De bonis ecclesiarum – in nota si precisa: «Sub hoc capite agendum de fabricis ecclesiae» – III De bonis hospitalium aliorumque institutorum ecclesiasticorum e IV De piis fundationibus. Relativamente agli ultimi due capitoli in una nota è scritto che saranno i consultori a valutare l’opportunità di trattarne separatamente o insieme (v., ibidem).

 

[37] Cioè: I De decimis, primitiis et oblationibus, II De censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico, III De praescriptionibus, IV De donationibus, V De contractibus, VI De testamentis et ultimis voluntatibus - in nota si aggiunge: «Sub hoc capite agendum de fiduciis» e VII De successionibus ab intestato (v., ibidem).

 

[38] Ci si riferisce specificamente agli interventi di Giustini e di Wernz, v., Verbale del 5 giugno 1904, (cf. nota 19).

 

[39] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, Giugno 1904, [Divisione delle materie, Giugno 1904], in ASV, CCDC, scat. 3.

 

[40] Nello schema proposto alla Commissione Cardinalizia -in merito alla struttura ed al ruolo di questa commissione v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 718 e ss., e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., 37 e ss.- la parte VI De bonis temporalibus del Libro III presenta il titolo XXXV De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere; il titolo XXXVI suddiviso nei capitoli: I De peculio clericorum, II De bonis ecclesiarum, III De bonis hospitalium aliorumque institutorum ecclesiasticorum, e IV De piis fundationibus. Infine il titolo XXXVII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica contiene i capitoli: I De decimis, primitiis et oblationibus, II De censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico, III De praescriptionibus, IV De contractibus in genere, V De donationibus aliisque contractibus in specie, VI De testamentis et ultimis voluntatibus e VII De successionibus ab intestato (in ASV, CCDC, scat. 1, busta I).

Di questo documento sono consultabili alcune stesure, anteriori a quella definitiva, elaborate tenendo conto delle osservazioni dei consultori (v., ASV, CCDC, scat. 1, busta VIII, n. 62b e n. 73).

 

[41] V., J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., 38.

 

[42] Va notato che i titoli presentano una variazione nella numerazione e quelli della pars VI sono i titoli XXXVI-XXXVIII.

 

[43] Questa parte presenta una ripartizione analoga a quella dello schema precedente (v., ASV, CCDC, scat. 1 e scat. 2, busta II, n. 86).

 

[44] De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica.

 

[45] V. la redazione citata, supra, nota 40.

 

[46] In relazione al titolo XXXVI De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere viene precisato che devono anche essere definiti «conceptus et subiectum proprietatis et possessionis bonorum ecclesiasticorum». Per quanto riguarda altre indicazioni v. quelle contenuti nei titoli corrispondenti di precedenti stesure e riportate, supra, note 35, 36 e 37.

 

[47] In generale, sul punto, v., J. Llobell, Il libro “de processibus”, cit., 102.

 

[48] V., in ASV, CCDC, scat. 1, busta III, e in G. Feliciani, Mario Falco, cit., 36 e ss. Questo documento, in seguito, sarà citato così: Indice materie e consultori.

 

[49] Per alcuni cenni in merito a questi consultori, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., Appendice, ad nomina.

 

[50] V., Indice materie e consultori, in ASV, CCDC, scat. 1, busta III, e in G. Feliciani, Mario Falco, cit., 36 e ss. Circa i criteri per l'affidamento della redazione dei vota, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 787 e ss.

 

[51] V. l'elenco dei vota redatti nel corso dell'attività di codificazione che è contenuto nell'Indice generale (ordine cronologico) degli stampati per la Codificazione del Diritto Canonico – [Indice stampati] – in ASV, CCDC, scat. 3, ed anche, sempre nella stessa scatola, il documento Voti stampati.

 

[52] V., Regolamento per la Commissione Pontificia istituita dal Santo Padre per la Codificazione del diritto canonico, in ASV, CCDC, scat. 1, busta II; scat. 2, busta IX e scat. 3. In merito a questo Regolamento v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 752 e ss.

 

[53] V., Divisione delle materie, Giugno 1904, in ASV, CCDC, scat. 1; scat. 2, busta IX, e scat. 3, e in J. LLOBELL, Il libro “de processibus”, cit., 346-347. Circa il contenuto di queste indicazioni, v., supra, note 35, 36, 37 e 46.

 

[54] Questa circolare, datata 25 marzo 1904, è conservata in ASV, CCDC, scat. 1, busta I, n. 16, e scat. 3, ed è pubblicata in ASS, 1903-1904, 603 e ss. In merito alla consultazione dell'episcopato, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 706 e ss.; G. Feliciani, Mario Falco, cit., 30; J. Llobell, Il libro “de processibus”, cit., 47; PH. Maroto, Institutiones iuris canonici, Tomus I, ed. tertia, Romae 1921, 146; A.M. Stickler, Historia juris canonici latini, I, Historia fontium, Ristampa, Roma, 1985, 382 e ss.; A. Vetulani, Codex juris canonici, in Dictionnaire de Droit Canonique, vol. I, Paris, 1935, col. 927.

 

[55] Circolare Pergratum mihi, cit., 604.

 

[56] V. Codex Iuris Canonici, Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino Klumper O.P.M., consultore [Postulata], Romae, Typis Vaticanis, 1905, in ASV, CCDC, scat. 4. Per quanto si riferisce ai beni temporali bisogna notare che i postulati contenuti in questa raccolta riguardano in generale i titoli XXXVI-XXXVIII ma, relativamente a qualche capitolo, non sono pervenuti suggerimenti.

 

[57] V., Postulata, cit., 223-243 (in ASV, CCDC, scat. 4).

 

[58] V., (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Appendix ad postulata Episcoporum, Votum R.P. Bernardini Klumper O.F.M. [Appendix ad postulata], Romae, Typis Vaticanis, 1908, in ASV, CCDC, scat. 6. Si tratta di uno stampato di 68 pagine. Riguardo ai beni temporali i postulati contenuti anche in questa Appendice riguardano in generale i titoli XXXVI-XXXVIII, ma non tutti i capitoli (v., ivi, 53-60).

 

[59] In proposito, v., C. MINELLI, La canonizzazione delle leggi civili e la codificazione postconciliare. Per un approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti (c. 22), in Periodica de re canonica, 85 (1996), 465 e ss.

 

[60] V., in particolare, i verbali delle riunioni del 20 e del 27 novembre, del 4 e del 18 dicembre 1904, e della Consulta plenaria del 26 marzo 1905, in ASV, CCDC, scat. 13, in cui sono stati oggetto di dibattito il votum del consultore Lombardi e i canoni di volta in volta redatti. In proposito v., C. MINELLI, La canonizzazione, cit., 465 e ss.

 

[61] Si tratta dei monsignori Filippo Giustini, Carlo Lombardi, Evaristo Lucidi, Benedetto Melata e dai religiosi Pierre Bastien, Gennaro Bucceroni ed Eustasio Esteban (in ordine a quest'ultimo va chiarito che nei verbali viene indicato soltanto col nome proprio e così si farà qui di seguito). Le funzioni di segretario sono state svolte da Francesco Marmaggi. Per alcune indicazioni relative ai componenti di questa commissione, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., Appendice, ad nomina.

 

[62] Sono conservati nove verbali e in un foglio, che a guisa di "cartella" li contiene, vi è manoscritta la seguente annotazione "manca il primo verbale" (v., ASV, CCDC, scat. 59). Questa indicazione desta qualche dubbio in quanto non è chiaro a quale riunione possa riferirsi dato che il primo verbale consultabile è quello della Consulta parziale per l'esame dei vota, analogamente a quel che si riscontra riguardo ad altre commissioni.

 

[63] V. i relativi verbali in ASV, CCDC, scat. 59. Riguardo alle singole riunioni v., infra, note 70, 75, 79, 84 e 87.

 

[64] Per quanto si riferisce alle riunioni in cui sono stati esaminati i vota sui beni temporali, v., infra, note 68 e 70.

 

[65] Riguardo allo svolgimento delle riunioni v., P. GASPARRI, Storia della Codificazione del diritto canonico per la Chiesa latina, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et a XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, IV, Romae, 1937, 6 e ss.; (P. VIDAL), Il nuovo codice, cit., 553; C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 789 e ss.

 

[66] In generale circa i "limiti" dei verbali delle riunioni delle commissioni, v. F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 28-29, e in Studi Finocchiaro, cit., 844-845.

 

[67] Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. XXXVI-XXXVIII. Votum Ioannes B. Ferreres [I.B. Ferreres, Votum], Romae, Typis Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42 e scat. 59, v. pure, scat. 58). Il votum si uniforma alla struttura indicata nell'Indice delle materie ed è suddiviso in titoli e capitoli. Il tit. XXXVI De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere si compone dei cann. 1-61, accorpati per argomento sotto diverse intestazioni: A) De distinctione bonorum Ecclesiae temporalium (cann. 2-7), B) De horum bonorum acquisitione (cann. 8-17), C) De administratione bonorum ecclesiasticorum (cann. 18-61).

Il tit. XXXVII De bonis ecclesiasticis in specie dopo il cap. I De peculio clericorum (cann. 62-82) presenta il cap. II De bonis Ecclesiarum (cann. 83-86), il cap. III De bonis hospitalium aliorumque institutorum ecclesiasticorum (cann. 87-111), e il cap. IV De piis fundationum (cann. 112-124).

Il tit. XXXVIII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica è diviso nei seguenti sette capitoli: cap. I De decimis, primitiis et oblationibus. Questo capitolo presenta partitamente i singoli argomenti: De decimis (cann. 125-135); un can. unico De primitiis, e De oblationibus (cann. 136-143). Il cap. II De censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico si suddivide in A) De censibus (cann. 144-150), B) De exactionibus (cann. 151-156), C) De procurationibus (cann. 157-165), D) De cathedratico (cann. 166-168). Il cap. III De praescriptionibus racchiude: A) Dispositiones generales (cann. 169-182), B) De rebus praescriptioni subiectis (cann. 183-187), C) De possessione ad praescriptionem requisita (cann. 188-190), D) IV De tempore necessario ad praescriptionem (cann. 191-198), E) De titulo apto ad praescriptionem (cann. 199-204), F) De bona fide (cann. 205-213), G) De iis quae praescriptiones impediunt, suspendunt aut interrumpunt (cann. 214-222). Il cap. IV De contractibus in genere (cann. 223-281) suddiviso in A) De contractuum natura ac divisione (cann.223-235), B) De subiecto contractuum (cann. 236-245), C) De materia contractuum (cann. 241-248), D) De consensu (cann. 249-263), E) De causa, forma ac solemnitatibus contractuum (cann. 264-279), F) De contractuum interpretatione (cann. 280-281). Il cap. V De donationibus aliisque contractibus in specie (cann. 282-467) che contiene canoni de donatione (cann. 282-299), De promissione (cann. 300-305), De commodato (cann. 306-312), De praecario ac praecariis (cann. 306-312), De deposito (cann. 316-336), De mutuo (cann. 337-343), De censibus (cann. 344-347), De mandato (cann. 348-355), De emptione-venditione (cann. 356-371), De permutatione (cann. 372-377), De locatione rerum (cann. 378-395), De operum locatione (cann. 396-399), De emphiteusis (cann. 400-412), De feudis (cann. 413-414), De pignoribus et aliis cautionibus (cann. 415-426), De fideiussione (cann. 427-438), De assicuratione aliisque contractibus aleatoriis (cann. 439-452), De solutionibus (cann. 453-466) e De transactione (can. 467). Il cap. VI De testamentis et ultimis voluntatibus (cann. 468-531) suddiviso: A) De natura et partitione testamentorum (cann. 468-471), B) De iis qui testamento facere possunt (cann. 472-481), C) De passiva testamentifactione (cann. 482-486), D) De forma ac valore testamentorum (cann. 487-493), E) De revocatione testamenti (cann. 494-498), F) De executione testamenti (cann. 499-514), G) De adeunda aut repudianda hereditate (cann. 515-517), H) De legatis (cann. 518-526), I) De substitutione fideicommissis (cann. 527-531). Vi è, infine il cap. VII De successione ab intestato (cann. 532-542). Relativamente alle riunioni dei consultori in cui questo votum è stato esaminato v., infra, nota 68).

 

[68] Questo votum è stato esaminato in ampia parte dai consultori. In particolare nella riunione del 3 novembre 1907 – cui hanno partecipato il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Lombardi, Eustasio, Lucidi e Bucceroni e l'assistente Marmaggi – sono stati analizzati i cann. 1-49; in quella del 10, cui erano presenti anche i consultori Melata e Bastien- ci si è soffermati sui cann. 49-115; nella riunione del 17 – con la partecipazione del presidente Gasparri e dei consultori Giustini, Lombardi, Melata, Eustasio, Lucidi, Bucceroni e l'assistente Marmaggi- sono stati esaminati i cann. 115-168 ed infine in quella del 24 novembre, presenti il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Lombardi, Eustasio, Lucidi Bucceroni e l'assistente Marmaggi – ci si è soffermati sui cann. 169-468 (v. i verbali di queste riunioni, in ASV, CCDC, scat. 59). Non sono stati analizzati collegialmente gli ultimi due titoli. Un'indicazione dell'oggetto dei canoni esaminati si può dedurre dalla nota 67.

 

[69] Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. XXXVI-XXXVIII. Votum Udalrici Lampert [U. Lampert, Votum], Romae, Typis Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42). Questo votum è costituito da un fascicolo a stampa di 51 pagine, contenenti complessivamente 115 canoni accorpati in titoli che rispecchiano la numerazione del progetto generale. Essi, eccettuato il XXXVI, si articolano in capitoli che presentano ciascuno un'autonoma numerazione.

Il titolo XXXVI De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione in genere contiene i cann. 1-13; il XXXVII De bonis ecclesiasticis in specie è suddisivo in capitoli e precisamente il I De peculio clericorum (cann. 1-10); il II De bonis ecclesiarum (cann. 1-9); il III De bonis hospitalium, aliorumque institutorum ecclesiasticorum che si apre con una precisazione e contiene i cann. 1-6.

Il tit. XXXVIII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica è diviso nei seguenti capitoli: il I De decimis, primitiis et oblationibus (cann. 1-13); il II De censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico (cann. 1-6); il III De praescriptionibus (cann. 1-7); il IV De contractibus in genere, cann. 1-12; il V De donationibus aliisque contractibus in specie (cann. 1-18); il VI De piis fundationibus (cann. 1-8); il VII De testamentis et ultimis voluntatibus (cann. 1-7), e l’VIII De successione ab intestato (cann. 1-6). Solo questi ultimi due capitoli sono stati esaminati collegialmente dai consultori (v., Verbale 1 dic. 1907, in ASV, CCDC, scat. 59).

 

[70] V., Verbale 8 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 59.

 

[71] Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. XXXVI-XXXVIII. Votum Dominici Burrotti [D. Burrotti, Votum], Romae, Typis Vaticanis, 1907 (in ASV, CCDC, scat. 42 e per il testo originale manoscritto scat. 58). Questo votum è costituito da un fascicolo di 57 fogli a stampa, contenenti 138 canoni, ed è suddiviso in titoli che, di massima, rispecchiano l'ordine dell'Indice delle materie. I canoni di ciascun titolo e capitolo presentano un'autonoma numerazione.

Il tit. XXXVI De bonis ecclesiasticis eorumque acquisitione, administratione et alienatione si compone di 5 canoni.

Il tit. XXXVII De bonis ecclesiasticis in specie dopo il cap. I De peculio Clericorum (cann. 1-3) presenta il cap. II De bonis Ecclesiarum (cann. 1-4) ed il cap. III De bonis hospitalium, aliarum institutionum ecclesiasticarum, ac piarum fundationum che riunisce i capitoli III e IV previsti nel progetto di Codice, e ciò viene precisato in una nota in cui si afferma: «Materia cap. III et IV huius tituli XXXVII una simul exponitur; 1.° quia affinis; 2.° ne communium dispositionum repetitio habeatur» (v., ivi, 8).

Il tit. XXXVIII De modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica è diviso nei seguenti sette capitoli: I De decimis, primitiis et oblationibus. Questo capitolo presenta partitamente i singoli argomenti attribuendo loro una numerazione autonoma dei canoni: De decimis - in nota è scritto: «Decimae personales non amplius in usu sunt; fortasse in aliqua regione reales adhuc solvuntur, ideoque nonnullos canones proponimus» - (cann. 1-5); De primitiis - un unico canone- e De oblationibus (cann. 1-5). Il cap. II De censibus, exactionibus, procurationibus et cathedratico si articola in De censibus (cann. 1-5); De exactionibus (cann. 1-4); De procurationibus (cann. 1-6); De cathedratico, cann. 1-4. Il cap. III De praescriptionibus (cann. 1-14); il cap. IV De contractibus in genere (cann. 1-18); il cap. V De donationibus aliisque contractibus in specie suddiviso, a sua volta, in De donationibus (cann. 1-7); De emptione et venditione (cann. 1-4); De permutatione (cann. 1-3); De locato et conducto (cann. 1-4); De contractu emphiteusis et census (cann. 1-4); De deposito (cann. 1-3); De commodato (cann. 1-2); De pignoribus et hypoteca (cann. 1-3); De fideiussione (cann. 1-3); De solutionibus (cann. 1-4). Il cap. VI De testamentis et ultimis voluntatibus (cann. 1-14) ed il cap. VII De successione ab intestato (cann. 1-11).

 

[72] V., Verbale 10 nov. 1907, in ASV, CCDC, scat. 59.

 

[73] Si tratta dello schema distinto da un n. 11, scritto a mano e che reca nella prima pagina la seguente intestazione: (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus, contenente 57 canoni. E' conveniente indicarlo come Schema A per chiarezza per confronti successivi.

Vi è poi lo schema distinto dal n. 21, con un'intestazione analoga a quello precedente, formato dai cann. 1-82, che qui viene indicato come Schema B. Infine lo schema n. 15 corrispondente esattamente a quello contenuto nella scat. 59 e descritto, infra, nota 92.

 

[74] Nel verbale l'esame dei canoni è preceduto dall'indicazione "II Lettura" che, in questo caso, a differenza di altre volte, si riferisce alla discussione della prima stesura dello schema sui beni temporali. Il testo esaminato è costituito da un fascicolo, a stampa, di 12 pagine contenenti 33 canoni. Nella prima pagina, dopo le parole Sub secreto pontificio poste tra parentesi, vi è l'intestazione Codex Iuris Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus [Schema I-1907, De bonis E. t.]. E' certamente una stesura parziale come emerge dal fatto che il testo, dopo 6 canoni preliminari, presenta un solo titolo, De bonis ecclesiasticis in genere, in cui vi è soltanto il cap. I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 7-33), v., ASV, CCDC, scat. 59, n. 11. Uno schema analogo non si trova in altre scatole dell'ASV in quanto lo schema della scat. 48, distinto col numero 11, è uguale a quello indicato, infra, nota 77.

 

[75] In particolare nella riunione dell'1 dicembre -cui hanno partecipato il presidente Gasparri e i consultori Lombardi, Melata, Eustasio, Lucidi, Bucceroni, Lampert e l'assistente Marmaggi- sono stati esaminati i cann. 1-13. In quella dell'8 dicembre -presenti il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Melata, Bastien, Bucceroni, Eustasio, Lucidi e l'assistente Marmaggi- ci si è soffermati sui cann. 14-32 (v. i relativi verbali, in ASV, CCDC, scat. 59).

 

[76] V., Verbale 8 dic. 1907, (cf. nota 70).

 

[77] Questo documento a stampa è costituito da un fascicolo di 20 pagine contenenti 57 canoni [Schema II-1907, De bonis E. t.]. Vi è una prima pagina con un'intestazione uguale a quella dello schema precedente. Anche questa è una stesura da ritenere parziale in quanto il testo, dopo 6 canoni preliminari, presenta un solo titolo De bonis ecclesiasticis in genere, formato dai capitoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 7-34), II De bonorum ecclesiasticorum administratione (cann. 35-49) e III De alienatione bonorum ecclesiasticorum (cann. 50-57). Nel testo vi è una sola nota inserita nel can. 28, § 4, e con essa si fa rinvio al votum Burrotti (v., ASV, CCDC, scat. 59, n. 21).

 

[78] Rispetto allo Schema I-1907, De bonis E. t., a prescindere dall'inserimento di due nuovi capitoli, si riscontrano variazioni nei cann. 1, 3, 4, 7, 10 e 11 (v., ASV, CCDC, scat. 59, n. 21).

 

[79] A questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i monsignori Giustini, Melata, Bastien, Lucidi, Bucceroni ed Eustasio; il relativo verbale non è sottoscritto (v., Verbale 15 dic. 1907, in ASV, CCDC, scat. 59).

 

[80] Questo titolo comprende un cap. I De bonis beneficialibus (cann. 58-66) ed un cap. II De bonis ecclesiarum hospit..., così abbreviato, (cann. 67-82).

 

[81] Questo gruppo di canoni potrebbe indicarsi come Prima redazione del titolo II dello Schema De bonis E. t.

 

[82] V., supra, nota 73.

 

[83] Si tratta di un documento a stampa, costituito da un fascicolo di 29 pagine contenente 82 canoni, conservato nella scat. 48 e distinto, anch'esso, col n. 21, scritto a mano. Questo testo [Schema III-1907, De bonis E. t.] presenta una prima pagina in cui figura un'intestazione uguale a quella degli altri schemi. Il n. 21 potrebbe far pensare ad una redazione completa del testo precedente ma, giova sottolineare, che ad un esame più attento vengono in evidenza mutamenti nelle parti analizzate dai consultori -talvolta con variazioni nell'ordine dei canoni all'interno dello stesso capitolo- e ciò induce a considerare il testo come una nuova stesura. In questo schema a 5 canoni preliminari fanno seguito il titolo I De bonis ecclesiasticis in genere formato dai capitoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 6-21), II De bonorum ecclesiasticorum administratione (cann. 22-53), ed il titolo II composto dai capitoli: I De bonis beneficialibus (cann. 54-61), II De bonis ecclesiarum, hospitalium aliorumque piorum institutorum ecclesiasticorum (cann. 62-75), e III De piis fundationibus (cann. 76-82), in ASV, CCDC, scat. 48.

 

[84] A questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Melata, Lucidi, Bucceroni, Bastien ed Eustasio (v., Verbale del 22 dic. 1907, n. 8, in ASV, CCDC, scat. 59).

 

[85] V., Verbale del 22 dic. 1907, (cf. nota 84).

 

[86] V., Verbale del 22 dic. 1907, (cf. nota 84).

 

[87] A questa riunione hanno preso parte il presidente Gasparri e i consultori Giustini, Melata, Lucidi, Eustasio, Bastien e Bucceroni (v., Verbale 29 dic. 1907, non sottoscritto, in ASV, CCDC, scat. 59). Va notato che nel verbale qualche canone non è indicato in modo esatto.

 

[88] V., supra, nota 74.

 

[89] V., supra, nota 77.

 

[90] V., supra, nota 80.

 

[91] V., supra, nota 83.

 

[92] Questo documento a stampa è costituito da un fascicolo di 31 pagine contenente 83 canoni. Nella prima pagina figura un'intestazione uguale a quella dello schema precedente [Schema IV-1908, De bonis E. t.]. In alto, sempre nella prima pagina, a mano è scritto: «Animadversiones mittantur non ultra diem 20am aprilis» (v., ASV, CCDC, scat. 48, n. 15 e scat. 59). In questo schema 5 canoni precedono il titolo I De bonis ecclesiasticis in genere, formato dai capitoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 6-23), II De bonorum ecclesiasticorum administratione (cann. 24-37), III De contractibus (cann. 38-54). A sua volta il titolo II De nonnullis bonis ecclesiasticis in specie è suddiviso nei capitoli: I De bonis beneficialibus (cann. 55-62), II De bonis ecclesiarum, hospitalium, aliorumque piorum institutorum ecclesiasticorum (cann. 63-76) e III De piis fundationibus (cann. 77-83).

 

[93] In merito a questa consulta, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 800 e ss.

 

[94] V., ASV, CCDC, scat. 48.

 

[95] Questo schema presenta una copertina che reca scritto soltanto "Liber II De rebus" e ciò non deve stupire in quanto nel 1909 è stato stampato uno schema nella cui copertina è scritto "Liber I De personis" (v., F. FALCHI, L'ufficio, cit., in ASGSS, 41, nota 101, e in Studi Finocchiaro, cit., 857, nota 101).

Nella prima pagina del fascicolo vi è l'intestazione (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber II De rebus [Schema I - De rebus, post 1909]. Si tratta di un testo di 341 pagine contenenti i cann. 1-850, corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC, scat. 50). Riguardo alla struttura della parte VI, v., infra, note 96 e 97.

 

[96] Infatti in nota al can. 542, § 2, si cita S. C. C. Bracaren. 11 dec. 1909.

 

[97] Tale documento è costituito dalle parti IV-VI dello Schema I, De rebus, post 1909 [Schema Ia, De rebus, post 1909], v., APGU, FO, scat. 1981.

 

[98] V. (Schema Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema II, De rebus, 1913]. Esso è formato da 365 pagine, contenenti i cann. 1-831. Anche questo schema è corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC, scat. 51). Per quanto si riferisce alla parte VI, v., infra, nota 101.

 

[99] V., ASV, CCDC, scat. 86.

 

[100] In proposito, v., F. FALCHI, Benefici ecclesiastici, cit., 53 e ss.

 

[101] Nella pars VI "De bonis Ecclesiae temporalibus" ai cann. 792-796 seguono i titoli: I "De bonorum ecclesiasticorum acquisitione" (cann. 797-813), II "De bonorum ecclesiasticorum administratione" (cann. 814-826), III "De contractibus" (cann. 827-843), e IV "De piis fundationibus" (cann. 844-850), v., ASV, CCDC, scat. 50.

 

[102] In esso, infatti, la pars VI "De bonis Ecclesiae temporalibus" si apre con i cann. 774-777, cui seguono i titoli: I De bonorum ecclesiasticorum acquisitione (cann. 778-794), II De bonorum ecclesiasticorum administratione (cann. 795-808), III De contractibus (cann. 809-824) e IV De piis fundationibus (cann. 825-831), v., ASV, CCDC, scat. 51. In questo schema il numero dei canoni della pars VI risulta inferiore per effetto della riunione di due disposizioni. Sono riscontrabili, anche, altri mutamenti.

 

[103] In questo senso va considerato il fatto che nella pars V non figuri più il can. 795 che in qualche misura incide sulla questione del rinvio alla legislazione civile territoriale.

 

[104] V., Riassunto delle osservazioni dei vescovi e dei superiori al libro III del Codice, s.d. [Riassunto], in ASV, CCDC, scat. 60. Per quanto si riferisce alle osservazioni concernenti la parte VI, v., ivi, 317-335.

Le animadversiones, nel testo originale, sono conservate in maggior misura nella scat. 60 e limitatamente in altre quali, ad esempio, le scatole 27 e 83.

 

[105] V. (Schema Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema IIa, De rebus, 1913]. Esso è formato da 365 pagine, contenenti i cann. 1-831. Anche questo schema è corredato di note con l'indicazione delle fonti (v., ASV, CCDC, scat. 86).

 

[106] V. (Schema Codicis Juris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri. Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXIII [Schema III, 1913, De Rebus], in APUG, FO, scat. 2039). Questo schema risulta strettamente collegato al Libro II e la numerazione dei canoni ne evidenzia la continuità.

 

[107] Anche questa parte che riunisce i cann. 1501-1557 mantiene inalterata la precedente struttura e cioè la suddivisione in titoli che appaiono invariati nella loro intestazione. Le innovazioni apportate riguardano il testo dei canoni.

 

[108] Questo testo presenta una copertina in cui si legge "Liber III" e a mano è scritto "Gen. 1909" (ASV, Commissione Riforma Cod. Diritto Canonico, Doppioni, scat. XV). Questa data, tenendo conto del testo e della numerazione dei canoni, è da ritenere inesatta.

 

[109] V. (Schema Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio), Codex Iuris Canonici, cum notis Petri card. Gasparri, Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCCXVI [Schema IV, De rebus, 1916], in ASV, CCDC, scat. 87. La parte VI contiene i cann. 1497-1553.

 

[110] In particolare una di queste bozze è costituita da una copia dello Schema IV, De rebus, 1916, nella quale sono contenute modifiche e correzioni manoscritte (v., ASV, CCDC, scat. 87). Un'altra bozza che presenta il testo dei canoni, senza le note, contiene qualche ulteriore mutamento e correzioni di errori di stampa (v., ivi, scat. 86).

 

[111] Nel Codice piobenedettino, come è noto, nel Libro III la parte VI è formata dai cann. 1 1495-1551.

 

[112] V., F. FALCHI, Benefici ecclesiastici, cit., 29 e ss.

 

[113] In merito all'attività di questa Consulta e all'apporto dato dai suoi componenti, v., F. FALCHI, La Consulta per la stesura dei canoni piobenettini sui beni temporali: la sua attività e il dilemma diritto romano o diritto statale, in AA.VV., Studi in onore di Rinaldo Bertolino (in corso di stampa).

 

[114] V., supra, par. 3.

 

[115] V., supra, par. 4.

 

[116] V., supra, nota 111.

 

[117] V., F. FALCHI, Le pie volontà, in AA.VV., I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano, 1999, 170-171.

 

[118] Lo stesso Gasparri riferendosi, in generale, a questa attività afferma: «In verità ... la redazione unica io la facevo a modo mio ed era necessario che la facessi subito ... affinché la tipografia potesse stamparla, io correggerla e ... rimetterla ai membri della Commissione» (P. GASPARRI, Storia, cit., 7).

 

[119] V., supra, par. 4.