N. 8 – 2009 – Note & Rassegne
Studi sull'evoluzione
del significato di fructus: dal
diritto romano al diritto civile moderno
Università di Xiamen
Cina
Sommario: 1. Fructus nel Diritto Romano. – 1.1. L’ analisi etimologica di fructus. – 1.2. La nozione naturalistica di fructus. – 1.3. Il
superamento della nozione naturalistica di fructus.
– 1.4. La disputa nell’età dei
Severi e la selezione di Iustinianus. – 1.5. Supplemento: la distinzione tra il fructus e il “prodotto”.
– 2. Fructus nella giurisprudenza del Medioevo e prima della
vigilia della codificazione del diritto civile moderno. –
2.1. L’emersione della nozione
bipartita di fructus (naturale,
industriale). – 2.2. L’emersione
della nozione tripartita di fructus (naturale,
industriale e civile). – 2.3. La disputa
sulla conservazione o l’abbandono del concetto di fructus civiles. – 3. Fructus nel diritto
civile moderno. – 3.1.
I codici civili ed i diritti civili sotto la nozione
tripartita di fructus. A. Fructus nel Codice Civile Francese e nel diritto civile
francese. B. Fructus nel Codice Civile
Italiano e nel diritto civile italiano. C. Fructus nel Codice Civile
Argentino. D. Fructus negli altri
codici civili. – 3.2. I codici
civili che hanno adottato la nozione naturalistica di fructus. A. Codice Civile Svizzero. B. Codice Civile Etiopico. C. Codice
Civile di Québec. – 3.3. – Un codice civile eterogeneo: BGB.
– 4. Conclusioni. – 4.1. L’emersione delle nuove forme di
reddito e la espansione del significato di fructus.
– 4.2. La
situazione difficile della nozione tripartita di fructus ed il ritorno alla nozione naturalistica di fructus.
Fructus è uno dei concetti fondamentali sia nel diritto
romano che nel diritto civile moderno; è un punto cruciale della ricerca
teorica. Nelle legislazioni dei vari paesi moderni, i legislatori lo
interpretano ognuno a modo suo. Questo fenomeno ha profondi radici nel diritto
romano. Il termine fructus assume
vari significati nei diversi periodi del diritto romano e perfino in diverse
opere provenienti dallo stesso periodo, e i differenti significati di fructus che sono stati conservati nelle
fonti del diritto romano sono stati accettati diversamente dai vari ordinamenti
giuridici che ereditano il diritto romano. Conseguentemente, è
impossibile comprendere i diversi aspetti di fructus nel Medioevo, nella giurisprudenza moderna e nei codici
civili moderni, se non risaliamo alla sua origine e al suo sviluppo nel diritto
romano.
È generalmente accettato che fructus deriva da frui e
fruito che derivano da fruor (fruire, godere). E intanto non ci
sembra ipotesi troppo azzardata di riconoscere un nesso tra fruor e frumo (= vescor,
mangiare, godere), frumen (gola,
esofago), frumentum (grano, frumento)[1]. Così
si può dedurre che il significato originario di fructus consiste nelle cose che sono in grado di soddisfare le
necessità primarie della vita, quindi, erano i prodotti organici della
terra come il frumento, il grano, ecc., visto che il primo periodo della
società romana era essenzialmente basato sull'agricoltura.
Originariamente, fructus
era un concetto legato alla terra, inoltre, era utilizzato solo per indicare i
prodotti organici della terra. Ma in un certo momento, i prodotti inorganici
della terra come i prodotti delle miniere, cave, vennero considerati
anch’essi come fructus[2].
Più tardi, anche i prodotti degli animali come il latte, la lana, i
parti di animali erano assimilati a frcutus.
Ciò era coerente col cambiamento del modo di vivere dell’uomo,
cioè dal modo primitivo-naturale al modo di pascolare, e alla fine si
arrivava all’agricoltura, come era stato descritto da Varro[3].
Fino a questo momento, si era formata la completa nozione naturalistica di fructus, quale riguardava esclusivamente
solo i prodotti naturali della terra e del bestiame nel senso di «la cosa
nuova che deriva dalla cosa-madre»[4].
Con lo sviluppo dell’economia sociale di Roma,
alcune nuove forme di reddito (come usurae,
mercedes, operae servorum) emersero nel tardo periodo della Repubblica, quali
erano legate alla cosa-madre, ma non derivavano direttamente dalla cosa-madre,
ma per altro motivo esterno. Nonostante tutto ciò, la nozione
naturalistica di fructus non
cambiò, fino ai fondatori del ius
civiles che sono Publius Mucius, Brutus e Manilius (D.1,2,2,39).
Per quanto riguarda il partus ancillae, se sia fructus
o non, era stato discusso da Publius Mucius, Manilius e Brutus. I primi due
consideravano come fructus il partus ancillae, ma Brutus, considerando
la personalità morale della schiava e la sua vera destinazione
economico-sociale, si oppose. L’opinione di Brutus prevalse fin
dall’inizio del periodo classico[5].
Nel ultimo secolo della Repubblica, alcuni giuristi
cominciano a pensare il rapporto tra le suddette nuove forme di reddito e fructus, tra cui ci sono le teorie di
Quintus Mucius Sceavola e di Servius Sulpicus Rufus, che fanno un confronto tra
fructus e le nuove forme di reddito.
Sceavola tiene la nozione naturalistica: fructus
è la cosa nuova proveniente dalla cosa-madre in sé, e sottolinea
la differenza essenziale tra l’interesse pecuniario e fructus (D.50,16,121)[6]; Servius fa un confronto tra le operae servorum e fructus della
terra (D.40,7,14pr.)[7],
ma mantiene la nozione naturalistica di fructus
(D.19,2,15,2)[8].
Il superamento della nozione naturalistica di fructus viene iniziato da Labeo, chi per
la prima volta in modo esplicito indica un collegamento funzionale tra fructus e l’uomo,e ritiene la
funzione essenziale di fructus
è quella di soddisfare le esigenze dell’uomo. Questo è
anche il criterio per decidere che cosa è il fructus (D.33,2,42)[9]. Il criterio secondo Labeo, ciò le esigenze
dell’uomo, rende possibile l’espansione del significato di fructus: fructus non sono soltanto le cose corporale che si separano da
cosa-madre senza intaccarne la sua sostanza, ma anche l’utilità
incorporale che l’uomo trae dalla stessa senza intaccarne la sostanza, ad
esempio, l’utilità ottenuta dall’esercizio di una servitù
prediale, il diritto di dare una cosa in pegno, ecc. (D.8,5,4,2 [10];
D.22,1,49=D.50,17,72 [11]).
Iulianus costruisce una nozione di fructus che è il normale reddito della cosa, cioè «il reddito proviene dalla cosa corporale senza intaccarne
la sostanza e la capacità riproduttiva, secondo la sua normale
destinazione d’uso»[12]. La nozione di fructus di Iulianus rivela la
coesistenza di due nozioni di fructus: il fructus si interpreta non solamente nel senso
“naturalistica”, ma anche secondo la destinazione
“economico-sociale” della cosa-madre. Insomma, questa nozione fonda
la base della nozione del cosiddetto fructus
civiles.
Gaius continua a promuovere la nozione di fructus nel senso
“economico-sociale”. Nel suo Institutiones
si riferisce solamente il fructus
della terra (Gai.2,14;Gai.2,203), però nelle sue altre opere quali sono
conservate nella Digesta Iustiniani
ci sono le descrizioni sul fructus
più dettagliate: D.22,1,28pr.[13]
(si riferisce il fructus del
bestiame); D.22,1,19,1 [14]
(eredita l’idea di Labeo, e ritiene che fructus è l’utilità tratta dall’esercizio
del diritto di passare); D.7,7,4 [15] (ritiene che il fructus
del schiavi si tratta del loro lavoro). Inoltre, Gaius distingue con successo i
redditi ricavabili dalle cose per natura e questi attraverso un negozio
giuridico, verificando l’applicabilità della regola stessa per
tutti e due tipi dei redditi (D.22,2,19pr.)[16]
[17].
Dall’età di Severus la discussione sul fructus si divide in due filoni
contrapposti: uno di Papinianus, sviluppato ulteriormente da Paulus e seguito
da Marcianus; l’altro di Ulpianus, successo da Modestinus e accettato da
Iustinianus[18].
Il primo espande il significato di fructus
ad ogni utilità periodica percepibile dalla cosa-madre per natura o
sulla base del diritto (D.6,1,62pr.; D.22,1,38,13; D.22,1,11,1); il secondo
tiene la nozione naturalistica di fructus,
e distingue il fructus in sé
dalla utilità che assume la vece di fructus
(cioè fructus civiles),
perciò considera il fructus
nel stretto senso naturalistico, però anche questa utilità
è considerata come fructus
tramite il modo di finzione giuridica, e di conseguenza le regole comuni sono
applicate a tutti e due (D.22,1,34; D.5,3,29; D.32,83pr.).
Sebbene alla fine Iustinianus ha accettato l’idea
di Ulpianus e ha fatto un sforzo per rendere coerente la nozione di fructus come espressa in D.22,1 (De usuris et fructibus et causis et omnibus
accessionibus et mora) e le significazioni di fruges e usura in
D.50,16,77 [19]
e D.50,16,121 [20],
la disputa continuativa dalla scoperta delle fonti di diritto romano continua
ancora. Iustinianus ha mostrato nella sua Digesta
tutte le nozioni diverse di fructus che
esistevano nel passato, ma queste nozioni erano diverse nei loro contenuti.
Essi soltanto hanno lo stesso nome di fructus,
e perciò sono inevitabili che ci sono le contraddizioni e i conflitti[21].
Tuttavia, si lascia proprio lo spazio sufficiente ai giuristi medievali e
seguenti per ricostruire il concetto di fructus.
Secondo la ricerca di alcuni romanisti, il fructus è diverso dal
“prodotto” nella giurisprudenza classica. La utilità
periodica sulla base della destinazione di cosa-madre è fructus, altrimenti, la utilità
aperiodica o percepibile non sulla base della destinazione di cosa-madre
è “prodotto”[22].
Se c’è questa distinzione, il suo valore si tratta di: da un
punto, determinare il diritto di usufruttuario, vale a dire,
l’usufruttuario ha il diritto solo a fructus;
da altro punto, se l’utilità percepibile dalla cosa-madre non
è fructus, deve essere
restituita al proprietario della cosa-madre dai possessori, sia di buona fede
che di mala fede. Vedremo che questa distinzione è ereditata dal Codice
Civile Francese ed il Codice Civile Argentino, però il criterio della
divisione è cambiato.
Il contribuito dei giuristi medievali per il concetto di fructus riflette principalmente nelle
loro disposizioni sistematiche delle materie frammentarie dei giuristi romani,
dove forma un sistema generale dei concetti.
La scuola dei Glossatore rappresentata da Franciscus Accursius interpreta il
concetto di fructus nel senso
naturalistico. Nella sua opera Magna
Glossa, la bipartizione della categoria di fructus è fissata per la prima volta: «alii naturales,
ut poma et similia; alii industriales ut segetes quae industria hominis
queruntur…», vale a dire, la produzione di fructus sia è naturale (fructus
naturales) sia ha bisogna di lavoro dell’uomo (fructus industriales). Inoltre, osserva la connessione fra fructus e reditus rilevata da D.50,16,77, e ritiene il reddito è uno
elemento essenziale di fructus,
tentando di definire unitamente il fructus
bipartito come il reddito della cosa[23].
La scuola di Glossatore giustappone il fructus bipartito con le mercedes, non riconoscendo il concetto
di fructus civiles raffinato dalla
scuola di Commentatore. Solo la nozione tripartita di fructus è chiamata la chiave per decifrare le nozione
diverse di fructus nel Corpus Iuris Civilis. La emersione della
nozione tripartita di fructus va
attribuita a Bartolus che chiarifica il concetto di fructus civiles (compresi l’interesse e l’affitto,
ecc.) attraverso la valorizzazione di nuovo della nozione “i redditi
percepibile in base al diritto” da Papinianus (D.6,1,62 pr.)[24].
Dopo Bartolus, la disputa sul fructus
civiles che appariva nel periodo classico appare nel giurisprudenza
seguente nuovamente.
Diciamo che la nozione di fructus di Duaren è semi-naturalista, perché da un
punto, lui conserva la nozione naturalista di fructus (ex re ipsa nasci),
e afferma la bipartizione del fructus
naturales e fructus industriales;
da altro punto, estende il regime giuridico proprio del fructus, considerando questa terza classe di fructus (ad esempio, l’affitto, ecc.) come una particolare
espressione del fructus industriales,
in quanto, secondo Duaren, tutti e due sono condizionati dal factum hominis.
Cujas realizza la contrapposizione chiara tra il fructus e l’interesse: il primo
nasce dalla terra o dall’animale, il secondo proviene dal danaro prestato
in base all’accordo delle parti. Nel suo commento a D.50,16,121 dice:
«Usura mutuatae pecuniae non est in
fructu: fructus enim non est legitimum, sed naturale nomen, id est, fructus
est, quod natura provenit, at usura naturaliter es pecunia vel nutuo non nascitur,
sed ex nova obligatione, id est ex stipulatione»[25]
Perciò, Cujas segue la stretta nozione naturalistica di fructus.
Nella sua opera sul fructus,
Hugues Doneau realizza la differenza
essenziale tra il cosiddetto fructus
civiles e fructus naturales, fructus industriales, e ribadisce la
nozione naturalistica di fructus. Ma
per costruire una nozione unitaria di fructus,
Doneau coglie il elemento comune delle tre categorie di fructus attraverso l’ estensione del rapporto tra il reddito
e la cosa-madre: fructus naturales
è il reddito derivato dalla cosa-madre in sé (ex corpore rei), fructus industriales è quello ottenuto tramite la cosa-madre
(ex re), fructus civiles è il reddito sostitutivo derivato
dall’uso della cosa-madre (ex usu
rei)[26].
Nella sua opera Il
Diritto Civile nel Suo Ordine Naturale (1694), Jean Domat costruisce una nozione rigida di fructus sulla base delle sue ricerche
sul usufrutto. Domat riconosce fructus
nel suo puro senso naturalistico, e nel frattempo i prodotti inorganici della terra sono esclusi dal fructus, vale a dire, il fructus è limitato ai prodotti
organici della terra e dall’animale[27].
Subito dopo Domat, arriva la prima ondata di codificare i
codici civili moderni. La discussione sul concetto di fructus civiles in teoria continua sempre, ma la nozione tripartita
di fructus è accettato dalla
maggior parte dei codici civili moderni. Certamente, possiamo vedere anche una
tendenza verso il ritorno alla nozione naturalistica di fructus, cioè, l’abbandono della espressione di fructus civiles, ma l’accettazione
della nozione naturalistica di fructus.
Inoltre, i tre requisiti per definire il fructus
trascurati spesso (la produzione secondo la destinazione della cosa-madre,
quella periodica, e non intacca la sostanza della cosa-madre)
che sono raffinati dai giuristi medievali e seguenti, sono stato attenti e
reinterpretati nell’epoca di codificazione.
Il Codice Civile Francese accetta la nozione tripartita
di fructus che è appena
confermata dalla teoria: sono fructus
naturales i prodotti naturali della terra, i prodotti e i parti degli
animali; sono fructus industriales
quelli che provengono dalla terra con la coltivazione (art. 583); sono fructus civiles l’affitto della
casa, gli interessi dei soldi che possono essere richiesti alla scadenza, la
rata e l’affitto della terra (art. 584). Esso eredita ancora la
distinzione tra il fructus e il
“prodotto” nel diritto romano. Ritiene generalmente che sono fructus i redditi periodici che la
cosa-madre dà
senza intaccarne la sostanza, ma per quanto riguarda il “prodotto”,
la sua produzione non è periodica e cambia la sostanza della cosa-madre
(ad esempio, il minerale dalla terra). Inoltre, la distinzione tra il fructus e il “prodotto”
è condizionato anche dalla modalità di gestione, per esempio,
sono fructus gli alberi tagliati
regolarmente e i minerali scavati in un modo pianificato, ma sono i
“prodotti” gli alberi tagliati nell’ultima volta e i minerali
scavati non pianificati[29].
Per fructus civiles,
oltre a quelli che sono elencati nel Codice Civile, sono anche considerati fructus civiles nella giurisprudenza,
alla causa della sua periodicità
della distribuzione, i redditi sul investimento del capitale
(cioè il profitto ed il dividendo della società commerciale)[30].
Nel diritto civile italiano, sono fructus quelli che le sue produzioni sono periodiche, sulla destinazione
economica e non incida sulla sostanza della cosa-madre. Fructus si distinguono in due categorie: fructus naturales e fructus
civiles, il primo sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti
degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere (art. 820,comma 1).
Invece, fructus civiles sono i
redditi che si conseguono da un bene, come corrispettivo del godimento che ne
venga concesso ad altri, a fine di sostituire l’utilità che il
proprietario della cosa-madre avrebbe ricavato da questa cosa, inclusi gli
interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie, ogni altra
rendita, il corrispettivo delle locazioni (art. 820,comma 3) ed i dividendi
azionari, ecc. Fructus civiles devono
presentare il requisito della periodicità, quindi non sono fructus i premi che vengono sorteggiati
dipendono dal caso[31].
I tradizionali tre requisiti di fructus,
cioè il requisito oggettivo (la conservazione della sostanza della
cosa-madre), il requisito soggettivo(la destinazione
economica)e il requisito naturalistico (la periodicità),
sono confermati nel Codice Civile Italiano. Ma ogni requisito è anche
criticato nel diverso grado[32].
Il Codice Civile Argentino detiene fedelmente la nozione
tripartita di fructus: «Son
frutos naturales las producciones espontáneas de la naturaleza. Los
frutos que no se producen sino por la industria del hombre o por la cultura de
la tierra, se llaman frutos industriales. Son frutos civiles las rentas que la
cosa produce»(art. 2424). «Son cosas accesorias como frutos civiles las que provienen del uso o
del goce de la cosa que se ha concedido a otro, y también las que
provienen de la privación del uso de la cosa. Son igualmente frutos
civiles los salarios u honorarios del trabajo material, o del trabajo
inmaterial de las ciencias»
(art. 2330). È unica la disposizione che considera
il stipendio e il compenso come fructus
civiles, ma rende il significato di fructus
civiles così estensivo che il valore della sua esistenza è
scontato.
Sarsfield, l’autore di Codice Civile Argentino,
delucida dettagliatamente la distinzione tra il fructus e il “prodotto” ereditata dal diritto romano
nei commentati sui art. 2329 e art. 2444: sono fructus quelle cose che provengono periodicamente dalla cosa-madre
senza intaccarne
il suo contenuto, le cui produzioni sono necessarie per la natura della
cosa-madre o per la intenzione proprietaria; i “prodotti” sono invece quelle cose separate o tratte
dalla cosa-madre, le cui produzioni non sono necessarie o periodiche, e le cui
separazioni dalla cosa-madre intaccano necessariamente il suo contenuto. Questa
distinzione rivela i requisiti di fructus
come “la necessità”, “la periodicità”,
“la conservazione della sostanza della cosa-madre”, quindi i
prodotti inorganici della terra sono esclusi dal fructus.
Ci sono altri codici civili che hanno accettato la
nozione tripartita di fructus, per
esempio, il Codice Civile di Louisiana, nel suo art. 551 dice: «Fruits are things that are produced by or
derived from another thing without diminution of its substance. There are two kinds of fruits;
natural fruits and civil fruits. Natural fruits are products of the earth or of
animals. Civil fruits are revenues derived from a thing by operation of law or
by reason of a juridical act, such as rentals, interest, and certain corporate
distributions». La
sua teoria giuridica ritiene generalmente che il suo fructus civiles comprende anche il fructus della proprietà intellettuale, in particolare di copyright, cioè la royalty[33].
Alcuni codici civili usano soltanto i concetti di fructus naturales, fructus industriales, fructus
civiles, ma non ci sono le loro definizioni esplicite, ad esempio, il
Codice Civile Russo (art. 136 e art. 218, ecc.), il Nuovo Codice Civile
Brasiliano (art. 1215, ecc.), il Codice Civile Egiziano (art. 978, ecc.)[34].
Le definizioni di fructus
nel Codice Civile Cileno non sono particolare (art. 644. Se
llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayuda o no de la industria
humana; art. 647. Se llaman frutos civiles los precios,
pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de
capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.), ma il suo concetto di fructus naturales presenta l’esclusione dei prodotti
inorganici della terra (art. 645 e art. 646).
Sebbene il Codice Civile Olandese ha definito i concetti
di fructus naturales e fructus civiles, ma infatti, il
significato di fructus è
lasciato alla concezione sociale da determinare: «fructus naturales sono quelle cose che sono considerate fructus di un’altra cosa secondo
la concezione sociale; fructus civiles sono
quelli diritti che sono considerati fructus
dei beni secondo la concezione sociale». Nel questo codice, la cosa
indica soltanto la cosa corporale,
però il bene include tutte le cose e tutti i diritti patrimoniali,
quindi, fructus naturales sono le
cose corporali quelle che provengono dalle cose
corporali, e fructus civiles sono i
diritti quelli che si conseguono dalle cose corporali o dai diritti
patrimoniali. L’opinione che considera fructus civiles come il diritto, rivela l’essenza di frcutus civiles.
Può dire che la definizione di fructus nel Codice Civile Maltese
è completa ma conservatore: «art. 333. (1) Natural fruits are those which are the
spontaneous produce of the soil. The produce and increase of animals and the
produce of stone-quarries or of mines are also natural fruits. (2) Industrial fruits of a tenement are those
which are obtained by cultivation. (3)
Civil fruits are the rents of property
let, emphyteutical ground-rents, interest on capitals, and annuities».
Le disposizioni del Codice Civile Giapponese e quelli del
Codice Civile di Taiwan sul frcutus
sono simili. Nel primo codice: «Sono fructus
naturales le produzioni che si producono secondo la destinazione della
cosa-madre. Sono fructus civiles il
denaro o altre cose ottenuti come corrispettivo del’uso della
cosa-madre» (art. 88). Nel secondo codice: «Sono fructus naturales i frutti, le
produzioni degli animali e altre produzioni che si producono secondo la
destinazione della cosa-madre. Sono fructus
civiles gli interessi, gli affitti e altri redditi percepibili in base al
rapporto giuridico» (art. 69). Ritiene la teoria giuridica di Taiwan: la
“cosa-madre” che produce il fructus
può essere la cosa o il diritto, e la produzione di fructus naturales include
la produzione organica e inorganica. Il cosiddetto “secondo la
destinazione”, si interpretava come “secondo la destinazione
economica” nella teoria passata, ma adesso è “secondo ogni
destinazione” nella teoria ultima; “il rapporto giuridico”
per il fructus civiles include ogni
rapporto giuridico, ad esempio, il negozio giuridico e la disposizione
giuridica. Il cosiddetto “reddito”, è il corrispettivo
ottenuto per l’uso della “cosa-madre” altrui, ad esempio, gli
interessi, gli affitti e la royalty,
ecc.[35].
Vediamo che il significato di fructus
è estensivo, ma con la sua definizione di fructus civiles non può interpretare perché il prezzo
della vendita e la rimunerazione del mandato non sono fructus. Se fossero fructus,
vale a dire, «ogni reddito o corrispettivo percepibile in base al
rapporto giuridico fossero fructus,
il concetto di fructus civiles
perderebbe il suo valore»[36].
A causa della cognizione della eterogeneità di fructus civiles, una tendenza verso il
ritorno alla nozione naturalistica di
fructus emerge in alcuni codici civili, in cui fructus è soltanto fructus
naturales.
La definizione di fructus
emerge nel art. 643, comma 2: «Fructus naturales sono i prodotti periodici ed i
redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il
concetto comune», che è simile alla definizione
di Taiwan. Il Codice Civile Svizzero, in cui non c’è il concetto
di fructus civiles, limitando il fructus al fructus naturales nel senso naturalistico, usa ancora il termine fructus naturales e non usa fructus direttamente. Questo fatto
indica che la sua rottura con la nozione tripartita di fructus non è completa.
Sebbene il Codice Civile Etiopico anche definisce il fructus nel senso naturalistico come il
Codice Civile Svizzero, usa ancora il termine fructus naturales. Inoltre, le definizioni di fructus in entrambi codici civili sono simili. L’art. 1170
dice: «(1) il proprietario della cosa-madre è anche il proprietario
del suo fructus naturales. (2) Sono considerati come fructus i prodotti periodici della cosa-madre, ogni cosa che
è ritratta dalla una cosa, conformemente alla sua destinazione, secondo
la pratica comune».
Un altro modello che rompe il rapporto completamente con
la nozione tripartita di fructus
è il Codice Civile di Québec, in cui non emerge anche il concetto
di fructus naturales, perché
il concetto di fructus naturales
implica che c’è un concetto opposto come frcutus civiles. Il fructus
nel questo codice è quello «che è prodotto dalla
proprietà senza qualsiasi alterazione della sua sostanza»,
inoltre, il concetto di cosiddetto fructus
civiles è sostituito con una termine “revenues (reddito)”, ma il significato di “revenus” è più
estensivo di fructus civiles (art.
910). Possiamo vedere che il fructus
nel Codice Civile di Québec comprende oltre a le cose prodotte
spontaneamente dalla proprietà, dalla coltivazione o dalla lavorazione
della terra, le produzioni e gli incrementi degli animali, anche «il
diritto che il suo esercizio può rendere più fructus» (art. 910). Questa disposizione sembra eccentrica,
ma può anche trovare la sua origine nel diritto romano, cioè la
nozione di fructus di Labeo, che
considera come fructus l’utilità
incorporale tratta dalla cosa-madre senza intaccarne la sostanza, ad esempio,
il diritto di dare una cosa in pegno (D.22,1,49=50,17,22).
La disposizione sul fructus
nel BGB sembra eterogenea, ma è importante per rilevare le essenze di fructus naturales e fructus civiles. Esso non accetta la bipartizione di fructus naturales e fructus civiles, ma di fructus
della cosa e fructus del diritto, in
base al titolo di ottenere fructus[37].
Sono fructus della cosa quelli ottenuti
per il esercizio della proprietà, e sono fructus del diritto quelli ottenuti dalla cosa altrui per il
esercizio di altri diritti[38].
Secondo il BGB, il fructus della cosa
nel art. 99, comma 1 e il fructus del
diretto nel art. 99, comma 2 sono fructus
diretti, opposto con il fructus
indiretto della cosa o il diritto nel art. 99, comma 3 [39].
Sebbene il BGB non ha adottato espressamente le
espressioni di fructus naturales e fructus civiles, ma infatti, alcuni
giuristi ritengono che fructus
diretto è fructus naturales, e
il fructus indiretto è fructus civiles[40].
Questa nuova classificazione di fructus
estende potenzialmente il suo ambito, vale a dire, alcune nuove forme di
reddito, ad esempio, il cosiddetto fructus
della proprietà intellettuale, sono considerate come il fructus indiretto del diritto.
Dal punto dell’evoluzione del significato di fructus , si può vedere che il
concetto di fructus sviluppa lungo
tale via: inizialmente, sono fructus
soltanto quelle cose che provengono dalla terra e possono soddisfare la
necessità della vita; poi, il significato di fructus estende alle produzioni della terra e degli animali,
così la nozione naturalistica di fructus
si forma. Nel tardo periodo della Repubblica, le nuove forme di reddito
emergono che sono chiamate fructus
civiles dai giuristi medievali e seguenti, così, il criterio di
riconoscere il fructus è
modificato dal quello naturalistico al quello economico-sociale[41],
secondo cui sono fructus non soltanto
il reddito corporale, ma anche l’utilità incorporale tratta dalla
cosa-madre. I giuristi romani fanno una distinzione tra il fructus e il “prodotto” mentre estendono il significato
di fructus. L’evoluzione di fructus nel diritto romano determina i
sui significati multipli nei codici civili moderni. Dal diritto romano, con
l’aumento delle forme nuove di reddito, il significato di fructus diventa più ampio e si
riflette sopratutto sul fructus civiles,
cioè, il cosiddetto fructus
della proprietà intellettuale (nei diritti civili germanico e di
Louisiana), le distribuzioni aziendali (nel diritto civile di Louisiana), i
dividendi azionari (nel diritti civili italiano e francese), gli stipendi e i
compensi (nel diritto civile argentino), ecc., sono considerati come fructus civiles dai vari Paesi moderni.
Una cosa che vale la pena notare è la natura giuridica delle cellule
prolifere umane, con lo sviluppo biotecnologico, al cui sempre più
attenzioni sono prestate. Alcuni giuristi stanno discutendo se può
essere considerato come fructus[42].
Da Bartolus che chiarisce il concetto di fructus civiles, la nozione tripartita
di fructus è accettata
ampiamente dalla seguente giurisprudenza romana e dal diritto civile, ma la
voce contraria sempre esiste. In particolare, nella ricerca moderna del diritto
romano, la ondata che dubita del concetto di fructus civiles diventa più intensa.
Una opera di G.E. Heimbach sul fructus[43] è considerata la prima consapevole critica della
scienza romanistica alla nozione tripartita di fructus, in cui Heimbach propone una definizione unitaria: fructus è ogni cosa che è
prodotta da cose corporali attraverso la loro innata forza organica, ma il
cosiddetto fructus civiles è
quello che deriva in virtù di un negozio giuridico o per l’effetto
di legge, sebbene appartiene di solito allo stesso regime giuridico con fructus, non è fructus[44].
Anche Savigny percepisce un indebolimento della nozione
tripartita di fructus. Egli riconosce
il significato originario di fructus,
però non nega la successiva estensione del suo significato giuridico.
Sebbene il fructus civiles non
è correlato alle leggi organiche della natura, talvolta anche presenta
la caratteristica essenziale del fructus,
cioè, la periodicità, quindi rende l’ultimo analogico o
vicino al primo[45]. La periodicità qui è soltanto un punto
comune di ripiego scavato da Savigny per costruire una nozione unitaria di fructus, che non può sostenenre
la deliberazione rigorosa, perché la periodicità del reddito
percepibile in base al rapporto giuridico è limitata.
Windscheid definisce fructus
da tre aspetti: «(1)quelle produzioni organiche di una cosa, cioè
l’utilità che la cosa somministra senza la diminuzione della sua
sostanza; (2)quelle cose che una cosa somministra come reddito, anche quando
esse non appartengono alle produzioni organiche; (3) in senso lato, anche quel
reddito non somministrato dalla cosa stessa, ma lucrato da essa per mezzo
d’un rapporto giuridico. In questo caso, si chiama fructus civiles, in opposizione al naturales»[46]. Ovviamente, a causa del riconoscimento del carattere
distintivo di fructus civiles,
Windscheid non va a costruire una nozione unitaria di fructus, ma una non-unitaria che è esplicata in vari
aspetti.
In Italia, Bonfante definisce il fructus nella nozione naturalistica: sono fructus «quelle parti staccate della cosa, che negli usi
sociali si considerano come il redito della medesima», le quali includono
i prodotti delle piante, i parti degli animali, il latte e i prodotti delle
miniere. Ma nel frattempo dice «il termine frcutus si usa anche a significare le rendite in denaro che
dà l’impiego di un capitali: pigione, nolo, interesse, ecc. Questi
fructus si dicono civiles»[47]. Tuttavia, Bonfante ha notato la distinzione tra il frcutus naturales e il fructus civiles nell’uso dei termini. Inoltre, egli osserva
sensibilmente una altra differenza notevole: il acquisto di fructus naturales è uno dei modi originario di acquisto, ma il
acquisto di fructus civiles
appartiene al acquisto derivativo[48].
In Cina, ci sono anche alcuni giuristi che realizzano la
eterogeneità di fructus civiles
e ritengono che si deve abbandonare il concetto di fructus civiles, vale a dire, fructus
è soltanto fructus naturales,
intanto, fructus civiles dovrebbe
essere chiamato il reddito del capitale[49].
Nei codici civili moderni, la nozione tripartita di fructus non è più la
scelta unica, ed il ritorno alla nozione naturalistica di fructus emerge nei alcuni codici civile. Sicuramente, il fructus civiles, come
l’estensione del fructus, in
fatti non è, ma è considerato tramite la finzione giuridica come,
fructus. Sebbene c’è una
certa coincidenza dell’applicabilità di regole comuni a tutti e
due, fuori di questo, fructus civiles
è assolutamente diverso dal fructus
propriamente detto, e la sua esistenza rende impossibile per costruire una
nozione unitaria di fructus. Il
ritorno alla nozione naturalistica tradizionale di fructus sarebbe la tendenza futura dell'evoluzione del significato
di fructus. Invece, le nuove forme di
prodotto che emergeranno nel futuro grazie allo sviluppo biotecnologico, se
potranno essere considerati fructus o
meno, non è chiaro attualmente.
[1] Cfr. Enciclopedia
del Diritto (XVIII:Foro-Giud), Milano 1962, 189; Xie Daren, Dizionario
Latino-Cinese, Pechino 1988, 236.
[3] Cfr. M.T.Varro, De
Re Rustica, a W. D. Hooper et H. B. Ash editi, apud
Loeb Classical Library, Londinii 1934, 312-314.
[5] Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano
1987, 201; altresì cfr. Mario
Talamanca, Elementi di diritto romano, Milano 2001, 239.
[6] Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia
non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.
[7] Servus, qui testamento domini, cum decem heredi dedisset,
liber esse iussus erat, heredi mercedem referre pro operis suis solebat: cum ex
mercede heres amplius decem recepisset, servus liberum esse aiebat: de ea re
consulebatur. respondit non videri liberum esse: non enim pro libertate, sed
pro operis eam pecuniam dedisse nec magis ob eam rem liberum esse, quam si
fundum a domino conduxisset et pro fructu fundi pecuniam dedisset.
[9] In fructu id esse
intellegitur, quod ad usum hominis inductum est: neque enim maturitas naturalis
hic spectanda est, sed id tempus, quo magis colono dominove eum fructum tollere
expedit. itaque cum olea immatura plus habeat reditus, quam si matura legatur,
non potest videri, si immatura lecta est, in fructu non esse.
[10] In confessoria actione,
quae de servitute movetur, fructus etiam veniunt. sed videamus, qui esse
fructus servitutis possunt: et est verius id demum fructuum nomine computandum,
si quid sit quod intersit agentis servitute non prohiberi. sed et in negatoria
actione, ut labeo ait, fructus computantur, quanti interest petitoris non uti
fundi sui itinere adversarium: et hanc sententiam et pomponius probat.
[14] Iter quoque et actus si
petitus sit, vix est ut fructus ulli possint aestimari, nisi si quis commodum
in fructibus numeraret, quod habiturus esset petitor, si statim eo tempore quo
petisset ire agere non prohiberetur: quod admittendum est.
[15] Fructus hominis in operis
constitit et retro in fructu hominis operae sunt. et ut in ceteris rebus
fructus deductis necessariis impensis intellegitur, ita et in operis servorum.
[19] frugem’ pro reditu appellari, non solum frumentis
aut leguminibus, verum et ex vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis
capitur, iulianus scribit. ‘ fruges’ omnes esse, quibus
homo vescatur, falsum esse: non enim carnem aut aves ferasve aut poma fruges
dici.…
[20] Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia
non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.
[21] Non soltanto nella Digesta
Iustiniani, ma anche nelle Institutiones
Iustiniani ci sono le interpretazioni contraddittorie di fructus come I.2,1,35. Per le critiche a
questo frammento, cfr. Barry Nicholas,
Una introduzione al diritto romano,
tradotto in cinese da Huang Feng, Pechino 2004, 151.
[25] Per le descrizioni del fructus da Duaren e Cujas, cfr. Riccardo
Cardilli, La nozione giuridica di fructus,
cit., 401-402.
[26] Hugonis Donelli, De fructibus, in Opera omnia
(Tomus Decimus), Caput III, Roma 1828, 1406-1426.
[27] Jean Domat, The Civil Law in its Natural Order
(Volume I). Translated from the French by William Strahan, LL.D., Edited from
the Second London Edition by Luther S. Cushing, Littleton, Colorado 1980,
410-413, 421.
[28] Un punto da ricordare: fructus naturales nella nozione tripartita è nel suo senso
stretto,ma nei alcuni codici civili che accettano la nozione tripartita di frucut non ci sono il concetto di fructus industriales. In questi casi, fructus naturales in cui è nel
suo senso estensivo (incluso fructus
industriales).
[30] Cfr. il commentario sull’art. 586 nel Codici
Civile Francese, tradatto da Luo Jiezhen, Pechino 2005, 486. La trasformazione
della natura di dividendo, cfr. Yin Tian,
Diritti reali di Francia, cit.,
102-103.
[33] Vedi J. Wesley Cochran,
It Takes Two to Tango!: Problems with
Community Property Ownership of Copyrights and Patents in Texas, Baylor L.
Rev., 2006, Spring (58); Dane S. Ciolino,
How Copyrights Became Community Property
(Sort of): Through the Rodrigue v. Rodrigue Looking Glass, Loy. L. Rev.,
2001, Summer (47), etc.
[36] Peng Sheng, L’essenza di fructus civiles come corrispettivo di usufrutto,
in Tribuna delle scienze sociali, 2008 (6), 53.
[37] È significativo confrontare questa
classificazione con la ricerca del Bonfante sul fructus: Pietro Bonfante,
Istituzioni di diritto romano, cit.,
230.
[39] Sull’art. 99, cod. civ., cfr. Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg
1997, 1202-1208.
[42] Cfr. Qiu Wenhui,
La natura delle cellule staminali nel
sangue del cordone ombelicale e loro derivati, Tesi di Master della
Università di Dongwu, 2005; Liu
Chengqing, La attribuzione della
proprietà intellettuale biotecnologia - concentrati sui diritti derivati
da tessuti umani, Tesi di Master della Università Statale di
Chenggong, 2004.
[43] G.E. Heimbach, Die Lehre von der Frucht nach den Gemeinem,
in Deutschland Geltenden Rechten, Leipzig, 1843.
[45] Vedi M.
F. C. De Savigny, Sistema del Derecho
Romano Actual (Tomo V) , Traducido
del Alemán por M. CH. Guenoux, Vertido al Castellano por Jacinto
Mesía y Manuel Poley, Precedido de un Prólogo de D.Manuel Durán y Bas, Madrid : F. Góngora y
Compañía, Editores,
1879, 70-71.
[46] Bernardo Windscheid, Diritto Delle Pandette (Volume
primo,parte seconda), Con note e Riferimenti al Diritto Civile Italiano,
Iniziate da Carlo Fadda e Paolo Emillo Bensa, Continuate da Pietro Bonfante,
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1925, 17-20.