N. 8 – 2009 – Cronache
“Progetto Strategico” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
sui “Sistemi
giuridici del Mediterraneo”
“L’Avvocato del popolo albanese”
a
cura di A. Loiodice, S. Tafaro e N.
Shehu
Giappichelli
- Isprom, Torino 2008, pp. i-xii, 1-258.
Nell’ámbito del
“Progetto Strategico” del Consiglio Nazionale delle Ricerche sui
“Sistemi giuridici del Mediterraneo”
l’unità operativa presso l’Università di Bari ha
pubblicato il volume L’Avvocato del popolo albanese,
a cura di Aldo Loiodice, Sebastiano Tafaro e Natasha Shehu, edito da Giappichelli
– Isprom, Torino 2008, pp. i-xii, 1-258.
Il volume è
l’ideale prosecuzione dell’attenzione destinata alla rivierasca
Albania da alcuni ricercatori dell’Ateneo barese, i quali, hanno dedicato
particolare attenzione alla nuova Costituzione del Paese delle Aquile,
approvata, con referendum popolare,
nel 1998.
Tra le novità
più rilevanti di questa Costituzione, che ha ‘rivoluzionato’
la vita giuridica dell’Albania, vi è la creazione, per la prima
volta nella storia del Paese, della Corte Costituzionale e dell’Avvocato del popolo. Questi due Organi
sono stati concepiti entrambi anche per la penetrante protezione dei diritti e
delle aspettative dei singoli. Sia la Corte Costituzionale sia l’Avvocato del popolo presentano
caratteristiche specifiche e sui generis.
Per capire la Costituzione
albanese del 1998 bisogna partire dal suo processo di formazione.
Essa è stata redatta
con un obiettivo primario ben preciso: quello di dimostrare di avere adottato i
modelli delle democrazie occidentali.
Perciò il testo è stato sottoposto costantemente al giudizio del
Consiglio dell’Europa, tramite la Commissione di Venezia, e di altri
esperti dei diversi paesi occidentali. Ne è conseguito un contenuto che
non sempre è conforme alla realtà, alle visioni ed allo spirito
degli Albanesi.
Questi venivano fuori da un
periodo di soggezione che li aveva portati a diffidare di tutte le istituzioni
statali, sia governative che giudiziarie, ed avvertivano la necessità
che venisse loro assicurata la salvaguardia dei diritti fondamentali e
l’attribuzione di strumenti nuovi, esperibili direttamente contro
qualsiasi provvedimento e/o sentenza.
Nacque da qui
l’esigenza di contemperare il nuovo modello costituzionale di stampo
‘occidentale’ con la possibile diffidenza dei cittadini.
La mediazione ci pare
raggiunta conferendo ai singoli la facoltà di adire direttamente la
Corte Costituzionale e la possibilità di chiedere la pronuncia di essa
anche su una questione passata in giudicato, quando siano in questione i
diritti umani.
La creazione dell’Avvocato del popolo doveva costituire il
completamento di questa tutela.
Soffermiamoci, dapprima,
brevemente sul diritto di ricorso alla Corte Costituzionale.
Le possibilità di
ricorso alla Corte sono tanto di natura politica quanto di natura giuridica e
possono dar luogo sia ad un controllo ‘in astratto’ (riguardo alla
dichiarazione in via generale e preventiva di conformità alla
Costituzione della legge, degli accordi internazionali, dei partiti e delle
altre organizzazioni politiche, del referendum)
sia ad un controllo ‘in concreto’, con riferimento al caso
specifico sottoposto al suo vaglio.
Singolare rispetto agli
ordinamenti del sistema romanistico è l’adozione della via del
ricorso ‘diretto’ e non di quella (diffusa nelle costituzioni
europee) del ‘ricorso incidentale’, la quale prevede la
trasmissione del ricorso alla Corte da parte di un giudice, in relazione ad un
caso sottoposto al suo esame. L’art. 34 della Costituzione stabilisce
che:
1.
La
Corte costituzionale esercita le sue competenze solo a richiesta:
a) del
Presidente della Repubblica;
b) del
Primo Ministro;
c) di
non meno di 1/5 dei deputati;
ç) del
presidente della Corte dei Conti;
d) di
ogni Corte ai sensi dell’art. 145 comma 2 della Costituzione;
dh) dell’Avvocato
del popolo;
e) degli
Organi degli Enti locali;
ë) degli
organi delle comunità religiose;
f) dei
partiti politici e altre organizzazioni;
g) delle
persone fisiche.
2.
I soggetti previsti dalle lettere dh, e, ë, f, g, del comma 1° di
questo articolo, possono adire la Corte solo per le questioni che li concernono.
Dunque, a mente della lettera
g), alla Corte possono ricorrere direttamente anche le persone fisiche.
In tal modo la Corte diviene
direttamente il ‘garante’ delle persone a prescindere
dall’esistenza di un processo e dall’iniziativa delle istituzioni.
Questa facoltà
è completata e potenziata dalla previsione dell’art. 131 ed ivi
lett. f):
La Corte decide sulle seguenti materie:
f)
giudizi definitivi sui ricorsi delle persone fisiche per violazione dei diritti
costituzionali degli individui ad avere un processo giusto e legale, dopo che
siano esauriti tutti i mezzi giudiziari stabiliti per la tutela di questi
diritti.
La singolarità
è evidente e risiede nel fatto che in quasi tutti gli ordinamenti le
sentenze delle Corti costituzionali possono intervenire solo riguardo a
questioni aperte e non definite in sede giurisdizionale, mentre, la Corte
Costituzionale albanese può essere chiamata a decidere anche se vi sia
stata già una sentenza definitiva e comunque siano stati esauriti tutti
i mezzi giudiziari esperibili dal ricorrente per la difesa dei propri diritti[1].
*****
Nello specifico, il volume si
è occupato degli strumenti nuovi messi a disposizione delle persone per
assicurare loro una protezione diretta, efficace ed innovativa, rispetto ad
altri mezzi più usuali e tradizionali a loro disposizione. Esso pertanto
mira ad offrire un quadro dei rimedi ‘nuovi’ posti a disposizione
dei singoli ed in particolare sull’Avvocato
del popolo.
Esso è stato
introdotto per dotare il Paese di una istituzione nazionale indipendente nel
campo dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto, del tipo di quelle
auspicate dalla Conferenza internazionale del giugno 1999 per la Sicurezza e
Cooperazione in Europa e dalla Dichiarazione
di Vienna del 1993, prevista dalla
Conferenza mondiale dell’onu del giugno dello stesso anno.
Si può dire pertanto
che l’Avvocato del popolo in
Albania è stato istituito per dare all’opinione pubblica internazionale
ed ai vari Organismi internazionali convincente prova della
“democraticità” del
Paese.
Perciò l’Avvocato del popolo albanese si è
ispirato ai modelli omologhi esistenti, soprattutto a quelli dell’Europa.
Tuttavia, ciò non è avvenuto senza una rielaborazione propria; in
conseguenza della quale anche rispetto all’Avvocato del popolo la Costituzione albanese presenta
caratteristiche sue e degne d’attenzione.
Eletto dal Parlamento con la
stessa maggioranza richiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica
l’Avvocato del popolo è
al servizio diretto delle persone e gode di autonomia ed indipendenza,
rafforzate da una specifica immunità, dalla tutela del segreto professionale e dalla gestione
di un bilancio autonomo.
I poteri e di conseguenza la
possibilità di incidenza nella realtà giuridica albanese da parte
dell’Avvocato del popolo della
Repubblica di Albania appaiono molto più forti e penetranti di quelli
attribuiti alla maggior parte delle figure omologhe (Ombudsman, Mediatori, Difensori civici).
L’Avvocato del popolo ha come compito la tutela dei diritti e degli
interessi sia dei cittadini sia degli stranieri, divenendo lo strumento di
garanzia dell’osservanza dei diritti dell’uomo in uno Stato che per
tanto tempo li ha calpestati.
Non diversamente dalle
formulazioni che si riscontrano per gli Ombudsman
e per i Mediatori l’intervento
dell’Avvocato del popolo
è prefigurato riguardo agli atti della Pubblica Amministrazione[2].
Ma il riferimento è stato inteso in modo ampio ed è stato
riferito ad ogni atto, di qualsiasi natura e provenienza, lesivo dei diritti
della persona. Conferma ne è l’intervento spesso pesante
dell’Avvocato del popolo per
denunciare la devastante e diffusa corruzione dei giudici e dei Procuratori,
rispetto ai quali ambisce a proporsi come Amicus
Curiae.
La legislazione, anche fuori
della legge istitutiva, ha attribuito all’Avvocato del popolo poteri e legittimazioni che gli consentono di
intervenire nei processi amministrativi, per la tutela della riservatezza
personale e per quella dei consumatori, di ispezionare le carceri e visitare i
carcerati, con i quali può avere colloqui riservati ed intrattenere
corrispondenza non censurabile in nessun modo.
L’Avvocato del popolo albanese può svolgere indagini su
qualsiasi materia ed ha diritto a consultare documenti anche riservati del
Governo, senza che gli possa essere opposto il ‘segreto di Stato’.
Anche rispetto al processo di
formazione della legge è stato riconosciuto la facoltà di
iniziativa dell’Avvocato del popolo.
Egli, infatti, può chiedere l’emanazione o la modifica di un
determinato provvedimento legislativo.
Nel modellare l’Avvocato del popolo si è mirato a
far sì che potesse riscuotere a pieno la fiducia dei cittadini, spesso
diffidenti verso il Governo; perciò è stato previsto che l’Avvocato agisca in stretto contatto con
le Organizzazioni non governative. In tal modo si è voluto dare risalto
a tutti gli organismi, per lo più a carattere internazionale, operanti
nel Paese per la sua rinascita, godendo di buon credito presso l’opinione
pubblica. Interagendo con essi, l’Avvocato
del popolo si pone in una dimensione di grande rilievo, anche
internazionale, e si distacca dagli Organi dello Stato. In tal modo l’Avvocato del popolo sta diventando un
pilastro essenziale per la civiltà giuridica dell’Albania.
*****
La trattazione parte da un excursus sugli istituti del diritto
romano che possono avere quanto meno ispirato le moderne figure di
‘Difensori’ pubblici. Segue una riflessione comparata e specifica
sull’Avvocato del popolo albanese.
Ha poi voluto gettare uno
sguardo dentro l’attività dell’Avvocato del popolo attraverso la sintesi dei suoi Rapporti annuali, presentati al
Parlamento dalla sua entrata in funzione sino al 2003.
Il quadro è completato
da due autorevoli riflessioni sulle prerogative attribuite alla Corte
Costituzionale per la salvaguardia degli interessi dei singoli e a garanzia
dello Stato di Diritto, esposte dal presidente della Corte Suprema dott. Thimjo
Kondi e dal giudice costituzionale dott. Sokol Sadushi.
Il volume è chiuso da
due Appendici: la prima riproduce le norme fondamentali concernenti l’Avvocato del popolo e la legittimazione
al giudizio davanti alla Corte Costituzionale; la seconda espone in forma
schematica le attività concernenti l’Albania compiute dall’Unità
operativa dell’Università di Bari, all’interno del Progetto
strategico del Consiglio Nazionale delle Ricerche su I sistemi giuridici del Mediterraneo.
In conseguenza di tali
impostazioni il volume è articolato in due parti.
*****
La prima incentrata
sull’Avvocato del popolo albanese
contiene un articolo di Sebastiano
Tafaro, dal titolo Le radici.
Proposte, un articolo di Natasha
Shehu, dal titolo Dall’Högste Ombudsman
all’Avvocato del popolo albanese, più le sintesi dei Rapporti
annuali dall’istituzione fino al 2003.
L’articolo sulle radici
parte dalle istituzioni romane (Tribunato e Difensori delle città) a
difesa dei deboli e del popolo minuto e si sofferma sulle attuali forme, spesso
dai nomi diversificati (ombudsman, mediatore, avvocato e/o difensore del
popolo), poste a tutela dei singoli contro la sopraffazione del
‘potere’, per il ‘buon Governo’ e la difesa dei diritti
umani. In esso si propone l’adozione di una terminologia unificante (Defensores) e, constatatane la poca
incidenza reale nella vita politico-sociale, si cercano di suggerire
accorgimenti e normative idonee a conferire agli organi una effettiva
capacità di controllo contro l’abuso del potere. In particolare si
suggerisce di rispolverare la vecchia intercessio
tribunizia, non in senso paralizzante, bensì come imposizione
all’autore dell’atto sospetto di dimostrarne la legittimità
e l’opportunità. L’articolo, comunque, esprime la
convinzione che quella dei difensori
pubblici è certamente una possibilità interessante che non va
scambiata con la causa del malfunzionamento dello Stato contemporaneo, dovuto a
diverse cause, ivi compresa l’inattualità della sua concezione in
base alla divisione dei poteri.
L’articolo
sull’Avvocato del popolo, che risale alle prime forme di introduzione di
siffatto istituto, mette in luce le peculiarità dell’Avvocato
albanese, le quali sono tra le più avanzate ed efficaci oggi esistenti.
Per queste
particolarità appare opportuna la lettura diretta del punto.
La seconda parte, su la difesa costituzionale delle persone,
contiene due contributi.
Il primo, di Thimjo Kondi dal titolo Riflessioni sul giudizio di costituzionalità in Albania. La difesa
costituzionale dei singoli. Come si può evitare un conflitto
istituzionale, articolato su Novità
del giudizio di costituzionalità. – 1. Prospetto generale. –
2. La novità della Corte Costituzionale. – 3. Ricorso alla Corte
Costituzionale contro la violazione dei diritti fondamentali: art. 131 lett. f)
della Costituzione albanese. II. Nodo gordiano? – 1. Confluenza di
competenze. – 2. Metodo di lettura dell’art. 131 lett f). –
3. Il senso dell’art. 131 lett. f). III. Tre opzioni. – 1. La prima
opzione. – 2. La seconda opzione. – 3. La terza opzione. IV.
Revisione della costituzione?
Il secondo articolo, di Sokol Sadushi, verte su Il controllo della costituzionalità
della norma giuridica ed il ricorso del singolo ed è articolato su 1. Il controllo preliminare. a) La revisione
preliminare. b) Il riesame preliminare. – 2. il controllo a posteriori.
a) Controllo astratto e controllo in concreto. b) Ambito e termini del
controllo. c) Leggi che emendano la Costituzione. d) Gli atti del Presidente
della Repubblica. II. La legittimazione al ricorso alla Corte Costituzionale.
– a) Il ricorso diretto del singolo individuo. – b) Gli altri
legittimati al ricorso. – c) Iniziativa della Corte per la revisione di
una legge.
Entrambi trattano aspetti
nuovi, rispetto all’assetto costituzionale europeo, della Costituzione
albanese, come la possibilità di giudizio anche nel merito, riconosciuto
alla Corte Costituzionale e la legittimazione del singolo.
Interessante è il
quadro degli interventi operati dall’Avvocato del popolo, tra i quali
assumo risalto quelli concernenti i diritti dell’uomo, riconosciuti a
chiunque, e riguardo ai giudizi ed alle carceri. Significativa appare la lotta
alla dilagante corruzione, nel cui ámbito appare vi la
particolarità della diffusa corruzione dei giudici.
Università di Bari
Indice del volume
pag.
Premessa di Sebastiano Tafano VII
I. L’AVVOCATO
DEL POPOLO ALBANESE
Sebastiano Tafaro: Le radici. Proposte |
3 |
Natasha Shehu: Dall’Högste Ombudsman all’Avvocato del popolo albanese |
25 |
Sintesi del “Rapporto annuale 2000
sull’attività dell’Avvocato del popolo”. 16 febbraio – 31 dicembre 2000 |
101 |
Sintesi dei “Rapporti annuali 2001 e 2002 sull’attività
dell’’Avvocato del popolo” |
117 |
Sintesi del “Rapporto annuale 2003
sull’attività dell’Avvocato del popolo” |
151 |
II. LA DIFESA COSTITUZIONALE DELLE PERSONE
Thimjo
Kondi: Riflessioni sul giudizio di
costituzionalità in Albania. La difesa costituzionale dei singoli.
Come si può evitare un conflitto istituzionale. |
193 |
Sokol Sadushi: Il controllo della costituzionalità
della norma giuridica ed il ricorso del singolo |
213 |
APPENDICE I
Costituzione della Repubblica di Albania |
225 |
L. N° 8454 del 04/02/1999 sull’Avvocato
del popolo |
228 |
pag.
L. N° 8485 del 12/05/1999 sul codice di procedura
amministrativa della Repubblica di Albania |
239 |
L. N° 8503 del 30/06/1999 sul diritto di informazione sui
documenti ufficiali |
242 |
L. N° 8517 del 20/07/1999 sulla protezione dei dati
personali |
244 |
L. N° 9071 del 22/05/2003 sull’emendamento alla L.
N° 8328 del 16/04/1998 sui diritti e il trattamento delle persone detenute |
245 |
L. N° 9135 del 11/09/2003 sulla protezione dei consumatori |
246 |
APPENDICE II
Unità operativa dell’Università di Bari su
“Diritto pubblico”. Le attività di ricerca
sull’Albania |
251 |
[1] Sulla
questione è probabile l’influenza della disciplina prevista per i
ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, esperibili
contro sentenze già definitive nel paese del ricorrente, a mente
dell’art. 35 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
del 1950.