N. 8 – 2009 – Contributi
Le tendenze unificatrici nella disciplina del
trasporto di persone(*)
Università
di Sassari
Sommario: 1. La ritardata attenzione nel processo di
formazione del diritto marittimo uniforme verso il trasporto di passeggeri. – 2. Il regolamento CE n. 392/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. – 3. La ratifica della convenzione da parte
delle organizzazioni di integrazione regionale. – 4. L’ambito del
regolamento CE n. 392/2009. – 5. L’introduzione
(e l’estensione dell’ambito di applicazione) del diritto uniforme
negli ordinamenti interni. – 6. L’allineamento
del diritto comunitario al diritto uniforme. – 7. L’ambito di
estensione del rinvio nel regolamento CE n. 392/2009. – 8. I problemi di interpretazione. – 9. Il persistente margine di applicazione
del diritto interno.
Il trasporto marittimo di persone è stato per lungo tempo estraneo
al processo di omogeneizzazione normativa che ha caratterizzato il trasporto
marittimo di merci[1] e, anche quando si è iniziata a far
strada l’idea dell’opportunità, anche in quel campo, di un regime di diritto uniforme, si
è registrata una serie di insuccessi, sotto il profilo delle ratifiche[2], cui, in prospettiva, sembra poter porre
fine soltanto la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, nel testo emendato
dal Protocollo di Londra del 1° novembre 2002 (c.d. convenzione «PAL
2002»), che è pervenuta ad una disciplina, ispirata in parte a
quella della responsabilità del vettore aereo di persone nella
Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999, articolata, per i danni derivanti
da «shipping
incident» su due livelli
risarcitori, di cui il primo è caratterizzato da un meccanismo di
imputazione, che lascia un margine ridotto al vettore di ottenere
l’esonero, attraverso la prova della ricorrenza di una delle due
categorie di eventi anomali specificate nell’art. 3, § 1, ed in cui
viene riconosciuta un’ipotesi di responsabilità oggettiva[3].
Nonostante si sia trattato comunque di una soluzione di compromesso
rispetto alle istanze per un più rigoroso trattamento della
responsabilità vettoriale nel trasporto di persone, al fine di superare
la riluttanza di molti Stati a vincolarsi alla convenzione PAL 2002, posto, in
particolare, che fra gli eventi esonerativi non erano espressamente compresi
pirateria ed atti terroristici[4], è stato necessario che il Comitato
giuridico dell’Organizzazione marittima internazionale, nel corso della
sua novantaduesima sessione, dal 16 al 20 ottobre 2006, predisponesse un
modello di riserva da accompagnare alla ratifica, con gli orientamenti («Guidelines») per
l’applicazione della Convenzione[5], che incide sia sui limiti risarcitori, sia
sulla copertura assicurativa obbligatoria, rispetto ad una serie di eventi che
rispondono alle tipologie considerate al § 2.2. dei menzionati
orientamenti per l’applicazione della Convenzione[6]. Va in particolare evidenziato come tale
riserva intenda far concorrere il limite risarcitorio per passeggero con un
ulteriore limite globale, per nave e per evento, ai sensi del § 1.2 della
menzionata riserva-tipo alla ratifica[7].
L’approssimarsi della data del 31 dicembre 2012, termine
ultimo per l'applicazione in ambito comunitario della Convenzione «PAL
2002», ai sensi del regolamento CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, offre un
nuovo interessante terreno per una riflessione sul tema dell'introduzione degli
strumenti di diritto marittimo uniforme nei singoli ordinamenti interni e, comunque,
nel contesto delle organizzazioni di integrazione regionale. Quest'ultimo profilo appare
particolarmente attuale rispetto alle linee di sviluppo dell'integrazione
economica europea, dato che l’omogeneizzazione del quadro normativo in
tema di responsabilità delle imprese che operano in un determinato
mercato è stata individuata come uno dei capisaldi della
liberalizzazione economica, al fine di impedire indebiti vantaggi
concorrenziali[8]. D’altra parte, rispetto a tale
esigenza, è incidentalmente da evidenziare come costituisca un
potenziale elemento di frizione il mantenimento del regime di limitazione del
debito armatoriale di cui all’art. 275 c. nav., piuttosto che
l’adozione del regime di limitazione dei crediti marittimi, di cui alla
Convenzione di Londra del 19 novembre 1976, situazione che può incidere
considerevolmente sull’effettivo risarcimento dei danni subiti anche dai
passeggeri[9]. Non casualmente, nelle premesse del
regolamento CE n. 392/2009 si richiama l’impegno assunto dagli Stati membri,
con la dichiarazione sulla sicurezza
marittima del 9 ottobre 2008,
ad assoggettarsi, entro il 1° gennaio 2012, alla Convenzione di Londra del
19 novembre 1976, nel testo emendato dal Protocollo di Londra del 3 maggio 1996
(considerando n. 8)[10].
D’altra parte, l’art. 5 del regolamento CE n. 392/2009 dichiara
espressamente la non rilevanza della nuova disciplina comunitaria
sull’applicazione di tale ultima convenzione.
Va segnalato come il protocollo da cui deriva il testo della
convenzione PAL 2002 rechi, in forma più articolata di quanto non sia
avvenuto in altri strumenti di diritto uniforme di recente adozione[11], specifiche disposizioni sulla ratifica
della convenzione da parte delle organizzazioni di integrazione regionale (art.
19), proprio sulla base dell'azione della Commissione europea, volta ad
ottenere l'inserimento di una siffatta clausola[12],
in ragione delle specifiche competenze comunitarie che sarebbero state comunque
coinvolte dal testo di diritto uniforme della cui adozione si discuteva[13].
D’altronde, il regolamento CE n. 392/2009 non si limita a vincolare
gli Stati membri all’applicazione del regime della convenzione PAL 2002,
destinata di per sé a disciplinare, secondo la generale tendenza seguita
nei testi di diritto uniforme relativi alla responsabilità vettoriale, i
soli trasporti che presentino comunque un qualche elemento di estraneità
rispetto alla lex fori, ovvero i trasporti che siano
caratterizzati come internazionali, ai
sensi e nei limiti dell’art. 2 della medesima convenzione[14].
In effetti, il regolamento CE n.
392/2009, all’art. 3, richiama, per definire il regime di
responsabilità vettoriale nel suo campo di applicazione, come delimitato
dal precedente art. 2, alcune delle previsioni della Convenzione PAL 2002,
ancorché non operanti ex proprio
vigore, sulla base, peraltro, anche della parimenti richiamate
riserva-tipo e degli orientamenti per l’applicazione della Convenzione del 2006.
Il problema dell'inclusione delle regole di una convenzione di
diritto uniforme in materia di navigazione o trasporto nei singoli ordinamenti
interni non è certamente nuovo, e su di esso ha avuto già
ampiamente modo di confrontarsi la migliore dottrina, che si è anche interrogata
sui rapporti fra diritto uniforme e diritto interno, con i contributi
fondamentali di Francesco Berlingieri[15],
che ha affrontato anche esplicitamente la questione dell’opportunità di
«lasciare in vita la normativa interna, con applicazione residuale
maggiore o minore a seconda dell’ambito di applicazione di quella
uniforme, ovvero sopprimerla sostituendola totalmente con quella
uniforme»[16].
Nemmeno appare sconosciuta la questione dell'estensione
dell'applicazione di un testo di diritto uniforme, o di sue specifiche disposizioni,
al di là del campo originale di efficacia ex proprio vigore. Come
è stato autorevolmente osservato, «l’adozione della
normativa uniforme come l’unica destinata a regolare una determinata
materia influenza il metodo della sua introduzione nell’ordinamento
interno in quanto non può più farsi ricorso ad un mero ordine di
esecuzione»[17]. In materia di navigazione e trasporti si
rinvengono vari rilevanti precedenti di discipline di origine internazionale
richiamate da legislatori di diritto interno e comunitario per regolare casi da
esse non contemplati; si tratta di una strada fra l’altro ampliamente
seguita dal legislatore comunitario. L’esempio più noto e
più discusso appare essere quello della disciplina del trasporto e aereo,
tanto di persone che di cose, di cui alla convenzione di Montreal del 29 maggio
1999, parzialmente richiamata dal regolamento CE 2027/1997, nel testo emendato
dal regolamento CE 889/2002[18]
(mentre il testo originale, in attesa dell'allora apparentemente non probabile
riforma del regime di diritto uniforme, ne aveva persino anticipato le linee
auspicate nei lavori di revisione[19]).
A ciò si aggiunge l'analoga esperienza maturata in vari ordinamenti
interni, rispetto ad altri testi di diritto uniforme[20],
per cui si inserisce la recente peculiare vicenda della tecnica di
«rinvio dinamico» al diritto uniforme[21]
(e, in parte, al diritto comunitario) escogitata dal legislatore italiano della
riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, come contemplata
in varie disposizioni, nel testo introdotto da i decreti legislativi n. 96 del
2005 e 151 del 2006, adottati sulla base della legge delega 9 settembre 2004,
n. 265. Tali disposizioni, per quanto concerne la disciplina uniforme, sono da
leggersi, oggi, come rinvii alle convenzioni di Montreal del 1999[22]
e di Roma del 7 ottobre 1952, ed in futuro, eventualmente, come estensione
dell'applicazione di quelli che saranno i nuovi testi di diritto uniforme in
materia di trasporto aereo e di danni a terzi in superficie che potranno essere
ratificati ed entrare in vigore in Italia[23].
La soluzione adottata dal legislatore della riforma della parte
aeronautica del codice si distacca nettamente rispetto a quella, seguita nel
testo originario del medesimo codice, all'epoca della sua formulazione 1942,
caratterizzata dalla trasposizione dei principi del diritto uniforme ed al loro
inserimento, previo adattamento formale, nella sistematica della codificazione
del 1942.
A quanto consta, l'esperienza del regolamento CE n. 392/2009,
adottato nella linea del terzo pacchetto comunitario sulla sicurezza marittima[24],
resta un unicum in campo marittimo,
non essendosi mai dato seguito ai suggerimenti, a suo tempo avanzati, circa un
possibile allineamento del diritto comunitario alle Regole di Amburgo del 1978
per quanto concerne il trasporto marittimo di merci[25],
anche a ragione, evidentemente, del loro scarso successo a livello generale,
sebbene comunque anche in tale ambito si presenta l’esigenza di impedire
il sorgere di vantaggi concorrenziali ipoteticamente derivanti
dall'assoggettamento a diverse regole in tema di responsabilità degli
imprenditori comunque operanti in un mercato unico dei trasporti marittimi;
occorrerà, a tale proposito, verificare quale seguito potranno,
viceversa, avere le Regole di Rotterdam[26].
Può, incidentalmente, osservarsi che, per il trasporto aereo, si
è ampiamente tenuto conto di queste implicazioni con il regolamento CE
2027/1997, che, nel suo testo originario, ha persino anticipato le linee di
quella che è poi diventata la Convenzione di Montreal del 1999, di cui
ha poi espressamente richiamato alcune specifiche previsioni con il testo
emendato dal regolamento CE 889/2002[27].
Un aspetto peculiare del
regolamento CE n. 392/2009 rispetto al precedente del regolamento 889/2002 in
materia di trasporto aereo è che, in questo caso, il rinvio,
tendenzialmente, si estende al testo di diritto uniforme nel suo complesso, e
non ad una selezione di norme operata dal legislatore comunitario.
Un’analoga soluzione, in linea tendenziale, è stata seguita anche
in materia di trasporto ferroviario con l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che si applica a tutti i
viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o
più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della
direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie. In base a tale disciplina è stata richiamata l'applicazione dell'appendice A della Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari di Berna del 9 maggio 1980, nel testo emendato dal
Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (c.d. COTIF 1999), consentendone così l'applicazione, quale
norma di diritto, anche in Italia (come in ogni altro Stato membro), a
prescindere dalla sua ratifica a livello nazionale, per disciplinare «la conclusione e
l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni
e biglietti»[28].
Il regolamento CE n. 392/2009
pone, come ogni altra disposizione di estensione unilaterale del campo di
applicazione di una disciplina di
diritto uniforme, la questione della individuazione dei parametri per la sua
interpretazione. Non c’è dubbio che, rispetto al proprio campo di
applicazione, un testo di diritto uniforme debba essere assoggettato ai criteri
ermeneutici degli accordi internazionali (ed in particolare, oggi, di quelli
formulati nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei
trattati)[29] e si debba, così, tener conto della
regola che postula una sua interpretazione uniforme in tutti gli ordinamenti
degli Stati che ne sono parte[30]. La medesima conclusione sembra,
però, valida anche, al di là dei canoni ermeneutici di diritto
interno, rispetto all’interpretazione della disciplina uniforme
richiamata al di fuori dell’ambito di applicazione per il quale era stata
originariamente formulata[31]. Ad essa (tendenzialmente convergente) si
accompagna la necessità di un’interpretazione, uniforme, in ambito
comunitario, del diritto comunitario (qual è il regolamento CE n.
392/2009 da cui deriva l’estensione della convenzione PAL 2002)[32].
Si pone, infine, la
questione del margine che resta per l’applicazione del diritto interno e,
in particolare, del codice della navigazione, con riferimento al trasporto
marittimo di passeggeri, una volta che divenga operativo il rinvio alla
disciplina della convenzione PAL 2002, operato dal regolamento CE n. 392/2009, anche
per i trasporti marittimi che «internazionali» non sono. In
effetti, da tale rinvio sono esclusi, ai sensi dell’art. 2 del medesimo
regolamento, i trasporti effettuati con navi da passeggeri delle
classi C e D di cui alla direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri[33]:
rispetto a tali trasporti, che non si risolvono in un’ipotesi marginale,
l’applicabilità della disciplina del codice della navigazione non
risulta compressa. È però da chiedersi, quanto meno, se sia
opportuno, a livello di diritto interno, mantenere (rispetto alle ipotesi
contemplate dalla convenzione PAL 2002) una divergenza tanto significativa di
regime della responsabilità vettoriale per il trasporto marittimo di
passeggeri, bagagli ed autovetture al seguito. Inoltre, se anche la disciplina
degli obblighi di informazione di cui all’art. 14 del regolamento CE n. 392/2009 si applica soltanto ai
trasporti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disciplina,
sembra doversi lamentare la carenza di una norma di analoga portata che sia
applicabile agli altri trasporti marittimi di passeggeri. Il quadro complessivo
appare ancora meno armonico, nell’ottica della tutela dell’utente,
se si considera che il passeggero può non sapere, prima di imbarcarsi, e
magari nemmeno dopo, a quale tipologia di nave appartenga il mezzo di cui si
serve il vettore per dare esecuzione al trasporto e, ammesso che lo sappia,
è tutt’altro che certo che possa avere consapevolezza delle
conseguenze, lì dove non sia tutelato da un obbligo di informazione
adeguato.
Persiste poi un margine per l’applicazione del codice della
navigazione a tutti i trasporti marittimi di passeggeri, anche quelli che
ricadono nell’ambito di operatività del regolamento CE n. 392/2009, rispetto
alle ipotesi non contemplate dalla convenzione PAL 2002. Il discorso richiede
una premessa sui rapporti fra diritto
uniforme e diritto interno: si tratta di questione che è stata al centro
di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale rispetto ad altre
tipologie di trasporto, ed in particolare rispetto alla disciplina del
trasporto aereo di persone, in cui è più risalente il successo
del processo di unificazione legislativa sulla base di convenzioni internazionali.
Sebbene sia stata affermata con un certo successo la tesi della cosiddetta
esclusività dell’azione («exlusivity
of remedy»), sostenuta nella giurisprudenza anglo-americana, con
riferimento alle previsioni che, nelle convenzioni in materia di trasporto aereo,
sono finalizzate ad escludere il cumulo dell’azione contrattuale ed
extracontrattuale negli ordinamenti che lo consentono[34]. Una previsione in tal senso è
presente anche nella convenzione PAL 2002, all’art. 14, secondo il
quale ogni azione per il risarcimento dei danni nei confronti del vettore o del
vettore di fatto in caso di morte o di lesioni personali del passeggero o di
perdita o danni ai bagagli può essere promossa solo in conformità
della stessa convenzione PAL 2002.
Deve osservarsi che, diversamente che in altri testi di diritto uniforme
in materia di trasporto di persone, in tale convenzione non è
contemplato il danno da ritardo, viceversa previsto all'art. 408 c. nav., che
accomuna l'ipotesi a quella della mancata esecuzione (attribuendo peraltro al
vettore la stessa prova liberatoria della causa non imputabile che l'art. 409
c. nav. prevede in tema di danni alla persona del passeggero), e (per quanto
concerne il ritardo alla partenza) dall'art. 404, u.c., c. nav., che fa
ricadere sul vettore il risarcimento dei danni derivanti da causa a lui
imputabile. Peraltro, la Convenzione non disciplina nemmeno le ipotesi di
soppressione della partenza e di mutamento di itinerario previste dall'art. 408
c. nav., così come non considera gli impedimenti anteriori alla partenza[35].
In definitiva, va preso
atto del margine di applicazione del diritto interno, comunque non intaccato
dalla nuova disciplina di diritto uniforme del trasporto marittimo di persone,
ancorché estesa, sulla base del regolamento CE n. 392/2009, a situazioni
che non presentino alcun elemento di estraneità.
(*) Il presente scritto
riproduce, con modifiche marginali, un contributo presentato per gli Scritti in
onore di Francesco Berlingieri, in corso di pubblicazione.
[1]
Ragioni e presupposti dell’opera di redazione del diritto marittimo
uniforme sono stati oggetto dell’analisi di Francesco Berlingieri, con
vari importanti contributi, fra cui: F.
Berlingieri, Uniformité de
la loi sur le transport marittime: perspectives de succes, in Dir. mar., 2001, 949; Id., Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e la loro attuazione
nel diritto interno (relazione al convegno per il centenario della rivista
«Il diritto marittimo»), ivi,
1999, 54; Id., Internazionalità del diritto
marittimo e codificazione nazionale, relazione al Convegno di Genova del 27
novembre 1982 «Il diritto marittimo degli anni '80», ivi, 1983, 61. Al tema è dedicata
anche la lectio magistralis tenuta
nell’Università di Bologna, il 14 giugno
[2] Si
allude qui, oltre che alla Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, nel suo
testo originario, alle due Convenzioni di Bruxelles, rispettivamente del 29
aprile 1961 e del 27 maggio 1967, rispettivamente dettate sul trasporto
marittimo di persone e sul trasporto del bagaglio. Nessuno dei tre testi cui si
fa qui riferimento è stato ratificato dall’Italia;
[3] F. Berlingieri, L’adozione del
Protocollo 2002 alla Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto per mare di
passeggeri e loro bagagli, in Dir. mar., 2002, 1498; S. Pollastrelli, Il contratto di trasporto marittimo di persone,
cit., 198 ss.
[4] Ai
sensi dell’art. 3 della convenzione PAL 2002, sono eventi esonerativi: a)
atto di guerra, ad ostilità, a una guerra civile, a un'insurrezione o a
un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; b)
atto o omissione intenzionale di un terzo.
[5] La
vicenda è ricostruita da F. Berlingieri,
Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della
navigazione, Milano, 2009, 1131 ss.
[6] Come
sintetizza efficacemente F. Berlingieri,
Le convenzioni internazionali di
diritto marittimo e il codice della navigazione, cit., 1132, sub nota 3, si tratta in sostanza dei
«rischi coperti dalla normale assicurazione rischi guerra con
l’aggiunta del rischio terrorismo».
[7] In
senso critico, rispetto alla soluzione adottata sul punto, evidenziando il
troppo composito quadro che ne deriva: S. Pollastrelli
, Il contratto di trasporto
marittimo di persone, cit., 62.
[8] Questo
aspetto è stato tenuto in particolare evidenza nel processo di
liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, fin con il regolamento
295/91/CEE del 295/91/CEE del Consiglio
del 4 febbraio 1991, oggi sostituito dal regolamento 261/2004/CE del Consiglio
dell’11 febbraio
[9] Sulla
limitazione del debito armatoriale come fattore che può incidere
negativamente sulle aspettative di risarcimento M.M Comenale Pinto, Il passaggio marittimo fra codice della
navigazione, convenzioni non ratificate e prospettive comunitarie, cit.,
371.
[10] E, del
resto, all’applicazione di tale disciplina di diritto uniforme fa
riferimento anche la direttiva, pure derivante dal terzo pacchetto comunitario
sulla sicurezza marittima, 2009/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009 sull’assicurazione degli armatori per i crediti
marittimi (da attuarsi, ai sensi del suo art. 9, entro il 1° gennaio 2012).
[11]Con
riferimento alla ratifica della Convenzione di Montreal del 1999, ai sensi del
suo art. 53, § 2, da parte della Comunità Europea, v. M. Brignardello, Il significato della firma e della ratifica, da parte della
Comunità Europea, della Convenzione di Montreal del 1999 intesa
all’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale, in Dir. mar., 2001, 3.
[12] Sul contesto specifico che ha portato
all’adozione della previsione in questione, v. F. Berlingieri, Le
convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano,
2009, 1195 ss.; si è trattato del primo esempio di clausola in tale
direzione adottato nell’ambito di uno strumento di diritto uniforme
predisposto ad iniziativa dell’Organizzazione marittima internazionale.
[13] Sul
coinvolgimento di competenze comunitarie, con riferimento specifico alla
disciplina uniforme del trasporto marittimo di persone, v. (anche per richiami)
F. Persano, Problematiche concernenti l'incorporazione della convenzione di Atene
del
[14] Tutte
le convenzioni di diritto uniforme adottate antecedentemente
[18] V. in
proposito S. Busti, La responsabilità per danni alla
persona nel trasporto aereo, in Trasporto
aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea, atti del convegno
di Sassari del 15 – 16 aprile
[19] In tema,
v. per tutti G. Romanelli, Il regime di responsabilità del
vettore aereo per infortunio al passeggero, in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, 749; G. Silingardi, Reg. CE 20 27/97 e nuovo regime di responsabilità del vettore
aereo di persone, in Dir. trasp.,
1998, 621.
[20]
Particolarmente studiata è la vicenda della Convenzione di Varsavia del
1929, la cui applicazione era estesa anche alle ipotesi che non presentavano
elementi di «internazionalità» in vari ordinamenti, fra cui
quello francese (cfr. M. de Juglart,
Traité de Droit aérien, a cura di du
Pontavice, Dutheil de
[21] Sui
problemi che la tecnica legislativa in questione può determinare, v. per
tutti E.G.
Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni
sul regime legale, Milano, 2007, 23 ss.
[22]
Nonostante i dubbi che in astratto possano sorgere per la contemporanea
vigenza, con
[23] Si
allude, in particolare, alle due Convenzioni di Montreal del 2 maggio 2009,
rispettivamente sui rischi da interferenze
illecite sugli aeromobili e sui danni a terzi per rischio generale.
[24] V. in tema C. Hubner, Erika III. Règlement
introduisant le Protocole de 2002 à
[25] V. in tema L. Delwaide,
The Hamburg Rules: a Choice for the EEC?,
relazione al simposio promosso dall'«European Institute of Maritime
and Transport Law», Università di Antwerp, 19 novembre
[26] Su cui
v. in generale F.
Berlingieri
- S. Zunarelli - C. Alvisi, La nuova convenzione UNCITRAL sul trasporto marittimo
internazionale di merci «wholly or partly by sea» (Regole di
Rotterdam), in Dir.
mar., 2008, 386 ss.
[27] U.S.
Supreme Court, 12 gennaio 1999, El Al
Israel Airlines, Ltd. V. Tsui Yuan Tseng, in Dir. trasp., 2000,
205; in termini analoghi, nella giurisprudenza britannica, la decisione della
Camera dei Lords del 12 dicembre 1996, sui casi Abnett v. British Airways Plc. (Scotland) and Sidhu v. British Airways Plc [1 All E.R. 193 (1996)].
[28]Tale
disciplina si inserisce nell’ambito del c.d. «terzo pacchetto
ferroviario». In tema, v. L. Lanucara,
Il contesto normativo comunitario nel
settore ferroviario a seguito dell’approvazione del terzo pacchetto
ferroviario, in Dir. com. sc.
internaz., 2008, 825.
Sull’evoluzione che ha portato all’adozione della disciplina
in questione, v. S.
Busti, Il difficile varo del diritto privato
comunitario sul trasporto ferroviario di persone, in Dir. trasp., 2008, 9.
[29] V. in
generale R. Luzzatto, Metodi di unificazione del diritto marittimo
e interpretazione del diritto uniforme, in Dir. mar., 1999, 147.
[30] Si
tratta di questione di particolare evidenza per l’interpretazione delle
convenzioni di diritto marittimo uniforme: v. sul punto F. Berlingieri, Sulla
interpretazione delle convenzioni internazionali e sull’esonero per danni
da incendio in Dir. mar., 1987, 380 e (anche per la
rivendicazione dell’opera, certamente meritoria, di ausilio sul punto
svolta dalla rivista «Il diritto marittimo» con la diffusione degli
orirentamenti giurisprudenziali nelle giurisdizioni dei principali Paesi
marittimi): F. Berlingieri, Interpretazione uniforme delle convenzioni
internazionali, nota a U.K. Court of appeal, 3 aprile 2003, Daewoo Heavy Industries Ltd. and Another c.
Klipriver shipping Ltd. and Another, in Dir.
mar., 2004, 593. V. in generale
S. Bariatti, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme,
Padova, 1986, spec. 62 ss. Cfr. anche E.
Du Pontavice, L'interpretation des
conventions internationales portant loi uniforme dans les rapports
internationaux, in A.A.S.L., 1982, 2, ivi 16 ss.; A. Pesce, Criterio di
specialità ed interpretazione sistematica del diritto uniforme, I,
in Contratti, 1997, 186, ivi 189. Si
è esattamente osservato che sulla base di tali principi, viene ad
attenuarsi la linea di demarcazione fra le tecniche di interpretazione proprie
di ordinamenti diversi (E. G. Rosafio, Il trasporto aereo
di cose, cit., 56), e così, in particolare, fra ordinamenti di civil law e di common law. Il canone dell’interpretazione uniforme è
stato espressamente evocato per le convenzioni uniformi, nel nostro diritto
interno, dall’art. 2, comma 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218 sulla
riforma del sistema di diritto internazionale privato (su cui v. S.M. Carbone, sub Art.
[31] Vale
il rilievo (per cui, con riferimento specifico all’art. 951, n.s., c.
nav., v. E. G. Rosafio, Il trasporto aereo di cose, cit., 59 s.), della
«volontà di rendere il più possibile omogeneo il regime da
applicarsi alle ipotesi coperte dalla Convenzione ed a quelle rientranti
nell’ambito di operatività del diritto interno, senza determinare
alcuna differenza fra le stesse». Nella medesima linea, con riferimento
all’applicazione «allargata» delle convenzioni
internazionali: A. Giardina, Il ruolo delle convenzioni internazionali
nella nuova normativa, cit., 26 s.
[32] A
quest’ultima funzione assolve la Corte di giustizia, ai sensi
dell’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea: per
il rilievo di tale attività, v. in generale, nella letteratura recente, A. Benacchio, La Corte di giustizia tra armonizzazione e unificazione del diritto
europeo dei contratti (intervento al convegno «Il diritto delle
obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?», Treviso, 23-25 marzo
2006), in Riv. dir. civ., 2006, 131; S. M. Carbone, Corte costituzionale, pregiudiziale comunitaria e uniforme applicazione
del diritto comunitario (relazione al seminario «diritto comunitario
e diritto interno», Roma, 20 aprile 2007) in Dir. Un. eur., 2007, 707. D’altro canto, con riferimento alle
estensioni unilaterali di un testo di diritto uniforme al di là
dell’ambito per il quale era stato pattuito, sembra interessante il decisum della Corte di giustizia delle
Comunità europee, riferito alla Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni,
per l’interpretazione della quale, in quanto applicabile ex proprio vigore, sussiste la
giurisdizione della Corte, ai sensi del Protocollo sull’interpretazione
del 3 giugno 1971: è stato, viceversa, escluso che la giurisdizione
della Corte di giustizia potesse sussistere rispetto all’interpretazione
della norma interna che estendesse i principi della Convenzione ad ipotesi non
contemplate da essa (C. giust, 28 marzo
[34] V., ad
esempio: El Al Israel Airlines, Ltd. V. Tsui Yuan Tseng 525
U.S. 155 (1999). Va in realtà
evidenziato come gli strumenti di diritto uniforme dei trasporti non dettino una
disciplina esaustiva dei rapporti che sono chiamati a regolare. Questa
constatazione è resa evidente fin nella (forse non abbastanza
considerata) intestazione di quelle convenzioni (come, in particolare quelle di
Varsavia del 1929 e di Montreal del