N. 7 – 2008 – Tradizione Romana

 

Francesco Sini

Università di Sassari

 

Persone e cose: res communes omnium

Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione

romanistica*

 

 

Sommario: 1. La summa divisio rerum di Marciano e dell’Imperatore Giustiniano: res e forme di appartenenza tra universalismo e particolarismo giuridico. – 2. Res communes omnium nel Diritto romano (aria, acqua, mare e litora maris). – 3. Brevi cenni alle vicende storiche della categoria res communes omnium. – 4. Le res publicae. – 5. Diritto romano nella Sardegna medioevale e moderna. – 6. Uomini e forme comunitarie di appartenenza della terra nel diritto e nella storia del Popolo Sardo. – 7. Bibliografia.

 

 

1. – La summa divisio rerum di Marciano e dell’imperatore Giustiniano: res e forme di appartenenza tra universalismo e particolarismo giuridico

 

Per inquadrare al meglio il rapporto tra persone e res communes nel sistema giuridico-religioso romano, bisogna muovere da alcuni testi del giurista Marciano: testi che i compilatori giustinianei hanno inserito prima nei Digesta e poi fatti propri nelle Institutiones.

Punto di partenza per qualsiasi discorso sulle res communes è dunque un notissimo passo delle Istituzioni dell’imperatore Giustiniano. Nel titolo I (Della divisione delle cose) del libro secondo, dopo l’enunciazione generale tratta da Gaio, che tutte le cose (res) o sono nel nostro patrimonio (in nostro patrimonio) o sono fuori dal nostro patrimonio (extra nostrum patrimonium habetur)[1], i compilatori hanno inserito un’altra più articolata summa divisio estrapolata dalle Istituzioni del giurista Elio Marciano:

 

Inst. 2.1 pr.: Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit[2].

 

Segue un altro frammento, sempre tratto dalle Istituzioni del medesimo giurista, in cui sono enumerate le res communes:

 

Inst. 2.1.1: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare[3].

 

Il frammento di Marciano è stato pure accolto nei Digesta, esattamente nel Titolo VIII del Libro I (De divisione rerum et qualitate), per quanto nel testo ivi recepito la divisio rerum del giurista si presenti in parte diversa per l’omissione delle res publicae:

 

D. 1.8.2 pr.-1 (Marcianus libro tertio institutionum): Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. [1] Et quidem naturali iure omnium communia illa sunt: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris[4].

 

Tralasciando, per ora, il problema della diversità testuale determinata dall’assenza delle res publicae, a proposito del quale mi pare convincente l’opinione della dottrina dominante «che Marciano includesse nel suo elenco anche le res publicae e che l’omissione del Digesto sia dovuta ad una caduta accidentale» (Grosso); vorrei soffermarmi brevemente sul contenuto e sull’ordine della summa divisio di Marciano:

 

1)   abbiamo in primo luogo le res comuni a tutti per diritto naturale;

2)   seguono poi le res pubbliche (res del popolo Romano);

3)   ancora di seguito le res di una collettività (universitas);

4)   al quarto posto troviamo le res di nessuno (nullius), in cui Marciano, come sappiamo da un altro frammento[5], comprende anche le res sacrae, religiosae e sanctae;

5)   infine, per ultime, le res di singoli, che pure sono la gran parte di tutte le res (pleraque).

 

L’ordine di questa divisio rerum, sanzionato e reso operante nel sistema giuridico dal potere normativo dell’Imperatore, relega all’ultimo posto della gerarchia dei rapporti di appartenenza le res dei singoli (che pure sono di gran lunga la parte più rilevante dei beni oggetto di rapporti giuridici). Si direbbe che l’Imperatore Giustiniano, collocando al primo posto della gerarchia delle res (e quindi nella gerarchia dei rapporti che le persone intrattengono con le res) una categoria di res «comuni a tutti per diritto di natura» (res communes omnium naturali iure), abbia voluto ribadire ancora una volta la profonda socialità, che ha sempre caratterizzato il diritto romano in tutto l’arco del suo sviluppo storico (De Martino). Dunque, seguendo Giustiniano, converrà muovere dalle cose comuni che non possono e non debbono cadere integralmente sotto il dominio esclusivo di uno o più uomini. Il sistema giuridico romano garantiva e tutelava le condizioni che consentivano a tutti di godere di quelle cose con uguale diritto, ed – in particolari circostanze – anche di farle proprie in piccola quantità.

 

 

2. – Res communes omnium nel Diritto romano (aria, acqua, mare e litora maris)

 

Vediamo ora più da vicino le res communes omnium, categoria per mezzo della quale i giuristi romani (ma Bonfante [1966] riteneva che fosse da attribuire al solo giurista Marciano) pervennero ad una tutela assai ampia di interessi comunitari ed universalistici.

A questa categoria dello ius naturale, che sulla base del notissimo testo di Ulpiano (D. 1.1.1.3)[6] è quel diritto quod natura omnia animalia docuit («quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali»), il giurista Marciano attribuiva l’aria, l’acqua corrente, il mare e conseguentemente il lido del mare (aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris).

Da più parti è stato rilevato il fatto che Marciano fosse il giurista più imbevuto di cultura letteraria, o almeno il più ricco di allusioni letterarie e filosofiche, e che la categoria delle res communes sembra essere non tanto una categoria giuridica, quanto piuttosto un prodotto della speculazione filosofico-letteraria. Alcune fonti letterarie attestano, infatti, che i Romani fin da età più risalente ravvisavano nel mare un bene comune a tutto il genere umano: tale è il caso, ad esempio, di Plauto[7], Cicerone[8], Virgilio[9].

Non voglio – e non potrei anche volendo – affrontare qui il problema del particolare valore che acquistano le cosiddette fonti “letterarie” nella ricostruzione di istituti del diritto romano pubblico e privato. Ricordo però che il valore storico-giuridico delle fonti letterarie e la validità della tradizione annalistica sono ormai generalmente accettati negli studi più recenti.

Si tratta di opere di storiografi ed antiquari, da analizzare con quello spirito e quel metodo che Santo Mazzarino ha insegnato alle scienze romanistiche del nostro tempo; dell’insigne studioso italiano, del quale tutti conoscono le tesi sulla «caratteristica storica del pensiero giuridico romano» che si leggono in alcune memorabili pagine del secondo volume del Pensiero storico classico, sono da rimeditare soprattutto le acutissime pagine da lui scritte «intorno ai rapporti fra annalistica e diritto». Sovente queste analisi conducono a risultati sorprendenti per il moderno giurista: come ho avuto modo di mostrare, a proposito di Virgilio, nel mio libro Bellum nefandum.

Anche a voler prescindere dalle fonti letterarie, non va però dimenticato che la individuazione delle res communes omnium appare già presente in giuristi più antichi. Prima di Marciano, il giurista Nerazio Prisco aveva parlato di litora come di quelle cose quae primum a natura prodita sunt (D. 41.1.14)[10]; mentre il giurista Celso aveva teorizzato che il mare e l’aria sono communem usum omnibus hominibus (D. 43.8.1)[11]; allo stesso modo, in un passo di Ulpiano (D. 47.10.13.7)[12] si legge che il mare è di uso comune in quanto bene commune omnium. Marciano, dunque, non ha elaborato la base concettuale delle res communes; il suo apporto è stato forse quello di aver fatto di esse una vera e propria categoria di cose, distinte dalle pubbliche.

Nella lingua latina l’aggettivo communis, -e indica ciò che è ugualmente e contemporaneamente di tutte le persone o di tutte le cose; però tale termine assume nel linguaggio dei giuristi significati differenti, a volte rilevabili in uno stesso passo dei Digesta[13]. Di norma, i giuristi utilizzano l’espressione res communes omnium, o omnibus hominibus, per indicare cose che non appartengono ai privati, né ad una collettività politica, ma che sono lasciate al godimento di tutti gli esseri umani.

Da questo punto di vista, le res communes venivano a trovarsi in posizione sostanzialmente differente rispetto alle res publicae; l’uso delle res communes omnium poteva essere regolato dal diritto, tuttavia non sarebbe stata concepibile la loro sottrazione all’uso comune (cosa che invece poteva accadere per le res publicae).

Non posso certo dar conto, in questo luogo, delle molteplici controversie dottrinali sul fondamento e sul regime delle res communes omnium, nonché sulla loro concreta differenziazione dalle res publicae. Basterà rilevare che per alcuni autori le res communes omnium sarebbero del tutto estrenee al diritto classico; da ascrivere quindi al diritto giustinianeo (Costa, Perozzi, Arangio-Ruiz); per altri la categoria sarebbe stata formulata dal solo Marciano (Bonfante; Talamanca); per altri autori la categoria risale al diritto classico (Scialoja, Branca, Grosso).

L’autonomia delle res communes omnium emerge con particolare rilievo, nelle elaborazioni dei giuristi romani, a proposito della condizione giuridica del mare e del lido del mare. Al riguardo, poco rileva il fatto che i giuristi Nerazio[14] e Pomponio[15] assimilassero il lido del mare e il mare alle res nullius. Se, infatti, il mare e il lido fossero stati considerati res nullius, non sarebbe stato concepibile applicare a queste due entità in via utile gli interdetti, come invece insegnava il giurista Ulpiano:

 

D. 43.8.2.8 (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum): Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit[16].

 

D’altra parte, le porzioni di lido e di mare cadono in proprietà dei privati per le costruzioni che essi innalzano, perché nel concetto di quel diritto d’uso che compete ad ogni uomo sul lido e sul mare entra la facoltà di occuparlo per porzioni, costruendovi edifici[17]. Se scompare l’edificio, il lido e il mare torneranno alla condizione naturale di res communes omnium, in quanto colui che aveva costruito si era avvalso del suo diritto d’uso, che su tali cose sono appunto comuni; così una determinata parte di mare o di lido può diventare privata solo per un periodo di tempo determinato.

Le cose comuni (res communes omnium) si reputavano, dunque, non suscettibili di appropriazione individuale in via definitiva, né di gestione economica individuale; apparentemente non erano regolate dal diritto, ma lasciate all’uso di tutti. La turbativa del singolo nel godimento delle res communes omnium si configurava come turbativa personale ed era repressa con l’actio iniuriarum.

Forse non è del tutto improbabile che originariamente queste res fossero considerate come «cose pubbliche», pur sottolineandone alcune differenze dovute alla loro particolare natura. Poi con Ulpiano, il mare e il lido del mare vengono qualificati come res communes e per ciò stesso contrapposti alle res publicae.

Pare tuttavia difficile, anche in questa prospettiva, accettare la posizione del grande Pietro Bonfante [1966], secondo il quale Marciano aveva annoverato tra le res communes omnium: «tutte quelle cose che in altri giureconsulti ricevono il nome di publicae iuris o iure gentium o l’epiteto iuris gentium semplicemente, tanto più che lo stesso Marciano adopera per le sue res communes omnium anche la terminologia iuris gentium».

Marciano trova, dunque, già nella giurisprudenza precedente il punto di riferimento per indicare il regime cui sottoporre alcune res sfuggite fino ad allora ad una particolare classificazione. Né mi sembra sostenibile la confusione di categorie prospettata dal Bonfante, poiché certamente Marciano – come è stato sostenuto da Maria Gabriella Zoz – «doveva conoscere la categoria delle res publicae, e non avrebbe chiamato res communes omnium quelle che per altri erano res publicae iuris gentium, dal momento che egli dichiara di considerare pubblici i fiumi (D. 8.1.4.1)».

Per comprendere appieno la disciplina giuridica delle res communes elaborata dai giuristi romani dell’età imperiale, si rende necessario cogliere le radici, anche culturali, di questa costruzione. Autorevolissimi studiosi hanno sottolineato la forte valenza della nozione romana di humanitas; in concreto essa si manifestava come autentica vocazione universalistica che trovò la sua piena ed originaria collocazione nello ius naturale.

Cicerone, ad esempio, teorizzava la necessità di concedere a tutti l’uso di quei beni comuni (illa communia) cui la natura ha dato vita affinché fossero nella disponibilità di tutti:

 

Cicero, De off. 1.52: Una ex re satis praecipit, ut, quicquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto. Ex quo sunt illa communia: non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit, consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta. Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem utilitatem afferendum[18].

 

Ad ulteriore riprova di quanto questa concezione universalistica fosse radicata nella mentalità giuridica e nella coscienza civile dei Romani, mette conto menzionare le considerazioni ciceroniane sull’utilitas communis. Questa sarebbe “naturalmente” anche del singolo, il quale vedrebbe in tal modo tutelati i propri diritti attraverso la tutela di quelli collettivi, in quanto appunto anche suoi, per la parte di propria pertinenza. Assai nota è, poi, la definizione di res publica elaborata da Cicerone, nella quale la utilitatis communio viene annoverata fra gli elementi costitutivi del populus come entità giuridica e organizzazione politica[19].

 

 

3. – Brevi cenni alle vicende storiche della categoria res communes omnium

 

La costruzione giuridica delle res communes omnium ha conosciuto, dopo i Romani, alterne vicende storiche, alcune peraltro di grande rilievo.

Ad esempio, nella Summa Institutionum attribuita ad Irnerio le res communes sono intese come cose comuni a uomini e animali, seguendo una logica applicazione del concetto di ius naturale, quale risultava da Ulpiano e Giustiniano:

 

Summa Inst. 2.1: Res communes communia omnium animalium dicuntur: publica hominum tantum[20];

 

ma avuto riguardo per usi degli uomini, le res communes tornano a confondersi nel pensiero del giurista con quelle pubbliche.

Tra il medioevo e l’età moderna, la categoria di res communes ebbe grande rilievo (anche politico) soprattutto nella classificazione giuridica del mare. I glossatori elaborarono il principio dell’acquisto della proprietà delle res communes (e non del mero possesso, come nel diritto romano) da parte di chi avesse eretto costruzioni sul mare, ravvisando in ciò un caso eccezionale di accessione dell’immobile alla superficie.

Grazie a questo principio nei secoli XIV e XV della nostra era, la Serenissima Repubblica di Venezia poté rivendicare – come apprendiamo da Baldo – la propria libertà nei confronti dell’Imperatore del “Sacro Romano Impero” e del Pontefice Romano su base giuridica solidissima:

 

De iure gentium civitates in mari aedificatae sunt ipsorum qui aedificant … Sic etiam licet in Mari aedificare, l. in tantum 6. in princ. ubi Dd. ff. h. Ita Veneti praetendunt libertatem, quia non aedificaverunt in solo alicuius, sed ipso in Mari, Baldus, in Rubric h tit.[21].

 

I Veneziani ritenevano che fosse la stessa natura lagunare dei luoghi, in cui era stata edificata la città di Venezia, a renderli legittimamente padroni del proprio territorio e, dunque, liberi da ogni potere superiore: «ora l’indipendenza di Venezia dalle due potestà veniva dai giuristi curiosamente giustificata col fatto che la città delle lagune sorgeva sul mare, il quale è res communis, non soggetto all’impero, né alla giurisdizione di principi e di pontefici» (Bonfante, 1966).

è noto, altresì, che la categoria delle res communes omnium ha costituito la base giuridica dell’elaborazione della teoria della libertà dei mari, propugnata nel XVII secolo dal grande giurista olandese Ugo Grozio (Huig van Groot), la cui opera più celebre, De iure belli ac pacis (pubblicata a Parigi nel 1625), «gli assicurò fama imperitura, ponendolo ad un tempo fra i fondatori del diritto internazionale e di un nuovo giusnaturalismo» (Orestano).

Per quanto al giorno d’oggi, il principio della libertà dei mari, nato come naturale portato della classificazione del mare quale res communis omnium, tenda a farsi sempre più sfumato a causa dell’avanzare dell’opposto principio della sovranità degli Stati rivieraschi; non mi pare, tuttavia, che possano dirsi completamente esaurite né la sua prospettiva storica, né la funzione politica.

 

 

4. – Le res publicae

 

Nelle Istituzioni di Giustiniano le res publicae si contrappongono da un lato alle res communes omnium, dall’altro alle res universitatis. Il significato dell’espressione res publicae è oltremodo semplice e pregnante nello stesso tempo: come insegnano i linguisti, la etimologia dell’espressione porta a res populi (populicae, poplicae), cioè alle res del Popolo romano; ma l’espressione res publica populi Romani stava anche a designare l’organizzazione politica del Populus Romanus, che noi moderni siamo soliti distinguere tra repubblica e impero.

Circa le res publicae è necessario distinguere due concetti o categorie:

1) cose destinate all’uso pubblico;

2) cose destinate a sostenere col reddito che da esse si ricava gli oneri dell’organizzazione politica del Popolo romano.

Mentre le prime sono veramente extra patrimonium ed extra commercium, le seconde sono invece in patrimonio e in commercio, per la semplice ragione che in altro modo non potrebbero produrre alcun reddito.

La divisio rerum delle Istituzioni di Gaio, Marciano e Giustiniano si riferisce chiaramente alle res publicae extra patrimonium ed extra commercium. Tuttavia, va sottolineato – come dato significativo ed emblematico – il fatto che nelle fonti non si abbia una netta ed univoca terminologia per designare le due categorie di res publicae. Così nel linguaggio delle leggi e dei giuristi sono pubblici tanto fiumi e strade (flumina publica, viae publicae), quanto terre, schiavi e loro peculii, danaro pubblico (ager publicus, servi publici, pecunia publica); publicum è, infine, il vectigal – l’imposta – e gli appaltatori delle imposte sono publicani.

Per inquadrare le res publicae bisogna fare riferimento ad una categoria assai ampia che i giuristi romani hanno definito come «res in usu publico»[22], oppure «res quae usibus populi perpetuo expositae sint»[23], o ancora «res quae publicis usibus destinatae sunt»[24].

Vale la pena di ricordare che sulla base di queste definizioni sono res publicae:

1) i loca publica, cioè (secondo quanto insegnava il grande giurista Labeone, citato da Ulpiano in D. 43.8.2.3[25]) agri, aree urbane, edifici, vie, piazze;

2) i fiumi pubblici;

3) le cloache pubbliche.

In un lavoro pubblicato nel 1990, Andrea Di Porto (La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza) ha dimostrato in maniera convincente come il pensiero giuridico romano avesse previsto nell’ambito più generale della disciplina delle res publicae anche la conservazione e la salvaguardia della salubritas dell’ambiente; la cui tutela giuridica appare profondamente plasmata dal modo con cui i Romani concepivano l’appartenenza delle res publicae.

Non voglio addentrarmi, ora, sul problema della emersione della rilevanza giuridica del fenomeno inquinamento. Basterà dire che il problema dell’adozione di forme di tutela dall’inquinamento si pone a Roma già nel corso dell’età repubblicana, nel periodo in cui, fra l’altro, si definiva il nuovo profilo urbanistico della città, caratterizzato da un certo sovraffollamento, da strade piuttosto strette e, soprattutto, dalla presenza di edifici a più piani (insulae) ad alta densità abitativa, specie in alcuni quartieri che potremmo definire di edilizia economico-popolare. La complessità dello sviluppo generava, dunque, gravi problemi di inquinamento e la conseguente necessità di una tutela giuridica dell’ambiente e della salute (pubblica e privata). Vi era poi il problema della salubrità dell'aria ammorbata dalle esalazioni di attività produttive altamente inquinanti, ma anche dagli scarichi non adeguatamente canalizzati e dalle cloache mal funzionanti. Infine, vi era un problema di purezza delle acque e di conservazione delle condizioni naturali dei fiumi.

Sul primo aspetto abbiamo le importanti testimonianze di Vitruvio e di Plinio il Vecchio. Vitruvio, nel De architectura, sottolinea la maggiore salubrità delle tubazioni di terracotta rispetto a quelle di piombo[26]; mentre Plinio (Naturalis Historia 31.34) sconsiglia decisamente l’uso potabile dell’acqua di cisterna, nociva al ventre e alla gola per la sua durezza, e che era per di più assai impura[27].

Proprio l’esigenza di salvaguardare la salubritas sta alla base dell’introduzione da parte del pretore (fine del II secolo e metà del I a.C.) degli interdetti de rivis e de fonte, volti a tutelare l'attività di purgatio e refectio, rispettivamente, degli impianti di conduttura dell'acqua e dei fontes.

Riguardo ai fiumi, il problema più rilevante era costituito dalla necessità di evitare che indiscriminati prelievi di risorse o massicci disboscamenti deteriorassero le loro condizioni naturali; le quali, come apprendiamo da Tacito (Annales 1.79), sono da rispettare appunto perché derivanti dalla natura: «al bene degli uomini ha provveduto nel migliore dei modi la natura, la quale ha assegnato ai fiumi le loro fonti, il loro corso e così le sorgenti come le foci»[28].

Non mi pare il caso di dare qui una dimostrazione, con i testi latini alla mano, del fatto che la tutela della salubritas delle res publicae si inserisce nell’ambito più generale del regime delle res publicae.

Sarà bene invece ricordare, soprattutto sulla scorta degli studi di Francesco Paolo Casavola sulle azioni popolari, come il regime di tutela delle res publicae prevedesse un ruolo attivo per il civis; poiché come osserva Andrea Di Porto: «La tutela della salubritas, quando attiene, ad esempio, ai loca publica, si innesta su concezioni che affidano al civis una responsabilità ed un ruolo attivo fondamentali».

In sostanza, nel sistema giuridico-religioso romano al cittadino, al quivis e populo, era affidata la gran parte della responsabilità nella tutela delle res publicae, attraverso la possibile utilizzazione di strumenti come gli interdetti popolari (Fiorentini) e l'operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia (Santucci).

Si trattava di strumenti giuridici che tutelavano un diritto proprio di qualsiasi cittadino, in quanto parte del Popolo romano: un diritto cioè che apparteneva al civis (a ciascun cittadino) come membro del popolo e non già al popolo come ente diverso e distinto dal cittadino. I citati interdetti si fondano dunque sulla sovranità dei cives e sul generale diritto dei cittadini romani all'uso comune delle res publicae.

Appare del tutto evidente che un simile regime delle res in usu publico si fonda sulla nozione, tipicamente romana, di res publicae come res populi. O per meglio dire, sulla stessa concezione concreta del Populus Romanus. Populus che – seguo la linea interpretativa che va dallo Jhering fino al Catalano – veniva concepito come pluralità di cittadini, nel senso di «tutti i cittadini», non già come persona o entità astratta, distinta cioè dai cives che la compongono.

 

 

5. – Diritto romano nella Sardegna medievale e moderna

 

Mi pare di un qualche interesse descrivere brevemente, come esempio di sopravvivenza di modelli proprietari comunitari, il caso della Sardegna. Un’isola in cui la forte identità linguistica, autonomistica, religiosa e culturale del suo popolo si è plasmata nella dinamica storica dei grandi sistemi giuridici mediterranei (Sini, 2003), e in cui si è conservata fortissima (dall’età antica, all’età medioevale, all’età moderna) l’influenza (e la vigenza) del diritto romano giustinianeo (Sini, 2004).

Evidenze significative di questa influenza del diritto romano sulla legislazione della Sardegna medievale sono riscontrabili nella Carta de Logu de Arborea[29]: l’opera legislativa più importante della tradizione giuridica in lingua sarda, promulgata dalla sovrana del Giudicato di Arborea (l’odierna Oristano) Eleonora Bas-Serra, nell’ultimo decennio del XIV secolo.

Certamente, oggi, non appare più possibile aderire nelle sue linee generali alla vecchia impostazione, formulata – per quel che mi è dato sapere – dal giurista sardo del XVII secolo Giovanni Dexart (1590-1646), secondo cui in Sardegna lo ius commune o Romanorum sarebbe stato vigente da tempo immemorabile «mediante veteri consuetudine et continua observantia»[30]. Questa impostazione risulta ancora presente nel celebre manuale di Antonio Pertile [II.2], soprattutto laddove lo studioso definisce la Carta de Logu «diritto locale modificante il diritto generale o comune; onde quel nome corrisponde a quello di statuti dato alle proprie norme dai principi di Savoia e dalle nostre città». Si possono condividere, invece, sia la conclusione a cui il Pertile era pervenuto in merito al rapporto tra diritto romano e Carta de Logu d’Arborea: «E in fatto la carta de logu presuppone l'autorità del diritto romano, e qualche volta anche lo cita», sia la motivazione complessiva che stava alla base di siffatta conclusione.

Come ho avuto modo di dimostare nel mio libro “Comente comandat sa lege”, il forte ancoramento della Carta de Logu al diritto romano, pur avvertibile nella gran parte dei 198 capitoli, risulta esplicito nei capitoli iii, lxxvii, lxxviii, xcvii e xcviii; poiché in quei capitoli i compilatori arborensi plasmarono le soluzioni giuridiche proposte sul diritto romano, mediante espliciti riferimenti e rinvii ad un altro sistema normativo, identificato con sa lege o sa ragione. Sia l’utilizzazione di verbi dall’indiscutibile valenza precettiva (comandare / ordinare), sia l’impiego di questi verbi al presente indicativo (comandat), attestano in maniera incontrovertibile il fatto che i compilatori della Carta de Logu ritenessero ancora vigente quel sistema normativo (sa lege, sa ragione) oggetto di rinvio nel «codice» del Giudicato di Arborea.

Così nel capitolo III [Qui ochirit homini], la pena capitale comminata all'omicida volontario si fonda sull’imperatività del diritto romano: «secundu quessu ordini dessa rag(i)oni comandat»[31]. Nei capitoli LXXVII e LXXVIII sono riferiti in maniera esplicita al diritto romano i termini legali d’impugnazione, fissati entro il limite massimo di dieci giorni: «si appellado non est infra tempus legittimu de dies deghi comente comandat sa lege»[32]. Rinvia ugualmente al diritto romano il capitolo XCVIII, dove si designa la porzione legittima dell'eredità con l’espressione «sa parti sua secundu ragione»[33].

La Carta de Logu de Arborea, monumento legislativo scritto in «sardo antico» (Blasco Ferrér), ha plasmato per secoli le istituzioni giuridiche del Popolo Sardo, quasi fino ai nostri giorni. La Carta de Logu de Arborea, estesa a tutto il Regnum Sardiniae dopo la definitiva affermazione della sovranità aragonese nel 1421, cessò di avere forza di legge solo nel 1828, anno in cui entrarono in vigore le Leggi civili e criminali del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia (Da Passano).

Anche nel giudizio non certo positivo dello Schupfer, la secolare lunga vigenza della Carta de Logu «fa fede certamente della bontà intrinseca della legge, ma attesta eziandio l’indole piuttosto stazionaria di cotesti insulani». Dunque, le ragioni di una così lunga durata sono da ricercare soprattutto nelle intrinseche qualità e nell’elevato spessore giuridico della compilazione, i cui capitoli incarnavano, per quanto tradotti con la scrittura «in termini colti», le istanze fondamentali di esperienze popolari e consuetudinarie maturate nelle comunità sarde di pastori e contadini; fra le quali si è conservata operante, anche al di là della sua stessa vigenza. Questa peculiarità della Carta de Logu non era sfuggita ad A. Pertile [II.2], il quale ne sosteneva la vigenza ben oltre l’abolizione formale: «essa non perdette ogni valore nell’isola che allorquando vi fu introdotto il codice civile italiano, e con esso si ruppe ogni filo della storia».

 

 

6. – Uomini e forme comunitarie di appartenenza della terra nel diritto e nella storia del Popolo Sardo

 

Ancora oggi, istituti e tradizioni tipici della Sardegna contadina e pastorale hanno le loro radici, per lo più senza coscienza storica del fatto, in capitoli dell'antica Carta de Logu de Arborea. Si spiega in tal modo la persistenza secolare nella Sardegna contadina della figura del juargiu[34] e del relativo contratto di società parziaria, in rapporto alla coltivazione della terra (Mor); o degli usuali contratti di soccida tra pastori e proprietari (delle greggi o del pascolo), stipulati nelle campagne sarde in forme e contenuti assai simili, nei fatti, agli antichi Ordinamentos de cumonis[35], che regolavano tali fattispecie nella Carta de Logu arborense.

I modelli di appropriazione e le varie forme di godimento della terra, come ha scritto al riguardo Carlo Guido Mor, si presentano quasi del tutto imperniati «sul duello fra cultura e pastorizia, ma la legislatrice ci si appalesa nettamente favorevole alla prima, difesa energicamente di fronte all'invandenza degli armenti». Tuttavia questa preferenza per la tutela delle attività agricole, che evidentemente stavano acquistando una notevole importanza nell'economia sarda, non porta con sé alcuna preferenza per un modello proprietario o per una forma produttiva. Si direbbe anzi, che la tutela della lCarta de Logu de Arborea sia quasi indifferente alla forma giuridica della terra:

 

«A questo punto si può forse comprendere come sia falsata l'ottica di chi ricerchi nei documenti antichi le prove “dell'esercizio del diritto di proprietà”, sebbene sia agevole trovare testimonianze di forme di proprietà, individuale e collettiva, espresse in epoca risalente, come già nei condaghi; ma quell'ottica è fuorviante perché proietta nel passato la moderna prospettiva che vede il diritto come un'emanazione del soggetto e non come un prodotto che scaturisce dall'oggetto. In realtà l'ordinamento tutelava non tanto il diritto di proprietà, bensì la destinazione agraria della terra, ossia la sua utilitas nell'ambito del sistema dato: prima che il diritto astratto sul fondo proteggeva il fondo stesso. Ed ecco, allora, la spiegazione della maggior severità stabilita a protezione delle terre coltivate rispetto alle altre terre che si riscontra nelle fonti legislative a noi note ma che costituisce già un corollario implicito dell'ordinamento agrario: e infatti già i condaghi esprimevano una tale maggiore protezione» (Birocchi).

 

Così nel cap. XLVII della Carta de Logu si sanzionava, con la previsione di forti penalità che potevano arrivare fino al taglio della mano destra, qualsiasi deperimento doloso ad opera di un incendiario di prodotti agricoli pregiati, quali frumento già preparato per la trebbiatura, frumento ancora da mietere, vigneto, orto[36]. E certo le forme di appropriazione della terra comunitarie non risultano sfavorite in quella legislazione. Anzi, alcuni istituti si giustificano solo alla luce del carattere collettivistico (nel diritto e nella produzione) delle comunità di villaggio (villas). Tale era il caso degli antichi Jurados de padru preposti nella Carta de Logu de Arborea alla vigilanza e alla protezione delle coltivazioni e del bestiame, nonché alla tutela della pubblica sicurezza nel territorio della villa:

 

Carta de Logu, cap. XXXVIII: [De proare sos cavallos] Volemus et ordinamus: qui sos juradus siant tenudos ciaschuno in sa curadoria sua de prouare sos cavallos domados et issas ebbas domadas et issos boes domados et molentes qui sant hochier affura o qui sant furare in sa villa o in habitatione dessa villa et si non lu prouarint paghint sa fura a sos pubillos comunalimente sos juradus cun sos hominis tottu de sa villa, et i cussu bestiamen cant achaptare sos juradus de pardu ispeciadu ade nocte cio è couallu domado ebba domada boe domadu et molente; siant tenudus dellu tenne et baturellu assa corte, et issos juradus indi appant de cussu qui ant batire a sa corte sa terza parte dessas tenturas, et cio si intendat pro boes domadus qui in cussu tempus si paschit a muda si tenerent pro qui debent giaghere in sa corte: et si alcunu maiore pardu over atera persona miteret alcunu bestiamen dissu quest naradu de subra dae foras at intro; paghit sodhus binti pro ciaschuna bolta et pro ciaschuna bestia sindi est convinto[37].

 

Compiti assolti, in età moderna e contemporanea dalle compagnie barracellari (Sanna), costituite ancora oggi in numerosi villaggi e città della Sardegna.

Anche alcune prescrizioni, contenute nelle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna in materia di prevenzione degli incendi estivi[38], presentano notevoli elementi di somiglianza con la Carta de Logu; o meglio con i suoi Ordinamentos de foghu, statuiti nei capitoli xlv-xlix[39]. Infatti, per combattere la micidiale piaga degli incendi – fenomeno purtroppo ricorrente nella storia secolare della nostra Isola (Artizzu) – è fatto obbligo alle comunità (Comuni, Province, ecc.) di predisporre idonee fasce tagliafuoco nei terreni di pertinenza pubblica, prima dell’inizio dell'estate[40]; con modalità e procedure assai simili a quelle prescrizioni della Carta de Logu che ordinavano alle comunità di villaggio (villas) de fagher sa doha […] per Sanctu Pedru de lampadas. Era fatto obbligo, cioè, di predisporre idonee fasce tagliafuoco nei terreni di pertinenza pubblica, prima dell’inizio dell'estate.

 

Carta de Logu, cap. XLIX: [De fogu] Constituimus et ordinamus: qui sas villas qui sunt usadas de fagher sa doha proguardia dessu fogu deppiant illa fagher sa doha secundu qui fudi usadu pro temporale. Ciascaduna villa in sa habitationi sua. Et qui nolat auiri fata pro sanctu pedru de lampadas: paghit ssz. x. per homini et issa villa qui lat faghire: fazat illa qui fogu nò la parighit sa doha et si fogu illa barigat et faghit perdimentu: paghit sa villa ssz. x. per homini secundu quest vsadu est issu curadore llrs X a sa corte. Et si su curadore comandarit assus juradus over a sus ateros hominis dessa villa defaghere sa dicta doha: et nò la fagherent paghit comonalimenti sa pena qui deuat pagare su officiali et icussu officiali siat liberu[41].

 

Con le stesse finalità si giustifica (ora come allora) l’obbligo, posto in capo ai privati cittadini, siano essi proprietari dei fondi o altri aventi titolo, di osservare scrupolosamente i tempi prescritti (Volemus et ordinamus qui nexuna persona deppiat ne pozat ponne foghu infini ad passadu sa festa de sancta Maria qui est a dies VIII de capudanni)[42] per l’abbruciamento delle stoppie di colture cerealicole o foraggiere[43].

Nella legislazione sarda medioevale e moderna risulta possibile esercitare sulla terra due tipi di diritti: uno da parte di privati (ma non necessariamente di singoli), con occupazioni, chiusure e dissodamenti; l’altro più propriamente comune, consistente nel godimento collettivo di un certo territorio.

Nel corso di molti secoli, nelle campagne sarde hanno coesistito – spesso scontrandosi anche duramente – una pluralità di modelli di appropriazione e varie forme di godimento della terra. Modelli e forme tutti riconducibili all’agricoltura e pastorizia, alcuni dei quali si sarebbero modellati sulla memoria medievale della scriptura che regolava la contribuzione della provincia in età romana (Di Tucci).

Il risultato di tutto questo è che ancora oggi in Sardegna permangono rilevanti estensioni di terre comuni, su cui si applica una concezione di utilizzo molto simile alle res communes omnium. Le terre comunali (terre delle vecchie comunità di villaggio che sono rimaste proprietà dei Comuni) hanno un’estensione di 353 mila ettari, rappresentano il 15% dell’intero territorio regionale e interessano 263 dei 359 Comuni dell’Isola. Se sommiamo ad esse le altre terre pubbliche, abbiamo in Sardegna il 25% del territorio non privatizzato.

Il fenomeno delle terre comuni, caratterizzato dal godimento collettivo di quei territori, resta dunque assai rilevante nella dinamica della società e nell’organizzazione economica delle comunità di villaggio. Alle modalità di gestione di queste terre si ricollega, certamente, anche una parte del malessere sociale e politico che interessa al momento le zone interne della Sardegna; da ricondurre al diffuso timore dei pastori di perdere il secolare uso delle terre comuni.

 

 

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* Testo della comunicazione presentata a Novi Sad nel corso dei lavori del IX Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e dell’Asia «La persona nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori. Lo studio e l’insegnamento del diritto romano» (24-26 ottobre 2002), organizzato per iniziativa di Antun Malenica e Pierangelo Catalano dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Novi Sad e del Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici del CNR.

 

[1] Inst. 2.1 pr.: Superiore libro de iure personarum exposuimus: modo videamus de rebus. Quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur.

Trad.: «Nel precedente libro abbiamo esposto il diritto delle persone; ora vediamo le cose. Che si annoverano, o nel nostro patrimonio o fuori dal nostro patrimonio» (Nardi).

 

[2] [Inst. 2.1 pr.] Trad.: «Alcune sono comuni a tutti per diritto naturale, alcune sono pubbliche, alcune di una collettività, alcune di nessuno, molte di singoli, che a ciascuno si acquistano per varie cause, come da quel che segue apparirà» (Nardi).

 

[3] [Inst. 2.1.1] Trad.: «Comuni a tutti per diritto naturale sono queste: l’aria, l’acqua corrente, il mare, e, di conseguenza, i lidi del mare. A nessuno quindi è proibito accedere al lido del mare, purché però stia lontano da ville, monumenti ed edifici, che non sono di diritto delle genti come il mare» (Nardi).

 

[4] [D. 1.8.2 pr.-1 (Marcianus libro tertio institutionum)] Trad.: «Alcune cose sono comuni di tutti per diritto naturale, alcune sono di una collettività, alcune di nessuno; le più numerose sono dei singoli, le quali vengono acquistate a ciascuno in base a varie cause. Sono comuni di tutti, per diritto naturale, le <cose> ben note: l’aria, l’acqua corrente, e il mare, e in ordine a questo i lidi del mare» (a c. Schipani).

 

[5] D. 1.8.6.2 (Marcianus libro tertio institutionum): Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt.

Trad.: «Le cose sacre, le religiose e le sante non sono nel patrimonio di alcuno» (a c. Schipani).

 

[6] D. 1.1.1.3 (Ulpianus libro primo institutionum): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.

Trad.: «Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati: infatti, questo diritto non è proprio del genere umano, ma è comune a tutti gli esseri animati che nascono in terra, in mare, ed è comune anche agli uccelli. Da qui deriva l'unione del maschio e della femmina, la quale unione noi chiamiamo matrimonio; da qui deriva la procreazione dei figli; da qui l’educazione. Vediamo, infatti, che tutti gli altri esseri animati, comprese le fiere, sono valutati in base all’esperienza <che abbiano> di questo diritto» (a c. Schipani).

 

[7] Plautus, Rud. 975: [Gr.] Mare quidem commune certost omnibus.

Trad.: «[Gr.] Perché un fatto è certo, il mare è bene comune per tutti».

 

[8] Cicero, Pro Roscio 26.72: Etenim quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis?

Trad.: «Che cosa, infatti, è tanto comune quanto l’aria per i vivi, la terra per i morti, il mare per i naufraghi, il lido per i respinti dalle onde?».

 

[9] Vergilius, Aen. 7.228-230: Diluvio ex illo tot vasta per aequora vecti / dis sedem exiguam patriis litusque rogamus / innocuum et cunctis undamque auramque patentem.

Trad.: «Trascinati da quel diluvio per tante distese marine, / chiediamo per gli dei patrii una piccola sede / e un’innocua riva, e acqua e aria libere per tutti» (Canali in ed. a c. Paratore).

Cfr. anche Ovidius, Met. 6.349-355; Seneca, De ben. 4.28.

 

[10] D. 41.1.14 pr. (Neratius libro quinto membranarum): Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.

Trad.: «Ciò, che qualcuno edificherà nel lido sarà suo: poiché i lidi non sono pubblici  come quelle cose che sono nel patrimonio del popolo, ma come quelle, che per la prima volta uscirono dalla natura e, finora, non sono pervenute nel dominio di alcuno: né la condizione di esse è dissimile da quella dei pesci e delle fiere, i quali quando siano stati catturati, sono nel dominio di colui del quale pervennero in potestà».

 

[11] D. 43.8.3 pr.-1 (Celsus libro trigensimo nono digestorum): Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror. Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit.

Trad.: «I lidi, sui quali il popolo Romano ha il dominio, ritengo siano del popolo Romano. L’uso del mare è comune a tutti gli uomini, come l’aria, ed i moli gettati sul mare appartengono a chi li ha costruiti; ma ciò non si deve concedere nel caso l’uso del mare o del lido risulterà deteriore».

 

[12] D. 47.10.13.7 (Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum): Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graece sag»nh dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. Conductori autem veteres interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit: nam vis ei prohibenda est, quo minus conductione sua fruatur. Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi.

Trad.: «Se qualcuno mi proibisca di pescare nel mare, o di gettarvi la rete da pesca, che i greci chiamano sagina, potrei forse citarlo in giudizio per ingiurie? Vi sono quelli che ritengono che possa agire per ingiurie: così Pomponio e molti credono che sia simile a quello che m’impedisca di lavare in pubblico o di sedere in un pubblico teatro o in qualunque altro luogo stare, sedere, conversare, o se uno non mi permette di usare di una cosa mia; perché anche costui può essere portato in giudizio per ingiuria. Gli antichi giuristi poi accordarono l’interdetto all’affittuario, nel caso avesse affittato per pubblico interesse: infatti, si deve impedire la violenza contro di lui, perché possa godere del suo affitto. Se però vieto di pescare dinanzi alle mie case o al mio villino, che può dirsi? Sono passibile o no di processo per ingiurie? Certamente il mare è comune a tutti ed anche i lidi, come l’aria, e spessissimo è stato rescritto che a nessuno può essere proibito di pescare».

 

[13] Cfr. D. 1.8.6.1 (Marcianus libro tertio institutionum): Universitatis sunt non singulorum veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatium. Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, sed universitatis et ideo tam contra civem quam pro eo posse servum civitatis torqueri divi fratres rescripserunt. Ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius aliquem ex civibus.

Trad.: «Sono della collettività e non dei singoli, per esempio, i teatri e gli stadi che si trovano nelle città, e cose simili se ve ne sono anche altre che appartengono in comune alla città. Pertanto, un servo comune della città non si intende appartenere per quota ai singoli <cittadini>, bensì alla collettività, e pertanto i divi <imperatori> fratelli <Marco Aurelio e Lucio Vero> stabilirono con rescritto che <un servo della città> può essere sottoposto a tortura sia contro un cittadino sia a favore. Pertanto, anche il liberto di una città, ove egli chiami in giudizio un cittadino, non ha necessità di richiedere la dispensa prevista dall'editto» (a c. Schipani).

 

[14] D. 41.1.14 pr.

 

[15] D. 41.1.30.4 (Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum): Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. Item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.

Trad.: «Se getterò dei pilastri in mare e sopra di essi edificherò, tosto l’edificio diventa mio. Nello stesso modo se edificherò un’isola nel mare, subito diventa mia, poiché ciò che è di nessuno appartiene all’occupante».

 

[16] [D. 43.8.2.8 (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum)] Trad.: «Contro colui che gettò materiale nel mare compete l’interdetto utile a chi la cosa potrebbe nuocere: ma se nessuno risente danno, deve essere sostenuto colui che fabbrica sul lido o pone qualche materiale in mare».

 

[17] D. 1.8.10 (Pomponius libro sexto ex Plautio): Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.

Trad.: «Aristone afferma che, come diventa privato ciò che sia stato edificato nel mare, così diventa pubblico ciò che sia stato occupato dal mare» (a c. Schipani).

 

[18] [Cicero, De off. 1.52] Trad.: «Con quest'unico esempio insegna che, in quanto si può giovare senza danno, se ne deve far partecipe anche un ignoto. Donde quelle massime «non sottrarre ad alcuno l'acqua che scorre», «permettere di prender fuoco dal fuoco, ove alcuno lo voglia», «dare un consiglio schietto a chi stia per decidere», tutte azioni utili a chi riceve, non gravose a chi dà. Ad esse bisogna aderire e sempre portare un qualche contributo al vantaggio comune» (Ferrero, Zorzetti).

 

[19] Cicero, De re publ. 1.39: ‘Est igitur,’ inquit Africanus, ‘res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus’.

Trad.: «E’ dunque, disse l’Africano, la repubblica cosa del popolo, e poi non è popolo ogni agglomerato di uomini riunito in qualsiasi modo, ma l’agglomerato di una moltitudine associata per consenso nel diritto e per comunanza di interessi».

 

[20] Cfr. Glossa ad legem 3 D. 1.8: collige ex hac lege quod eadem dicuntur communia quae cum sint in commune usum omnium animantium occupanti conceduntur.

 

[21] Glossa ad legem in tantum 6 D. 1.8. F. Gaethalsii, De Foelici et Infoelici Republica, Lovanii 1567: «Tales sunt Venetiae, Veneti enim praetendum libertatem, nec agnoscunt [f 2v] superiorem»; che ho letto in versione on line nel sito  http://www.karintilmans.nl/pdf/foelice.pdf .

 

[22] D. 18. 1.6 pr. (Pomponius libro nono ad Sabinum): Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius.

Trad.: «Ma Celso figlio afferma che tu non puoi comprare l’uomo libero, se ne conosci la condizione, né, se ne conosci la condizione, v’è la possibilità che vi sia l’alienazione <a tuo favore> di qualsiasi altra cosa come i luoghi sacri e religiosi o quelli dei quali non vi sia la commerciabilità tra colui che li vende e colui che li compra, come quelli pubblici, che non siano nel patrimonio del popolo, bensì si trovino in uso pubblico, come il Campo Marzio» (a c. Schipani).

 

[23] Inst. 3.19.2: Idem iuris est, si rem sacram aut regiosam, quam humani iuris esse credebat, vel publicam, quae usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum vel theatrum.

Trad.: «Lo stesso criterio si applica se uno stipuli una cosa sacra o religiosa, che credeva di diritto umano; o una cosa pubblica, stabilmente destinata a servizio del popolo, come una piazza o un teatro» (Nardi).

 

[24] D. 50.16.17 pr. (Ulpianus libro decimo ad edictum): Inter "publica" habemus non sacra nec religiosa nec quae publicis usibus destinata sunt: sed si qua sunt civitatium velut bona. Sed peculia servorum civitatium procul dubio publica habentur.

Trad.: «Tra le cose pubbliche abbiamo non le cose sacre né le religiose, né quelle che sono destinate agli usi pubblici; ma quelle, se mai ve ne sono come beni delle città. Ma i peculii dei servi delle città, senza dubbio si hanno per pubblici».

 

[25] D. 43.8.2.3 (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum): Publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut et ad areas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas itineraque publica pertineat.

Trad.: «Come si deve intendere la denominazione di ‘luogo pubblico’, lo definisce Labeone: in maniera che sia riferibile alle superfici, alle isole, ai campi, alle vie pubbliche ed ai sentieri pubblici».

 

[26] Vitruvius, De arch. 8.6.1-11.

 

[27] Plinius, Nat. Hist. 31.34: pluvias quidem aquas celerrime putrescere convenit minimeque durare in navigatione. Epigenes autem aquam, quae septies putrefacta purgata sit, ait amplius non putrescere. Nam cisternas etiam medici confitentur inutiles alvo duritia faucibusque, etiam limi non aliis inesse plus aut animalium, quae faciunt taedium.

Trad.: «È ammesso che le acque piovane imputridiscono molto presto e si conservano pochissimo durante la navigazione. Epigene, d'altra parte, sostiene che l'acqua putrefatta, se purificata sette volte, non imputridisce più. Anche i medici dichiarano che l'acqua di cisterna, per la sua durezza, è dannosa al ventre e alla gola e più d'ogni altra contiene fango e animali che provocano disgusto».

 

[28] Tacitus, Ann. 1.79.2-3: Congruentia his Interamnates disseruere: pessum ituros fecundissimos Italiae campos, si amnis Nar (id enim parabatur) in rivos diductus superstagnavisset. Nec Reatini silebant, Velinum lacum, qua in Narem effunditur, obstrui recusantes quippe in adiacentia erupturum: optume rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua ora fluminibus, suos cursus, ut que originem, ita fines dederit; spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras patriis amnibus dicaverint; quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviis orbatum minore gloria fluire.

Trad.: «Quelli di Terni presentarono una richiesta simile, dicendo che le più fertili pianure d'Italia sarebbero state rovinate, se le acque della Nera (come si progettava) fossero state divise in tanti ruscelli e ridotte a stagnare sulle campagne. Né tacevano quelli di Rieti, i quali non volevano che fosse chiuso lo sbocco per cui il lago Velino si scarica nella Nera, perché le acque si sarebbero riversate sui campi adiacenti. Essi dicevano che al bene degli uomini ha provveduto nel migliore dei modi la natura, la quale ha assegnato ai fiumi le loro fonti, il loro corso e così le sorgenti come le foci; che si doveva anche rispettare il sentimento religioso degli alleati, i quali avevano dedicato cerimonie e boschi sacri ed altari ai fiumi patrii; che anzi il Tevere stesso non avrebbe voluto assolutamente scorrere meno glorioso, senza il tributo dei suoi affluenti».

 

[29] Con questo titolo è stato pubblicato nei primi anni del Novecento l’unico manoscritto esistente della Carta de Logu, posseduto dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari: E. Besta-P. E. Guarnerio, Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative, Estratto dagli “Studi Sassaresi” III, Sassari 1905.

Nelle citazioni della carta arborense, ho seguito di norma il testo dell’edizione incunabola: Carta de Logu. Riproduzione dell’edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari (a cura di Antonina Scanu), Sassari 1991; confrontandolo con Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu. Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note, del Consigliere di Stato e Referendario Cavaliere Don Giovanni Maria Mameli De' Mannelli, Roma 1805 [rist. an., Cagliari 1974]; col citato manoscritto pubblicato dal Besta e dal Guarnerio; nonché con la recente edizione di F. C. Casula, La “Carta de Logu” del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico, Sassari 1995.

 

[30] Ioannis Dexart, Capitula sive Acta Curiarum regni Sardiniae, Carali 1645, I, 4, 3, num. 6-7: «summa profecto ratione mentio in eo tantum, sit de iure communi; id est Romanorum. […] In nostra Sardinia contrarium servatur, idque non ex particulari aliqua ipsius constitutione, vel saltim et iure scripto: sed ex non scripto, mediante veteri consuetudine, et continua observantia, iuxta quam ab immemorabili tempore, ita quotidie practicari, expertus sum».

 

[31] Carta de Logu, cap. III: [Qui ochirit homini] Volemus et ordinamus que si alcuna persona ochirit homini et est indi confesso in su iudiciu, o ver convinto, secundu quessu ordini dessa rag(i)oni comendat, siat illi segada sa testa in su logu dessa iusticia per modu quindi morgiat et pro dinari alcuno non campit. Salvu si su dittu homini ochirit defendendo a si, sa quali deffenssa deppiat provari et mostrare legitimamente per bonos hominis infra dies XV da essa die qui lat esser comandado per issu armentargiu nostru de logu; o ver per atero officiali nostru at qui sa dicta causa esseret commissida. Et in casu qui provarit aver mortu su dittu homini deffendendo assi comente est naradu desupra, non siat mortu et pena alcuna non patischat et non paghit. Et, si perventura avenerit qui plus hominis esserent in compagnia de pari et unu de cussos hochirit alcuno atero homini, et issos ateros qui non esserent in culpa assa dicta morte non benerent assa corte et non si ischulparint legitimamente que issos non furunt culpabilis nen consentivilis assa morte de cussu tali homini, infra tres dies, qui issos siant ponidos et condenpnados a morte comente et issu qui avirit mortu su dictu homini pro qui nara(n)t sas leges: agentes et consentientes pari pena puniuntur. Et in casu qui alcuno homini hochirit alcun attero homini improvisa(da)mente et non cum animu deliberadu et non pensadamente, ma pro causa fortunabili segundu qui solint a venne(r) multos desastros, volemus qui in tali casu istet et istari depiat at arbitriu et correctione nostra.

Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo che se alcuna persona uccide un uomo, e lo confessa in giudizio, oppure venga accertato (il suo crimine), secondo quello che l’ordine della ragione comanda, sia decapitato nello stesso luogo dov'è stato condannato, in modo che ne muoia. E che nessuno si salvi col denaro, a meno che il suddetto (omicida) non abbia ucciso per difendere se stesso. La qual difesa debba provare e dimostrare con la testimonianza di uomini onorati entro quindici giorni a partire dal giorno stabilito dal nostro armentariu de logu, oppure da qualche altro nostro ufficiale, a cui la detta causa è stata commessa. E nel caso sia provato che la persona abbia ucciso per difendersi, come detto sopra, non sia uccisa, né patisca alcuna pena, né paghi qualcosa. E se per avventura accadesse che più persone fossero in compagnia, ed una di loro uccidesse qualche altro uomo, e gli altri non colpevoli della detta morte non venissero entro tre giorni alla Corte (di giustizia) per discolparsi legittimamente dichiarandosi non consenzienti nella morte di quel tale uomo, siano puniti e condannati a morte come colui che ha perpetrato il crimine, perché dicono le leggi: “agentes et consentientes pari pena puniuntur (“sia punito con la stessa pena chi agisce e chi acconsente”). Mentre nel caso che qualcuno ammazzi un altro uomo improvvisamente, senza deliberazione e premeditazione ma per causa fortuita, come sogliono accadere molte disgrazie, vogliamo che allora stia, e debba stare, ad arbitrio e correzione nostra».

 

[32] Carta de Logu, cap. LXXVII: [De chertos dubitosos] Volemus et ordinamus: cum cio siat causa qui in sas coronas nostras de loghu et ateras qui se tenent pernos per issu armentagiu nostru, multas boltas advenit que inter issos lieros que sunt in sas ditas coronas est adivisioni discordia, o ver differentia in su iuygare que faghint supra alcuno chertu et desiderando nos qui ciascuna dessas terras nostras siant mantesidas et observadas in iusticia et in r(ax)one et pro defectu dessa dita divisione, o ver discordia non perdat nen manquit alcuna raxone sua. Ordinamus et bolemus qui si in alcuna dessas ditas coronas pervengiat alcunu chertu quesseret grosso et dubitosu, de su quali sos lieros dessa dita corona esserent perdidos et divisidos insu iuigare issoro, qui incusso casu su armentargiu nostru de loghu over atero officiali nostru quest assu presenti, o chat esser per inantes, sia tenudo dessu chertu et dessu iuighamentu cant faghire sos ditos lieros supra su ditu chertu, de avirende consigiu cum sos savios dessa corte nostra et cum alcunos dessos lieros de sa corona qui pargiant sufficientes ad elect(i)one dessu ditu armentargiu, o ver officiali cat reer sa corona, et icussu qui pro issos o per ipsa maiore parti de(i)ssos sat deliberari de raxione siat defaghire dessu dito chertu, su armentargiu o ver officiali nostru fazat leer et publicare in sa predicta corona in presentia de ambas partis pro sentencia diffinitiva et mandit ad executione, si appellado non est infra tempus legitimu de dies deghi comenti comandat sa lege, non infirmando però sa carta de logu.

Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo: accade che nelle nostre coronas de logu, e nelle altre coronas tenute per Noi  dal nostro armentariu (de logu), molte volte fra i "liberi" componenti la corona si crei divisione, discordia e divergenza nel giudicare qualche lite; e siccome desideriamo che in ogni nostro territorio regni la giustizia e la ragione, e che non si perdano a causa delle suddette divisioni, vogliamo ed ordiniamo che se in qualcuna delle dette coronas perverrà qualche vertenza grave e dubbia che arreca incertezza e divisione fra i "liberi" giudicanti, allora il nostro armentariu de logu, o altro funzionario regio presente o futuro, insieme con alcuni "liberi" della corona, scelti da lui stesso, sia tenuto a chiedere parere ai savi della nostra Corte, e ciò che essi delibereranno all'unanimità o a maggioranza verrà letto e reso pubblico come sentenza definitiva in corona, alla presenza delle parti in causa. E se non sarà appellata entro il tempo legittimo di dieci giorni, come comanda la legge, la detta sentenza sia mandata ad esecuzione, sempreché non infirmi la Carta de Logu».

Carta de Logu, cap. LXXVIII: [De appellationibus] Constituimus et ordinamus, qui ciascuna persona qui si sentirit agravada de alcuna sententia quilli esseret dada incontra subra alcuno chertu de alcuna questione qui avirit daenante de qualuncha officiali si pozat, si bolet, appellaresi infra su tempus ordinadu daessa ragione duas boltas, secundu quest naradu de subra, cio est de una de questione non usit et non si pozat appellari plus et in casu qui plus boltas si appellarit ultra sas secundas duas non silli deppiant amittere nen acceptare.

Trad.: «Stabiliamo ed ordiniamo che ciascuna persona che si sentisse gravata da una sentenza contraria in una causa davanti ad un funzionario regio, quella persona, se vuole, si può appellare nel tempo ordinato dalla ragione due volte – e non di più – secondo quanto specificato sopra; ogni altro appello, oltre i due concessi, non deve essere accolto».

 

[33] Carta de Logu, cap. XCVIII: [De coyamentos] Constituimus et ordinamus qui, si alcuna persona coiarit figia sua adodas, qui non siat tenudu de lassareli nen darelli in vida nen in morte sua si non cussu quillat aviri dadu indodas si non a voluntadi sua. Salvu qui si isse non avirit ateru figiu quilli deppiat laxare sa parte sua secundu raxione, contadu illoy in cussa parte cat deber avire sas dodas cat aviri appidu daenante. Et simigiante si intendat pro tottu sos dixendentes suos et totu satero quillat romanne inde possat faguere cussu quillat plaghere et in casu qui morret ab intestadu sussedat sa figia femina coiada cus sus ateros fradis et sorris suas iscontandu daessa parti sua cunssa doda qui at aviri appidu.

Trad.: «Costituiamo ed ordiniamo che, se una persona fa sposare sua figlia con la dote, non sia tenuta a lasciarle in vita o in morte nient'altro in più di ciò che le ha già dato, se non per sua stessa volontà. Se però non ha altri figli, dovrà lasciare (alla figlia maritata) la sua parte secondo ragione (= l'intera "legittima"), contando in questa parte la dote che aveva avuto in precedenza. La stessa cosa intendasi per tutti i suoi discendenti. Del rimanente potrà disporre a piacimento. Nel caso che uno morisse intestato, gli succederà la figlia sposata, insieme coi fratelli e le sorelle (del morto), scontata dalla parte (della figlia) la dote che aveva già avuto».

 

[34] Carta de Logu, cap. xciv (De sotzus): Volemus et ordinamus qui alcunu terarmangiesu cat dare iuo suo assardu pro iuargiu o pro soci, non appat ad cherre at perunu homini salvu aquillu ad aviri dadu. Ed issu iuargiu istit assa usansa dessa terra.

Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo che alcuno straniero continentale, che darà un suo giogo di buoi ad un sardo sia come lavorante sia come soccidario, non abbia a volere nessun altro uomo tranne quello a cui avrà dato. Ed il lavorante si attenga all’usanza della terra».

 

[35] Carta de Logu, capp. CLX-CLXV [= capp. 132-137 ed. Besta-Guarnerio].

 

[36] Carta de Logu, cap. XLVII: Item ordinamus qui si alcuna persona ponneret foghu istudiosamenti ad lauore messadu over ad messare o a vigna o at ortu et est indi binchidu paghit pro maquicia lliras L et issu dannu a quillat aviri factu, et si non pagat isso over attero pro se seghitsilli sa manu dextra.

Trad. «Inoltre ordiniamo che se qualche persona da fuoco intenzionalmente a frumento già mietuto o da mietere o ad una vigna o ad un orto e sia riconosciuta colpevole paghi per multa lire 50 ed anche il danno che avrà causato; e se non paga lui stesso ovvero altra persona per lui gli sia tagliata la mano destra».

 

[37] [Carta de Logu, cap. XXXVIII: De proare sos cavallos] Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo che i giurati siano tenuti ciascuno nella sua curatoria di trovare le prove dei cavalli domati, delle cavalle domate e dei buoi domati e degli asini uccisi di nascosto o rubati nel villaggio o nei terreni del villaggio; se non troveranno le prove, i giurati e tutti gli uomini del villaggio paghino in comune ai padroni del bestiame il valore del furto. E quel bestiame che i giurati dei pascoli avranno trovato vagante specialmente di notte, e cioè cavallo domato, cavalla domata, bue domato ed asino, siano tenuti di catturarli e consegnarli alla corte; ed i giurati avranno la terza parte delle multe: e ciò si intende che anche nel caso catturassero buoi domati che pascolino di giorno in luogo vietato, i quali si debbono consegnare alla corte, avranno la terza parte delle multe, come è detto sopra; e se alcun maggiore di pascolo, ad altra persona, spingerà un capo del bestiame suddetto da un terreno a pascolo dentro un campo coltivato, paghi venti soldi per ciascuna bestia, e per ciascuna volta, se riconosciuto colpevole».

Cfr. anche Carta de Logu, cap. CXLII [Qui iscongiarit bingia o orto]; cap. CLXVII [De su pardu]; cap. CXCIV [De bestiamen rude].

 

[38] Basterà citare, come esempio, una di queste ordinanze annuali, per lo più tralatizie nel contenuto: Regione Autonoma della Sardegna. Decreto del Presidente della Giunta 25 marzo 1997, n. 1 = Ordinanza Regionale antincendi 1997, dal cui prologo traspare l’incombente presenza del fuoco nella quotidianità della nostra Isola: «Il Presidente della Giunta Regionale, Considerato che nelle decorse stagioni estive si sono verificati gravi danni causati dagli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna; Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, l’insorgere e il diffondersi degli incendi [...] DECRETA: Art. 1: Ai sensi dell’art. 9 della Legge 1.3.1975, n. 47, dal 1° giugno al 15 ottobre vige lo “STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ” di incendi per le zone boscate della Sardegna».

 

[39] Carta de Logu, cap. XLVI: [Qui ponne fogu in domo] Constituimus et ordinamus: qui si alcuna persona ponneret fogu ad domo de persona alcuna istudiosamente et fagherit dannu o no nd-est binchidu: siant tenudos sos juradus et hominis de sa villa deprouare et detenne su homini qui ad auiri postu su dictu fogu: et dellu battiri tentu a sa corte nostra, et siat juigadu dellu ligare ad unu palu er fagherellu arder, et si issos jurados et hominis de sa villa nò tennerent su homini qui ad aver factu su male paghint cumonalimenti sa villa manna Liras Centu et issa villa pizina Liras 50 et de sos benes de cussos hominis qui ad aviri postu su fogu si depiat pagare su dannu qui ad aviri factu.

Trad.: «Costituiamo ed ordiniamo, che se qualche persona abbia incendiato una casa di un’altra persona intenzionalmente, abbia provocato danni o no, e sia stata dichiarata colpevole: i giurati e gli altri uomini del villaggio siano tenuti a trovare le prove ed arrestare l’uomo che abbia appiccato il detto fuoco; e catturato di condurlo davanti alla nostra corte, dove sia condannato ad essere legato ad un palo e farlo bruciare; se invece i giurati e gli uomini del villaggio non abbiano catturato l’uomo che aveva commesso il delitto paghino in comune per un villaggio grande lire cento e per un villaggio piccolo lire 50 e dai beni dell’uomo che aveva provocato l’incendio si dovrà pagare il danno a chi lo ha subito»

Carta de Logu, cap. XLVII: [De fogu in lauore] Et issos jurados siant tenudos de prouare et de tenne sus malusfactores adicussa pena qui narat su secundu capidulu.

Trad.: «E gli stessi giurati siano tenuti di catturare i malfattori e di fornire le prove per sottoporli a quella pena che prescrive il capitolo secondo».

Carta de Logu, cap. XLVIII: [De fogu] Volemus et ordinamus. qui si su fogu qui sadi ponni in sa villa over in sa habitationi dessa dita villa qui fazat perdimentu: siant tenudos sus curadores ciascadunu is sa curadoria sua: et issus officialis qui ant sas villas afeu. Et issos officialis o armentargios dessas villas issoro depiant àdare adprezare su dannu qui ad aviri fatu su fogu cuz sus megios hominis dessa villa et de benne assa corte da inde a dies XV ad denunciarellu assa corte nostra a pena de pagare su curadore a sa corte Liras XXV.

Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo, che se il fuoco che sarà appicato nel villaggio, ovvero nelle pertinenze coltivate di detto villaggio, provochi dei danni, i curatori ciascuno nella sua curatoria ne saranno responsabili e gli ufficiali che hanno i villaggi in feudo. E gli ufficiali, o armentari dei loro villaggi, debbano andare a valutare il danno che avrà fatto il fuoco, con i migliori uomini del villaggio e di venire a denunciarlo alla nostra corte entro quindici giorni altrimenti il curatore dovrà pagare una penale alla corte di lire 25».

 

[40] Ordinanza Regionale antincendi 1997, cit., art. 14: «L’ANAS, le Amministrazioni ferroviarie, le Province e i Comuni dovranno provvedere entro il 30 giugno […] all’eliminazione di fieno, sterpi o altro materiale infiammabile lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza e mantenere tale situazione per tutto il periodo in cui vige lo Stato di Grave Pericolosità di cui al precedente art. 1».

 

[41] [Carta de Logu, cap. XLIX: De fogu] Trad.: «Costituiamo ed ordiniamo che i villaggi, che sono soliti predisporre fasce tagliafuoco, debbano fare queste fasce tagliafuoco nei tempi usuali. Ciascun villaggio nei suoi terreni coltivati. Chi non le abbia fatte per il giorno di San Pietro del mese di giugno paghi 10 soldi per uomo. E quei villaggi che le faranno, facciano in modo che le fiamme non attraversino le fascie tagliafuoco. E se il fuoco le supera provocando danni, paghi il villaggio alla corte 10 soldi per uomo secondo l’uso e lo stesso curatore 10 lire. Se invece il curatore avrà ordinato ai giurati ovvero agli altri uomini del villaggio di predisporre le fasce e costoro non le abbiano fatte, paghino collettivamente la pena che dovrebbe pagare l’ufficiale e lo stesso ufficiale ne sia liberato».

 

[42] Carta de Logu, cap. XLV: [Ordinamentos de fogu] Volemus et ordinamus: qui nexuna persona deppiat ne pozat ponne fogu infini ad passadu sa festa de sancta Maria qui est a dies VIII de capudanni et qui contra fagherit paghit de maquicia.llrs XXV et ultra so paghit su dannu cat fagher acuyu ad esser. Et de cussa die inantes ciascaduna persona pozat ponne fogu a voluntadi sua guardando si pero no fazat dannu ad atere, et si fagheret damno paghit pro maquicia liras X, et issu dannu ad qui l'at aver factu. Et si no ad de qui ndi pagare cussu qui ad esser condemnadu in liras x istit in pregione ad voluntadi nostra. Et issus jurados de sa villa hue ponne su fogu siant tenudos de prouare et tenne sos malefactores predictos et de representarellos a sa corte nostra infra XV dies. Et si nò los tenint in su dictu tempus sus dictos jurados cum sos hominis dessa villa paghit de maquicia cio est sa villa manna liras XXX et issa villa pizina liras XV et issu curadores de ciascuna de cussa villas paghit ssz.C, et de sos benes cant lassari: cio est sos cant essere fuidos et inculpadussi deppiant pagare su dannu ad cuy ad esser et issu remanente decussus benes si deppiant contari in su pagamentu qui ant fagher sos hominis dessa villa.

Trad.: «Vogliamo ed ordiniamo che nessuna persona debba né possa abbrucciare stoppie fino a dopo la festa di Santa Maria, che è il giorno 8 settembre, e chi agirà in senso contrario paghi di multa lire 25 ed inoltre paghi il danno che può aver fatto a colui che lo ha subito. Da quel giorno in poi ognuno potrà appiccare fuoco a sua volontà, facendo attenzione a non danneggiare altri, se invece avrà provocato qualche danno paghi per multa lire 10 ed il valore del danno al danneggiato. Se non ha di che pagare la multa di 10 lire, stia in prigione a volontà nostra. Ed i giurati del villaggio, dove sarà appiccato il fuoco, siano tenuti a trovare le prove e catturare i malfattori ed a portarli davanti alla nostra corte entro quindici giorni. E se non li catturano nel tempo prescritto detti giurati e gli uomini di quel villaggio paghino di multa, se è un villaggio grande 30 lire, se è un villaggio piccolo 15 ed il curatore di ciascuno di questi villaggi paghi 100 soldi, e dai beni che lasceranno, cioè quelli che saranno fuggiti ed incolpati si dovrà risarcire il danneggiato; mentre la parte rimanente di quei beni si dovrà computare nel pagamento che faranno gli uomini del villaggio».

 

[43] Ordinanza Regionale antincendi 1997, cit., art. 10: «I proprietari e i conduttori di terreni, non compresi tra i boschi e le macchie di cui al precedente art. 2, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, anche nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, purché muniti di apposita autorizzazione da rilasciarsi dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti»; da vedere anche gli artt. 11 e 12.