ds_gen N. 6 – 2007 – Tradizione Romana

 

onidaPietro Paolo Onida

Università di Sassari

 

Fraternitas e societas: i termini di un connubio*

 

 

SOMMARIO: 1. Diritto e fraternità: un connubio ancora possibile. – 2. Resistenza e oblio del principio di fraternità. – 3. Effetti della fraternità ed estensione del vincolo naturale. – 4. Fraternitas e unità del consortium ercto non cito. – 5. Fraternitas e causa del contratto di societas. – 6. La fraternitas oltre la societas: una prospettiva di sistema.

 

 

1. – Diritto e fraternità: un connubio ancora possibile

 

Il riferimento alla fraternità, quale elemento proprio del diritto, può stupire chi si avvicini, ancora oggi, alla comprensione dei fenomeni giuridici con un approccio positivistico, soprattutto allorché esso si esprima in una teoria normativistica[1]. In effetti, quando si ritenga che la dimensione della coattività e specialmente della sanzione siano sempre una componente essenziale del diritto[2] è quasi impossibile trovare in esso uno spazio per la fraternità[3].

Una critica fondamentale all’approccio normativistico, nella identificazione della nozione di diritto, è giunto, come è noto, dalla teoria istituzionale del diritto[4]. Non vi è dubbio che un approccio istituzionalistico, in cui la dimensione giuridica è naturalmente connessa alla analisi concreta del vivere del gruppo organizzato, rende più agevole riconoscere alla fraternità uno spazio in quanto componente della società che esprime quello stesso diritto[5].

Come si vedrà, sul piano del diritto privato romano, la fraternitas era una componente essenziale anzitutto della societas, attraverso il tramite antichissimo del consortium ercto non cito, e, sul piano del diritto pubblico, un elemento importante delle relazioni del popolo romano con popoli alleati.

La natura degli studi giuridici degli ultimi decenni, caratterizzati dalla necessità di un ripensamento della rigida distinzione fra diritto e morale, propria di un certo positivismo, in ragione di una apertura verso i valori etico-politici, ha gettato le basi per un ritorno alla considerazione della fraternità come componente essenziale del diritto[6]. La relazione tra fraternità e diritto è oggi quindi di nuovo avvertita fino al punto che vi è chi ha sostenuto che la «fraternità allora non è altra cosa rispetto al diritto, né assume le vesti di un altro diritto, ma ne è forse il cuore segreto, tanto più centrale quanto più la soluzione dei problemi appare legata a dimensioni planetarie»[7].

Nella età odierna, in cui appare sempre più chiaro che le grandi questioni giuridiche devono essere affrontate in una dimensione locale e sovranazionale, allo stesso tempo[8], la fraternità costituisce una chiave di lettura che favorisce l’equilibrio e la sintesi tra libertà e uguaglianza, in modo che l’una e l’altra si alimentino vicendevolmente[9]. Non è molto distante da questa idea chi oggi ritiene che la fraternità sia un ambiente di composizione dei conflitti tra i diritti[10].

 

 

2. – Resistenza e oblio del principio di fraternità

 

Nonostante un filo rosso che ne attesta nei secoli la importanza nelle relazioni giuridiche, dalla giurisprudenza romana fino ai nostri giorni, resta il fatto che agli occhi di chi si accosti allo studio della fraternità colpisce anzitutto l’oblio al quale essa è stata sottoposta. Non a caso, di recente, si è parlato, con riferimento alla fraternità, di un «principio dimenticato»[11] e di una «eclissi»[12].

Stupisce soprattutto che al principio di fraternità sia stato dedicato negli studi giuridici in generale, e in specie in quelli del diritto pubblico, uno spazio risibile se confrontato con quello ricoperto dagli studi sul principio di libertà e di uguaglianza e che solo negli ultimi anni esso sia stato di nuovo oggetto di attenzione[13]. Eppure, come è noto, nella Rivoluzione Francese, la fraternità è posta in connessione con i principi della libertà e della uguaglianza[14]. Tuttavia, nonostante tale connessione, si direbbe che soprattutto i cultori del diritto pubblico abbiano dimenticato la fraternità e ne abbiano disconosciuto il valore giuridico a favore degli altri due principi della libertà e della uguaglianza.

Fatto ancora più esecrabile e per certi aspetti incomprensibile se si considera che già prima della Rivoluzione Francese l’idea della fraternità, centrale nel pensiero cristiano, attraverso il tramite delle opere dei Padri della Chiesa era stata oggetto di una certa attenzione da parte di autori cristiani, i quali ponevano in evidenza la rilevanza sul piano politico-giuridico del legame fra libertà, uguaglianza e fraternità. Così, ad esempio, come è stato già messo in evidenza, nel 1644, Antoine Arnauld proponeva una traduzione del De moribus ecclesiae catholicae di Agostino, in cui si osservava che grazie alla Chiesa gli uomini vivono in fraternità, i religiosi in condizione di uguaglianza, i fedeli in carità, santità e libertà[15]. Qualche decennio dopo, François Fénelon, nelle Avventure di Telemaco, una opera destinata ad avere un grande riscontro nel ’700, descriveva gli abitanti della immaginaria Bétique osservando che essi hanno tutti i beni in comune, non hanno interessi contrapposti e «si amano tutti di un amore fraterno. È la soppressione delle vane ricchezze e dei piaceri fallaci, che conserva loro questa pace, questa unione e questa libertà. Essi sono tutti liberi e tutti uguali»[16].

Con gli illuministi francesi il richiamo al concetto della fraternità diviene sempre più labile fino ad offuscarne il valore giuridico. Si fa sempre più deciso, invece, il riferimento alla solidarietà, dando inizio a un processo che conduce a far diventare quest’ultimo concetto uno dei valori costituzionali oggi fondamentali[17].

In un certo senso, è stato osservato, la solidarietà si è trasformata in una «versione secolare e attualizzata della fraternità»[18]. Assieme quindi al ricordo si offusca il significato della fraternità. E solo di recente si segnalano tentativi in dottrina volti ad evitare facili e distorte assimilazioni fra i due concetti[19]. A tacer d’altro, la fraternità implica sempre uguaglianza essendo i fratelli diversi ma uguali. La solidarietà, invece, può riguardare anche il caso di coloro in cui uno è solidale con l’altro proprio in quanto più forte[20].

 

 

3. – Effetti della fraternità ed estensione del vincolo naturale

 

Il termine fraternitas, nel linguaggio giuridico romano, è in stretta connessione con la uguaglianza[21]. Così, anzitutto, appare il rapporto che si instaurava tra i fratres, nell’ambito del consortium ercto non cito, alla morte del pater familias[22]. I fratres, stretti da un vincolo naturale di sangue, decidevano di stare uniti in modo da realizzare una comunità domestica in cui il patrimonio familiare rimaneva non diviso. Ogni frater, nell’antico consortium ercto non cito, poteva utilizzare e persino disporre dell’intero patrimonio, salvo, si ritiene in dottrina, da parte dei più[23], un ius prohibendi in capo agli altri fratres con cui eventualmente impedire il compimento di quell’atto i cui effetti si sarebbero riprodotti sulla comunità stessa.

 

Gai. 3.154: Item si cuius ex sociis bona publice aut privatim venierint, solvitur societas. sed ea quidem societas, de qua loquimur, id est, quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. 154a Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso: erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ciere autem dividere est: unde caedere et secare [et dividere] dicimus. 154b Alii quoque qui volebant eandem habere societatem, poterant id consequi apud praetorem certa legis actione. in hac autem societate fratrum ceterorumve, qui ad exemplum fratrum suorum societatem coierint, illud proprium erat, [unus] quod vel unus ex sociis communem servum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum adquirebat: item unus rem communem mancipando eius faciebat, qui mancipio accipiebat.

 

Non si tratta di una uguaglianza che tende ad escludere in quanto la fraternità che la anima si riferisce potenzialmente a tutti coloro che a quel modello di relazioni, originatesi all’interno della famiglia, si ispirano. La storia del valore della fraternità è, in effetti, in larga parte, la storia di come questo valore fu esteso da coloro che erano uniti da un vincolo di sangue a coloro che erano estranei a tale vincolo e che ad esso, come fosse un modello, si ispiravano per le loro reciproche relazioni. In questo senso, anzi, si può dire che la fraternità, come valore giuridico, assume una pregnanza più significativa, proprio quando dal piano del vincolo naturale, della legge di natura che costringe alcune persone a un legame di parentela e dunque di relazioni anche forzose, ci si sposta in quello del vincolo positivo, della legge umana che si fonda sul consenso di alcune persone a trattarsi reciprocamente come fratelli.

La fraternità inoltre è sempre relazionale. Fra i linguisti si è posto l’accento su questo carattere della fraternità osservando che il termine greco «phrātēr non esiste quasi al singolare; solo il plurale è nell’uso. Al contrario adelphós è frequente al singolare, poiché si riferisce a una parentela individuale»[24]. È in forza anche del carattere relazionale della fraternità che tale vincolo ha potuto innestarsi dal piano naturale, legato al rapporto di sangue, del consortium, al piano artificiale, legato al rapporto consensuale, della societas.

In particolare, nel sistema parentale romano, si verifica una prima estensione della fraternitas dall’ambito del rapporto di sangue tra fratres all’ambito di rapporti tra persone non necessariamente unite da consanguineità. Nel sistema giuridico-religioso romano il passaggio da una nozione di fraternitas come rapporto di consanguineità ad un rapporto diverso e più esteso è attestato, già sul piano sacrale, con riferimento all’antico collegio dei Fratres Arvales, i cui componenti erano deputati a proteggere i campi coltivati anche attraverso sacrifici cruenti[25].

Se si guarda alla origine del contratto di societas nel diritto romano[26], al di là delle diverse componenti nomogenetiche che hanno spinto verso la costruzione di tale forma giuridica nella quale confluiscono esperienze giuridiche anche fortemente differenziate[27], un passo fondamentale nello sviluppo del consortium verso forme societarie, basate quindi non sul vincolo di sangue ma sul consenso, è segnato dal diffondersi di prassi imitative dell’antico consortium ercto non cito.

Stando al racconto di Gaio, nel brano delle Institutiones sopra richiamato, anche soggetti estranei, non legati da un vincolo di sangue, potevano dare vita a un consortium, mediante una certa legis actio, da identificare con una in iure cessio[28]. In questo caso, la costituzione del consortium si fondava su un negozio giuridico, la in iure cessio, modellato su un processo che però presupponeva di norma l’accordo delle parti finalizzato, per l’occasione, alla costituzione di una comunione evidentemente non solo patrimoniale[29].

 

 

4. – Fraternitas e unità del consortium ercto non cito

 

Gaio definisce il consortium ercto non cito, che nasceva fra i sui heredes quando moriva il pater familias, come una forma di societas legitima e naturalis. Si tratta di una qualificazione con la quale il giurista intende indicare che il consortium, regolato nelle XII Tavole, risponde ad «esigenze ed effetti di natura» senza che per la sua costituzione sia necessario un atto specifico, «ravvisando in ciò una certa analogia (ben lontana dalla identificazione) con quella naturalis ratio a cui s’ispira il contratto consensuale»[30]. In questo contesto, la fraternitas che giustifica il permanere della unità del gruppo rende il rapporto non semplicemente di natura economica. È in forza di tale vincolo che si può spiegare l’ampiezza di poteri riconosciuti a ciascuno dei fratres in relazione al patrimonio familiare[31].

Il vincolo di fraternitas, da presupposto naturale, è quindi parte essenziale della soluzione giuridica che consente il funzionamento del consortium e giustifica l’accostamento tra esso e la societas consensuale[32]. È alla fraternitas che i giuristi romani si richiamano per consentire anche a soggetti non legati da tale vincolo naturale di perseguire comuni obiettivi, corrispondenti a quelli a cui si poteva mirare nell’originario consortium ercto non cito[33]. La forza del modello dell’antico consortium, per il tramite della fraternitas che ne anima il vincolo fra i fratres, comportava che anche il corrispondente vincolo che si instaurava, in forza di una certa legis actio, tra soggetti che non erano sui heredes, fosse ispirato a tale valore.

Nel passaggio dal consortium tra fratres al consortium imitativo tra estranei si costruisce quindi uno snodo fondamentale che, all’interno del rapporto sociale, conduce dal momento della prevalenza del vincolo di sangue al momento della prevalenza del consenso[34]. Nel consortium tra estranei è proprio l’assenza del vincolo di sangue che induce alcune persone a cercare di costruire con il consenso un vincolo altrettanto forte, se non più forte, perché totalmente voluto non solo nella fase della conservazione del rapporto ma ancor prima nel momento di costituzione di esso.

 

 

5. – Fraternitas e causa del contratto di societas

 

È a questo legame della fraternitas, veramente voluto e perseguito con la manifestazione a ciò diretta del consenso, che si deve riconnettere il richiamo della societas come contratto consensuale lungo la scia dell’antico consortium ercto non cito. Ulpiano riconosce il legame tra la societas come contratto consensuale e l’antico consortium ercto non cito quando, sulla base di esso, giustifica il fatto che nell’ambito della societas consensuale è stabilito il divieto di ottenere una condanna superiore all’attivo patrimoniale di ciascuno dei soci, motivandolo, sulle tracce di Sabino, sulla base di un ius quodammodo fraternitatis[35]:

 

D. 17.2.63 pr. (Ulpianus libro trigensimo primo ad edictum): Verum est quod Sabino videtur, etiamsi non universorum bonorum socii sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere possunt quodve dolo malo fecerint quo minus possint, condemnari oportere. hoc enim summam rationem habet, cum societas ius quodammodo fraternitatis in se habeat[36].

 

Nella causa del contratto di societas, in cui si evidenzia l’impegno dei soci «a mettere in comune beni ed attività allo scopo di dividerne secondo una proporzione prestabilita i profitti e le perdite»[37], come già nell’assetto di interessi connesso all’antico consortium, il riferimento alla fraternitas si carica di un significato diverso e più fecondo in connessione al perseguimento da parte dei contraenti del bene comune. Il fatto che, come correttamente è stato osservato in dottrina, la costituzione di un patrimonio comune all’interno della società, per la realizzazione degli obiettivi societari, non fosse un elemento naturale delle diverse esperienze societarie[38] può essere spiegato anche in connessione alla fraternità: ciò che viene in rilievo all’interno della societas non è un rapporto tra soggetti estranei, i quali attraverso il consenso manifestino semplicemente il proposito di gestire beni in comune, ma il perseguimento di un obiettivo comune, il raggiungimento del quale è possibile attraverso la sintesi delle utilità individuali. In tale sintesi, in definitiva, sta la concreta realizzazione degli interessi delle parti, e dunque il funzionamento della causa[39].

Nel contratto di societas si realizza sulla base della fraternitas un rapporto la caratteristica fondamentale del quale è la persecuzione della utilità da parte di ciascun socius attraverso il raggiungimento di un interesse comune[40]. Emilio Betti ha posto in luce l’importanza della fraternitas quando ha rilevato, con riferimento alla forma societas omnium bonorum, che la «comunione di tutti i beni dei partecipanti derivava non tanto dal fatto meramente patrimoniale di una messa in comune di beni, quanto dal riconoscersi reciprocamente lo status, la qualità di fratelli»[41].

È in forza del richiamo allo speciale rapporto che si crea tra i soci, nel rinviare esso alla fraternitas, che si esprime e allo stesso tempo comprende il rilievo della esistenza di un obiettivo comune all’interno della societas. Il riferimento alle fonti ci svela persino la inammissibilità di un rapporto societario nella ipotesi in cui il fine sociale non sia comune alle parti[42]:

 

D. 17.2.52 pr. (Ulpianus libro trigensimo primo ad edictum): Cum duobus vicinis fundus coniunctus venalis esset, alter ex his petit ab altero, ut eum fundum emeret, ita ut ea pars, quae suo fundo iuncta esset, sibi cederetur: mox ipse eum fundum ignorante vicino emit: quaeritur, an aliquam actionem cum eo vicinus habeat. Iulianus scripsit implicitam esse facti quaestionem: nam si hoc solum actum est, ut fundum Lucii Titii vicinus emeret et mecum communicaret, adversus me qui emi nullam actionem vicino competere: si vero id actum est, ut quasi commune negotium gereretur. societatis iudicio tenebor, ut tibi deducta parte quam mandaveram reliquas partes praestem.

 

 

L’ipotesi prospettata nel testo concerneva il caso di due individui ai quali si era offerta la possibilità di acquistare da un terzo un fondo contiguo ai loro. L’accordo fra i due era che uno acquistasse il fondo e poi ne cedesse la parte contigua all’altro. Tuttavia, colui che aveva acquistato non aveva mantenuto fede all’impegno tenendo per sé tutto il fondo. Secondo il parere di Giuliano era necessario valutare se i due si erano accordati perché semplicemente uno acquistasse e poi cedesse all’altro oppure perché l’acquisto fosse fatto in comune. Solo in quest’ultima possibilità sarebbe stato possibile ammettere il ricorso all’actio pro socio in quanto il proposito di un acquisto in comune poteva essere ricondotto alla societas[43].

 

 

6. – La fraternitas oltre la societas: una prospettiva di sistema

 

L’idea della fraternitas, una volta traspositata nel diritto romano per il tramite della società consensuale, costituisce una componente fondamentale anche di altre situazioni giuridiche. Qui vorrei richiamare due soli esempi significativi sul piano del ius privatum e del ius publicum.

Il primo esempio è tratto da un brano assai famoso del giurista Fiorentino, riportato in D. 1.1.3, ove il giurista richiamava la legittimità della difesa contro la violenza e le ingiurie altrui, sia, specularmente, il divieto, in forza di una sorta di parentela naturale fra tutti gli uomini, di tendere insidie a danno di altri[44]:

 

D. 1.1.3 (Florentinus libro primo institutionum): ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse.

 

L’idea della ammissibilità della legittima difesa, sul piano del ius naturale, era un motivo ricorrente nella giurisprudenza romana[45]. Fiorentino sembra distaccarsi da questi precedenti che si limitavano ad ammettere, sulla base della naturalis ratio, il ricorso alla difesa fino alla uccisione dell’autore della violenza. Egli, d’altro canto, non sembra neanche volere semplicemente richiamare il divieto di tendere insidie al solo fine di mitigare il ricorso alla legittima difesa. L’andamento del frammento, diviso in due parti evidenti, depone a favore di un principio generale da applicare anche in assenza di una specifica questione sulla legittima difesa.

Il giurista non fa espresso riferimento alla fraternitas ma è certo che il richiamo al nefas tradisce l’intento di ammonire sulla necessità di comportamenti corretti e leali. Che tale necessità fosse da Fiorentino avvertita è attestato in un frammento tratto dall’VIII libro delle sue Institutiones, in cui egli prende in esame i presupposti per la esistenza del dolus malus. Tale comportamento, precisa il giurista, non consiste solo nell’azione di colui che non parli chiaro, ma anche nell’azione di colui che tenda con insidie a dissimulare: qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose obscure dissimulat.

 

D. 18.1.43 (Florentinus libro octavo institutionum): Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit. 1 Quaedam etiam pollicitationes venditorem non obligant, si ita in promptu res sit, ut eam emptor non ignoraverit, veluti si quis hominem luminibus effossis emat et de sanitate stipuletur: nam de cetera parte corporis potius stipulatus videtur quam de eo, in quo se ipse decipiebat. Dolum malum a se abesse praestare venditor debet, qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose obscure dissimulat.

 

Il secondo esempio ci porta dall’ambito del ius privatum a quello del ius publicum. Abbiamo notizia di rapporti giuridici fra il popolo romano e altri popoli improntati alla fraternitas. In particolare Cesare, nella Guerra Gallica, 1.33.1, mette in rilievo la circostanza che gli Edui avevano ricevuto dal Senato il titolo di fratelli e consanguinei: «quod Haeduos fratres consanguineosque saepe numero a senatu appellatos in servitute»[46]. E Cicerone conferma l’attribuzione di tale riconoscimento[47]. In questa sede non è possibile soffermarsi sul valore di tali testimonianze se non per la parte in cui esse sembrano richiamare, sul piano costituzionale, il valore giuridico del termine societas nella configurazione dei rapporti tra il populus Romanus e gli altri popoli, in una visione quindi in cui le relazioni che si andavano determinandosi ci appaiono il prodotto di una applicazione del concetto legato alla civitas augescens, di cui parla Pomponio[48]:

 

D. 1.2.2.7 (Pomponius libro singulari enchiridii): Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro. augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum.

 

La rilevanza della fraternitas, attraverso il tramite della societas e oltre la societas, continua nel Medioevo ad esprimersi in una dinamica aperta fra ius privatum e ius publicum. Si diffonde, anzitutto, l’istituto dell’affratellamento con cui due o più persone, lungo la scia dell’antico consortium, possono dar vita a forme di collaborazione e di aiuto reciproco[49]. Sulla spinta del messaggio cristiano prendono vita le confraternite, associazioni laicali, in cui è presente l’intento di trasformare la fraternità da elemento esclusivo legato ai soli membri della associazione a un elemento attorno al quale costruire un modello al quale uniformare le relazioni umane, aperto anche alle persone estranee alla associazione, con risultati molto importanti, prima ancora che per la persona giuridica, per la nozione stessa di societas. Lo spirito di fraternità anima, come è noto, il messaggio cristiano di San Francesco in cui l’amore per tutti gli uomini è parte fondamentale di una visione più ampia di rispetto per tutto il Creato e quindi anche per l’ambiente[50].

Non è difficile rintracciare nel diritto positivo tracce di rilevanza della fraternità. Basti pensare per il diritto italiano alla norma che impone al creditore di cooperare col debitore per non rendere disagevole l’adempimento della prestazione[51]. Oppure ancora alla norma che vieta il compimento di atti emulativi[52]. O ancora al principio che impone nel diritto penale di perseguire la rieducazione del condannato[53]. Una ricognizione di tali norme non solo servirebbe per rintracciare elementi di persistenza della fraternità nel diritto ma anche per interpretare in senso fraterno queste e altre disposizioni del diritto positivo. E se non ci si vuole innamorare delle parole, sebbene una certa precisione terminologica sia sempre necessaria alla storia dei concetti giuridici, si potrebbe qui osservare che non solo la solidarietà, ma anche la fraternità ha finito per trovare un riconoscimento generale negli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana[54]:

 

 

art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Dobbiamo chiederci oggi se la fraternità sia ancora un valore fondamentale del diritto. E dobbiamo anche chiederci se un ritorno alla fraternità possa costituire una occasione per un ritorno al diritto come mezzo per la soluzione dei problemi fondamentali del vivere in società. Nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 si legge che «Tutti gli esseri umani … sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Se il secolo scorso è stato, nel clima di guerre e di violenza, che ancora oggi peraltro viviamo, il secolo della ricerca della uguaglianza e della libertà, il nostro secolo può essere finalmente quello della fraternità.



 

* Il testo contiene la relazione letta al “IV Seminario en el Caribe, Derecho Romano y latinidad: identidad e integración latinoamericana y caribeña”, Pinar del Río - La Habana, Cuba, 28-30 maggio 2007.

 

[1] Con riferimento alla concezione normativistica del diritto si vedano le opere fondamentali del suo rappresentante più autorevole: H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, tr. it. di M.G. Losano, Torino 1966; Id., Teoria generale del diritto e dello Stato, tr. it. di S. Cotta e G. Treves, Milano 1952. In generale, sulla crisi del positivismo giuridico nella dottrina italiana, si vedano: E. Pattaro, “Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi”, in Aa.Vv., Diritto e analisi del linguaggio (a cura di U. Scarpelli), Milano 1976, 451 ss.; M. Jori, Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi, Milano 1987; C. Faralli, La filosofia del diritto contemporanea, Roma-Bari 2002, 3 ss.

 

[2] Per un quadro sintetico sulla concezione della coattività e della sanzione come componente essenziale del diritto si vedano: R. Sacco, “Coazione e coercibilità”, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano 1960, 219 ss.; R. Marra, “Sanzione”, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile, XVIII, Torino 1998, 153 ss.

 

[3] Si veda, con riferimento specifico alla rilevanza giuridica della fraternità, l’impostazione critica, in tema di riduzione del diritto all’aspetto della coattività, di F. Goria, “Riflessioni su fraternità e diritto”, in Aa.Vv., Relazionalità nel diritto: quale spazio per la fraternità, Atti del Convegno, Castelgandolfo, 18-20 novembre 2005, Roma 2006, 31 ss.

 

[4] Il riferimento è naturalmente alla opera fondamentale di colui che in Italia è stato il teorizzatore più importante della concezione istituzionale del diritto: Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze 1918, sulla cui influenza, nell’ambito della dottrina romanistica, si vedano: G. Pugliese, “S. Romano e la sua influenza sui civilisti e gli storici del diritto nella dottrina italiana”, in Aa.Vv., Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano (a cura di P. Biscaretti di Ruffia), Milano 1977, 219 ss.; M. Brutti, “Ordinamento giuridico (storia)”, in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 1980, 657 ss. Per limitarci alle reazioni critiche al positivismo normativistico, formulate nell’ambito della dottrina romanistica, si devono citare almeno gli studi essenziali di Riccardo Orestano, Giuseppe Grosso e Pierangelo Catalano, tra i quali: R. Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino 1967, 10 ss.; Id., Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 343 ss.; G. Grosso, “Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano”, in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 27-28-29-IX-1948, II, Milano 1951, 1 ss. (=Id., Scritti storico giuridici, I, Storia Diritto Società, Torino 2000, 257 ss.); Id., Problemi generali del diritto attuale attraverso il diritto romano, 2ª ed., Torino 1967, 1 ss.; P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965, pp. 30 ss.; Id., Diritto e persone, I, Torino 1990, pp. 53 ss.; 96 ss.

 

[5] Cfr., in tal senso, F. Goria, “Riflessioni su fraternità e diritto” cit., 31 ss.

 

[6] Sull’interesse per i valori etico-politici da parte della scienza giuridica degli ultimi decenni, legata al neocostituzionalismo e alla riflessione sul diritto naturale, si veda il quadro offerto da C. Faralli, La filosofia del diritto contemporanea cit., 15 ss.

 

[7] E. Resta, Il diritto fraterno, nuova ed. accresciuta, Roma-Bari 2005, V, citato in F. Goria, “Riflessioni su fraternità e diritto” cit., 33.

 

[8] Sulla dimensione sovranazionale della fraternità si vedano: A. Bernhard, “Elementi del concetto di fraternità e diritto costituzionale”, in Aa.Vv., Relazionalità nel diritto: quale spazio per la fraternità, Atti del Convegno, Castelgandolfo, 18-20 novembre 2005 cit., 53 ss.; V. Buonomo, “Alla ricerca della fraternità nel diritto della comunità internazionale”, ibidem, 83 ss.

 

[9] Cfr. per tutti A. Bernhard, “Elementi del concetto di fraternità e diritto costituzionale” cit., 49 ss.

 

[10] Cfr. G. Berti, Interpretazione costituzionale, 3ª ed., Padova 1994, 505 ss., citato in E. Pizzolato, “Appunti sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano”, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 14 (2001), 745 ss. (ora ripubblicato in una versione sintetica in Aa.Vv., Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea, a cura di A.M. Baggio, Roma 2007, 211 ss.).

 

[11] Il riferimento è al volume citato alla nt. precedente a cura di A.M. Baggio.

 

[12] Si veda R. Pezzimenti, “Fraternità: il perché di una eclissi”, in Aa.Vv., Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea cit., 57 ss.

 

[13] Per lo stato della letteratura sulla nozione giuridica della fraternità si rinvia al volume recentissimo: Aa.Vv., La fraternità come principio del diritto pubblico (a cura di A. Marzanati-A. Mattioni), Roma 2007.

 

[14] Cfr., da ultimo, A.M. Baggio, “L’idea di ‘fraternità’ tra due Rivoluzioni: Parigi 1789 - Haiti 1791. Piste di ricerca per una comprensione della fraternità come categoria politica”, in Aa.Vv., Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea cit., 25 ss.

 

[15] Antoine Arnauld, Œuvres de Messire Antoine Arnauld, XI, Paris 1977, 577 ss., su cui hanno richiamato l’attenzione: J.-L. Quantin, “Liberté, égalité, fraternité. Alle origini religiose del motto repubblicano: alcuni fondamenti da Fénelon a Condorcet”, in La Rivoluzione Francese, “Strumento internazionale per un lavoro teologico: communio”, 106 (luglio-agosto 1989), 60; A.M. Baggio, “L’idea di ‘fraternità’ tra due Rivoluzioni: Parigi 1789 - Haiti 1791. Piste di ricerca per una comprensione della fraternità come categoria politica” cit., 39.

 

[16] François Fénelon, Les aventures de Télémaque, in Œuvres de Fénelon, XX, Paris 1824, 120, su cui si veda A.M. Baggio, “L’idea di ‘fraternità’ tra due Rivoluzioni: Parigi 1789 - Haiti 1791. Piste di ricerca per una comprensione della fraternità come categoria politica” cit., 39.

 

[17] Nella vasta letteratura sul valore giuridico della solidarietà, nei rapporti con la fraternità, si vedano: F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002; A. Mattioni, “Solidarietà giuridicizzante della fraternità”, in Aa.Vv., La fraternità come principio del diritto pubblico cit., 7 ss.; F. Pizzolato, “Dal personalismo alla fraternità: fondamenti e condizioni per una solidarietà pubblica”, ibidem, 45 ss.; E. Rossi-A. Bonomi, “La fraternità fra ‘obbligo’ e ‘libertà’. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell’ordinamento costituzionale”, ibidem, 61 ss.; F. Giuffrè, “Il rilievo giuridico della fraternità nel rinnovamento dello Stato sociale”, ibidem, 101 ss.

 

[18] Cfr. A.M. Baggio, Etica ed economia. Verso un paradigma di fraternità, Roma 2005, 10.

 

[19] Cfr. E. Pizzolato, “Appunti sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano” cit., 745 ss., il quale osserva: «Non sembra però che tra i due concetti, solidarietà e fraternità, possa esistere una piena fungibilità».

 

[20] Cfr., in tal senso, A.M. Baggio, “La riscoperta della fraternità”, in Aa.Vv., Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea cit., 21 ss.

 

[21] Sulla concezione della uguaglianza nel diritto romano si vedano per un primo esame: G. Crifò, Libertà e uguaglianza in Roma antica. L’emersione di una vicenda istituzionale, Roma 1984; G. Negri, “Personalità ed eguaglianza nel diritto giurisprudenziale romano (Appunti metodologici)”, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, VI, Milano 1987, 17 ss.

 

[22] Nella vasta letteratura sul consortium si vedano: V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano, Napoli 1950 (rist. an. 1982), 3 ss.; M. Bretone, “‘Consortium eCommunio”, in Labeo, 6 (1960), 163 ss.; A. Torrent, Consortium ercto non cito”, in Anuario de historia del derecho español, 34 (1964), 479 ss.; M. Bianchini, Studi sulla societas, Milano 1967, 45 ss.; P. Voci, Diritto ereditario romano, I, 2ª ed., Milano 1967, 59 ss.; A. Guarino, La società in diritto romano, Napoli 1972 (rist. 1988), 13 ss.; S. Tondo, “Il consorzio domestico nella Roma antica”, in Atti e Memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria, 40 (1975), 131 ss.; A. d’Ors, “‘Societas y consortium’”, in Revista de estudios históricos-juridícos de la Universidad Católica de Valparaiso, 2 (1977), 33 ss.; M. Talamanca, “Società (Diritto romano)”, in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano 1990, 814 ss.; L. Gutierrez-Masson, Del “consortium” a la “societas”, I, “Consortium ercto non cito, reimpresion de la primera edicion, Madrid 1994; S. Tondo, Ancora sul consorzio domestico nella Roma antica”, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 60 (1994), 601 ss.; G. Aricò Anselmo, “‘Societas inseparabilis’ o dell’indissolubilità dell’antico consorzio fraterno”, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo, 46 (2000), 77 ss.; L. Monaco, Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria in Roma antica, Napoli 2000, 31 ss.; M. Penta, “Il diritto societario nel diritto romano e nel diritto intermedio”, in Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 11 (2004) = http://rivista.ssef.it/site.php?page=20040929105341531; M. Evangelisti, “Consortium, erctum citum: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica”, in Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana, 6 (2007) = http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Evangelisti-Consortium-erctum-citum-compropriet-arcaica.htm.

 

[23] Per la letteratura sul ius prohibendi in tema di consortium si veda M. Kaser, Das römische Privatrecht, 2ª ed., I, München 1971, 100 nt. 40. È invece rimasta pressoché isolata la tesi di S. Solazzi, “Glosse a Gaio II”, in Aa.Vv., Per il XIV Centenario della Codificazione giustinianea (a cura di P. Ciapessoni), Pavia 1934, 448, secondo il quale la gestione sarebbe spettata ad uno solo dei fratelli. La tesi di un “amministratore unico” del consortium ha però incontrato un qualche favore in A. Guarino, “Comunione (Diritto romano)”, in Enciclopedia del diritto, VIII, Milano 1961, 237 nt. 25; P. Voci, Diritto ereditario romano cit., 64.

 

[24] Così é. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, I, Economia, parentela, società, tr. it. di M. Liborio, Torino 1976, 164 ss.

 

[25] Sui Fratres Arvales si vedano: I. Paladino, Fratres Arvales. Storia di un collegio sacerdotale romano, Roma 1988; J. Scheid, Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des Empereurs, Rome 1990. Sul valore giuridico degli Acta fratrum Arvalium si veda da ultimo F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica. I. Libri e commentarii, Sassari 1983, 17 ss.; Id., Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino 2001, 109 ss.

 

[26] Sulla societas, nel sistema giuridico romano, la letteratura è vastissima. Per un primo esame, oltre alla dottrina sopra riportata, alla nt. 22, si vedano: F. Cancelli, “Società” (Diritto romano), in Novissimo Digesto Italiano, XVII, Torino 1970, 495 ss.; F. Bona, Studi sulla società consensuale in diritto romano, Milano 1973; M.R. Cimma, Ricerche sulla società di pubblicani, Milano 1981; C. Velasco, “La sociedad”, in Aa.Vv., Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener (coordinación y presentación J. Paricio), Madrid 1994, 611 ss.; G. Santucci, Il socio d’opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità, Padova 1997.

 

[27] Così M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 597.

 

[28] Si veda per tutti M. Talamanca, “Società (Diritto romano)” cit., 815 e nt. 16.

 

[29] Di «comunità domestica e patrimoniale» parla B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 211.

 

[30] Così V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano cit., 7 e nt. 2, il quale osserva che Gaio «si compiace di un gioco di parole». Sulla definizione del consortium come societas legitima e naturalis si vedano anche: C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano 1937, 310 nt. 4; M. Bretone, “‘Consortium’ e ‘communio’” cit., 173 ss.

 

[31] Cfr. E. Betti, Istituzioni di diritto romano, I, 2ª ed., Padova 1942, 426 ss.: «Il vincolo personale di fraternità fra consorti, che giustifica e governa la comunione, rende ragione, nella concezione romana, della pienezza di poteri ricono­sciuti a ciascuno nei rapporti esterni, allorché si tratta di disporre di una cosa comune, o di assumerne la difesa in giudizio … Ma non è da credere che di questa legittimazione indipendente e concorrente fosse fatto in pratica un uso arbitrario e lesivo degli interessi comuni, senza riguardo al modo di vedere degli altri consorti. La con­cezione romana è probabilmente … che il fratello non può tradire il fratello, come il tutore non può tradire il pupillo …, ma deve apprezzare e sentire l’interesse comune od altrui come interesse suo proprio e assumere verso l’altro la responsabilità dell’apprezzamento fatto … Il vincolo di fraternità fra consorti, come legittima tanto estesi poteri d’iniziativa, così giustifica una piena fiducia reciproca».

 

[32] Si vedano: M. Bretone, “‘Consortium’ e ‘communio’” cit., 165 ss.; G. Grosso, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall’epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni, Torino 1970, 406, il quale rileva: «Lo sviluppo storico, che portava al concetto contenutistico ed economicistico del dominium, giunse da un lato a far configurare sui beni la comproprietà per quote e dall’altro lato a individuare un atto per cui si dovevano mettere in comune tutti i beni e gli acquisti (societas omnium bonorum), di cui venne a risaltare il carattere contrattuale. E questa società universale, societas omnium bonorum, si presentava storicamente con una continuità rispetto all’antico consortium; i giuristi mettevano in evidenza un ius quodammodo fraternitatis che esisteva nei rapporti fra i soci, e questo elemento non poteva che significare l’accentuazione di tale continuità; d’altra parte la posizione sistematica di primo piano che, al di là della sua portata pratica, la giurisprudenza del principato dava ancora alla societas omnium bonorum, richiamava a tale posizione storica»; M. Talamanca, “Società (Diritto romano)” cit., 817, il quale osserva che «il suo regime è profondamente influenzato dalla fraternitas tra i consortes che traluce ancora dalle fonti classiche relative alla societas».

 

[33] Si veda V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano cit., 10 ss.

 

[34] È appena il caso di mettere in rilievo che anche nell’ambito dell’antico consortium ercto non cito tra fratres vi è naturalmente la presenza di un consenso, il quale è dato per presupposto nella rinuncia da parte dei fratres alla divisione della comunità domestica. La importanza del consenso, nel consortium tra i fratres, è però posta in ombra, per così dire, rispetto al vincolo di sangue, che da solo sembra spingere i fratres, prima ancora che a evitare di dividere il patrimonio, a non dividere le proprie vite.

 

[35] Sul punto, in tema di beneficium competentiae, si vedano: V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano cit., 122 ss.; M. Bretone, “‘Consortium’ e ‘communio’” cit., 177 ss.; W. Litewski, “Das ‘beneficium competentiae’ im römischen Recht”, in Studi in onore di Edoardo Volterra, 4, Milano 1971, 469 ss.; A. Guarino, La società in diritto romano, Napoli 1972 (rist. an. 1988), 8 ss.; Id., La condanna nei limiti del possibile, 2ª ed., Napoli 1978, 26 ss.; J. Gildemeister, Das beneficium competentiae im klassischen römischen Recht, Göttingen 1986, 27 ss.

 

[36] Sugli aspetti legati alle mende formali del frammento, anche in relazione al rapporto con D. 42.1.16, si veda per tutti A. Guarino, La condanna nei limiti del possibile cit., 26 ss.

 

[37] V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano cit., 63.

 

[38] Si vedano: A. Guarino, La società in diritto romano cit., 35 ss.; M. Talamanca, “Società (Diritto romano)” cit., 820.

 

[39] Sul tema del perseguimento del bene comune all’interno della societas si vedano: G. Lobrano, “Dell’homo artificialis deus mortalis dei Moderni comparato alla societas degli Antichi”, in Aa.Vv., Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio (a cura di A. Loiodice-M. Vari), Roma 2003, 161 ss.; P.P. Onida, “La causa della societas fra diritto romano e diritto europeo”, in Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana, 5 (2006) = http://www.dirittoestoria.it/5/Diritto-romano-pubblico-e-privato.htm.

 

[40] Sulla necessità di perseguire uno scopo comune come carattere fondamentale della societas si vedano per tutti: E. Betti, Istituzioni di diritto romano cit., 252 ss.; M. Bianchini, Studi sulla societas cit., 22; A. Guarino, La società in diritto romano cit., 59 ss.

 

[41] Si veda E. Betti, Istituzioni di diritto romano cit., 255.

 

[42] Cfr. A. Guarino, La società in diritto romano cit., 59 ss., il quale osserva: «Nella concezione della giurisprudenza preclassica e classica, il contratto consensuale di societas aveva la funzione tipica di impegnare le parti ad impiegare direttamente e lecitamente, nell’interesse comune, beni o attività che le parti stesse dovevano apprestare secondo l’occorrenza, ripartendo tra loro i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi conseguiti agli impieghi».

 

[43] Si vedano: V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano cit., 51 nt. 3; A. Guarino, La società in diritto romano cit., 69 ss.; G. Santucci, Il socio d’opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità cit., 12 nt. 21, con rinvii alla dottrina.

 

[44] Il riferimento della fraternità al divieto di tendere insidie a danno di altro si trova, in termini sfumati e molto prudenti, in F. Goria, “Riflessioni su fraternità e diritto” cit., 38.

 

[45] Si veda ad esempio: D. 43.16.27 (Ulp. 69 ad ed.) e D. 9.2.4 pr. (Gai. 7 ad ed. prov.) su cui ha richiamato l’attenzione S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino, etica, natura e logica nelle Institutiones, Napoli 1996, 132 ss.

 

[46] Si veda anche Caes. Gall., 1.44.9.

 

[47] Cic. Att., 1.19.2: nam Haedui, fratres nostri, pugnam nuper malam pugnarunt et <Helvetii> sine dubio sunt in armis excursionesque in provinciam faciunt. Cic. epist., 7.10.4: una mehercule nostra vel severa vel iocosa congressio pluris erit quam non modo hostes sed etiam fratres nostri Haedui.

 

[48] Sul punto si veda: M.P. Baccari, “Il concetto giuridico di civitas augescens: origine e continuità”, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 41 (1995), 759 ss.; Ead., Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino 1996, 55 ss.

 

[49] Sull’affratellamento per un primo orientamento si vedano: N. Tamassia, L'affratellamento. Studio storico-giuridico, Torino 1886; M.A. Benedetto, “Affratellamento”, in Novissimo Digesto Italiano, I, Torino 1957, 391 ss.; A. Marongiu, “L’affratellamento come negozio giuridico”, in Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi, II, Milano 1941, 261 ss.; M. Penta, “Il diritto societario nel diritto romano e nel diritto intermedio” cit.

 

[50] Si veda F. Goria, “Riflessioni su fraternità e diritto” cit., 33 ss.

 

[51] Codice Civile art. 1175 (Comportamento secondo correttezza): «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza». Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale): «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». Art. 1358 (Comportamento delle parti nello stato di pendenza): «Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte».

 

[52] Codice Civile art. 833 (Atti d’emulazione): «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri».

 

[53] Costituzione italiana art. 27, comma 3: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Sulla rilevanza del principio di fraternità nell’ambito del diritto penale si veda ora A. Cosseddu, “Diritto penale e ‘spazi’ di fraternità”, in Aa.Vv., Relazionalità nel diritto: quale spazio per la fraternità, Atti del Convegno, Castelgandolfo, 18-20 novembre 2005 cit., pp. 205 ss.

 

[54] Il riferimento sociale alla fraternità induce a sgomberare il campo da un possibile equivoco legato alla tentazione di ricondurre tale valore a un ambito individualistico svuotando così esso di rilevanza sul piano giuridico. In questo senso si può distinguere, sul piano giuridico, la fraternità da altri caratteri delle relazioni sociali, in particolare dalla compassione e dal perdono.