ds_gen N. 6 – 2007 – Memorie//Tribunato-plebe

 

Attilio Mastrocinque

Università di Verona

 

Il giuramento sul Monte Sacro

 

 

 

 

 

La società romana fu fondata da un patto fra i cittadini e fra i cittadini e i loro dei. Il ‘contrat social’ dev’essere stato sancito quando la Roma palatina fu popolata dagli abitatori delle capanne arcaiche. Il contratto fu rinnovato in una nuova forma quando fu fondata la repubblica; esso allora fu rafforzato da un giuramento popolare di fedeltà alla repubblica e di condanna del regnum (Liv. II.1.8-10). Un altro giuramento vincolò la plebe quando essa si organizzò intorno alle sue magistrature: il tribunato e l'edilità. Nel 494 la plebe approvò e giurò sul Monte Sacro la prima legge sacrata (Dion. Hal. VI.89.3; Fest., 318 L.; cf. Liv. II.33.3). Due ordinamenti da allora coesistettero a Roma, entrambi fondati su un patto e su un giuramento[1]. I Romani giustamente guardarono sempre con sospetto e ostilità a giuramenti che legassero fra loro gruppi di cittadini; si pensi allo scandalo dei Baccanali, che obbligavano gruppi di iniziati all'accettazione di norme segrete e non tradizionali, al giuramento che fondò la congiura di Catilina, al giuramento dei popoli italici durante la guerra Sociale, celebrato da emissioni monetali. Augusto rifonderà la repubblica romana sulla base del giuramento che l'Italia e le province occidentali pronunciarono sulle sue parole[2]. In questo caso la figura dell'imperatore si poneva più sul versante degli dei che degli uomini che aderivano al patto.

Tribuni della plebe ed edili erano i magistrati di quella società romana che si era costituita sul Monte Sacro e per questo la concezione del tribunato come magistratura negativa costituisce solo una parte della realtà: il tribunato era tale solo nei confronti delle magistrature nate dal giuramento repubblicano del 509, mentre era una magistratura legiferante e giudiziaria se la consideriamo nell'ottica della società nata dal giuramento plebeo del 494.

Roma ebbe due Fori, nei quali si legiferava e si eleggevano i magistrati: il Foro propriamente detto, dove si riunivano gli arcaici comizi curiati e poi i comizi tributi, e il campo Marzio, dove si riunivano i comizi centuriati. Da ciò appare evidente la centralità dell'attività politica della plebe. Anche a Capua e probabilmente altre città campane c'erano due Fori in epoca repubblicana[3]. Cicerone[4] sostiene che la plebe elesse i primi tribuni riunita per curie. Egli probabilmente immaginava una votazione avvenuta nel Comizio, secondo le più antiche suddivisioni politiche dei Romani, cioè le curie. Livio[5], per parte sua, sostiene che il pontefice massimo presiedette i comizi che elessero i tribuni dopo il Decemvirato, dopo anni in cui il tribunato era stato soppresso. E' possibile che la tradizione non avesse conservato il ricordo del magistrato che aveva presieduto quei comizi, certamente tributi, e a Livio o a qualche antiquario che lo precedette dev'essere sembrato verosimile che il pontefice massimo, in quanto depositario del diritto, privo degli auspici e dell'imperium, avesse creato i tribuni, in assenza di precedenti magistrati della plebe. Lo stesso imbarazzo si nota nella tradizione sulla presidenza dei comizi per l'elezione dei primi consoli dell'era repubblicana.

 

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La tradizione sulla secessione e sulle origini del tribunato giustappone in realtà due tradizioni, che rispecchiano due diversi punti di vista: da un lato la plebe è concepita come la massa dei poveri e la secessione risulta motivata dai debiti che opprimevano i plebei, e in particolare i plebei arruolati nelle legioni, mentre, d'altro lato, la secessione risulta la causa della creazione del tribunato, cioè della somma magistratura plebea. Inoltre alla secessione risulta legato il giuramento sul Monte Sacro, e dunque alla costituzione della nuova societas, che si esprimeva attraverso l'assemblea delle tribù, riunite sotto la presidenza dei tribuni. Sembra che la plebe sia vista in due modi diversi: o è la massa dei poveri, o è il movimento politico e sociale che si organizza in modo democratico. Probabilmente entrambe le concezioni contengono elementi di verità e forse risalgono a differenti giudizi nei confronti del tribunato nell'epoca in cui la storiografia romana redasse la storia del tribunato delle origini.

La maggioranza degli storici ai quali attinsero Livio e Dionisio di Alicarnasso, i nostri principali autori in materia, è rappresentata da annalisti che scrissero tra l'epoca dei Gracchi e la fine della repubblica, epoca in cui la figura del tribuno della plebe era al centro della riflessione politica sia dei populares che degli optimates[6]. Se noi vogliamo valutare criticamente quale fosse stato il ruolo del tribunato arcaico, possiamo solo cercare di capire come la storiografia romana ha operato e come ha giudicato. Vedere nei tribuni i presidenti di un'assemblea, quella delle tribù, che varò le più importanti leggi della costituzione romana, significava, in qualche modo, avallare il ruolo che era stato rivestito dai Gracchi, in quanto legislatori, presidenti della plebe riunita nei comizi. Riconoscere invece nei tribuni i difensori dei plebei di fronte agli eccessi e ai soprusi dei magistrati, che per definizione erano patrizi, era un modo per proporre una visione riduttiva dei poteri tribunizi.

L'intervento della storiografia tardo-repubblicana su una più antica storia delle origini del tribunato è evidente dalla discrasia fra le premesse della secessione e i risultati. I lettori di Livio si aspettano che alla fine della secessione venisse varata una legge per cancellare i debiti o per rendere meno duro il regime dei prestiti fra privati, oppure per assegnare terre ai poveri. Invece il lettore si trova di fronte a un inatteso spostamento della problematica: i debiti sembrano dimenticati e, al posto loro, si parla dell'organizzazione politica della plebe attraverso la creazione delle sue magistrature. Se dovessimo immaginare come la storiografia avesse operato, dovremmo supporre che i presupposti della secessione fossero stati drasticamente semplificati e privati di ogni motivazione politica e istituzionale nel moto plebeo. Nel 495 le tribù erano state portate a 21[7], dopo che i Romani avevano vinto i Latini presso il lago Regillo. Apparentemente dunque l'economia agraria romana avrebbe dovuto essere in espansione, e le tribù, d'altro canto, avrebbero potuto assumere un maggiore ruolo politico, come era nei desiderata della plebe repubblicana. Esse, peraltro, erano in numero dispari, in modo che avrebbero adeguatamente potuto servire alle consultazioni legislative. Ma la storiografia romana di fine II secolo e di I a.C., in grande maggioranza di origine senatoriale, non avrebbe potuto riconoscere negli antichi tribuni gli organizzatori di un'assemblea legislativa democratica, senza con ciò coonestare l'operato di Tibero e Caio Gracco, di Lucio Apuleio Saturnino e di Caio Mario.

 

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Poste queste necessarie premesse, possiamo passare ad alcune considerazioni sulla natura e sul ruolo del tribunato e, in generale, delle magistrature della plebe romana.

Correva l'anno 494 a.C. e di recente Roma aveva sconfitto i Latini nella battaglia del lago Regillo. L'anno prima era giunta da Cuma, la città greca in Campania, la notizia che Tarquinio il Superbo era morto in esilio. Le tribù territoriali erano state portate a 21, dopo avere annesso e organizzato il territorio portato via ai Latini con la guerra. La giovane repubblica romana sembrava avviata al successo, ma Tito Livio e gli altri storici ci informano che allora i ricchi e la classe dei patrizi cominciarono a prevaricare nei confronti della plebe.

La costituzione repubblicana, promossa nel 509 da Lucio Giunio Bruto, implicava che i poteri, le funzioni, i culti, i luoghi che riguardavano tutti i cittadini fossero del popolo. La regola generale era chiara, ma restava ancora da definire come ciò sarebbe avvenuto.

Nel 494 emerse il problema gravissimo della disuguaglianza economica. Gli autori antichi descrivono la crudeltà degli usurai (foeneratores), che facevano capo al patriziato, e la misera condizione dei plebei, indebitati, imprigionati e in ogni modo vessati dai loro ricchi creditori. Sicuramente la narrazione degli storici tardo-repubblicani è viziata da anacronismi che rinviano a situazioni di età graccana e post-graccana, ma certamente essa si fondava su una antica tradizione storica romana, secondo la quale i plebei un tempo erano, in maggioranza, poveri, mentre i patrizi erano molto ricchi. Una monarchia assoluta, una tirannide o un ferreo regime oligarchico possono funzionare molto bene anche in presenza di forti divari economici tra i sudditi, ma una repubblica fatalmente ne soffre, perché essi minano il principio di uguaglianza, che sta sempre alla base, in una forma o in un'altra, della repubblica. Se una persona è troppo povera e la sua povertà le impedisce di fruire di ciò che è pubblico, allora l'idea di “pubblico” comincia a perdere il suo senso. Se una persona è troppo ricca e potente fatalmente si impadronisce di molta parte di ciò che dovrebbe essere pubblico, per cui la res publica tende a diventare piuttosto res privata.

 

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L'ideologia della repubblica romana si serviva di alcuni termini fondamentali per definire i comportamenti politici negativi e quelli che invece andavano ricercati. Superbia fu il concetto che definiva il comportamento anti-repubblicano, in quanto tipico di monarchi (il Superbus per antonomasia in primis) e non di cittadini di una repubblica. L'ideologia della plebe attribuì ai patrizi più tracotanti l'accusa di essere superbi[8], mentre libertas era il concetto che esprimeva la condizione che i plebei ambivano ad ottenere[9]. Superbia è un termine che indica tutto ciò che emerge troppo da un determinato livello. Una persona troppo potente, troppo ricca, troppo elevata contrastava con l'ideale di uguaglianza, che aveva creato la repubblica. Non solo la liberté, ma anche l'égalité stava infatti alla base della repubblica. In latino l'uguaglianza si chiamava aequitas, che indicava ciò che è piatto, livellato, uniforme, uguale, come la superficie del mare (aequor), sulla quale nulla può ergersi troppo in alto. Aequum è ciò che vale allo stesso modo per tutti; una legge equa procura il bene di tutti i cittadini, una iniqua procura vantaggi solo ad alcuni.

Ciò cui mirava la plebe attraverso l'istituzione delle sue magistrature era il raggiungimento dell'aequitas e l'annullamento della superbia. Se consideriamo le cose in questa ottica il duplice ruolo dei tribuni potrà riapparire composto in un'unica idealità. Da un lato infatti i tribuni avevano il compito di limitare i poteri dei consoli, per cui il loro potere è stato definito come negativo, ma, d'altro lato, essi si rivelano essere i principali legislatori della storia romana, visto che la maggioranza delle leggi repubblicane sono dei plebisciti proposti dai tribuni e approvati dal popolo. E questa loro attività non risale certo all'età dei Gracchi, ma copre gran parte della storia repubblicana: basti pensare alla lex Canuleia o alle Liciniae Sextiae[10].

L'intercessio tribunizia e le leggi (definite dapprima plebisciti, ma parimenti entrati in vigore come leggi) erano due forme attraverso le quali veniva limitata e indirizzata l'attività dei magistrati: la prima permetteva di bloccare quei provvedimenti e quelle norme che erano ritenute lesive della libertas dei plebei e fortemente contrarie all'ideale di aequitas, mentre le seconde, le leggi tribunizie, stabilivano come i magistrati avrebbero dovuto comportarsi. E tali leggi tribunizie, stando alla tradizione, in genere avevano posto fine a situazioni lesive della libertas plebea e dell'aequitas repubblicana. Non è quindi il caso di guardare esclusivamente all'uno o all'altro aspetto che caratterizza il tribunato della plebe, né, men che meno, di svalutarne uno a favore dell'altro, perché entrambi sono storici ed entrambi si sono rivelati fondamentali della vita politica della plebe e, possiamo dire, di tutta la Romanità.

L'aspetto negativo dell'attività tribunizia, quello che blocca l'azione del magistrato, coinvolge il tribuno nella sua singola persona, mentre l'attività legislativa coinvolge non solo il tribuno, ma tutta la plebe, organizzata secondo le sue strutture anagrafiche territoriali. Le due attività dei tribuni hanno avuto la capacità di formare la mentalità politica dei Romani. Infatti, se Roma non è cresciuta come una repubblica oligarchica, dove i pieni diritti politici sono privilegio dei ricchi, ma come un organismo in cui anche i poveri hanno diritti e dove, anzi, viene presentato a modello il contadino-soldato, che spinge l'aratro sui suoi campicelli quando non conduce i legionari alla battaglia.

 

 



 

[1] Sul giuramento nelle storie costituzionali europee cf. P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Bologna 1992.

 

[2] Res gestae divi Augusti 5: Iuravit in mea ver[ba] tota Italia. Si veda la successiva serie di giuramenti da parte delle città delle province orientali dell'impero: P. Herrmann, Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung, Göttingen 1968.

 

[3] C. Nicolet, Appius Claudius et le double Forum de Capoue, in Latomus 20, 1961, 683 ss.

 

[4] Pro Tull. 49; pro Corn. fr. 48 M.; de rep. II.57-59.

 

[5] III.54.11.

 

[6] Cf. L. Thommen, Das Volkstribunat der späten römischen Republik, (“Historia” Einzelschriften 59), Stuttgart 1989.

 

[7] Liv. II.21.7 (in un brano di origine non annalistica, ma, probabilmente derivata dagli annali pontificali o da altro archivio della repubblica).

 

[8] Per es. Liv. II.24.2; 27.1; 30.5; 56.7; III.9.2; 11.13 (discorso di A.Verginio contro la tracotanza dei Decemviri: omnes Tarquinios superbia exsuperat) ecc.

 

[9] Cf. C. Wirszubski, Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero, Roma-Bari, rist. 1957 (ma 1950).

 

[10] Si veda J. Bleicken, Lex publica, Berlin-New York 1975, 75; A. Mastrocinque, Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana, Trento 1988, 188.