N. 5 – 2006 – Tradizione Romana

 

Pierangelo Catalano

Università di Roma “La Sapienza

 

Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira*

 

Sommario: Notizie preliminari. I. “Genesi del sistema” e “istituzioni. 1. Scienza giuridica e “concetti fondamentali”. – 2. Continuità e coerenza del pensiero giuridico di Giorgio La Pira “personalità monolitica”. – 3. I principî e la “sistemazione”. – 4. La “sistematica” delle “Istituzioni” secondo Gaio e secondo Giorgio La Pira. – 5. “Diritto obiettivo romano” e diritto naturale (l’“immagine dei circoli concentrici”). Cicerone. II. Principî (1939/1940). 1. La tripartizione dello ius privatum e l’ordine espositivo di “Principî”. – 2. Alcuni concetti fondamentali di “Principî”. – 3. Principio della “solidarietà umana” (e diritto canonico). III. Diritto romano (la concezione cristocentrica). 1. La nozione di Diritto romano. – 2. Concezione cristocentrica della storia e unicità storica della scienza giuridica romana. – 3. La cattedra “strumento sacro”. – 4. Contro le “tendenze antiromane”. – 5. Il punto di vista del 1968: prospettiva mediterranea. – 6. La “strategia romana” di Cristo e degli Apostoli (rinvio). – 7. Europa e America Latina (1974). IV. Dio. 1. Contro il “sentimento di dispersione”. – 2. Sapere scientifico e immagine di Dio. –  3. “Lex aeterna che è in Dio” e lex naturalis. – 4. Concezione teocentrica del mondo. – 5. Ancora Cicerone. - 6. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. – 7. Rifiuto dello “Stato laico” e dell’ateismo. V. Persona. 1. La sistematica di Gaio. – 2. Uomo e diritto (secondo Ermogeniano). – 3. Il concepito è già una “persona umana”. – 4. “Non sostanzialità degli enti collettivi”. – 5. Lo sciopero “diritto della persona”. VI. Popolo. 1. Cicerone e Seneca. Differenza tra “popolo” e “stato”. – 2. Il console Menenio Agrippa e San Paolo. VII. Famiglia. 1. “Carattere costituzionale” della famiglia in diritto romano. – 2. Il “posto” dei concepiti nella famiglia romana. – 3. Contro lo Stato totalitario e l’individualismo borghese. – 4. Famiglie di popoli e famiglia umana. – 5. La “persona” del concepito e la pace del “corpo delle nazioni”. VIII. Proprietà e possesso. 1. Proprietà classica (quiritaria) e sovranità territoriale. – 2. Proprietà moderna tra “età preatomica” ed “età atomica”. – 3. Teoria romana del possesso, ordine pubblico e pace. IX. Città e cittadinanza romana. 1. Il “valore delle città” e la “contestazione”. – 2. A proposito del concetto di “città”. – 3. I “fondamenti della civiltà mediterranea”: Gerusalemme, Atene e Roma. “Iniziare da Betlemme”. – 4. “Strategia” e cittadinanza romana. I centurioni. X. Orbis “organismo internazionale. 1. Ius gentium’, ‘fides’ e ‘natura’ (solidarietà umana). – 2. Contro il soggettivismo giuridico. – 3. Giustizia e pace. – 4. Guerra giusta e “pace inevitabile”. – 5. “Contestazione” dello ius belli e del “diritto di proprietà privata di grandi dimensioni”. – 6. “Totus mundus est quasi una res publica”.

Appendice bibliografica. [Bibliografia Romanistica di Giorgio La Pira. A) Scritti editi. – B) Su alcuni inediti.]

 

 

Notizie preliminari

 

1. – Ricordo la lettera di Giorgio La Pira a Emilio Betti del 21 febbraio 1927: «Io ho ben netta dinanzi a me la meta che debbo prefiggermi (e che mi sono prefissa): lo studio del diritto romano – Ella lo sa – mi è particolarmente caro: esso trascende il senso comune di studio, per assumere – direi – valore di strumento della mia medesima formazione interiore. Ha un valore ideale grandissimo e costituisce il tratto caratteristico della mia ‘persona’»[1].

Giuseppe Grosso, professore di Diritto romano dell’Università di Torino, democratico cristiano, Presidente della Provincia e poi Sindaco di quella città, scrisse nel 1963: «Giorgio La Pira, studioso, romanista, uomo di governo, pubblico amministratore locale, forma una personalità monolitica, che ha il suo fulcro in una profonda carica mistico-religiosa [...] La Pira sindaco non rientra nei normali schemi amministrativi; egli stesso dichiara che la legge in virtù della quale amministra è quella del Vangelo e del diritto romano [..]»[2].

Questa linea interpretativa del diritto si trova sintetizzata, dallo stesso Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze, in un telegramma-lettera del 1 agosto 1955 a Giulio Andreotti, allora Ministro delle Finanze, inviato anche al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, riguardo al “problema sfrattati” provocato da una “legge iniqua”:

 

«[...] Conosco queste cose e potrei anche rispondere oltre che con insegnamento diritto romano anche con insegnamento evangelo relativo all’uomo guarito di sabato nonostante la opposizione dei legisperiti stop. comunque mai ho voluto violare la legge mai ho richiesto da chicchessia violazione della legge stop. ho chiesto soltanto che la legge vigente venisse effettivamente applicata nei confronti dei deboli anche secondo lo spirito della costituzione che è la legge delle leggi e che tu ed io abbiamo cooperato a fare e che presidente della repubblica ha riaffermato solennemente nel suo primo messaggio [...]»[3].

 

2. – Ho cercato di riflettere sulla vita di Giorgio La Pira, per dir così, internamente: cioè attraverso le sue note autobiografiche. Per individuare, da un punto di vista lapiriano, i momenti principali della vita di Giorgio La Pira, dobbiamo, ovviamente, basarci sulle note autobiografiche scritte sulla prima pagina della copia dei Digesta Iustiniani da lui utilizzata[4]. L’analisi delle note autobiografiche conferma l’intuizione di Giuseppe Grosso: risulta evidente l’inscindibilità dei vari aspetti del pensiero e dell’azione, siano essi di scienza giuridica, di politica, di religione.

Delle venticinque note autobiografiche quattro fanno riferimento a Contardo Ferrini: 10 luglio 1926; 17 ottobre 1927; 29 aprile 1930; 8 febbraio 1931. Nella “Prolusione” fiorentina (1934)[5] il La Pira ricordò l’annotazione alla data del 17 ottobre 1927: «Nel 25° anniversario  della morte di C. Ferrini (17 ottobre 1902) e nel giorno stesso in cui ne viene introdotta la causa di beatificazione, il Signore mi chiama, attraverso la decisione della Facoltà giuridica fiorentina, all’insegnamento del diritto romano». Il volume La successione ereditaria intestata  e contro il testamento (1930) era stato dal La Pira così dedicato: «A Contardo Ferrini che per tutte le vie mi ricondusse alla casa del Padre».

Giorgio La Pira è morto sabato 5 novembre 1977, alla vigilia del giorno in cui la Chiesa di Roma ricorda il Beato Contardo Ferrini.  Stando al di sotto di quel livello religioso, mette conto qui  notare che all’insegnamento di Contardo Ferrini vanno ricondotte, attraverso il suo “primo discepolo” Gino Segré, le concezioni dogmatiche, pur assai diverse, di Emilio Betti (“amato maestro” di Giorgio La Pira) e di Giuseppe Grosso[6].

 

3. – È facile vedere nella “Prolusione” del 1934 il punto di partenza di una rapida fase di intensissimo lavoro scientifico, di cui la Commissione giudicatrice per la promozione a ordinario (composta da Salvatore Di Marzo, Salvatore Riccobono ed Emilio Albertario) dichiarò di avere «ammirato la ricchezza di materiali raccolti e l’ingente sforzo necessario per raggiungerla»[7]. Questa fase, in cui vengono pubblicati il breve studio su La ‘stipulatio aquiliana’ nei papiri e quattro studi su La genesi del sistema nella giurisprudenza romana, trova sbocco nella relazione al V Congresso Nazionale di Studi Romani (1938), su Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana, e nella pubblicazione di Principî (supplemento alla rivista domenicana Vita Cristiana, gennaio 1939 - febbraio 1940). L’articolo su La personalità scientifica di Sesto Pedio (1938) e gli scritti inediti su Antistio Labeone[8] danno seguito all’augurio della Commissione: «Che il La Pira voglia proseguire, come ne ha il proposito, le sue ricerche verso la storia dei dommi giuridici rilevando i contributi apportati dai singoli giureconsulti»[9].

La “Prolusione” fiorentina segna un momento importante degli studi romanistici italiani[10]. D’altra parte, il tema della “Prolusione” corrisponde alle riflessioni epistemologiche contenute nell’articolo Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d’Aquino (pubblicato esso pure nel 1934) [11]. E questo articolo si concludeva con una critica del tecnicismo giuridico quando ignori che hominum causa ius constitutum est (secondo il noto passo di Ermogeniano D. 1,5,2) e cada nell’astrattismo.

Il secondo filone del lavoro scientifico di Giorgio La Pira, che muove appunto dal pensiero di S. Tommaso, si sviluppa anche negli anni Quaranta e attrae l’attenzione di Jacques Maritain, il quale, nell’opera La personne et le bien commun (1947), richiama uno scritto lapiriano del 1943[12].

Certo la Seconda Guerra mondiale e l’Assemblea Costituente hanno inciso nello sviluppo del pensiero e dell’azione di Giorgio La Pira: sia per l’aspetto costituzionale[13] sia per l’aspetto internazionale[14]. Per parte mia, considero centrale la relazione alla Settimana Sociale dei Cattolici d’Italia del 1945 ed in essa l’accostamento (su cui forse non si è finora meditato) della costituzione dell’antica Repubblica romana a quella dell’Unione Sovietica del 1936: «Facciamo un salto di duemila anni», scriveva il La Pira[15]. Peraltro, dalle note autobiografiche non risulta alcuna cesura in corrispondenza di quegli eventi; anzi, dopo vent’anni senza annotazioni, si ha per l’8 dicembre 1954 un richiamo alla conversione religiosa, del 1924: «inizio di Unione col Maestro».

Nel 1974, ultimo anno dell’insegnamento universitario, Giorgio La Pira tiene all’Abbazia di Fossanova (nel Mercoledì Santo 10 aprile) il discorso per il VII Centenario della morte di S. Tommaso d’Aquino: vi è riaffermata, con forza, la convergenza della scienza giuridica, fondata dai giuristi romani nell’ultimo secolo della repubblica, e della scienza teologica[16].

 

4. – Intendo porre in risalto, attraverso alcuni esempi, la continuità del pensiero lapiriano rispetto all’antico pensiero giuridico romano che, secondo il La Pira, prelude al Cristianesimo. Gli esempi saranno incentrati su alcuni dei concetti che il La Pira considera (esplicitamente o implicitamente) fondamentali per il diritto: Dio, persona, popolo, famiglia, proprietà e possesso, città e orbe.

Altri esempi potrebbero, ovviamente, essere aggiunti: non tratterò qui principalmente di “interpretazione” né di “legge”, né di “eredità”, né di “contratto”, né di “domus”, né di “nazione”, né di molti altri concetti fondamentali.

Le riflessioni sui concetti evidenziati non possono certo essere esaustive: tanto più avendo raccolto materiali giuridici da tutti gli scritti editi di Giorgio La Pira[17].

 

 

I. “Genesi del sistema” e  “Istituzioni”

 

1. – Scienza giuridica e “concetti fondamentali”

 

Nelle note autobiografiche di Giorgio La Pira la “Prolusione” del 1934 segna, potremmo dire, quasi un nuovo inizio[18]; essa  costituisce l’avvio della rapida fase di intensissimo lavoro scientifico, cui appartengono i quattro studi su La genesi del sistema nella giurisprudenza romana[19].

Nel 1936, all’inizio del quarto di questi studi, il La Pira dichiara che la meditazione e la ricerca, che lo “occupano da vario tempo”, mirano a dar fondamento alle seguenti tesi:

 

«1) Che la giurisprudenza romana - fatto unico nella storia della cultura e fattore essenziale della storia del pensiero giuridico antico e moderno – pose, sin dall’ultimo secolo della repubblica, le basi ed i muri maestri del primo e più grande edificio scientifico del diritto.

2) Che a questo fine essa – senza venir meno alla sua vocazione all’equità ed alla pratica e senza perdere il merito che le deriva dall’essere la vera creatrice della scienza giuridica – assimilò, per applicarlo al diritto, il metodo logico dei greci (geometri, logici etc.).

3) Che, per effetto di questa organizzazione scientifica, essa costruì le categorie fondamentali di ogni scienza giuridica (quindi, esplicitamente posti o implicitamente contenuti nei principî, i concetti fondamentali delle dommatica moderna)».

 

“Fini” della ricerca “per legittimare le tesi” sono:

 

«1) mostrare cosa si intenda per scienza nel mondo culturale dell’ultimo secolo della repubblica e quali sono gli strumenti che vengono indicati come necessari per la costruzione di un edificio scientifico;

2) vedere se, da chi, ed in che modo, questi strumenti della scienza logica dei greci (geometri, logici etc.) furono effettivamente usati per la costruzione della scienza giuridica romana.

3) studiare il sistema giuridico che derivò da questa applicazione della logica al diritto e studiarlo in due sensi: a) nella sua organizzazione esterna b) e, più, nella sua organizzazione intrinseca. Studiarlo, cioè, da un lato, nell’ampia membratura delle sue divisioni, partizioni etc. e, dall’altro, nel rigoroso concatenamento interno dei principî che dà al sistema una perfetta coerenza interiore e che, nonostante la sua ampiezza, gli conferisce il sigillo della scienza: quello dell’unità.

4) Infine vedere se realmente la scienza giuridica moderna mutui – lo sappia o no - proprio da questo sistema i suoi dommi fondamentali.»

 

Orbene, a conclusione di questo studio, il La Pira scrive che la soluzione, e la relativa ricerca, di parte dei problemi prospettati all’inizio (e si riferisce evidentemente ai “fini” 3 e 4) «va riservato ad altri studi».

 

2. – Continuità e coerenza del pensiero giuridico di Giorgio La Pira “personalità monolitica”

 

Viene così indicata una linea che si realizza già con l’articolo su La personalità scientifica di Sestio Pedio[20] e con la relazione su Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana al V Congresso nazionale di Studi Romani (1938)[21], poi attraverso i fascicoli di Principî (1939-1940), fino alla commemorazione del VII Centenario della morte di San Tommaso (1974). La linea di pensiero è ininterrotta: la seconda guerra mondiale non segna un mutamento di pensiero ( v. supra, “Notizie preliminari”, 3). Lo sviluppo intellettuale del La Pira è caratterizzato, anche, dalla profonda coerenza: ne vedremo esempi quanto ad alcuni concetti fondamentali: Dio, persona, popolo, famiglia, città, guerra (pace).

In questa linea emerge la “personalità monolitica” di Giorgio La Pira, “studioso romanista, uomo di governo, pubblico amministratore locale” (uso sempre le parole di Giuseppe Grosso). I risultati di questa linea di ricerca, che coinvolge l’intera “persona” del La Pira, non ci sono stati lasciati dall’autore in uno studio sistematico, cioè in uno studio che ponga in evidenza la relazione dei concetti fondamentali con i principî e con l’intero sistema. L’edificio giuridico lapiriano appare, tuttavia, chiaro nelle sue parti, se si assume un punto di vista lapiriano. Le note autobiografiche scritte sulla prima pagina del volume dei Digesta Iustiniani posseduto da Giorgio La Pira iniziano nel 1924, per l’inizio dell’”Unione col Maestro” e terminano nel 1974 (anno del collocamento fuori ruolo). Gli scritti romanistici  pubblicati (vedi infra, “Appendice bibliografica”) indicano la ricerca dei concetti fondamentali, confermata e sviluppata negli inediti romanistici e negli altri scritti.

 

3. – I principî e la “sistemazione”

 

Il titolo stesso della pubblicazione fiorentina Principî (1939) mostra come il La Pira intendesse procedere secondo il metodo scientifico che egli così aveva descritto nel 1935 in riferimento ai giuristi dell’ultimo secolo della Repubblica:

 

«Nello sforzo grandioso che i giuristi di questo periodo fecero per far passare la giurisprudenza dalla fase empirica a quella scientifica (tecnica, ars) essi dovettero affrontare i tre fondamentali problemi che offre la costruzione di qualsiasi scienza (che sono, poi, i tre problemi del metodo): 1) quello del ritrovamento e della enunciazione dei principî; 2) quello della deduzione in base ai principî posti; 3) quello della sistemazione per genera, species etc. della trattazione scientifica. Era, dunque, il metodo della scienza dimostrativa – il metodo severo e mirabile dei geometri e dei logici – che veniva a fondare sopra basi veramente scientifiche il nuovo edificio della giurisprudenza romana»[22].

 

Dobbiamo pertanto cercare, con una prima approssimazione, attraverso il pensiero dello stesso La Pira, quali siano «esplicitamente posti o implicitamente continuati nei principî, i concetti fondamentali della dommatica moderna»[23].

 

4. – La “sistematica” delle “Istituzioni” secondo Gaio e secondo Giorgio La Pira

 

L’ordine espositivo è essenziale nell’opera dei giuristi romani e su questo tema sono “sempre fondamentali” gli studi di Giorgio La Pira (uso le parole di Riccardo Orestano)[24]. D’altro lato, l’importanza della sistematica nel pensiero lapiriano mi induce a porre in rilievo che il professore fiorentino mantiene identico l’ordine delle istituzioni dal Corso del 1939-40[25] fino alla riedizione della IV edizione delle Istituzioni di diritto romano nel 1973[26]. Mi riferisco alle pagine su “Diritto obbiettivo romano”, “Personalità giuridica”, “Principî generali relativi ai rapporti giuridici”, “Rapporti giuridici familiari”, “Tutela e cura”, “Il processo romano”, “Teoria della successione”.

E’ da notare inoltre come il La Pira sottolinei che per quanto riguarda i rapporti familiari (“quattro fondamentali”) la trattazione «seguirà molto da vicino la sistematica di Gaio»[27]. E si badi che nel Corso del 1939-1940 egli aveva assunto esplicitamente la sistematica gaiana per la propria opera e “per la scienza giuridica in generale”:

 

«Premessa. Partizioni del corso.

Il nostro studio avrà per oggetto la civitas – cioè l’ordinamento giuridico romano classico (e postclassico) – dal punto di vista del diritto privato: “ius quod ad utilitatem privatorum spectat” in contrapposto al diritto pubblico che “ad statum rei publicae spectat”  e che “in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit” (D. 1,1,1,2).

Sarà quindi tripartito perché:

1) considererà anzitutto le norme giuridiche di questo ordinamento, avuto riguardo alla loro natura, alla loro fonte alla loro interpretazione etc. (diritto obbiettivo);

2) passerà poscia a determinare gli elementi essenziali della personalità giuridica,

3) e infine passerà all’analisi dei rapporti giuridici.

Come si vede si riproduce pel diritto romano la sistematica che avevamo già delineato per la scienza giuridica in generale. Ed è codesta la sistematica delle Istituzioni di Gaio: in esse, infatti, dopo una breve introduzione relativa alle norme giuridiche (ius civile, ius gentium, I, 1-7) si passa allo studio delle “personae” (de iure personarum) e si affronta poscia tutta l’ampia nervatura dei rapporti (familiari, reali, successori, obbligatori, processuali).

Omne ius quo utimur – dice infatti Gaio (I, 8) – vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones.

Il presente corso di “Istituzioni di Diritto Romano” sarà quindi composto delle seguenti tre parti: I) Il diritto obbiettivo, II) La personalità giuridica, III) L’analisi dei rapporti giuridici, a sua volta divisa in: a) Analisi dei rapporti familiari. b) Analisi dei rapporti processuali. c) Analisi dei rapporti reali. d) Analisi dei rapporti obbligatori. e) Analisi dei rapporti successori.

Tale tripartizione, come abbiamo detto sopra, si uniforma esattamente alla partizione dell’opera gaiana. E’ dunque assolutamente necessario che lo studioso, nel seguire il presente Corso di istituzioni di Diritto Romano faccia anche oggetto di studio accurato l’opera suddetta “Gaii Institutiones”»[28].

 

5. – “Diritto obiettivo romano” e diritto naturale (l’“immagine dei circoli concentrici”). Cicerone

 

Non è dunque irrilevante l’ordine espositivo scelto dal La Pira per il “diritto obbiettivo romano”:  “ius civile”, “ius gentium”, “ius praetorium”, “ius naturale”[29]. Esso sembra capovolgere l’ordine del Titolo I (“De iustitia et iure”) del I libro dei Digesta Iustiniani, a cui il La Pira pur ricorre ripetutamente in queste pagine. Ma, a ben vedere, trattando inizialmente dello ius civile e finalmente dello ius naturale, il La Pira può meglio esaltare la dottrina della lex di Cicerone e S. Tommaso e concludere con “l’immagine comune dei circoli concentrici”:

 

«Accanto allo ius civile, praetorium, gentium, le fonti romane pongono anche lo “ius naturale”. Ulpiano (D. 1.1.3) dice: “ius naturale est quod natura omnia animalia docuit ”, e porta come esempio la procreazione ed educazione della prole; Paolo (D. 1.1. 11) dice  “ius naturale est quod semper aequum ac bonum est ”, Gaio, infine, (Ist. I, 1) parla di una “naturalis ratio” la quale detterebbe certi percetti fondamentali a tutti gli uomini anzi è in questa “naturalis ratio” che gaio vede il fondamento dello ius gentium (“quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium”).

Uno studio accurato di questa dottrina dello ius naturale (di cui ci dà una bella ed ampia trattazione Cicerone nel De Legibus libri I, II) porta a questi risultati: i giureconsulti romani considerano lo ius naturale come il substrato etico delle norme di diritto positivo (civile, pretorio etc.). […] Il diritto positivo, dunque, non deve discordare da quello naturale; anzi non deve esserne che una esplicazione ed uno sviluppo: la “lex naturalis” può considerarsi rispetto alla norma giuridica (positiva) come il germe in cui è in potenza contenuto ogni ulteriore sviluppo.» [30].

«Abbiamo quindi: a) lex aeterna, che è il principio fontale [in Istituzioni cit.: fondamentale] trascendente di ogni legge di verità e di giustizia, ed è Dio stesso, b) lex naturalis, attuazione della “lex aeterna” nella creatura razionale (l’uomo); c) lex humana – o diritto positivo – che è costituita dal complesso di norme poste dalla civiltà e derivate dalla “lex naturalis”.

Questa dottrina di origine aristotelica, accolta e ampliata da Cicerone, ricevette nella Summa di S. Tommaso una sistemazione scientifica completa: S. Tommaso ci offre un’analisi delicata e totale dei rapporti fra questi tre tipi di “lex” (I II della Summa q. 90 e segg.).

Riportiamo qualche testo del  “De legibus”. In I,5, 18, Cicerone dice che prima di trattare del diritto positivo (“ius civile”e “ius publicum”) vuole trattare della fonte prima del diritto che si trova nell’anima dell’uomo. “Natura enim iuris explicanda nobis est esque ab hominis repetenda natura”.

In questa natura dell’uomo si trova una legge naturale: “lex est ratio summa insita in natura quae iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria”. E’ da questa “lex” che bisogna derivare il diritto: “a lege ducendum est iuris exordium: ea est enim naturae vis, ea mens ratioque prudentis. Ea iuris atque iniuriae regula”. Perciò “ … constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exsordium, quea seculis omnibus ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta” (I, 6, 18-19).

Per dimostrare l’esistenza di questa legge inserita nell’uomo Cicerone comincia con l’affermare l’esistenza della “lex aeterna” – Dio – trascendente ogni legge naturale. Posta l’esistenza di Dio e la creazione dell’uomo, Cicerone passa ad una fine analisi della struttura razionale unitaria dell’uomo.

Ed è appunto in questa unità razionale dell’uomo – creato per la verità e per la giustizia (“… nos ad iustitiam esse natos”) – che si fonda l’unità fontale del diritto: “neque opinione sed natura constitutum esse ius”.

Tutto il trattato ciceroniano è ricco di questa dottrina sana e luminosa che egli, del resto, deriva dalla filosofia platonica ed aristotelica e che non è costruzione arbitraria della mente ma rilevazione riflessa e meditata della natura intrinseca dell’uomo.

E’ questa la “lex nauralis” di  cui S. Paolo dice (Rom. 2,15) che è scritta nel cuore dell’uomo: “qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonio reddente illis coscientia ipsorum”.

Quanto abbiamo detto serve a risolvere chiaramente il problema dei rapporti tra diritto e morale.

Norma giuridica è quella positiva; norma etica è quella non positiva, ma solo dettata dalla coscienza morale dell’uomo: però la norma giuridica derivando da quella etica è essa stessa, sostanzialmente, norma etica: quindi obbliga non solo giuridicamente perché posta dalla civitas, ma anche eticamente, interiormente, perché riposa anche nella coscienza morale dell’uomo.

Possiamo riprendere l’immagine comune dei circoli concentrici: la norma etica è nel circolo più ampio rispetto a quello più ristretto della norma giuridica»[31].

 

La riflessione lapiriana parte dal giurista Ulpiano, risale a Cicerone e trova la coincidenza nella dottrina cristiana. Mette conto notare che Cicerone è l’unico autore non cristiano citato nel Catechismo della Chiesa cattolica: appunto a proposito della «legge morale naturale» (n. 1956).

 

 

II. Principî (1939-1940)

 

1. – La tripartizione dello ius privatum e l’ordine espositivo di “Principî”

 

L’ordine degli iura (naturale, gentium, civile) si trova, a mio avviso, sotteso implicitamente all’ordine espositivo di Principî, “Supplemento” a Vita cristiana. Vediamo i primi quattro fascicoli. La “Premessa” al numero 1 inizia con il problema delle “linee architettoniche naturali”, in particolare le “leggi naturali” che reggono struttura, sviluppo, finalità dell’uomo. Il discorso trova sbocco nelle ultime pagine del numero 4, con le letture su “la città celeste e la città terrena” (S. Agostino), “solidarietà umana” (Cicerone), “la guerra” (Francisco de Victoria).

I cinque fascicoli seguenti, dal maggio al dicembre 1939 (numeri 5, 6-7, 8-9, 10, 11-12), in cui è crescente la preoccupazione per la guerra[32], risultano incentrati sulle nozioni di ius gentium e società internazionale (societas gentium).

L’ultimo fascicolo, di gennaio-febbraio 1940 (n. 1-2), riguarda la legge e la libertas: “Primato della legge”, “difesa della libertà” di fronte agli Stati, in particolare ai regimi tirannici.

Intravvedo in questo ordine espositivo di Principî un riflesso della tripartizione dello ius privatum secondo Ulpiano e Giustiniano: ius naturale, ius gentium, ius civile. All’interno di tale sistematica troviamo un’analisi concettuale (e storica) che supera ogni distanza tra antico e moderno, grazie anche alle “Letture dei Padri e dei pensatori”. Questa sistematica può essere assunta come guida per seguire alcuni sviluppi del pensiero scientifico e politico di Giorgio La Pira, fino all’apparente capovolgimento della dottrina della “guerra giusta”. Gli sviluppi risulteranno tanto estesi quanto radicati, appunto, negli studi romanistici del La Pira degli anni Venti e Trenta. Bastino alcuni esempi. Dello ius naturale: famiglia e nascituri; dello ius gentium: città e pace; dello ius civile: interpretazione delle leggi.

 

2. – Alcuni concetti fondamentali di “Principî”

 

Vediamo dunque alcuni concetti fondamentali sui quali è costruito l’ordine espositivo di Principî.

Una prima facile riflessione deve essere compiuta osservando i titoli degli scritti firmati da Giorgio La Pira. Essi sono incentrati sui concetti di “persona umana”, “gerarchia dei valori” e “guerra”. Specificamente: di “persona umana” o “uomo” nei primi tre fascicoli, da gennaio a marzo 1939 (“Valore della persona umana”; “Socialità della persona umana”; “Eguaglianza, diseguaglianza e gerarchia fra gli uomini”); “gerarchia dei valori”, nei numeri 4, 5 e 6-7, dall’aprile al luglio 1939 (“Gerarchia di valori”; “Gerarchia di valori nell’uomo”; Gerarchia dei valori sociali”) e “guerra”, nei numeri 8-9, 10 e 11-12, cioè dall’agosto al dicembre 1939 (“Principî sopra la guerra”, “Natura della guerra giusta”, “Liceità della guerra giusta”). Nell’ultimo fascicolo di Principî (N. 1 del 1940) il La Pira pubblica lo scritto “Valore della libertà”, il cui titolo appare profetico per tutti gli anni Quaranta. Nella “Nota introduttiva” alla ristampa del 1974, il La Pira rende espliciti alcuni concetti fondamentali secondo l’ordine espositivo che risulta evidente:

 

«Riproporre, in piena conformità con la fede cattolica e con gli stessi termini con cui li propone la più esatta scienza teologica (quella di S. Tommaso), i grandi universali di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le culture) temi dell'uomo: – chi è Dio? Che “definizione” ha, che valore, che struttura, che finalità possiede la persona umana? Quale struttura e quale finalità hanno la società umana e la storia umana? Cosa è lo stato e la società degli stati? Cosa è il diritto (“la legge positiva”) e quali limiti invalicabili, “naturali” esso trova nella sua genesi, nella sua finalità, nella sua applicazione e nel suo sviluppo? La guerra è lecita? Come, quando?

Non si trattava di temi soltanto culturali, spirituali, filosofici, e giuridici: si trattava (purtroppo!) di temi che toccavano nel vivo – e tanto spesso tragicamente! – il dramma storico (meglio, la tragedia storica) di  quei tempi!»[33].

 

La ricerca dei concetti fondamentali attraverso l’ordine espositivo di Principî deve essere più approfondita. Si potrà così vedere la profondità della base su cui poggeranno gli sviluppi costruttivi fino agli anni Settanta. Osserverò brevemente.

a) Nei primi tre numeri ricorre costantemente una sistemazione dei principî riconducibili ai concetti “Dio”, “uomo”, “società”, che corrisponde alle “Letture dei Padri” del N. 1.

b) Nei numeri 4 e 5 dei Principî viene prima “precisato” poi “applicato” il concetto di “Gerarchia di valori”, che si trova poi anche all’inizio del fascicolo N. 6-7, a proposito degli “enti sociali naturali”, di cui “principio” e “modello” è la famiglia (p. 128), cioè “che hanno la loro origine nella famiglia” (p. 133).

c) Il numero 4 termina con un capitolo (il III delle “Letture dei Padri e dei pensatori”) sulla “guerra”, concetto che ritorna nel numero 5 (vedi il capitolo IV delle “Letture dei Padri e dei pensatori”).

d) A partire dal N. 8-9 (dell’agosto – settembre 1939) fino al N. 11-12 (novembre-dicembre 1939) il concetto intorno a cui viene sistemata la materia è quello di “guerra”. Qui emergono i concetti di “ordine internazionale cristiano” (p. 180), “universale sovranità del Pontefice” (p. 181), “guerra giusta” (p. 189), “crociata” (p. 204; 231; cfr. N. 1 del 1940, p. 27), “diritto romano” (p. 207), “diritto delle genti” (p. 235), “solidarietà” (p. 236).

e) Il fascicolo n. 1 del 1940 (l’unico pubblicato in quell’anno, prima della soppressione disposta dai fascisti per “mancanza di carta”) tratta dei concetti di “libertà” e di “legge”, in funzione di critica di «quella mistica dello Stato che è la più grande eresia del nostro tempo».

Nella pagina ora citata della “Nota introduttiva” del 1974 risulta riassuntivamente, come sia essenziale, nella visione lapiriana della “tragedia del mondo”, la concezione del diritto:

 

«L’“idealismo assoluto” di Hegel (specie nella «trascrizione gentiliana») costituiva il fondamento (di sabbia!) su cui era costruito (destinato alla sicura e terribile rovina!) l'intiero edificio culturale (senza alternative possibili e senza critiche possibili) del tempo! “Lo stato è l'incarnazione di Dio sopra la terra” dice (è quasi incredibile!) Hegel: è il solo Valore Assoluto: il diritto è ciò che esso “vuole” (il diritto naturale, la legge naturale, limite e misura del diritto positivo, della legge positiva, non esiste!); l'uomo singolo, la persona è un’”onda”: egli trae valore e destino solo dallo Stato nel quale (come onda nel fiume) è inserito; la guerra è valore supremo, è espresso dallo stato germanico (nel quale si incorpora la razza germanica). Queste idee non erano soltanto il tessuto costitutivo di un'opera di pensiero (dei “Lineamenti di filosofia del diritto” di Hegel editi in Italia sin dal 1913 dal Laterza: traduzione di Francesco Messineo): non erano soltanto (per professori e studenti) temi di filosofia (più o meno aberranti) statuale e storica: erano purtroppo, l'ossatura stessa del “Mein Kampf” di Hitler e dell'apparato militare che preparava - annullando tutti i diritti degli uomini e dei popoli - l'invasione e la distruzione “millenaria” da parte dello stato germanico e della razza germanica, degli stati e dei popoli e delle altre “razze” dell’Europa e del mondo»[34].

 

3. – Principio della “solidarietà umana” (e diritto canonico)

 

Il principio di “solidarietà umana”, «vincolo che unisce in armonica unità questo universo umano», è spiegato nel 1939 da Giorgio La Pira attraverso la lettura non solo di San Tommaso e del Suarez, ma anche di Cicerone e di Seneca (vedi Principî  3, pp. 59 s.; 71 s.; 4, pp. 92 ss.; 5, pp. 115 s.).

Nello stesso anno il La Pira pubblica un breve (ma a mio avviso importante) articolo dal titolo “Finalità del Diritto Canonico e di ogni Diritto”[35], che approfondisce lo studio del carattere giuridico del “principio di solidarietà”:

 

«L’ordinamento giuridico canonico costituisce l’ordinamento limite, l’ordinamento esemplare, di tutti gli altri ordinamenti e il valore di ogni ordinamento è misurato dalla sua assimilazione a quello canonico.

Quanto più un ordinamento giuridico rispecchia in sé la struttura universale, unitaria e gerarchica di quello canonico tanto più esso vale.

Così dicasi per l’idea che deve unificare ogni ordinamento giuridico: quella della solidarietà e della fraternità umana. […]

Come l’ordinamento canonico ha per fine la partecipazione all’uomo della carità di Cristo, così gli altri ordinamenti non possono che avere un fine analogo: attuare, nei rapporti sociali, quella giusta solidarietà fra gli uomini che è il fondamento saldo della umana fraternità».

 

In questo articolo è evidenziata la prospettiva della “teologia cristocentrica”, secondo la quale sono considerati dal La Pira l’intero divenire storico, la storia di Roma e il Diritto romano (v. infra, III).

 

 

III. Diritto romano (la concezione cristocentrica)

 

1. – La nozione di Diritto romano

 

La nozione lapiriana di diritto romano (ispirata da Contardo Ferrini: v. supra, “Notizie preliminari” 3, e infra 4) implica l’esigenza non solo dell’insegnamento ma anche dell’applicazione attuale (vedi i capitoli seguenti, a proposito di persona, famiglia, proprietà e possesso). La nozione risulta da una incisiva frase della relazione al V Congresso Nazionale di Studi Romani del 1938 (v. supra, I, 2).

 

«Codificazione e giurisprudenza del diritto privato di tutto l'occidente – checché dicano e facciano in contrario certe tendenze così ingiustamente antiromane! – sono ancora, nella loro sostanza, diritto romano».

 

In Germania il Partito Nazionalsocialista era programmaticamente avverso al diritto romano (v. infra, 4); in Unione Sovietica l’insegnamento romanistico fu ristabilito solo nel 1945.

 

2. – Concezione cristocentrica della storia e unicità storica della scienza giuridica romana

 

La nozione di diritto romano emerge nel pensiero del La Pira dalla constatazione dell’unicità storica della “scienza giuridica romana” e della conseguente funzione dello studio di essa (e più in generale, appunto, del “diritto romano”). Tutto ciò si trova già formulato nella “Prolusione” del 1934.

Sulla unicità della “scienza giuridica romana” vedi supra, I,1. Ma tale unicità è vista alla luce della concezione cristocentrica della natura e della storia:

 

«Se pensate a Platone, ad Aristotele, ai grandi artisti di Grecia, ai grandi matematici, ai grandi uomini di stato della repubblica romana, ai poeti ed ai giureconsulti nostri, come non elevare l’animo grato a Dio per aver fatto splendere nell’antichità tanti soli, preannunzio di quel sole di giustizia che doveva portare in terra la Luce stessa di Dio? Il mondo della Grazia, di cui Gesù Cristo è l’Autore e la fonte, non oscura quello della natura: lo perfeziona  e lo eleva. Secondo la concezione di S. Paolo, sviluppata dai SS. Padri e Dottori, la natura e la storia sono cristocentriche: Gesù Cristo, dice S. Paolo, est imago Dei invisibilis primogenitus omnis creaturae: quoniam in ipso condita sunt universa in coelis et in terra, visibilia et invisibilia, sive dominationes, sive principatus, sive potestates: omnia per ipsum, et in ipso creata sunt: et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant. Alla luce di questa concezione si comprende bene quale sia, nell’economia della Provvidenza, la funzione che viene assegnata ai grandi dell’era antica: come l’Antico Testamento è l’annunzio, la preparazione e l’ombra del nuovo, così annunzio e preparazione della rivelazione nuova è il pensiero greco ed annunzio  e preparazione della società nuova è la giurisprudenza e tutta la sapienza giuridica di Roma. Tutto il mondo antico è gravido del Cristo venturo: ecco una ragione profonda della grandezza toccata alla metafisica greca ed alla giurisprudenza romana: l’una doveva offrire la intelaiatura del pensiero umano ove sarebbe stata adagiata la rivelazione divina; - si pensi all’opera di sintesi teologicamente computa da S. Tommaso entro i quadri della filosofia aristotelica; l’altra doveva offrire l’organizzazione giuridica che avrebbe dato unità anche visibile alla unità interiore, invisibile, della nuova società cristiana: la Chiesa, in quanto organismo giuridico, ripete indubbiamente da Roma la sua compattezza e semplicità. Non è quindi sminuire la divina efficacia del Cristianesimo nel rinnovamento interiore delle anime e della società, affermare che la giurisprudenza romana raggiungeva, proprio mentre Cristo viveva, le sue cime più alte»[36]

 

Questa concezione tradizionale storico-giuridica avrà uno sviluppo decisivo a partire dal discorso di Brescia dell’8 dicembre 1970: Giorgio La Pira scorgerà la “strategia romana” del Cristo e degli Apostoli (v. infra 6 e IX, 4).

L’unicità storica dà fondamento alla funzione dello studio:

 

«Permettete che questa similitudine io applichi ai nostri studi; che in essa vi sia una crisi di tiepidezza è, a mio avviso, cosa vera; nonostante le apparenze di un fervore notevole (di cui potrebbero sembrare indici le c. d. battaglie per il metodo che caratterizzano lo stato attuale della nostra ricerca) tuttavia una stasi, nel profondo, c’è: si lavora, certamente: le riviste nostre hanno sempre apparente ricchezza: ma o si tratta delle solite ricerche senza eco,  particolari nei quali non risulta il segno dell’unità, contributi di cui indovinate a priori il valore (per leggere uno di questi lavori basta limitarsi alla lettura della prima o dell’ultima pagina); o si tratta di appelli di rinnovamento nel metodo: ma anche l’esistenza di tali appelli è indice che la ricerca subisce nel profondo una crisi.

Ciò che manca alla ricerca contemporanea è il panorama dell’insieme: lo studio del particolare ha fatto oscurare la bellezza armoniosa del tutto: il mezzo è diventato fine:la ricerca papirologia ed interpolazionistica anziché tendere al suo scopo – quello di porre in luce sempre maggiore le linee grandiose dell’edificio sistematico della giurisprudenza romana – è diventata fine a sé stessa. E’ giunto il momento in cui è veramente necessario fermarsi alquanto e porsi a meditare intorno a questo punto: perché io studio diritto romano? Lo studio come studierei un qualsiasi altro diritto storico, poniamo come si studia il diritto dei papiri, o il diritto babilonese o il diritto attico? Esso è per il mio spirito oggetto di una curiosità, sia pure di una dotta curiosità storica? La conoscenza del diritto romano ha soltanto la funzione di arricchire il mio patrimonio culturale o esso, ad es., come la logica di Aristotile, ha per la mia intelligenza una funzione veramente vitale di sviluppo? Lo studio del diritto romano ha una efficacia davvero decisiva per l’educazione del mio pensiero, in quanto educa la mia intelligenza a pensare scientificamente, sistematicamente, dandomi quel gusto dell’unità del sapere – plura in unum cognoscere – che costituisce la legge fondamentale del pensiero scientifico? Se questo non è il fine dello studio del diritto romano, le nostre intelligenze si rifiutano davvero di continuare più oltre l’esplorazione di questo campo: millenni di ricerca dovrebbero alfine bastare! […]

Dicevo dunque: lo studio del diritto romano ha una funzione decisiva per l’educazione del pensiero, in quanto educa l’intelligenza a pensare sistematicamente? Ha, dunque, sotto questo aspetto, una funzione vitale?

Il pensiero giuridico – cioè pensiero essenzialmente sistematico – trova, perciò, in tutti i tempi, di che alimentarsi nelle fonti romane?

Mi ritornano alla mente certe parole di ammirazione uscite da grandi anime che allo studio del diritto romano dedicarono tanta parte della loro vita: quali esaltazioni entusiaste per l’armoniosità del sistema romano nelle opere di Cuiacio! Lo studio del diritto romano forma per G. B. Vico il fondamento delle sue grandi costruzioni filosofiche e storiche: la scienza nuova, il de uno principio etc., e tutte le altre opere vichiane mostrano nel loro nucleo centrale i principî basilari della giurisprudenza romana; Leibniz fissa con contemplazione amorevole il suo occhio di filosofo e di matematico nelle costruzioni geometriche del sistema romano: nessuna mente grande, che abbia studiato il corpus iuris, è rimasta senza una parola di ammirazione dinnanzi ad uno spettacolo così bello di armonia e di luce! E si capisce: lo spirito umano – come dice Leibniz –, quando veramente costruisce, imita nella sua costruzione lo spirito di Dio: costruisce con ordine, crea edifici insieme complessi ed unitari; pone nelle sue opere armonia e luce: c’è geometria ovunque, diceva Keplero, così nelle opere di Dio, come nelle opere dello spirito umano; e la contemplazione di queste opere armoniose dello spirito umano dà il medesimo gaudio e forse a volte, un gaudio maggiore di quello che dà la contemplazione silenziosa del firmamento stellato!

Chi non ha sostato a lungo, attratto dalla bellezza del panorama, avanti alle opere di Aristotile e di Tommaso d’Aquino? Questa unità possente che tutto a sé coordina e tutto a sé riconduce e tutto a sé deriva, questa visione unitaria delle cose, questo universum intellettuale che non ha nulla da invidiare, per compattezza e luce, all’universo invisibile, è cosa talmente bella che dopo di essa non vi può essere che Dio!

Ora voi ben comprendete quale sia la nostra gioia quando alle menti assetate di unità e di armonia noi romanisti si possa dire: volete fermare la vostra speculazione sopra una creazione grande del pensiero umano? volete contemplare un’opera che darà al vostro spirito il senso dell’unità e della grandezza? Che vi farà gustare la bellezza dell’intelligenza umana, come ve la farebbe gustare, poniamo, lo studio di Platone o di Aristotele? Ecco, diciamo noi: non vi resta che esplorare questo edificio immenso e semplice della giurisprudenza romana. Dopo codesta esplorazione voi non guadagnerete solo in cultura: ma conquisterete quella struttura di intelletto che è necessaria alle menti costruttive e che è la condizione indispensabile per essere giuristi. [ …].

Certo a cominciare dalla fine del III secolo e poi nel IV e nei successivi, molti istituti, specie familiari e obbligatori, subiscono, sotto l’influenza delle nuove dottrine, notevoli modifiche: si pensi alla manumissio, alla fisionomia cognatizia della famiglia e così via: ma non sta qui la sola ragione, per cui il diritto romano è venuto sino a noi e giungerà ancora  a tante e tante altre generazioni: la ragione, ripeto, sta nel fatto che esso, per effetto della elaborazione sistematica della giurisprudenza, ha assunto nella storia del diritto quello stesso posto che ha assunto Aristotile nella storia della filosofia. Come Aristotile ha, per dir così, scoperte e formulate le leggi del pensiero – le categorie del pensiero – così i grandi giureconsulti  di Roma hanno scoperte e formulate le categorie del pensiero giuridico.

Certo si può pensare logicamente anche senza conoscere Aristotile e si può pensare giuridicamente anche senza conoscere il diritto romano: ma chi volesse rendersi consapevole delle leggi del suo pensare e chi volesse rendersi consapevole delle leggi della sistematica giuridica non potrebbe non incontrarsi, l’uno, con il grande stagirita e l’altro con i grandi giuristi del primo secolo dell’impero.

Appare ormai chiaro il compito che viene affidato alla nuova schiera di romanisti: ritorno alle fonti, ritorno al sistema, ritorno all’unità. E’ l’unico mezzo che ci permetterà di uscire dalla stasi attuale e che darà alla ricerca vigoria nuova e nuova fecondità»[37].

 

3. – La cattedra “strumento sacro”

 

Assai prima, già almeno nel 1927, Giorgio La Pira aveva dichiarato che lo studio del diritto romano costituiva il “tratto caratteristico” della sua “persona”: si veda la lettera a Emilio Betti del 21 febbraio 1927 (supra “Notizie preliminari”, 1) [38].

Si veda poi la “lettera a casa” del 16 novembre 1927, circa l’inizio delle lezioni:

 

«[…] Ho iniziato da due giorni le mie lezioni: la lezione di ieri fu abbastanza ben congegnata ma ebbe qualche incertezza: oggi ho conquistato una lucidità compiuta, che ho vista riflessa nell’attenzione e nel consentimento di circa 40 alunni.

Quale gioia parlare a delle menti e toccare qua e là i problemi capitali della nostra anima! Sento che il Signore mi ha dato per Sacerdozio questo compito: educare le anime che egli mi affida. Perché attraverso la parola della scienza vibra, credetelo, sempre ed irresistibile quella della Fede. In queste due prime lezioni ho trattato della primitiva storia di Roma, premettendo nozioni generali sulla famiglia e sulla storia in genere: ed il nucleo centrale delle lezioni è stato questo: che dagli avvenimenti umani come ci appaiono organizzati dopo tanti secoli, dalla coerenza della storia, salta fuori evidente l’azione della Provvidenza: è Dio che coordina i fatti, che usando i mezzi naturali dell’uomo organizza le cose in modo che esse conducano alla salvezza del genere umano. […]

Ma, credete, mi sono mantenuto entro i limiti di una esposizione logica e scientifica affinché l’idea della Provvidenza balzasse fuori necessariamente, come testimonianza diretta delle cose […]»[39].

 

E ancora la lettera a Salvatore Pugliatti dell’11 dicembre 1933:

 

«[…] Provo tanta gioia nel mio insegnamento: gli studenti mi seguono: ad essi io mi sforzo di mostrare le bellezze geometriche del diritto romano. Credilo, c’è tanta luce in questo panorama di istituti che offrono allo sguardo linee architettoniche così belle!

Il Diritto romano va insegnato così: mostrando queste prospettive ricche di simmetria; solo così il nostro insegnamento ha una funzione educativa di grande importanza. […]

Totò la cattedra è uno strumento sacro e noi dobbiamo servircene per la verità»[40].

 

4. – Contro le “tendenze antiromane”

 

Nel 1938, al V Congresso nazionale di Studi romani, nel contesto politico delle “tendenze antiromane” dei nazionalsocialisti, Giorgio La Pira dichiara “immutabile” l’edificio del diritto privato “eretto dai Romani” e rivolge un monito evangelico agli studiosi (quelli che nella “Prolusione” aveva accusato di “tiepidezza”).

 

«[… ] Vorrei dire ai miei giovani colleghi: - dove miriamo con i nostri studi? Il diritto romano ci interessa davvero come un documento di giustizia degno ancora di essere meditato? Come una luce che può ancora rischiarare settori spesso così oscuri della vita sociale odierna? Ci serve come un contributo amorevole alla comprensione più profonda fra gli uomini?

Se  non fossero questi i nostri obbiettivi, la nostra opera sarebbe inutile de egoista: lasciate che i morti seppelliscano i morti!»[41].

 

Nell’ottobre 1939, scoppiata ormai la guerra, Principî pubblica una “Difesa del diritto romano”, che si richiama a “parole profetiche” di Contardo Ferrini:

 

«La polemica intorno al diritto romano è diventata molto viva dopo i nostri provvedimenti che praticamente escludono dalle università germaniche – già un tempo sedi fiorentissime di studi romanistici!  – lo  studio del diritto romano.

In Germania non sono mancati in questi ultimi tempi segni di una vivace reazione: basta notare i vigorosi lavori dello Schulz (Prinzipien, Monaco, 1934) e del Koschaker (Die Krise des röm. Recht, Monaco, 1939: cfr. l’ampia recensione critica di Betti, Riv. Dir. Comm., 1939, N. 3-4).

In Italia si è avuta una forte eco di questa polemica nelle decise parole pronunziate recentemente dal ministro guardasigilli  S. E. Grandi: “le frontiere del diritto romano – egli ha detto – vanno difese come le frontiere geografiche  e politiche della Patria”.

Queste parole richiamano alla mente quelle altre parole profetiche pronunziate da Contardo Ferrini a Milano nel 1901 (Opere, 4° vol., p. 413-435).

Come ogni cosa eccelsa – disse il grande romanista – il diritto romano è segno “d’inestinguibil odio e di indomato amor”: e soggiunse (p. 435): se i tedeschi trascurassero per boria o falso orgoglio nazionale la grandissima eredità di Roma, tanto più gelosamente la custodiremo e studieremo noi, a cui ne incombe il sacro il dovere; e allora – non dubitate! – passerà  poco tempo, e li vedrete rivalicare le Alpi e ritornare qui un’altra volta alla nostra scuola!»[42].

 

Nel 1941 Francesco De Martino (futuro Segretario del Partito Socialista Italiano) pubblicò un ampio saggio su Individualismo e diritto romano privato, a difesa del Diritto romano, rifiutandone le interpretazioni individualistiche e respingendo le critiche dei nazionalsocialisti. Nel marzo 1942  Giorgio La Pira, membro della Commissione che aveva conferito l’ordinariato al De Martino (allora professore all’Università di Bari), scrisse la seguente lettera:

 

«Caro De Martino, grazie. Tutto è stato fatto e con onore! Ho letto con vivissimo interesse “Individ. et”.

Bisogna stare ritti su questa trincea della dignità della persona: è un tema essenziale per la civiltà umana e cristiana. Con affetto La Pira».

 

Il La Pira, nel momento delle incerte vittorie hitleriane, coglieva i motivi più profondi dello scritto del De Martino[43].

 

5. – Il punto di vista del 1968: prospettiva mediterranea

 

La funzione del Diritto romano viene costantemente riaffermata da Giorgio La Pira negli anni postbellici.

Bastino due esempi del 1968. La 1° lezione dell’anno accademico 1968-69, che risponde alla domanda “Cosa è questo diritto romano contestato?”[44]; e la lettera scritta nell’ottobre 1968 al presidente dell’Istituto di biologia umana dell’Università di Tunisi in occasione della Settimana di studi sull’uomo mediterraneo:

 

«Perché? Perché questa “civiltà mediterranea” poggia – per così dire – su tre fondamenti di roccia che la storia nuova, i secoli e le generazioni non potranno mai corrodere: sono infatti tre “incontestabili fondamenti”della storia totale degli uomini e dei popoli!

Su questi tre fondamenti sono, per così dire, iscritti – come nelle pietre fondamentali della Gerusalemme celeste – tre nomi: quello di Gerusalemme (il senso della storia); quello di Atene (il metodo logico e scientifico e la bellezza e contemplazione artistica); quello di Roma (l’organizzazione scientifica e tecnica – per tutte le genti – del diritto e della politica).

[…] Il compito dell’uomo mediterraneo si precisa sempre più, dunque, sempre più si amplia: indicare il senso della storia, l’idea motrice che la finalizza; ed indicare il significato di fondo delle grandi componenti che danno volto a questa nostra età tanto nuova e tanto avventurosa: la componente nucleare – apocalittica! – quella spaziale, quella demografica e quella liberatrice e contestativa.

Resta la componente “scientifica e tecnica” che specifica tanto marcatamente la nostra età: anche su di essa hanno qualcosa da dire e da fare l’uomo mediterraneo e la civiltà mediterranea? La risposta è, qui pure, precisa: sì! La nostra età scientifica e tecnica diverrà sempre più a tutti i livelli “età logica”; “età della logica formale” (delle definizioni, del sillogismo, delle divisioni per generi e per specie): età, perciò, di organizzazione del pensiero (età del metodo) e di tutta l’attività umana (compresa quella politica e giuridica). Le nuove generazioni saranno sempre più educate all’apprensione “del metodo”; s’impossesseranno sempre più inevitabilmente degli strumenti della logica formale: Aristotele – il fondatore, in un certo senso, della logica formale – sarà di nuovo, sempre più il loro maestro.

E, per quanto concerne l’organizzazione giuridica e politica (per la scienza giuridica cioè per la strutturazione politica unitaria del mondo) i grandi giuristi romani edificatori della scienza giuridica ed i grandi politici romani, organizzatori dell’unità politica del mondo, saranno sempre più i loro maestri!

Organizzazione del pensiero (metodologia logica), organizzazione del diritto (scienza giuridica), organizzazione politica (unificazione politica del mondo): ecco tre compiti che non saranno mai sottratti all’uomo mediterraneo e alla civiltà mediterranea: il “servizio” che l’uomo mediterraneo e la civiltà mediterranea sono chiamati a svolgere in questa età “millenaria” del mondo è fondamentale ed essenziale davvero!»[45].

 

Vedi anche infra, IX, 1-2, circa il “valore delle città”.

 

6. – La “strategia romana” di Cristo e degli Apostoli (rinvio)

 

La concezione cristocentrica[46] del divenire di Roma e del diritto romano trova espressione compiuta tra il 1955 e il 1970[47], nella visione della “strategia romana” di Cristo e degli Apostoli (v. infra IX, 4).

 

7. – Europa e America Latina (1974)

 

Nell'intervento alla seduta conclusiva (30 novembre 1974) del Seminario dell'ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latinoamericani, organizzato presso l'IILA - Istituto Italo-Latino Americano, Giorgio La Pira afferma che Europa e America Latina «formano una unità», anche giuridica, sulla base del diritto romano[48].

Particolare attenzione rivolge il La Pira alle figure brasiliane del Padre Antonio Vieira (XVII secolo)[49] e di Dom Helder Camara (XX secolo).

 

 

IV. Dio

 

1. – Contro il “sentimento di dispersione”

 

La “Prolusione” del 2 febbraio 1934 (primo dei quattro studi intitolati La genesi del sistema nella giurisprudenza romana, presenta, come è notissimo, una profonda ispirazione religiosa (vedi supra, “Notizie preliminari”, 2); ma in essa Giorgio La Pira rifiuta l’apologia, che non recherebbe “alcun bene alla diffusione della luce cristiana”.

L’“idea” di Leopoldo Wenger di “costituire una scienza giuridica universale dell’antichità” è secondo il La Pira “frutto di un sentimento di dispersione”:

 

«[…] si ha dispersione quando ci si è smarriti nei particolari della vita intima ed esterna abbandonando la visione luminosa dell’unità di Dio»[50].

 

Rifacendosi al discorso tenuto a Vienna, nel 1917, da Ludovico Mitteis, il quale negava la “possibilità di tale scienza giuridica universale dell’antichità”, il La Pira afferma con forza:

 

«[…] di scienza giuridica dell’antichità – lo possiamo dire senza errare – non ce n’è che una sola: è quella romana dell’epoca classica.

Dico dell’epoca classica e della prima e più luminosa epoca classica.

La scienza giuridica posteriore non segna, in quanto scienza, alcun progresso: il mondo postclassico non ha potere creativo e non agisce che negativamente sull’edificio classico, con superstrutture che non segnano certamente un avanzamento nella compattezza del sistema e qualche volta nell’equità del contenuto.

Si potrebbe obiettare: e l’efficacia rinnovatrice del Cristianesimo?

Certamente non vorrete accusarmi di nutrire poco amore per Colui che la mia anima, con la Chiesa, con S. Paolo, e con tutti i dottori proclama ad ogni istante la chiave di volta di tutta la creazione visibile ed invisibile: Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.

E tuttavia, io non posso dire, per verità storica, che il diritto romano – in quanto scienza – assume la sua grandezza e la sua perennità per effetto del cristianesimo. Sarebbe cotesta un’apologia senza fondamento, apologia che non reca certo alcun bene alla diffusione della luce cristiana. Una apologia siffatta parte da un gravissimo errore: dal supporre, cioè, che anche prima della venuta di N. S. l’anima umana non sia stata capace – sul terreno naturale – di ascendere alle vette supreme del pensiero e, per quanto era possibile, anche della vita. Quante luci, invero nel mondo antico!»[51].

 

2. – Sapere scientifico e  immagine di Dio

 

Nell’“Introduzione” al Corso di Istituzioni, ove approfondisce il concetto di ‘sistema’ (e quindi quelli di ‘sistema giuridico’, ‘scienza giuridica’, per domandarsi “C’è una scienza giuridica romana?”), il La Pira ricorre al pensiero del Leibniz:

 

«[…] qualunque cosa la mente umana concepisce, lo concepisce sempre in funzione dell’essere.

Il sapere scientifico dunque, è sapere sistematico, cioè organico: esso è costruito secondo le stesse leggi con cui sono costruiti gli organismi nella natura: ha, cioè, fondamento sopra un principio (o sopra pochissimi principi) e da questo principio si ramifica la più ampia diversità di conoscenza. 

Nasce spontanea una domanda: perché il pensiero umano crea i suoi sistemi con una architettura analoga a quella con cui sono a quella con cui sono create le cose in natura?

Potremmo rispondere con Leibniz, che l’anima umana è una immagine vivente di Dio capace di conoscere il sistema dell’universo e di imitare qualche cosa con saggi architettonici (Mon. 83). Altrove (Principia, par.14) Leibniz dice più ampiamente: “Lo spirito non è solo uno specchio vivente dell’universo delle creature (come lo è ogni monade) ma anche una immagine di Dio. Esso non ha solo una percezione delle opere di Dio, ma è ancora capace di produrre qualcosa che loro assomigli, benché in piccolo … la nostra anima è architettonica anche nelle azioni volontarie e, con lo scoprire le scienze secondo le quali Dio ha regolato le cose, essa imita nella sua opera e nel suo piccolo mondo, in cui le è permesso esercitarsi, ciò che Dio fa nel grande”»[52]. 

 

3. – “Lex aeterna che è in Dio” e lex naturalis

 

Nella Parte I del Corso di Istituzioni, dedicata al “Diritto obbiettivo romano”, a proposito delle “singole fonti”, il La Pira, dopo aver osservato che «accanto allo “ius” civile, “praetorium”, “gentium”, le fonti romane pongono anche lo “ius naturale”», ed aver ampiamente citato Ulpiano, Gaio, Paolo e Cicerone, scrive:

 

«La ragione poi della identità di struttura razionale nell’uomo e le naturali inclinazioni della mente all’essere e della volontà al bene (inclinazioni che non sono annullate, ma anzi confermate quando l’uomo anziché secondarlo liberamente, ad esso si oppone) sono da ricercare nell’unica “Lex aeterna” che è in Dio e dalla quale la lex naturalis deriva. Questa “lex aeterna” – che è legge di verità di giustizia e di bene e che Dio stesso – è  il modello sul quale l’uomo è creato: ecco perché la lex naturalis insita nella costituzione stessa dell’uomo presenta questi caratteri di vero e di bene perché l’anima umana è in certo modo, un’analogia, un riflesso della mente divina».

 

Dopo essersi riferito a S. Tommaso (v. supra, I, 5) il La Pira torna quindi a citare brani del De legibus di Cicerone osservando:

 

«Posta l’esistenza di Dio e la creazione dell’uomo, Cicerone passa ad una fine analisi della struttura razionale unitaria dell’uomo»;

 

e aggiunge:

 

«È questa la “lex naturalis” di cui San Paolo dice (Rom. 2,15) che è scritto nel cuore dell’uomo: “qui estendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonio reddente illis conscientia ipsorum”»[53].

 

 

4. – Concezione teocentrica del mondo

 

I problemi che motivano la pubblicazione di Principî sono dal La Pira enunciati nel n. 1 di questo “supplemento” a Vita cristiana (gennaio 1939), dopo aver osservato “la complessità e la disarmonia sociale e culturale del nostro tempo”:

 

«II. I problemi che esigono questa chiarificazione toccano l’intiera concezione della vita: chi è Dio? Quale è, se ne ha una, la vocazione e la grandezza dell’uomo? Quali sono le linee architettoniche naturali della società? Vi sono, per la soluzione di questi problemi, dei principî immobili che sfuggono all’arbitrio e alla mutabilità dell’uomo?

Questi principî esistono: essi derivano da due verità , l’una all’altra correlative. La prima è questa: Dio ha creato tutti gli esseri secondo le leggi eterne a loro connaturali; la seconda è questa: la struttura, lo sviluppo e le finalità degli esseri obbediscono all’azione di certe leggi ad esse intrinseche. Il compito dello studioso sta appunto nell’osservare gli esseri e nel rivelarne le leggi costitutive.

Orbene: queste verità valgono anche per l’uomo.

Per quanto dotato di libertà, l’uomo non si pone da sé né il fine ultimo verso il quale necessariamente tende, né le inclinazioni fondamentali che lo spingono verso questo fine. È anche lui sotto l’azione di certe leggi naturali che reggono la sua struttura, il suo viluppo e la sua finalità.

Ciò importa due precisi atteggiamenti di pensiero; per un verso quello propriamente filosofico e teologico, significa innestarsi nella grande corrente di pensiero cristiano che, mettendo a profitto gli immensi apporti della meditazione greca (specie Platone ed Aristotele) e latina, è stata generata dalla meditazione ispirata dei Padri e dei Dottori della Chiesa (S: Agostino e S. Tommaso in ispecie): essa, nonostante tutto, è pur sempre il fermento vitale della più alta meditazione moderna.

Per altro verso, quello sociale e giuridico, significa riallacciarsi alle più sane correnti giusnaturaliste  che, esse pure derivate dalla meditazione dei greci e dei romani, sono giunte, purificate e perfezionate dal pensiero dei Padri e dei Dottori, sino alla soglia del nostro tempo.

III. L’universo intiero non si è fatto da sé e non pende dall’arbitrio del caso; è retto da leggi naturali, riflesso di quelle eterne, che ne disegnano la struttura, ne dirigono il movimento, ne determinano il fine.

Così dicasi del mondo sociale umano; esso non pende, nonostante la libertà di cui l’uomo è dotato, dall’arbitrio dell’uomo: vi è anche in esso una legge naturale primigenia, partecipazione di quella eterna di Dio, che ne disegna la struttura, ne dirige il movimento ne determina il fine.

Da ciò una conseguenza: l’azione umana, per quanto cavata  dalla libera determinazione della volontà trova già tracciato il suo itinerario: la struttura giuridica e politica della società non pende né dall’arbitrio del legislatore né dall’arbitrio del politico: ha una causa esemplare superiore che deriva, pel tramite della legge naturale, dalla legge eterna di Dio»[54].

 

Tale “concezione teocentrica del mondo” viene approfondita nel n. 4 (aprile 1939), a proposito del «valore unico al quale si dirigono tutti i desideri della nostra anima: Dio», e quindi a proposito della “Gerarchia dei valori”. Essa trova conseguenze quanto al “Valore della persona umana” (n.1 gennaio 1939, pp. 5 ss.), alla “Gerarchia dei valori sociali” (n. 6-7, giugno-luglio 1939,  pp. 131 ss.), e quanto al “Valore della libertà” (n.1-2, gennaio-febbraio 1940, pp. 8 ss.).

 

5. – Ancora Cicerone

 

In Principî n. 3 (del marzo 1939) pp. 58 sg., nella rubrica “Letture dei pensatori, I, Dio”, si osserva: «La prova dell’esistenza di Dio tratta dall’ordine e dalla armonia della natura è la più diffusa presso i pensatori antichi», e sono riportati e tradotti due passi del De natura deorum di Cicerone (II, 5, 15 e 35, 90).

A proposito di Cicerone vedi supra, I, 5.

 

6. – L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana

 

Nella Relazione sui principi relativi ai rapporti civili (I Sottocommissione dell’Assemblea Costituente, vol. II, 1946, pp. 14 ss.)[55], Giorgio La Pira propone la formula:

 

«Il popolo italiano […] proclama, al cospetto di Dio e della comunità umana, la Dichiarazione seguente dei diritti dell’uomo»[56].

 

Il 9 settembre 1946 si svolge una importante discussione tra il La Pira e i comunisti Marchesi e Togliatti; sono da ricordare particolarmente le affermazioni del La Pira:

 

«Dio è nominato sia nel 1793 sia nel 1848 […] tutta la civiltà dell’Europa gravita intorno a questo pensiero»[57].

 

Nella seduta dell’Assemblea del 22 dicembre 1947 Giorgio La Pira sostiene la proposta (già da lui presentata la sera prima alla Presidenza) di far precedere il testo costituzionale dalla formula: «In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione». Ma di fronte alla “disunione fra gli animi”, egli accetta di ritirare la proposta[58].

Aveva scritto nel 1940:

 

«Definita la legge dell’essere del pensiero è definita anche la legge del dover essere del pensiero. Esso va esercitato nella direzione che ha come punto di riferimento Dio»[59].

 

E nel 1942:

 

«… è stolto ogni uomo che creda di fondare su altre basi che non siano quelle di Dio – basi di fraterno amore e di giustizia – l’ordine individuale e collettivo»[60].

 

7. – Rifiuto dello “Stato laico” e dell’ateismo

 

Coerentemente, nel 1948, nel libro Architettura di uno Stato democratico, più volte ripubblicato (vedi anche l’edizione argentina, Buenos Aires 1956), Giorgio La Pira rifiuta, perché contraddittoria, la nozione di “stato laico”[61]:

 

«… la libertà delle coscienze non significa che la società statale – che ha per fine essenziale la organizzazione giuridica di tutto il corpo sociale –  si edifichi senza fare un fondamentale giudizio di valore: senza, cioè, riconoscere che l’orientazione religiosa è essenziale all’uomo»[62].

 

Nel 1956 rileverà:

 

«… dovunque il ritorno a Dio diventa più vasto e più intimo: e non solo come fatto personale e privato ma come fatto pubblico e collettivo»[63].

 

E nel 1957, nell’invito al VI Convegno per la pace e la civiltà cristiana (poi rinviato):

 

«L’esistenza di Dio, la libertà originale della persona umana, la “personalità” e vocazione dei popoli: ecco i tre punti essenziali di questa unità organica fra gli uomini: perché la loro “coesistenza” non è un fatto meccanico e fisico: è un fatto organico e spirituale»[64].

 

Nel 1959 scriverà a Nikita Kruscev:

 

«E del resto voglio proprio dirvi una cosa che forse vi riuscirà nuova: questa: l’ateismo, l’anticristianesimo, è un fatto tipicamente illuminista, ‘borghese’, ‘capitalista’: non è un fatto popolare: è, invece, il ‘fatto mistico’ un fatto essenzialmente popolare, comunitario, ecclesiale, unitivo … »[65].

 

 

V. Persona

 

1. – La sistematica di Gaio

 

Nelle Istituzioni, il La Pira considera lo ius personarum dal punto di vista dei “rapporti giuridici familiari”, preannunciando:

 

«La nostra trattazione seguirà molto da vicino la sistematica di Gaio, il quale espone i rapporti giuridici familiari nel I libro (“De Iure Personarum”) delle sue Istituzioni. Sono qui riportati alcuni tra i più indispensabili passi: ma è assolutamente necessario che lo studioso segua attentamente, insieme al presente corso, il trattato gaiano» [66].

 

Seguendo la “sistematica” di Gaio (I, 9; 48; 142) viene evitata la scissione (tutta moderna) tra “diritto delle persone” e “diritto di famiglia”, e i servi, in quanto persone, sono chiaramente compresi nell’ambito familiare[67].

Il La Pira rileva una differenza:

 

«[…] mentre la potestas classica è la causa della famiglia, la potestas familiaris giustinianea come quella moderna è effetto della famiglia. Insomma in diritto classico si può dire: c’è una famiglia perché si esercita (o si potrebbe esercitare) la potestas, in diritto giustinianeo, invece, si deve dire: c’è una famiglia fondata sul matrimonio e attuata con la procreazione (o con l’adozione a questa assimilata) e quindi si esercita la potestà»[68].

 

Egli sviluppa quindi l’esame della concezione giustinianea della famiglia e del matrimonio[69], che richiamerà poi all’Assemblea Costituente (v. infra V, 3).

 

2. – Uomo e diritto (secondo Ermogeniano)

 

Il contrasto tra la giurisprudenza romana e la “statolatria” è posto in evidenza dal La Pira, già nel 1943, sulla base di D. 1,5,2:

 

«Non la persona per lo Stato, ma lo Stato per la persona e per tutti gli sviluppi naturali e soprannaturali della persona: ecco la legge base del vero ordine giuridico; già i romani l’avevano magistralmente precisata: Hominum causa omne ius constitutum est (D. 1, 5, 2). L’infausta formula della statolatria egheliana – la formula classica della tirannia – rovescia questo rapporto»[70].

 

Il noto passo di Ermogeniano D. 1,5,2, che spiega la ragione della sistematica giustinianea (e già gaiana), secondo cui stanno al primo posto le personae, cui seguono res e actiones, viene dal La Pira ripetutamente citato nel 1948.

Quando imposta il “problema di una nuova costruzione costituzionale”, tenendo conto del “crollo” della costituzioni di “tipo statalista” e di “tipo individualista”:

 

«Questo assetto giuridico, dunque, deve essere proporzionale all’uomo (hominum causa ius constitutum est, dicevano i Romani)»[71];

 

e quando considera il valore della Costituzione italiana[72].

 

Qui, inoltre, a proposito dei diritti dell’uomo, «che preesistono ad ogni istituzione», egli utilizza, interpolandola, la dottrina romanistica degli status: l’uomo «avrà tanti diritti fondamentali inviolabili quanti sono i fondamentali status che costituiscono la sua complessa ed organica personalità giuridica»; ed elenca: status libertatis, status familiae, status religionis, status civitatis, status professionale[73].

Il “grande principio del diritto” hominum causa ius constitutum est, è di nuovo richiamato  nel 1954 a proposito dello “strumento giuridico della requisizione”[74]. Il principio romano viene collegato a quello evangelico:

 

«il diritto è per l’uomo e non l’uomo pel diritto: o, come dice l’Evangelo, il sabbato è per l’uomo e non l’uomo per il sabbato».

 

L’interpretazione lapiriana del passo Ermogeniano rifiuta implicitamente quella soggettivistica (e individualistica) del Savigny, ma senza cadere  nel suo opposto (come accade invece a Riccardo Orestano, sulla scorta di Vincenzo Arangio-Ruiz: vedi R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Torino 1968, p. 104 n. 6). L’interpretazione lapiriana prelude, se così posso dire, all’uso frequente che dell’antica massima fa Giovanni Paolo II: si vedano, ad esempio, il discorso del 24 maggio 1996 al Simposio su “Evangelium vitae e diritto” e quello al Parlamento italiano del 14 novembre 2002 (entrambi citati nella delibera della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” per il conferimento della laurea ad honorem al Sommo Pontefice della Santa Romana Chiesa).

 

3. – Il concepito è già una “persona umana”

 

Nel 1975, in un articolo intitolato L’aborto non è soltanto l’uccisione di un nascituro ma uno sconvolgimento nel piano della storia, in Prospettive, 43[75], Giorgio La Pira ribadisce il “principio” della giurisprudenza romana, riportato in Digesta Iustiniani 1,5,7 e 26, secondo cui «i concepiti sono da considerare come già esistenti, già nati». Egli usa coerentemente il concetto di “persona” ed afferma così il “diritto alla vita” contro l’aborto (v. anche infra VII, 2, circa il “posto” dei concepiti nella famiglia romana).

 

4. – “Non sostanzialità degli enti collettivi”

 

Già in precedenza il concetto di persona viene precisato dal La Pira sulla base della definizione di Boezio («individua substantia rationalis naturae») da cui trae una conclusione giuridica romanisticamente corretta:

 

«Il concetto di persona è, perciò, la risultante di due concetti: a) quello di individuo (in se indivisum, ab aliis distinctum [S. Tomm. Summa th.] I, 29, 3); b) quello di spiritualità, che importa la capacità a compiere le caratteristiche operazioni dello spirito (pensare, amare, volere). L’attribuzione della personalità ad altri enti (agli enti collettivi quali la famiglia, la città, lo stato, ecc. ) costituisce soltanto una comoda estensione analogica e, forse più esattamente, una fictio giuridica»[76].

 

Si tratta della “non sostanzialità degli enti collettivi”[77]: qui il pensiero del Maritain (La personne et le bien commun, 1947) converge espressamente con quello del La Pira: vedi supra, “Notizie preliminari” 3 nota 12; infra VII, 3.

 

5. – Lo sciopero “diritto della persona”

 

Coerentemente il La Pira dichiara all’Assemblea Costituente che «il diritto di sciopero è un diritto della persona» e che «lo sciopero è un atto di rivendicazione, non soltanto economica ma politica» (Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, 15 ottobre 1946)[78].

Ritengo utile riportare qui, in parte, il contenuto di due delle lettere (tuttora inedite) indirizzatemi da Giorgio La Pira, sul “potere negativo” (20 giugno 1970) e sullo sciopero (15 settembre 1970):

 

«[il potere negativo] è l’emergenza nuova tanto caratteristica, di un diritto costituzionale visto “dall’altra faccia”: l’altro lato della Costituzione».

 

«[…] il fine politico è il fine ultimo, inevitabile di ogni fine intermedio (economico, rivendicativo etc.): ogni sciopero è, in ultima analisi, un (grande) atto politico (di pressione politica): tende alla trasformazione della società e della civiltà di cui manifesta le carenze; è “iuris civilis corrigendi gratia”».

 

Vedi anche infra, IX,1, a proposito della “contestazione”[79].

 

 

VI. Popolo

 

1. – Cicerone e Seneca. Differenza tra “popolo” e “stato”

 

Coerente con il concetto di “persona” è, nella dottrina di Giorgio La Pira, il concetto di “popolo”.

Egli fonda il suo linguaggio nella definizione che Cicerone dà nel De republica:

 

«[…] tutta la trattazione è imperniata sulla definizione che della res  publica viene data nel 1° libro:- Farò quello che volete, dice Scipione ai suoi interlocutori: comincerò la trattazione secondo quel criterio che credo debba essere posto a fondamento ogni qualvolta si tratta qualche argomento: cioè che si dia anzitutto la definizione della cosa intorno alla quale si volle trattare. E poiché nel caso questa trattazione verte sulla res publica, Scipione pone subito la definizione: est igitur res publica, res populi: populus autem non omnis hominum coetus, quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus (De Rep. i § 39).

E da questa definizione l'autore ricava tutti gli argomenti coi quali, specie nel III libro, dimostra che non vi è propriamente res publica cioè res populi, quando non vi sia quell'equilibrio fra populus, magistratus, senatus in cui sta l'essenza della costituzione della civitas. Nelle forme, quindi, di demagogia, di oligarchia e di tirannia non c'è più una res publica, cioè una res populi: perché appunto in tutti e tre i casi non vi è più quella societas iuris dalla quale la res populi deriva»[80].

 

Popolo è dunque una “multitudine” avente certe caratteristiche. Non si tratta di una cosa “personificata”, quale lo “Stato”[81]. Il La Pira interpreta anche sulla base del passo del giurista Alfeno Varo (contemporaneo di Cicerone) D. 5,1,76[82].

Converge con la nozione ciceroniana di “popolo” quella di “patria” in Seneca, De ira 2,31,7:

 

«Invitiamo il lettore a meditare questa pagina di Seneca ed a fare il confronto fra questa dottrina buona e consolante professata da un pagano romano e le dottrine cattive e rattristanti che il neo paganesimo fa circolare da qualche tempo in Europa.

Nuocere alla patria è delitto: dunque è delitto anche nuocere a un cittadino, poiché egli fa parte della patria. Le parti sono sacre, dal momento che il tutto è degno di venerazione. Dunque è delitto anche nuocere a un uomo, poiché egli è tuo concittadino in una città più grande. Che succederebbe se le mani volessero far male ai piedi? O gli occhi alle mani? Come tutte le membra del corpo umano funzionano in armonia tra di loro, poiché è nell’interesse dell’insieme la conservazione di ogni singola parte, così gli uomini dovranno risparmiare i singoli individui, perché sono nati per vivere in comune. La società non può essere salvata che a patto della sicurezza e dell’amore delle sue parti. (trad. Guidacci)»[83].

 

La convergenza del pensiero di Seneca con quello di Cicerone è sottolineata dal La Pira a proposito del “corpo sociale”[84].

Si tratta della “non sostanzialità degli enti collettivi”: vedi supra V, 4.

Ben si comprende che, negli anni quaranta, il Maritain si rifaccia al pensiero del La Pira (v. infra VII, 3).

 

2. – Il console Menenio Agrippa e San Paolo

 

Correttamente il La Pira scorge già all'inizio della repubblica, nel pensiero del console Menenio Agrippa, questa concezione del rapporto tra l'individuo e la collettività:

 

«Anche qui c'è coincidenza fra la concezione naturale e quella soprannaturale: l'apologo di Menenio Agrippa ha la sua riproduzione soprannaturale nella concezione paolina del corpo mistico di Cristo»[85].

 

È essenziale proprio l’osservazione che l’apologo del console trova la «riproduzione soprannaturale» nel pensiero di San Paolo.

E a proposito del “popolo fiorentino”:

 

«[…] il genere umano, come tutti i popoli, è un corpo unico, e come ogni corpo, ha le braccia, la testa, il cuore, le gambe (lo diceva anche Menenio Agrippa nella sua parabola)»[86].

 

Conclusiva è l'individuazione del rapporto popolo-vescovo, sottolineato nel 1962 a proposito del “popolo di Firenze”  e del “popolo di Varsavia”[87].

 

 

VII. Famiglia

 

1. – “Carattere costituzionale” della famiglia in diritto romano

 

La concezione romana della famiglia è il nucleo del pensiero giuridico di Giorgio La Pira: da essa si sviluppa tutta la costruzione giuridica, per quanto attiene al diritto pubblico e al privato (e alle loro connessioni) e poi anche, a ben vedere, per quanto attiene agli aspetti internazionali del diritto. Tale nucleo si può chiarissimamente scorgere in una lettera indirizzata al Pugliatti, datata Pozzallo, 21 settembre 1925, ove il giovane laureando sintetizza i suoi pensieri sul “carattere costituzionale” della familia in diritto romano:

 

«Ho pensato in questi giorni che la mia tesi sul carattere costituzionale (in senso di costituzionalità dell’ordine giuridico) della Familia in diritto romano è suscettiva di pregevoli conseguenze per la concezione stessa dello stato: lo stato cioè l’ordine giuridico non è che il principio armonico della consistenza delle ‘persone’ che lo costituiscono. Gli individui prima collettivamente, poi individualmente sono sempre i primi costitutivi dell’ordine giuridico: il quale non è una sovrapposizione esterna, ma procede quale esigenza intrinseca del coesistere degli individui e delle familiae. Cioè l’astratta autonomia delle persone cede un che della sua assolutezza, accetta una eteronomia per una intrinseca necessità di vita e di sviluppo: da questa eteronomia (or più or meno sviluppata nel corso storico) è costituito l’ordine giuridico e lo stato che lo rappresenta. Ma ogni sfera giuridica ha proprio ex se e non per attribuzione statuale un limite intrinseco di autonomia, che non può mai né ridursi né mancare»[88].

 

2. – Il “posto” dei concepiti nella famiglia romana

 

La “tesi” viene via via precisata tecnicamente: in un articolo negli Studi in onore di P. Bonfante (datato Firenze, Natale 1928)[89] e nel volume La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano (stampato a Firenze nel 1930, con la dedica: «A Contardo Ferrini che per tutte le vie mi ricondusse alla casa del Padre»). La Pira ha «chiarito e approfondito in modo nuovo la dottrina di Vico» (sono parole dello storico S. Mazzarino) a proposito della posizione giuridica delle donne secondo le XII Tavole e la «giurisprudenza eroica»[90].

Quanto ai nascituri, egli ha osservato che nella famiglia romana i “posti” di eredi (sui) esistono non solo per i figli nati ma anche per i concepiti: «Il concepimento determina il sorgere di un nuovo posto di suus nella familia»[91]. Conseguentemente, nell’articolo L’aborto non è soltanto l’uccisione di un nascituro ma uno sconvolgimento nel piano della storia, pubblicato nel 1975 (Prospettive, n. 43) [92], il La Pira riprende il “principio”, già proprio del diritto romano classico, secondo cui «i concepiti sono da considerare come già esistenti» (D. 1,5,26 Qui in utero sunt ... intelleguntur in rerum natura esse):

 

«Questo principio – che la giurisprudenza romana creativa del tempo augusteo introdusse solo nel sistema dello ius civile, operando davvero un mutamento qualitativo nelle strutture del pensiero sociale e giuridico non solo romano ma altresì della intera civiltà umana – diviene, col cristianesimo, una delle basi universali costitutive dell’edificio dei diritti inviolabili dell’uomo: il diritto alla vita!».

 

È implicito il rifiuto degli astrattismi di origine tedesca, che avevano influenzato il Codice Civile italiano del 1942 (in particolare l’art. 1 concernente la «capacità giuridica»).

Implicita è altresì la riaffermazione (conforme alla filosofia tomista) del primato del concetto di «essere», su cui poggia l’intelletto speculativo e l’ordine delle inclinazioni naturali, cioè «conservazione dei proprio essere» e «moltiplicarsi del proprio essere» (da cui «il fondamento naturale della famiglia»). La Pira aveva pubblicato nel 1934 (l’anno stesso della famosa prolusione fiorentina su La genesi del sistema nella giurisprudenza romana) un articolo su Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d’Aquino[93], che si concludeva con una critica dei tecnicismo giuridico quando ignori che hominum causa ius constitutum est (secondo il noto passo di Ermogeniano D. 1,5,2), e cada nell’astrattismo[94].

 

3. – Contro lo Stato totalitario e l’individualismo borghese

 

La prima nota di quell’articolo richiamava passi di Ulpiano, Gaio e Cicerone concernenti il diritto naturale. Veniva così confermata una base solidissima per la critica delle concezioni positiviste e stataliste del diritto, critica che Giorgio La Pira svilupperà negli anni 1939-40 con la pubblicazione di Principî, riallacciandosi «alle più sane correnti giusnaturaliste ... derivate dalla meditazione dei greci e dei romani ... purificate e perfezionate dal pensiero dei Padri e dei Dottori» (come si legge nella «Premessa» al n. 1)[95]. Per combattere l’idea dello Stato totalitario e l’individualismo riaffermando il primato del bene comune, il quale implica il riferimento alla persona umana, Jacques Maritain (nell’opera La personne et le bien commun, 1947) richiama uno scritto di La Pira del 1943: «Come giustamente osservava Giorgio La Pira, i peggiori errori riguardanti la società sono nati dalla confusione tra il tutto sostanziale dell’organismo biologico e il tutto collettivo, composto anch’esso di persone, della società»[96].

Il contrasto giuridico di fondo riemerge in Italia negli anni settanta: questa volta si tratta di far fronte contro la «concezione individualista borghese del contratto» e a questo proposito Giorgio La Pira pubblica (in Prospettive, n. 31, novembre-dicembre 1973) un articolo su La famiglia sorgente della storia[97]. Il romanista La Pira ha studiato come il Cristianesimo abbia influito nella sostituzione alla famiglia agnatizia, ancora salda in età imperiale, della famiglia cognatizia («naturale»), «rinsaldando potentemente i vincoli di sangue e configurandoli come vincoli sacri»[98].

Il La Pira costituente del 1947 vuole ora interpretare l’art. 29 della Costituzione («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare») alla luce della formulazione da lui proposta e approvata dalla prima sottocommissione il 13 novembre 1946: «la legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l’indissolubilità del matrimonio e l’unità della famiglia». A tal fine, reagendo contro l’individualismo, egli afferma la «concezione nuova del diritto», conforme al principio romano jus publicum quod privatorum pactis mutari non potest: «una grande rivoluzione giuridica, sociologica, politica e culturale»[99].

Ma, prima ancora della «radice giuridica», il La Pira cerca nel pensiero dei giuristi antichi la «ragione ontologica», per tornare a mostrare la «strutturale diversità fra il contratto consensuale di diritto privato e l’atto bilaterale matrimoniale che esce dallo spazio del diritto privato e si situa nello spazio del diritto pubblico», Egli spiega:

 

«È atto bilaterale (marito e moglie), consensuale (consensus facit nuptias, dicevano i romani), il quale crea che cosa? È evidente: crea un organismo; un essere nuovo una unità (ontologica) sociale nuova: fonda una società nuova che i romani (come Cicerone dice) videro giustamente quale ‘principium urbis, seminarium rei publicae, pusilla res publica; pietra in certo modo fondamentale della civitas e della società umana intiera (Seneca!). […] I giuristi romani avevano ‘visto’ – definendo il matrimonio – questa creazione della nuova unità ontologica, questa strutturale ‘comunione’ dei due coniugi che li fa diventare(in certo modo) un solo essere ed una vita sola (conjunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini atque humani juris communicatio, D. 23,2,1; ... individuam consuetudinem vitae continens, Inst. 1,9,1): fa nascere un corpus familiae (D. 50.16.195.2)»[100].

 

Il concetto di famiglia della Costituzione della Repubblica italiana viene così basato su quello romano precristiano. Ai fondamenti ontologici e giuridici della concezione del matrimonio il La Pira aggiunge la ragione «teleologica» e quella «biblica»:

 

«Duo ... unum! (Genesi I 26-27; II 23-24; Matt. XIX 3-6). Eccoci all’alba della storia: questa unità bipolare fondazione della famiglia! – è la pietra d’angolo sulla quale si edifica la storia di Israele e dei mondo (e la storia romana): e Cristo divinamente la conferma (duo ... unum: S. Matteo, XIX 3-6)»[101].

 

4. – “Famiglie di popoli” e famiglia umana

 

Il riferimento alla storia di Israele e alla storia romana si connette con l’uso lapiriano del termine “famiglia” nel campo internazionale e in quello interreligioso: uso non privo di tecnicità giuridica. Ne abbiamo un esempio nel discorso conclusivo del III Colloquio Mediterraneo (Firenze, 19-25 maggio 1961)[102]; il 20 maggio si erano aperti ad Evian i primi colloqui ufficiali franco-algerini. Le osservazioni del Sindaco di Firenze hanno fondamento romano.

La prima osservazione è: «l’epoca della pace è incominciata»; egli trae spunto («non posso dimenticare di essere professore di diritto romano!» esclama) da un testo dei Digesta di Giustiniano concernente i termini pactio e pax (D. 2,14,1,1-2).

La seconda osservazione, complementare alla prima, riguarda i rapporti tra i popoli del Mediterraneo e quelli dell’intero continente africano, che possono essere «praticamente espressi dicendo che si tratta di famiglie di popoli appartenenti, in certo modo, alla medesima spirituale discendenza (quella d’Abramo); alla medesima antica casa (la casa di Abramo); alla medesima storia e civiltà (la storia e la civiltà, una e plurima insieme, della discendenza spirituale di Abramo, dalla sua prima vocazione ad oggi). Potremmo dire – con una felice espressione giuridica romana (D. 50,16,195) – ... qui ex eadem domo et gente proditi sunt; ... quasi ab eodem fonte orti»[103]. Si tratta di un frammento di Ulpiano concernente i significati della parola familia.

La tecnicità giuridica del discorso lapiriano va innanzi nel rinnovamento dei soggetti del diritto internazionale (le città, i popoli), con la nuova età storica che il La Pira verrà definendo come «spaziale» e poi «ecologica»[104]. Basti qui un esempio che riguarda l’intera «famiglia umana»:

 

«Le generazioni attuali non hanno il diritto di distruggere una ricchezza che è stata loro affidata in vista delle generazioni future […]. Ci troviamo di fronte a un caso che i Romani definivano sostituzione fidecommissaria, cioè di un fidecommesso di famiglia destinato a perpetuare in seno al gruppo familiare l’esistenza di un determinato patrimonio [...]. Ecco definita con mordente chiarezza la posizione giuridica degli Stati e delle attuali generazioni di fronte alle città che sono state loro trasmesse dalle generazioni precedenti: ne domus alienaretur, sed ut in familia relinqueretur!»[105].

 

Il passo riportato di Papiniano, D. 31,69,3, è ivi connesso con D. 31,32,6 (di Modestino).

 

5. – La “persona” del concepito e la pace del “corpo delle nazioni”

 

Nell’affermare, attraverso il diritto romano, il diritto alla vita del concepito, Giorgio La Pira giunge a stabilirne il posto nell’intera famiglia umana. L’uccisione del concepito[106], che è persona, “intacca” il “piano teleologico della storia”, essendo fine della storia «quello della salvezza, dell’unità e della pace nel mondo (del corpo delle nazioni)». Richiamata altresì la ragione del “riposo interiore” e della “pace” della donna, Giorgio La Pira definisce, in conclusione, l’aborto: «triste segno di un’epoca che, con la guerra che essa portava con sé, è destinata ormai a tramontare per sempre»[107].

 

 

VIII. Proprietà e possesso

 

1. – Proprietà classica (quiritaria) e sovranità territoriale

 

Nelle Istituzioni il La Pira tratta prima del possesso e poi dei diritti reali, tra cui la proprietà[108].

A proposito del dominium ex iure Quiritium rileva la “intrinseca differenza” rispetto alla proprietà moderna:

«Facendo quindi un confronto fra questo concetto di proprietà classica e quello del diritto moderno balza netta agli occhi la loro intrinseca differenza: la proprietà moderna ha un contenuto economico, in quanto attribuisce al titolare la disponibilità e il godimento di una cosa nei limiti delle leggi e dei regolamenti: quella romana (classica), invece, ha un contenuto illimitato di signoria che può avvicinarsi al concetto moderno di sovranità territoriale» (Istituzioni cit. p. 193).

 

2. – Proprietà moderna tra “età preatomica” ed “età atomica”

 

E quanto alla proprietà moderna il La Pira afferma, nel 1943:

 

«Si deve impedire la ristabilizzazione del capitalismo. Ma vogliamo l’assoluto rispetto della personalità umana che include fra l’altro il rispetto assoluto dei beni di uso e degli strumenti del lavoro»[109].

 

Coerenti sono gli interventi all’Assemblea Costituente del 25 settembre e del 3 ottobre 1946[110]. Il pensiero lapiriano si rifà all’enciclica di Pio XI Quadragesimo anno (1931)[111]; e si mantiene coerente negli anni della “contestazione” giovanile[112]. L’argomentazione è fondata sulla  distinzione tra “età preatomica” e “età atomica”:

 

«Comment faire pour appliquer à une époque atomique, post-industrielle, époque de paix inévitable et de “conversion” (économique, technique, culturelle, politique, etc. ), les modèles établis pour l’âge préatomique voué, par sa structure, à la guerre entre les peuples?

Voici la racine théorétique – appelons-la ainsi – de la contestation: les droits, jusqu’ici fondamentaux, des constitutions étatiques sont contestés de façon absolue par les nouvelles générations: le droit de guerre surtout (quelle guerre? celle entre armées – désormais dénuée de sens – ou celle entre missiles destinés à la destruction de la planète?) et le droit de propriété (plus exactement, de la proprieté privée de grandes dimensions qui, par la répartition incontrôlée du profit, provoque les terribles injustices du monde et entraîne l’immense et croissante richesse des uns et l’immense et croissante pauvreté des autres)»[113].

 

3. – Teoria romana del possesso, ordine pubblico e pace

 

Nel diritto romano il La Pira trova uno strumento per difendere i lavoratori. Trascrivo la considerazione finale dell’ordinanza del Sindaco di Firenze del 16 febbraio 1955, per la requisizione dello stabilimento della Fonderia Officine delle Cure:

 

«[…] l’atto di requisizione, strutturalmente collegato, come funzione all’ordine pubblico, ha la stessa finalità di pace che aveva in diritto romano l’analogo interdetto uti possidetis in quanto che con tale interdetto il Pretore si intrometteva come paciere fra le parti in causa ordinando che, per evitare pubblici turbamenti, nell’attesa che la questione fosse sottoposta ad un giudizio di merito, la situazione controversa non subisse mutamenti di sorta (le cose stiano come stanno … ‘Uti nunc possidetis … quominus ita possideatis vim fieri veto’ [cfr. Gaio 4, 160; D. 43,17,1 pr.])»[114].

 

Corretta dogmaticamente è l’assimilazione della figura del Sindaco a quella dell’antico Pretore, magistrato eletto dal popolo.

«L’unico diritto che ha elaborato una teoria del possesso è il diritto romano»[115], notava Giorgio La Pira. Il tema del possesso fu da lui utilizzato per chiarire ad Ho Chi Minh, durante la missione in Viet Nam per la pace (1965), la “logica dell’interdetto uti possidetis[116]. I vietnamiti rifiutavano di trattare ufficialmente la pace finché gli statunitensi fossero presenti sul loro territorio: quindi il richiamo di Giorgio La Pira all’uti possidetis[117].

 

 

IX. Città e cittadinanza romana

 

1. – Il “valore delle città” e la “contestazione”

 

La dottrina lapiriana sulle città ha certamente un fondamento antico e medioevale, di cui troviamo espressione già in Principî, particolarmente nel numero (6/7) del giugno-luglio 1939, ove si tratta dei «gruppi sociali naturali», a proposito della gerarchia dei valori (cfr. numero 2, febbraio 1939): «La società verso cui la persona umana tende include ordinatamente – in modo cioè graduale, partendo dalla famiglia ed attraversando la città, la nazione, la stirpe – l’universo genere umano» (p. 35).

Ma nel 1954 il pensiero di Giorgio La Pira compie, per dir così, un balzo in avanti profetico. Esso ha la sua espressione già completa (e più sintetica) nel discorso su Il valore delle città pronunciato il 12 aprile 1954 a Ginevra, in occasione di una riunione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, dove Giorgio La Pira parlò come Sindaco di Firenze ed anche come «procuratore di tutte le città»[118].

Proprio in quell’anno, in cui affinava l’uso dei diritto romano per difendere «il diritto all’esistenza che hanno le città umane» (ed anche per difendere il diritto al lavoro), il professor La Pira riprese a scrivere, dopo vent’anni dal 1934, le note autobiografiche sulla prima pagina del Digesto (vedi supra, “Notizie Preliminari”,2). Il 1954 fu Anno Mariano e dal citato discorso di Ginevra trarranno origine, nell’ottobre 1955, i Convegni dei sindaci delle città capitali.

Nella terza sessione della Tavola rotonda Est-Ovest (iniziativa di uomini di cultura svedesi) convocata a Mosca il 4 dicembre 1963, il professor La Pira preciserà:

 

«Cari amici, e veniamo ora alla seconda domanda: qual è il titolo che legittima la presenza dei Sindaco di Firenze in questa tavola rotonda e qual è il “messaggio di Firenze” e la “tesi di Firenze” di cui egli è portatore?

Ho riflettuto su questa domanda ed ecco la risposta: il titolo dell’invito è quel medesimo titolo in base al quale egli fu inviato nell’aprile del 1954 alla conferenza internazionale della Croce Rossa di Ginevra (correlativa alla prima conferenza per il disarmo allora in corso): cioè in quanto Sindaco di una città che a causa dei convegni per la pace e la civiltà cristiana indetti a partire dal 1952 era diventata la città che esprimeva la voce unanime e l’unanime attesa delle città di tutto il mondo: la voce dei disarmo e della pace e l’attesa dei disarmo e della pace.

Le città non vogliono morire: perché una guerra sarebbe la morte di tutte le città della terra, piccole e grandi; ecco la tesi sostenuta a Ginevra: gli stati non hanno il diritto di distruggere un patrimonio fedecommissario di cui le generazioni presenti non sono che eredi soltanto fiduciari: gli eredi fedecommissari sono le generazioni future cui quella eredità è destinata: patrimonio che le generazioni presenti devono accrescere e non dilapidare e tanto meno distruggere.

Tutte le città della terra, perciò, piccole e grandi, chiedono a gran voce il disarmo e la pace. Le città ed i popoli che le abitano cercano, invece della guerra che distrugge, le cose che edificano: cercano le case per le famiglie, le officine ed i campi per il lavoro, le scuole per l’apprendimento, la scienza e la cultura, gli ospedali per la guarigione, le chiese ed i monasteri per la preghiera!

Ecco il titolo che legittimò la presenza del sindaco di Firenze a Ginevra nel 1954 ed ecco la tesi – che in tacita ed ardita rappresentanza di tutte le città del mondo – egli sostenne: una tesi che fu ascoltata da tutti con tanta delicata attenzione.

Ebbene, amici, il Sindaco di Firenze è oggi qui presente allo stesso titolo e per la stessa tesi, anche se più specificata ed aggiornata.

Il titolo della sua presenza – una presenza dovuta al vostro amabile invito (è già la terza volta che voi mi invitate: ricordo, con tanto vivo interesse, la tavola rotonda di Roma del 1962 ) – è sempre lo stesso: il Sindaco di Firenze rappresenta, ancora una volta, per tacita rappresentanza (gestione di affari, come diciamo noi giuristi), i sindaci e le città grandi e piccole di tutto il mondo.

Questa rappresentanza tacita ha, del resto, anche un certo fondamento giuridico: esso è costituito dal tanto significativo patto di amicizia stretto a Firenze il 4 ottobre 1955 (festa di San Francesco) fra i Sindaci di ogni parte del mondo (dell’est come dell’ovest, del nord come del sud). Un patto che resterà davvero – non è ardito dirlo – come un punto di genesi e di speranza nella storia presente dei mondo: perché per la prima volta in Santa Croce ed in Palazzo Vecchio (nel Salone dei Cinquecento) le due parti dei mondo (l’est e l’ovest), attraverso i Sindaci delle rispettive capitali, si diedero fraternamente la mano»[119].

 

La nota autobiografica nel Digesto «6.4.1958 Pasqua» è certo da connettere anche al primo «viaggio di pace in Terra Santa», iniziato a Hebron e poi, nel Natale 1957, a Betlemme. La nota «2.2.66» (con il riferimento alla “Prolusione” come professore di Istituzioni di Diritto Romano dell’Università di Firenze, 2 febbraio 1934), dopo la decisione di non accettare l’eventuale riconferma a Sindaco e, soprattutto, dopo l’insuccesso della sua iniziativa di pace in Vietnam, sembra segnare l’inizio dell’ultima fase della vita di Giorgio La Pira: quella che definirei della pura azione profetica.

Gli avvenimenti del 1968, e in particolare la “contestazione” giovanile, sono oggetto di una attenta riflessione, anche giuridica, del Professore. Ne è esempio significativo la prima lezione del corso di Istituzioni di Diritto Romano dell’anno accademico 1968-1969 (tenuta il 18 novembre 1968), ove si situa il diritto romano nel «contesto geografico e storico» del tempo di Augusto («anno 1») e del «nostro tempo» e del «prossimo tempo»[120].

Nel 1970 (ero professore di Diritto Romano nell’Università di Sassari) ricevetti da Giorgio La Pira due brevi lettere (20 giugno e 15 settembre) a proposito, rispettivamente, del «potere negativo» («“l’emergenza nuova”, tanto caratteristica, di un diritto costituzionale visto “dall’altra faccia”: l’altro lato della costituzione!») e dello sciopero.

Nel 1971, da me invitato a scrivere per la rivista giuridica Studi Sassaresi (nel volume su Autonomia e diritto di resistenza), Giorgio La Pira indicò la tesi che avrebbe voluto sviluppare se ne avesse avuto il tempo. Riprodurrò parte della lettera (del 9 settembre 1971), ove il rapporto tra città e Stati è visto nel quadro della «situazione nuovissima della storia» e quindi delle «due contestazioni fondamentali»:

 

«[…]Ebbene: data questa situazione nuovissima della storia, la struttura e la finalità degli Stati (come sino ad ora – sino a quando cioè si pensa ancora follemente ad una possibile guerra!) viene, in certo senso, radicalmente mutata: fra l’altro gli Stati perdono il diritto di guerra (lo jus belli): e viene pure (perché strutturalmente mutata) contestato in radice (in certo senso) il diritto di proprietà (che viene finalizzato dal “pieno impiego” esteso ai popoli di tutti i continenti).

Due contestazioni fondamentali, perciò: contestato in radice (sradicato!) il diritto di guerra (perché la guerra come si concepiva nell’età preatomica è “estinta”: è una res nova, ora: perché, se avvenisse, distruggerebbe il pianeta): contestata la struttura e la finalità del diritto di proprietà.

Chi sono i contestatori? Chi gli attori di questa contestazione? Le città, le nazioni, le regioni: i popoli, in una parola attraverso le loro organizzazioni di base: perché essi (i popoli, le città etc.) sarebbero le vittime di una guerra nucleare ed essi sono le vittime di una proprietà male strutturata e male finalizzata!

E “convenuti” sono gli Stati: contro lo ius civile insorge lo ius praetorium corrigendi gratia! Ecco il “diritto di resistenza” etc.: ecco la grande “litis contestatio” che caratterizza, specificandola, l’età presente della storia (politica, giuridica, culturale, etc.).

Dovrei sviluppare questo pensiero: ma permetta che soltanto io glielo indichi: una prospettiva di speranza – la prospettiva e la speranza di Isaia! – verso la quale (nonostante tutto) è avviata la storia della Chiesa e dei popoli!

Levate oculos vestros et videte! »[121].

 

Nell’ottobre 1973 a Mosca, intervenendo al Congresso Mondiale delle forze di pace, Giorgio La Pira ricorda alcune tappe della sua azione:

 

«Per quanto concerne le città di tutto il mondo ed i popoli dei Medio Oriente (arabi ed israeliani) ed anche i popoli dell’Asia, abbiamo, in certo senso, legittimità a parlare? Siamo una voce, in certo senso, autorizzata?

Sì: ecco qui un “patto di amicizia” firmato a Palazzo Vecchio il 4 ottobre 1955.

(S. Francesco!) dai Sindaci di quasi tutte le città capitali del mondo un Convegno mondiale, ispirato ai cinque principi della coesistenza pacifica di Bandung (elaborati da Nehru e Ciu En Lai) e preparato a Firenze, nel 1954, con l’ambasciatore Bogomolov e con autorevoli rappresentanti della politica italiana (Fanfani) ed estera (specie francesi).

Quale promessa si scambiarono solennemente i Sindaci di tutto il mondo – a nome delle loro rispettive città e dei loro popoli, in rappresentanza di tutte le città del mondo (c’era anche Pekino e c’erano i sindaci di tutte le città asiatiche)? Promessa di amicizia e di pace!

Una tela di pace si era stesa su tutto il pianeta! In nome di quel patto, oggi più valido di ieri, noi abbiamo, dunque, voce qualificata in questo Convegno!

Quel patto fu, in certo senso, rinnovato a Parigi – settembre 1967 – quando, in occasione della elezione a Presidente della F.M.V.J., assumemmo il mandato di “unire le città per unire le nazioni”; e fu rinnovato a Leningrado quando in occasione delle nuove elezioni (luglio 1970) assumemmo il mandato di “far convergere le città per far convergere le nazioni”; “al negoziato globale non c’è alternativa”; alla coesistenza pacifica non c’è alternativa; alla “convivenza pacifica” non c’è alternativa: ecco l’appello che in tre diverse occasioni le città hanno responsabilmente lanciato agli stati di tutta la terra!»[122].

 

Il La Pira rinnova così la concezione stessa dell’ordinamento internazionale, facendovi partecipare direttamente le città e i popoli (v. supra VII, 4), intesi concretamente come enti collettivi (v. supra V, 4).

 

2. – A proposito del concetto di “città”

 

Giorgio La Pira elabora, fin dal 1922, una concezione reale (concreta) non quantitativa e, fondamentalmente, giuridico-religiosa della città. 

I presupposti giovanili si trovano in due inediti del 1922, su «Mosca, la città sacra», ripubblicati criticamente da Giuseppe Miligi, che segnano la rottura con il fascismo: Roma e Mosca (tra il 12 e il 16 novembre?); Mosca e Roma (17 novembre)[123].

La base del discorso giuridico sta, peraltro, nel concetto romano di res sanctae, che il La Pira richiama per un parallelismo con la “sovranità” del pater familias:

 

«Come il paterfamilias è sovrano rispetto ai membri alieni iuris, così egli è sovrano rispetto al territorio. […] Un segno esteriore di questa sovranità è costituito dalla limitatio, con cui in antico si rendevano santi (come le mura della città) i confini dei fondi»[124].

 

Nella conferenza La città celeste e la città di pietra tenuta nel 1960 alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, il La Pira precisa:

 

«Se ci pensiamo bene, l’avvenire più che degli Stati è delle città. Lo Stato è la forma giuridica. Dissi al Sindaco di Mosca quando venne qui: vede, gli Stati cambiano, ma le città restano. C’era Napoleone, poi altri ecc., ma Mosca c’è ancora, resta. Passano le forme giuridiche, resta la città, resta un valore permanente. La Storia futura sempre porta il tessuto di queste città, che formano come una città unica.  […] Una città come Firenze, perla del mondo, ma diciamo meglio, la città del popolo fiorentino, come diciamo Parigi la città dei parigini. Gerusalemme, la città del popolo d’Israele, ha un suo contesto vitale nel quale si muove. Ci sono delle città che ancora non sono città. Nuova York non è una città, ha ancora da formarsi. Mi capite vero?»[125].

 

E nell’ottobre 1951, salutando il Sindaco di Nuova York, Vincenzo Impellitteri, aveva detto:

 

«E difatti qual è il consuntivo ideale, storico, di questo vostro viaggio.Avete iniziato con Roma (centro spirituale del mondo) poi via via le grandi città italiane […]»[126].

 

3. – I “fondamenti della civiltà mediterranea”: Gerusalemme, Atene e Roma. “Iniziare da Betlemme”

 

Affermato il valore di tutte le città, Giorgio La Pira prende dunque in particolare considerazione le loro diversità e specificità da diversi punti di vista: soprattutto quello storico-geografico e quello teologico. Ciò porta all’individuazione dei fondamenti della civiltà mediterranea.

Nel 1968 Giorgio La Pira scrive al presidente dell’Istituto di Biologia Umana dell’Università di Tunisi:

 

«L’uomo mediterraneo – la civiltà mediterranea, la spiritualità e la cultura mediterranea, che nel corso dei secoli si sono radicate lungo le sponde di questo grande lago di Tiberiade – ha ancora oggi (ed avrà ancora domani, nel corso dei secoli che verranno) una “funzione permanente” da svolgere per l’edificazione della storia nuova del mondo!

Perché? Perché questa “civiltà mediterranea” poggia – per così dire – su tre fondamenti di roccia che la storia nuova, i secoli e le generazioni non potranno mai corrodere: sono infatti tre “incontestabili fondamenti” della storia totale degli uomini e dei popoli!

Su questi tre fondamenti sono, per così dire, iscritti – come nelle pietre fondamentali della Gerusalemme celeste – tre nomi: quello di Gerusalemme (il senso della storia); quello di Atene (il metodo logico e scientifico e la bellezza e contemplazione artistica); quello di Roma (l’organizzazione scientifica e tecnica – per tutte le genti – del diritto e della politica).

[...] Gerusalemme, Atene e Roma – per limitarmi, con Valéry, ad esse, poiché da esse “partono” e ad esse “confluiscono” tutte le altre città essenziali del Mediterraneo e dell’Europa (Costantinopoli, Cairo, Tunisi, Algeri, Fez, Madrid, Parigi, Firenze e tutte le altre) – hanno un messaggio permanente per la edificazione della storia nuova (prossima e lontana) e della civiltà nuova dei mondo!»[127]. 

 

Ma Betlemme, più di ogni altra città, ha secondo Giorgio La Pira un rapporto strettissimo con Roma e con la pace[128].

 

4. – “Strategia” e cittadinanza romana. I centurioni

 

Il fortissimo rapporto tra Betlemme e Roma è stato individuato e analizzato nei discorsi di Brescia, 8 dicembre 1970, e di Roma, 21 marzo 1971[129], in cui Giorgio La Pira ha sviluppato l’esame della «strategia romana» di Cristo e degli Apostoli[130]. L’importanza dei due discorsi si trova sottolineata in una lettera ad Amintore Fanfani, del 1° luglio 1971, in cui il Professore ammoniva (inutilmente, direi): «se le guide politiche italiane “vedranno” questo destino storico e soprannaturale di Roma (nel contesto di questa “età ecologica”) [...] se la D. C. introducesse (con intelligenza storica, teologica e politica) questo tema di Roma [...]»[131].

Il primo discorso, che chiuse, nella «significativa e augurale festività dell’Immacolata, Mater Ecclesiae», le celebrazioni bresciane per il cinquantesimo anniversario del sacerdozio di Paolo VI (dopo il suo «viaggio asiatico»), riguarda specificamente la «strategia di san Paolo» (pubblicato in Il Focolare, 28 febbraio 1971[132]:

 

«Col suo terzo viaggio, san Paolo – sotto la “pressione” di Cristo che gli appare e lo sollecita ad attuare un disegno apostolico che sarà determinante per l’intiera storia della Chiesa e dei popoli (At 23, 11) – mira alla conquista di Roma (al “battesimo di Roma”, come Fornari ha felicemente detto): egli mira al vertice dell’impero romano; mira – per convertirla – alla più alta dirigenza culturale, militare e politica di Roma!

Questa strategia dei vertici è in san Paolo il tratto specifico del suo apostolato: risponde alla sua stessa vocazione iniziale: “ ... Egli è per me strumento di elezione per portare il mio nome innanzi ai Gentili, e ai re e ai figli di Israele (At 9, 15): Cristo Risorto a questo lo destina!

San Paolo è fedele a questo “mandato dei vertici”, a questa “strategia dei vertici” (nel rendere testimonianza sia ai piccoli che ai grandi, At 26, 22): a Cipro (nel primo viaggio) converte il proconsole Sergio Paolo (At 13, 7); a Cesarea, cerca di convertire il re Agrippa (At 26, 28... E Agrippa a Paolo: ancora un poco e mi persuadi a farmi cristiano); a Malta (durante il terzo avventuroso viaggio verso Roma) converte Publio, governatore dell’isola (At 28, 7): ed a Roma? È evidente che nell’appello a Cesare (At 25, 10) c’è la grandiosa intenzione apostolica di pervenire sino al vertice dell’impero romano per convertirlo a Cristo e per conquistare così a Cristo, coi vertice dell’impero romano (il vertice politico di tutte le genti), l’intiero corpo delle nazioni!

Conquistata Roma – “battezzata” Roma – il lievito dell’Evangelo si sarebbe diffuso organicamente e rapidamente in tutto il corpo dei popoli (come san Leone Magno disse) che aveva, appunto, in Roma, nel suo “Augusto”, il proprio vertice, il proprio centro.

La strategia di san Paolo.

La strategia del terzo viaggio di san Paolo è “globale”: indubbiamente è una strategia che tende a Nerone (At 25, 12); alla casa di Cesare (Fil I, 12); alla dirigenza culturale (a Seneca!); tende, cioè, alla “conquista” di Roma e, perciò, di tutto l’impero: e attraverso Roma alla conquista dei popoli di tutta la terra; tende al centro per guadagnare l’intiera circonferenza!

Questa strategia paolina è la strategia stessa di Cristo Risorto (Cristo partendosi da questo mondo aperuit futura omnia quae Petrus et Paulus Romae predicaverunt, Lattanzio VI, 21), dello Spirito Santo che “partecipano” a san Paolo questo disegno grandioso della conquista – a Roma – del mondo: la notte seguente il Signore apparve a Paolo e gli disse: fatti animo; perché come mi hai reso testimonianza in Gerusalemme, così occorre che tu me la renda a Roma (At 23, 11); Ma apparve in questa notte un angelo di quel Dio di cui sono ed a cui servo dicendomi: non temere Paolo: tu devi comparire innanzi a Cesare: ed ecco che Dio ti ha fatto dono di tutti coloro che navigano teco (At 27, 25); E dopo essere stato colà – diceva – bisogna che io vada a Roma (At 19,21).

A questa strategia di Dio nella storia del mondo va ricondotto l’intiero mistero di Roma: la pienezza dei tempi include l’unità politica del mondo nel tempo di Augusto, la pace del mondo (l’Ara Pacis inaugurata, il tempio di Giano chiuso) ed il censimento dei mondo (Lc 2, 1 ss.) nel quale furono censiti, a Betlemme, Cristo e Maria!»

 

Nel secondo discorso, Il tema delle scelte, pronunziato a Roma il 21 marzo 1971 (pubblicato in Il Focolare, 4 luglio 1971)[133], Giorgio La Pira colloca la «strategia romana» di Paolo nel quadro di quella che egli chiama la «scelta di Cesarea», e così pone in risalto che Paolo era cittadino romano:

 

«Cristo stesso fece questa scelta [...] questa scelta avvenne, appunto, a Cesarea di Filippo (dopo il viaggio a Tiro, sino alle sponde dei Mediterraneo, porta degli oceani e del mondo intiero; sei giorni avanti la Trasfigurazione, significativo sigillo apposto a questa scelta): qui, in questa città romana (questa scelta geografica e storica non è certamente casuale: è profetica) Cristo (dopo la ispirata confessione di Pietro) perfeziona la struttura della Chiesa, ne sceglie il Capo, ne predetermina il centro. [...] Perché questa scelta – tanto fondamentale per la storia della Chiesa e del mondo – fatta proprio a Cesarea (come dire nella Roma della Palestina)?

Non ha, la scelta del luogo, un significato profetico? Non viene, con essa, profeticamente predeterminato il centro, a partire dal quale la Chiesa si coordinerà e si diffonderà in tutte le direzioni della terra?

La domanda è legittima: ed essa appare oggi, in questa età unitiva ed apocalittica, ancora più piena di significato: mostra il “disegno organico di Gesù” in relazione al moto globale, millenario, della Chiesa: un moto centripeto, organico, che doveva investire il mondo intiero ed avere come centro (e lo ha avuto nel corso di questi duemila anni) la sede romana di Pietro. Se si riflette sulla “dinamica degli Apostoli” – sul finalismo storico e geografico del moto missionario degli Apostoli (specie di san Paolo) – questa “scelta romana” fatta a Cesarea di Filippo assume un rilievo grande: appare come il polo orientatore, finalizzatone, del moto missionario della Chiesa!

Già san Pietro stesso (col Battesimo della famiglia romana del Centurione, avvenuto nell’altra città romana di Palestina, Cesarea marittima [cfr. At 101, muove verso la Cesarea marittima, la soglia di Roma! Anche qui bisogna dire – come per la scelta di Cesarea di Filippo – che nulla è casuale: tutto è ordinato: c’è un disegno che si svolge irreversibilmente: Roma appare – nelle due Cesaree, nella scelta di Cristo a Cesarea di Filippo  e nel battesimo di Pietro a Cesarea marittima –  come il polo orientatore e finalizzatore del moto missionario della Chiesa: come il centro verso cui tende il moto missionario di Pietro e, in maniera tanto chiara e documentata, quello missionario di Paolo!

La “strategia romana” domina, finalizzandole, la struttura e la finalità dell’apostolato paolino [...].

Il piano del Risorto, il soffio motore dello Spirito Santo, è questo, “va a Roma” [cfr. At 22, 21; 23, 11]: questo il comando; non verso l’Asia ma verso Roma – per guadagnare Roma –  deve essere orientato il terzo viaggio paolino!

Non a caso Cristo ha scelto un cittadino romano per aiutare Pietro a guadagnargli il centro del mondo!

Bisogna riflettere profondamente, proprio oggi, sulla strategia apostolica romana di Gesù e sulla strategia apostolica romana di Pietro e di Paolo.

Paolo viene a Roma – spinto dallo Spirito Santo – per guadagnare a Cristo il centro del mondo! A Roma (come già ad Atene) svolge un piano apostolico ben determinato. Mirò alla base (agli schiavi) come ai vertici [...]».

 

La «tesi di Cesarea» («che il Signore mi ha dato la grazia di intuire», scrive Giorgio La Pira nella citata lettera del 1° luglio 1971) trova corrispondenza in un libro del Padre Redentorista Benedetto D’Orazio, Il Mistero di Roma, edito nel 1965 («ieri ho preso un libro molto interessante [...] in vendita a Via Merulana 31» scrive il La Pira al Fanfani). Si veda soprattutto il Capo XV «Cristo alla conquista di Roma». Aveva scritto il Padre D’Orazio:

 

«Dobbiamo dire che i primi germi della fede cristiana, che poi ebbero in Roma tanto meraviglioso sviluppo, furono posti nel cuore di militari e funzionari romani residenti nelle provincie orientali. Ricordo qui il centurione di Cafarnao, il centurione del Calvario, il centurione Cornelio con i soldati della coorte italica, il proconsole di Cipro Sergio Paolo, il centurione Giulio che accompagnò Paolo a Roma, il tribuno Lisia con i legionari del presidio di Gerusalemme, ed il proconsole di Corinto Gallione, che difesero Paolo dalle furie omicide dei giudei».

 

Forse un primo nucleo della «tesi» è già nell’articolo Roma e la nuova etnarchia, scritto su invito del Padre Gemelli e pubblicato in Vita e Pensiero, 3 8 (1955), 11, pp. 615 ss.: a proposito di Pietro e il centurione Cornelio; e a proposito di san Paolo: «“Va a Roma” disse il Signore a san Paolo (che voleva invece andare altrove)».

La «tesi di Cesarea» è sviluppata in articoli pubblicati nel periodico Il Focolare del 17 ottobre e del 5 dicembre 1971, del 30 gennaio, 23 aprile e 16 luglio 1972, attraverso l’iniziativa della tre giorni di studio del novembre 1972 e 1973: vedi La pace non si può fermare, in Prospettive, 24 (settembre-ottobre 1972), pp. 10 ss.; Arco di Costantino: riflessione storico-politica, in Prospettive, 33-35 (marzo-agosto 1974), pp. 134 ss.

Ma la «tesi di Cesarea» ha la sua completa formulazione (a mio avviso) nell’articolo intitolato Chi è il Crocefisso (pubblicato in Il Focolare del 23 aprile 1972)[134] ove è intuito il «rapporto profondo e misterioso» tra la risposta di Pietro a Cesarea e la risposta del Centurione «a guardia di Gesù»:

 

«Chi è il Crocefisso? È la stessa domanda che Cristo, otto mesi avanti la sua morte, aveva Egli stesso posto a Cesarea di Filippo, quasi in modo provocatorio, agli Apostoli: – chi dicono gli uomini che io sia? E voi, chi dite che io sia? (Mt 16, 15 ss.).

Ecco la risposta: “Il Centurione e quelli che stavano con Lui, a guardia di Gesù, vedendo il terremoto e quanto succedeva, presi da gran timore, dissero: – veramente, costui era il Figlio di Dio (Mt 27, 54; Mc 15, 39) – Ed il centurione che stava lì, dirimpetto a Lui, vistolo così spirare esclamò: – “veramente quest’uomo era il Figlio di Dio”. La risposta del centurione e quella di Pietro mostrano fra di loro un rapporto profondo e misterioso; si richiamano a vicenda: l’una è infatti quasi eco e preannuncio dell’altra! “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” aveva detto appunto Pietro (Mt 16, 16)»[135].

 

 

X. Orbis “organismo internazionale”

 

1. – ‘Ius gentium’, ‘fides’ e ‘natura’ (solidarietà umana)

 

Nelle Istituzioni la definizione dello ius gentium è ricavata da Gaio (I, 3), ed il famoso passo del De officiis di Cicerone 3, 17, 68-69, è considerato dal punto di vista del diritto privato. Peraltro gli istituti sono incentrati nel concetto di fides; ed è proprio in un capitolo intitolato “Fides del n. 3 di Principî  (marzo 1939) che, sulla base del De officiis di Cicerone ed in particolare dell’esempio di Attilio Regolo (1,13,39), Giorgio La Pira afferma:

 

«Il fondamento della giustizia e, quindi, della pacifica convivenza umana è la fides. Il popolo romano considerò questo principio di giustizia come la base di ogni virtù e di ogni grandezza»[136].

 

La stessa opera di Cicerone (De off. 3, 5, 21 ss.) è ripresa nell’ultimo fascicolo di Principî (1940, pp. 29 s.):

 

«“La natura non tollera che aumentiamo con le spoglie degli altri le nostre facoltà, il nostro prestigio, la nostra ricchezza”. Parole scritte circa cent’anni prima della venuta di Cristo! Che dire se le mettiamo a confronto con le più comuni dottrine e con la frequente pratica del nostro tempo?».

 

2. – Contro il soggettivismo giuridico

 

“Solidarietà umana” è intitolato il capitolo di Principî ove è riportato il passo di Cicerone citato per ultimo, e così pure il capitolo del n. 4, aprile 1939[137], in cui è riportato Cicerone, De off. 3, 6, 26 ss. La solidarietà implica il rifiuto delle concezioni individualistica e soggettivistica del diritto e impone, in particolare nel diritto internazionale, di «andare al di là della norma pacta sunt servanda cara al positivismo giuridico» (Principî, n. 10, ottobre 1939, p. 193 n. 12) Il La Pira segue qui il Verdross: cf. ibid. p. 189 n. 2; 192 n. 9;  n. 11-12, nov. - dic. 1939, p. 218).

Ecco il fondamento romano:

 

«Tutte queste norme sono riducibili alla norma fondamentale nella quale si sustanzia la giustizia: la legge della solidarietà.

I tria praecepta iuris dei giuristi romani: honeste vivere, alterum non laedere, suum unicuique tribuere (D. 1, 1, 10, § 1) non sono che gli aspetti primi di questa legge: perché il presupposto di ogni solidarietà sta appunto nel rispetto della esistenza e della personalità altrui: così fra gli Stati come fra gli individui.

Tutti i diritti e gli obblighi internazionali - il rispetto dei patti (pacta sunt servanda), il rispetto delle promesse (promissio est servanda), il rispetto delle regole pattizie o consuetudinarie del diritto internazionale etc., hanno la loro fonte prima in questa legge della solidarietà internazionale che sposta le basi del diritto internazionale trasferendole dalla concezione individualistica e subbiettiva del diritto a quella sociale ed obbiettiva»[138].

 

3. – Giustizia e pace

 

Nell’articolo pubblicato nel 1930 su Il concetto di legge secondo San Tommaso, a proposito del «nesso organico fra i singoli enti ed il tutto», Giorgio La Pira presenta il “principio di giustizia” con le parole di Ulpiano (Digesta Iustiniani 1,1, 10 pr.): «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi», e vi connette il concetto agostiniano di pax:

 

«Questa giustizia che si profonda in ogni singolo ente e che tutti gli enti fra loro unisce ed armonizza in un equilibrio sempre mantenuto ha la sua esteriore manifestazione nella pace: perché col nome di pace devesi esprimere l’acquietarsi dei singoli enti nei loro fini particolari e di tutti gli enti nel loro unico fine universale: pace è, infatti, la tranquillità dell’ordine (S. Aug. De Civit. Dei XIX, 13)…»[139].

 

4. – Guerra giusta e “pace inevitabile”

 

Al “grande principio di giustizia” nemini aliquid detrahere, che sta a fondamento della società umana (Cicerone, De off. 3, 6, 26 ss), corrisponde l’affermazione ciceroniana che la guerra è «un modo di risolvere le questioni proprio delle belve» (Principî, n. 5, maggio 1939, p. 116).

Su questo principio Giorgio La Pira vede svilupparsi la dottrina cattolica della guerra, in particolare nel pensiero di Francisco de Victoria, «domenicano spagnolo del secolo XVI, fondatore del diritto internazionale moderno» (vedi Principî n. 4, pp. 94 ss.; n. 5, pp. 116 ss.), che rielabora una dottrina già formulata da S. Agostino e S. Tommaso. Vedi anche gli articoli firmati da Giorgio La Pira in Principî, n. 8-9, agosto-settembre 1939, pp. 160 ss. (cf. 177; 180); n. 10, ottobre 1939, pp. 189 ss.; n. 11-12, novembre-dicembre 1939, pp. 213 ss.

Commentava il La Pira:

 

«E se nel secolo V, nel XIII e nel XVI la dottrina cattolica riconosceva con tanta estrema cautela la possibilità di guerre giuste, si pensi alla vera impossibilità in cui essa si troverebbe oggi a legittimare un conflitto dal quale non potrebbe derivare che una sola cosa: la distruzione della civiltà umana e cristiana dell’Europa»[140].

 

Il punto di partenza della riflessione lapiriana è dato, oltre che dal De officis di Cicerone, dal “grande principio romano” la cui formulazione risale al giurista Cassio, secondo un passo dei libri ad edictum di Ulpiano riportati nei Digesta Iustiniani: «vim vi repellere licere Cassius scribit idque ius natura comparatur: apparet autem, inquit, ex eo arma armis repellere licere» (D. 43, 16, 1, 27;  Principî, n. 8-9, p. 160). Per altri riferimenti al diritto romano, quanto ai concetti di pax, pactio, domus, vedi supra, VII, 4.

Ma il punto di arrivo è la “tesi fiorentina” del “crinale apocalittico della storia” (si veda il citato volume Unità, disarmo, pace, Firenze 1971) e quindi la negazione, a nome delle città, dello ius belli degli Stati e l’affermazione che

 

«la pace e, perciò, l’unità fra i popoli di tutta la terra è, malgrado tutto, inevitabile»[141].

 

Orbene, la coerenza della dottrina cattolica e di questo suo “aggiornamento” lapiriano passa attraverso la precisazione fatta chiaramente da Francisco de Victoria: «si bellum utile sit uni reipublicae cum damno orbis aut christianitatis, puto eo ipso bellum esse iniustum», che il La Pira così parafrasa:

 

«che la guerra, nonostante presenti gli altri titoli di legittimità, non rechi grave danno all’organismo internazionale e, in ispecie, alla cristianità» (Principî, 8-9, p. 163; cf. 180).

 

Coerente con questa dottrina è l’intervento in Assemblea Costituente: v. infra par.6.

 

5. “Contestazione”dello ius belli e del “diritto di proprietà privata di grandi dimensioni”

 

Giorgio La Pira fa riemergere, nell’ordinamento internazionale, per la ricerca della pace, il ruolo delle città e dei popoli e anche delle nazioni; i termini “popolo” e “nazione”, secondo una corretta tradizione terminologica e concettuale romanistica, non sono usati come sinonimi. Vedi supra, VII, 4.

Viene “contestato” lo ius belli degli Stati (v. supra IX, 1), e a ciò corrisponde la “contestazione” del «diritto di proprietà privata di grandi dimensioni» (v. supra VIII, 2).

A questo aggiornamento del diritto internazionale, “fondato” (secondo Giorgio La Pira) da Francisco de Victoria, sono funzionali i concetti di “famiglia umana” e di “casa di Abramo”, di uso frequentissimo negli scritti lapiriani: v. supra VII, 4.

 

6. – “Totus mundus est quasi una res publica”

 

All’Assemblea Costituente, nell’adunanza plenaria dell’11 marzo 1947, Giorgio La Pira, nell’appoggiare gli artt. 3 e 4 del Progetto, respinge quelle teorie (da Kant a Hegel) secondo cui «non c’è un diritto internazionale anteriore a quello statale» o addirittura «la pace è un armistizio; la guerra è, invece, lo stato normale, vitale delle nazioni». A questa dottrina il La Pira contrappone quella cattolica ( a partire da Francisco de Victoria):

 

«esiste una res publica civile, che è la res publica Christianorum, che fa si che totus mundus est quasi una res publica, cioè tutto il mondo è coordinato come un’unica città»[142];

«E io richiamo anche l’attenzione sugli articoli 3 e 4 del nostro progetto. L’art.3 dice: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, e l’art.4 con una maggiore audacia, dice, in sostanza, che la Sovranità dello Stato va considerata nell’ambito della comunità internazionale»[143].

 

L’ultima nota autobiografica nel Digesto di Giorgio La Pira fa riferimento all’enciclica Pacem in terris: «2.2.74 [40 anni dopo 2.2.34: a Siena: pacem in terris]»[144].

 

 

 

 

 

Appendice bibliografica

 

Bibliografia romanistica di Giorgio La Pira[145]

 

A) Scritti editi

 

1) Contenuto processuale del senatus consultum di Augusto ai Cirenei (Studi italiani di filologia classica 7 [1929] 59-83).

2) La sostituzione pupillare (Studi in onore di P. Bonfante III [Milano 1930, estratto Pavia 1929] 271-347).

3) Precedenti provinciali della riforma giustinianea del diritto di patronato (Studi italiani di filologia classica 7 [1929] 145-154).

4) La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano (Firenze 1930) xxvii, 598 pp.

5) Riflessi provinciali del diritto tutelare classico romano (BIDR 38 [1930] 53-73).

6) Frammenti papiracei di un κατα πόδα del Digesto (BIDR 38 [1930] 151-174).

7) Il concetto di legge secondo S. Tommaso (Rivista di filosofia neoscolastica 22 [1930] 208-217).

8) Un registro catastale e un libro processuale dalla Marmarica nel nuovo papiro vaticano (BIDR 39 [1931] fasc. IV-VI, 19-39) (in collaborazione con C. Gallavotti). 

9) Un caso di “vadimonium iureiurando” nel papiro vaticano della Marmarica (Studi in memoria di A. Albertoni I [Padova 1935, estr. 1931 445-452).

10) “Compromissum” e “litis contestatio” formulare (Studi in onore di S. Riccobono II [Palermo 1932] 189-226).

11) La struttura classica del pignus (Studi in onore di F. Cammeo II [Padova 1936, estr. 1932] 1-22).

12) Necrologio di U. Ratti (Studi Senesi 46 [1932] 541-544).

13) Recensione di U. E. Paoli, Studi di diritto attico (BIDR. 41 [1933] 305-320).

14) Esegesi del Papiro Vaticano (Documento della Marmarica) (BIDR 41 [1933] 103-141).

15) La struttura classica della conventio pignoris (Studi Senesi 47, n. 1-2 [1933] 1-34 estratto); anche in Studi in memoria di U. Ratti (Milano 1934) 225-246.

16) Rilievi di Meciano sul concetto di “hereditas” (Studi Senesi 47, n. 3 [1933] 1-14 estratto).

17) La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. I. Problemi generali (Studi in onore di F. Virgilii [Siena 1934] 159-182).

18) La genesi etc. II. L’arte sistematrice (BIDR. 42 [1934] 336-355).

19) La genesi etc. III. Il metodo (SDHI. 1 [1935] 319-348).

20) La genesi etc. IV. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica (BIDR. 44 [1936-1937] 131-159).

21) Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d’Aquino (Indirizzi e conquiste della filosofia neoscolastica italiana [Milano 1934] = Rivista di filosofia neoscolastica, Supplem. speciale al vol. 26 [1934] 193-206).

22) La stipulatio Aquiliana nei papiri (Atti del IV Congresso di Papirologia [Milano 1936], 479-484).

23) La personalità scientifica di Sesto Pedio (BIDR 45 [1938] 293-334).

24) Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana (Atti del V Congresso di Studi Romani (1938), V [Roma 1946] 22-31).

25) Corso di Istituzioni di diritto romano [policopiato] (Firenze 1940). Successive edizioni, Istituzioni di diritto romano: 1944, 1948, 1952, 1954, 1955, 1956, … 1973 (le edizioni dal 1952 in poi sono in collaborazione con P. Beretta Anguissola).

 

B) Su alcuni inediti

 

Dall’inventario degli oggetti presenti nella camera del professor Giorgio La Pira, al primo piano di via G. Capponi 28, in Firenze, risultano numerosissimi manoscritti di diritto romano. All’inventario ho proceduto (con l’indispensabile aiuto di Antinesca Tilli) dopo essere comparso, il 7 giugno 1993, dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Fiorentino per il giuramento come “censore teologo” in causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio professor Giorgio La Pira.

Questi manoscritti sono conservati in un lato dell’armadio, entro due scatole di cartone, cui se ne sono aggiunte altre due (per contenere i manoscritti, prevalentemente romanistici, conservati dapprima nei due cassetti). Nell’altro lato dell’armadio è conservato, tra i molti libri di diritto, filosofia e storia, religione e politica, il volume I del Corpus Iuris Civilis (Berolini 1920) su cui il La Pira annotò alcune date della sua vita.

I manoscritti appaiono raccolti con cura dal professor La Pira. Si tratta di fogli, contenenti appunti e schemi riassuntivi, generalmente raggruppati (oltre duecento gruppi di fogli) e tenuti insieme da fermagli. Tra essi, le “prime lezioni”: ad es. del 9 novembre 1942 (“Ave Maria. Cosa è il diritto romano”) e del 12 novembre 1945. Fogli o gruppi di fogli hanno spesso un titolo, ad esempio: “Diritto romano a Huston”, “Retroterra dell’art. 2907 c.c.”, “Retroterra art. 1140”, “Retroterra art. 1146”, “Patrimonio. Retroterra art. 2740”, “Retroterra art. 1376”, “Retroterra dell’art. 587 e 588”, “Retroterra art. 1321 ss.”, “Retroterra art. 1173 [1097]”, “Il sistema. Il grande retroterra”, “Giurisprudenza e semantica”, “Metodo metafisica”, “Problemi giuridici connessi con l’unità delle cose”, “Il corso 1968-69”, “Ius-universo”, “Concetto di sistema”, “Che cosa è il diritto romano 9-XII-69”, “Labeone”, “Interpretazione”[146].

Ho scelto per una prima pubblicazione il gruppo di fogli dal titolo “Riassunto 1a lezione 18/XI/68”. La trascrizione è stata curata da Antinesca Tilli. Vedi Index 23, 1995, pp.11 ss.

 

 



 

* Articolo pubblicato in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di Luigi Garofalo, Volume I, Padova 2003.

 

[1] Lettera pubblicata (parzialmente) da F. Mercadante nella “Presentazione” del volume G. La Pira, Lettere a Salvatore Pugliatti (1920-1939), cit., Roma 1980, 43 s. Cfr. G. Crifò, Bonfante a Betti (una lettera del 1927), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 17 (1988), 512.

 

[2] G. Grosso, La Pira Giorgio, in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino 1963 (rist. 1982); analogamente B. Albanese, Giorgio La Pira (1904-1977), in Iura 28 (1977), 315 s.: «Si tratta d’una vita che seppe fondere in un solo impulso prospettive scientifiche, prospettive politiche e prospettive religiose». Giova alla riflessione il confronto con la definizione del La Pira data da Amintore Fanfani in 24 Ore, 5 maggio 1950: «un romanista che ha dimostrato essere un prudente uomo di governo e conoscitore di cose economiche»; vedi P. Roggi, I cattolici e la piena occupazione. L’attesa della povera gente di Giorgio La Pira (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Serie storica n. 2), Milano 1983, 3.

 

[3] Il telegramma-lettera è datato «Sant’Ignazio di Loyola 1955»: ora pubblicato in G. Merli - E. Sparisci, La Pira a Gronchi. Lettere di speranza e di fede (1952-1964), Pisa 1995, 59.

 

[4] Corpus Iuris Civilis, I, Berolini 1920, conservato nell’armadio della camera del prof. La Pira a Firenze, in via G. Capponi 28. Vedi la trascrizione delle note in Index, 23 (1995), 2 ss.; 9 e il commento di P. Catalano, La Pira “personalità monolitica”: le note nel Digesto, in Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, a. XLI, 5-6 (settembre-dicembre 1997), 349 ss.

 

[5] Il testo della «Prolusione» fu pubblicato in Studi in onore di F. Virgilii, Siena 1934, 159 ss.

 

[6] Su Gino Segré come “primo discepolo” di Contardo Ferrini vedi S. Schipani, Le scuole di diritto romano nella cultura contemporanea a Roma, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, VII, Napoli 2001, 371 ss.  Scriveva alla metà del secolo scorso Giuseppe Grosso, nella “Prefazione alla quarta edizione” del Manuale di Pandette di C. Ferrini (Milano 1953): «il libro del Ferrini appare oggi più vivo che mai […] una trattazione che metta a fuoco come primo piano il diritto giustinianeo, con una visione stereoscopica sulle prospettive storiche. E una impostazione siffatta rende l’opera di più immediata consultazione e utilizzazione per i giuristi odierni, in particolare per i tecnici del diritto […]». Parole di Contardo Ferrini erano state riprese da Giorgio La Pira, per la “difesa del diritto romano” contro i nazionalsocialisti, nel 1939: vedi Principî, supplemento a Vita Cristiana, n. 10, ottobre 1939, 207 s. (v. infra, III, 4). Tengo a segnalare qui che il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici del CNR (ora Sezione di Roma “Giorgio La Pira” dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR) ha ripubblicato Principî, con Nota introduttiva di Giorgio La Pira, ed. Giappichelli, Torino 2001 (indici a cura di M. Cellurale ed E. Santorelli).

 

[7] Relazione ora pubblicata in Index, 23 (1995), 7.

 

[8] Su cui vedi P. Frezza, Giorgio La Pira romanista, in Index, 23 (1995), 21 ss.

 

[9] Vedi la relazione citata sopra, n. 7.

 

[10] A proposito di systema  e ars, R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 28 nt. 6, rinvia al La Pira, «dal quale vi è ancora molto da imparare» (cfr. ibid. 137 nt. 13; 544; infra I, 4). Su giustizia e sistema della giurisprudenza romana v. anche G. G. Archi, Ricordo di Giorgio La Pira (1904-1977), in SDHI 44 (1978), 627 ss.

 

[11] Vedi infra, VII, 2. Sul “tomismo lapiriano” vedi la rassegna di P. A. Carnemolla, Un cristiano siciliano. Rassegna degli studi su Giorgio La Pira (1978-1998), Caltanissetta - Roma 1999, 196-212.

 

[12] Vedi infra, VII, 3. Sulle differenze tra il pensiero del Maritain e quello del La Pira, quanto alla distinzione individuo-persona, al bene comune, al rapporto società e Stato e alla “teoria della nuova  cristianità”, vedi  P. A. Carnemolla, Un cristiano siciliano cit., 213-253.

 

[13] Gli scritti riguardanti il diritto costituzionale sono stati oggetto di vari studi, tra cui quello del professore fiorentino Ugo De Siervo (attualmente giudice della Corte Costituzionale), nel volume che raccoglie vari scritti di Giorgio La Pira (tra il 1942 e il 1948) che attengono, prevalentemente, al diritto costituzionale, insieme ad una relazione ed alcuni interventi all’Assemblea Costituente: G. La Pira, La casa comune. Una Costituzione per l’uomo, Cultura Editrice, Firenze 1979. Sul contributo di Giorgio La Pira ai lavori dell’Assemblea Costituente mi limito qui a menzionare gli scritti di G. Lazzati, di S. Grassi, di N. Occhiocupo, di G. Galloni: vedi  la rassegna di P. A. Carnemolla,  Un cristiano siciliano cit., 262-276 (si consideri in particolare l’appunto di Giuseppe Lazzati riportato a p. 266 n. 24: «La dimostrazione doveva avvenire di fronte alle concezioni individualiste liberal-borghesi e a quelle collettiviste marxiste  e impegnava lo studioso che in Tommaso d’Aquino e nel diritto romano trovava le strutture logiche  e giuridiche della Costituzione»); quanto al contesto politico ed ecclesiale vedi V. Peri, La Pira Lazzati Dossetti. Nel silenzio la speranza. Roma 1998, partic. 113 s.

 

[14] Gli scritti riguardanti l’ordinamento internazionale (guerra e pace, “sovranità” del pontefice romano, “valore delle città”), nei quali l’originalità del La Pira raggiunge forse la forma più nuova di aggiornamento della dottrina cattolica,  non sono stati ancora oggetto di studi specialistici. Sono invece innumerevoli i saggi sul pensiero e l’azione di Giorgio La Pira operatore di pace, a cominciare dagli articoli del Padre Mario Castelli, direttore di Aggiornamenti sociali nel decennio ‘57-’67. Questa rivista milanese dei Gesuiti documentò e sostenne, negli anni Cinquanta e Sessanta, le iniziative di La Pira «in favore dei poveri e della pace»; vedi l’articolo di M. Castelli scritto in occasione della morte del Professore: Ringraziamento a Giorgio La Pira, in Aggiornamenti Sociali, dicembre 1977, 673 ss.; cfr. Carteggio di La Pira con Malenkov e Chruscev. Le armi atomiche. Religione e realismo, a cura di M. Castelli, estr. da Aggiornamenti Sociali, XVI, nn. 2 e 3 (febbraio e marzo 1965), 32 pp.

 

[15] Vedi G. La Pira, Esame di coscienza di fronte alla Costituente, in Costituzione e costituente. Atti della XIX Settimana sociale dei Cattolici d’Italia, Firenze 22-28 ottobre 1945, Roma 1946, 282. Vedi anche infra, V, 5, sul diritto di sciopero. A ben vedere, l’opera di Giorgio La Pira, insieme a quelle di Giuseppe Grosso, e, per altro verso, di Francesco De Martino (v. infra, III, 4), si inserisce «in un fenomeno notevolissimo di impegno civile di romanisti-politici, che accompagna – ciò non è senza significato – quel ruolo guida assunto nel campo internazionale del diritto romano dagli studiosi italiani negli ultimi decenni (per riconoscimento della stessa scienza tedesca)»: così ebbi a scrivere trent’anni or sono, in occasione della morte di Giuseppe Grosso (Il prof. Grosso uomo politico e studioso, in Il nostro tempo, Torino, 4 novembre 1973); cfr. Giuseppe Grosso con noi, in Index 5 (1974-75), IX ss.

 

[16] Il discorso è pubblicato in La Badia. Quaderni della Fondazione Giorgio La Pira, 4 (5 novembre 1980), 12 ss.; cfr.  P. Catalano, La Pira “personalità monolitica” cit., 353; 359 ss.

 

[17] In quanto “censore teologo” nella Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio professor Giorgio La Pira, ho potuto disporre  dei 19 volumi contenenti gli scritti “minori” dal 1919 al 1977: G. La Pira, Scritti editi (citati in seguito con indicazione del volume e della pagina). Si veda la Bibliografia cronologica degli scritti di Giorgio La Pira a cura di G. Morgante, R. Di Levrano, P. Puteo, L. Alfieri e G. Capano. Coordinamento scientifico di Vittorio Peri, Roma ottobre 1999 (pro manuscripto).

 

[18] Vedi P. Catalano, La Pira “personalità monolitica”: le note nel Digesto cit.

 

[19] Studi pubblicati tra il 1934 ed il 1937. Citerò dalle “Dispense ad uso degli studenti”: G. La Pira, La genesi del sistema nella giurisprudenza romana, Firenze 1972, di cui riporto qui l’indice: «I. I problemi generali. II. L’arte sistematica. III. Il Metodo. IV. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica».

 

[20] Pubblicato nel Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano  “V. Scialoja” 45 (1938), 293-234.

 

[21] Stampato dopo la guerra: Atti del V Congresso nazionale di Studi Romani, vol. V, Roma 1946, 22-31.

 

[22] La genesi del sistema nella giurisprudenza romana cit., 80.

 

[23] La genesi cit., 87 (v. supra, 1).

 

[24] R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 137; cfr. 544.

 

[25] Corso di Istituzioni di diritto romano. Gruppo universitario fascista, Firenze, anno accademico 1939-1940, XVIII (dispense poligrafate ad uso degli studenti), Editrice Universitaria, Firenze 1940, 680 pp.

 

[26] Istituzioni di diritto romano, Editrice Universitaria Firenze 1948, 444 p. (litografato); 1973, 161 pp. (dispense ad uso degli studenti); v. infra, “Appendice bibliografica”.

 

[27] Corso di Istituzioni di diritto romano cit., 84 s.; Istituzioni di diritto romano cit., 37.

 

[28] G. La Pira, Corso di Istituzioni di diritto romano, cit., 25 s. (queste due pagine non si ritrovano, curiosamente, nelle Istituzioni cit.).  

 

[29] Corso di Istituzioni di diritto romano, cit., 27-44;  Istituzioni di diritto romano, cit., 1-11.

 

[30] Corso cit., 39 s.; Istituzioni cit., 8 s.

 

[31] Corso cit., 42-44; Istituzioni cit., 10 s.

 

[32] Vedi la “Nota introduttiva” del 1974, VI: «Bisogna  leggere così i dodici numeri di Principî: vedere ogni numero come si vede un barometro che indica la tempesta che si approssima!».

 

[33] “Nota introduttiva” cit., VIII.

 

[34] “Nota introduttiva” cit., VIII-IX.

 

[35] In Bollettino di Studium, V, maggio 1939, n. 3, 6 [= G. La Pira, Scritti editi,  vol. IV, 98 s.].

 

 

[36] La genesi cit., 13.

 

[37] La genesi cit., 8-11; 14.

 

 

[38] Cfr. Index 23 (1995),  31.

 

[39] G. La Pira, Lettere a casa (1926-1977), a cura di  D. Pieraccioni, Milano 1981, 94 s. Cfr. Index cit., 31 s.

 

[40] Vedi G. La Pira, Lettere a Salvatore Pugliatti (1920-1939), Roma 1980, 145; a proposito di questa lettera vedi G. Dossetti, Un testamento fatto di parabole, in Quaderni della Fondazione La Pira 1 (dicembre 1987) [X Anniversario della morte di G. La Pira], 9; cfr. Index cit., 32.

 

[41] Vedi supra, I, 2, nota 20; cfr. Index cit., 32 s..

 

[42] Principî n. 10 (ottobre 1939), 207 s.

 

[43] La lettera è  pubblicata in Index 30 (2002). Il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici del CNR (ora Sezione di Roma ‘Giorgio La Pira’ dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR) ha ripubblicato Individualismo e diritto romano privato di Francesco de Martino, con “Introduzione” del 1979 (indice delle fonti a cura di M. Cellurale).

 

[44] Testo pubblicato integralmente in Index 23 (1995), 11-14.

 

[45] Unità disarmo e pace, Firenze 1971, 150 ss.

 

[46] Vedi già l’articolo “Tendere al centro” in  Il Carroccio, 11 (1932), 408 ss. (= G. La  Pira Scritti editi, vol. II, 302 ss. ); gli articoli su Gesù Cristo in Gioventù italica 1934 (= vol. III, 43; 61; 210); e poi, ad es., “Perché la pastorale” in Cronache sociali, 1 (1947), nr. 10, 11 e 12 (= vol. V, 485 ss.): la teologia cristocentrica, che è teologia dell’intervento, contro il «fissismo integralista».

 

[47] Sulla «intima trama teocentrica della storia» e gli «eventi della storia di Roma» vedi già “Spiritualità cristiana e spiritualità laica” in Studium 44 (giugno 1948) nr. 6, ripubblicato, nel giugno 1971, in Il Focolare, n. 12 (= vol. VI, 139 ss.; partic. 144). Per uno dei molti riferimenti all’opera di Vito Fornari v. vol. VIII, 72 (anno 1953).

 

[48] Vedi l'intervento pubblicato in Quaderni latinoamericani 1 (1977), Firenze, Cultura Editrice, 79; cfr. Index 23 (1995), 42; Il Veltro 41, 5-6 (settembre - dicembre 1997), 364 s.

 

[49] Il gesuita Antonio Vieira, difensore degli indios e degli ebrei, fu autore della teoria del “Quinto Imperio”, da lui difesa con efficacia di fronte all’Inquisizione. Giorgio La Pira, nella “Presentazione” di una antologia di scritti vieiriani, curata dal Padre A. Guidetti (A. Vieira, Quattro prediche agli uomini di governo, Centro Studi Sociali, Milano 1960), pone una “domanda essenziale”: «che rapporto misterioso, organico, finalizzatore esiste fra la storia sacra (suite de la religion) e la storia profana (les empires)?» (= Scritti editi, vol. XII, 265); cfr. la “lettera circolare” alle suore claustrali del 19 dicembre 1960, a proposito del Bossuet e della biblica profezia di Daniele (vol. XII, 593).

 

[50] La genesi cit., 11.

 

[51] La genesi cit., 12 s.

 

[52] Corso di Istituzioni di diritto romano cit., 13; Istituzioni cit., VII.

 

[53] Corso di Istituzioni cit., 41 s.; Istituzioni cit., 10 s.

 

[54] Principî, n. 1 (gennaio 1939), 1-3.

 

[55] Cfr. G. La Pira, Scritti editi, vol. V, 225 ss.

 

[56] Vol. V,  230.

 

[57] Vol. V, 277.

 

[58] Vol. V, 568-580.

 

[59] Vol. IV, 224.

 

[60] Vol. IV, 388; e la critica allo “stato liberale” e allo “stato marxista”, ibid. 409.

 

[61] Vol. VI, 46 s.

 

[62] Vol. VI, 47.

 

[63] Vol. X, 164; e nel 1960 (vol. XII, 492): «si voleva laicizzare l'Europa e il Mediterraneo».

 

[64] Vol. XI, 30; cf. 102.

 

[65] Vol. XII, 152. Cfr. P. Catalano, A proposito dei Seminari “Da Roma alla Terza Roma”, in Index 23 (1995), 459 e Id., Elementi romani della cosiddetta laicità, ibid., 479, su Virgilio «profeta laico» secondo il La Pira.

 

[66] Istituzioni di diritto romano cit., 37.

 

[67] Loc. cit. Tuttavia, nel sovrapporre a Gaio (2,13, e 1,54) i concetti moderni di “soggetto” e “oggetto”, l'autore finisce con dire dei servi: «Non sono soggetti ma oggetto di diritto, quindi non possono essere titolari di rapporti giuridici propri»  (Istituzioni cit., 45); cfr. l'uso dei concetti moderni di “personalità giuridica”, “capacità giuridica”, “capacità di agire”, “persona giuridica”, ibid. 15-28.

 

[68] Istituzioni di diritto romano cit., 62; cfr. 48.

 

[69] Op. cit., 62 s.

 

[70] Vedi La Nazione, 8-9 agosto 1943, n. 190 (= G. La Pira, Scritti editi, vol. IV, 504); cfr. Principî, 1-2, gennaio-febbraio 1940, 3 s.

 

[71] Architettura di uno Stato democratico, Roma 1948 (= G. La Pira, Scritti editi, vol. VI, 11); Per una architettura cristiana dello Stato, Firenze 1954, 194.

 

[72] In Cronache sociali, 31 gennaio 1948 (= vol. VI, 93).

 

[73] Loc. cit.; vedi altresì gli Atti della Commissione per la Costituzione, circa le “comunità naturali”: vol. V, 352; cfr. XIII, 198; 302 s.; 352.

 

[74] Discorso al Consiglio comunale del 12 ottobre 1954 (= vol. IX, 309).

 

[75] Cfr. Di fronte all’aborto in L’Osservatore Romano, 19-20 marzo 1976 (= vol. XIX, 289 s.).

 

[76] Azione Fucina, 10 ottobre 1941, n. 31(= vol. IV, 301). Sulla “persona umana” vedi il libro Il valore della persona umana, I ed. 1947 (la “Premessa” è datata «Festa dell'Assunta 1943»), II ed. 1962 (= vol. XXVII); vedi già in Principî; poi in Studium 37 (luglio 1941) n. 7 (= vol. IV, 284 ss.): «Tutto converge verso questo centro: il “valore” di Cristo»; cf. Studium 46, dic. 1950, n. 12 (= vol. VI, 515). Si ricordino soprattutto le lezioni su I problemi della persona umana, tenute presso l'Accademia Romana S. Thomae Aq. et Religionis Catholicae, pubblicate nel 1943 (= vol. IV, 427 ss.): «l'individualismo è la patologia della persona» (437).

 

[77] Vedi I problemi della persona umana cit. (vol. IV, 453).

 

[78] Vol. V, 355. Mette conto notare che per lungo tempo gran parte del potere giudiziario e la stessa Corte Costituzionale volevano distinguere lo “sciopero politico”, per non considerarlo lecito. In una linea interpretativa analoga a quella di Giorgio La Pira si pose invece il romanista politico a lui più vicino: Giuseppe Grosso (v. supra, “Notizie preliminari” 1 e 2); mi riferisco in particolare allo scritto Il diritto di sciopero e l’”intercessio” dei tribuni della plebe, in Rivista  Italiana per le Scienze Giuridiche, 1952-53, 397 ss., ristampato nel volume, apparso postumo, G. Grosso,Tradizione e misura umana del diritto, Milano 1976, 267 ss. (con “Introduzione” di G. Pugliese, che considerò tale scritto «saggio non raggruppabile»: op. cit., 14 s.).

 

[79] Sulla nozione di “potere negativo” vedi, inizialmente, in Aggiornamenti sociali, le osservazioni del direttore di questa rivista, Mario Castelli (Aggiornamenti sociali, giugno 1967, 451; cfr. ibid., aprile 1981, 283) e, dello stesso autore, un articolo inedito conservato nel “Fondo Castelli” (presso la sede nazionale delle ACLI in Roma). Sul Padre Castelli vedi P. Parisi  e altri, Mario Castelli S.J., laicità come profezia, Soveria Mannelli 1998.

 

[80] Genesi della giurisprudenza romana cit., 17.

 

[81] Cf. Principî, 1-2, gennaio - febbraio 1940, 3 s.

 

[82] In  Il Frontespizio, 9 (luglio 1937) n. 7 (= G. La Pira, Scritti editi, vol. III, 421).

 

[83] Principî, 11-12, novembre-dicembre 1939, 236.

 

[84] In  Il Frontespizio, 10 (luglio 1938) n.7 (= G. La Pira, Scritti editi, vol. III, 507 ss.).

 

[85] In Vita Cristiana, 10, gennaio - febbraio 1938, n.1 (= vol. III, 436).

 

[86] “Colloquio a Badia”, domenica 5 marzo 1961, in R. Poggi, I colloqui della Badia, Firenze 1989 (= vol. XIII, 138).

 

[87] “Colloquio a Badia”, domenica 21 ottobre 1962, ibid. ( = vol. XIV, 419).

 

[88] G. La Pira, Lettere a Salvatore Pugliatti cit., 65 s.

 

[89] G. La Pira, La sostituzione pupillare, in Studi P. Bonfante, III, Milano 1930 (estr. Pavia 1929), 292 s.

 

[90] S. Mazzarino, Vico, l’annalistica e il diritto, Napoli 1971, 67. Fondamentale è, nell’insegnamento del La Pira, il riferimento al Vico: vedi le lettere del 10 e del 16 novembre 1927: Lettere a Salvatore Pugliatti cit., 74; Lettere a casa (1926-1977) cit., 95.

 

[91] G. La Pira, La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze 1930, 87.

 

[92] Anche con il titolo Di fronte all’aborto in L’Osservatore Romano, 19-20 marzo 1976; ristampato in G. La Pira, Il sentiero di Isaia, Firenze 1978, 661 ss.

 

[93] Sulla correlazione tra le riflessioni epistemologiche contenute in questo articolo e il tema della «Prolusione» vedi P. Grossi, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950 , Milano 1986, 118 s.

 

[94] G. La Pira, Il diritto naturale nella concezione di San Tommaso d’Aquino, in Indirizzi e conquiste della filosofia neoscolastica italiana, Supplemento speciale al vol. 26 della Rivista di filosofia neoscolastica (Milano 1934).

 

[95] Principî 1, gennaio 1939, 2.

 

[96] J. Maritain, La persona e il bene comune (trad. ital.), Brescia 1978, 18; cfr. G. Galeazzi, Maritain e La Pira: aspetti di un confronto, in Aggiornamenti sociali 31/1 (gennaio 1980), 35. Lo scritto cui si riferisce il Maritain è G. La Pira, I problemi della persona umana, in Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aq. et Religionis Catholicae, n.s., 8 (1943), 49 ss. (ivi, 68, i riferimenti a Cicerone e Seneca). La dimensione della « persona umana » era illuminata, nel pensiero di Giorgio La Pira, dalla « dimestichezza con il diritto romano »: così G. Spadolini, Maestro di diritto romano, in La Stampa a. 111 n. 254 (8 novembre 1977), 3. Cfr. supra “Notizie preliminari”, 3 n. 12;  V, 4.

 

[97] L’articolo, datato Firenze, gennaio 1974, è ripubblicato in G. La Pira, Il sentiero di Isaia cit., 605 ss.

 

[98] G. La Pira, La successione ereditaria cit., 494; cfr. 160 ss.

 

[99] G. La Pira, La famiglia sorgente della storia, in Il sentiero di Isaia cit., 611 s.

 

[100] G. La Pira, op.ult. cit.  607 s.

 

[101] G. La Pira, op.ult. cit. 613 s.

 

[102] Il discorso è ripubblicato in Giorgio La Pira Sindaco III, Firenze 1989, 57 ss.

 

[103] Op.ult. cit. 60. 

 

[104] Vedi i discorsi tenuti a Torino ed a Budapest nel 1971: Il sentiero di Isaia cit., 499 ss.; 511 ss.

 

[105] G. La Pira, Le città sono vive, Brescia 1957, 24 (ed. 1978, 30). Vedi già il discorso su Il valore delle città, pronunciato a Ginevra il 12 aprile 1954, ripubblicato in Giorgio La Pira Sindaco I, Firenze 1988, 385; testo in parte riportato in Index 23 (1995), 33 ss. 

 

[106] Per un uso dell’interpretazione lapiriana vedi P. Catalano, Vigenza dei principi del diritto romano riguardo ai “diritti dei nascituri” in Per una dichiarazione dei diritti del nascituro, a cura di A. Tarantino, Milano 1996, 131 ss. Id., Il nascituro tra diritto romano e diritti statali in Culture giuridiche e diritti del nascituro, Milano 1997, 87 ss. Lo scontro tra sistemi giuridici va considerato nel quadro del conflitto demografico: v. Id., in Index 25 (1997), 83 ss. Per un’applicazione odierna del diritto romano a vantaggio dei concepiti, vedi R. Lotufo, Investigação de paternidade e alimentos en favor do nascituro, in Index vol. ult. cit., 201 ss.

 

[107] G. La Pira, L’aborto non è soltanto l’uccisione di un nascituro ma uno sconvolgimento nel piano della storia, cit. supra.

 

[108] Istituzioni di diritto romano cit., 181 ss.; 192 ss.

 

[109] In Bollettino di S. Marco, 5 agosto 1943, n. 5 (=  G. La Pira, Scritti editi, vol. IV, 502).

 

[110] Vol. V, 312; 335.

 

[111] Vol. XII, 24.

 

[112] Si veda ad es. il messaggio per il convegno di  Studi Sassaresi su “Autonomia e diritto di resistenza” (1971), riportato infra, IX, 1.

 

[113] G. La Pira, La contestation des jeunes in Comprendre - Revue de politique de la culture, Venise, 35-36, 161 s.

 

[114] Testi riportati più ampiamente in Index 23 (1995), 35 ss. La dottrina è così espressa già nel 1953 (vol. VIII, 279); cf. la lettera  a Pella del 3 dicembre 1953 (ibid. 345).

 

[115] Vol. X, 187.

 

[116] Lo ricordava Paolo Frezza in Index 23 (1995), 21; vedi anche F. Fabbrini, L’influenza del diritto romano sulla spiritualità di Giorgio La Pira in La Pira oggi. Atti del 1° Convegno di studi sul messaggio di Giorgio La Pira (Firenze 4-7 novembre 1991), Firenze 1983, 95. Circa il rapporto tra Giorgio La Pira e Ho Chi Minh v. ad es. vol. XIX, 155; 314 s.; 320.

 

[117] Questo mi conferma Mario Primicerio, collaboratore del Professore in quel viaggio, docente della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Firenze, Sindaco della città alla fine del XX secolo. Sugli aspetti politici  (e religiosi) della vicenda vedi  P. A. Carnemolla, Un cristiano siciliano cit., 65-67; brevemente M. De Giuseppe, Giorgio La Pira.Un sindaco e le vie della pace, Milano 2001, 132 ss.

 

[118] Vedi Valeur des villes. Discours prononcé par M. Le Professeur Giorgio La Pira, Maire de Florence, le 12 Avril 1954 à Genève, à l’occasion d’une reunion du Comité International de la Croix Rouge, Firenze 1954. Cfr. supra, n.104. 

 

[119] G. La Pira, Unità disarmo e pace cit., 16 ss.

 

[120] Vedi gli appunti pubblicati in Index 23 (1995), 11-14.

 

[121] Vedi la rivista Studi Sassaresi, Serie III, vol. 3 (anno accademico 1970-71), ed. Giuffrè, Milano 1973, 7 s.

 

[122] Vedi G. La Pira, Il sentiero di Isaia, Firenze 1978, 571.

 

[123] G. Miligi, Gli anni messinesi e le “parole di vita” di Giorgio La Pira, Messina 1995, 225-231 (cfr. 217 s.); vedi però Index, 23 (1995), 30 s.

 

[124] Vedi Istituzioni di diritto romano cit., 194; 196. Vedi supra (VIII,1) circa la “intrinseca differenza” rispetto alla “proprietà moderna”.

 

[125] Testimonianze, 25, 1960, 380 ss.(= G. La Pira, Scritti editi, vol. XII, 270 ss.).

 

[126]  Giorgio La Pira Sindaco cit., I, 63 s. (= vol. VII, 112 s.).

 

[127] Vedi G. La Pira,  Il sentiero di Isaia cit., 401; 404.

 

[128] Su Gerusalemme, Betlemme e Roma, sulla “stella della pace” e il Corano, vedi P. Catalano, Da Roma a Betlemme. A proposito della “strategia romana” di Cristo e degli Apostoli secondo Giorgio La Pira, in Studium a. 97, 2 (marzo - aprile 2001), 220-222; 226 s.

 

[129] Pubblicati nel periodico Il Focolare. Vedine la ripubblicazione: Il fondamento e il progetto di ogni speranza, a cura di C Alpigiano Lamioni e P. Andreoli, prefazione di G. Dossetti, Città del Vaticano 1992.

 

[130] La dottrina lapiriana della “strategia romana” ha profonde radici nel cristianesimo dei primi secoli. A proposito del censimento a Betlemme e della “cittadinanza romana” di Gesù, mette conto ricordare alcuni passi delle Historiae adversus paganos di Paolo Orosio: «Igitur eo tempore, id est eo anno quo firmissimam verissimamque pacem ordinatione Dei Caesar conposuit, natus est Christus, cuius adventui pax ista famulata est, in cuius ortu audientibus hominibus exultantes angeli cecinerunt “Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. [...] Tunc igitur natus est Christus, Romano censui statim adscriptus ut natus est. [...] hanc urbem nutu suo auctam defensamque in hunc rerum apicem provexerit, cuius potissime voluit esse cum venit, dicendus utique civis Romanus census professione Romani». Paolo Orosio, sacerdote spagnolo, esule dalla patria invasa dai Vandali, si recò prima in Palestina e poi presso Agostino, per consiglio del quale scrisse, intorno al 417, la storia dell’umanità dalla creazione del mondo sino ai giorni suoi. Come è noto, le Historiae adversus paganos di Paolo Orosio furono ampiamente utilizzate da Ibn Khaldun.

 

[131] Lettera pubblicata in A. Fanfani, Giorgio La Pira. Un profilo e 24 lettere, Rusconi, Milano 1978, 151 ss.

 

[132] Vedi Il fondamento cit., 160 ss.

 

[133] Vedi Il fondamento cit.,  203 ss.

 

[134] Vedi Il fondamento cit., 237 ss.

 

[135] La riflessione sulla milizia romana e la sua disciplina, e in particolare sul ruolo dei centurioni nel Nuovo Testamento, ha profonde radici nella letteratura cristiana antica: basti ricordare il panegirico del centurione Gordio scritto da Basilio di Cesarea, che riferisce le parole del martire. Della “fede” del centurioni tratterò in uno scritto (già preannunciato in occasione del Convegno di Padova e Venezia): “Non inveni tantam fidem in Israel”.

 

[136] Principî, n.3, marzo 1939, 61.

 

[137] Principî, n.5, maggio 1939, 92 ss.

 

[138] Principî, n.10, ottobre 1939,  193 s.

 

[139] In  Rivista di filosofia neoscolastica, 22 (1930), 211 (= G. La Pira, Scritti editi, vol. II, 144).

 

[140] Principî, n. 5, maggio 1939, 117.

 

[141] G. La Pira,  Unità, disarmo e pace cit., 91.  Sulla inevitabilità dei negoziati e della pace vedi anche G. La Pira, Scritti editi, vol. XIX, 270.

 

[142] Vol. V, 528 s.; cfr., per gli anni successivi, ad es. vol. XIX, 256; 266.

 

[143] Vol.V,  528.

 

[144] La trascrizione di questa riga è dovuta ad Antinesca Tilli, già segretaria di Giorgio La Pira. Così pure la trascrizione degli appunti datati «Siena 2/2/74 Festività della Madonna» (Archivio della Fondazione Giorgio La Pira, busta 26, azzurre, fasc.4), preparati dal Professore per la conferenza tenuta al Circolo Giovanni XXIII di Siena: vedine la pubblicazione in P. Catalano, La Pira “personalità monolitica” cit., 361 ss.

 

[145] Sul lavoro universitario di Giorgio La Pira vedi Index 23 (1995), 5  ss.; e alcune osservazioni di F. Milazzo, Giorgio La Pira professore di diritto romano, Associazione Giorgio La Pira “ Spes contra spem”, Pozzallo 2000.

 

[146] Dell’inedito “Labeone” ha trattato brevemente Paolo Frezza in Index, 23 (1995), 21 ss. Questi per errore attribuì al La Pira un dattiloscritto di Luigi Lombardi Vallauri (sulla scienza del diritto) unito agli appunti manoscritti su “Interpretazione”.