N. 4 – 2005 – Note & Rassegne

 

Opere e linguaggio dei giuristi romani

 

Cristiana Rinolfi

Università di Sassari

 

 

Due recenti pubblicazioni, dedicate alla giurisprudenza romana e al suo linguaggio giuridico, riproducono gli atti dei convegni, frutto dell’incontro interdisciplinare tra gli studiosi nel quadro del Progetto di ricerca, Il latino del diritto e la sua traduzione. La traduzione dei Digesta di Giustiniano: Il Linguaggio dei Giuristi Romani [Università di Lecce – Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Studi di Filologia e Letteratura 5], a cura di O. Bianco e S. Tafaro, Congedo editore, Galatina 2000;“Scientia iuris” e linguaggio nel sistema giuridico romano, a cura di F. Sini e R. Ortu [Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche 1], Giuffrè, Milano 2001.

 

Il primo lavoro pubblica gli Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Lecce, il 5-6 dicembre 1994. Nell’Introduzione il Tafaro sottolinea l’importanza dei colloqui di carattere interdisciplinare, poiché essi completano le singole conoscenze. Il convegno, che s’incentra sul linguaggio tecnico della scientia iuris, mira, infatti, ad «un avanzamento scientifico delle conoscenze sul diritto romano, visto come momento della realtà romana, guardando al passato, ma non senza ammiccare al presente». Il primo contributo, La ‘terminologia matrimoniale’ nelle costituzioni di Costanzo II: uso consapevole della lingua e adattamento politico, di G. de Bonfils, procede ad una analisi del vocabolario relativo al matrimonio. L’atto di sposarsi dell’uomo veniva indicato con la locuzione ducere uxorem, poiché in origine lo sposo conduceva l’uxor nella propria casa, per sottoporla alla manus. Tale espressione non mutò di significato e venne utilizzata in modo costante presso i giuristi del III e del IV secolo d.C. Rimase immutato fino ai giuristi postclassici anche l’uso del verbo nubere, termine indicante l’azione di sposarsi delle donne, derivato dall’uso delle spose di velarsi il capo. Questo vocabolario matrimoniale risulta sporadico nella legislazione del IV secolo, mentre l’uso è più frequente nel Codice giustinianeo. Dall’analisi degli atti normativi di Costanzo II e Costante, si può affermare che il raro utilizzo di tale terminologia nel IV secolo non derivò da «un processo degenerativo della lingua». Al contrario, si descrissero alcune fattispecie matrimoniali criminose con dei voluti barbarismi, proprio per impedire che, con l’uso delle espressioni classiche corrette, questi reati si potessero accostare al matrimonio romano. Segue poi “Negotiantes-humiliores” in un testo di Ulpiano, di E. Höbenreich, dove si analizza il passo ulpianeo tratto dall’VIII libro de officio proconsulis, conservato in D. 47, 11, 6 pr. Qui il giurista severiano descrive alcuni comportamenti criminosi contro l’annona. In riferimento alle pene previste per tali crimini, Ulpiano procede alla distinzione tra negontiates e humiliores, suddivisione ricondotta dalla communio opinio alla dicotomia honestiores-humiliores. Dall’analisi del testo appare che la distinzione honestiores-humiliores sarebbe da riportare all’interno della categoria dei negontiates, cioè coloro che svolgevano l’attività commerciale. Nell’intervento successivo M. Marrone procede a delle Osservazioni su D.50.16, il titolo delle Pandette De verborum significatione, la cui lettura origina diverse perplessità. In particolare, si rileva come l’ordine dei verba non sia né alfabetico, né per materia. Il disordine fu spiegato sulla base della famosa teoria delle masse del Bluhme (Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten, in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 4, 1820, pp. 257 ss.), per cui i compilatori giustinianei procedettero alla lettura congiunta delle opere relative alla massa in questione. Tuttavia, secondo l’A., questa osservazione «spiega ma non giustifica». Oltre al disordine nella disposizione dei frammenti, il titolo si presenta disomogeneo, per la eterogeneità delle varie significationes. Nel titolo si raccolgono ulteriormente alle interpretazioni della giurisprudenza, che indicavano gli orientamenti generali, le numerose definizioni; tuttavia paiono assenti «le definizioni più familiari alla tradizione romanistica», come, ad esempio, le definizioni celsine di ius ed actio. Questo fatto può sostenere l’ipotesi secondo cui l’intento dei compilatori fu di rendere D. 50, 16 «un titolo “sussidiario” dove far posto alle significationes che non avevano riscontro altrove nella compilazione». Nel suo intervento, Di nuovo sulla «definitio» fra retorica e giurisprudenza, R. Martini riaffronta il tema delle definitiones già intrapreso in indagini precedenti. In tal modo, lo studioso ripercorre le ricerche di due autori spagnoli, J. Iglesian Redondo (La tecnica de los juristas romanos, Madrid 1987) e F. Reinoso-Barbero («Definitio periculosa»: ¿Javoleno o Labeon?, in BIDR 90, 1987, pp. ss. 285 ss.). R. Quadrato, in L’abuso de diritto nel linguaggio romano: la “regula” di “Gai Inst.” 1.53, analizza il brano in cui si afferma che «male nostro iure uti non debemus», in cui Gaio appare schierarsi contro un uso abnorme dei propri diritti, attraverso la declamazione di una precisa regula. Tuttavia, la sua esortazione «rimase senza gli auspicati sviluppi normativi: un’istanza di fatto inascoltata, un’aspettativa delusa». Siete prevenciones en la interpretación del lenguaje jurisprudencial è il titolo del contributo di F. Reinoso-Barbeiro, il quale propone per lo studio del linguaggio giurisprudenziale alcuni criteri a suo avviso necessari per l’interpretazione delle numerose similitudini presenti nel Digesto. V. Giodice-Sabbatelli, Il catalogo degli “iura” e “constituere” nel proemio delle Istituzioni gaiane, procede ad un’analisi etimologica del termine constituere, utilizzato nel liguaggio giuridico in quasi tutte le sue accezioni. Il termine si rinviene nel proemio del manuale gaiano che descrive gli iura del popolo romano, dove constituere indica l’attività normativa del princeps. In tale brano si può rinvenire la «persuasione gaiana che la lex e gli atti ad essa in vario modo assimilabili sono manifestazioni imperative e stabili all’interno dell’ordinamento giuridico del popolo romano». S. Schipani procede ad un Primo rapporto sull’attività della ricerca: “Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei “Digesta” di Giustiniano. L’A. descrive alcuni aspetti dello svolgimento del programma, il cui obiettivo di tradurre il Digesto consiste nella «‘ripenetrazione’ dell’uso diretto» da parte dei suoi destinatari, «i giuristi del sistema romanista». Dedicato a La negazione del linguaggio precettivo dei sacerdoti romani, è l’indagine di F. Sini, nella quale si rileva che il latino dei documenti sacerdotali era precettivo, e si connotava in senso negativo, come l’uso frequente del verbo negare. Queste caratteristiche sono confermate da alcuni frammenti di derivazione sacerdotale, che mostravano l’interpretatio di auguri e pontefici (Servio Dan., Aen. 2, 351; Cicerone, De div. 2, 42-43; 2, 77; De leg. 2, 58; De dom. 136; Gellio, Noct. Att. 4, 6, 9-10; 5, 17, 2; 10, 15, 1-5). Le motivazioni teologiche e giuridiche sottese alla negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti era la preservazione della pax deorum, teorizzata dall’interpretatio sacerdotale. Il rapporto di amicizia tra uomini e dei, infatti, costituiva il fondamentale elemento del sistema giuridico-religioso romano. Conclude il volume L. Zurli, Sulla formula del negozio fiduciario, il quale analizza in particolare, sotto il profilo della fiduciae causa, un frammento de De litteris singularibus, da attribuire a M. Valerius Probo Berijtus, e il documento epigrafico detto Formula Boetica.

 

La seconda opera presa in esame, che riproduce gli Atti del Convegno di Studi svoltosi a Sassari il 22-23 novembre 1996, si apre con la Presentazione e breve cronaca del Convegno di F. Sini, in cui si sottolinea la rilevanza dell’incontro, in quanto il Convegno ha offerto importanti approfondimenti per lo studio del linguaggio della giurisprudenza romana, con lo scopo principale «di ricostruirne il lessico, al fine di coglierne le peculiarità linguistiche e i significati della terminologia usualmente utilizzata, per individuare sempre meglio (e superare) le difficoltà non solo stilistiche legate all’esigenza di rendere in italiano la lingua specialistica della giurisprudenza romana». Seguono due lavori dedicati al titolo 50, 16 del Digesto, di cui il primo analizza Il linguaggio dei compilatori del Digesto quale risulta dal titolo 50.16 “De verborum significatione” di A. Dell’Oro. Qui si afferma l’importanza del titolo in questione, in quanto offre il mezzo per comprendere i criteri e i principi linguistici dei commissari giustinianei. D. 50, 16, a torto definito confuso, ha un’evidente finalità pratica, in quanto «è stato concepito non già come un’elencazione sistematica dei vocaboli adottati né come un indice delle materie trattate, ma piuttosto come una guida non solo allo studioso, ma soprattutto all’operatore giuridico». Questa valorizzazione del significato delle parole è legata alla promozione giustinianea della lingua latina, espressione dell’antica unità dell’impero. L’altro contributo è “Dig.” 50.16 tra “iuris prudentia” e “rhetorica” di L. Zurli, dove si sottolinea che la maggior parte delle definizioni del titolo non sono in lingua d’uso, ma utilizzano il linguaggio giuridico, in quanto estratte da opere giurisprudenziali, per cui spesso risulta «improponibile» tradurre questi testi che presentano elevati «tecnicismi ‘legislativi’». A problemi della traduzione è dedicato Termini ed espressioni “intraducibili” nella traduzione del Digesto, di A. Metro, il quale sottolinea la difficoltà del tradurre i testi giuridici dove «non solo è spesso impossibile attribuire ad un termine il significato volgare, ma addirittura si rivela sbagliato attribuirgli sempre il medesimo significato». Per questo motivo, lo studioso propone di non tradurre alcune parole latine, pur in assenza di difficoltà insormontabili, attraverso una scelta che si colora di un’elevata valenza culturale. Segue poi Le rubriche delle Pandette di Giustiniano, di L. Fascione, dove emerge che la pubblicazione del Digesto giustinianeo, «il manuale di diritto per eccellenza», rispondeva all’esigenza di formazione del giurista, per inserirlo nel nuovo modello amministrativo che si stava formando. Il contributo di N. Palazzolo, Strumenti informatici e lessicografici come ausilio per la traduzione del Digesto, vuole «fornire alcuni suggerimenti operativi» per l’utilizzo dei mezzi offerti dall’informatica. Fa seguito P. Mariani Biagini, la quale illustra la Lessicografia giuridica: dal latino all’italiano. Gli archivi del “Vocabolario giuridico italiano”, progetto avviato nel 1964 dal nuovo Comitato per le scienze giuridiche e politiche del C.N.R. M. Marrone, Per la traduzione italiana del Digesto sui nomi delle azioni, procede a generali osservazioni sui rimedi giudiziari. Al fine di uniformare la traduzione, l’A. propone di non considerare le azioni prive di denominazione propria, e quelle che non ricorrono in più titoli del Digesto. Tra le sue proposte di massima, vi è quella di adattare la traduzione al contesto. R. Martini si sofferma sul tema della Terminologia greca nei testi dei giuristi romani, cioè dei richiami a termini greci nei testi della scientia iuris. L’intervento di R. Quadrato, “Infirmitas sexus” e “levitas animi”: il sesso “debole” nel linguaggio dei giuristi romani, procede ad un’analisi della terminologia giuridica relativa alla condizione delle donne, considerate come affette da infermità. In Gaio si rinviene l’espressione levitas animi (Inst. 1, 190), che appare diversa rispetto alla terminologia giuridica ricorrente, come ad es. infirmitas sexus. Il giurista, infatti, non rileva una disuguaglianza dei sessi, né sostiene una inferiorità biologica della donna, al contrario egli afferma soltanto la tesi dell’instabilità del carattere femminile. L. Garofalo, “Stellionatus”: storia di una parola, delinea la vicenda della parola stellionatus, crimen emerso in seno alla cognitio extra ordinem, utilizzata ancora nel XIX secolo dalla penalistica italiana, nonostante non fosse richiamata dalle norme. Nel suo Intervento di sintesi. Traduzione del Digesto, riflessione sui fondamenti del diritto in Europa, S. Schipani ribadisce che la traduzione italiana del Digesto ha come obiettivo di rendere l’opera «nuovamente accessibile con facilità ai giuristi italiani». A G. Lobrano spetta formulare l’Intervento conclusivo, che si basa su una riflessione: «è proprio la strada della fedeltà al testo antico a prezzo – paradossalmente – della “inattualità”» che comporta delle «risposte a quella ‘Gegenwart’, che occupa i giuristi», cioè l’orientamento funzionale verso gli studiosi contemporanei del diritto, i fruitori della traduzione.

 

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Tra le pubblicazioni dedicate ad opere di giuristi classici segnaliamo: R. Astolfi, I libri tres iuris civilis di Sabino [Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova 95], 2a ediz., Cedam, Padova 2001; G. Falcone, Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio, Giappichelli, Torino 2003; E. Stolfi, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti [Università di Torino. Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Serie V-Memoria XVI], Jovene, Napoli 2002; A. D’Ors, Las “Quaestiones” de Africano [Studia et Documenta. Sectio Iuris Romani et Historiae Iuris 1], Pontificia Università Lateranense. MURSIA, Roma 1997; T. Masiello, Le “Quaestiones” di Cervidio Scevola, Cacucci Editore, Bari 2000.

 

La ricerca dell’Astolfi mira a ricostruire l’impianto e il contenuto dei libri tres iuris civilis di Sabino. Nell’Introduzione si indicano i criteri elaborati da Otto Lenel come strumento di tale ricostruzione. La prima istruzione leneliana segnala che i commentatori dell’opera sabiniana, Pomponio, Paolo e Ulpiano, adottarono lo stesso ordine delle materie seguite da Sabino. Tuttavia, tale considerazione deve essere utilizzata «tenendo conto che è del commentatore approfondire l’argomento e passare all’esame di quelli collegati». Per il secondo criterio suggerito dal Lenel i tre commenti ad Sabinum possiedono una struttura lemmatica. Dunque, per accertare i lemmi utilizzati da Sabino si deve far ricorso ad un impiego contemporaneo del criterio formale e di quello storico. I criteri formali a cui l’Astolfi fa riferimento sono quelli proposti da Fritz Schulz (Sabinus-Fragmente in Ulpians Sabinus-Commentar, Halle 1906, pp. 1-10). Nella ricostruzione dell’opera sabiniana i suoi commentari rappresentano la principale fonte, a cui si accostano anche altre fonti sussidiarie, giuridiche e letterarie, come ad esempio le Istituzioni di Gaio. Tuttavia, nonostante la loro importanza, i commentari conservano gran parte delle citazioni di Sabino prive dell’indicazione del luogo da cui sono tratte.

         Nei capitoli successivi, Passi di Sabino nel Commentario di Pomponio; Passi di Sabino nel Commentario di Paolo; Passi di Sabino nel Commentario di Ulpiano, si enucleano i frammenti dell’ad Sabinum contenuti nei commentari della giurisprudenza successiva. Sulla base di questa analisi, si ricostruisce Il “ius civile” di Sabino, che appare articolarsi in quattro parti (successioni, persone, obbligazioni, cose), più un’appendice relativa al postliminium. In questa ricostruzione il sistema di Sabino risulta «più completo e organico di quanto supposto da Schulz e merita il giudizio positivo di Lenel». La ricostruzione del componimento sabiniano di ius civile rappresenta «il presupposto necessario per metterlo a confronto con le opere di ius civile contemporanee, precedenti e successive e per stabilire in quale rapporto storico si trovi con le medesime. Ma, come mostra il Sabinussystem di Lenel, tutto questo va oltre i compiti che si prefigge chi voglia procedere alla palingenesi dell’opera di Sabino».

 

G. Falcone incentra la propria riflessione sul commentario conclusivo delle Istituzioni gaiane, dedicato alle actiones. Il IV commentario, incentrato prettamente sulla formula, appare caratterizzato dall’omissione degli aspetti procedurali del processo formulare. Questa peculiarità tecnico-narrativa è stata solo accennata dalla dottrina, che non ha ricondotto il fenomeno ad un disegno unitario all’interno del commentario. L’unica eccezione è l’articolo di F. Bonifacio (Ius quod ad actiones pertinet, in Studi in onore di E. Betti, II, Milano 1962, pp. 97 ss.), opera specifica, ma secondo il nostro Autore «non adeguata». A fronte dell’assenza di dibattito dottrinale, si procede alla verifica dell’incidenza delle conceptiones verborum, alla luce della quale l’intero commentario appare legato al testo della formula. Oltre alle formulae, infatti, sono illustrati come conceptiones verborum anche le legis actiones, le exceptiones, le praescriptiones, gli interdicta. La conceptio verborum, quindi, risulta essere l’elemento centrale, ed in alcuni casi (ad es., nella distinzione tra actiones e agere per formulas) appare possedere un significato equivalente al termine actio. Tuttavia, il Falcone avverte che «non può assumersi che la totalità delle informazioni impartite dal docente sia confinata agli schemi verbali, né, soprattutto, che questi siano presi in considerazione da Gaio con un esclusivo interesse per il profilo formale ed esteriore senza che rilevino, al contempo, aspetti contenutistici racchiusi nei verba». Sotto il profilo della conceptio verborum si pongono anche la suddivisione tra actiones in rem ed in personam, e la distinzione tra actiones che ‘ad legis actionem exprimuntur’ e quelle che ‘sua vi ac potestate constant’ (Gai. 4, 2; 4, 10), le uniche ripartizioni ad essere «impostate in modo diretto e immediato sull’actio».

         Dal successivo accertamento dell’ottica e degli intendimenti di Gaio intorno agli «istituti-schemi verbali», emerge come le conceptiones verborum siano concepite in chiave strumentale. Il giurista considera, quindi, gli schemi verbali come strumenti, oggetto di utilizzo dalle parti. Questa prospettiva strumentale è di stampo cautelare, poiché l’intento primario del commentario è di indicare le conseguenze dell’utilizzo delle conceptiones verborum, e lo schema verbale più vantaggioso. L’approccio cautelare si rinviene in particolare nella trattazione del plus/minus ponere all’interno della formula (Gai. 4, 53-60), in cui l’idea del rischio viene espressa attraverso la semantica del periculum. Al concetto di pericolosità Gaio ricorre nella segnalazione di una poena (ad es. Gai. 4, 13-14; 91-95): si rinviene così nelle Istituzioni l’alternativa di agere cum poena o sine poena, in special modo in materia di interdetti (Gai. 4, 141). Anche i paragrafi conclusivi del commentario (171-187), relativi all’in ius vocatio e al vadimonium, sono caratterizzati dall’orientamento cautelare, e dalla segnalazione dei rischi di una poena. Questa prospettiva di un insegnamento delle conceptiones verborum in chiave cautelare spiega l’assenza di una organica trattazione della cognitio extra ordinem, in quanto processo privo dell’uso tecnico di schemi verbali, particolarità questa, che impediva al maestro di indicare il periculum. Infatti, il IV commentario si configura «quasi come un testo di ‘istruzioni per l’uso’ delle conceptiones verborum e di alcuni passaggi procedurali imperniati su di esse». Le actiones come conceptiones verborum, sotto una prospettiva strumental-cautelare, generano la scelta dei temi, il loro ordine interno, e il tenore della loro disamina nel commentario, di cui offrono un quadro omogeneo. Anche la digressione storica sulle legis actiones (Gai. 4, 11), e l’esposizione delle formulae ficticiae (Gai. 4, 34-38), che precede l’illustrazione delle nozioni-base della formula, rispondono a quest’ottica, finalizzata a «far apprezzare agli studenti quanto le forme dell’agere vigente fossero, comunque, elastiche e duttili rispetto ai modi agendi che le hanno storicamente precedute».

Nelle Prospettive di ricerca si auspica un’indagine sui restanti commentari del manuale gaiano, per coordinare i dati ottenuti, e per verificare se si rinviene, come nel IV commentario esaminato, l’esistenza di un apposito interesse tematico, che diviene il filo conduttore e il «filtro selettivo» della trattazione.

 

L’opera dello Stolfi si occupa dei libri ad edictum del giurista del II sec. d.C. Sesto Pomponio. La parte prima, Trasmissione, impianto, datazione, si apre con il capitolo Una tradizione indiretta, in cui inizialmente si prende in considerazione il genere letterario ad edictum, fortunata produzione giuridica, che si incentrò, in particolare, sul commento dell’editto dei pretori. A tale genere si dedicò la giurisprudenza tra il periodo tardo repubblicano e il III secolo d.C., che costruì «un’architrave della compilazione giustinianea», soprattutto per mezzo delle opere ad edictum dei giuristi severiani Paolo ed Ulpiano. La maggioranza della dottrina ha concepito questo tipo di produzione letteraria come un filone dalle particolari tecniche di scrittura, in cui si dissolvevano le personalità dei singoli giuristi. Per questo motivo, secondo la communis opinio, i commissari giustinianei utilizzarono esclusivamente la produzione dell’età severiana, senza attingere alle opere ad edictum delle epoche precedenti. In particolare questa posizione dottrinaria vede nell’utilizzo dei commentari di Paolo ed Ulpiano, più adatti ad un uso didattico, il motivo della mancata trasmissione dell’opera ad edictum di Pomponio. Secondo l’A. questa è una interpretazione «tutt’altro che implausibile … ma che tuttavia non supera il livello della congettura, per di più viziata da un eccessivo automatismo». Per tale motivo si procede ad un’indagine intorno alle cause della scomparsa dell’opera pomponiana, una delle più vaste produzioni giuridiche, visto che secondo alcune stime si componeva di oltre 150 libri. Il commento è conosciuto solo indirettamente, attraverso i riferimenti successivi, poiché si perse probabilmente tra Alessandro Severo e Diocleziano, età questa del passaggio dal rotolo al codice. Presumibilmente l’eccessiva mole dell’opera comportò una sua limitata circolazione, «su cui poi, inevitabilmente, sono intervenuti fattori di causalità». Il commento venne usato ampiamente nelle opere ad edictum di Paolo e soprattutto di Ulpiano. La consonanza di questi commentari spinge lo Stolfi, in Pomponio e i giuristi severiani, a scoprire il canale attraverso cui il lavoro del giurista adrianeo si riversò nelle opere successive. Dall’indagine emerge una rilevante sintonia di Ulpiano con Pomponio, una particolare concordanza che non si rinviene nelle citazioni di Paolo. In particolare, nel commento ulpianeo le frasi sono aperte con il parere pomponiano, al contrario, Paolo mostra una maggiore autonomia di pensiero, collocando le posizioni del giurista adrianeo in chiusura di frase, o come appendice. A distinguere i due commentari ad edictum severiani v’è la diversa tecnica di scrittura, ed anche il modo di esposizione delle interpretazioni precedenti. Dallo studio sulle forme verbali, assunte dai due giuristi dell’età dei Severi per richiamare Pomponio, emerge un ricco impiego di moduli espressivi, dove «si mantiene vivo il rapporto con una scrittura costantemente ripercorsa, ma anche la mediazione che essa opera sul confronto intellettuale». Per quanto riguarda l’approvazione, le critiche e le integrazioni apportate dai giuristi severiani a Pomponio, emerge che i giurisperiti posteriori giudicavano positivamente l’interpretazione pomponiana per la sua “correttezza” e “verità”, per il richiamo alla ratio, e per l’elegantia delle sue soluzioni. In tale contesto appare chiaramente «il considerevole dislivello, per numero ed approfondimento, che corre fra Paolo ed Ulpiano». Questo dialogo privilegiato tra Pomponio e il suo commentatore emerge anche dall’indagine sulle divergenze dottrinarie tra i giuristi severiani e le teorie pomponiane: anche qui vi è un profondo divario tra Ulpiano e Paolo, sia dal punto di vista quantitativo, sia di quello qualitativo. Il maggior numero di dissensi rilevato nel commento ulpianeo è legato ad un vasto numero di riferimenti, e questo fatto evidenzia ancora «la pervasività del legame, la cui articolata restituzione non si rivela in quei casi meno necessaria». Nonostante l’evidente sintonia, nei passi in cui si rilevano dei contrasti dottrinari, si rinviene inoltre tra Pomponio ed Ulpiano una difformità di metodo nel rapportarsi con le norme edittali: «il primo immergendone il dettato – appena cristallizzato – in un universo di casi, le cui esigenze incidevano sulla sua interpretazione; il secondo utilizzandone i precetti – pur ripercorsi lemma dopo lemma – come nervatura di un discorso più “sistematico”, che intendeva chiudere un plurisecolare impegno dei prudentes». Questo diverso impianto, che comportava una immensa mole di fattispecie e di opinioni, forse fu una delle cause che limitarono la trasmissione dell’opera edittale di Pomponio.

Nel terzo capitolo si analizza La struttura dell’opera, nel tentativo di offrirne una nuova restituzione palingenetica rispetto alla ricostruzione leneliana, almeno fino all’83° libro. Il problema di una ricostruzione del testo sorge dalla mancanza di citazioni precise della seconda parte dell’ad edictum di Pomponio. Lo stesso Ulpiano, il quale cita puntualmente il commento pomponiano, ne interrompe i richiami proprio a metà della sua opera, forse per sveltire i criteri di lavoro. L’A. sostiene che nella parte mancante è altamente probabile che Pomponio si discostasse dalla sistematica del testo edittale. Nel capitolo seguente si procede ad Un tentativo di datazione, poiché l’opera di Pomponio non fu mai, in modo complessivo, «oggetto di una precisa collocazione cronologica». Il problema della cronologia sorge a causa della mancanza di riferimenti nell’opera a personaggi pubblici, e di qualsiasi elemento che ne permettano una precisa collocazione temporale. Lo Stolfi ipotizza come plausibile che il commento di Pomponio venne iniziato intorno a metà degli anni 40, in un periodo contemporaneo alla conclusione dei libri ad Sabinum, e all’inizio della stesura dei libri ad Quintum Mucium: «ne scaturirebbe una nuova analogia con quanto avviene nella produzione di Ulpiano, con una parziale sovrapposizione temporale fra i “restatements” di ius honorarium e ius civile». Infatti, probabilmente durante la stesura del commentario ad edictum, Ulpiano scrisse contestualmente l’ad Sabinum, e per questo motivo cercò di sveltire la scrittura del commento all’editto. La conclusione dell’opera pomponiana viene collocata dall’A. intorno agli anni 60.

Nella seconda parte dell’opera, Le fonti di Pomponio, si procede inizialmente a delineare i Profili di una formazione intellettuale del nostro giurista, per capire quali fossero gli autori richiamati direttamente da Pomponio, e quali invece gli accostamenti operati dai giuristi severiani. Un tale studio operato sulle citazioni «offre anche - sottolinea l’A. – la misura di quanto e quale passato del ius … sopravviveva nelle soluzioni attuali». Il richiamo ai propri predecessori era frequente nelle opere giuridiche, e Pomponio appare ricorrere profusamente alle citazioni dottrinarie, che sistemava attraverso un’elaborata tecnica espositiva, pur non segnalandole puntualmente. Dalla analisi dell’opera ad Sabinum di Pomponio si potrebbe affermare che, probabilmente, anche nel suo commentario all’editto vi fosse presente un’ampia rassegna della giurisprudenza precedente.

Per conoscere le ascendenze intellettuali nell’opera di Pomponio, l’A. muove dall’analisi del noto frammento dell’Enchiridion conservato in D. 1, 2, 2, in cui appaiono come principali referenti culturali Varrone e Cicerone. Inoltre, nel lavoro del giurista si rinviene una certa «atmosfera tacitiana», ed anche diversi motivi filosofici, di probabile ascendenza stoica.

Nel secondo capitolo, La giurisprudenza fra repubblica e principato, si procede all’individuazione delle possibili fonti giurisprudenziali di Pomponio. In tal senso si considerano i giuristi citati in D. 1, 2, 2. A dominare nell’Enchiridion, ed anche in altre opere pomponiane, è la figura di Labeone, il quale è «oggetto di una discussione serrata che non risparmia la critica e il dissenso». Questo forte legame tra i due giuristi viene «confermato, se non accresciuto» per quanto attiene all’opera ad edictum, da una indagine operata su diversi frammenti ulpianei, ed uno paolino, in cui sono presenti richiami contestuali di Labeone e di Pomponio. L’indagine sui possibili referenti tra i giuristi presenti nel frammento dell’Enchiridion continua nel terzo capitolo, L’età delle «sectae», in cui si studia il dibattito scientifico tra le scuole e il succedersi degli scolarchi. Ma nella produzione letteraria di Pomponio si rinviene «una più costitutiva presenza», da ipotizzare anche per l’ad edictum, di alcuni giuristi del I e del II secolo, i quali non sono menzionati nell’Enchiridion. Tra questi probabilmente è da annoverarsi Viviano, sebbene egli non rappresentò una delle fonti principali del commentario. Maggiori testimonianze si hanno per Ottaveno, in quanto si rinvengono alcune citazioni direttamente riferibili al commentario edittale di Pomponio. Un impiego assiduo di citazioni è documentato per Tizio Aristone: «Pomponio – sottolinea lo Stolfi – ama instaurare con Aristone un articolato dialogo, in cui affiora la comune tendenza a una riflessione casistica che si intrattenga su figure negoziali “di confine”, e sappia – sensibile verso le rationes delle diverse soluzioni – esplorare certe zone d’ombra del tessuto giuridico». L’ultimo capitolo tende ad appurare l’esistenza di rapporti tra Pomponio e I contemporanei. Appare dibattuto un suo legame con Gaio, e questo sarebbe un «ennesimo elemento del mistero che avvolge la biografia di quest’ultimo». Appare ugualmente problematico anche il rapporto tra Pomponio e Giuliano, sebbene vi siano maggiori testimonianze per un utilizzo pomponiano della dottrina giulianea. Il giurista, infatti, è citato sia nell’Enchiridion, come l’ultimo scolarca sabiniano, sia nel commentario ad edictum, in cui si rinvengono numerose citazioni contestuali dei due giuristi, di cui probabilmente diverse sono operate direttamente da Pomponio. Nonostante gli impieghi di Giuliano nel commentario edittale di Pomponio tali citazioni «rimangono - avverte l’A. – quantitativamente lontane da quelle tratte da Labeone: una loro esistenza non è documentata prima del 24° libro ad edictum, mentre occorre giungere al 61° per averne la certezza. Né vi affiorano i toni di un articolato dialogo, ove i contributi del giurista citato costituiscono un inevitabile paradigma di confronto, e il loro superamento un momento ricorrente del proprio lavoro». I richiami giulianei appaiono più rarefatti nelle maggiori opere pomponiane, come l’ad Sabinum. Questa disparità di citazioni dottrinarie relative a Giuliano dipese forse dalla coincidenza cronologica della stesura delle opere maggiori dei due giuristi. Lo Stolfi passa successivamente a ricordare altre citazioni multiple presenti nei frammenti a nostra disposizione, che accostano Pomponio ad altri giurisperiti, i quali probabilmente non furono citati nel commentario pomponiano, ma tali richiami contestuali sono opera di riflessione autonoma da parte dei giuristi severiani. Papiniano, ad esempio, sebbene accostato a Pomponio da Ulpiano in D. 38, 5, 1, 27, non venne impiegato dal nostro giurista, per «evidenti motivi cronologici». Le motivazioni temporali fanno anche escludere, con la stessa certezza, i richiami nell’ad edictum pomponiano di Vindio e di Marcello, anch’essi ricordati contestualmente a Pomponio.

 

La ricerca del D’Ors si incentra sulle Quaestiones del giurista Sesto Cecilio Africano, il cui cognomen ne rileva l’origine africana, al pari del suo maestro Salvo Giuliano. Nella Introducción vengono offerti alcuni cenni biografici del giurista, il quale operò sotto Adriano, e sotto Antonino Pio, sebbene egli non paia aver partecipato ad alcun consilium. La personalità del giurista presenta una «singularidad intelectual», ed una particolare sensibilità storica, attitudini che emergono in Aulo Gellio (Noct. Att. 20, 1), il quale riferisce di una discussione che Africano ebbe con il filosofo Favorino, intorno alla norma decemvirale per l’esecuzione concorsuale sul corpo del debitore insolvente. Il precetto venne considerato dal giurista come disposizione dissuasoria, mai applicata nella pratica.

Sebbene nel Digesto giustinianeo si rinvenga qualche sporadica citazione di alcune opere del giurista afranico, e in particolare Ulpiano (21 Sab., D. 30, 39 pr.) faccia riferimento ad un libro 20 di epistulae, per l’A. la sua produzione letteraria, allo stato delle nostre conoscenze, si riduce alle Quaestiones, opera in nove libri, i cui frammenti sono conservati nel Digesto di Giustiniano. Il giurista, allievo come si è detto di Giuliano, fu citato meno dagli autori successivi rispetto al suo maestro, e ciò dipese probabilmente sia dalla brevità della sua opera, sia dal fatto che egli fu un epigono di Giuliano. Africano, infatti, non fu un giurista particolarmente apprezzato tra i suoi contemporanei, e questo influenzò la sua scarsa considerazione presso la giurisprudenza posteriore. I commissari giustinianei, al contrario, parvero stimare la sua opera. Sebbene le Quaestiones furono spesso utilizzate per rinvenire le opinioni di Giuliano, difficilmente si spiega il favore «desproporcionado» dei giustinianei verso l’opera di Africano, che Giustiniano annovera tra gli antiqui iuris auctores (C. 7, 7, 1 a). I compilatori inserirono i frammenti del giurista all’interno della massa Sabiniana, come parte finale di una serie di testi giulianei, per cui l’opera di Africano appare legata come un complemento alle opere del maestro. Per quanto riguarda l’ordine delle Quaestiones, nonostante una provata fedeltà di Africano per il proprio referente didattico, il D’Ors esclude una relazione tra le Quaestiones e due opere giulianee, i Digesta, e la compilazione dell’Editto. In realtà, non si può identificare nessun criterio sistematico all’interno dell’opera. Le Quaestiones, prive di un deliberato ordine, appaiono un lavoro di casistica, ed Africano, sebbene abbia seguito in modo assiduo Giuliano, apportò nuove idee ed integrazioni tali da farlo apparire come un «jurista de gran agudeza». Nel proseguo dell’opera, si procede ad una sistemazione dei nove libri del componimento di Africano, ed ad una analisi dei frammenti presenti nel Digesto giustinianeo, che hanno conservato, date le minime interpolazioni, il tenore originario.

 

Il lavoro di T. Masiello analizza un’altra opera di quaestiones, i Quaestionum libri XX di Cervidio Scevola, giurista tardo antonino, e membro del consilium di Marco Aurelio, di cui, nonostante la scarsità delle fonti, si offre La biografia nel primo capitolo. L’A. colloca la nascita di Cervidio Scevola tra il 125 e il 130 d.C., ed accoglie l’ipotesi di una sua origine africana. Intorno alla formazione giuridica di Scevola, è probabile che egli ebbe più maestri, poiché dall’età di Nerone lo studio del diritto si articolava su tre livelli. La dottrina individua in Salvo Giuliano il referente didattico per la formazione specialistica di Scevola. Per individuare chi ancora impartì i fondamenti istituzionali al giusperito, il Masiello indaga sulle connessioni tra Scevola e i giuristi Pomponio, Africano, Meciano e Marcello. Tra queste figure il giurista Africano appare, insieme a Giuliano, «il più autorevole referente didattico e scientifico di Scevola», visto il comune utilizzo di scelte stilistiche e tecniche argomentative non consueto, come il disquisire “per consequentiam”, frequente anche in Giuliano. Per quanto attiene agli altri giuristi in questione, si deve escludere un rapporto didattico con il nostro giurista. La produzione scientifica di Pomponio, infatti, è di carattere enciclopedico, mentre le opere di Scevola sono rivolte alla casistica; Marcello fu oggetto di critica da parte del nostro giusperito (ad es. D. 23, 3, 12, 1; 29, 7, 19); e, sebbene Scevola attribuisse ampia rilevanza a Meciano, questi possedeva differenti interessi scientifici. Il nostro giurista fu, a sua volta, maestro di diritto, ed è molto probabile che egli influenzò la formazione scientifica di Paolo e Trifonino; inoltre, l’A. non considera infondata la notizia di SHA, Caracalla 8, per cui il giurista tardo antonino fu insegnante di Papiniano e del futuro principe Settimio Severo.

         A “Quaestio” e “quaestiones” è dedicato il capitolo seguente, in cui si offre un breve excursus del titolo quaestiones, genere letterario diffuso in diverse discipline. Nell’età tardo repubblicana e nel principato, i termini quaerere e quaestio indicavano tecnicamente un procedimento penale; in tale contesto, legato all’esperienza retorica in cui la ‘questione’ nasceva dalla contrapposizione delle posizioni, la quaestio era una attività di ricerca, generata da un problema, che coinvolgeva almeno due parti contrapposte, e richiedeva l’utilizzo «di concrete tecniche ‘procedimentali’». Rispetto alla realtà del procedimento penale, nel diritto, nella grammatica, e nella filosofia, il termine quaestio ebbe un’accezione più ampia, per l’assenza della contrapposizione delle parti, in quanto il tema in discussione ammetteva diversi «percorsi interpretativi». In particolare, le quaestiones giuridiche furono caratterizzate dal metodo casistico, per cui la ricerca si incentrava sulla discussione di problemi che sorgevano dal caso concreto; tale particolarità rendeva i libri quaestiones «funzionali all’alto insegnamento scientifico». Il terzo capitolo si incentra sui Quaestionum libri XX di Cervidio Scevola, di cui diversi frammenti sono tramandati dal Digesto di Giustiniano. Per la presenza di un riferimento nelle fonti dell’opera del giurista intitolata Variae quaestiones, il Masiello ipotizza «con molta cautela, una doppia circolazione, occidentale ed orientale, con titoli diversi, delle edizioni delle ‘Questioni’». L’opera di Scevola adottava l’ordine dei digesta, assetto seguito successivamente anche da Papiniano e Paolo. Lo stile e il contenuto delle Quaestiones indicano chiaramente un’originaria destinazione scolastica dell’opera. Nel quarto capitolo, La tradizione testuale, si espongono alcune teorie di interpolazione, avanzate in passato. In particolare, si illustra l’ipotesi leneliana (O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, pp. 271 ss.), secondo cui l’opera di Scevola sarebbe stata alterata in epoca postclassica e in età giustinianea. Il Masiello rigetta l’idea di un’edizione epiclassica, ma condivide l’ipotesi di alterazioni giustinianee. Tuttavia, rispetto alle precedenti congetture, l’A. propone un’ipotesi di tradizione testuale che «non è guidata da pregiudizi metodologici, non è ispirata da un bipolarismo filologico-interpretativo, classico-giustinianeo, giustamente superato, ma costituisce l’esito di un’analisi puntuale dei frammenti superstiti delle Quaestiones». Così, si riesaminano singolarmente i frammenti delle Quaestiones, in cui Lenel individuava glosse postclassiche, e alterazioni giustinianee, ed altri passi sospetti di interpolazione da parte di altri autori moderni.

         L’ultimo capitolo, I problemi, evidenzia come l’opera di Scevola, utilizzata per l’insegnamento giuridico di livello elevato, riflettesse «itinerari educativi reali», per cui i problemi analizzati paiono essere stati disaminati realmente nella scuola. Nel contesto didattico, il maestro enucleava i problemi del caso concreto, per una riflessione problematica, in cui «tra fatto, caso e problema si instaura un processo dialettico, di tipo circolare».

Sebbene non si possano individuare particolari modelli espositivi per le Quaestiones, l’A. cerca «di ricostruire l’originario tenore della quaestio e degli itinerari logici probabilmente seguiti dal giurista»; per questo motivo procede ad analizzare i singoli frammenti di Scevola conservati nel Digesto.