N. 4 – 2005 – Tradizione Romana

 

 

Antun Malenica

Università di Novi Sad

 

Recezione diretta del Diritto romano nella parte introduttiva del Codice civile serbo

 

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’adozione del modello istituzionale e la concezione romana del diritto. – 3. Conclusione.

 

 

1. – Introduzione

 

Lintroduzione del diritto romano nel diritto serbo contemporaneo si collega alla promulgazione del Codice civile serbo del 1844 (CCS). Il codice serbo nasce dallelaborazione del Codice civile generale austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) del 1811, con qualche riferimento al francese Code civil del 1804[1], al diritto consuetudinario serbo e non mancano nemmeno tracce del diritto turco. Il numero delle disposizioni trasposte dall’ABGB è, tuttavia, incomparabilmente minore rispetto a quelle che sono il risultato di rielaborazioni di questa stessa fonte. Siccome l’ABGB, frutto della tarda scuola giusnaturalistica, si fonda sul diritto romano[2] e Jovan Hodžić ne rispettò la sistematizzazione adottandone le soluzioni il CCS appartiene alla famiglia dei diritti europei moderni fondati sulla tradizione giuridica romana.

Nelle considerazioni che seguono desideriamo dimostrare che Jovan Hadžić, creatore dellabbozzo del CCS, adottò alcune soluzioni del diritto romano direttamente dalla codificazione giustinianea. Indicheremo soltanto alcuni esemрi di recezione diretta delle soluzioni giuridiche romane che si evidenziano nella fase di sistematizzazione della parte introduttiva del CCS e di definizione della natura del codice civile. Finora la storiografia giuridica non si è soffermata a considerare questi aspetti della ricezione diretta del diritto romano[3].

 

2. – L’adozione del modello istituzionale e la concezione romana del diritto

 

Il codice serbo ha unintroduzione (§§ 1-35) che, come in quello austriaco, contiene disposizioni che parlano del Codice come fonte del diritto civile. Segue poi una prima parte (§§ 36-181), intitolata Dei diritti personali, che comprende il diritto delle persone e della famiglia, che, secondo la terminologia romana è ius quod ad personas pertinet. È diviso in quattro capitoli: Delle persone e dei diritti personali secondo le caratteristiche proprie; Dei diritti e doveri dei coniugi; Dei diritti e doveri dei genitori e dei figli; Тutela e curatela. Con questa ripartizione della materia il CCS segue la sistematizzazione dell’ABGB. La seconda parte (§§ 182-826), intitolata Dei diritti reali, comprende il diritto patrimoniale, оvvero, secondo la terminologia romana ius quod ad res pertinet e, come l’ABGB, nella prima sezione tratta delle cose, del possesso, dei diritti reali e del diritto ereditario, e nella seconda, dei contratti. E, in fine, nella terza ed ultima parte (§§ 827-950), intitolata Principi generali per i diritti personali o reali, vengono esposte le norme da applicare in entrambi i campi del diritto civile, tanto nello ius quod ad personas pertinet, quanto nello ius quod ad res pertinet. Anche in questo il CCS segue l’ABGB.

La sistematizzazione summenzionata ci dice che nel CCS viene applicato il modello istituzionale di esposizione del diritto civile, che presuppone una parte introduttiva seguita, innanzi tutto, dalle norme sulle persone, poi sul diritto patrimoniale, mentre vengono date alla fine le norme generali da applicare all’uno come all’altro campo del diritto civile. Questa parte finale, sul piano sistematico, corrisponde al capitolo conclusivo del Digesto di Giustiniano Delle varie norme del diritto antico (De diversis regulis iuris antiqui).

Il modello istituzionale era stato elaborato nel diritto romano, nel cui ambito nacque come risposta all’aspirazione della scienza giuridica di formulare il diritto come conoscenza sistematizzata[4] e dell’impegno volto a far sì che il diritto venisse trasferito in modo sistematico ai discenti che l’avrebbero studiato[5]. Lo troviamo anche nelle Istituzioni di Gaio, l’unico manuale di diritto dell’epoca classica che si sia conservato. Le Istituzioni cominciano con note introduttive sul diritto privato positivo (ius civile, ius gentium), sulle fonti (lex, plebiscitum, senatus consultum, constitutio principis, edictum, responsa prudentium) e sulle ripartizioni del diritto; segue quindi l’esposizione del diritto civile secondo la divisione tripartita: personae, res, actiones.

Questo è lo stesso modello espositivo che troviamo nelle Istituzioni di Giustiniano. Pur rifacendosi al modello di Gaio, i compilatori giustinianei non lo seguirono pedissequamente, riuscendo anzi ad arricchirlo e ad introdurvi mutamenti se pur parziali, così che la loro opera costituisce la seconda tappa nella produzione del modello istituzionale. Il loro merito consiste nell’aver meglio collegato le materie affini e nell’introduzione di parti relative ai concetti astratti, a cui Gaio, nel suo lavoro, non aveva dato spazio. Per esempio, nel modello di Giustiniano, a differenza di quello di Gaio, ha ricevuto una buona sistematizzazione la materia relativa alle servitù prediali e personali. Oppure, nel modello di Gaio, si passa direttamente dal diritto ereditario alla divisione delle obbligazioni e alla presentazione di singoli rapporti obbligazionari, mentre i compilatori di Giustiniano iniziano la loro esposizione sulle obbligazioni con la definizione in base alla quale l’obbligazione è un vincolo giuridico, iuris vinculum.

Molti secoli dopo limpresa codificatrice di Giustiniano, gli istituzionalisti hanno dato unelaborazione esaustiva dei diritti reali e della parte generale del diritto obbligazionario, partendo proprio dalle Istituzioni giustinianee e dai progressi espositivi che vi erano contenuti. Fra le opere scritte secondo il modello istituzionale, nell’Europa occidentale del XVIII secolo, godevano di un particolare prestigio le Istituzioni di Heineccius. Vennero infatti tradotte in quasi tutti i paesi europei, dai quali furono trasferite nell’America Latina, così che esercitarono un grande influsso sulla cultura giuridica e sulla legislazione in entrambi i continenti. Nella prospettiva storica, il lavoro dei professori che nell’esporre il diritto partivano dalle Istituzioni di Giustiniano costituisce la terza tappa nella formazione del modello istituzionale di  elaborazione del diritto civile. Si tratta di una fase di eccezionale importanza perché ha preparato il terreno per le grandi codificazioni europee, fra le quali va annoverato anche il Codice civile austriaco, a cui avrebbe poi fatto ricorso il legislatore serbo.

Passiamo ora a considerare se Jovan Hadžić, redigendo il codice serbo, abbia coerentemente seguito la sistematizzazione dell'ABGB o se abbia apportato qualche mutamento al modello istituzionale

Già nell’introduzione al Codice, Hadžić applica un cambiamento molto interessante. Al contrario di quanto troviamo nell'ABGB, in cui l’introduzione, intitolata Delle leggi civili in generale, è un testo unico, nel CCS abbiamo una suddivisione. C’è infatti una sezione А. Delle leggi civili in generale, dedicata alle fonti del diritto, e una sezione B. Caratteri fondamentali del diritto e della giustizia nelle leggi civili. La prima sezione si rifà allintroduzione dell’ABGB, mentre lа seconda si ispira ai primi capitoli delle Istituzioni giustinianee e del Digesto, che hanno per titolo De iustitia et iure. In particolare, va sottolineato che Hadžić, nel titolo della sezione B, non introduce soltanto il termine diritto ma anche quello di giustizia, la qual cosa si deve collegare con il primo frammento del Digesto e con la famosa definizione di Celso: ius est ars boni et aequi[6].

Con questa innovazione a livello sistematico, Hadžić da prova di autonomia e creatività, perché non si tratta solo di una divisione meccanica del capitolo, bensì di un intervento sul piano concettuale.

In contrapposizione al positivismo giuridico del legislatore austriaco, Hadžić è tornato alla concezione romana del diritto, fondato sull'idea della giustizia. Che si tratti del rifiuto di Hadžić dell'approccio positivistico al dirittо, risulta evidente dal confronto fra il § 1 dell'ABGB e il § 2 del CCS, in cui i due legislatori danno il concetto di codice civile, vale a dire del diritto civile. Nel § 1 dell'ABGB leggiamo:

 

«Il gruppo di leggi che istituiscono i diritti privati e i doveri fra i cittadini di uno stato, costituisce il diritto civile in questo stato».

 

A differenza di quanto esposto, nel corrispondente § 2 del CCS troviamo il testo seguente:

 

«In questo codice sono prescritte le leggi civili come regole stabili a scopo di giustizia ed equità che si richiedono da ogni Serbo verso il fratello Serbo nei loro specifici diritti e doveri reciproci»[7].

 

Evidente è, dunque, la differenza nella concezione della natura del codice civile e, diremmo, del diritto in generale. Mentre per il legislatore austriaco il codice civile è soltanto un insieme di prescrizioni che amministrano i diritti e i doveri fra i cittadini nei rapporti concernenti il diritto privato; per quello serbo è un insieme di prescrizioni per mezzo delle quali si attuano la giustizia e l’equità, che devono sussistere in tutti i rapporti del diritto privato fra coloro ai quali il Codice si applica.

Coerentemente con una tale concezione, Hadžić introduce nel Codice l'equità come uno dei perni nell'interpretazione delle leggi. Mentre i §§ 6 e 7 dell’ABGB suonano:

 

(6) «Quando la legge si riferisce a qualcosa, non è permesso darle un altro senso tranne quello portato dal significato proprio delle parole nella loro connessione e dalla chiara intenzione del legislatore».

 

(7) «Se il caso giuridico non può essere giudicato né secondo le parole né secondo il senso naturale della legge, si terrà conto di casi analoghi che siano stati in certo modo giudicati nelle leggi, come delle motivazioni di altre leggi in questo analoghe. Se, nonostante tutto questo, il caso giuridico rimane controverso, esso va giudicato secondo i principi del diritto naturale, considerate le circostanze, accuratamente evidenziate ed esaminate con maturità».

 

nel § 8 del CCS sta scritto:

 

«Il senso della legge non venga da alcuno stravolto, né sia  mal interpretato. Ciascuno badi alle parole e al loro vero significato, ma se così non ci si potesse capire, si guardi alle altre leggi adeguate qui esposte, e si analizzi l’intenzione del legislatore e interpreti la legge confrontandola con quelle, in accordo con i fondamenti del senso comune e con la giustizia naturale (marcato da А. М.)»[8]

 

Hadžić, dunque, completa il legislatore austriaco, il quale, partendo dall'insegnamento della scuola del diritto naturale, punta sulla ragione, mentre Hadžić sottolinea l'importanza della giustizia che sta alla base del diritto e ne costituisce lo scopo[9].

Dove si trovano le radici di una tale concezione del diritto civile qual’è quella di Hadžić? Hadžić era un uomo molto colto. Parlava il latino e il greco e aveva studiato prima filosofia e poi giurisprudenza all'Università di Pest. Dopo aver frequentato per due anni un corso specialistico a Vienna, conseguì il dottorato a Pest. Era, dunque, un uomo di vasta cultura di impostazione filosofica, ma con un’eccellente preparazione giuridica. La sua visione del diritto è, perciò, ampia. Egli, dunque, nel diritto non vede soltanto la norma giuridica, ma anche il fenomeno sociale, il che sottintende la sua valutazione e la determinazione di uno scopo. Inoltre il suo pensiero non poté non essere influenzato dalle circostanze in cui operava. Dopo la liberazione dal dominio ottomano e l’abbattimento dell’ordinamento feudale, in Serbia avevano preso forza le idee di libertà, uguaglianza e giustizia. Si era creato, dunque, il clima adatto per accogliere le idee di libertà, uguaglianza e giustizia promosse dalla rivoluzione francese. Non è certo un caso che i primi passi verso la codificazione del diritto civile avessero portato alla traduzione in serbo del Code civil. Tutto questo non poté non avere ripercussioni sul lavoro di codificazione affrontato da Hadžić. Da buon conoscitore del diritto romano era questa la condicio sine qua non perché al suo tempo si conseguisse il dottorato in giurisprudenza – può certamente aver sentito il bisogno di inserire nell'introduzione del Codice la specifica sezione B., in cui poter rilevare l’importanza della giustizia e dell’equità, dandole il medesimo titolo conferito dai compilatori di Giustiniano ai primi capitoli delle Istituzioni e del Digesto, in cui si parla del concetto di diritto[10].

Che una delle idee che guidarono Hadžić nella stesura del Codice fosse il considerare strettamente collegati fra di loro la legge civile, la giustizia e l’equità, ce lo dice anche il contenuto dell’introduzione al codice serbo. Infatti questa parte risulta allargata rispetto a quella corrispondente dell’ABGB, che contiene 14 paragrafi, mentre nel CCS ce ne sono 35. Quali sono le disposizioni inserite? Nella sezione B. Hadžić ha messo il § 18 che proibisce la schiavitù. Nell’ABGB, la proibizione della schiavitù viene data nell’ambito della regolamentazione dello stato delle persone e il § 16 fa derivare il divieto dai diritti naturali dell’uomo. Proprio collocando questa disposizione nella sezione dedicata alla giustizia ed all’equità, Hadžić esprime la sua concezione della schiavitù come una delle massime ingiustizie. Così ragiona un giurista che scrive un codice di leggi in un paese che ha conquistato da poco la sua libertà.

Nella sezione B. Hadžić ha introdotto anche altre disposizioni che inducono il lettore del Codice alla conclusione che il diritto amministra la sua materia in modo equo coll'intento di contribuire alla giustizia. Così nel § 23 troviamo la disposizione: Su chi appartiene il diritto ricadono anche i carichi che ne derivano[11], e subito dopo, nel § 24 leggiamo: Chi gode di un qualche diritto deve sopportare anche il peso ad esso connesso[12]. Collocate una accanto all’altra, queste due prescrizioni, indubbiamente, esprimono con forza una precisa idea di giustizia. Nella sezione B. Troviamo anche il § 29: Quanto non ha, uno non lo può dare a nessun altro; così nessuno può concedere a un altro più diritti di quanto lui stesso possieda o altri abbiano[13]. Anche qui si tratta di una regola giuridica la cui attuazione porta ad una giustizia elementare.

Ci si può chiedere se Hadžić abbia formulato le disposizioni citate partendo  dall'ABGB, oppure dal diritto romano. Siamo del parere che qui si tratti della ricezione diretta del diritto romano, ovvero che Hadžić vi sia arrivato sfogliando il titolo XVII De diversis regulis iuris antiqui del cinquantesimo libro dei Digesta. Questo è il titolo che i compilatori di Giustiniano aggiunsero alla fine del loro lavoro ai Digesta. In esso i compilatori inserirono un certo numero di regole, spiegazioni e definizioni giuridiche per avvicinare agli studenti, cui i Digesta erano innanzi tutto destinati, la problematica del diritto. Una particolare attenzione allo studio di questo capitolo veniva riservata nel corso degli studi di giurisprudenza nel medio evo come avviene nell’era moderna e come avveniva anche al tempo di Hadžić, al quale dunque questo testo era ben noto. Proprio qui troviamo il frammento di Paolo: Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda[14], che è il testo sopra citato al § 24 del CCS. Nello stesso titolo dei Digesta si trovano i frammenti che corrispondono al § 29 del CCS. Alla prima parte della proposizione di questo paragrafo: Што ко сам нема, оно не може ни другом дати, corrisponde il frammento di Papiniano: Non videntur rem amittere, quibus propria non fuit[15]. Al resto della proposizione: и тако нико не може другоме више права уступити, него колико сам има, као ни туђе, corrisponde il testo di Ulpiano: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet[16] [17].

Il secondo intervento di carattere sistematico operato da Hadžić, che, a nostro parere è sempre conseguenza del riferimento al modello istituzionale romano, riguarda la seconda parte del codice. Il legislatore austriaco ha intitolato questa parte del codice Del diritto alle cose e lha impostato formulando prima di tutto le disposizioni che spiegano il concetto di cosa e di divisioni[18], dopo di che ha costruito due sezioni. Nella prima, Dei diritti reali, ha collocato il diritto reale e il diritto ereditario, e nella seconda, Dei diritti personali sulle cose, il diritto delle obbligazioni. Mantenendo lo stesso ordine espositivo delle materie, Hadžić colloca nella prima parte le disposizioni sulle cose. Queste, dunque, nel Codice, sul modello delle Istituzioni, non sono separate dalla rimanente materia concernente i diritti reali. Poi, Hadžić ha lasciato senza titoli due sezioni della seconda parte del Codice e anche in questo si è avvicinato alle Istituzioni, che nelle materie dei diritti reаli e delle obbligazioni non hanno titoli particolari. Ci sembra, dunque, assai probabile che entrambe le divergenze dalla fonte austriaca siano conseguenza del ricorso alle Istituzioni giustinianee, dato che la cancellazione dei titoli non poteva essere il risultato dello sforzo di rendere il testo del codice più breve e più comprensibile anche al meno versato dei cittadini, obiettivo questo, che, del resto, Hadžić mostra di perseguire in molti casi in cui cogliamo divergenze dall'ABGB.

A quanto sembra, anche altri piccoli interventi in questa parte del Codice sono conseguenza del ricorso al modello del diritto romano. Per esempio, trattando il concetto di proprietà, il compilatore del codice austriaco, nella prima sezione della seconda parte fornisce il concetto di proprietà, dopo di che parla del suo l'acquisto mediante occupazione, accessione e consegna, badando a sottolineare sempre nei titoli dei capitoli che si tratta di acquisto di proprietà[19]. Invece Hadžić, il terzo capitolo della prima sezione della seconda parte, lo intitola: Della proprietà, vale a dire del diritto alla proprietà, specialmente del diritto alleredità[20], ma nei capitoli successivi in cui parla dell’acquisto della proprietà, nei titoli, non usa il termine “proprietà”, ma il termine “cosa”[21]. Questo dipende dai testi del diritto romano presi a modello. Infatti i giureconsulti romani preferivano dire che si trasferiva o si acquisiva qualcosa, che una cosa apparteneva o non apparteneva a qualcuno e quindi non usavano spesso il termine “proprietà”. Numerosi sono gli esempi di questo stile espressivo nel titolo delle Istituzioni rubricato Della divisione delle cose. Anche nei Digesta, nel titolo sull’acquisto della proprietà, i compilatori giustinianei non mancano di sottolineare che si tratta dell’acquisto del diritto alle cose[22].

 

3. – Conclusione

 

Lanalisi sopra esplicitata della sistematizzazione applicata alla parte introduttiva del Codice civile serbo testimonia che nella “base romanadi questa fonte del diritto, così importante per lo sviluppo del diritto e della coscienza giuridica nello stato serbo moderno[23], rientrano anche le soluzioni che sono conseguenza della ricezione diretta del diritto romano. In questo Codice, dunque, come avviene anche per i grandi codici civili europei, trovano applicazione le grandi conquiste della scienza giuridica romana; la differenza sta nelle vie per le quali è avvenuto il loro accesso. Il diritto romano è entrato nelle grandi codificazioni europee attraverso lo ius romanum commune medievale e per il tramite delle elaborazioni giuridiche prodotte nell’ambito della scuola giusnaturalistica e della scuola storica. Nel caso del CCS, invece, alle vie di penetrazione che dipendono dal trasferimento di disposizioni contenute nei codici civili europei, si aggiungono i casi in cui l’аutore del Codice, Jovan Hadžić, ha derivato i suoi modelli direttamente dal Corpus iuris civilis.

 

 



 

[1] Sulle soluzioni desunte dal codice francese vedi: Б.Т. Благојевић, Утицај француског Грађанског законика на србијански Грађански законик / Influsso del Codice civile francese sul Codice civile serbo/, Београд 1940. Come esempio di disposizione ripresa dal Codice francese, nella letteratura serba relativa al diritto civile abitualmente si cita il § 13  del CCS, in cui è formulato il principio della libertà contrattuale: La volontà e il comando dell’uomo sostituisce la legge e la legge compensa la volontà e l’ordine dell’uomo, ma in materia di ordinamento pubblico e buon costume né la volontà né il contratto possono cambiare alcunché. /Воља и наредба човечија заступа закон, а закон накнађа вољу и наредбу човечију. Но у ономе, што се тиче јавног поретка и благонаравија, не може се ништа изменити вољом или уговором./ L’ABGB non contiene la proclamazione della libertà contrattuale. La seconda proposizione del paragrafo citato nel CCS è stata formulata sotto linflusso dellart. 6 del codice francese: On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Così Б.Т. Благојевић, op. cit., 484-485. Daltra parte alcune formulazioni del legislatore francese sono entrate nell’ABGB, e da questo nel CCS, ma questo non è oggetto delle nostre considerazioni. Благојевић, op. cit., 483-484, fornisce l’elenco di tali disposizioni.

 

[2] Non completamente, infatti Franz von Zeiller, аutore del testo del codice, operò un compromesso fra il diritto romano (inteso come espressione di principi immutabili basati sulla ragione) e specifiche esigenze statali, Così: P. Stein, Roman law in European history, 7th print., Cambridge 2003, 113-114. Più dettagli sul ruolo del diritto romano nelle prime codificazioni in Germania ed in Austria vedi in op. cit., 111 e successive.

 

 

[3] La presenza del diritto romano nel CCS, di quello inserito da Hadžić, senza ispirarsi alla legislazione di altri paesi, è stata rilevata da Ј. Даниловић : Српски грађански закон и римско право /Il Codice civile serbo e il diritto romano/ nella miscellanea, Зборник радова Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844 – 1994), САНУ, Научни скупови, књ. LXXXI, Одељење друштвених наука, књ. 18, Београд 1996 (in seguito: Miscellanea САНУ Centocinquanta anni del CCS), 49-66. Analizzando la materia dei contratti obbligazionari nei capitoli XVIII-XXIX del Codice, l’autrice ha concluso che Hadžić si era rifatto al diritto romano, opinione che noi condividiamo. Inoltre è accettabile una parte delle argomentazioni offerte, mentre su alcune delle prove si potrebbe discutere. Il fatto che sia dato rilievo all’animus donandi nella determinazione del concetto di donazione e di trasferimento della donazione in caso di morte in materia di diritto ereditario, il che costituisce una differenza rispetto all’ABGB, anche per noi è conseguenza dell’aver preso a modello il diritto romano. Invece nel caso della disposizione sul depositum miserabile del § 579 del CCS: Le cose salvate da un incendio, dallabbattimento di un edificio, dalla devastazione o dallaffondamento di una imbarcazione o da una qualche altra disgrazia e consegnate a qualcuno vanno considerate come un qualsiasi altro pegno che ogni ricevente ha il dovere di custodire e di restituire al suo proprietario /Ствари из пожара, рушења каквог здања, похаре или утопљења лађе, или другог подобног несретног случаја спасене, и коме предане, сматрају се као и други аманет, који је сваки прималац дужан чувати и натраг вратити ономе, чије су ствари./, che non esiste nell’ABGB, probabilmente ha per modello l’articolo 1949 del CC: Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. Più sui punti di vista di Ј. Даниловић vedi оp. cit., 51 e successive.

 

[4] Gellius tramanda (Gell., I.22) che Cicerone aveva scritto il trattato De iure civili in artem redigendo, in cui aveva motivato la necessità di un’elaborazione scientifica dello ius civile, e Cicerone stesso nel De oratore (I.142; 191) dice che lo ius civile era disperso e disorganizzato (diffusum et dissipatum) e che doveva essere ridotto a un certo numero di generi e ad una scienza che fosse accessibile (in certa genera et ad artem facilem reducere).

 

[5] Quintus Mucius Scaevola, che visse nell’ultimo secolo prima di Cristo, scrisse diciotto libri sullo ius civile, in cui il diritto è esposto per generi (generatim).

 

[6] D.1.1.1pr., Ulp. 1 inst.

 

[7] У законику овом прописани су закони грађански као постојана правила ради правде и правице (sottolineato da А. М.), која се од свакога Србина, према брату свом Србину у узајамним својим посебним правима и дужностима изискује.

 

[8] Смисао закона нико да не изврће, и криво да не тумачи. Сваки да пази на речи, и њихово право значење, па ако му се не би тако разумети дало, онда нека погледа на друге овде изложене подобне законе, и нека испита намеру законодавца, па сравнивши га с овима нека га тако протумачи, како да се са основима здравог разума и природне правице слаже.

 

[9] L. Маrković coglie bene l'essenza della redazione del testo compiuta da Hadžić. Secondo lui il richiamo al senso comune e alla giustizia naturale nel § 8 del Codice «ha il significato che, mediante l'interpretazione non si deve arrivare ad una soluzione che sia in contrapposizione con l'essenza del diritto e del suo elemento fondamentale: l'idea dell'equità». Vedi: Л. Марковић, Грађански законик Краљевине Србије са кратким објашњењима / Il Codice civile del Regno della Serbia con brevi spiegazioni / Београд 1921, 6. Probabilmente partendo dal testo dell’ABGB, e nella convinzione che Hadžić avesse adottato soltanto la dottrina del legislatore austriaco, Вл.В. Водинелић ritiene che Hadžić, nei §§ 2 e 8 del CCS che stiamo analizzando, abbia usato il termine правица nel significato di diritto( proprio come nel § 6). Vedi l’articolo dell’autore: Сто педесет година касније: шта је још живо у Српском грађанском законику? /Centocinquanta anni dopo: che cosa vive ancora del Codice civile serbo?/, Miscellanea  САНУ Centocinquant’anni del CCS, 389. Noi troviamo sia difficile interpretare la parola правица/giustizia/ nel senso di право/diritto/. La difficoltà consiste nell’accettare che Hadžić nel § 2 volesse dire che le  regole giuridiche erano state introdotte nel Codice a  scopo di giustizia e diritto e non a scopo di giustizia ed equità. L’analisi del testo nel § 6 (Anche lo straniero negli affari con i cittadini serbi, o con uno straniero in Serbia troverà giustizia in base a queste leggi..) come nel citato paragrafo § 8 mostra come non ci sia motivo di assumere che la parola правица significhi право /diritto/. Вук Ст. Караџић nel suo Рјечник /Dizionario/ alla parola правда rimanda alla parola правица, mentre alla parola правичан, justus, rimanda alla parola праведаn /equo/. Vedi: Il Dizionario spiegato con parole tedesche e latine /Рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима/, Београд 1935, 580. Pertanto all’epoca in cui il Codice fu scritto, la parola правица  aveva il significato che oggi ha la parola правичност /equità/.

 

[10] Anche i manuali di diritto privato scritti dagli istituzionalisti, Institutiones juris Romani privati, su cui aveva studiato Hadžić, incominciavano con un capitolo sul rapporto tra diritto, equità e giustizia (De jure et justitia).

 

[11] Коме право, томе припадају и терети који отуда проистичу.

 

[12] Ко право какво ужива, мора и бреме с њим скопчано носити.

 

[13] Што ко сам нема, то не може ни другом дати; и тако нико не може другоме више права уступити, него колико сам има, као ни туђе.

 

[14] D. 50.17.10.

 

[15] D. 50.17.83, Pap. 2 def.

 

[16] D. 50.17.54, Ulp. 46 ad ed.

 

[17] Anche altre disposizioni inserite da Hadžić nell'introduzione mostrano che Hadžić voleva rendere evidente che il diritto andasse saldamente collegato con l’equità, ma riprese quelle disposizioni dall’ABGB. Così nel § 25 troviamo il principio che res nullius appartiene a chi la prende per primo, e nel § 31 il principio che chi causi un danno ad un altro ha l’obbligo dell’indennizzo. La prima regola si trova nel § 381 dell’ABGB-a, nel paragrafo che parla dell’acquisizione della proprietà mediante appropriazione, e la seconda nel § 1295, nel capitolo Dell’indennizzo del danno.

 

[18] Questo tipo di introduzione nella materia del diritto patrimoniale rientra nel modello istituzionale, infatti nel primo e nel secondo capitolo del secondo libro delle Istituzioni giustinianee, innanzi tutto si parla della suddivisione delle cose (De rerum divisione; De rebus incorporalibus) dopo di che seguono le esposizioni sui diritti reali e sugli altri diritti patrimoniali.

 

[19] Il capitolo II. Del diritto di proprietà, III. Dell’acquisto della proprietà per appropriazione, IV. Dell’acquisto della proprietà per accessione, V. Dell’acquisto della proprietà per consegna.

 

[20] О својини т. ј. праву сопствености, нарочито праву баштинском.

 

[21] Capitoli: IV. О прибављању ствари, V. Прибављање ствари прираштајем и припатком, VI. О прибављању ствари предајом.

 

[22] D. 41.1. De adquirendo rerum dominio.

 

[23] Oggi i giuristi sono d’accordo che la codificazione del diritto civile, pur con tutte le manchevolezze del Codice, fu di importanza eccezionale per lo sviluppo del diritto serbo. Vedi, ad esempio: А. Гамс, Значај Српског грађанског законика за Србију у XIX веку / Limportanza del Codice civile serbo per la Serbia nel XIX secolo/; М. Орлић, Правна вредност Српског грађанског законика / Il valore giuridico del Codice civile serbo/, Вл.В. Водинелић, Сто педесет година касније: шта је још живо у Српском грађанском законику? / Centocinquanta anni dopo: che cosa vive ancora del Codice civile serbo?/, tutti i contributi nella Miscellanea SANU ''Centocinquanta anni del CCS''. Questo giudizio poggia sull’argomento che gli inizi della scienza giuridica in Serbia sono collegati al Codice (commenti di В. Шероглић del 1845. e del 1847., quattro quaderni di spiegazioni di Д. Матић del 1850/51, l’analisi di М. Ђ. Милићевић sulla cooperativa del 1857, commento di  Ђ. Павловић sul diritto ipotecariо del 1867). Т. Никчевић ha assolutamente ragione quando dice: «La comparsa e l’applicaziоne del Codice civile ebbe in Serbia quasi un’importanza decisiva per lo sviluppo e la caratterizzazione della letteratura giuridica e si potrebbe dire del pensiero giuridico in generale. Si può quasi dire che alla sua comparsa vanno collegati, come conseguenza necessaria, la nascita e lo sviluppo di tutta una letteratura giuridica, specialistica e scientifica, che, considerate le circostanze politiche e culturali della Serbia, non avrebbero potuto prendere avvio in epoca precedente». Vedi: Т. Никчевић, Постанак и покушај прераде Грађанског законика Кнежевине Србије / Nascita e tentativo di rielaborazione del Codice civile del Principato di Serbia/, САНУ, Споменик CXIX, Одељење друштвених наука, Нова серија 21, Београд 1971, 2.

A questo proposito ci pare opportuno annotare anche quanto segue. I codici di leggi, di norma, sono frutto di una scienza giuridica evoluta, tuttavia in determinate circostanze storiche fanno la loro comparsa anche là dove la scienza giuridica non sia ancora nata e in tal caso ne possono fortemente incentivare lo sviluppo. Questo tipo di rapporto tra i codici e la scienza giuridica era stato indicato già da Pomponio a proposito della promulgazione delle Leggi delle XII Tavole: (D. 1.2.2.5, Pomp. lib. sing. ench.) His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. Si potrebbe , dunque, dire che la promulgazione del CCS , per quanto concerne lo sviluppo della scienza giuridica, ebbe in Serbia l’importanza che a Roma aveva avuto la promulgazione delle Leggi delle XII Tavole.