N. 4 – 2005 – Contributi

 

Le fonti del diritto civile nel sistema cinese

 

Xu Guodong

Università di Xiamen

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le cose da considerare per scegliere le tipologie delle fonti del diritto civile. – 3. Le fonti del diritto civile della Cina. – 3.1. La legge. – 3.2. Le “quasi leggi”. – 3.3. La consuetudine. – 3.4. La giurisprudenza. – 4. La polemica su un rescritto del Tribunale Supremo Popolare. – 5. Conclusione.

 

1. – Premessa

 

Il problema delle fonti del diritto cinese può essere solamente un problema teorico anziché di diritto positivo, perché in Cina non c’è nessuna legge che imposta le fonti del diritto cinese. Ma nelle parti iniziali delle opere teoriche dedicate alle ricerche di ogni branca dell’ordinamento giuridico, si parla sempre delle fonti di tale branca del diritto. Essendo uno studioso del diritto civile (sono anche studioso del diritto romano), ho fatto la stessa cosa nel mio manuale di diritto civile[1]. Quindi vorrei qui parlare del problema delle fonti del diritto cinese dal punto di vista del diritto civile.

 

2. – Le cose da considerare per scegliere le tipologie delle fonti del diritto civile

 

Ci sono due tipologie delle fonti del diritto civile nella codificazione civile del mondo. Una è quella del monismo, secondo cui il legislatore riconosce solamente nelle leggi la fonte del diritto civile. Il Codice Civile francese la adoperava, stabilendo nel suo articolo 5 quanto segue:

 

«Verso i casi da giudicare i giudici non possono giudicare in maniera di creare la regola».

 

Questa norma escludeva la possibilità di applicare altre fonti oltreché le statuizioni.

L’altra tipologia è quella del pluralismo: il legislatore riconosce come fonti del diritto civile non solo la statuizione, ma anche la consuetudine e la giurisprudenza. Il Codice Civile Svizzero utilizza questa tipologia nel suo articolo 1:

 

«(1) La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una disposizione;(2) nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore;(3) Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli».

 

Questo articolo ha stabilito una tipologia pluralistica delle fonti del diritto civile, che include la legge, la consuetudine, la dottrina e la giurisprudenza. Ovviamente tale sistema è molto diverso dal sistema delle fonti del Codice Civile francese.

La scelta del legislatore tra il monismo e il pluralismo dipende dalle sue risposte a queste due questioni.

A. La prima questione attiene al riconoscimento da parte del legislatore dell’esistenza di lacune nelle leggi. Coloro che non riconoscono le limitatezze delle leggi necessariamente ritengono che le leggi abbiano una propria autosufficienza senza bisogno di essere completate con altre fonti, quindi riconoscono soltanto la legge come unica fonte del diritto.

Coloro che riconoscono la limitatezza delle leggi sanno dell’esistenza di lacune nelle legislazione, quindi sagacemente consente che siano completate da altre fonti. Nell’età del Codice Civile francese i legislatori, sotto l’influenza del razionalismo, credevano che la loro abilità epistemologica fosse suprema ed assoluta, di conseguenza sceglievano il monismo nel campo delle fonti del diritto. Ma nell’età del Codice Civile svizzero era ormai diventata predominante la filosofia kantiana, secondo la quale l’essere umano, nonostante possa conoscere la maggiore parte degli oggetti del mondo, non può conoscere qualunque oggetto, come ad esempio Dio, spirito e volontà etc. Quindi il legislatore doveva lasciare che le cose che non ha conosciuto fossero trattate da parte dei giudici. Da quanto ho detto si può tirare una conclusione: il problema delle fonti del diritto civile è quello della epistemologia.

Grazie alla evoluzione storica, la credenza della supremazia dell’abilità epistemologica dell’essere umano è stata fortemente scossa; il legislatore acquisiva la coscienza di poter regolare solamente i rapporti sociali che conosceva con certezza, lasciando ad altri la competenza di regolare quei rapporti sociali che potevano determinarsi in futuro. Da qui era sorta la teoria delle lacune delle statuizioni positive, quale risulta dal pluralismo delle fonti del Codice Civile svizzero. Come tutti sanno, questo codice permette di completare le lacune di statuizione con le fonti complementari.

B. L’altra questione a cui il legislatore che sta disegnando la tipologia delle fonti del diritto civile deve rispondere è la seguente: c’è bisogno di dividere rigidamente il potere legislativo da quello giudiziario? La giurisprudenza, che è la fonte complementare più importante e quella più spesso applicata, si presenta infatti proprio come legislazione prodotta dai giudici.

Il Codice Civile francese seguiva rigidamente la teoria della separazione dei poteri e vietava ai giudici di oltrepassare il potere legislativo, per questo motivo si disegnava un sistema monistico delle fonti del diritto civile. Nel suo articolo 5 si proibiva espressamente al giudice di agire come legislatore. Ma la possibilità di realizzare tale proibizione dipende dalla possibilità di autosufficienza delle leggi. Se le leggi non possono essere perfette, perché i giudici non possono giudicare i casi con la motivazione del silenzio della legge, sarebbe necessario trattare i casi sottoposti al loro giudizio creando una regola, senza considerare la proibizione del legislatore.

Grazie alla introduzione della teoria della lacuna della legge, i legislatori dei paesi moderni abbandonavano progressivamente l’idea rigida della separazione dei poteri, ed iniziavano a credere che i parlamenti sono il legislatore per le questioni generali, mentre i giudici sono il legislatore per le cose particolari[2]. Il primo realizza il programma di una legge; il secondo invece realizza i dettagli di essa. Sicché la divisione severa tra il potere legislativo e quello giudiziario cominciava a smorzarsi, il confine tra questi due poteri tendeva ad offuscarsi. Di conseguenza, la maggior parte dei paesi del mondo riconosce generalmente la giurisprudenza come fonte complementare del diritto civile. Anche la Cina fa così.

 

3. – Le fonti del diritto civile della Cina

 

Senza l’altro, la tipologia delle fonti del diritto civile della Cina cade nella categoria del pluralismo, secondo la dottrina dominante del nostro paese, il diritto civile cinese ha le seguente fonti:

3.1. – La legge

Le leggi sono le norme di comportamento impostate dall’Assemblea del Popolo e il suo Comitato Permanente secondo la procedura legislativa. Le leggi sono le statuizioni più tipiche. Fino ad oggi, abbiamo i Principi Generali del Diritto Civile, la Legge contrattuale, la Legge sulla garanzia, la Legge sull’adozione, la Legge sul matrimonio, la Legge sulla successione, la Legge della patente-brevetto, la Legge del marchio, la Legge del diritto d’autore, etc. Tra le leggi si dovrebbero distinguere i diritti civili formali e i diritti civili sostanziali; il codice civile e le leggi civili di base appartengono alla prima categoria, le norme che sono contenute nelle altre leggi appartengono alla seconda categoria. Ad esempio, ci sono delle norme civili nel nostro diritto costituzionale, il cui articolo 41 recita:

 

«Coloro che hanno subito danno in conseguenza di violazione dei diritti del cittadino da parte di un organo statale o dei suoi impiegati hanno diritto di ottenere un risarcimento secondo le stipulazioni delle leggi».

 

Ovviamente questa norma appartiene alla responsabilità extracontrattuale del diritto civile. A tutt’oggi la Cina non ha ancora un codice civile, anche se si tratta di un obbiettivo da realizzare al più presto, a cui i giuristi cinesi lavorano ormai da lunghissimo tempo.

3.2. – Le “quasi leggi”

Sono quasi leggi le normative con la forza vincolante generale impostate dagli organi amministrativi statali o da quelli giudiziari e dai governi locali, includendo le forme seguenti:

 

(a) I regolamenti emessi dal Consiglio di Stato e i suoi ministeri. Il Consiglio di Stato è il supremo organo amministrativo della Cina; dirige tutti i ministeri che esercitano le diverse funzioni dello Stato e risponde per l’esercizio delle sue funzioni all’Assemblea del Popolo. Il Consiglio di Stato e i suoi ministeri hanno la competenza di promulgare i regolamenti amministrativi, le regole applicative e i provvedimenti amministrativi per risolvere i problemi relativi all’ambito di applicazione del diritto costituzionale. Questi regolamenti amministrativi possono contenere delle norme attinenti al diritto civile; per esempio, l’Ufficio del Diritto d’Autore, ufficio subordinato del Consiglio di Stato, ha promulgato l’Ordinanza per applicare il diritto d’autore, le cui norme sono per la maggiore parte di diritto civile.

 

(b) I pareri e rescritti sulle questioni civili promulgati dal Tribunale Supremo Popolare. Il Tribunale Supremo Popolare è l’organo giudiziario supremo della Cina, ha la competenza di interpretare le «leggi in maniera da facilitarne l’applicazione». A causa della lacunosità delle legislazioni civili del parlamento cinese, sia i pareri del Tribunale Supremo Popolare sull’applicazione delle norme civili di minore concretezza, sia i rescritti emessi per rispondere alle richieste di istruzioni dei tribunali popolari locali di diverso grado sulle questioni civili, sia gli altri regolamenti riguardanti le operazioni delle sezioni civili dei tribunali, sintetizzano le esperienze giudiziarie basandosi sui principi del diritto civile; possiedono, inoltre, un carattere di quasi leggi, in quanto esercitano un ruolo molto importante nell’applicazione corretta del diritto civile e nel completare le carenze della legislazione. Ad esempio, i Principi Generali del Diritto Civile hanno soltanto 156 articoli, ma i pareri del Tribunale Supremo Popolare sui problemi di applicazione dei principi generali del diritto civile constano di 200 articoli, completando in tal modo non poche lacune degli stessi principi generali.

 

(c) Leggi e regolamenti delle autorità locali. Le leggi ed i regolamenti promulgati dalle Assemblee del Popolo locali, dai governi provinciali e dai governi delle regioni autonome di gruppi etnici minoritari nell’ambito di autorizzazione del diritto costituzionale e di leggi, hanno la forza normativa in quelle regioni. Quelle parti di queste leggi e regolamenti che riguardano il diritto civile sono considerate fonti del diritto civile.

A mio sommesso avviso, le legislazioni locali hanno due principali funzioni. Da un lato, possono essere considerate esperimenti legislativi. La Cina, infatti, è un paese grandissimo ed appare difficile svolgere una legislazione nazionale proprio per mancanza di esperienze adeguate; quindi si suole permettere ai governi locali di realizzare delle legislazioni locali su certi temi prima come esperimento, soprattutto nelle zone economiche speciali. Se tali esperimenti risultano positivi, si divulgano i risultati in tutto paese. Dall’altro, in tal modo si adeguano le legislazioni generali per tutta la Cina alle realtà locali; ad esempio, secondo la Legge sul Matrimonio della Cina, l’età legittima per il matrimonio è 22 anni per l’uomo e 20 anni per la donna, ma per la popolazione musulmana della Regione Autonoma Uighuriana dello Xinjiang questa età è troppo alta, quindi il parlamento della regione ha promulgato una legge locale che abbassa solamente per la popolazione musulmana di questa regione l’età legittima del matrimonio.

3.3. – La consuetudine

La consuetudine è costituita da norme di comportamento dotate di una certa forza coattiva al di là delle leggi statali, in quanto radicate autorevolmente nella stessa organizzazione sociale.

Nelle pratiche giudiziarie della Cina la consuetudine viene utilizzata come fonte complementare delle leggi. Per esempio, nel «Rescritto sulla legittimità della richiesta del genero che vive in casa dei suoceri ad accedere all’eredità di questi ultimi» dell’8 luglio 1951, la sezione del Tribunale Supremo Popolare nella Prefettura del Sud-Ovest prevedeva che «se ci sia una consuetudine locale su questo punto che non è contro lo spirito della politica, si può trattare il caso applicandola». In Cina, la consuetudine che prevede il fidanzamento prima del matrimonio è molto popolare, ma quest’usanza non è incorporata nella legge; pertanto, dal punto di vista giuridico, non è altro che un contratto preliminare del contratto di matrimonio, di cui tuttavia, non essendo contra bonos mores, si deve riconoscere il carattere vincolante.

3.4. – La giurisprudenza

Costituiscono giurisprudenza i pareri che i giuristi (intesi in senso ampio, (includendo cioè i professori di diritto e i giudici) danno per risolvere le questioni controverse attinenti al diritto civile[3]. La dottrina e i precedenti, le due forme della giurisprudenza, completano quindi le lacune delle leggi, quando la consuetudine non è in grado di operare in tal senso. Dato che la Cina si trova nel periodo di transizione dall’economia centralizzata all’economia di mercato, sorgono continuamente problemi nuovi e situazioni nuove, che pongono in grave difficoltà la legislazione, incapace di predisporre tempestivamente normative adeguate alla mutevole condizioni della nuova economia. Ne conseguono numerose lacune legislative, relative a casi pendenti in giudizio davanti ai tribunali; i quali, non potendo rifiutare il giudizio con la scusa del silenzio del diritto, devono giudicare i casi su vasta scala creando in tal modo la giurisprudenza. Questa realtà era stata riconosciuta già dal Sig. Ren Jianxin, presidente del Tribunale Supremo Popolare, il quale, quando era in carica, aveva sentenziato che nel silenzio della legge i tribunali possono giudicare i casi seguendo la giurisprudenza.

Secondo la dottrina cinese dominante, i precedenti non possono essere una fonte complementare che a certe condizioni. Visto che c’è una grande differenza nella qualità e nel livello professionale tra i giudici dei tribunale di gradi diversi, generalmente si ritiene che soltanto le sentenze del Tribunale Supremo Popolare e dei Tribunali Superiori Popolari di livello provinciale possono avere forza vincolante, mentre le sentenze emanate dagli altri tribunali non hanno forza vincolante. Così si può garantire che i precedenti giochino un ruolo nel completare le lacune della legislazione, evitando l’abuso di essi.

Il sistema dei precedenti si è progressivamente stabilizzato nella Cina Popolare. Il Bollettino Ufficiale del Tribunale Supremo Popolare pubblica periodicamente sentenze e pronunciamenti di carattere tipico, che svolgono realmente una funziona direttiva per i tribunali inferiori. Tali precedenti giocano un ruolo nell’applicazione del diritto come fonte complementare.

D’altronde, alcuni studiosi ritengono che Rerum natura i diritti stranieri della stessa famiglia giuridica, i trattati internazionali e le pratiche internazionali sono anch’essi fonti del diritto civile della Cina; per quanto tale parere non sia ancora accettato dalla generalità dei giuristi. Il problema della posizione dei trattati internazionali come fonte per il diritto civile cinese è diventato rilevante in seguito al recente ingresso della Cina nella WTO: uno dei vice presidenti del Tribunale Supremo Popolare insiste nel sostenere che possono essere applicati direttamente; mentre l’altro vice presidente ritiene invece che i trattati internazionali debbano essere applicati solo indirettamente, perché è difficile per gli attuali giudici cinesi conoscere direttamente le regole di WTO.

 

Le fonti sopraccitate possono essere articolate in due categorie. La prima sono le fonti dirette: appartengono a questa categoria le leggi e le quasi leggi; la seconda categoria è costituita dalle fonti indirette: ad essa appartengono sia le consuetudini sia la giurisprudenza.

La prima ha una natura diretta e prioritaria nella applicazione; se ci sia una norma espressa delle statuizioni su un certo caso da giudicare, la si deve applicare direttamente e prioritariamente. La seconda ha una natura complementare e indiretta; essa è complementare perché può essere applicata solamente nella condizione del silenzio della legge; è indiretta perché consuetudine e giurisprudenza possono essere applicate come fonti complementari dopo la scelta e il riconoscimento del tribunale.

 

4. – La polemica su un rescritto del Tribunale Supremo Popolare

 

Abbiamo visto che il Tribunale Supremo Popolare gioca un ruolo attivo nel sistema delle fonti giuridiche della Cina, esso non soltanto imposta le regole tramite rescritto, ma anche fa la stessa cosa tramite i precedenti. Data l’inerzia dell’Assemblea del Popolo negli esercizi dei propri poteri legislativi, il potere giudiziario aumenta sempre di più; ciò è un risultato necessario del teorema della conservazione della quantità dei poteri, secondo cui la quantità delle norme legislative è inversamente proporzionale alla quantità dei poteri giudiziari[4]. Si deve dire che tale ruolo del Tribunale Supremo Popolare è generalmente accettato, perché i risultati sono molto positivi. Ma, come eccezione, esporrò di seguito uno dei suoi rescritti per una caso riguardante il diritto costituzionale della Cina che ha provocato forti critiche da parte degli studiosi.

Qi Yuling, una ragazza originaria della Provincia di Shandong, aveva partecipato all’esame d’ammissione alla scuola professionale di medio livello nel 1990. Era stata molto fortuna perché era stata ammessa alla Scuola di Commercio della Comune di Jining nella suddetta provincia. Ma la comunicazione dell’ammissione alla Scuola era stato presa per lei da Chen Xiaoqi, una sua compagna di scuola.

Chen Xiaoqi si era presentata nella scuola sopradetta sotto il nome di Qi Yuling. Dopo il diploma, ancora sotto il nome di Qi Yuling, aveva ottenuto il posto di impiegata nella filiale della Banca della Cina nel comune di Tengzhou, fino a diventare direttrice.

La vera Qi Yuling, a causa della perdita dell’opportunità di ricevere una educazione superiore, era invece diventata una contadina. Lei poi andò nella città in qualità di studentessa a pagamento. Consumando tanti soldi, è diventata operaia in una impresa urbana; ma in seguito, prima ancora che venisse scoperta la verità, aveva perduto il lavoro. Le vite delle due compagne di scuola sono state molto differenti, quasi come il cielo e la terra, proprio per il trasferimento da una all’altra della opportunità di ricevere l’educazione superiore.

La scoperta della verità avvenne nel 1999. Subito dopo la vera Qi Yuling ha intentato un’azione giudiziaria contro la falsa Qi Yuling per violazione del diritto del nome e del diritto di ricevere un’educazione scolastica superiore, chiedendole di desistere da tali violazioni e di pagare un risarcimento sia economico che morale.

Naturalmente il Tribunale può proteggere il diritto del nome di Qi Yuling citando le relative norme dei Principi Generali del Diritto Civile, ma tale legge non contiene nessuna disposizione a tutela del diritto all’educazione; una simile disposizione esiste solamente nel diritto costituzionale.

Ma c’è una consuetudine nella pratica giudiziaria della Cina: i giudici non possono giudicare i casi portati davanti alla loro giurisdizione ricorrendo direttamente alle disposizioni del diritto costituzionale. Tale consuetudine deriva, infatti, da un rescritto del Tribunale Supremo Popolare rilasciato al Tribunale Superiore Popolare della Regione Autonoma Uighuriana dello Xinjiang nel 1955, intitolato "Rescritto sul divieto di invocare il diritto costituzionale nelle sentenze criminali come motivazione per decidere la natura del crimine e la punizione del reo". In tale documento, il Tribunale Supremo scriveva: «Il diritto costituzionale della Repubblica Popolare Cinese è il diritto fondamentale del nostro paese, esso è anche il diritto “materno” di tutti gli altri diritti…, per quanto concerne il diritto criminale, esso non riguarda il problema di decidere la natura dei crimini e di decidere le pene del reo… quindi si vieta di invocare il diritto costituzionale nelle sentenze criminali come motivazioni per decidere la natura del crimine e la punizione del reo».

Da allora in poi, è diventata norma consuetudinaria l’incapacità dei tribunale a ricorrere al diritto costituzionale per giudicare i casi di loro competenza. Ovviamente questa norma costituisce uno ostacolo per la tutela del diritto all’educazione di Qi Yuling da parte del Tribunale Superiore Popolare della Provincia di Shandong. Per rimuovere tale ostacolo irragionevole, il Tribunale Superiore Popolare della Provincia di Shandong ha chiesto un rescritto al Tribunale Supremo Popolare, il quale ha rilasciato il 13 agosto 2001 un rescritto del seguente tenore: «Chen Xiaoqi, per mezzo della violazione del diritto del nome, ha violato il diritto basilare a ricevere l’educazione scolastica di Qi Yuling, che doveva essere goduto da lei sulla base del diritto costituzionale; ne è risultato un danno concreto. Per questo Chen Xiaoqi deve assumersi la doverosa responsabilità civile». Invocando questo rescritto, il Tribunale Superiore Popolare della Provincia di Shandong ha sentenziato a favore di Qi Yuling il 23 agosto dello stesso anno. Vincendo la sua causa, Qi Yuling ha ottenuto un risarcimento di centomila yuan per il danno economico sia diretto che indiretto e per il danno morale.

Questa sentenza ha causato subito un dibattito entusiastico nei circoli della giurisprudenza. Molti studiosi sono d’accordo con questo rescritto e con la sentenza perché, secondo loro, essi sono simboli della evoluzione giurisdizionale del diritto costituzionale nella Cina; essi sono anche i simboli che indicano un processo di sviluppo del diritto costituzionale cinese: da “diritto sulla carta” a diritto vivo, da diritto dichiarativo a diritto di concreta attuazione. Infine, sono i simboli che indicano che i giudici cinesi hanno goduto di un potere di controllo di legittimità costituzionale.

Però ci sono anche degli studiosi che tengono un atteggiamento critico verso il rescritto sopradetto. Le motivazioni di questi studiosi sono le seguenti:

(1) il Tribunale Supremo Popolare non ha il potere d’interpretare il diritto costituzionale; secondo la legge costituzionale della Cina, questo potere ricade nella competenza del Comitato Permanente dell’Assemblea del Popolo. Quindi l’autore di questo rescritto ha oltrepassato la propria competenza ed ha violato il diritto costituzionale. In tale ottica, questo rescritto viene considerato come manifestazione del desiderio del Tribunale Supremo Popolare di ampliare i propri poteri.

(2) Il Diritto all’educazione, promulgato il 18 marzo 1995, ha stabilito espressamente nel suo articolo 77 i rimedi per i casi di violazione del diritto di ricevere l’educazione scolastica: «Se si verificano casi di corruzione nel reclutamento degli studenti, l’autorità amministrativa dell’istruzione manderà via le persone reclutate tramite corruzione e darà punizioni amministrative ai responsabili diretti e alle altre persone colpevoli. Se nei loro comportamenti si ravviserà un crimine, saranno comminate loro le pene previste dal diritto criminale per quel reato»; mentre l’articolo 81 prescrive che «Coloro che violano le regole di questa legge e causano danni degli interessi legali degli insegnanti, delle scuole e degli organi istituzionali di altri tipi, devono assumere la responsabilità civile secondo questa legge, affinché risarciscano i danni e le perdite». Prima dell’esaurimento di questi rimedi, non si può invocare direttamente le norme del diritto costituzionale[5].

Secondo me, il punto chiave del caso di Qi Yuling è questo: il Tribunale Superiore Popolare della Provincia di Shandong non ha seguito il processo di trovare la regola stabilita dai manuali del diritto civile, cioè la sequenza di legge, quasi legge, consuetudine, giurisprudenza; ha tralasciato legge sul Diritto all’educazione per ricorrere direttamente al rescritto del Tribunale Supremo Popolare, col risultato negativo di una fuga verso il Tribunale Supremo Popolare, trasformando esageratamente il potere giudiziario in potere legislativo.

 

5. – Conclusione

 

Da quanto ho detto, possiamo vedere che il problema delle fonti giuridiche è realmente un problema di epistemologia. Partendo da questa natura del problema, il tutto si riconduce alla accettazione della teoria della separazione dei poteri. In Cina, a causa del materialismo dialettico, filosofia ufficiale sostenuta dallo Stato, la legislazione discerne la propria limitatezza nelle capacità epistemologiche, cosi si è abbandonata l’ambizione di prendere tutte le cose sotto controllo del potere legislativo. Quindi in Cina non esiste il cosiddetto sistema della separazione dei poteri, gli organi legislativi, giudiziari e amministrativi godono rispettivamente di un certo potere legislativo. Tra di essi, è particolarmente attivo il potere legislativo dei tribunali. Il recente rescritto del Tribunale Supremo Popolare sulla causa di Qi Yuling è, infatti, una chiara critica all’inerzia del Parlamento nell’attività legislativa.

Per questo, gli studiosi che non sono soddisfatti della lunga inerzia del Parlamento hanno ammirato molto il ruolo del Tribunale Supremo Popolare. Mentre quegli studiosi che tengono un atteggiamento critico verso questo precedente sono propensi a mantenere l’autorità del parlamento ed a prevenire la sostituzione del potere legislativo da parte di un altro organo; quindi, questi studiosi hanno un tendenziale favore per la teoria della separazione dei poteri. Infatti, malgrado il Tribunale Supremo Popolare della Cina si trovi molto lontano dal raggiungere l’autorità esercitata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, c’è qualcuno che si preoccupa della possibilità di una evoluzione del sistema giuridico cinese verso un governo dei giudici.



 

[1] Cfr. Xu Guodong, Parte generale del Diritto Civile, 2ª edizione, Xiamen, Casa Editrice dell’Università di Xiamen, 2005.

 

[2] Cfr. R. David, Grandi Sistemi Giuridici nel Mondo, traduzione cinese di Qu Zhusheng, Shanghai, Casa Editrice per Traduzione di Shanghai, 1984, 49.

 

[3] Cfr. H. Lévy-Bruhl, Sociologia giuridica, traduzione cinese di Xu Jun, Shanghai, Casa Editrice del Popolo di Shanghai, 1987, 68.

 

[4] Cfr. Xu Guodong, Sulla base dell’epistemologia del futuro Codice Civile della Cina, in Lo Studio del Diritto 6, 1992.

 

[5] Per quanto riguarda l’analisi sui punti giuridici del caso di Qi Yuling, vedi Tong Zhiwei, I diversi problemi nell’applicazione del diritto costituzionale, in Giurisprudenza 11, 2001.