N. 3 – Maggio 2004 – Tradizione Romana

 

 

FRANCESCO SINI

Università di Sassari

 

 

Initia Urbis e sistema giuridico-religioso romano

(Ius sacrum e ius publicum tra terminologia e sistematica)

 

 

 

Testo della relazione presentata nel Congresso internazionale «Mundus novus. America. Sistema giuridico latinoamericano», svoltosi a Roma, presso l’Istituto Italo-Latino Americano (Palazzo Santacroce) e l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ (Villa Mondragone), nei giorni 26-29 novembre 2003, organizzato nel quadro delle attività del “Comitato Nazionale per la celebrazioni del Quinto Centenario del viaggio di Amerigo Vespucci (1501-1502)”, per iniziativa del prof. Sandro Schipani (Università di Roma ‘Tor Vergata’), componente della Giunta del medesimo Comitato.

 

 

 

Sommario: 1. Premessa: oggetto e limiti dell’esposizione. – 2. La rielaborazione ovidiana dell’Urbis origo. – 3. Terminologia e sistema: initia (principia; origines; primordia) Urbis. – 4. Realtà spirituali degli initia Urbis: uomini e dèi nella Urbs auspicato inauguratoque condita (Tito Livio 5.52.2). – 5. Realtà materiali degli initia urbis: la santità delle mura della città. – 6. Dagli initia Urbis, all’Imperium sine fine: Roma tra spazio e tempo nell’Eneide di Virgilio.

 

 

 

1. – Premessa: oggetto e limiti dell’esposizione

 

Per introdurre il tema “Initia urbis e sistema giuridico-religioso romano”[1], mi pare molto pertinente un pensiero di Carlo Cattaneo, il quale nel 1858, in un saggio intitolato «La città considerata come principio ideale delle istorie italiane», scriveva quanto segue: «L’imperio romano comincia entro una città; è il governo di una città dilatato a comprendere tutte le nazioni che circondano il Mediterraneo. La fede popolare derivò la città di Roma dalla città d’Alba; Alba da Lavinio, Lavinio dalla lontana Troia; le generazioni dei popoli apparvero alla loro mente generazioni di città»[2].

In quello stesso anno, il 1858, N.D. Fustel De Coulanges concludeva la sua tesi dedicata alla dea Vesta, che costituisce – com’è noto – il nucleo centrale della Cité antique, pubblicata qualche anno più tardi, nel 1864[3]. In quell’opera, il grande storico e comparatista francese ha disegnato, con genialità ed acutezza, la città antica «come complesso d’istituzioni politico-religiose, originale e irripetibile»[4].

Peraltro, l’originalità della città antica, cioè quale insieme di strutture urbane e istituzioni giuridico-religiose, era stata già evidenziata da J.-J. Rousseau, nel Contrat social (libro I, cap. VI): «Le vrai sens de ce mot [cité] s’est presque entièrement effacé chez les modernes; la plupart prennet une ville pour une Cité et un bourgeois pour un citoyen. Il ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoyens font la cité».

Rousseau assumeva, in tal modo, la definizione della civitas che davano i Romani, intesa essenzialmente quale comunità di cittadini liberi; come attesta fra gli altri Cicerone:

 

De re publ. 1.49: quid est enim civitas nisi iuris societas civium?[5]

 

Ma veniamo agli initia Urbis. In una monografia dedicata alla fondazione di Roma, Alexandre Grandazzi sostiene che gli antichi Romani ebbero coscienza del «recommencement perpétuel» che aveva caratterizzato la storia della loro città, in ragione delle varie ‘fondazioni’, quindi dei varii initia, di cui essa era stata oggetto in epoche diverse[6].

Certo connesso ad un nuovo initium Urbis , o se si preferisce ad una rifondazione di Roma, appare lo stesso Augusti cognomen attribuito ad Ottaviano nel 27 a.C., quando in Senato prevalse la proposta di Munazio Planco su quanti ritenevano che lo si dovesse chiamare invece Romolo. Dal passo di Svetonio, che ci riferisce nel dettaglio l’episodio, apprendiamo che quel nome fu scelto ispirandosi al noto verso, con cui il poeta Ennio aveva cantato l’antichissima fondazione dell’Urbe:

 

Augusto augurio postquam inclyta condita Roma est[7].

 

Invero l’esempio di Augusto è particolarmente calzante anche agli affetti del nostro discorso; in quanto la sua presenza nella storia di Roma rappresenta per poeti e storiografi dell’epoca l’angolo di osservazione imprescindibile da cui rimodellare la tradizione (mitica, religiosa e giuridica) degli initia urbis. Non è certo una novità, sostenere la tesi che negli scrittori dell’età augustea (o meglio ancora nell’ideologia che presiedeva alla ‘restaurazione’ augustea[8]) il motivo storiografico dell’antichissima fondazione della urbs Roma (origo Urbis e imperii principium, per usare le parole di Tito Livio[9]) si saldava indissolubilmente con il presente: sia con le giustificazioni religiose insite nella concezione provvidenziale e universalistica dell’impero ‘mondiale’ dei Romani; sia col mito dell’eternità di Roma.

Questo è, dunque, il mio punto di partenza, per indagare gli initia urbis in relazione ai riti di fondazione delle città, alla terminologia, ad alcune realtà spirituali e materiali, infine all’infinito spazio-temporale dell’imperium populi Romani[10].

 

 

2. – La rielaborazione ovidiana dell’Urbis origo

 

Anzitutto propongo la rielaborazione ovidiana (e quindi augustea) della Urbis origo; soprattutto per evidenziare la fortissima connotazione spazio/temporale che i riti di fondazione davano agli initia urbis, sia determinando il tempo della città (e delle sue istituzioni), sia qualificando religiosamente e giuridicamente le diverse porzioni dello spazio terrestre.

é noto che la vicenda della Urbis origo viene trattata dal poeta nel IV libro dei Fasti ai versi 807-862[11], nel quadro dell’illustrazione della festività dei Parilia[12]; che i calendari antichi annotavano con la formula Roma condita o Natalis Urbis.

La narrazione poetica presenta diverse articolazioni: a) le consultazione divina per mezzo degli uccelli (807-818); b) il rituale della fondazione (819-836); c) il sacrilegio, la morte e il funerale di Remo (837-856); d) la preghiera per Roma (857-862).

Che nella descrizione della Urbis origo proposta da Ovidio, i riti di fondazione della città siano stati improntati «secondo i concetti del diritto augurale che vediamo consolidato nella Repubblica», è stato autorevolmente dimostrato da P. Catalano nei suoi studi sul diritto augurale[13]; dove peraltro lo studioso evidenzia come in Ovidio siano correttamente descritte «l’inaugurazione di scelta circa il regnum (versi 812-818); implicitamente, l’auspicazione circa il dies (versi 819 ss.); e infine l’inaugurazione di approvazione del luogo, cioè del pomerio (verso 825 ss.)»[14].

Va altresì sottolineata l’attezione del poeta nel configurare con esattezza terminologia e realtà giuridiche (precedenti e successive) connesse alla fondazione dell’Urbs.

I due gemelli, che ancora guidavano un vulgus di pastori[15], convengono di fondare la città (moenia ponere) al fine di contrahere agrestis (Fasti 4.810); quindi si procede alla consultazione degli aves, che ha esito favorevole per Romolo (Fasti 4.818: et arbitrium Romulus urbis habet); solo a questo punto hanno inizio i riti di fondazione veri e propri: col tracciamento del solco pomeriale, la preghiera di Romolo alle divinità, la costruzione delle mura.

 

Apta dies legitur, qua moenia signet aratro;

sacra Pales suberant: inde movetur opus.

Fossa fit ad solidum, fruges iaciuntur in ima

et de vicino terra petita solo;

fossa repletur humo, plenaeque imponitur ara,

et novus accenso finditur igne focus.

Inde premens stivam designat moenia sulco;

alba iugum niveo com bove vacca tulit.

Vox fuit haec regis: «Condenti, Iuppiter, urbem,

et genitor Mavors Vestaque mater, ades,

quosque pium est adhibere deos, advertite cuncti!

auspicibus vobis hoc surgat opus.

Longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae,

sitque sub hac oriens occiduusque dies».

Ille praecabatur, tonitru dedit omina laevo

Iuppiter et laevo fulmina missa polo.

Augurio laeti iaciunt fundamina cives,

et novus exiguo tempore murus erat[16].

 

Il testo, come ho detto, è stato assai ben studiato dal punto di vista dello ius augurium: non sarebbe, dunque, molto significativo soffermarsi ulteriormente a descrivere le varie fasi del manifestarsi della volontà degli dèi, i quali col tuono e col fulmine determinano l’augurium che perfeziona e conferma l’avvenuta fondazione della città. Dal momento in cui si manifesta l’augurium, che costituisce anche l’atto conclusivo della fondazione, ha inizio l’esistenza (religiosa e giuridica) della urbs Roma e quindi anche dei suoi cives; i quali, infatti, non più vulgus ma cives, costruiranno in breve tempo le mura della città[17].

Vorrei soffermarmi, invece, brevemente sul testo della preghiera che Romolo nel fondare la sua città rivolge a Iuppiter, Mars, Vesta e agli altri Dèi quosque pium est adhibere (Vox fuit haec regis: «Condenti, Iuppiter, urbem, / et genitor Mavors Vestaque mater, ades, / quosque pium est adhibere deos, advertite cuncti / auspicibus vobis hoc surgat opus. / Longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae, / sitque sub hac oriens occiduusque dies): non tanto sul contenuto dell’invocazione, con cui il poeta proietta nel passato romuleo l’universalità dell’imperium di Roma, storicamente determinato nell’età augustea, quanto piuttosto sulla struttura della preghiera.

Può essere interessante sottolineare, al riguardo, la perfetta aderenza della formulazione poetica alla cautela rituale delle formule di preghiera elaborate dai sacerdoti romani, i quali, quasi ad esorcizzare l’umana impossibilità di conoscere il numero degli dèi, prescrivevano al fedele di rivolgersi sempre ad generalitatem, ne quod numen praetereat, una volta pronunciata l’invocazione alle divinità particolari onorate nella cerimonia[18].

 

 

3. – Terminologia e sistema: initia (principia; origines; primordia) Urbis

 

Dopo i riti la terminologia. Per quanto compaia con maggiore frequenza nelle opere di storici, come Tito Livio[19], e di antiquari come Varrone (il quale aveva dedicato un libro alla narrazione degli initia urbis [Romanae])[20], l’espressione – e quindi la categoria – initia Urbis non risulta, comunque, estranea alla lingua dei giuristi.

Per ragioni di tempo, mi limiterò a proporre qualche considerazione sull’esempio più famoso – almeno per noi giuristi – che è il testo di Gaio in D. 1.2.1.

 

D. 1.2.1 (Gaius libro primo ad legem duodecim tabularum): Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est.

[«Nell'accingermi all'interpretazione degli antichi " versetti " ho ritenuto che, occorresse necessariamente in primo luogo risalire agli inizi della città, non perché voglia scrivere commentari prolissi ma perché in tutte le cose ritengo perfetto solo ciò che consti di tutte le sue parti: e certo di ciascuna cosa è il principio la parte più importante» (trad. di Lelio Lantella)][21]

 

Non posso, né sarebbe opportuno, presentare ora un’articolata esegesi del celebre testo gaiano, che peraltro non è esente da sospetti di interpolazioni[22].

Al riguardo, mi pare da condividere l’impostazione di Lelio Lantella, il quale ha studiato il passo in relazione alla proposizione metodologica affermata dal giurista «cuiusque rei potissima pars principium est», in un denso e stimolante saggio pubblicato nel 1983 negli Studi Sanfilippo.

Il testo gaiano è stato ristudiato, di recente, da Sandro Schipani[23]; il quale – superando in parte i risultati di Lantella – è pervenuto alla conclusione che principium in D. 1.2.1 vada intepretato come «inizio, che ha in sé, più che ogni altra parte, il proprio fondamento»[24].

Al di là delle possibili implicazioni derivanti dalle diverse letture proposte (vuoi che si debba leggere: necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi[25]; oppure: necessario p[opuli] R[omani] lus ab urbis initiis repetendum existimavi[26]), il testo di Gaio mi pare molto importante, proprio per la concezione storico-giuridica degli initia Urbis che in esso si appalesa.

Gli initia Urbis sono presentati da Gaio come principium della storia delle istituzioni romane, e quindi come potissima pars di quelle istituzioni; che, nel divenire storico della vita del popolo romano, hanno accresciuto e perfezionato la loro completezza iniziale.

Per quanto, a proposito dell’«initium civitatis nostrae», non manchi nello stesso titolo dei Digesta, precisamente nel successivo frammento di Pomponio, una visione più “dinamica” proprio dell’origine e dell’evoluzione del diritto[27].

 

 

4. – Realtà spirituali degli initia Urbis: uomini e Dèi nella Urbs auspicato inauguratoque condita (Tito Livio 5.52.2)

 

Nei libri ab urbe condita di Tito Livio si registra di norma una convinta adesione – forse anche influenzata dalla coeva restaurazione religiosa di Augusto – alla “teologia” della storia propria dei collegi sacerdotali romani; i quali, fin dalle prime elaborazioni teologiche e giuridiche rilevabili nei loro documenti, teorizzarono un rapporto di imprescindibile causalità con la religio[28] per gli initia Urbis, da cui conseguiva la vita e l’imperium del Popolo romano[29].

Nell’opera liviana, infatti, traspare più volte la convinzione che la storia dei Romani costituisse la prova più inconfutabile di come nelle vicende umane «omnia prospera evenisse sequentibus deos»[30]; unitamente ad un altro convincimento profondo: la pietas e la fides[31] avevano costituito (e costituivano) gli elementi essenziali per la legittimazione divina dell’imperium dei Romani. A suo avviso, gli Dèi si sarebbero mostrati, in ogni circostanza, assai più ben disposti verso coloro i quali avessero osservato la pietas ed onorato la fides («favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum fastigii venerit»)[32].

Ai fini del nostro discorso, appare più rilevante un altro passo di Tito Livio[33], peraltro assai conosciuto, tratto dal quinto dei suoi ab urbe condita libri (Liv. 5.52.1-3). In questo testo, relativo alla narrazione degli eventi appena successivi alla distruzione dell’Urbe ad opera dei Celti, il grande annalista, con un discorso attribuito a Furio Camillo, ha voluto caratterizzare la città di Roma, proprio in ragione dei suoi initia (cioè dei riti della sua fondazione), come lo spazio terrestre massimamente votato alla religione[34]:

 

Tito Livio 5.52: [1] Haec culti neglectique numinis tanta monumenta in rebus humanis cernentes ecquid sentitis, Quirites, quantum uixdum e naufragiis prioris culpae cladisque emergentes paremus nefas? [2] Vrbem auspicato inauguratoque conditam habemus; nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus; sacrificiis sollemnibus non dies magis stati quam loca sunt in quibus fiant. [3] Hos omnes deos publicos priuatosque, Quirites, deserturi estis?.

[Vedendo queste così grandi prove dell’importanza che ha nelle cose umane il rispetto degli Dèi, non avvertite, o Quiriti, quale empietà ci prepariamo a commettere, appena scampati dal naufragio della colpa e della rovina precedente? Abbiamo una città fondata con regolari auspici e augurii, dove non vi è luogo che non sia pieno di cose sacre e di dèi; per i sacrifici solenni, nonché i giorni, sono stati fissati anche i luoghi in cui devono compiersi. Volete abbandonare, o Quiriti, tutti questi Dèi, pubblici e privati?]

 

La valenza religiosa di questo testo liviano era stata già colta assai bene da Huguette Fugier nelle sue «ricerche sulle espressioni del sacro nella lingua latina»[35]; del resto il testo di Livio è molto esplicito: con buone argomentazioni, tutte svolte sul filo della teologia e dello ius sacrum, Camillo sosteneva che il Popolo romano sarebbe perito qualora avesse abbandonato il sito dell’Urbs Roma, dove peraltro «nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus»; cioè l’unico luogo che aveva determinato (al momento degli initia Urbis) e poteva assicurare (nel tempo) l’identità religiosa e giuridica del Popolo romano, in quanto fondato da Romolo con un atto inaugurale seguendo il volere degli Dèi.

Detto in altre parole, il pensiero di Camillo è che non si potesse conservare la pax deorum al di fuori del solo ambito locale (la Urbs Roma) adatto a contenere i riti e i sacrifici che ordinariamente assicuravano al Popolo romano la conservazione della pax deorum.

Anzi nella parte finale del testo, si confondono volutamente i luoghi con gli Dèi onorati in quei luoghi: Tito Livio, infatti, fa dire a Camillo che l’abbandono del sito di Roma corrisponderebbe all’abbandono degli Dèi romani: «Volete abbandonare, o Quiriti, tutti questi Dèi, pubblici e privati?»

Questo imprescindibile legame tra Dèi e luoghi deputati al loro culto, di cui la Urbs Roma rappresenta l’esempio più significativo, non deve far dimenticare, tuttavia, che la religione politeista romana, proprio perché finalizzata alla conservazione della pax deorum, fu sempre caratterizzata da forti tensioni universalistiche e da costanti “aperture” cultuali verso l’esterno.

 

 

5. – Realtà materiali degli initia urbis: la santità delle mura della città

 

Agli initia Urbis, attraverso i riti di fondazione e la definizione del pomerio[36], possono farsi risalire alcune concrete realtà materiali di res sanctae: in particolare le mura dell’Urbs (e poi, per assimilazione del rito augurale di fondazione, di tutte le città dell’orbe romano) e, almeno in età giustinianea, anche le porte della città.

Proprio la santità delle mura era stata utilizzata come caso esemplificativo di sanctum dal giurista Elio Gallo[37], autore di un’opera intitolata «De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione», laddove distingueva tria divini iuris genera[38].

Ora, a proposito dei tria divini iuris genera, si può notare che, mentre per sacrum e per religiosum il giurista individua sia le res (edificio; sepolcro) sia le procedure operative (consecratio; inumazione del cadavere), nel caso di sanctum indica invece solo l’oggetto della santità, tacendo sulle procedure operative, e quindi sulla competenza a rendere sancta una res.

Ci soccorre al riguardo Cicerone, il quale nel de natura deorum ricollega la santità delle mura alla teologia e al diritto elaborati dal collegio dei pontefici («urbis muris, quos vos pontifices sanctos esse dicitis»)[39].

Ancora più importante, al riguardo, appare la glossa Tesca dell’epitome di Festo[40], pervenuta purtroppo irrimediabilmente mutila; tuttavia nel testo festino, si leggono con sicurezza le parole sancta loca, pontifici libri e dedicaverit.

Si tratta, in tutta evidenza, di una citazione testuale dai libri pontificum. Sulla base della quale non risulta difficile affermare – ritengo senza alcun dubbio – la presenza nei libri pontificum di formule solenni, di regole rituali e di procedure relative alla santificazione dei luoghi; nonché una competenza più generale dei pontefici in materia di sorveglianza e regolamentazione dei loca sancta.

In relazione alla regolamentazione dei sancta loca, i pontefici dovevano certo raccordare la loro attività a quella degli àuguri; poiché. come è stato autorevolmente dimostrato (Valeton, Catalano) «Dapprima […] ciò che era inauguratus era sanctus; anche se, ovviamente, la sanctitas non era esclusiva delle realtà inaugurate».

In questa prospettiva, non pare possibile sostenere che la santità delle mura sia più tarda rispetto alle realtà inaugurate; tesi – come è noto – proposta dal Fabbrini[41]. Tuttavia, il dato testuale non corrobora la tesi del Fabbrini. Nessuna fonte lascia intendere, infatti, una scansione temporale così evidente tra le due accezioni di sanctum; né, d’altra parte, esiste prova certa che il concetto di sanctum, inteso come «ciò che è inaugurato», abbia mai avuto operatività esclusiva, perfino nella fase primordiale dell’esperienza giuridica romana.

È certo, invece, che la teologia e il diritto dei sacerdotes, considerava la santità delle mura connessa agli stessi riti di fondazione dell’Urbe; attraverso le prescrizioni di quei libri rituales etruschi, a cui secondo la tradizione si sarebbe richiamato il fondatore di Roma[42].

Nella compilazione giustinianea numerose disposizioni tutelano la santità delle mura. In D. 1.8.9.4[43], Ulpiano attesta che non è lecito rifare le mura, né affiancare o sovrapporre una costruzione senza l’autorizzazione del principe o del preside (forse di quest’autorizzazione in età repubblicana erano competenti i pontefici)[44]. Nel frammento D. 1.8.11, il giurista Pomponio afferma che è sacrilegio, punito con la pena capitale, non solo violare le mura, ma perfino il semplice transcendere scalis admotis, cioè «scavalcare le mura avendovi accostato delle scale», poiché «non è lecito che i cittadini romani escano altrimenti che attraverso le porte, essendo l’uscire altrimenti atto da nemici o cosa abominevole»[45].

Questa santità delle mura, forse perché volta a tutelare, oltre che l’inviolabilità nei loca, anche la sicurezza degli homines, risulta poi estesa anche al vallum degli accampamenti militari, che a nessuno era lecito violare, pena la morte[46].

 

 

6. – Dagli initia Urbis, all’Imperium sine fine: Roma tra spazio e tempo nell’Eneide di Virgilio

 

Come aveva annotato negli anni quaranta del secolo scorso Lorenz Lersch[47], in un paragrafo delle sue Antiquitates Vergilianae, intitolato: «De urbis condendae more», nel poema di Virgilio[48] non mancano precisi riferimenti ai riti che sono necessari «ad novae urbis vel coloniae aedificationem». Che nel descrivere tali riti Virgilio, «oltre che il mondo della colonizzazione greca», abbia tenuto presenti soprattutto «i concetti, le forme e la prassi della colonizzazione romana», è la tesi espressa di recente da G.A. Mansuelli, nella v. “Città” da lui scritta per l’Enciclopedia Virgiliana[49]. Così il poeta in Aen. 5.755-761[50], ci presenta Enea che, anacronisticamente[51], procede alla fondazione di una nuova Troia, la città governata da Aceste in Sicilia, sulla base del rituale romano di fondazione, con il tracciamento del solco e il sorteggio delle case. Ma per completare l’opera di fondazione, sono necessarie anche le strutture giuridico-politiche comunitari: vi provvede Aceste, re della nuova città, costituendo l’assemblea del popolo e promulgando le prime leggi[52].

Nel poema virgiliano, le fondazioni più importanti di città appaiono proiettate in un futuro più o meno lontano. Tale è il caso di Alba Longa che sarà fondata da Ascanio (Aen. 6, 766). Tale è il caso della Roma di Romolo, l’inclita Roma, di cui Anchise in Aen. 6, 781-784 tratteggia il destino imperiale[53]; anche se per poter raggiungere il magnum imperium a cui è destinata, l’Urbs avrà bisogno di essere fondata anche legibus da Numa Pompilio[54].

Dalla profezia di Anchise emerge, dunque, il destino di Roma all’impero. Negli initia Urbis stanno le premesse per ciò che si dovrà compiere: «In altri termini - scrive Massimiliamo Pavan - la R(oma) di Romolo è già città imperiale, nella stessa misura in cui l’impero pacificato da Augusto sarà un impero romuleo»[55].

Del resto, fin dal primo libro dell’Eneide si appalesa nella promessa di Iuppiter[56], subito dopo la fondazione di Roma, il futuro imperium dei Romani: l’imperium sine fine (Aen. 1.279)[57].

La forte carica ideologica e la precisa connotazione religiosa del passo non sono sfuggiti a P. Boyancé, per il quale proprio sull’annuncio Imperium sine fine dedi «sur l’annonce de l’Empire dans la bouche du dieu suprême repose pour ainsi dire toute l’oeuvre»[58]. Già i commentari antichi[59] avevano stabilito un nesso ben preciso tra l’imperium sine fine e l’eternità di Roma; lo stesso orientamento si registra nella maggior parte della dottrina contemporanea (C. Koch[60], F. Fabbrini[61], E. Paratore[62], K.D. Bracher[63], J.-L. Pomathios[64] ecc.).

Tuttavia, ad un esame più attento, il verso non sembra avere univoco senso temporale. Lo interpretano in senso spazio/temporale sia G. Piccaluga[65], sia R. Turcan[66]; mentre il collega sassarese A. Mastino sostiene che nei due versi è attestata la propensione dell’universalismo religioso e giuridico del popolo romano a superare tutti i limiti di spazio: «l’impero romano era almeno teoricamente un imperium sine fine, che non aveva frontiere»[67].

Nella prospettiva storiografica dell’Eneide, il regno di Saturno (Aen. 8.314-327), che fonda nell’antichissimo Lazio il mos, il cultus, le leges e la pax, costituisce il vero punto d’inizio della storia “nazionale” romana; la quale si sviluppa attraverso il re Latino e la discendenza di Enea, ancora presente a Roma nella persona di Cesare Augusto: il Troianus Caesar profetizzato da Iuppiter in Aen. 1.286-290.

Con Ottaviano il passato si fonde col presente e si proietta nel futuro: solo a lui, tra i personaggi dei tempi storici, è riservato il raffronto con Saturno, solo a lui è consentito dalla profezia di Anchise il condere aurea saecula (Aen. 6.791-795):

 

Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,

Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet

saecula qui rursus Latio regnata per arva

Saturno quondam; super et Garamantes et Indos

proferet imperium[68].

 

Si adempiono in tal modo, per Virgilio e per la sua generazione, i fata degli Eneadi e della Urbs Roma: appare ora evidente che le vicende storiche dell’imperium dei Romani sono state determinate dagli Dèi al fine di instaurare nell’età presente, tramite Augusto, un nuovo secolo d’oro, forse superiore per stabilità anche agli antichi aura saecula di Saturno[69].

 

 

 

 

 



 

[1] Utilizzo la categoria «sistema giuridico-religioso» in luogo di «ordinamento giuridico» sulla base delle motivazioni offerte da P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, Torino 1965, 30 ss., in part. 37 n. 75; Id., Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New York 1978, 445 s.; Id., Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, 57; con il quale concorda, in parte, anche G. Lombardi, Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla "Dignitatis Humanae'', Roma 1991, 34 s. La validità del concetto di «ordinamento giuridico» viene ancora riaffermata negli ultimi scritti di R. Orestano: Diritto. Incontri e scontri, Bologna 1981, 395 ss.; Id., Le nozioni di ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico 4, 1985, 959 ss., in part. 964 ss.; Id., Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 348 ss.; seguito, fra gli altri, da P. Cerami, Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, 3ª ed., Torino 1996, 10 ss.; e parzialmente da A. Guarino, L’ordinamento giuridico romano, 5ª ed., Napoli 1990, 56 s.

 

[2] C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, (pubblicato per la prima volta nel Crepuscolo [17 e 31 ottobre; 12 e 26 dicembre] del 1858), ora in Id., Scritti storici e geografici, II, a cura di G. Salvemini e E. Sestan, Firenze 1957, 383 ss.

           

[3] N.D. Fustel de Coulanges, La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, 1864; riedizione Paris 1984, a cura di F. Hartog. Cfr. A. Sorel, Notice sur les travaux de M. Fustel de Coulanges, in Compte rendu de l'Académie de Sciences Morales et Politiques (Institut de France) 1890, 5 ss. L’influenza sulla scienza romanistica francese di questo grande storico e comparatista, con il quale «si percepisce oggi il caratteristico inizio di quella che è la caratteristica storiografia francese del mondo antico nei suoi elementi distintivi dalla storiografia tedesca del mondo antico» (A. Momigliano, La città antica di Fustel de Coulanges, in Rivista Storica Italiana 82, 1970, 81 = Id., Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1975, I, 159), è stata ben evidenziata da J. Gaudemet, Tendances et méthodes en droit romain, in Revue Philosophique 145, 1955, 151; e da A. Fernández-Barreiro, Los estudios de derecho romano en Francia después del código de Napoleón, Roma-Madrid 1970, 54, il quale ha sottolineato che la «Cité antique estaba destinada a influir poderosamente en la concepción sociológica de la Historia del Derecho». Vedi, più di recente, C. Ampolo, Le origini di Roma e la «Cité antique», in Mélanges de l'École Française de Rome 92, 1980, 567 ss.; C. Warnke, Antike Religion und antike Gesellschaft: wissenschaftshistorische Bemerkungen zu Fustel de Coulanges “La cité antique”, in Klio 68, 1986, 287 ss.

 

[4] C. Ampolo, La nascita della città, in Storia di Roma. 1. Roma in Italia, direzione di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino 1988, 153.

           

[5] Cicerone, De republ. 6.13: 'Sed quo sis Africane alacrior ad tutandam rem publicam, sic habeto: omnibus qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur; nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat acceptius, quam concilia coetus que hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur'. Macrobio, Sat. 1.8.1: Nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetus que hominum iure sociati, quae civitates appellantur.

 

[6] A. Grandazzi, La fondation de Rome. Réflexion sur l’histoire, Paris 1991, 195.

           

[7] Svetonio, Augusti vita, 7: cum, quibusdam censentibus Romulum appellari opportere quasi et ipsum conditorem urbis, praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non tantum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta dicatur, ab auctu vel ab avium gestu gustuve, sicut etiam Ennius docet scribens: Augusto augurio postquam inclita condita Roma est.

           

[8] Fra la sterminata mole di bibliografia vedi: per gli aspetti politico-sociali, R. Syme, La rivoluzione romana, trad. it., Torino 1962 (rist. 1974), 442 ss.; C. Parain, Augusto, trad. it., Roma 1979, 113 ss.; M.A. Levi, Augusto e il suo tempo, Milano 1986, 245 ss.; per i riflessi giuridico-costituzionali, F. De Martino, Storia della costituzione romana, IV, 2a ed., Napoli 1974, 230 ss.; per la materia propriamente religiosa, J. Bayet, La religione romana. Storia politica e psicologica, trad. it., Torino 1959, 185 ss., e K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, 294 ss.

           

[9] Tito Livio 1.4.1: Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique secundum deorum opes imperii principium.

 

[10] P. Catalano, Alcuni sviluppi del concetto giuridico di imperium populi Romani, in Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, [“Da Roma alla Terza Roma”, Studi III], Napoli 1986, 649 ss.

 

[11] Per il testo seguo l’edizione di H. Le Bonniec, Ovide, Les fastes, tome II, Bologna 1970. Sulla figura del poeta non è possibile dare qui referenze bibliografiche complete: cfr., per tutti, F. Stella Maranca, Ius pontificium nelle opere dei giureconsuli e nei fasti di Ovidio, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Bari 1, 1927, 3 ss.; R. Düll, «Ovidius iudex». Rechtshistorische Studien zu Ovids Werken, in Studi in onore di Biondi, I, Milano 1965, 73 ss.; R. Schilling, Ovide interpréte de la religion romaine, in Revue des études Latines 46, 1968, 222 ss.; A. W. J. Holleman, Ovid and politics, in Historia 20, 1971, 458 ss.; R. Syme, History in Ovid, Oxford 1978, in part. 21 ss.: «Evidence in the Fasti»; D. Porte, L’étiologie religieuse dans les ‘Fastes’ d’Ovide, Paris 1985, ivi ampia rassegna bibliografica, 539 ss.

           

[12] J. H. Vanggaard, On Parilia, in Temenos 7, 1971, 93 ss.; D. Sabbatucci, La religione di Roma antica, dal calendario festivo all’ordine cosmico, Milano 1988, 128 ss.

 

[13] P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960, 580 ss.

 

[14] P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, cit., 582

           

[15] Fasti 4.809-810: Iam luerat poenas frater Numitoris, et omne / pastorum gemino sub duce vulgus erat.

           

[16] Fasti, 4.819-836.

           

[17] Da sottolineare, ancora una volta, l’aderenza del poeta alla tradizione sacerdotale dello ius augurium: è noto, infatti, che gli augures publici populi Romani distinguevano tra il pomerio, confine religioso dell’urbs, e la cinta muraria della città, che non si identificava con il pomerio, nè era indispensabile per l’esitenza giuridica dell’urbs. Vedi Varrone, De ling. Lat. 5.143; Tito Livio 1.44.3-7; Aulo Gellio, Noct. Att. 13.14.1.

           

[18] Servio Dan., Georg. 1.21: ‘Dique deaeque omnes’ post specialem invocationem transit ad generalitatem, ne quod numen praetereat, more pontificum, (per) quos ritu veteri in omnibus sacris post speciales deos, quos ad ipsum sacrum, quod fiebat, necesse erat invocari, generaliter omnia numina invocabantur. Quod autem dicit “studium quibus arva tueri”, nomina haec numinum in indigitamentis inveniuntur, id est in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et rationes ipsorum nominum continent, quae etiam Varro dicit. Nam, ut supra diximus, nomina numinum ex officiis constant imposita, verbi causa ut ab occatione deus Occator dicatur, a sarritione Sarritor, a stercoratione Sterculinus, a satione Sator. Seguo la lezione del testo serviano offerta da B. Cardauns: M. Terentius Varro, Antiquitates rerum divinarum, I. Die Fragmente, Wiesbaden 1976, 64 fragm. 87. L’insigne studioso ritiene, non senza ragione, che il passo di Servio sia un frammento varroniano tratto dal XIV libro delle Antiquitates rerum divinarum: «Man darf also Serv. georg. 1, 21 (fr.87) mit guter Wahrscheinlichkeit auf RD XIV zurückführen und der Einleitung des Buches zuweisen, in der Varro auf Indigitamenta als wichtige - doch sicher nicht einzige - Quelle hinwies. Dass auch die bei Servius folgenden Ausführungen und vor allem die Zwölfgötterreihe den RD entstammen, ist möglich, aber ungewiss» [Cit. II. Kommentar, 184]. Brevemente anche F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii, Sassari 1983, 108 s.

 

[19] Tito Livio, 9.17.10: Horum in quolibet cum indoles eadem, quae in Alexandro, erat animi ingenii que, tum disciplina militaris, iam inde ab initiis urbis tradita per manus, in artis perpetuis praeceptis ordinatae modum venerat.

Tito Livio, peraltro, utilizza anche i termini primordia e origo: Praef. 1-2: Facturus ne operae pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserim, nec satis scio nec, si sciam, dicere ausim, quippe qui cum veterem tum vulgatam esse rem videam, dum novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt. Praef. 7: Datur haec venia antiquitati, ut miscendo humana divinis primordia urbium augustiora faciat; et si cui populo licere oportet consecrare origines suas et ad deos referre auctores: ea belli gloria est populo Romano, ut, cum suum conditoris que sui parentem Martem potissimum ferat, tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo, quam imperium patiuntur. 1.4.1: Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique secundum deorum opes imperii principium.

Cfr. Giustino, Epitoma hist. 43.1.2: Breviter igitur initia Romani imperii perstringit, ut nec modum propositi operis excedat nec utique originem urbis, quae est caput totius orbis, silentio praetermittat.

 

[20] Quintiliano, Inst. orat. 1.6.12: Quaedam sine dubio conantur eruditi defendere, ut, cum deprensum est, 'lepus' et 'lupus' similia positione quantum casibus numeris que dissentiant, ita respondent non esse paria, quia 'lepus' epicoenon sit, 'lupus' masculinum, quamquam Varro in eo libro, quo initia urbis [Romanae] enarrat, lupum feminam dicit Ennium Pictoremque Fabium secutus.

 

[21] Seguo la traduzione di L. Lantella, 'Potissima pars principium est' (D. 1.2.1), in Studi in onore di C. Sanfilippo, IV, Milano 1983, 283 s. Sul testo gaiano, vedi anche F. Gallo, La storia in Gaio, in Il modello di Gaio nella formazione del giurista, Atti del Convegno Torinese 4-5 maggio 1978 in onore del Prof. Silvio Romano, Milano 1981, 89 ss.; S. Morgese, Appunti su Gaio «Ad legem duodecim tabularum», ibid., 109 ss.

           

[22] Cfr. Th. Mommsen, Gaius ein Provinzialjurist (1868), in Id., Gesammelte Schriften, II. Juristische Schriften, II, Berlin 1905, 33 n. 15; W. Kalb, Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten, 2a ed., Nürnberg 1888, 65; G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, III,: Tübingen 1913, 131; IV, Tübingen 1920, 233; F. Schulz, Einführung in das Studium der Digesten, Tübingen, 1916, 18; Id., Storia della giurisprudenza romana, (Oxford 1946), Firenze 1968, 333 s.; F. Pringsheim, Beryt und Bologna, in Festschrift O. Lenel, Leipzig 1921, 267 s.; E. Albertario, Sulla dotis datio ante.nuptias (1925), in Id., Studi di diritto romano, Milano 1933, I, 324 n. 6; A. Berger, Some remarks on D. 1.2.1, and CIL 6.10298, in Iura II, 1951, 102 ss.; C.A. Maschi, Il diritto romano. I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica, Milano (1957) 1966, 132 ss.; A.M. Honoré, Gaius, Oxford 1962, 105 s.; M. Lauria, Jus romanum, I, 1, Napoli 1963, 33; M. Wlassak, Rechtshistorische Abhandlungen, in Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Sitzungsbericht 248, Wien 1965, 128 ss.; F. Casavola, Gaio nel suo tempo, in AA.VV., Gaio nel suo tempo, Napoli 1966, 9 ss.; F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968, 16 ss.; G.G. Archi, Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum, in ZSS, LXXXVII, 1970. 8 n. 8 (= in Studi F. Santoro-Passarelli, Napoli 1972, VI, 10 n. 8); M. Fuhrmann, Intepretatio. Notizen zur Wortgeschichte, in AA.VV., Sympotica F. Wieacker, Göttingen 1970, 101; D. Nörr, Divisio und Partitio, Berlin 1972, 49 s.; M. Talamanca, Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani, in La filosofia greca e il diritto romano, Quad. Lincei 221, II, Roma 1977, 189 n. 539.

 

[23] S. Schipani, Principia iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del diritto. Schede sulla formazione di un concetto, in Nozione formazione e intepretazione del diritto, dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, Napoli 1997, 631 ss.

 

[24] S. Schipani, Principia iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del diritto. Schede sulla formazione di un concetto, cit., 649 ss.

           

[25] L. Lantella, 'Potissima pars principium est' (D. 1.2.1), cit., 293: «Orbene, se su questa frase non vi fossero perplessità di critica testuale si potrebbe serenamente sostenere ciò che segue. Il testo dice, in sostanza, che occorre risalire agli inizi della città : ne risulta allora che il correlato di ' principium ' parrebbe identificarsi con la fondazione di Roma e tempi circostanti (inseriti in un racconto che purtroppo non è pervenuto e non possiamo certo immaginare, ma che avrà pur sempre utilizzato, analogamente a Pomponio, i ben noti elementi della tradizione)».

 

[26] L. Lantella, 'Potissima pars principium est' (D. 1.2.1), cit., 294: «Orbene, se il testo originario fosse così occorrerebbe sostenere questa volta una diversa soluzione: infatti, come correlato di ' principium ', non potremmo più pensare genericamente a “ gli inizi della città ", ma dovremmo invece pensare specificamente a diritto del popolo romano agli inizi della città ". La differenza può sembrare minima tuttavia, quantomeno nella formulazione e nel senso, è abbastanza netta ed appare identificabile così: nel primo caso abbiamo "gli inizi della città di Roma"; nel secondo caso abbiamo, invece, "gli inizi del diritto romano". La prima formulazione (quella pervenuta) sembra più liberale in quanto apre il campo alla storia tout court; la seconda (quella ipotizzata) sembra invece più ristretta in quanto fa riferimento a una storia settoriale e cioè alla storia giuridica in senso proprio».

 

[27] D. 1.2.2.1 (Pomponius libro singulari enchiridii): Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere istituit omniaque manu a regibus gubernabantur.

 

[28] Per significati e spettro semantico della parola, cfr. H. Fugier, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963, 172 ss.; é. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris 1969, 265 ss.; H. Wagenvoort, Wesenzüge altrömischer Religion, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, I.2, Berlin-New York 1972, 348 ss. [ripubblicato col titolo Characteristic Traits of Ancient Roman Religion, in Id., Pietas. Selected Studies in Roman Religion, Leiden 1980, 223 ss.]; G. Lieberg, Considerazioni sull'etimologia e sul significato di Religio, in Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 102, 1974, 34 ss.; R. Muth, Von Wesen römischer religio, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New York 1978, 290 ss.; R. Schilling, L'originalité du vocabulaire religieux latin, in Id., Rites, cultes, diex de Rome, Paris 1979, 30 ss.; E. Montanari, v. Religio, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, 423 ss.

Quanto invece all'antitesi religio/superstitio, vedi il lavoro ormai classico di W. F. Otto, Religio und Superstitio, in Archiv für Religionswissenschaft 14, 1911, 406 ss.; e il più recente saggio di M. Sachot, Religio/superstitio. Histoire d'une subversion et d'un retournement, in Revue de l'Histoire des Religions 208, 1991, 355 ss.

 

[29] Valgano, al riguardo, le acute osservazioni di R. Orestano, Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 46, 1939, 198, per il quale «è certo che nella storia primitiva di Roma domina il concetto che non solo le principali vicende, ma i principi stessi dell'organizzazione sociale fossero rispondenti alla volontà degli Dèi».

 

[30] Tito Livio 5.51.4-5: Equidem, si nobis cum urbe simul positae traditaeque per manus religiones nullae essent, tamen tam evidens numen hac tempestate rebus adfuit Romanis, ut omnem neglegentiam divini cultus exemptam hominibus putem. Intuemini enim horum deinceps annorum vel secundas res vel adversas; invenietis omnia prospera evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus. Cfr. Tito Livio 1.9.3-4: Urbes quoque, ut cetera, ex infimo nasci; dein, quas sua virtus ac dii iuvent, magnas opes sibi magnumque nomen facere; satis scire origini Romanae et deos adfuisse et non defuturam virtutem. 1.21.1-2: Ad haec consultanda procurandaque multitudine omni a vi et armis conversa, et animi aliquid agendo occupati erant, et deorum adsidua insidens cura, cum interesse rebus humanis caeleste numen videretur, ea pietate omnium pectora imbuerat, ut fides ac ius iurandum pro legum ac poenarum metu civitatem regerent. Et cum ipsi se homines in regis velut unici exempli mores formarent, tum finitimi etiam populi, qui antea castra non urbem positam in medio ad sollicitandam omnium pacem crediderant, in eam verecundiam adducti sunt, ut civitatem totam in cultum versam deorum violare ducerent nefas. 1.55.3-4: Inter principia condendi huius operis movisse numen ad indicandam tanti imperii molem traditur deos; nam cum omnium sacellorum exaugurationes admitterent aves, in Termini fano non addixere; idque omen auguriumque ita acceptum est, non motam Termini sedem unumque eum deorum non evocatum sacratis sibi finibus firma stabiliaque cuncta portendere. 8.3.10: Hoc demum proelium Samnitium res ita infregit, ut omnibus conciliis fremerent minime id quidem mirum esse, si impio bello et contra foedus suscepto, infestioribus merito deis quam hominibus, nihil prospere agerent. 28.11.1: In civitate tanto discrimine belli sollicita, cum omnium secundorum adversorumque causas in deos verterent, multa prodigia nuntiabantur.

 

[31] M. Merten, Fides Romana bei Livius, Diss. Frankfurt am Main 1965; W. Flurl, Deditio in fidem. Untersuchungen zu Livius und Polybios, Diss. München 1969, 127 ss.; su fides e pietas vedi T. J. Moore, Artistry and Ideology: Livy’s Vocabulary of Virtue, Frankfurt am Main 1989, in part. 35 ss., 56 ss.

 

[32] Tito Livio 44.1.9-11: Paucis post diebus consul contionem apud milites habuit. Orsus a parricidio Persei perpetrato in fratrem, cogitato in parentem, adiecit post scelere partum regnum veneficia, caedes, latrocinio nefando petitum Eumenen, iniurias in populum Romanum, direptiones sociarum urbium contra foedus. Ea omnia quam dis quoque invisa essent, sensurum in exitu rerum suarum; favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum fastigii venerit. Per una visione complessiva delle concezioni religiose del sommo annalista romano, sono da consultare G. Stübler, Die Religiosität des Livius, Stuttgart-Berlin 1941; I. Kajanto, God and fate in Livy, Turku 1957; A. Pastorino, Religiosità romana dalle Storie di Tito Livio, Torino 1961; W. Liebeschuetz, The Religious position of Livy’s History, in The Journal of Roman Studies 67, 1967, 45 ss.; D. S. Levene, Religion in Livy, Leiden-New York-Köln 1993; per le formule di preghiera, vedi invece F. V. Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aeneid of Virgil, Stuttgart 1993.

 

[33] Già G. Scherillo, Il diritto pubblico romano in Tito Livio, in Liviana, Milano 1943, 79 ss., sottolineava, a ragione, la notevole rilevanza dei libri ab urbe condita del grande annalista, quale fonte privilegiata per la conoscenza della complessa materia dello ius publicum in età repubblicana; nello stesso senso, più di recente, C. St. Tomulescu, La valeur juridique de l'histoire de Tite-Live, in Labeo 21, 1975, 295 ss.

 

[34] Cfr., in tal senso, A. Ferrabino, Urbs in aeternum condita, Padova 1942; J. Vogt, Römischer Glaube und römisches Weltreich, Padova 1943. Per quanto riguarda, invece, più specificamente l’ideologia, vedi H. Haffter, Rom und römische Ideologie bei Livius, in Gymnasium 71, 1964, 236 ss. [= Id., Römische Politik und römische Politiker, Heidelberg 1967, 74 ss.]; M. Mazza, Storia e ideologia in Livio. Per un'analisi storiografica della ‘praefatio’ ai ‘libri ab urbe condita’, Catania 1966, in part. 129 ss.; G. Miles, Maiores, Conditores, and Livy's Perspective of the Past, in Transactions of the American Philological Association 118, 1988, 185 ss.; B. Feichtinger, Ad maiorem gloriam Romae. Ideologie und Fiktion in der Historiographie des Livius”, in Latomus 51, 1992, 3 ss.

 

[35] H. Fugier, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, cit., 207: «En fait, le populus ne pourrait subsister s’il perdait le milieu sacré qui le nourrit pour ainsi dire, en quittant l’urbs fondée avec l’acquiescement des auspices et par un acte inaugural; ou pour exprimer la même idée à un niveau religieux un peu plus moderne, il ne pourrait conserver la pax deorum, hors du cadre seul apte à contenir les sacrifices réguliers, par lesquels cette “paix” se maintient. Telles sont les vérités que lui rappelle Camille, pour ruiner la folle suggestion des tribuns, d’émigrer en masse vers le site de Véies»; ma vedi anche la riflessione di C. M. Ternes, Tantae molis erat… De la ‘nécessité’ de fonder Rome, vue par quelques écrivains romains du –1er siècle, in “Condere Urbem”. Actes des 2èmes Rencontres Scientifiques de Luxembourg (janvier 1991), Luxembourg 1992, 18 s.

 

[36] Varrone, De ling. Lat. 5.143: Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca, interiore aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent muniti. Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urb[s]es[t]; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbis, quod item conditae ut Roma, et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur. Tito Livio, 1.44.4-5: Pomerium, verbi vim solam intuentes, postmoerium interpretantur esse; est autem magis circamoerium, locus, quem in condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur, quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium, quod neque habitari neque arari fas erat, non magis, quod post murum esset, quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt; et in urbis incremento semper, quantum moenia processura erant, tantum termini hi consecrati proferebantur. Aulo Gellio, Noct. Att. 13.14.1: 'Pomerium' quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii.

Per il concetto normativo di pomerium rinvio a P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960, 292 ss.; Id., Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano, in ANRW, II.16.1, Berlin-New York 1978, 479 ss.

 

[37] Sul giurista vedi, tra gli altri, E. Klebs, Aelius, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 1, 1, Stuttgart 1893, 492 s.; H. Bardon, La littérature latine inconnue, I. L'époque républicaine, Paris 1952, 302; II, 1956, 110; R. Orestano, Gallo C. Elio, in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino 1961, 738; A. Guarino, Esegesi delle fonti del diritto romano (a cura di L. Labruna), I, Napoli 1968, 145 s.; F. Bona, Alla ricerca del "De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione'' di C. Elio Gallo, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 90, 1990, 119 ss.; G. Falcone, Per una datazione del «de verborum quae ad ius pertinent significatione» di Elio Gallo, in Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo 41, 1991, 225 ss.; F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo, Torino (1992) 1995, 58 ss.

 

[38] Festo, De verb. sign., p. 348 L.: Inter sacrum autem, et sanctum, et religiosum differentias bellissime refert: sacrum aedificium, consecratum deo; sanctum murum, qui sit circum oppidum; religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait; sed ita † portione † quadam, et temporibus eadem videri posse.

 

[39] Cicerone, De nat. deor. 3.94: Est enim mihi te cum pro aris et focis certamen et pro deorum templis atque delubris proque urbis muris, quos vos pontifices sanctos esse dicitis diligentiusque urbem religione quam ipsis moenibus cingitis; quae deseri a me, dum quidem spirare potero, nefas iudico.

 

[40] Festo, De verb. sign., p. 488 L.: sed sancta loca undique ---nt pontifici[s] libri, in quibus ---que sedem que tescum que --- dedicaverit, ubi eos ac --- propitios que.

 

[41] F. Fabbrini, v. 'Res divini iuris', in Novissimo Digesto Italiano, XV, Torino 1968, 542: «All’accezione di sanctus come “inaugurato” subentra quella di sanctus = “garantito”: garantito da un atto sacer, e garantito dagli Dèi. Ciò che è garantito dagli Dèi è considerato “immutabile”, “solido”, “sicuro”. è in questa accezione che va ricercato il significato di sanctus dato alle mura e alle porte fin da età piuttosto antica».

 

[42] Festo, De verb. sign., p. 358 L.: Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscribtum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant<ur>, ordinentur, cetera que eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.

 

[43] (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum): Muros autem municipales nec reficere licet sine principis vel praesidis auctoritate nec aliud eis congiungere vel super ponere.

 

[44] E. Lübbert, Commentationes pontificales, Berolini 1859.

 

[45] D. 1.8.11 (Pomponius libro secondo ex variis lectionibus): Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia quilibet ratione. Nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum trascendere voluit.

 

[46] D. 49.16.3.17 (Modestinus libro quarto de poenis): Nec non et si vallum quis transcendat aut per murum castra ingrediatur, capite punitur.

 

[47] L. Lersch, Antiquitates Vergilianae ad vitam populi Romani descriptae, Bonnae 1843, 30 ss.

           

[48] Per la bibliografia sul poema virgiliano, mi pare utile rinviare a W. Suerbaum, Hundert Jahre Vergil-Forschung: eine systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 31, 1, Berlin-New York 1980, 3 ss. Quanto alla “divini et humani iuris scientia” di Virgilio, vedi ora F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico", cit., 17 ss.

           

[49] G.A. Mansuelli, v. Città, in Enciclopedia Virgiliana, I, Roma 1984, 803: «In sostanza la peregrinazione degli Eneadi eqivale al trasferimento di un nucleo coloniale classico, di cui i responsi oracolari e l’organizzazione interna fanno appunto una potenziale c(ittà), anche prima che questa si materializzi nelle strutture costruite, ma, prima che questo avvenga, di c(ittà) in senso pieno non si può parlare, anche per il condizionamento di adempimenti rituali. In realtà quindi l’asserzione tucididea che la c(ittà) sono gli uomini e non le mura, non è accettata da V(irgilio): la c(ittà) potenziale vive e si muove nella speranza di attualizzarsi. In questa angolazione si può dire che V(irgilio), oltre che il mondo della colonizzazione greca, ha tenuto presenti i concetti, le forme e la prassi della colonizzazione romana».

 

[50] Interea Aeneas urbem designat aratro / sortiturque domos; hoc Ilium et haec loca Troiam / esse iubet. Gaudet regno Troianus Acestes / indicitque forum et patribus dat iura vocatis. / Tum vicina astris Erycino in vertice sedes / fundatur Veneri Idaliae tumuloque sacerdos / ac lucus late sacer additur Anchiseo.

           

[51] Ottima la spiegazione di G.A. Mansuelli, v. Città, in Enciclopedia Virgiliana, I, cit., 805: «Il ribaltamento nell’antichità ancestrale del rituale di fondazione vale a presentare come originaria questa prassi romana: in ciò V(irgilio) ha condiviso le opinioni correnti e le ha accreditate quasi come un dogma, stante la stretta connessione con la sfera sacrale. A ogni modo viene messa in primo piano, pur se con espressioni sintetiche, l’interdipendenza stretta fra i preliminari rituali e l’assolvimento giuridico-sociale».

           

[52] Cfr. E. Paratore, Virgilio, Eneide, III (Libri V-VI), Milano 1979, 191 ss.; G.A. Mansuelli, v. Città, in Enciclopedia Virgiliana, I, cit., 805.

           

[53] En huius, nate, auspiciis illa incluta Roma / imperium terris, animos aequabit Olympo / septemque una sibi muro circundabit arces, / felix prole virum. Sulla valenza religiosa del verso 781, vedi H. Lehr, Religion und Kultus in Vergils Aeneis, Giessen 1934, 97. Sul significato più ampio del contesto, vedi invece P. Catalano, v. Auspicia, in Enciclopedia Virgiliana, I, cit., 424-425:«Con tutta la forza della sua polivalenza (omen-potestas) la parola a(uspicia) torna in E 6, 781 ss. en huius, nate, auspiciis illa incluta Roma / imperium terris, animos aequabit Olimpo / septemque una sibi muro circundabit arces. L’espressione virgiliana (auspicia vi indica la potestà romulea e non direttamente i segni augurali interpretati dal primo rex) non trova perfetta corrispondenza in quella degli altri autori antichi; il linguaggio dell’Eneide sembra dunque sottolineare maggiormente la continuità delle potestà: da Romolo, attraverso gli a(uspicia). dei magistrati, fino ad Augusto. D’altra parte, questa continuità, grazie all’augurium di Giove, risale alla partenza di Enea da Troia; l’aeternitas di Roma assicurata dai riti augurali di fondazione, cioè dagli a(uspicia). di Romolo, risale dunque a Troia».

           

[54] Aen. 6. 809-812: nosco crinis incanaque menta / regis Romani, primum qui legibus urbem / fundabit, Curibus parvis et paupere terra / missus in imperium magnum. Cfr. Tito Livio 1.19.1: [Numa] Qui regno ita potitus urbem novam, conditam vi et armis, iure eam legibusque ac moribus de integro condere parat.

           

[55] M. Pavan, v. Roma (Storia), in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, 531.

           

[56] Per gli aspetti ideologici della figura e e del culto della massima dività romana in età tardo-repubblicana e augustea, vedi C. Koch, Das römische Iuppiter, Frankfurt a. M. 1937 (rist. an. Darmstadt 1968); J.R. Fears, The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.17,1, Berlin-New York 1981, 3 ss.; G. Radke, Iuppiter Optimus Maximus: dieu libre de toute servitude, in Revue Historique de Droit Français et étranger 64, 1986, 1 ss.

           

[57] Aen. 1.272-282: Hic iam ter centum totos regnabitur annos / gente sub Hectorea, donec regina sacerdos / Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem / Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus / Romulus excipiet gentem et Mavortia condet / moenia Romanosque suo de nomine dicit. / His ego nec metas rerum nec tempora pono, / imperium sine fine dedi. Quin aspera Iuno / quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat, / consilia in melius referet mecumque fovebit / Romanos rerum dominos gentemque togatam.

 

[58] P. Boyancé, La religion de Virgile, Paris 1963, 54.

           

[59] Cfr. Servio, Ad Aen. 1.278.

 

[60] C. Koch, Religio. Studie zu Kult und Glauben der Römer, Nürnberg 1960, 142 ss.

           

[61] F. Fabbrini, L’impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano 1974, 346 ss., ha dedicato un paragrafo alla «tematica di Roma aeterna. L’imperium sine fine». Già il titolo sottende un’interpretazione in senso temporale del verso 1.279: «Unico fra gli imperi del mondo (tutti perituti, come nella profezia danielina già penetrata a Roma) ad essere sine fine, l’impero di Roma ha avuto dagli Dèi garanzie sufficienti per non essere intaccato dalla vecchiaia e dalla corruzione» (486).

 

[62] Anche secondo E. Paratore, Virgilio, Eneide, I (Libri I-II), Milano 1978, 173, il verso virgiliano costituisce una «caratteristica formulazione del dogma augusteo dell’eternità del dominio di Roma»

 

[63] D.K. Bracher, Verfall und Fortschritt in Denken der frühen römischen Kaiserzeit, Wien-Köln-Graz 1987, 333 ss.; lo studioso tedesco, nel suo lavoro sulle idee di decadenza e progresso nella prima età imperiale, sottolinea maggiormente la valenza temporale del verso di Virgilio, trattandone nel contesto di un paragrafo intitolato «Romidee und Ewigkeit», anche se al riguardo scrive: «Es ist eine überzeugung von religiöser Kraft, die in Vergils Worten über zeitliche und räumliche Unendlichkeit römischen Herrschaft Ausdruck gewinnt (Aen. 1, 278 f.)» (335).

 

[64] J.-L. Pomathios, Le pouvoir politique et sa représentation dans l’Énéide de Virgile, Bruxelles 1987, 136.

           

[65] G. Piccaluga, Terminus. I segni di confine nella religione romana, Roma 1974, 209.

           

[66] R. Turcan, Rome éternelle et les conceptions gréco-romains de l’éternité, in Roma Costantinopoli Mosca, [Da Roma alla Terza Roma”, Studi, I] Napoli 1983, 16.

           

[67] A. Mastino, ‘Orbis’, ‘kosmos’, ‘oikoumene’: aspetti spaziali dell’idea dell’impero universale da Augusto a Teodosio, in Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, [Da Roma alla Terza Roma, Studi, III] Napoli 1986, 71.

 

[68] E. Paratore, Virgilio, Eneide, III, cit., 345 ss.; cfr. R. Syme, La rivoluzione romana, cit., 465.

           

[69] Così si spiegano anche i vv. Aen. 1.291-296 della profezia di Iuppiter. Cfr. A. Novara, Poésie virgilienne de la mémoire. Questions sur l’histoire dans énéide 8, Clermont-Ferrand 1986, 13.