N. 3 – Maggio 2004 – strumenti – Note & Rassegne

 

 

 

Amministrazione dei territori conquistati

 

 

Cristiana Rinolfi

Università di Sassari

 

 

Segnaliamo quattro monografie in materia di amministrazione provinciale, di cui la prima consiste in una speculazione sulle peculiarità delle provinciae Caesaris: L. Loreto, Il comando militare nelle province procuratorie 30 a.C.-280 d.C. Dimensione militare e dimensione costituzionale [Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 12], Napoli, Jovene, 2000; le ultime tre pongono in particolare l’accento su aspetti prettamente tributari: M. Genovese, Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule [Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Nuova Serie 162], Milano, Giuffrè Editore, 1999; G. D. Merola, Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane [Pragmateiai. Collana di studi e testi per la storia economica, sociale e amministrativa del mondo antico 5], Bari, EDIPUGLIA, 2001; A. M. Demicheli, L’editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità dell’Egitto bizantino, Torino, Giappichelli, 2000.

La monografia del Loreto si apre con Guerra e costituzione nell’impero romano. Hintze ‘revisited’ e altre riflessioni sul metodo, in cui si illustra, con diverse riconsiderazioni, la teoria dello storico Otto Hintze espressa nel suo «fondamentale e tuttora insuperato saggio» del secolo scorso (Staatsverfassung und Heeresverfassung, 1906), che individuava nello stato due dimensioni, interna ed esterna, tra loro interagenti, e cioè il sistema costituzionale e l’amministrazione militare. L’A. si propone di utilizzare questo modello, finora mai applicato alla storia antica, per una ricerca sulle province procuratorie imperiali romane, in quanto «esso risulta non meno denso di sviluppi; in particolare, tra l’altro, esso consente addirittura di superare problemi altrimenti aporistici». Il Loreto si propone quindi di procedere ad una interpretazione storica complessiva della materia in questa duplice prospettiva. Nel secondo capitolo, Le province procuratorie. Ricostruzione morfologico-funzionale di una figura dell’amministrazione imperiale, l’A. si propone l’individuazione della collocazione geostrategica dei territori provinciali procuratori, e dei loro caratteri identificativi. A tal fine presenta un quadro generale del rapporto tra province procuratorie e stanziamenti militari (i cui dati si ritrovano nella prima appendice, Tavola sinottica delle province procuratorie). Dall’evenienza statistica emerge come in generale le guarnigioni delle province in esame non fossero unità legionarie, ma truppe «ad alta flessibilità logistica, tatticamente non destinate a sfociare in battaglie campali». Questo dato risulta compatibile con l’analisi della schematizzazione delle «coordinate geostrategiche e morfologico-funzionali», da cui appare che la provincia procuratoria fosse un territorio non completamente pacificato, caratterizzato da una amministrazione militare transitoria. Infatti, generalmente, in queste zone provinciali si era in presenza di una «endemica insicurezza militare – tipica dello stato di guerriglia -, non di minaccia o di stato di guerra in senso proprio e maggiore», situazione questa che non richiedeva un intervento di truppe legionarie. Da ciò, dunque, affiora chiaramente come «denominatore comune» delle province procuratorie, mai colto dalla dottrina, fosse la dimensione militare: questo fattore geomilitare, infatti, si traduceva sul piano giuridico costituzionale. La ricerca, nella prospettiva indicata, continua con lo studio del ‘Procurator Augusti et pro legato’. Titolatura, costituzione, competenze militari del governatore procuratore, in cui si rivisita l’ipotesi di O. Hirschfeld (Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian, 2a ed., Berlin 1905), secondo il quale il governatore procuratore per il comando delle legioni necessitava dell’attribuzione del potere prolegatario, eventuale e non intrinseco alla carica. Con l’apporto di nuovi elementi emergenti da diverse fonti non considerate dallo studioso tedesco, si afferma che il titolo di prolegato era «un potere connesso all’ufficio in quanto tale e perciò esclude la necessità di uno specifico atto di conferimento di competenza da parte dell’imperatore in connessione con (ciasc)uno specifico invio delle truppe». Attraverso il cambio nella tipologia delle guarnigioni militari nelle province proconsolari, da truppe ausiliarie a legionarie, dovute all’assetto geostrategico, si produceva una variazione del tipo di governo, e quindi, in tale occasione la dimensione costituzionale acquistava, nel prospettato rapporto interattivo con quella militare, un «ruolo genetico primario». Nel quarto capitolo si analizza il ‘Procurator Augusti praeses provinciae’. Le sottotipologie della figura della provincia procuratoria, per comprendere appieno la carica del governatore procuratorio, le cui funzioni si attribuivano espressamente a prefetti o a procuratori. Anche questa alternativa nel conferimento dipendeva dallo stato del territorio provinciale. In tal modo le due figure, prefetti e procuratori, non costituivano «una rigida successione evolutiva rispetto alla morfologia amministrativa di un territorio», ma si ponevano tra loro in una stabile relazione «di dialettica strutturale». In Storia di interazioni. Guerra e costituzione, si conferma l’ipotesi dell’esistenza di un nesso causale tra la morfologia delle province e la configurazione costituzionale del governatore, in quanto la geografia militare e fisica si spiegava in un «processo di specifica differenziazione di figure costituzionali». Il capitolo conclusivo, Pensare l’impero, è sede di riflessioni intorno alla ricostruzione effettuata del ruolo delle province procuratorie, una veste non casuale, la cui «natura consapevolmente pensata, cioè formalizzata a livello istituzionale … rappresenta in sé una tessera importante nel mosaico del sistema di governo e di difesa dell’Impero, e dunque, ricostruttivamente, un elemento di non secondaria rilevanza a dimostrazione della sua pianificazione centrale».

Il Genovese si occupa del corpus edittale sulle forniture annonarie di C. Verre, propretore della provincia siciliana, sulla base di una rilettura di quanto Cicerone affermava nel processo contro il governatore. Nel primo capitolo si mostra Il sistema di riscossione delle decime tra normazione ieronica e normazione romana. Qui sulla base della testimonianza di Cicerone vengono individuati aspetti delle regole in vigore al tempo di Verre per la riscossione del vectigal ex agris siciliano che si possono ricondurre alla lex Hieronica, la regolamentazione di Gerone II, re di Siracusa, confluita poi nella lex Rupilia. Innanzitutto, sono da riportare alla normativa siracusana le caratteristiche del vectigal ex agris siculo, e dei soggetti onerati. L’onere contributivo era costituito da una decuma, cioè una contribuzione in natura pari al decimo del raccolto stagionale. Questa imposta gravava su tutti gli aratores siculi, proprietari e conduttori. Anche le regole per la riscossione degli appalti della decima sono riconducibili alla normativa sicula, secondo cui i coltivatori annualmente dovevano subscribere di fronte ai magistrati locali: questa registrazione era finalizzata sia ad una pianificazione dell’esazione, sia ad una adeguata articolazione delle offerte per l’appalto dei tributi. Le modalità degli appalti rispetto al tempo e al luogo delle aste di assegnazione non erano stabilite dalla normazione ieronica e neppure dalla «composita e diacronica normativa romana di recezione». Le aggiudicazioni delle decime sui cereali venivano messe all’asta a Siracusa dal governatore, mentre le aste per le decime sugli altri prodotti agricoli erano attribuite da due questori per i loro rispettivi territori di competenza, contro il principio generale per cui gli appalti dei vectigalia si dovevano svolgere nell’Urbe. Di matrice sicula erano anche i criteri di ammissione dei soggetti ammessi alla aggiudicazione degli appalti. Infatti, rispetto al generale regime romano, l’aggiudicazione delle decime non era riservata ai soli cittadini romani, ma anche ad appaltatori siculi. Inoltre, si precludeva la partecipazione alla gara dell’assegnazione alle forti società di pubblicani. Cicerone testimonia l’esistenza di accordi degli appaltatori con i rappresentanti locali, ed anche con i singoli aratores, patti che servivano a fissare l’ammontare del cereale da versare come decima, attraverso l’assunzione di una obbligazione. Questo principio, probabilmente di origine siracusana, venne mantenuto anche sotto il governo di Verre, nonostante «i tentati ‘depistaggi’ ciceroniani».

Il secondo capitolo è dedicato a Le disposizioni contenute nell’editto ‘de professione’, ed è una analisi di un noto passo delle Verrine (2.2.12.32-13.34) contenuto nel liber ‘de praetura Siciliensi’, che riguarda l’assetto giurisdizionale della provincia Sicilia, da cui emerge una normativa autonoma per le controversie che sorgevano tra aratores e decumani, in cui almeno una parte fosse sicula. Cicerone attacca duramente l’operato di Verre in materia di decime, in particolare nel terzo liberde frumento’. Secondo l’oratore il propretore, per ottenere illeciti profitti, avrebbe privilegiato i decumani nella riscossione attraverso un editto, l’edictum de professione, che conferiva speciali poteri al magistratus Siculus per legittimare gli appaltatori ad esigere coattivamente l’imposta in veste di esecutori. Tuttavia, secondo l’A., al di là dell’accusa ciceroniana, il magistrato locale non era «affatto ridotto al rango di burattino alle dipendenze dei decumani». Inoltre, il coltivatore, vittima di una riscossione superiore al dovuto, poteva ricorrere ad un iudicium in octuplum adversus decumanos, anche se questo rimedio è considerato dall’oratore frutto di mera propaganda. Peraltro, esisteva anche un giudizio in quadruplum che il decumanus poteva intentare contro l’arator. Oltre a questi procedimenti, nell’editto era presente una clausola “si uter volet recuperatores dabo”, secondo cui in presenza di richiesta ex parte, Verre avrebbe nominato personalmente i recuperatori. Il Genovese, differentemente a quanto affermato sin ora dalla dottrina, considera questa clausola come una disposizione di chiusura dell’editto de professione, un intervento unitario comprensivo dei tre enunciati normativi in materia. Per ciò, la clausola esplicava la propria portata giuridico-processuale solo nei iudicia in octuplum e in quadruplum previsti dall’editto. In tal modo Verre cercava di ampliare la giurisdizione romana, in quanto presentava l’autorità romana come tutela alternativa nelle controversie sorte tra Siculi. Dunque, non si può rinvenire nell’editto una illecita ingerenza, affermata da Cicerone, poiché Verre «mostrava, anche nelle sue innovazioni, ed indipendentemente da quali potessero essere le sue concrete intenzioni o presunte velleità depredatorie, di muoversi più dentro che fuori le linee ispiratrici della politica romana verso la Sicilia». Nelle cause in cui una parte era romana, con la clausola si dava la possibilità al cives di scegliere se sottoporsi ad un giudizio locale o alla giurisdizione romana.

Nel terzo capitolo, Il diverso editto di Verre sulla ‘iugerum professio’ e correlazione con l’editto sul ‘vadimonium extra forum’, si studia la norma edittale che regolava la iugerum professio, la dichiarazione degli aratores sul numero di iugeri posti alla semina, e sul tipo di sementi utilizzate, a cui fanno riferimento le Verrine. Nell’opera ciceroniana si evidenziano alcuni dati testuali che portano a ritenere la iugerum professio un atto imposto da Verre, che si sarebbe affiancato alla subscriptio aratoris sancita dalla lex Hieronica, ormai «svuotata di ogni sua autonoma portata». L’obbligo ieronico, rimasto in vigore per motivi demagogici, avrebbe perso la sua funzionalità per una notevole diminuzione numerica dei piccoli coltivatori, sui quali si basava il sistema colturale siculo del periodo della legislazione ieronica. L’intervento di Verre, quindi, appare come una contromisura alla diminuzione degli introiti tributari legata al calo del numero dei coltivatori, in quanto prendeva piede una cerealicoltura su larga scala. L’editto, che introduceva la iugerum professio, attribuiva all’autorità locale il compito di accogliere la dichiarazione, e ciò «avrebbe fatto assumere all’obbligo stesso un ulteriore crisma di ufficialità e di responsabilità, ed allo stesso tempo, trattandosi dello stesso organo adibito alla subscriptio, il nuovo istituto sarebbe meglio apparso quale sostanziale perfezionamento e completamento di quella». L’editto era corredato di apposito iudicium de iugerum professione sotto la giurisdizione inderogabile del propretore. Funzionale al iudicium era un’altra innovazione edittale di Verre, il vadimonium extra forum, secondo cui su domanda del decumano il coltivatore era tenuto, pena rigide sanzioni in caso di rifiuto ingiustificato, a prestare una promessa formale di comparizione al giudizio nel foro scelto dall’attore. Anche l’edictum sul vadimonium extra forum rispondeva ad esigenze di ottimizzazione amministrativa, in quanto si impediva che per il giudizio si dovesse attendere il conventus del governatore nel forum naturale del convenuto. Il capitolo seguente prende in considerazione L’editto ‘ne tollat ex area’, l’editto ‘ante Kalendas Sextiles’ e la situazione degli ‘aratores’ romani in Sicilia. Questi editti furono mirati a risolvere il diffondersi in Sicilia del comportamento ostruzionistico tra gli aratores Romani, per la maggior parte appartenenti al ceto equestre, nei confronti della riscossione dei decumani. Con l’editto ‘ne tollat ex area’ si proibiva lo spostamento del frumento in area prima che si concludessero gli accordi con i decumani, per fissare l’onere retributivo. Si può presumere che il secondo editto di Verre (ante Kalendas Sextiles) disponesse il termine ultimo per il trasporto ai porti d’imbarco del frumentum ex decumis, norma la cui emanazione venne causata forse «dall’ennesimo atto ostruzionistico in tal senso denunciato dai decumani». La necessità di simili disposizioni sorgeva dalla preclusione delle parti precettive dell’editto de professione, in particolare per l’esperimento del iudicium in quadruplum, nei confronti degli aratores di cittadinanza romana, i quali «avevano conservato uno status giuridico privilegiato», per il fatto che nei loro confronti non sussisteva alcun potere esecutivo-coercitivo del magistrato siculo. Dunque, prima dei due editti i coltivatori romani non erano costretti da alcuna norma, se non da «qualche arrogante abuso» dei decumani, a raggiungere l’accordo con gli appaltatori. Questa situazione emerge chiaramente dall’esame di episodi narrati da Cicerone che hanno protagonisti aratores romani vittime di abusi. L’A. procede in seguito alla Ricostruzione dell’evoluzione storica complessiva alla luce di una realistica valutazione della portata innovativa degli interventi di Verre, capitolo in cui vengono collocati cronologicamente i provvedimenti del propretore. Negli editti verrini, alla luce di tutte le evenienze emergenti dall’indagine, risultano, come innovazioni alla normativa precedente, i poteri attribuiti al magistratus Siculus nel procedimento esecutivo, e la facoltà delle parti nei iudicia in octuplum e in quadruplum di ottenere dal propretore la datio recuperatorum. Nonostante queste innovazioni, il corpus edittale di Verre rimase all’interno della logica della disciplina ieronica precedente, confermando le prerogative degli incaricati alla riscossione già assicurate dalla normativa sicula, di cui il propretore seguì la linea politica.

L’opera della Merola è dedicata all’organizzazione della provincia d’Asia, una ricerca che, a detta di T. Spagnuolo Vigorita, curatore della Premessa, porterà «una nuova luce» alla storia amministrativa e tributaria della regione asiana, e anche al tema generale della complessiva organizzazione provinciale dell’impero romano. Nell’Introduzione si ricorda come alcuni aspetti della struttura provinciale romana siano ancora da chiarire, e tra questi, in particolare, il rapporto tra l’organizzazione tributaria e quella amministrativa, strutture che spesso si confondevano tra loro. L’A. vuole confrontarsi proprio su quest’ultimo profilo, per cui si è proposta di studiare la regione asiana, di cui l’ampio numero di città autonome rende «più interessante l’esame del rapporto dialettico tra governi locali e governo centrale». Il primo capitolo esamina la Storia tributaria e amministrativa della ‘provincia Asia’, la cui creazione «rappresentò una svolta nella politica estera romana», in quanto Roma passò all’amministrazione diretta della regione, rispetto alla prassi di controllare l’Oriente attraverso stretti legami con sovrani-clienti. La diretta annessione della regione pergamena avvenne grazie al testamento di Attalo III, morto nel 133 a.C., il quale nominava erede del proprio regno il popolo romano, che «pur con qualche titubanza accettò l’eredità». Non esistono dubbi sull’autenticità di questo atto, a cui le fonti accennano, sebbene il gesto del monarca fosse di difficile interpretazione fin dall’antichità. L’esitazione di Roma si dimostra anche dal fatto che solo nel 131 intervenne contro la rivolta ad opera del fratellastro di Attalo, scoppiata immediatamente dopo la morte del monarca. La provincializzazione del territorio venne avviata nel 129 a.C., sebbene non coincidesse con il regno attalide, in quanto alcune zone, specie quelle con scarsa urbanizzazione, vennero affidate ai monarchi alleati, contro l’usurpatore. Nello stesso anno venne emanato, secondo la Merola, il senatusconsultum de agro Pergameno, che incaricava un magistrato di dirimere la contesa sorta tra publicani e i Pergameni. L’autorità romana si pronunciò in favore di Pergamo, una delle città a cui il testamento attalide concedeva la libertà, forse goduta in precedenza, e che implicava anche l’immunità tributaria. La datazione del provvedimento è ancora oggetto di discussione, in quanto una collocazione cronologica precedente al 123-122 a.C. sembrerebbe incompatibile con la data della lex Sempronia Asiae, ascritta a Gaio Gracco, con cui si introduceva il sistema d’appalto delle imposte dell’Asia, soggetta alla imposizione della decima. Tuttavia, secondo l’A., riportare il senatoconsulto al 129 a.C. non stravolgerebbe la cronologia dei fatti, in quanto esistono esempi in cui le societates publicanorum sfruttavano i territori anche prima della emanazione di una legge specifica. La politica romana in Asia sarà influenzata successivamente dalle guerre mitridatiche, durante le quali si impegnarono «le maggiori personalità del tempo». In seguito alla pace di Dardano, Silla ripartì la regione asiana in 44 distretti, in quanto una suddivisione più capillare del territorio facilitava una migliore gestione dei tributi; inoltre, sostituì temporaneamente le città alle società dei pubblicani nella riscossione delle imposte, per ottenere una esazione più rapida, poiché la guerra civile richiedeva con urgenza sostanziosi capitali. Dopo il suicidio di Mitridate, avvenuto nel 63 a.C., Pompeo procedette alla sistemazione delle nuove acquisizioni; in seguito al nuovo riassetto le regioni asiane si presentarono divise nelle province Bitinia-Ponto, Siria e Cilicia, e in diversi regni vassalli «che rappresentavano una sorta di fascia di protezione». In campo tributario Pompeo mirò a rendere le città responsabili della gestione e riscossione delle imposte; i pubblicani tuttavia non furono esclusi, in quanto, secondo una prassi che si stava affermando, questi invece di trattare con i contribuenti, si accordavano direttamente con i centri urbani. Il sistema della lex Sempronia venne trasformato da Cesare nel 48/47 a.C., il quale escluse i pubblicani, sostituendovi le città, e mise al posto della decima una somma fissa da consegnare al proconsole, di 1/3 inferiore rispetto alla cifra versata in precedenza. Durante i conflitti civili l’Asia fu sottoposta a costanti imposizioni dai vari generali, per cui assunse debiti pubblici, rimessi successivamente da Ottaviano. Il sistema fiscale cesariano rimase sostanzialmente immutato nel principato fino alla riforma tributaria dioclezianea, della quale la Merola mostra «il risvolto, per così dire, pratico» attraverso l’analisi di documenti epigrafici che riportano registrazioni catastali dell’Asia, databili tra la fine del III ed inizi del IV secolo.

I capitoli seguenti si incentrano sulle “strutture” amministrative in rapporto al sistema tributario. Il ruolo delle città nell’imposizione e nella riscossione delle imposte viene esaminato in «una duplice prospettiva», sia per l’esazione dei tributi da versare nelle casse pubbliche, sia per l’imposizione di oneri fiscali destinati alle spese civiche. Per quanto attiene alla prima prospettiva, si ricorda come nell’area orientale fin dalla repubblica la città si poteva sostituire o affiancare alle societates publicanorum, per mezzo di accordi con i rappresentanti provinciali dei pubblicani. Attraverso le pactiones le comunità urbane fissavano l’importo delle imposte e le riscuotevano per versarlo alle compagnie dei pubblicani. Con l’uso di queste convenzioni, probabilmente invalso con Pompeo, si ridimensionò il ruolo dei pubblicani in Oriente, fino alla loro eliminazione da parte di Cesare, il quale introdusse la riscossione diretta. Questo tipo di esazione che coinvolgeva le strutture cittadine viene testimoniata, relativamente alle imposte doganali, dal Monumentum Ephesenum. Secondo l’interpretazione dell’A., questa legge doganale d’Asia stabiliva che in assenza di personale addetto alla riscossione del portorium, i viaggiatori dovevano dichiarare alla massima autorità della città più vicina le merci che avevano varcato il confine ai fini della riscossione della XXXX portus Asiae. Da questo emerge un rilevante ruolo dei magistrati locali per la registrazione nei loro uffici delle merci importate e per l’attestazione della regolarità della dichiarazione. Per quanto riguarda la facoltà delle comunità urbane di riscuotere imposte a proprio vantaggio, espressione di una autonomia finanziaria non inevitabilmente connessa allo status giuridico delle città, si procede ad un excursus sui dazi municipali. In età imperiale l’autonomia nella gestione finanziaria venne notevolmente limitata, e i dazi municipali divennero una concessione dell’imperatore. Nella tarda antichità essi vennero ulteriormente ridimensionati attraverso provvedimenti imperiali tesi al controllo e alla disciplina delle entrate cittadine. Il terzo capitolo, Diocesi-‘conventus’, è un approfondimento della geografia amministrativa della provincia d’Asia, con un esame della testimonianze letterarie ed epigrafiche del ruolo dei conventus. Le fonti non indicano chi introdusse in Oriente il sistema delle diocesi, e questo silenzio indicherebbe un fenomeno graduale «frutto di un’evoluzione, che con procedure e tempi differenti si istituzionalizza», per cui col tempo il conventus si allontanò dalla sua originaria funzione giurisdizionale. In particolare, dal Monumentum Ephesenum emerge che questi distretti, di cui si conserva l’elenco dei nomi, possedevano compiti giurisdizionali e un certo ruolo per l’organizzazione tributaria dell’area. Nel capitolo seguente si passa allo studio delle forme organizzative non urbane presenti nella provincia d’Asia, Terra regia, demoi e ethne, in rapporto al sistema tributario. Queste comunità, originarie dall’antico regno di Pergamo, non organizzate in forme municipali, vennero ripartite dal governo romano nelle diocesi, e furono gravate dalle imposizioni tributarie similmente ai centri urbani.

Seguono poi quattro appendici, La ‘lex portus Asiae’; Il contenuto della ‘lex portus Asiae’; Le stazioni doganali della ‘XXXX portus Asiae’; Il testo della ‘lex portus Asiae’, dove si dà ampio spazio alla norma contenuta nell’epigrafe di Efeso, Monumentum Ephesenum. Il documento, ritrovato nel 1976 ed edito di recente, nel 1989, riporta la lex portus Asiae, fatta pubblicare da Nerone nel 62 d.C., la cui parte originale, alla quale furono aggiunte successive clausole, fu redatta nel 75 a.C.

La ricerca della Demicheli, incentrata sull’Editto XIII (De urbe alexandrinorum et aegyptiacis provinciis) emanato da Giustiniano, si inserisce nel tema più ampio dell’amministrazione periferica giustiniana, di cui vuole contribuire a enucleare alcuni caratteri, anche se legati a questioni prettamente peculiari e contingenti dell’Egitto bizantino. L’A. procede con l’esposizione della tradizione manoscritta del testo, inserito nel Codice Marciano greco 179, ed edito per la prima volta nel 1558, di cui riporta l’edizione Schöll-Kroll e la sua traduzione dell’opera in chiusura del libro. A causa di diverse corruzioni il documento presenta problemi di integrazione e di datazione. La Demicheli data il provvedimento intorno al 538-539, in quanto lo considera l’ultimo di numerosi interventi giustinianei volti a ridisegnare la struttura territoriale e amministrativa dell’area orientale. Infatti, l’Editto regolamentava l’assetto tributario della diocesi egiziana, la cui situazione era di particolare gravità, a causa degli alti livelli di disordine, incuria e corruzione, che impedivano il regolare afflusso delle imposte nelle casse pubbliche. Per l’esatta comprensione della ratio della disposizione normativa si procede ad un excursus della storia amministrativa dell’Egitto, a partire dal dominato. In seguito alle riforme dioclezianee, l’Egitto venne ripartito in province ricomprese nella diocesi d’Oriente. Si separarono i poteri civili dalle prerogative militari dei magistrati periferici, e il ruolo della prefettura venne ridotto alla sola provincia di Aegyptus, mentre il potere militare venne attribuito al dux limitis Aegypti. Nel corso del IV secolo seguirono altri interventi, quali gli ulteriori frazionamenti amministrativi del territorio, e l’inserimento delle circoscrizioni nella nuova diocesi d’Egitto, senza tuttavia che ne rimanesse alterato l’impianto dioclezianeo. Durante il secolo successivo si ebbero forti segnali di futuri cambiamenti radicali, perché oltre all’ulteriore aumento del numero delle province egiziane venne riunito temporaneamente il potere civile con quello militare, sulla base di specifiche esigenze. Per quanto riguarda l’età giustinianea, la Notitia apposta a Nov. 8 del 535, informa come la provincia di Aegyptus venne duplicata, nonostante la costituzione non riguardasse l’Egitto, in quanto smantellava le diocesi Asiana, Pontica e d’Oriente, ne emerge un piano generale di riforma del settore orientale, in cui, da ultimo, si inserisce proprio l’Editto XIII. Infatti questo imponeva la soppressione della diocesi egiziana, limitava il potere del praefectus augustalis alla sola città di Alessandria, pur attribuendogli anche il potere militare, che apparteneva in precedenza al dux limitis Aegypti. Perciò, la norma dispose l’accorpamento degli organici che in precedenza afferivano al dux limitis Aegypti e al praefectus augustalis, e riorganizzò e ristrutturò gli uffici, nel tentativo di dare funzionalità all’amministrazione periferica. A fronte di questo nuovo assetto delle cariche, nell’Editto XIII si fissarono le competenze rispetto alla esazione tributaria e si accordava la priorità, sulla base della destinazione, a determinate imposte. Tra queste in primo luogo erano indicate le imposte di grano dirette al vettovagliamento di Costantinopoli e, in minore misura, di Alessandria. La precedenza riservata a questi tributi era «da ascrivere, oltre che alla loro importanza legata al carattere di alimento base rivestito dal grano, anche e soprattutto al fatto che la loro riscossione fosse il più impegnativo banco di prova dell’efficienza del nuovo apparato amministrativo». Così, si stabilirono precise e dettagliate regole per la riscossione e l’invio del grano, operazioni queste sovraintese per la loro circoscrizione dai nuovi funzionari, titolari di potere civile e militare. Precise modalità venivano prescritte anche per la corresponsione di una adeguata retribuzione ai navicularii preposti al trasporto delle derrate annonarie da Alessandria a Costantinopoli. L’Editto prescriveva anche i criteri per la gestione dei fondi destinati alle spese locali, atti cioè a coprire il compenso e l’approvvigionamento delle truppe di stanza, la retribuzione dei governatori, e le spese dei diversi centri civici. Per rendere operante questa riforma, nell’Editto Giustiniano stabiliva sanzioni tese a impedirne l’inapplicazione, e regole per la concessione di alcune pratiche che spesso portavano ad abusi, come il lógos asylías, facoltà del governatore nell’ambito delle controversie civili a promettere una immunità temporanea. Proprio in questo campo, l’Editto estese il lógos ai debitori fiscali, ai quali l’autorità pubblica prometteva una dilazione del pagamento del dovuto, con lo scopo «di porre sotto controllo una pratica che rischiava di compromettere gravemente gli interessi del fisco».

 

I primi due numeri della collana, diretta da F. Costabile, Minima epigraphica et papyrologica supplementa, per la casa editrice «L’Erma» di Bretschneider, sono dedicati ad epigrafi attinenti all’amministrazione romana della penisola iberica durante il principato: F. Costabile-O. Licandro, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana provincia» e l’imperium proconsulare del princeps. Rendiconto preliminare, Roma 2000; S. Lazzarini, Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca, Roma 2001.

La prima pubblicazione studia una disposizione augustea datata 14-15 febbraio del 15 a.C., di cui, alla fine del 1999, è stata rinvenuta una copia bronzea nel sito dell’antica Bergidum (l’attuale Bierzo), in Ispagna. Nella Prefazione si sottolinea come l’opera sia un rendiconto preliminare, frutto di «un lavoro di pochissimi mesi», che non esaurisce i problemi storico-giuridici emergenti dalla scoperta: tuttavia, la rilevante entità del nuovo documento comporta che questo venga «subito portato alla conoscenza della comunità scientifica romanistica internazionale».

Il primo capitolo, Il documento epigrafico, che assieme al secondo e al quarto è elaborato dal Costabile, offre diverse informazioni sulla nuova epigrafe riguardanti la notizia della scoperta, lo stile, la morfologia e il luogo di confezionamento, oltre a proporre il testo e la sua traduzione in italiano. L’editto, trascritto nel documento, venne redatto a Narbona, in Gallia, con questo Augusto disponeva, attraverso una «novazione tributaria», l’esenzione dai tributi per gli abitanti del castellum di Paemeióbriga ex gente Susarrorum, rimasti fedeli a Roma, a discapito degli abitanti del castellum degli Allobrigiaecini ex gente Gigurrorum. Il princeps ne inviò copia a Lucio Sestio Quirinale, legato nella Transduriana provincia, fino ad ora sconosciuta, il quale a sua volta trasmise la copia ai diretti interessati. Il nostro documento sarebbe la trascrizione della tabella cerata inviata dalla Gallia, in quanto la scarsa familiarità con la lingua latina attesta una identità iberica dell’incisore; questa riproduzione probabilmente venne affissa nel castellum della comunità gentilizia dei Paemeiobrigenses, beneficiaria della disposizione augustea.

In I problemi di storia provinciale romano-iberica, si tracciano alcune linee intorno all’istituzione, l’assetto territoriale e l’ordinamento «della nuova ed effimera provincia Transduriana». Per quanto attiene agli abitanti della provincia, la Tessera Paemeiobrigensis fa riferimento a «due sottogruppi etnici, o organizzazioni soprafamiliari», gli Allobrigiaecini e i Paemeiobrigenses, sconosciuti prima della scoperta del documento. I primi appartenevano ad un gruppo affine ai Brigaecini, e dovevano essere posti in una distinta zona finitima al luogo del ritrovamento dell’epigrafe. Il sito non dista da Pombriegro, il cui nome ricorda i Paemeiobrigenses, «al punto che si è naturalmente indotti a credere si tratti d’una sopravvivenza di quella toponomastica preromana, ora restituitaci dall’editto augusteo». L’origine di questa popolazione, tuttavia, resta ancora ignota.

Il documento si inserisce nell’ambito del secondo conflitto cantabrico, «e, benché risalga alla fase in cui le operazioni dovevano essere ancora in corso, testimonia già l’esito ineluttabile cui era votata la resistenza degli Astures e dei Cantabri». In tale contesto storico, probabilmente intorno al 27 a.C., venne istituita la provincia Transduriana, per motivi di controllo militare di una regione ricca di risorse minerarie. I confini di questa provincia autonoma, di cui la Tessera Paemeiobrigensis è l’unica testimonianza, sono rivelati dal nome: «al di là del fiume Durius (oggi Duero)». Il governo venne affidato a legati augustei di rango consolare. La provincia fu soppressa probabilmente intorno al 13 a.C., in occasione del riordino della penisola iberica, sempre per esigenze squisitamente militari, in quanto «si valutò che, per il pericolo di estensione dei focolai di rivolta, nuocesse sottrarre la nuova regione al governo unitario della Tarraconensis». Dal documento epigrafico emerge anche in dettaglio il sistema contributivo romano nella penisola iberica. I tributi venivano versati dai castellani alla gens di appartenenza, che a sua volta versava questi all’esattore provinciale.

Nel capitolo Il proconsolato del principe e le province, elaborato dal Licandro, si afferma come il nuovo documento imponga «la revisione di certezze e punti consolidati», in quanto «vengono meno inveterate convinzioni sulla natura formale delle profonde innovazioni, attraverso cui Augusto archiviò le istituzioni repubblicane». Infatti la Tessera Paemeiobrigensis attesta l’assunzione del titolo di proconsole da parte di Augusto, contrariamente a coloro che la ritengono una innovazione traianea. Inoltre, nell’epigrafe emerge che l’imperium proconsulare venne acquistato dal princeps attraverso l’assunzione della relativa carica, a fronte di una diffusa dottrina che afferma l’investitura dei poteri disgiunti dalla magistratura. Alla luce di questa nuova scoperta, l’A. sostiene la necessità di una rilettura delle fonti relative all’affermarsi del principato, poiché il nuovo documento è «una straordinaria occasione per tentare di sciogliere qualche nodo, o proporre alcuni spunti di riflessione che riaprono un dibattito, partendo da premesse assai meno incerte rispetto al passato». Secondo il laconico racconto di Dione Cassio, dopo il 23 a.C. Augusto avrebbe rivestito un imperium proconsulare maius et infinitum, ed un imperium decennale sulle province non pacificate; da questa affermazione è scaturito un dibattito dottrinale sulla esistenza di due diversi imperia, a seconda del tipo di territorio provinciale. Tuttavia, una più attenta lettura dello storico niceno avrebbe «già potuto offrire seri appigli testuali» per ipotizzare l’imperium proconsolare augusteo nelle provinciae non pacatae, assunzione ora dimostrata dalla Tessera Paemeiobrigensis, che attesta questo potere per la provincia Transduriana, dal territorio appunto ancora non pacificato. Dunque, il nuovo documento epigrafico fornisce «una rappresentazione del sistema di governo territoriale romano all’indomani del 23 a.C. in cui, accanto alle province pacificate governate dai proconsules, si collocavano le prouinciae non pacatae governate dal princeps, anch’egli in qualità di proconsul».

Sempre sulla base della testimonianza indistinta di Dione Cassio la dottrina ha sostenuto il rinnovo del solo imperium sulle province non pacatae. Il Licandro però, avendo escluso l’esistenza di due tipi di imperia, ritiene che l’oggetto dei rinnovi sarebbe stato l’imperium proconsulare, argomentazione avvalorata dal «dato che nel 15 a.C. Augusto fosse proconsole, ben 8 anni dopo il presunto conferimento vitalizio dell’imperium proconsulare disgiunto dalla carica». I passi dionei asseriscono il carattere perpetuo del proconsolato augusteo, in quanto questo fu tenuto ininterrottamente «attraverso rinnovi continui, volti ad evitare che il princeps dovesse costantemente deporre e riassumere l’imperium per rispettare la procedura repubblicana», almeno da un punto di vista formale.

Un’ulteriore questione concerne l’assunzione contemporanea della carica di console e di proconsole da parte di Augusto, affermata in Cass. Dio 53.17.4. Con la rilettura del brano dioneo attraverso la Tessera Paemeiobrigensis, prova della carica proconsolare di Augusto, l’A. ritiene di poter affermare che: «a) il princeps, pur essendo consul, assumeva la carica di proconsul e l’imperium proconsulare nelle sue province; b) proprio per questo, il princeps fuori dall’Urbe veniva appellato proconsul; c) indubbiamente la carica di consul e quella di proconsul potevano anche cumularsi».

In seguito, la riflessione si sofferma sul «tralatizio convincimento dottrinario» per cui, durante il principato augusteo, il governo territoriale si articolava in province imperiali e senatorie. Il Licandro, oltre ad affermare «il carattere improprio della denominazione di province senatorie», in luogo di populi Romani, ricorda come grazie al nuovo documento epigrafico si possa porre in dubbio la communis opinio. La nuova provincia Transduriana non era ancora pacata ed era governata da un proconsole: «Dunque le prouinciae populi Romani erano governate da proconsules scelti secondo le procedure ordinarie dal senato. Nelle restanti il princeps, in qualità di proconsul, governava attraverso suoi legati: ed anche ciò nel tradizionale solco dei principî e degli schemi affermatisi nell’ultimo secolo della respublica».

Oggetto dell’opera del Lazzarini è un’epigrafe il cui testo in lingua latina, da datare intorno al 117-138, venne rinvenuto nei primi del ’900, in un’area mineraria del Portogallo. Si tratta di un regolamento minerario romano, frutto di alcune riforme adrianee, che viene identificato con la lex metallis dicta, menzionata nella lex metalli Vipascensis. Dopo aver illustrato Il documento epigrafico, si riportano l’indicazione delle varie edizioni, e il testo con la traduzione italiana a fronte. Nel primo capitolo sono delineati i tratti essenziali del generale contesto della lex metallis dicta. Per questo, si presenta un quadro del complesso fenomeno minerario nella Hispania romana, composto da numerosi elementi interconnessi: «la natura geologica dei luoghi, la loro posizione geografica, le vicende della politica di espansione romana, la tecnica mineraria, il regime giuridico, i profili fiscali». L’A. procede poi a completare la descrizione del quadro generale con l’esposizione del regime dei giacimenti argentiferi del Laurion, nell’Attica, esempio importante per la comprensione del fenomeno minerario, i cui «criteri economico-finanziari di base» possono essere messi a confronto con quelli vipascensi, «purché si eviti ogni facile, quanto infondata, tentazione di cogliere stringenti analogie o di trasferire arbitrariamente singole soluzioni giuridiche ad altre epoche e ad altri ambiti».

Il secondo capitolo mostra i profili tecnico-amministrativi della lex metallis dicta analizzata in ogni sua parte. Per quanto attiene alla praescriptio, nella tavola se ne conserva solo la conclusione: Ulpio Aeliano suo salutem. La formula di saluto era rivolta al destinatario dell’epistula, Ulpius Aelianus, il quale con tutta probabilità era un liberto imperiale, investito della carica di procurator metalli Vipascensis, che durante l’età alto imperiale affiancava in posizione subordinata il procurator di rango equestre. Il Lazzarini esclude la tesi secondo la quale il testo della lex metallis dicta provenisse dal procurator a rationibus, «il cui contributo appare verosimile sia consistito nella sola comunicazione al competente funzionario periferico delle innovazioni normative disposte da Adriano», e afferma che il documento proveniva dagli uffici del procurator provinciae Lusitaniae. Dopo aver dedicato spazio ai funzionari della Hispania romana, si procede all’analisi dei singoli paragrafi del testo, ponendo in rilievo l’assetto tributario. Il fisco romano non sfruttava direttamente le miniere di Vipasca, ma si riservava il controllo e il diritto di partecipare ai proventi provenienti dalla pluralità di modeste concessioni, attribuite ad imprenditori, chiamati coloni o occupatores dalla lex metallis dicta. Qui i due sostantivi non sono usati come sinonimi, nonostante la critica ne abbia avanzato l’identità, ma indicherebbero due diversi tipi di coltivatori minerari, riconducibili alla categoria generale indicata nel testo come is qui puteos aget. Il colonus era un soggetto la cui attività di sfruttamento minerario si collegava ad un atto proveniente dal fisco, mentre l’occupator era colui che coltivava la miniera attraverso l’usurpatio puteorum, e solo con il riscatto poteva trasformare il rapporto in colonìa. La seconda legge di Vipasca si inseriva nella politica adrianea tesa a promuovere uno sfruttamento intensivo dei giacimenti di argento, e a regolare le ricerche di ulteriori giacimenti attraverso «prospezioni sviluppate dal condotto di scolo delle acque, al fine di contenere i costi e di accedere a luoghi altrimenti non raggiungibili senza la realizzazione di complesse opere di scavo, sproporzionate per un’indagine comunque altamente aleatoria». Così si contemperava l’interesse per un’attività mineraria costante e l’attenzione per la ricerca: «Ciò consente di cogliere sempre più compiutamente il senso non solo giuridico, ma anche economico e tecnologico della ‘lex metallis dicta’».

 

Tra le recenti pubblicazioni segnaliamo Ager Campanus. Atti del convegno internazionale La storia dell’ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, Real sito di S. Leucio, 8-9 giugno 2001, a cura di G. Franciosi, Napoli, Jovene editore, 2002, opera che, sebbene circoscritta allo studio del territorio di Capua, offre un quadro dell’amministrazione nella penisola italica da parte di Roma. Nella Premessa, il curatore sottolinea che il volume è frutto di un proficuo dibattito e «di un coro a due voci» tra storici del diritto e archeologi. Per questo motivo la pubblicazione «ha richiesto un accurato e paziente lavoro organizzativo, anche per la diversità di impostazione tra gli scritti». La relazione di apertura è di L. Monaco la quale procede alla Presentazione del P.R.I.N. “Il processo di privatizzazione dell’‘ager publicus’ e i riflessi della normativa agraria sull’‘ager Campanus’”, vasto progetto di ricerca interdisciplinare finanziato dal MURST, in cui si inserisce il convegno in oggetto. Il lavoro è stato ripartito in tre distinte unità, dalle cui indagini risulta nettamente «come la proprietà fondiaria, almeno su larga scala, si affermi relativamente tardi nella storia di Roma». Il controllo dello sfruttamento dell’ager publicus rimase per lungo tempo ai gruppi gentilizi, e la sua graduale privatizzazione contraddistinse la storia agraria. Delle tre unità di ricerca una si occupa dell’ager Campanus, dove per lungo tempo non vi fu una grande espansione della proprietà optimo iure, motivo per cui l’indagine in materia «costituisce un efficace laboratorio di ricerca per risposte di portata più ampia». Nella seconda relazione G. Franciosi tratta de I due misteri dell’‘ager Campanus’. Il primo arcano, emerso dalla lettura del Corpus Gromaticorum e da alcuni ritrovamenti archeologici, è rappresentato dall’andamento rovesciato dei cardini e dei decumani dell’ager Campanus rispetto agli schemi della disciplina Etrusca. Tuttavia, la direzione invertita della limitatio era frutto di un adattamento richiesto dalla natura del suolo, per il regime delle acque nell’agro campano, e rispondeva alla prassi diffusa degli agrimensori romani di derogare alla disciplina Etrusca per mero pragmatismo. La scoperta del lapis Graccanus avvenuta nel 1854, nei pressi di S. Angelo in Formis, dà origine al secondo “mistero”, in quanto il ritrovamento pone in discussione le affermazioni di Cicerone (Cic., de leg. agr. 2.29.81), per il quale l’ager Campanus non fu oggetto di assegnazioni coloniarie da parte dei Gracchi e di Silla. L’A. non disattende l’asserzione ciceroniana, ma dimostra come il cippo graccano avesse solo carattere ricognitivo. Seguono poi cinque relazioni che delineano un spaccato della storia agraria campana. O. Sacchi, I limiti e le trasformazioni dell’‘ager Campanus’ fino alla ‘debellatio’ del 211 a.C., oltre a descrivere i limites dell’agro campano, dalla fondazione di Capua all’avvento del dominio romano, mostra rilevanti aspetti della trasformazione del territorio in esame. Innanzitutto, l’A. esclude che l’antico ager Campanus identificasse la Campania, poiché ancora nel periodo tardo repubblicano questo ager indicava in senso stretto il territorio di Capua. L’estensione terminologica fu la «conseguenza di un’astrazione culturale compiuta a posteriori» e che trovò «un senso storicamente compiuto solo a partire dall’epoca del Principato». Oltre a questa mutazione terminologia, il territorio di Capua, dalla fondazione della città ad opera degli Etruschi, subì delle trasformazioni del paesaggio sia attraverso l’urbanizzazione di influenza greca, sia in seguito alla conquista romana, che comportò «un’ideologia di appropriazione e organizzazione degli spazi conquistati, fondata sulla cultura delle colonie e delle centuriazioni». L’assetto dopo il 211 a.C.: le ricognizioni di Postumio e di Lentulo viene illustrato da A. Manzo, la quale si occupa della sistemazione del territorio campano dopo la deditio di Capua. Secondo le fonti (Liv. 26.16; 26.33-34; Cic., de leg. agr. 1.16.19; 2.32.88) l’agro campano divenne ager publicus, con un severo provvedimento del senato del 210 a.C., per cui si espropriarono i Capuani dai loro possedimenti. Tuttavia, Roma non perseguì sino in fondo questa dura politica, economicamente svantaggiosa per l’erario, per cui il senatoconsulto del 210 si applicò modestamente, per lasciare ai Capuani le terre gravate da ingenti decime. Per un miglior sfruttamento dell’ager Campanus si procedette a locazioni censorie e vendite questorie, eppure, questa soluzione di ripartire le terre coltivabili non produsse gli effetti sperati, in quanto i privati ampliavano i confini delle loro assegnazioni occupando abusivamente porzioni di ager publicus. Così, il senato inviò nel territorio campano il console Lucio Postumio Albino nel 173 a.C. con il compito di procedere alla recognitio. Il magistrato portò a compimento il proprio incarico, ma questo non venne attuato nella pratica, per cui nel 165 si riaffidò la missione al pretore Publio Cornelio Lentulo, insieme al compito di redigere la forma agri Campani. Il lavoro di Lentulo ebbe maggiore fortuna rispetto a quello del suo predecessore, dato che valse fino all’epoca sillana. Nella Nota minima sui Gracchi e l’‘ager Campanus’, A. Russo indaga sugli esiti della politica agraria graccana nel territorio campano. L. Minieri affronta la questione de La ‘rogatio agraria’ di Servilio Rullo, la proposta del tribuno della plebe del 64 a.C., mai giunta ad approvazione popolare, che, nell’ambito di una riforma più ampia, destinava l’ager Campanus alla ripartizione in lotti e alla istituzione di una colonia. Questa volontà di colonizzare l’agro campano rappresentava un «elemento di novità» rispetto alla precedente politica agraria perseguita dal partito dei populares, in quanto tale ager veniva escluso dalle colonizzazioni per la sua fertilità, e dunque per gli alti introiti nelle casse erariali. Proprio per queste elevate riscossioni delle locazioni censorie, la proposta di Rullo venne fortemente avversata da Cicerone, espressione dei notevoli interessi dell’aristocrazia senatoria. Nella sua relazione, La legislazione agraria di Cesare, G. M. Oliviero procede ad un esame delle frammentarie fonti relative all’intervento normativo cesariano per l’assegnazione dell’ager Campanus, attraverso cui «può dirsi sostanzialmente conclusa la lunga e travagliata vicenda delle lotte agrarie repubblicane». Fa seguito il lavoro di A. De Simone, La Banca Dati: l’archivio delle conoscenze e le prospettive di ricerca, il quale illustra un progetto, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, che si prefigge di sistematizzare contributi e conoscenze relativi alla centuriazione dell’Italia, e nello specifico della Campania. Il programma prevede la creazione di un data-base e la costituzione di una cartografia numerica del territorio campano, di cui l’A. mostra i vantaggi e le fasi per la realizzazione. In I catasti della Campania settentrionale: problemi di metodo e di datazione, R. Compatangelo Soussignan ripercorre le critiche mosse all’opera collettiva dell’équipe dell’Università di Besançon, Structures agraires en Italie centro-méridionale, pubblicata nel 1987. L. Capogrossi Colognesi, ‘Pagi’ sanniti e ‘centuriatio’ romana, ricorda come Capua fu «svuotata della sua stessa fisionomia», dopo la privazione dei diritti politici sancita da Roma, contrariamente alla tradizionale propensione a favorire le istituzioni urbane. Capua divenne «un ospizio abitativo dei contadini, destinato a servire la campagna», e in tal modo si sovvertì la visione tradizionale dei Romani per cui la campagna era subordinata alla città. In tale contesto, secondo alcune teorie vi fu una riemersione di arcaiche e autoctone strutture rurali, identificate con i pagi. Tuttavia, queste posizioni non trovano l’attestazione delle fonti, secondo le quali, in seguito alla privazione dei diritti politici, nel territorio di Capua fu organizzato in pagi e vici. Tali figure territoriali vennero interpretate dalla dottrina tedesca a cavallo tra l’800 e il 900 come equivalenti, o necessariamente correlate. Queste corrispondenze son state riprese, senza una ricostruzione adeguata, dagli storici moderni, i quali si sono serviti «di schemi definitori e di concetti sostanzialmente fuorvianti, perché falsamente esplicativi». Per questo, l’A. sottolinea come la connessione tra pagus e vicus sia «un’ipotesi legittima più dei moderni che un’informazione degli antichi». In realtà, la coesistenza di pagi e di vici si può spiegare con il fatto che Roma, nell’espandere l’impero, non utilizzò un modello uniforme, ma fece uso «di forme insediative e di assetti organizzativi … consapevolmente gestiti».

Le seguenti relazioni di archeologi si sono incentrate sulla centuriazione e sugli interventi fondiari che emergono dalle evenienze degli scavi: S. Quilici Gigli, Sulle vie che ricalcano gli antichi assi centuriali, afferma per l’ager Campanus l’indipendenza tra viabilità urbana e gli assi della centuriazione romana; M. De Nardis, Viabilità campana e scritti gromatici, propone uno studio della rete viaria romana, posta in connessione con la centuriatio, sulla base degli elenchi tardoantichi delle zone centuriate dell’Italia centromeridionale, in particolare delle civitates Campaniae, detti Libri coloniarum o regionum, e degli scritti agrimensori; G. L. Soricelli, Divisioni agrarie romane e occupazione del territorio nella piana nocerino-sarnese, ricostruisce gli interventi fondiari nell’agro nocerino-sarnese in età romana. Questi territori, devastati dall’eruzione vesuviana del 79 d.C., vennero recuperati all’indomani della catastrofe. Con la Introduzione alle relazioni sugli scavi in atto, S. De Caro procede ad una presentazione di quanto compiuto dalle ricerche archeologiche nel territorio campano. Questi interventi «hanno comportato una serie straordinaria di scoperte archeologiche la cui valutazione richiederà molti anni perché i nuovi dati hanno interessato quasi tutte le epoche». I contributi degli archeologi che fanno seguito alla introduzione si sono incentrati su specifici territori dell’ager Campanus. E. Laforgia – A. De Filippis riportano i dati, relativi al periodo classico, dei recenti scavi archeologici, per la comprensione della Centuriazione a Gricignano d’Aversa. Ne emerge un utilizzo funzionale dell’area fin da remota età. Nella sua comunicazione, Un territorio per due città: ‘Suessula’ e Acerra, D. Giampaola ha esposto lo stato attuale delle ricerche archeologiche nell’agro acerrano, in cui erano situati gli antichi centri di Acerra e Suessula. G. Tagliamonte – F. Miele, L’‘ager Allifanus’, si sono occupati di limitatio romana nel territorio dell’antica Allifae (l’odierna Alife), e del suo impianto urbano. P. Gargiulo ha studiato Il territorio di ‘Liternum’, colonia romana fondata nel 194 a.C. V. Sampaolo, L’area tra Volturno e Agnena. Quali elementi per la ‘limitatio’?, analizza i dati archeologici dell’area fra il Volturno e la Agnena in rapporto ad una possibile centuriazione. Chiude l’opera A. Cernigliaro con Un’“area metropolitana” nel Settecento? La decomposizione del “telaio feudale” e la rigenerazione civile dell’‘ager Campanus’. Qui si evidenziano le innovazioni della politica immobiliare dei Borboni, con il recupero del rapporto città-campagna, in netta contrapposizione con i tradizionali schemi feudali.