ds_gen N. 3 – Maggio 2004 – Lavori in corso – Contributi

 

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Il guinzaglio e la museruola:

animali, umani e non, alle origini di un obbligo

 

 

Pietro Paolo Onida

Università di Sassari

 

 

Sommario: Premessa. – Prima Parte. Una soluzione odierna al problema del danneggiamento animale. – 1. Il contenuto dell’ordinanza del Ministro della Salute. – 2. L’interesse protetto con l’ordinanza. – 3. Critiche alla ordinanza. – Seconda Parte. Una soluzione antica. – 1. L’affinità tra uomo e animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano: cenni. – 2. I rimedi contro il danneggiamento derivante dal comportamento animale. – a. La sacertà del bue aratore e l’actio de pauperie. – b. – Ulteriore estensione della classificazione dei quadrupedes con la lex Pesolania de cane e l’edictum de feris. – 3. La ammissibilità, nella filosofia greca, della reazione da parte degli uomini nei confronti degli animali non umani “potenzialmente pericolosi”. – Conclusioni.

 

 

 

Premessa

 

Alcuni recenti episodi di aggressione da parte di cani, in particolare da parte di ‘pit bull’, segnalati con grande risalto dagli organi di informazione[1], hanno posto all’attenzione della opinione pubblica odierna il problema antico del danneggiamento conseguente al comportamento dell’animale non umano[2].

Non stupisce, considerata la origine antica e la urgenza odierna del problema, che vi siano state molte prese di posizione, sia da parte di esperti, anzitutto etologi e veterinari, sia da parte di associazioni animaliste e/o ambientaliste o anche di semplici cittadini, sulla recente ordinanza del Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, con la quale ordinanza si introducono, o meglio ribadiscono[3], alcune disposizioni volte a porre in materia specifici rimedi.

Una lettura di tale ordinanza, condotta attraverso gli ‘occhiali’ del romanista, può costituire una occasione importante per una riconsiderazione complessiva, sul piano giuridico, delle relazioni tra uomo e animali non umani[4].

La tesi che mi propongo di esporre è la seguente: 1) il diritto romano è portatore di un filone specifico della cultura antica particolarmente sensibile ai valori comuni tra animali umani e non umani; 2) tale filone si manifesta in una attenzione particolare per la condizione animale, nelle due grandi prospettive delle classificazioni degli ‘altri’ esseri animati[5] e della ‘responsabilità’ per il danno derivante dal comportamento dell’animale non umano[6].

Le critiche, da più parti mosse alla ordinanza, analizzate attraverso la prospettiva della scienza giuridica romana, se in larga parte perdono di rilievo, d’altra parte consentono di superare lo specifico della ordinanza per descrivere un quadro complessivo dei rapporti tra uomo e animale di più ampia portata sul piano sistematico.

 

 

PRIMA PARTE

UNA SOLUZIONE ODIERNA

AL PROBLEMA DEL DANNEGGIAMENTO ANIMALE

 

 

1. – Il contenuto dell’ordinanza del Ministro della Salute

 

L’ordinanza del Ministro della Salute sulla «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, è destinata ad avere efficacia per un anno a partire dalla stessa data di pubblicazione. Essa è già stata sottoposta ad alcune correzioni anche a seguito di rilievi mossi da studiosi, in particolare da veterinari ed etologi, e dalle stesse associazioni di proprietari di cani o dalle associazioni ambientaliste.

L’ordinanza non è giunta inaspettata. Si deve ricordare che, senza andare troppo indietro nel tempo, negli ultimi anni il Governo aveva annunciato provvedimenti per far fronte alle sempre più frequenti aggressioni da parte di cani, in particolare di ‘pit bull’.

Il provvedimento, non applicabile ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia e di protezione civile, consta di due articoli.

L’art. 1 proibisce:

l’addestramento finalizzato alla esaltazione della “naturale aggressività” o della “potenziale pericolosità” sia di cani ‘pit bull’, sia di ogni altro incrocio o razza “con spiccate attitudini aggressive”, annoverati nei gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;

ogni attività tesa alla selezione o all’incrocio tra razze di cani al fine di incrementarne l’aggressività;

la somministrazione ai cani di sostanze ‘doping’.

L’art. 2 stabilisce:

l’obbligo per i proprietari e i detentori dei cani, appartenenti a razze caratterizzate da “spiccate attitudini aggressive”, salvo il caso che si tratti di cani per non vedenti o non udenti, purché, però si tratti di cani addestrati come guida presso le scuole nazionali riconosciute, di utilizzare per l’animale guinzaglio e museruola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, come previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria, articolo 83, primo comma, lettere c) e d), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

il divieto per taluni soggetti (delinquenti abituali o per tendenza; persone sottoposte a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; persone condannate, anche non definitivamente, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; persone che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale; minori di 18 anni, interdetti e inabilitati per infermità) di acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1;

l’obbligo per tutti i proprietari di cani, indicati all’art. 1, di stipulare una polizza assicurativa per i danni contro terzi, secondo massimali e per periodi stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

la possibilità per i “detentori” di tali animali, nel caso non intendano conservarne il possesso, di contattare le autorità veterinarie del territorio “al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane”.

 

 

2. – L’interesse protetto con l’ordinanza

 

Le prese di posizione espresse nei confronti della ordinanza del Ministro della Salute, spesso dettate, anche da spinte emozionali, particolarmente forti quando si discute di animali non umani, non sempre tengono adeguatamente in considerazione la esigenza fondamentale sottesa a ogni norma giuridica, che è quella di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

Nel caso di un danneggiamento derivante dal comportamento di un cane, viene in rilievo, anzitutto, l’interesse di tutti coloro che potrebbero essere vittima di una aggressione da parte di un animale non umano.

Viene poi in considerazione l’interesse del proprietario del cane ad avere una relazione con quest’ultimo il più possibile priva di ogni interferenza esterna, secondo una concezione assoluta, in quanto priva di vincoli nel suo concreto esercizio, del diritto di proprietà, concezione che peraltro è sempre più teorica, essendo, nel nostro sistema giuridico, i limiti connessi al diritto in questione così connaturati da apparire essenziali alla esistenza del diritto stesso[7].

Infine, l’interesse sotteso alla norma giuridica, che viene in rilievo, anche se è riferibile, secondo la tradizionale dogmatica giuridica, all’uomo, coinvolge, al di là appunto delle consolidate costruzioni dogmatiche, anche gli animali non umani, i quali appaiono tutelati anche in forza di quelle specifiche disposizioni che limitano la capacità di aggressione di talune specie animali. E qui, si badi bene, non interessa che questa tutela, come ‘costruita’ dalla dogmatica contemporanea, sia finalizzata a preservare il patrimonio del proprietario (animale umano) che subirebbe un danno, in conseguenza della aggressione subita dal proprio cane (animale non umano), che i più considerano, tradizionalmente, un oggetto giuridico al pari delle cose inerti. Riservandomi di ritornare sul punto della qualificazione giuridica dell’animale non umano, al giurista, soprattutto a quello sensibile verso la condizione giuridica degli esseri animati altri che l’uomo, interessa qui, invece, valutare se vi siano le condizioni anche per una tutela, sia pure indiretta, degli animali non umani. Quante volte, infatti, una aggressione da parte di un cane si è verificata a danno di un altro cane, oltre che di un uomo?

Si osservi, inoltre, con specifico riferimento alla ordinanza, che la condizione del cane appare essere tutelata, non solo quando esso sia vittima di una aggressione, ma anche quando esso sia considerabile “potenzialmente pericoloso”. In linea generale, perché la ordinanza prevede alcune disposizioni volte a tutelare, anche in nome della salute pubblica, il benessere di quell’animale non umano, per aumentare l’aggressività del quale non potranno né essere compiute attività volte a sottoporre esso ad “addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità”, né attività volte alla somministrazione di sostanze ‘doping’. In linea specifica, perché si dovrà tenere conto delle circostanze concrete dell’aggressione per escludere la possibilità di ricondurre l’evento dannoso al comportamento dell’animale non umano.

Sempre nell’ottica del benessere dell’animale non umano, la ordinanza, nel vietare ad alcuni soggetti, in considerazione del fatto che essi abbiano subito condanne penali o siano sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, mostra di volere prendere in esame il triste fenomeno delle forme di tortura alle quali sono sottoposti quei cani, che, proprio a causa della loro “potenziale aggressività”, sono da tempo impiegati nei combattimenti animali.

Nella analisi di questa ordinanza, quindi, sarebbe utile che la opinione pubblica prendesse in considerazione il fatto che taluni provvedimenti dettati per risolvere conflitti di interesse fra uomini possono assolvere al compito di tutelare anche gli animali non umani. E, ripeto, non come semplici beni, secondo una ottica che tende a ridurre l’animale non umano ad una cosa e quindi a un semplice oggetto giuridico e a mortificare la tutela degli ‘altri’ esseri animati a una tutela al più indiretta, ma come esseri animati, i quali meritano una tutela di per sé, in quanto capaci, col proprio comportamento, di modificazioni della realtà giuridica.

In questa riflessione sono agevolato da una sempre più accentuata sensibilità per gli animali non umani. Sensibilità che presente già nella Grecia e nella Roma antiche si è rinnovata negli ultimi decenni, a tacere d’altro, in relazione alla sempre più marcata attenzione per i problemi dell’ambiente. Anche in relazione a questa sempre più diffusa sensibilità, in letteratura si registrano opinioni tese al riconoscimento dell’animale non umano non più solo come ‘oggetto’, ma anche come ‘soggetto’, meritevole in quanto essere affine all’uomo, di tutela, anche quando, come in questo caso, esso si presenta nelle vesti di un potenziale aggressore[8].

Risulta, quindi, da quanto finora detto, la opportunità di impostare la questione a partire dalla categoria unica di animal, la quale si riferisce, come troppo spesso tendiamo a dimenticare, sia agli uomini, sia agli ‘altri’ esseri animati. Tale impostazione, sia sul piano generale, con riguardo alle relazioni fra uomini e animali non umani, sia sul piano specifico della responsabilità derivante dal comportamento animale, trova una elaborazione determinante nella prospettiva unificante della giurisprudenza romana, che tende a mettere in evidenza, anche sul piano sistematico, le affinità tra il mondo degli uomini e quello degli ‘altri’ esseri animati.

Con riferimento al tema della responsabilità derivante dal comportamento animale, secondo tale impostazione unificante, si deve considerare sia la condizione degli animali umani, non solo in quanto soggetti aggrediti, ma anche in quanto (possibili) aggressori, per il tramite di un essere animato, affine ai primi, il più delle volte anch’esso vittima di una violenza, fatta di percosse e di addestramento ulteriore alla violenza, e dunque incolpevole; sia la condizione degli animali non umani, anch’essi, talvolta, aggrediti e/o aggressori, potenziali, si vorrebbe sempre, ma anche reali, come purtroppo insegnano le cronache. E tutti, animali umani e non, astrattamente capaci di aggredire ma anche di aiutare l’uomo: quanti fra questi cani, che astrattamente appaiono così pericolosi, compiono, invece, quotidianamente, al servizio delle forze dell’ordine, dei volontari, di persone anziane o di disabili, una attività insostituibile?

 

 

3. – Critiche alla ordinanza

 

Non è possibile esaminare tutte le diverse osservazioni critiche, numerosissime, che sono state formulate, nella carta stampata e nei siti o nei gruppi di discussione su Internet. Alcune di queste osservazioni, nella gestione del rapporto tra uomo e animale non umano, si fondano su una libertà assoluta che non può essere ammessa in alcun modo anche da chi, come lo scrivente, crede di dover prestare una attenzione particolare, nella elaborazione e nella soluzione delle problematiche giuridiche, non solo nei confronti degli uomini, ma anche nei confronti degli animali non umani.

È stato osservato, subito dopo la emanazione dell’ordinanza, da parte di alcuni esperti e, di riflesso, da parte di alcune associazioni animaliste, che appare oltremodo arbitraria la generalizzazione compiuta nella ordinanza attraverso il richiamo a razze diverse, per struttura fisica e per caratteristiche. Non intendo certo entrare nel merito di una tale osservazione. Non ho ragione di credere che essa, per la parte in cui tende a porre in rilievo la necessità di non assimilare razze canine profondamente differenti, sia infondata. Ma devo osservare che una generalizzazione è sempre sottesa alla norma giuridica e che il compito di ricondurre ad equità l’applicazione del diritto è proprio del giurista, in particolare, ma non solo, del giudice nella concreta analisi della fattispecie.

A tale proposito, si può sostenere, già in base al tenore letterale della ordinanza, che nelle previsioni dell’art. 1 non siano da includere tutte le razze o gli incroci annoverati nei gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale, quando si provi che tali razze o incroci siano privi di quelle “spiccate attitudini aggressive” che costituiscono, all’interno di quei gruppi, un vero e proprio criterio differenziatore, al quale subordinare l’applicazione della norma. Secondo la soluzione che mi sembra preferibile, la ordinanza non si applica a quelle razze che, pur comprese nei gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale, non siano dotate “di spiccate attitudini aggressive”. Tale soluzione implica, naturalmente, una valutazione concreta del carattere del singolo esemplare, non essendo possibile ritenere che la semplice appartenenza ad una specie canina sia sufficiente né per affermare che un singolo esemplare sia per ciò stesso aggressivo, né per affermare che un singolo esemplare, al contrario, sia inoffensivo.

Non posseggo competenze specifiche per contestare il rilievo mosso da alcune associazioni, in particolare dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, secondo il quale “non esistono razze riconosciute che possono essere definite ‘pericolose’”. Si deve certo riconoscere che ogni animale non umano possieda un carattere particolare. Il giurista, però, se deve tenere presente i rilievi che possono offrirgli gli scienziati, nella soluzione dei problemi giuridici, deve sempre partire dalla realtà, la quale, in questo caso, mostra come statisticamente siano più numerosi i casi di aggressione, anche letale, ad opera di ‘pit bull’ o ‘rottweiler’ piuttosto che di ‘chihuahua’ o ‘yorkshire’. Riesce difficile ammettere che i cani abbiano tutti lo stesso potenziale aggressivo o addirittura non abbiano alcun potenziale aggressivo. Si può davvero sostenere che cani di grossa taglia siano in grado di recare lo stesso danno di cani di piccola taglia? E si può davvero sostenere che non vi siano razze più pericolose di altre, quanto a capacità di recare danno, se non per indole, quanto meno per struttura fisica? Il potenziale aggressivo al quale fa riferimento l’ordinanza non deve essere inteso, naturalmente, come una sorta di tara genetica. Tale potenziale deve essere inteso per quello che al giurista, attento alla realtà delle cose, può interessare: come capacità di provocare un danno e non semplicemente quindi come indole, ben potendosi ammettere, sul piano specifico, che cani di piccola taglia possano risultare litigiosi come e più di cani di grossa taglia.

In questa prospettiva, tenuto conto anche del fatto che nella ordinanza non si parla di animali pericolosi, ma “potenzialmente pericolosi”, sembra non del tutto illogico prevedere che anche una razza canina, di solito ritenuta inoffensiva per struttura fisica o per carattere, possa manifestarsi in un singolo esemplare con spiccate attitudini aggressive, le quali, sia detto per inciso, di solito sono imputabili all’uomo, che con il proprio comportamento può avere un peso determinante nella manifestazione di una inconsulta aggressività in animali appartenenti a razze ritenute docili. Come, d’altra parte, può accadere il contrario: che cani appartenenti a razze ritenute potenzialmente pericolose, persino i temutissimi ‘pit bull’, siano concretamente inoffensivi, a causa del legame che, anche grazie al padrone, essi hanno avuto con l’uomo e con altri animali non umani.

È interessante notare, sempre nella prospettiva del benessere animale, che la ordinanza, tanto contestata anche dalle associazioni di animalisti, proibisce comunque ogni operazione di selezione e di incrocio, tesa allo scopo non solo di aumentare, ma anche semplicemente di svilupparne la aggressività di cani, anche quando essi non rientrino nelle razze o negli incroci caratterizzati da spiccate attitudini aggressive.

La critica relativa alla assimilazione, di cui si è detto, mi sembra che esca fortemente ridimensionata: bisogna dare atto che nella ordinanza, accanto alla tanto criticata previsione generale di razze canine, che per carattere e/o per struttura fisica mostrano una potenziale attitudine all’aggressione, vi è anche la possibilità di distinguere i cani sulla base della specifica aggressività, alla quale l’uomo abbia indotto un cane, secondo un giudizio, quindi, indipendente dalla razza.

Sempre nell’ottica del benessere animale, è importante la previsione, nella ordinanza, di un divieto per taluni soggetti, delinquenti o minori, di possedere e/o detenere alcuni incroci, particolarmente aggressivi, soprattutto quando come accade di frequente, siano stati sottoposti a forme perverse di addestramento. Non sembra, come è stato osservato, che l’ordinanza abbia assimilato la condizione di disagio o di vera e propria delinquenza di taluni soggetti con la situazione di colui che si limiti a possedere uno di questi animali per pura e semplice cinofilia. Appare, invece, innegabile che la comune opinione pubblica, non composta di soli proprietari di cani, né tanto meno di animalisti, abbia ormai maturato una vera e propria diffidenza verso alcune razze canine, anche se non sempre, a parere di chi scrive, si tratta di una diffidenza adeguatamente motivata. E la diffidenza dell’uomo non giova mai agli animali non umani.

La disposizione, contenuta nell’art. 2, che prevede l’obbligo, per i proprietari e i detentori dei cani di cui all’art. 1, di tenere il cane al guinzaglio con la museruola, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, disposizione che tante critiche ha suscitato, è una norma che nel nostro ordinamento era stata già introdotta, per poi andare desueta.

L’obbligo di sottoporre l’animale a una museruola e al guinzaglio (per la verità le critiche sembrano essersi concentrate più sulla museruola che sul guinzaglio) corrisponde a una misura necessaria per far sì che l’animale, in modo certo, sia sempre sotto la custodia dell’uomo. Non sembra fondato il rilievo che il cane in questo modo non possa socializzare con altri esemplari più mansueti. L’ordinanza, infatti, prevede tale obbligo solo nel caso in cui i cani siano in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Se ne deduce che vi saranno altre possibilità per il cane di socializzare con i propri simili senza che possano derivare conseguenze dannose per i terzi.

Degna di attenzione è la proposta di alcune associazioni di cinofili di prevedere l’obbligo della museruola “quale mezzo di prevenzione soltanto per quei soggetti identificati come ‘morsicatori’ o come ‘potenzialmente pericolosi’, dai servizi di prevenzione veterinaria delle Aziende sanitarie e dagli Enti locali”. Tale proposta, comunque di difficile applicazione pratica, potrebbe portare a un controllo del tipo di relazione fra uomo e cane, anche al fine di fornire il necessario sostegno scientifico nella concreta applicazione della ordinanza. In un libro recente è stata formulata la proposta di sottoporre uomini e cani a un test caratteriale, come avviene in altri paesi, al termine del quale test concedere eventualmente un patentino, che garantirebbe un controllo sulla sussistenza di un equilibrato rapporto fra uomo e animale non umano e dunque una diminuzione dei casi di aggressione da parte di cani[9].

Tali proposte meritano la massima attenzione. Occorre chiedersi, anche sulla scia di tali proposte, se non sia opportuno, quanto meno per gli animali di affezione, immaginare un tipo di relazione non più improntato alla dinamica del diritto di proprietà, rispetto al quale l’animale non umano è un mero oggetto di proprietà. In altri termini, è tempo che il legislatore prenda atto della necessità che la stessa salute pubblica, oltre che il benessere degli animali non umani, non appare più garantito da un diritto che costituisce il prototipo dei diritti assoluti, i quali, almeno teoricamente, mal tollerano interferenze esterne, anche quando provengono, come nel caso della ordinanza in questione, da provvedimenti che possono servire ad assicurare, oltre che la salute degli uomini, anche quella degli animali non umani.

In relazione all’obbligo, stabilito all’art. 2, di assicurare il cane, purché si tratti di un esemplare che rientri nelle previsioni dell’art. 1, è auspicabile che il Governo si attivi per evitare ogni possibile speculazione. Se da un lato l’obbligo si fonda sulla necessità di considerare il rischio sociale legato alla circolazione di animali “potenzialmente pericolosi”, dall’altro occorrerà che, nel prevedere l’esatto ammontare di tali oneri assicurativi, siano evitate discriminazioni fra coloro che potranno permettersi di assicurare l’animale e coloro che invece non potranno.

Quanto al pericolo concreto di abbandoni di cani che l’ordinanza potrebbe provocare o avrebbe già provocato, bisogna dare atto che il problema è reale. E la ordinanza stessa prevede la possibilità di affidamento del cane, indicato nell’art. 1, da parte di colui che intenda dismetterne la proprietà, alle autorità veterinarie competenti per territorio, che dovranno poi farsi carico di trovare soluzioni adeguate. Tenuto conto che pochi comuni in Italia si sono dotati di strutture per ospitare i cani randagi e abbandonati e che, quando tali strutture esistono, esse non sono affatto efficienti o sono sature, tale possibilità rischia di rimanere solo teorica. Chi opera nel volontariato a favore degli animali non umani, in particolare nei canili, sa quotidianamente quanto sia diffusa la pratica odiosa degli abbandoni di cuccioli e/o di esemplari adulti, soprattutto quando le mode del momento rendano meno chic andare a spasso con una certa razza di cani. Basterebbe visitare uno dei tanti canili realizzati con enormi sacrifici dalle associazioni di volontariato, quasi sempre senza neppure un esiguo contributo dalle istituzioni, per vedere il numero di dalmata abbandonati, dopo che il celebre film d’animazione della Walt Disney, ad essi dedicato, fece impazzire genitori e figli per la smania di possedere un esemplare di quella razza così caratteristica, ma appunto sfortunata. E la stessa sorte, sappiamo tutti, è poi toccata, a tacere d’altro, all’altrettanto celebre pastore tedesco.

Vi è dunque da chiedersi se tale pericolo non dipenda, più che dalla ordinanza, dall’odioso e diffuso atteggiamento, nel nostro Paese, di considerare un cane niente di più che un gioco, anziché un essere vivente, verso il quale mostrare un sentimento di sincero apprezzamento per quanto esso quotidianamente ci dà in termini di affetto e di compagnia.

 

 

SECONDA PARTE

UNA SOLUZIONE ANTICA

AL PROBLEMA DEL DANNEGGIAMENTO ANIMALE

 

 

1. – L’affinità tra uomo e animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano: cenni

 

Non è possibile in questa sede prendere in esame, se non per sommi capi, la profonda rilevanza che gli animali non umani hanno avuto nella società e, di conseguenza, nel sistema giuridico-religioso romano. Nell’ambito della filosofia greca e della cultura latina troviamo autorevoli riflessioni e intense dispute sulla razionalità animale e sul valore etico della vita non umana, con importanti riflessi nel sistema giuridico-religioso romano[10].

Su un piano generale, sistematico, a tacere d’altro, tali riflessioni e dispute costituiscono le premesse della celebre enunciazione, formulata, nel terzo sec. d.C., dal celebre giureconsulto romano Ulpiano, come diritto che la natura insegna a tutti gli animali, umani e non. Per il tramite specifico di Ulpiano, l’imperatore Giustiniano riprende e pone in posizione cardinale, nel sistema giuridico-religioso romano, l’idea del ius naturale come diritto comune a uomini e ad animali non umani, in due notissimi passi, collocati in posizione corrispondentemente significativa nei Digesta e nelle Institutiones:

 

D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.

 

Inst. 1,2 pr.: Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censeri.

 

L’idea, alla base della enunciazione ulpianea, di una partecipazione di tutti gli esseri animati al diritto, non è isolata nella cultura giuridica romana: Cicerone, nel De republica, ricorda che Pitagora ed Empedocle ritenevano unica la condizione giuridica di tutti gli esseri animati e reputavano delittuosa l’azione di colui che arrecasse danno agli animali (non umani):

 

Cic. rep. 3,19: esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quoque dignum. ecquid ergo primum mutis tribuemus beluis? non enim mediocres viri sed maxumi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant, clamantque inexpiabilis poenas impendere iis a quibus violatum sit animal. scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit

 

E anche in un brano del De clementia, di Seneca[11] si parla di un diritto comune a tutti gli esseri animati[12]:

 

Sen., clem., 1,18,2: Servis ad statuam licet confugere! Cum in servum omnia liceant, est aliquid, quod in hominem licere commune ius animantium vetet.

 

L’affermazione della esistenza, in Cicerone, di un’unica condizione di diritto, fra tutti gli esseri animati, o, in Seneca, di un diritto comune a tutti gli esseri animati, apre la strada al riconoscimento di una fra le più alte espressioni della affinità fra uomini e animali non umani: il dovere dell’uomo di difendere attivamente la vita degli animali non umani. Idea, anche questa, che doveva essere presente, in Roma, se essa è espressa in termini diversi, ma speculari, sul piano delle categorie giuridiche impiegate, da Lucrezio[13], Virgilio[14] e Plutarco[15]. Lucrezio, nel De rerum natura[16], descrive il vincolo dell’uomo nei confronti degli animali non umani attraverso l’impiego di un termine chiave per la cultura giuridica romana, il termine tutela. Virgilio, nelle Georgicae[17], nel manifestare un sentimento di religioso rispetto nei confronti degli animali non umani, giunge ad affermare l’obbligo dell’uomo di prendersi cura di essi. Plutarco, nel Cato Major[18], muove una severa critica a Catone, poiché questi aveva consigliato di liberarsi dell’animale da lavoro, quando esso non fosse stato più atto a lavorare. Plutarco non arriva ad affermare l’esistenza di un diritto comune ad uomini e animali non umani: “siamo infatti tenuti ad esercitare la giustizia e la legge solo nei confronti degli uomini”, ma sostiene il dovere morale dell’uomo di non trattare gli animali non umani come fossero “scarpe o utensili”, che una volta divenuti inutilizzabili si gettano via. In polemica nei confronti degli stoici, e, probabilmente, anche dei peripatetici, i quali avevano negato l’esistenza di un diritto comune a uomini e animali non umani sulla base del difetto, in questi ultimi, della ragione[19], Plutarco afferma la necessità che l’uomo muti le sue abitudini alimentari e impari a rispettare gli ‘altri’ esseri animati, che egli definisce amici e collaboratori. Egli condanna la caccia come pratica sanguinaria e violenta che spinge gli uomini ad ogni genere di eccessi, a meno che essa non sia una forma di difesa nei confronti degli animali feroci o nocivi[20].

Nel sistema giuridico-religioso romano, l’idea della affinità tra tutti gli esseri animati si presenta, altresì, con particolare evidenza, nei caratteri propri del più antico sistema giuridico-religioso romano, in seno al quale risulta centrale, per la conservazione della pax deorum, sia il sacrificio di uomini, sia di animali non umani, (hostiae o victimae)[21].

Sarebbe opportuno che i giuristi di diritto positivo e gli altri scienziati, che oggi si affannano lodevolmente per attribuire agli animali non umani uno statuto etico-giuridico, tenessero conto del fatto che la soluzione della cosiddetta questione animale non passa, necessariamente, attraverso il modello antropocentrico della estensione dei diritti soggettivi e della soggettività giuridica agli ‘altri’ esseri animati. La prospettiva del sistema giuridico-religioso romano appare di particolare interesse, sotto questo profilo, in quanto essa, scevra dai condizionamenti ideologici legati alle moderne categorie giuridiche di soggetto e di oggetto, risulta improntata sulla analisi e sulla rilevanza del comportamento dell’animale non umano e dunque sulle qualità da esso posseduto in vita, anziché sulle qualità, il cui esame presuppone la morte dell’animale, come avviene nelle moderne tassonomie zoologiche, attraverso una linea di continuità che può essere fatta a risalire ad Aristotele[22].

È la considerazione dell’animale non umano nella prospettiva della sua morte, anziché in quella della sua vita, che giustifica l’impostazione scientifica dominante, erroneamente ritenuta riconducibile ad una visione propria della giurisprudenza romana, impostazione secondo la quale la condizione dell’animale stesso può essere ridotta alla condizione di cosa, e dunque, attraverso una equazione non perfettamente verificata, alla condizione di oggetto di diritto. Impostazione scientifica oggi giustamente posta in discussione, ma in termini sbagliati, in quanto del tutto speculari alla quella stessa impostazione avversata, attraverso la estensione della soggettività giuridica agli ‘altri’ esseri animati[23].

Sia l’una impostazione, ‘oggettivistica’, sia l’altra impostazione, ‘soggettivistica’, rischiano soprattutto di perdere di vista la sostanza della questione animale, che non può essere risolta solo attraverso una estensione di categorie giuridiche, ma necessita di un più generale mutamento degli schemi culturali di fondo dell’intera società.

 

 

2. – I rimedi contro il danneggiamento derivante dal comportamento animale

 

 

a. – La sacertà del bue aratore e l’actio de pauperie

 

Nel sistema giuridico-religioso romano, appartiene a questo ordine di idee, la testimonianza di Festo, secondo il quale Numa avrebbe previsto la sacertà non solo dell’uomo, ma anche del bue aratore che avesse travolto la pietra di confine[24]. Proprio quel bue da lavoro che era considerato, nell’antichità, un essere sacro, a tal punto che la sua uccisione veniva punita con la morte dell’autore del crimine[25].

Sin dalle XII Tavole, la grande codificazione del V sec. a.C., è poi documentata l’esistenza di un’apposita azione - l’actio de pauperie - finalizzata alla tutela di colui che avesse subito un danneggiamento a seguito di un atto inconsulto da parte di un quadrupede[26]. Di fronte a questa ipotesi, il proprietario era posto nell’alternativa di compiere la noxae deditio dell’animale, cioè la consegna di esso alla vittima del danneggiamento, o di pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento[27].

Le origini dell’azione sono da ricondurre alle esigenze tipiche di una economia agro-pastorale, qual era quella romana dell’età arcaica, alle quali dovevano altresì sopperire tutti quegli istituti o quei rimedi processuali, che, nelle XII Tavole, si giustificano in relazione alla rilevanza economica della pastorizia e/o della agricoltura: basti pensare all’azione relativa al taglio di alberi altrui, all’actio de pastu pecoris per il pascolo abusivo, o a quella contro la distruzione delle messi[28].

Il problema del danneggiamento derivante dal comportamento dell’animale non umano, nel sistema giuridico-religioso romano, trova, sin dall’antichità, una molteplicità di soluzioni, in un quadro dal quale traspaiono profonde analogie con il tema del danneggiamento derivante dal comportamento dell’animale umano.

Con riferimento all’actio de pauperie, di cui finora si è detto, nella dottrina romanistica, si ritiene, sebbene la cosa sia poi dibattuta nei suoi termini più specifici, che tra il sistema delle cosiddette azioni nossali, vale a dire di quelle azioni previste per il danneggiamento inferto dai filii familias e dai servi, e quello dell’actio de pauperie vi fosse una affinità sostanziale[29]. In dottrina, anche sulla base di questa affinità, si è sostenuto la tesi di una vera e propria “responsabilità giuridica” degli animali non umani[30]. E in effetti, a favore della tesi di una responsabilità giuridica dell’animale non umano sembrano deporre, fra l’altro, quelle norme che subordinano l’esonero della responsabilità, a carico del pater familias/dominus, all’onere di consegnare, alla vittima del danneggiamento, l’animale che ha provocato il danno quando esso sia ancora vivo[31].

È importante osservare che non ogni danno determinava l’obbligo di consegnare l’animale non umano (vivo), ma solo quello che fosse stato riconducibile ad un comportamento dell’animale commesso “contro natura”[32]. In forza del principio della naturalità del danneggiamento, si poteva evitare di addebitare al proprietario le conseguenze di quel comportamento animale che, in un mondo agro-pastorale, appariva perfettamente corrispondente alla realtà naturale delle cose.

Tale sistema di tutela, per così dire differenziato, sia per il riferimento generale alle specie animali, sia per il riferimento specifico alle circostanze concrete del danneggiamento, attraverso il parametro della naturalità o meno del comportamento animale, traeva origine dalla necessità di assicurare, nelle relazioni fra uomini e animali non umani, una soluzione il più possibile equa.

È interessante osservare che, come per l’ordinanza del Ministro della Salute, anche per la presente azione, uno dei problemi di più difficile soluzione è quello relativo alla identificazione delle specie animali nei riguardi delle quali era concessa l’azione.

In questo senso, al di là delle critiche all’ordinanza, si può osservare che il problema del danneggiamento è, anzitutto, un problema di identificazione delle specie animali. Con ogni probabilità fu, infatti, con riguardo ai quadrupedi da tiro e da soma che si pose il problema specifico di garantire la vittima di un danneggiamento attraverso l’actio de pauperie. Tale congettura trova un sostegno sia nel fatto che, nella formula con la quale era concessa l’azione in questione ricorreva il termine quadrupes, con il quale si indicavano, anzitutto, i quadrupedi da tiro e da soma, sia nel fatto che gli esempi di danneggiamento, sanzionato dall’actio de pauperie, riportati nel titolo dei Digesta giustinianei, si riferiscono tutti a tali animali. Pare, dunque, condivisibile la tesi secondo cui l’actio de pauperie, nella sua struttura originaria, non potesse trovare applicazione per gli animali feroci. Anche nel caso di un animale feroce addomesticato, infatti, una manifestazione di ferocia non poteva considerarsi del tutto innaturale come quella realizzata da un animale domestico.

La prospettiva presente nelle fonti giuridiche romane, fondata sulla analisi delle specie animali, e, dunque, attraverso tale analisi, sul comportamento animale, non impedisce la sussistenza di un quadro di affinità fra uomo e animale non umano che si carica di speciali contenuti in considerazione del ruolo che i quadrupedi da tiro e da soma ricoprivano, in particolare nell’età arcaica, all’interno del gruppo familiare. È espressione significativa di questo ruolo anzitutto il valore della noxae deditio, la quale, in quanto relativa a tutti gli esseri animati posti sotto la potestas di un pater familias, costituisce, a sua volta, manifestazione di un potere del pater familias sopra uomini e animali non umani, tutti facenti parte del nucleo familiare.

 

 

b. – Ulteriore estensione della classificazione dei quadrupedes con la lex Pesolania de cane e l’edictum de feris

 

La limitazione del significato giuridico del termine quadrupedes agli animali da lavoro, in quanto membri della familia, doveva essere a tal punto radicata, nella impostazione sistematica che i giureconsulti romani attribuiscono al tema del danneggiamento inferto da animali non umani, che la necessità di trovare soluzioni specifiche per il caso del danneggiamento inferto da altri animali, i quali pure erano naturalmente quadrupedi, poteva essere soddisfatta attraverso l’intervento del popolo (ciò che è particolarmente significativo se si tiene conto del valore della lex come strumento di innovazione nell’ambito del diritto privato romano) con una specifica legge, probabilmente un plebiscito, la lex Pesolania de cane, che in dottrina si tende a collocare fra il III secolo e il II secolo a.C.[33] La legge Pesolania, rispondendo alla esigenza di tutelare i terzi dalle aggressioni da parte di cani, in un periodo in cui erano diffusi gli esemplari da guardia e da compagnia, dovette estendere a tali quadrupedi il regime previsto già previsto dall’actio de pauperie[34].

Ulteriore esigenza di estendere l’ambito della classificazione si avvertì con la diffusione della pratica di tenere animali feroci. Si deve infatti ritenere che l’actio de pauperie sarebbe stata insufficiente a tutelare colui che avesse subito un danno da animali feroci, a causa della difficoltà di provare che quel dato comportamento era stato anche in questo caso contro natura. Da qui l’emanazione di uno specifico editto de feris[35], che perseguiva l’obiettivo di garantire la sicurezza nelle strade, che dovevano essere poco sicure a causa del vezzo tipicamente orientale di tenere animali feroci, diffusosi a Roma, in modo particolare, dopo le guerre annibaliche, quando furono trasportati nella città animali feroci per le venationes nei circhi[36]. L’editto vietava di tenere animali ritenuti “potenzialmente pericolosi”, quali cani, maiali, cinghiali, lupi, orsi, pantere e leoni, in un luogo di pubblico passaggio in modo da poter nuocere[37].

Altre estensioni, anche al di là dei quadrupedi, furono poi garantite attraverso specifiche azioni, cosiddette utili, in particolare, si ritiene in dottrina, per il caso di danneggiamento derivante dai bipedi da cortile[38].

A partire dal III secolo a.C., con la legge Aquilia, si avvia un processo in cui, sempre nell’ottica di un riconoscimento dell’affinità tra uomo e ‘altri’ esseri animati animale, si tende a considerare l’animale non (solo) in quanto essere vivente, capace di aiutare l’uomo nel lavoro, ma (anche) come elemento patrimoniale. Nel primo ‘articolo’ della legge Aquilia si stabiliva l’obbligo a carico di colui che avesse ucciso uno schiavo o un quadrupede da tiro e da soma di pagare al proprietario il massimo valore raggiunto dal bene nel corso dell’anno. Nel terzo “articolo” della legge Aquilia (D. 9,2,27,5 Ulp. 18 ad ed.) si disciplinava il ferimento di uno schiavo o di un quadrupede da tiro e da soma, il ferimento o l’uccisione di altri quadrupedi, come il cane, o di un animale feroce, come l’orso o il leone, stabilendo che il danneggiatore fosse tenuto in base al maggior valore che il bene avesse avuto nei trenta giorni prima dell’evento[39].

 

 

3. La ammissibilità, nella filosofia greca, della reazione da parte degli uomini nei confronti degli animali non umani “potenzialmente pericolosi”

 

Su un piano specifico, con riferimento al tema del danneggiamento, è interessante notare che la attenzione particolare, espressa da alcuni autori greci e romani, per il mondo animale non impedisce ad essi di ammettere una reazione, per quanto misurata, nei confronti dell’animale non umano “potenzialmente aggressore”. Le associazioni ambientaliste, che hanno avanzato critiche severe alla ordinanza del Ministro della Salute, potrebbero trovare alcuni importanti elementi di riflessione nella impostazione che al tema del danneggiamento diede la cultura filosofico-giuridica antica. Misure quali quelle introdotte nella ordinanza, presenti già nel sistema giuridico-religioso romano, oltre che nelle legislazioni moderne, non sono di per sé contrarie al rispetto della vita degli animali non umani.

Per quanto riguarda la esigenza di tutelare l’animale non umano, sappiamo che Pitagora condanna i maltrattamenti inferti agli ‘altri’ esseri animati, i sacrifici animali a scopo religioso e la alimentazione carnea, fino a fare del rifiuto di infliggere dolore uno strumento di ascesi e di distinzione rispetto alla folla dei cacciatori e dei pescatori, che egli considera assassini. In nome della generale affinità tra tutti gli esseri viventi, egli giunge anche a prospettare l’estensione della giustizia anche agli animali non umani[40].

Tuttavia, proprio in nome della generale parentela di tutti gli esseri animati, Pitagora prende in esame il problema dell’animale non umano (che oggi l’ordinanza del Ministro Sirchia definisce) “potenzialmente pericoloso”. In questo senso sembra che possano esseri letti alcuni degli episodi mitologici, dei quali il filosofo sarebbe stato protagonista. Tra essi ricordiamo il caso dell’orsa daunia e del bue di Taranto[41]. Nel caso dell’orsa, che si era macchiata di efferati delitti contro gli abitanti della Daunia, Pitagora interviene riuscendo a persuadere l’animale a non fare del male agli uomini e a porre fine all’uccisione di altre creature. In un gesto ricco di simbolismi, egli offre all’orsa dell’orzo. Nell’episodio del bue di Taranto, il legame tra tutti gli esseri viventi può estendersi fino ad indurre il filosofo a nutrire attenzione anche per i vegetali. Pitagora, vedendo il bue cibarsi di fave, oltre che di altri vegetali, interviene pregando il pastore di porre fine al pasto; e alle parole di quest’ultimo, che ribatte di non possedere il dono di comunicare con gli animali, è lui stesso a parlare al bue e a convincerlo a non cibarsi, in futuro, di fave. L’animale, allora, è ammesso al santuario di Hera, a Taranto, ove è nutrito dai visitatori. Nel richiamo al rispetto per la vita di ogni essere vivente, animale e vegetale, Pitagora, non impedendo al bue di pascersi degli altri vegetali, ma solo delle fave, appare consapevole della tragicità del ciclo vitale. Il divieto di cibarsi a spese di altri esseri viventi, divieto non assoluto, fa sorgere, inoltre, sia nel racconto dell’orsa daunia, sia in quello del bue di Taranto, l’obbligo dell’uomo di provvedere al nutrimento degli animali non umani, obbligo tanto più forte nel caso dell’animale da lavoro, verso il quale, a maggior ragione, è più intenso il legame con l’uomo.

Secondo Democrito[42] è lecito uccidere quegli animali che causano un danno, proprio come è lecito, secondo le leggi patrie (kat¦ nÒmouj toÝj patr…ouj), uccidere un nemico[43]. Porfirio nega la legittimità dei sacrifici cruenti, ma non la uccisione di quegli animali che sono portati a danneggiare tutto ciò che è vicino ad essi[44].

Non sempre, naturalmente, la ammissibilità di una reazione nei riguardi degli animali non umani “potenzialmente pericolosi” proviene da quei filosofi che nell’antichità si erano prodigati per riconoscere la comune parentela di tutti gli esseri animati. È questo il caso di Platone, il quale ricorda, nelle Leges[45], la possibilità di sottoporre gli animali non umani ad un processo, nel caso che essi abbiano causato un danneggiamento. E sappiamo da questa testimonianza che, nell’ipotesi che l’animale da lavoro avesse ucciso un uomo, i congiunti della vittima potevano agire direttamente nei riguardi dell’animale aggressore.

 

 

Conclusioni

 

In conclusione, nel diritto romano, sono presenti alcuni istituti e rimedi processuali, che senza negare il quadro delle affinità fra uomini e ‘altri’ esseri animati, formulato nella filosofia greca e poi nella cultura latina, sono funzionali a risolvere il problema del danneggiamento derivante dal comportamento dell’animale non umano.

Come nell’ordinanza del Ministro della Salute, anche nelle soluzioni elaborate dai giureconsulti romani, per il danneggiamento derivante dal comportamento dell’animale, vi è sempre la necessità di precisare le specie animali coinvolte. Vi è però anche la necessità di precisare le circostanze concrete relative al danneggiamento. La natura animalium è la categoria attraverso la quale i giureconsulti romani attribuiscono un rilievo alle qualità vitali degli animali non umani, subordinando alla loro valutazione la concessione dell’actio de pauperie, che costituisce l’azione fondamentale per il danneggiamento derivante dal comportamento dell’animale non umano.

Il richiamo alla natura testimonia un quadro particolarmente forte di quelle affinità fra uomo e animali non umani che nella filosofia greca e nel diritto romano si esprime nella nozione fondamentale per la scienza giuridica di diritto naturale, come diritto comune a tutti gli esseri animati.

 

 

 

 

 



 

[1] Si vedano, ad esempio: dal sito Internet del Corriere della Sera (www.corriere.it): “Pitbull aggredisce un uomo! 20 giorni di ospedale”, 26 agosto 2003; “Pitbull azzanna bambino di 4 anni. È grave”, 8 settembre; “Ancora quattro attacchi di cani pericolosi”, 10 settembre 2003. E dal sito Internet di Repubblica (www.repubblica.it): “La donna aggredita dai pitbull è ancora in prognosi riservata”, 8 agosto 2003; “Pitbull, ancora un’aggressione. Grave un uomo di Frascati”, 14 settembre 2003.

 

[2] Sul tema del danneggiamento derivante dal comportamento animale si vedano: S. Monossohn, Actio de pauperie im System des römischen Noxalrechtes, Berlin 1911; F. Haymann, Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, III, Zur Haftung für Tierschaden (actio de pauperie), in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.), 42, 1921, 357 ss.; B. Biondi, Actiones noxales, in Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo, 10, 1925, 1 ss.; A. Fliniaux, Une vieille action du droit romain: l’‘action de pastu’, in Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil, I, Paris 1926, 245 ss.; U. Robbe, L’actio de pauperie, in Rivista italiana per le Scienze giuridiche, 7, 1932, 327 ss.; J. Kerr Wylie, ‘Actio de pauperie’, Dig. l. IX tit. 1, in Studi in onore di S. Riccobono, 4, Palermo 1936, 459 ss.; G. Branca, Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano, Padova 1937, 296 ss.; 458 ss.; E. Carrelli, Plinio Nat. Hist. 18 3 12 e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII tavole, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, n.s., 2, 1939, 3 ss.; A. Visconti, Pauperiem facere (note ai cc. 326 e 328 dell’Editto di Rotari e al tit. XV dell’Editto perpetuo), in Studi in onore di Arrigo Solmi, 1, Milano, 1941, 155 ss.; D.I.C. Ashton-Cross, Liability in Roman law for Damage caused by Animals, in The Cambridge Law Journal, 11, 1953, 395 ss.; B. Nicholas, Liability for Animals in Roman Law, in Acta juridica, 1, 1958, 185 ss.; L. Müller, Pauperies, in Real-Enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, suppl. 10, Stuttgart, 1965, cc. 521 ss.; U. Robbe, Pauperies, in Novissimo Digesto Italiano, XII, Torino, 1965, 730 ss.; A. Watson, The Original Meaning of ‘Pauperies’, in Revue internationale des droits de l’antiquité, 17, 1970, 357 ss.; J. Macqueron, Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine, in Flores legum H.J. Scheltema oblati, Groningen, 1971, 133 ss.; J. Modrzejewski, Ulpien et la nature des animaux, in Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano. Roma 14-17 aprile 1973, I , Roma, 1976, 177 ss.; B.S. Jackson, Liability for Animals in Roman Law: an Historical Sketch, in The Cambridge Law Journal, 37, 1978, 122 ss.; H. Ankum, L’‘a. de pauperie’ e l’a. ‘legis Aqui­liae’ dans le droit romain classique, in Studi in onore di C. Sanfilip­po, II, Milano, 1982, 11 ss.; J. Triantaphyllopoulos, ‘Contra naturam’, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, III, Napoli, 1984, 1415 ss.; G. Provera, Lezioni sul processo civile giustinianeo, I-II, Torino, 1989, 320; R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town, 1990, 1095 ss.; M.V. Giangrieco Pessi, Appunti in tema di danneggiamento causato da animali in diritto romano dalle XII Tavole ad Ulpiano, Roma, 1994; Ead., Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano, Napoli, 1995; M. Polojac, Actio de pauperie - domestic and wild animals?, in Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’antiquité. Atti della 51ª Sessione della SIHDA, Crotone-Messina 16-20 settembre 1997, a cura di I. Piro, Soveria Mannelli, 1999, 463 ss.; Ead., L’actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall’animale nel diritto romano, in Ius antiquum, 1 (8), 2001, 81 ss.; P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino, 2002, 449 ss.; M. Polojac, Actio de pauperie and Liability caused by Animals in Roman Law, Belgrade 2003.

 

[3] Si vedano: RD 24 maggio 1925, n. 1102, art. 11; DPR 8 febbraio 1954, n. 320, art. 83.

 

[4] Per la condizione giuridica dell’animale nell’antichità rinvio al mio lavoro: P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., passim. Per quanto concerne la condizione animale nell’antichità, sul piano filosofico e letterario, l’opera fondamentale è quella di U. Dierauer, Tier und Mensch im Denken der Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik, Amsterdam, 1977. Si vedano, inoltre, per un primo esame: C. Gorteman, Sollicitude et amour pour les animaux dans l’Egypte gréco-romaine, in Chronique d’Egypte, 32, 1957, 101 ss.; M.V. Bacigalupo, Il problema degli animali nel pensiero antico, Torino, 1965; J.E. Gill, Theriophily in Antiquity: a Supplementary Account, in Journal of the History of Ideas, 30, 1969, 401 ss.; J.M.C. Toynbee, Animals in Roman Life and Art, London, 1973; P. Vidal-Naquet, Bêtes, hommes et dieux chez les grecs, in Aa.Vv., Hommes et bêtes: entretiens sur le racisme (sous la direction de L. Poliakov), Paris-La Haye, 1975, 129 ss.; L. Bodson, Hiera Zôia. Contribution à l’étude de la place de l’animal dans la religion grecque ancienne, Bruxelles, 1978; Ead., Deux expression du sentiment religieux dans la prière personnelle en Grèce. 1. La prière pour les animaux, in Aa.Vv., L’expérience de la prière dans les grandes religions. Actes du colloque de Louvain-La Neuve et Liège, 22-23 novembre 1978, a cura di H. Limet-J. Ries, Centre d’Histoire des religions, Louvain-La Neuve, 1980, 149 ss.; Ead., Attitudes towards Animals, in Journal for the Study of Animals Problems, 4, 1983, 312 ss.; S. Georgoudi, Les funérailles des animaux. Un usage particulier de l’éloge funèbre dans l’antiquité grecque, in Archaiologia, 11, 1984, 36 ss.; G.E.R. Lloyd, Animali e piante, in Aa.Vv., Introduzione alle culture antiche, 2, Il sapere degli antichi, a cura di M. Vegetti, Torino, 1985, 246 ss.; L. Bodson, The Welfare of Livestock and Work Animals in Ancient Greece and Rome, in Medical Heritage, luglio-agosto, 1986, 244 ss.; R. Delort, L’uomo e gli animali dall’età della pietra a oggi, tr. it. di F. Villari, Roma-Bari, 1987; G.E.R. Lloyd, Scienza Folclore Ideologia: le scienze della vita nella Grecia antica, tr. it. di A. Fiore-B. Fiore, Torino, 1987, 19 ss.; M. Vegetti, Il coltello e lo stilo, 2 ed., Milano, 1987; L. Bodson, Nature et statut des animaux de compagnie dans l’antiquité gréco-romaine, in Les Xes Entretiens de Bourgelat. Gestion des populations animales, 18-19 Octobre 1990, Lyon, 1990, 167 ss.; F. Capponi, Natura aquatilium (Plin. nat. hist. IX), Genova, 1990; P. Lèvêque, Bestie dei uomini. L’immaginario delle prime religioni, tr. it. di C. Antonetti, Roma, 1991; L. Bodson, L’acception du substantif pecus, -udis et sa signification pour l’étude des connaissances zoologiques dans le monde romain, in Serta Leodiensia Secunda. Volume commémoratif du 175e anniversaire de l’Université de Liège, Liège, 1992, 13 ss.; Aa.Vv., Filosofi e animali nel mondo antico, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Pisa, 1994, 21 ss.; Aa.Vv., L’animal dans l’antiquité (éd. par. B. Cassin-J.L. Labarrière) (sous la direction de G. Romeyer Dherbey), Paris, 1997; Aa.Vv., Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekären Verhältnisses (hrsg. P. Münch-R. Walz), Paderborn, 1997; S. Rocca, Uomini e animali in Cicerone, Genova, 1998; J. Dumont, Les animaux dans l’Antiquité grecque, Paris, 2001; D. Goguey, Les animaux dans la mentalité romaine, Bruxelles, 2003.

 

[5] Le tassonomie del sistema giuridico-religioso romano, in cui particolarmente forte è il valore di elementi naturali, consentono di esprimere le relazioni simpatetiche tra uomo e animali non umani, senza con ciò pretendere di immaginare un sistema compiuto di tutela degli ‘altri’ esseri animati. Sulla rilevanza giuridica delle tassonomie animali si veda P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 161 ss.

 

[6] Per la dottrina, sul tema della ‘responsabilità’ per il danno derivante dal comportamento dell’animale non umano, si veda supra nt. 2.

 

[7] Sui limiti alle facoltà del dominus, nel sistema giuridico romano, per un primo esame, si vedano: F.M. De Robertis, L’espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano, Bari, 1936, rist. Roma, 1972; M. Sargenti, L’actio aquae pluviae arcendae. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano, Milano, 1940; U. Nicolini, La proprietà, il principe e l’espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1952; U. Brasiello, La proprietà nella sua estensione, Milano, 1954; F.M. de Robertis, Sulla espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano, in Studi in onore di Guido Zanobini, V, Milano, 1962, 141 ss. (=Id., Scritti varii di diritto romano, I, Diritto privato, Bari, 1987, 425 ss.); F. Sitzia, Ricerche in tema di “actio aquae pluviae arcendae”. Dalle XII Tavole all'epoca classica, Milano, 1977; A. Bignardi, ‘Controversiae agrorum’ e arbitrati internazionali. Alle origini dell’interdetto ‘uti possidetis’, Milano, 1984; A. Palma, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica, Torino, 1988; A. Guarino, Diritto privato romano, 12 ed., Napoli, 2001, 631 ss., con rinvii alla letteratura. Senza pretese di completezza, per una riflessione sui limiti alla proprietà, nella dottrina civilistica, si vedano le seguenti voci enciclopediche, con rinvii ulteriori alla letteratura: S. Rodotà, Proprietà (diritto vigente), in Novissimo Digesto italiano, XIV, Torino 1967, 125 ss.; P. Rescigno, Proprietà (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano 1988, 254 ss.; U. Mattei, Proprietà, in Digesto delle Discipline privatistiche. Sezione civile, XV, Torino 1997, 432 ss.

 

[8] Per una prima analisi della letteratura sulla “questione animale” si vedano: M. Mori, Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato, in Sociologia del diritto, 1-2, 1979, 261 ss.; S. Castignone, I diritti degli animali. La prospettiva utilitaristica, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 1983, 370 ss.; Aa.Vv., I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Bologna, 1985; Aa.Vv., I diritti degli animali, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Centro di Bioetica-Genova, Atti del Convegno nazionale, Genova 23-24 maggio 1986, Genova, 1986; S. Bartolomei, Tre studi sui diritti degli animali, in Critica marxista, 4, 1986, 151 ss.; S. Castignone, Per i diritti degli animali, in Biblioteca della libertà, 96, 1987, 87 ss.; P. Comanducci, Una raccolta di saggi sui diritti degli animali, in Sociologia del diritto, 1, 1987, 147 ss.; P. Singer, In difesa degli animali, tr. it. di S. Nesi Sirgiovanni, Roma, 1987; Id., Liberazione animale: il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali, a cura di P. Cavalieri, tr. it. di E. Ferreri, Roma, 1987; T. Regan-P. Singer, Diritti animali, obblighi umani, tr. it. di P. Garavelli, Torino, 1987; P. Singer, Il movimento di liberazione animale, a cura di P. Cavalieri-A. Pillon, Torino, 1989; S. Castignone, La questione animale tra etica e diritto, in Aa.Vv., Teorie etiche contemporanee, a cura di C.A. Viano, Torino, 1990, 225 ss.; T. Regan, I diritti animali, tr. it. di R. Rini, Milano, 1990; V. Pocar, Diritti umani e diritti dei viventi: una riflessione sociologica, in Sociologia del diritto, 1, 1991, 57 ss.; L. Battaglia, ‘Diritti degli animali’ e bioetica, in Aa.Vv., Trattato di bioetica, a cura di F. Bellino, Bari, 1992, 455 ss.; M. Farina, Gli animali hanno i nostri diritti, in Alisei, 1, 1992, 110 ss.; V. Pocar, Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 1993, 397 ss.; M. Tallachini, Questione animale: una via riformista, in Vita e pensiero, 4, 1993, 265 ss.; F. D’Agostino, I diritti degli animali, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 71, 1994, 78 ss.; P. Cavalieri-P. Singer, Il Progetto Grande Scimmia: eguaglianza oltre i confini della specie umana, Roma, 1994; A. Somma, Lo status animale tra antropocentrismo e retorica animalista, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1, 1996, 209 ss.; M. Tallachini, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, Torino, 1996; L. Battaglia, Etica e diritti degli animali, Roma-Bari, 1997; V. Pocar, Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Roma-Bari, 1998; Aa.Vv., Zooantropologia. Animali e umani: analisi di un rapporto, a cura di R. Marchesini, Como, 1999; P. Cavalieri, La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani, Torino, 1999; L. Lombardi Vallauri, Bioetica: un percorso d’autore, in Aa.Vv., Bioetica a scuola… a scuola di Bioetica, a cura di P. Funghi-R. Senatore, Milano, 2002, 108 ss.

 

[9] Si veda V. Rossi-S. Nicelli, Cani pericolosi?, Milano, 2003, 109 ss.

 

[10] Si veda P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 21 ss.

 

[11] Su Seneca “giureconsulto” si vedano: F. Stella Maranca, Seneca giureconsulto, Lanciano, 1926 (rist. an., Roma, 1966); J. Santa Cruz Teijero, Séneca y la esclavitud, in Anuario de historia del derecho español, 14, 1942-1943, 612 ss.; J.M. Stampa Braun, Las ideas penales y criminológicas de L.A. Séneca, Valladolid, 1950; A. D’Ors, Séneca ante el tribunal de la jurisprudencia, in Octava Semana Española de Filosofía (=Estudios sobre Séneca – Ponencias y comunicaciones), Madrid, 1966, 105 ss.; J. Murillo Rubiera, Las ideas juridicas de Séneca, in Revista general de legislación y jurisprudencia, 115, 1967, 32 ss.; F. Hernández-Tejero, El pensamiento juridico en Seneca ‘de beneficiis’, in Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 12, 1968, 7 ss.; J. Santa Cruz Teijero, Algunas referencias juridicas de los escritos de Séneca, in Studi in onore di G. Grosso, I, Torino, 1968, 223 ss.; Id., Digresiones romanisticas en torno al epistolario de Séneca a Lucilio, Valencia, 1969; R. Düll, Seneca iurisconsultus, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.15, Berlin-New York, 1976, 364 ss.; J.L. Murga, Un original concepto de ‘officium’ en Séneca (Epist. 102.6), in Anuario de historia del derecho español, 48, 1978, 91 ss.; A. Mantello, ‘Beneficium’ servile – ‘debitum’ naturale. Sen., de ben. 3.18.1 ss. - D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.), Milano, 1979; R.A. Tortora, La ‘inferiorità’ del diritto nel pensiero di Seneca, in Jus, 26, 1979, 98 ss.; A. Mantello, Seneca: dalla ragione alla volontà, in Labeo, 26, 1980, 181 ss.; G. Giliberti, ‘Beneficium’ e ‘iniuria’ nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, IV, Napoli, 1984, 1843 ss.; C. Manning, ‘Actio ingrati’ (Seneca, De benef. 3, 6-17: a contribution to contemporary debate?), in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 52, 1986, 61 ss.; G. Giliberti, Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica, Pesaro, 2002, 61 ss.

 

[12] Cfr. A. Mantello, Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 33, 1991, 401; G. Giliberti, Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica cit., 87 ss.

 

[13] Cfr. G. Lanata, Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico, in Aa.Vv., Filosofi e animali nel mondo antico, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Pisa, 1994, 35.

 

[14] Sul tema degli animali in Virgilio si vedano: W. Liebeschuetz, Beast and Man in the third Book of the Georgics, in G&R, 12, 1965, 67 ss.; M. Ruch, Virgile et le monde des animaux, in Aa.Vv., Vergiliana, Leiden, 1971; Betensky, The Literary Use of Animals in Virgil’s Georgics, Dissertation Yale University, New Haven, 1972; K.V. Hartigan, He rose like a lion. Animal similes in Homer and Virgil, in AantHung, 21, 1973, 223 ss.; P. Boyancé, La religions des ‘Géorgiques’, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.31.1, Berlin-New York, 1980, 561; S. Rocca, Etologia virgiliana, Genova, 1983, su cui si vedano le osservazioni di: P. Tordeur, in L’antiquité classique, 53, 1984, 408, di W. Richter, in Gnomon, 57, 1985, 221, e di H. Bardon, in Latomus, 44, 1985, 666 ss.; S. Rocca, Animali, in Enciclopedia Virgiliana, I, Roma, 1984, 173 ss.; F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, Sassari, 1991, 159 ss.; 216 ss.; P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 66 ss.

 

[15] Sul tema degli animali in Plutarco si vedano: G. Santese, Animali e razionalità in Plutarco, in Aa.Vv., Filosofi e animali nel mondo antico, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Pisa, 1994, 139 ss.; G. Ditadi, Apologia della vita. Plutarco, ‘bestie’ logiche e rinascita dell’aurora, in Plutarco, L’intelligenza degli animali e la giustizia loro dovuta, a cura di G. Ditadi, Este, 2000, 7 ss.; J. Dumont, op. cit., 355 ss.

 

[16] Lucr., 5,866.

 

[17] Verg., georg. 3,295-310; 3,394-408.

 

[18] Plut., Cat. Ma., 5,7; 5,2-6.

 

[19] Plut., Soll. an., Mor. 964b.

 

[20] Plut., Soll. an., Mor. 959c ss.

 

[21] Cfr. F. Sini, Aspetti giuridici e rituali della religione romana: sacrifici, vittime e interpretazioni dei sacerdoti, in Aa.Vv., Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente, a cura di F. Sini-P.P. Onida, Torino, 2003, 24 ss.; P.P. Onida, Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica, ibidem, 73 ss.

 

[22] Si veda P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 21 ss.

 

[23] Per il rifiuto di tale impostazione si veda P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 3 ss.

 

[24] Paul. Fest., verb. sign. sv. Termino (Lindsay, 505): Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse. Si deve poi richiamare: Dion. Hal. 2,74,3: e„ dš tij ¢fan…seien À metaqe…h toÝj Órouj, ƒerÕn ™nomoqšthsen eŒnai toà qeoà tÕn toÚtwn ti diaprax£menon, †na tù boulomšnJ kte…nein aÙtÕn æj ƒerÒsulon ¼ te ¢sf£leia kaˆ tÕ kaqarù mi£smatoj enai prosÍ.

 

[25] Varr., rust. 2,5,4; Cic., nat. deor. 2,63,154; Val. Max. 8,1,8; Plin., nat. 8,180. Cfr. P. Voci, Diritto sacro romano in età arcaica, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 19, 1953, 59; 68 (=Id., Scritti di diritto romano, I, Padova, 1985, 226 ss.); P. De Francisci, Primordia civitatis, Roma, 1959, 260.

 

[26] Sull’actio de pauperie si veda supra nt. 2.

 

[27] D. 9,1,1 pr. (Ulp. 18 ad ed.): Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre.

 

[28] Si veda M.V. Giangrieco Pessi, Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit., 4 ss.

 

[29] Per l’analisi specifica di questi problemi si rinvia a M.V. Giangrieco Pessi, Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit., 211 ss.

 

[30] Cfr. G. Branca, op. cit., 296 ss.; F. De Visscher, La régime romain de la noxalité. De la vengeance collective a la responsabilité individuelle, Bruxelles, 1947, 227 ss.

 

[31] D. 9,1,1,14 (Ulp. 18 ad ed.): Noxae autem dedere est animal tradere vivum. demum si commune plurium sit animal, adversus singulos erit in solidum noxalis actio, sicuti in homine. Fragm. Augustodun. 4,83: Et non solum si totum corpus det liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis. denique tractatur de capillis et unguibus an partes corporis sint. quidam enim dicunt [ea additamenta corporis esse; sunt enim] foris posita. animal mortuum vero dedi non potest.

 

[32] D. 9,1,1,7 (Ulp. 18 ad ed.): Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulsisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus. Inst. 4,9 pr.: Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est): puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his, quae contra naturam moventur, locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.

 

[33] Paul. Sent. 1,15,1: Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur. LRB.13,1: Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut aestimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit, observari, secundum speciem Pauli sententiarum libro primo sub titulo: si quadrupes pauperiem fecerit. Paul. Sent. Int. 1.15.1: Si alienum animal cuicumque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit, dominus eius aut aestimationem damni reddat aut ipsum animal tradat. Quod etiam de cane similiter est statutum.

 

[34] Sulla lex Pesolania si veda, da ultimo, E. Caiazzo, Lex Pesolania de cane, in Index, 28, 2000, 287 ss., con rinvii alla letteratura.

 

[35] D. 21,1,40,1 (Ulp. 2 ad ed. aedil. curul.): Deinde aiunt aediles: ‘ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem’. D. 21,1,42 (Ulp. 2 ad ed. aedil. curul.): ‘qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, [solidi] ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli’. Inst. 4,9,1: Ceterum sciendum est aedilicio edicto prohiberi nos canem verrem aprum ursum leonem ibi habere, qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum sit, dupli. praeter has autem aedilicias actiones et de pauperie locum habebit: numquam enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit.

 

[36] La clausola dell’editto è stata così ricostruita da O. Lenel, Das Edictum perpetuum, 3 ed., Leipzig 1927, 566: Deinde aiunt aediles: ne quis canem, verrem [vel minorem] aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, (sestertiorum ducentorum milium) si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli.

 

[37] Sull’editto edilizio de feris si vedano: V. Scialoja, Nota critica sul testo dell’editto edilizio ‘de feris’, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 13, 1900, 75 ss. (=Id., Studi giuridici, II, Diritto romano, seconda parte, Roma, 1934, 142 ss.); G. Impallomeni, Leditto degli edili curuli, Padova, 1955, 87 ss.; L. Rodríguez-Ennes, Delimitación conceptual del ilícito edilicio ‘de feris’, in Iura, 41, 1990, 53 ss.; Ead., Estudio sobre el “edictum de feris”, Madrid, 1992; Ead., Los actos ilícitos de derecho honorario, in Aa.Vv., Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, Madrid, 1994, 907 ss.; M.V. Giangrieco Pessi, Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit., 154 ss. (ivi ulteriori ragguagli bibliografici); E. Lozano Corbí, ‘La tenencia de animales peligrosos en lugares de público paso, en el Derecho Romano, y su protección edilicia’, in Actas del II congreso iberoamericano de Derecho Romano, Murcia, 1998, 191 ss.; E. Caiazzo, op. cit., 289 ss.

 

[38] D. 9,1,4 (Paul. 22 ad ed.): Haec actio utilis competit et si non quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit.

 

[39] Sul testo della lex Aquilia mi limito a citare la letteratura più recente: C.A. Cannata, Sul testo originale della lex Aquilia: premesse e ricostruzioni del primo capo, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 48, 1992, 194 ss.; Id., Considerazioni sul testo e la portata originaria del secondo capo della lex Aquilia, in Index, 22, 1994, pp. 151 ss.; G. Valditara, ‘Damnum iniuria datum’, in Aa.Vv., Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, Madrid, 1994, 825 ss. (=Id., Damnum iniuria datum, Torino, 1996); C.A. Cannata, Sul testo della lex Aquilia e la sua portata originaria, in La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatista. I congresso internazionale Aristec, Madrid 7-10 ottobre 1993, a cura di L. Vacca, Torino, 1995, 25 ss.; C.A. Cannata, Il terzo capo della ‘lex Aquilia’, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 37-38, 1995-1996, 111 ss.; F.M. De Robertis, Damnum iniuria datum. Trattazione sulla responsabilità extra-contrattuale nel diritto romano con particolare riguardo alla lex Aquilia de damno, Bari, 2000, 15 ss.; M. Miglietta, Servus dolo occisus”. Contributo allo studio del concorso tra ‘actio legis Aquiliae e ‘iudicium ex lege Cornelia de sicariis’, Torino, 2001, passim; M.F. Cursi, Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano, 2002, 167 ss.; F.M. De Robertis, Damnum iniuria datum. La responsabilità extra-contrattuale nel diritto romano; con particolare riguardo alla lex Aquilia de damno, II, Bari, 2002, 15 ss.; A. Corbino, Il danno qualificato e la lex Aquilia. Appunti dalle lezioni di diritto romano, Catania, 2003, 45 ss.

 

[40] Sul sacrificio religioso nella filosofia pitagorica si vedano: A. Rostagni, Il verbo di Pitagora, Torino, 1924, 119; 166 ss.; 232 ss.; M. Detienne, La cuisine de Pythagore, in Archives de sociologie des religions, 29, 1970, 141 ss. (=Id., Les Jardins d’Adonis, Paris, 1972, pp. 76 ss.); Id., Pratiche culinarie e spirito di sacrificio, in Aa.Vv., La cucina del sacrificio in terra greca, a cura di M. Detienne-J.P. Vernant, tr. it. di C. Casagrande-G. Sissa, Torino, 1982, 11 ss.; M. Vegetti, op. cit., 20 ss.; P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit., 52 ss., con ulteriori rinvii alla letteratura.

 

[41] G. Camassa, Frammenti del bestiario pitagorico nella riflessione di Porfirio, in Aa.Vv., Filosofi e animali nel mondo antico, a cura di S. Castignone-G. Lanata, Pisa, 1994, 92 ss.

 

[42] Democr. 68 B 257 DK.

 

[43] Democr. 68 B 259 DK.

 

[44] Porph., De abst. 2, 12-15; 2,22-23.

 

[45] Pl., Leg. 873 E.